asfissia intra partum cagionata dalla negligente ed imperita condotta del personale medico 

asfissia intra partum cagionata dalla negligente ed imperita condotta del personale medico 

AVVOCATO ESPERTO RISARCIMENTI DANNI PARTO DANNI AL BAMBINO

Tribunale Bologna, Sez. III, Sent., 19/01/2009

IntestazioneSvolgimento del processoMotivi della decisioneP.Q.M.

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE › Liquidazione e valutazione
SANITA’ E SANITARI › Responsabilità professionale

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA – SEZIONE TERZA CIVILE –

nella persona del Giudice Unico Dott. Giovanni SALINA

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 10365/2002 R.G.

promossa da:

XX 1 IN PROPRIO E QUALE GENITORE DI (omissis) C. elettivamente domiciliato in VIALE XII GIUGNO, 7 – BOLOGNA, presso e nello studio dell’avv. ANGELINI ROBERTO GIANLUIGI che lo rappresenta e difende;

ATTORE

XX 2 IN PROPRIO E QUALE GENITORE DI (omissis) C. elettivamente domiciliata in VIALE XII GIUGNO, 7 – BOLOGNA, presso e nello studio,dell’avv. ANGELINI ROBERTO GIANLUIGI che la rappresenta e difende;

ATTRICE

C o n t r o

REGIONE EMILIA ROMAGNA elettivamente domiciliata in VIA DELLA ZECCA, 1 – BOLOGNA, presso e nello studio dell’avv. FAZIO DOMENICO che la rappresenta e difende;

CONVENUTA

AZIENDA U.S.L. DI FERRARA elettivamente domiciliata in VIA BARBERIA N. 22 – BOLOGNA, presso e nello studio dell’avv. GRAZIOSI DOMENICO e POSTIGLIONI FEDERICO che la rappresentano e difendono;

CONVENUTA

COMPAGNIA ASS.NI M. – GIA” L.P. ASS.NI elettivamente domiciliata in VIA BARBERIA, 22 – BOLOGNA, presso e nello studio dell’avv. GRAZIOSI DOMENICO e POSTIGLIONI FEDERICO che la rappresentano

e difendono;

CHIAMATA IN CAUSA

  1. ASS.NI elettivamente domiciliata in VIA BARBERIA, 22 – BOLOGNA, presso e nello studio dell’avv. GRAZIOSI DOMENICO e POSTIGLIONI FEDERICO che la rappresentano e difendono;

CHIAMATA IN CAUSA

  1. S.P.A. elettivamente domiciliata in VIA BARBERIA, 22 – BOLOGNA, presso e nello studio dell’avv. GRAZIOSI DOMENICO e POSTIGLIONI FEDERICO che la rappresentano e difendono;

CHIAMATA IN CAUSA

in punto a:

“Responsabilità professionale – colpa medica – risarcimento danni”.

CONCLUSIONI

Il procuratore degli attori chiede e conclude:

Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, previa declaratoria della responsabilità dei sanitari dell’Ospedale di Cento per le gravissime lesioni cerebrali occorse a C. (omissis) a far data dal 17.08.92, condannare la Regione Emilia Romagna, ovvero, in alternativa, l’Azienda USL di Ferrara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dagli attori e, conseguentemente, al pagamento delle seguenti somme:avvocato-erede-legittimo-8

in favore della minore C. (omissis)

  1. a) a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente quantificato dai CTU nella misura del 70% Euro 330.203,20, a titolo di risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea totale quantificato dai CTU in 1 anno Euro 16.811,88, totale danno biologico Euro 347.015,08, o quella diversa anche maggior somma che sarà ritenuta di giustizia;

  2. b) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, Euro 221.999,64, o quella diversa anche maggior somma che sarà ritenuta di giustizia;

  3. c) a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, derivante dalla riduzione della capacità lavorativa futura della minore quantificata dai CTU nella misura del 70%, Euro 83.039,15 o quella diversa anche maggior somma che sarà ritenuta di giustizia; Totale danno liquidato al 17.08.92 (c.d. “aestimatio”) Euro 652.053,87;

  4. d) a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dal 17.08.1992 al 08.01.2008 Euro 874.371,27;

Totale complessivo Euro 1.526.425,14, diconsi Euro unmilionecinquecentoventiseimilaquattrocentoventicinque/14, o quella diversa anche maggior somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo; il tutto in applicazione della Tabella del Tribunale di Bologna anno 2007, che applica la corrispondente Tabella del Tribunale di Milano, come da conteggio analitico qui di seguito allegato (software utilizzato: ReMida Danno alla persona v 6.5.3, Giuffrè Editore S.p.a.);

Stampa analitica della pratica n. 11/2007:

Data del sinistro: Cognome e Nome: Data di nascita: Età alla data del sinistro:

17-08-1992 C. (omissis) 17-08-1992 0 anni e 1 mesi

Tabella da utilizzare: N.B.: utilizzata colonna 1 per 1 anno NON compiuto

Tribunale Bologna 2007

Concorso di colpa del danneggiato: 0% | Responsabilità del danneggiante: 100% | Data di liquidazione: 08-01-2008

DANNO BIOLOGICO

Invalidità permanente

Punti di invalidità permanente 70,0%

Valore punto con correzione età Euro. 6.605,80 Lire 12.790.612

Invalidità permanente (I.P.) (100%) Euro. 462.406,00 Lire 895.342.866

Valore per punto base Euro. 6.605,80

Valore punto modificabile dall’utente Euro.0,00 Lire0

Aumento o diminuzione a scelta dell’utente: 0,00%

Euro. 462.406,00 Lire 895.342.866

Coefficiente di riduzione per età 1,000

Invalidità temporanea

Valore giornaliero (da tabella) Euro 67,36 Lire 130.427

Valore modificabile dall’utente 0,00 0

giorni 365 al 100 %

Invalidità temporanea assoluta (I.T.A.) (100%)

Euro 24.586,40 Lire 47.605.909

Giorni al 50 % Parziale 1 0,00 0

Giorni al % Parziale 2 0,00 0

Giorni al % Parziale 3 0,00 0

Invalidità temporanea parziale

(I.T.P.) (100%)

TOTALE

DANNO BIOLOGICO (100%) Euro 486.992, 40 Lire942.948.774

DANNO MORALE

Danno morale “base”

Liquidazione a percentuale sul danno biologico nella misura di 2/3 della somma delle invalidità permanente e temporanea

Danno morale su biologico (100%) Euro. 324.661,60 Lire 628.632.516

Danno morale su altri parametri (opzionali)

Degenza ospedaliera e interventi chirurgici

Giorni di degenza Valore di tabella Euro. 0,00 Lire 0

Valore dell’utente Euro. 0,00 Lire 0

Totale (100%) Euro. 0,00 Lire 0

Numero di interventi Valore di tabella Euro. 0.00 Lire0

chirurgici subiti Valore dell’utente Euro. 0,00 Lire 0

Totale (100%) Euro. 0,00 Lire 0

Invalidità temporanea assoluta e parziale

Valore giornaliero per danno morale Euro. 0,00 Lire 0

Giorni 365 al 100 % Euro. 0,00 Lire 0

Giorni al 50 % Euro. 0,00 Lire 0

Giorni al % Euro. 0,00 Lire 0

Giorni al % Euro. 0,00 Lire 0

TOTALE

DANNO MORALE (100%)

Euro. 324.661,60 Lire 628.632.516

DANNO PATRIMONIALE

Reddito del danneggiato

Reddito presunto (triplo della pensione sociale)

Euro. 6.574,63 Lire 12.730.251

Incapacità lavorativa specifica permanente

Tavola attuariale di sopravvivenza da utilizzare. Scarto tra vita lavorativa e vita fisica. Coefficiente di sopravvivenza R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403:

10% 20,048

Invalidità specifica (punti) 70%

DANNO PATRIMONIALE (100%) (lavorativo specifico permanente)

Euro. 83.039,15 Lire 160.786.215

Inabilità lavorativa specifica temporanea

Giorni 365 al 100 % Temporanea 1 Euro. 0,00 Lire 0

Giorni al 50 % Temporanea 2 Euro. 0,00 Lire 0

Giorni al % Temporanea 3 Euro. 0,00 0 Lire0

Giorni al % Temporanea 4 Euro. 0,00 Lire 0

DANNO PATRIMONIALE (100%)

(lavorativo specifico temporaneo) Euro. 0,00 Lire 0

TOTALE DANNO PATRIMONIALE (100%)

Euro. 83.039,15 Lire 160.786.215

RIEPILOGO

Importi calcolati: liquidazione “base” del danno Liquidazione rapportata alla data dell’illecito (c.d. “aestimatio”).

Danno biologico permanente alla data della tabella (01-01-2007)

Euro.462.406,00 Lire 895.342.866

Euro. 330.203,20 Lire 639.362.550.

Importo devalutato alla data della fine della invalidità temporanea (17-08-1993) -28,59%.

Danno biologico temporaneo alla data della tabella (01-01-2007)

Euro. 24.586,40 Lire 47.605.909 || Euro. 16.811,88 Lire 32.552.339

Danno morale alla data della tabella (01-01-2007)

Euro. 324.661,60 Lire 628.632.516 || Euro. 221.999,64 Lire 429.851.243

Importi devalutati alla data del sinistro (17-08- 1992) -31,62%.

Danno patrimoniale alla data del sinistro (17-08-1992)

Euro. 83.039,15 Lire 160.786.215 || Euro. 83.039,15 Lire160.786.215

Altri danni alla data del sinistro (17-08-1992)

Euro. 0,00 Lire 0 || Euro.0,00 Lire0

Importi valutati alla data del sinistro (17-08-1992) Danni materiali alla data di ciascun esborso Euro. 0,00 Lire 0 || Euro. 0,00 Lire0

Importi calcolati alla data di ciascun esborso

TOTALE LIQUIDAZIONE DANNI

Euro. 894.693,15 Lire 1.732.367.506 || Euro. 652.053,87 Lire 1.262.552.347

Acconti versati dal danneggiato alla data di ciascun

pagamento Euro.0,00 Lire0 || Euro.0,00 Lire0

Importi calcolati alla data di ciascun acconto

RIVALUTAZIONE ED INTERESSI

Indice ISTAT utilizzato: Costo Vita (FOI)

Si applicano gli interessi: SI

Tasso legale su capitale via via rivalutato annualmente

EURO LIRE

A)Danno liquidato al 17-08-1992 (c.d. “aestimatio”):

Euro. 652.053,87 Lire 1.262.552.347.

B1) Interessi maturati al 08-01-2008: Euro. 572.981,82 Lire 1.109.447.502.

B2) Rivalutazione maturata al 08-01-2008: Euro. 301.389,46 Lire583.571.366.

  1. B) Interessi e rivalutazione totali (B1 + B2):

Euro. 874.371,27 Lire 1.693.018.868.

Totale A + B: Euro. 1.526.425,14 Lire 2.955.571.206.

  1. C) Anticipi versati (da dedurre) (n. 0 movimenti): Euro. 0,00 Lire 0.

Importo totale (A + B – C) dovuto al 08-01-2008 (c.d. “taxatio”):

Euro. 1.526.425,14 Lire 2.955.571.206

di cui:

Capitale = Euro. 652.053,87 // Rivalutazione = Euro. 301.389,46 // Interessi = Euro. 572.981,82

in favore di XX 2 e XX 1, in qualità di genitori della minore C. (omissis), a titolo di risarcimento dei danno patrimoniale e non patrimoniale, in via equitativa Euro 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00) per ciascun genitore, o quella diversa anche maggior somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali sul capitale devalutato al 17.08.92 e rivalutato annualmente sino al saldo effettivo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Il procuratore della convenuta Regione Emilia Romagna chiede e conclude:

In via preliminare:

accertare e dichiarare, in capo alla Regione Emilia Romagna, la carenza di titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio e il difetto di legittimazione passiva, per l’effetto, rigettare le domande tutte svolte dagli attori, in proprio e nella loro qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore C. (omissis);

In via preliminare:

accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2947 c.c.;

In via principale:

rigettare le domande svolte dagli attori, in proprio e nella loro qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore C. (omissis), in quanto infondate in fatto ed in diritto;

rigettare l’istanza ex art. 120 c.p.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto;

In via di garanzia:

nella denegata ipotesi di rigetto delle precedenti domande ed eccezioni, accertare e dichiarare che la compagnia assicuratrice U. s.p.a., le Assicurazioni G. s.p.a. e la compagnia M. Ass.ni s.p.a. (già L.P. Ass.ni s.p.a.) sono tenute a manlevare la Regione Emilia Romagna e, per l’effetto, condannarle a tenere la Regione Emilia Romagna indenne dalle domande Alte nei suoi confronti, nella misura del massimale di polizza o, nell’ipotesi di colpevole ed ingiustificato ritardo nella liquidazione del danno eventualmente ritenuto sussistente all’esito dell’attività istruttoria, anche oltre il massimale di polizza, ivi compresa la maggior somma, rispetto a quella risultante dal massimale, che la Regione Emilia Romagna dovesse in ipotesi essere condannata a corrispondere a parte attrice e, comunque, in misura non inferiore al massimale di polizza, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali. In via istruttoria:

nell’ipotesi di rimessione della causa in istruttoria:

previa modifica dell’ordinanza del 31/5-9/6/2004, si chiede l’ammissione della prova testi meglio capitolata in atti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche nei confronti delle compagnie assicuratrici.

Il procuratore dell’Azienda USL di Ferrara chiede e conclude:

“Con diniego di contraddittorio su domande ed eccezioni nuove da chiunque proposte nei confronti della Azienda U.S.L. di Ferrara, “sull’azione principale di danno: Reiezione della domanda gradatamente per nullità, carenza di legittimazione e titolarità passiva, carenza di prova, infondatezza. Vinte le spese. Sulla richiesta manleva assicurativa: Condanna delle coassicuratrici ciascuna per la propria quota a tenere indenne e rivalsata la convenuta a tenore di polizza. Vinte le spese.”

Il procuratore delle terze chiamate in causa chiede e conclude:

“Con diniego di contraddittorio su domande ed eccezioni nuove da chiunque proposte nei confronti di U. Ass. ni, G. Ass.ni e M. Ass.ni, “in rito preliminarmente: Nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 163 n. 3 e 4 c.p.c.; Sull’azione principale di danno, ad adiuvandum: Reiezione della domanda attorea per carenza di legittimazione e titolarità passiva, carenza di prova, infondatezza. Con vittoria di spese, competenze ed onorari; Sulla domanda di manleva assicurativa: Contenersi l’eventuale condanna entro il massimale di polizza.”.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, XX 1 e XX 2, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore C. (omissis), convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bologna, la Regione Emilia Romagna e l’Azienda USL di Ferrara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per sentirli condannare, in alternativa, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti in conseguenza delle lesioni cerebrali riportate dalla predetta figlia minore in occasione del parto avvenuto in data 17/8/1992 presso l’Ospedale di Cento.

In particolare, gli attori esponevano che, nel mese di novembre del 1991, aveva avuto inizio la prima gravidanza dell’attrice XX 2 con epoca presunta del parto per il 5/8/1992 e successiva gestazione assolutamente regolare come da periodici monitoraggi.

Affermavano, inoltre, gli attori che, in data 16/8/1992, come da pregressi accordi con i sanitari del Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Cento, l’attrice era stata ricoverata presso il suddetto nosocomio, dove, in data 17/8/1992, alle ore 13,00, previo trasferimento in sala travaglio, le era stata comunicata “la decisione di farla partorire spontaneamente mediante induzione con ossitocina”.

Precisavano, altresì, gli attori che, iniziato il travaglio intorno alle ore 15,00, successivamente, alle ore 17,45, era stata praticata all’attrice “amniorexi con riscontro di liquido amniotico tinto di meconio”, previo monitoraggio cardiografico che, dalle ore 17,15 alle ore 18,00, aveva registrato “decelerazioni della frequenza cardiaca del feto” con successiva bradicardia fetale.

Aggiungevano gli attori che, verificatosi alle ore 19,30 anche “un arresto della fase espulsiva per perdita di coordinazione psicomotoria da parte della partoriente”, i sanitari dell’Ospedale di Cento, e, in particolare, il dott. S., in considerazione dello stato di sofferenza cardiaca del feto, avevano deciso di eseguire una “epistomia” e di provocare l’espulsione del feto praticando “forti e violente pressioni sull’addome” dell’attrice.

Affermavano, inoltre, gli attori che, alle ore 20,00, la figlia C. era venuta alla luce senza però dare segni di vita e con colorito scuro, emettendo il primo vagito soltanto dopo “le manovre rianimatorie della dott. M., intervenuta alle ore 20,15.

Lamentavano, quindi, gli attori che, trasferita d’urgenza presso la Neonatologia dell’Arcispedale S.Anna di Ferrara la figlia C. era stata dimessa in data 30/8/1992 con diagnosi di “sindrome ipossica-ischemica e convulsioni neonatali”.

Asserivano, dunque, gli attori che le gravi sofferenze cerebrali perinatali patite dalla figlia minore e le altrettanto gravi patologie che da queste erano derivate, erano diretta conseguenza della condotta negligente, imprudente ed imperita dei sanitari che avevano prestato assistenza al parto sopra descritto, ai quali, per ciò, dovevano imputarsi, a titolo di colpa, i rilevanti danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti dagli attori, in proprio e nella predetta qualità.

Costituitasi in giudizio, l’Azienda USL di Ferrara eccepiva, in via preliminare, la carenza di titolarità del rapporto obbligatorio ex adverso dedotto in giudizio, sia pere essa era stata istituita in epoca successiva alla data del ricovero e del parto per cui è causa, sia perché nella titolarità del debito in questione era, invece, succeduta la Regione Emilia Romagna.

Eccepiva, inoltre l’AUSL di Ferrara la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza della domanda ai sensi degli artt. 164 e 163 nn. 3 e 4 c.p.c.

Nel merito, l’Azienda convenuta contestava la fondatezza della domanda formulata dagli attori, chiedendone l’integrale reiezione.

Si costituiva in giudizio la Regione Emilia Romagna, la quale eccepiva, preliminarmente, la carenza di titolarità del rapporto obbligatorio de quo, essendone titolare la Gestione Stralcio, ora Gestione Liquidatoria, in persona del suo Commissario Liquidatore pro-tempore, da essa istituita a norma della L. n. 724/94.

Asseriva, altresì, la Regione convenuta la non imputabilità della responsabilità dedotta in giudizio dagli attori, in quanto non derivante da inadempimento di obbligazioni derivanti da contratti di appalto e/o di fornitura e, quindi, estranea al disavanzo di parte corrente del debito delle pregresse USL relativo al periodo anteriore alla data del 31/12/94, assumendo, al riguardo, l’illegittimità costituzionale di una diversa e più estensiva interpretazione dell’art. 6 della citata legge per violazione degli artt. 81 c. IV e 119 Cost.

Sosteneva, poi, la Regione che nella titolarità dell’obbligazione de qua era semmai succeduta la neoistituita Azienda USL territorialmente competente per effetto della devoluzione in favore di quest’ultima del patrimonio e delle finalità delle soppresse USL.

Nel merito, la convenuta contestava la fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata da controparte, chiedendone l’integrale rigetto, previo, in ogni caso, differimento della udienza di prima comparizione al fine di consentirle la chiamata in causa, in garanzia, delle proprie compagnie assicuratrici, U. Ass.ni s.p.a., G. Ass.ni s.p.a. e M. Ass.ni s.p.a. (già L.P. Ass.ni s.p.a.).

Si costituivano in giudizio le compagnie assicuratrici chiamate in causa, le quali, facendo proprie le argomentazioni difensive, eccezioni e richieste della convenuta AUSL di Ferrara, chiedevano il rigetto della domanda proposta dagli attori, evidenziando, in subordine, che la polizza azionata dalla chiamante Regione Emilia Romagna prevedeva la coassicurazione di G. Ass.ni s.p.a. per la quota del 40%, di M. Ass.ni s.p.a. del 10% e di U. Ass.ni s.p.a., quale delegataria, del restante 50%.

Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c., il G.I. rigettava le istanze istruttorie avanzate dalla convenuta Regione Emilia Romagna, disponendo c.t.u. medico-legale con relativo supplemento integrativo.

All’udienza del 29/3/2007, il G.I. dichiarava l’interruzione del processo per intervenuto decesso del procuratore della convenuta AUSL di Ferrara e delle compagnie assicuratrici chiamate in causa.

Infine, ritualmente riassunto il giudizio a norma dell’art. 303 c.p.c., all’udienza dell’8/1/2008, il G.I., in funzione di Giudice Unico, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, tratteneva la causa in decisione a norma dell’art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Occorre anzitutto valutare la fondatezza delle eccezioni preliminari, di rito e/o di merito, sollevate dalle convenute.

Ed invero, la Regione Emilia Romagna ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la carenza di titolarità (passiva) del rapporto giuridico-obbligatorio dedotto in giudizio. Al riguardo, deve rilevarsi come la prima eccezione (carenza di legittimazione passiva) attenga più esattamente a profili di natura processuale, consistendo, in via generale, nella mancata corrispondenza, desumibile già dalle allegazioni dell’attore, tra la affermata titolarità, ex latere debitoris, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e la titolarità, sempre dal lato passivo, del rapporto processuale instaurato con la domanda giudiziale. Nel caso di specie, la necessaria corrispondenza tra le titolarità soggettive sopra indicate risulta, invece, sussistente e, quindi, l’eccezione in esame è infondata, atteso che, nelle allegazioni svolte in citazione, gli attori hanno espressamente individuato nella convenuta Regione Emilia Romagna il soggetto (rectius, uno dei soggetti, sia pur in via alternativa) responsabile dei danni sofferti in conseguenza dei fatti di causa e, per tale ragione, l’hanno citata in giudizio.

Ad ogni modo, la contestazione circa l’effettiva appartenenza al convenuto dell’obbligazione risarcitoria controversa configura una questione attinente non a profili processuali, bensì al merito, ed è per ciò sotto questo profilo che deve esserne valutata la fondatezza.

Identico ragionamento va fatto anche con riferimento all’eccezione, di uguale tenore e contenuto, sollevata dalla convenuta AUSL di Ferrara, avendo anche detta convenuta asserito la propria estraneità al rapporto obbligatorio oggetto del presente procedimento.

La soluzione della suddetta questione (di merito) non può, tuttavia, prescindere da un preliminare esame del quadro normativo di riferimento.

Sul punto, si osserva che il D.lgvo n. 502/92, all’art. 3, ha realizzato il riordino della disciplina in materia sanitaria con la soppressione delle USL e l’istituzione delle ASL (Aziende Sanitarie Locali) aventi natura di “enti strumentali della Regione, dotati di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”.

La legge n. 724/94 ha, poi, disposto che “in nessun caso è consentito alle Regioni far gravare sulle Aziende di cui al D.lgs 502/92 e succ. mod., né direttamente, né indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle USL.

A tal fine, le Regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l’ufficio responsabile delle medesime” (art. 6 comma 1).

La legge n. 549/95 ha, successivamente, disposto che “per l’accertamento della situazione debitoria delle USL e delle aziende ospedaliere al 31.12.94, le Regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite ASL le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse USL comprese nell’ambito delle rispettive aziende.

Le gestioni a stralcio di cui all’art. 6 comma 1 L. n. 724/94 sono trasformate in gestioni liquidatorie” (art. 2 comma L4).

Tali disposizioni, come ora affermato univocamente dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite (vedi Cass. Civ. Sez. Un. n. 1237/2000), portano ad escludere un fenomeno di successione in universum ius per l’avvenuta soppressione degli enti USL assorbiti dalle ASL, ma hanno, al contrario, individuato nella Regione il soggetto giuridico obbligato ex lege ad assumere integralmente a proprio carico i debiti relativi alle pregresse gestioni dell’USL.

Le stesse Sezioni Unite hanno rilevato come in tal caso si sia piuttosto in presenza di una procedura di liquidazione affidata ad apposita gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall’ente subentrante (ASL) e diretta emanazione di altro soggetto (Regione).

La Suprema Corte ha, in particolare, rilevato come l’attribuzione della funzione di commissario liquidatore ai direttori generali delle ASL, introdotta dalla riportata L. n. 549/95 a seguito della trasformazione delle gestioni a stralcio in gestioni liquidatorie, è stata prevista nell’interesse della Regione, agendo essi direttori in qualità di organi di tale ente, dal quale ricevono mandato.

Ne consegue che la titolarità passiva delle obbligazioni di qualsiasi tipo, per effetto della successione ex lege a carico delle medesime determinatasi in applicazione dell’art. 6 L. 724/94, ricorre in capo alla Regione o, indifferentemente, alla Gestione Liquidatoria della USL soppressa, quale suo organo (vedi sempre Cass. Civ. Sez. Un. n. 1237/2000).

Alla luce dei principi generali come sopra dettati dalla Corte di legittimità in subiecta materia, va necessariamente affermata la titolarità, ex latere debitoris, in capo alla sola Regione Emilia Romagna del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio dagli attori e, per l’effetto, deve essere rigettata la domanda da quest’ultimi formulata nei confronti dell’altra convenuta, AUSL di Ferrara, quale soggetto estraneo a detto rapporto.

Va parimenti respinta la richiesta avanzata dalla convenuta Regione Emilia Romagna, di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in ragione dell’eccepita illegittimità costituzionale dell’art. 6 della L. n. 724/94 per asserita violazione degli artt. 81 comma 4 e 119 Cost..

Sul punto, giova anzitutto rilevare che la questione in esame non è stata formalmente riproposta in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, sicché la relativa eccezione deve ritenersi implicitamente rinunciata.

In ogni caso, occorre osservare che, con legge n. 21/97, le Regioni sono state dotate dei mezzi necessari ad adempiere agli obblighi loro imposti dalla censurata norma, con la conseguenza che il sistema normativo così delineato risulta rispettoso sia del principio “di ragionevolezza”, sia del principio “di parallelismo” tra responsabilità di disciplina e di controllo e responsabilità finanziaria, avendo lo Stato previsto un sistema di finanziamenti per oneri derivanti da scelte non imputabili alle Regioni, quali quelli in esame (v. ad es., Corte Cost. nn. 89/00 e 416/95; Cass. Civ n. 10297/04).

La Regione Emilia Romagna ha, altresì, eccepito, in via preliminare di merito, l’estinzione del diritto degli attori al risarcimento del danno per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod. civ.

Anche la questione in esame risulta infondata.

La pretesa risarcitoria avanzata dagli attori nei confronti dell’Ente convenuto, infatti, si fonda su un titolo di responsabilità “contrattuale”, cui, per ciò, è applicabile la prescrizione ordinaria decennale.

Come è noto, infatti, l’obbligazione professionale assunta dal medico e dalla struttura ospedaliera nei confronti del paziente si inquadra nell’ambito della responsabilità contrattuale.

Più precisamente, in caso di ricovero, occorre tenere distinta la responsabilità dell’ente ospedaliero, avente pacificamente natura contrattuale, giacché l’accettazione del paziente implica la conclusione di un contratto d’opera tra lo stesso e la struttura sanitaria, dalla responsabilità del medico dipendente da quest’ultima, avente anch’essa natura contrattuale benché il fatto generatore non sia costituito da un vero e proprio contratto, bensì dal contatto sociale tra il medico e il paziente avente luogo nell’ambito dell’ente ospedaliero.

Da tale inquadramento giuridico discendono importanti conseguenze, in primo luogo, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, che, ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., è soggetto al più lungo termine decennale.

Nel caso di specie, a tacer d’altro (v. racc. a.r. del 22/10/01 – doc. n. 19), tra la data del fatto (17/8/1992) e la data di notificazione dell’atto di citazione (24/7/2002), non è decorso il termine decennale previsto dalla disposizione sopra citata, sicché l’eccezione di prescrizione in esame deve essere rigettata.

Detto questo e passando al merito della presente controversia, giova evidenziare come dall’inquadramento giuridico dell’obbligazione gravante sulla convenuta nell’ambito della responsabilità contrattuale discendono rilevanti conseguenze anche e soprattutto in ordine ai criteri di ripartizione dell’onere probatorio.

Sul punto, la prevalente giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il creditore, ossia il paziente che agisca in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria è tenuto a dimostrare l’esistenza del contratto e ad allegare l’inadempimento del sanitario, ossia l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento, incombendo sul sanitario (o sulla struttura ospedaliera), l’onere di provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi lamentati dal paziente siano stati determinati da un evento imprevisto o imprevedibile.

La Suprema Corte ha, poi, precisato che la distinzione tra prestazioni di facile esecuzione e prestazioni implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non rileva più ai fini della distribuzione dell’onere probatorio, ma dovrà essere apprezzata per la valutazione della colpa del sanitario, restando comunque a carico di quest’ultimo la prova che la prestazione era di particolare complessità.

Orbene, nella fattispecie in esame, non vi è alcuna contestazione in ordine alla sussistenza del rapporto “sanitario” tra l’Ospedale di Cento e gli attori, nonché in ordine ai fatti descritti in citazione, e, segnatamente, circa il ricovero della partoriente attrice presso il suddetto nosocomio in data 16/8/92, il parto ivi avvenuto il giorno successivo con l’assistenza del personale medico dipendente dalla predetta struttura sanitaria, e, infine, l’esito infausto di detta prestazione (feto con sindrome di ipossia-ischemica e convulsioni neonatali).

Inoltre, alla luce delle approfondite indagini specialistiche svolte dai CTU con estremo rigore scientifico e perfetta coerenza logico-giuridica, deve ritenersi altrettanto certa la sussistenza del nesso di causalità tra la prestazione medica espletata dai sanitari dell’Ospedale di Cento e le gravissime patologie riportate dalla neonata in conseguenza del parto.

Sul punto, infatti, i CTU, dopo aver accertato che il feto presentava specifici segni di ipossia in travaglio di parto, hanno espressamente affermato che tra questa condizione e gli esiti neonatali di cui soffre la minore C. (omissis) vi è un sicuro nesso causale, anche in considerazione della loro immediata manifestazione post partum e della mancanza di altri fattori causali, antecedenti, concomitanti o successivi, cui poter attribuire l’insorgenza del riscontrato danno neurologico.

In particolare, i Consulenti d’Ufficio hanno evidenziato la regolare evoluzione della gravidanza, la normalità del peso placenta alla nascita e della condizione del feto a termine. Orbene, in un siffatto contesto assertivo e probatorio, caratterizzato da un pieno assolvimento da parte degli attori dell’onere di allegazione e di prova, spettava all’Ente convenuto, ai sensi degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., dimostrare la correttezza-completezza della prestazione medica espletata dai sanitari dell’Ospedale di Cento, e, comunque la non imputabilità, neppure a titolo di colpa, dell’evento dannoso ascrivibile, invece, in via esclusiva, ad altri fattori causali.

La Regione convenuta, tuttavia, non ha in alcun modo assolto tale onere probatorio, non avendo fornito alcun elemento di valutazione comprovante la speciale complessità della suddetta prestazione, la conformità di questa alle regole d’arte del settore sotto il profilo della sua esattezza, completezza e tempestività diagnostico-esecutiva, e, infine, la sussistenza di altri e diversi fattori causali cui imputare, in via esclusiva o, quantomeno concorrente, l’insorgenza delle gravi lesioni cerebrali riportate dalla minore all’esito del parto.

Anzi, dalla esaustiva e condivisibile relazione di c.t.u. in atti emergono plurimi elementi di valutazione comprovanti la responsabilità, a titolo di colpa, dei predetti sanitari nella causazione del grave evento dannoso per cui è causa.

In particolare, i CTU hanno evidenziato come l’ipossia in travaglio di parto della minore C. (omissis) fosse riconoscibile e come il suo tempestivo riconoscimento, associato ad altrettanto tempestivo intervento di asportazione del feto mediante taglio cesareo, avrebbe evitato la paralisi cerebrale di cui la minore risulta attualmente affetta.

Più precisamente, i CTU hanno rilevato la mancata documentazione di emogasanalisi, la cui esecuzione avrebbe consentito l’accertamento di acidosi metabolica, la quale, nonostante l’attuazione di trattamento di rianimazione, era stata ancora riscontrata nella neonata alcune ore dopo dai medici dell’Ospedale di Ferrara dove la minore era stata immediatamente trasferita.

Ma ciò su cui i Consulenti d’Ufficio hanno maggiormente posto attenzione ed incentrato le loro censure è rappresentato dal fatto che, sebbene il periodo dilatante presentasse cardio-tocogramma alterato a tratti, con variabilità ridotta ed il relativo tracciato risultasse, quindi, essere di “allarme” già alle ore 17,45, l’ostetrica, unica peraltro ad assistere l’attrice durante il travaglio, anziché seguire attentamente la registrazione che avrebbe consentito di apprezzare il passaggio da tracciato di allarme a tracciato gravemente patologico e, quindi, l’immediata attivazione del parto mediante taglio cesareo, aveva deciso di staccare definitivamente detto tracciato alle ore 19,12.

Inoltre, l’inadeguatezza dell’assistenza al parto dell’attrice si è manifestata anche sotto l’aspetto della sottovalutazione di alcuni significativi fattori di rischio.

In primo luogo, la partoriente presentava un rilevante fattore di rischio costituito da un precedente intervento di asportazione di mioma uterino, il quale rappresenta, a sua volta, un dato anamnestico, di circostanza patologica, che aumenta sensibilmente la possibilità di complicanza di rottura di utero nella fase di espulsione del parto e nella fase di dilatazione.

Tale condizione “di partenza”, quindi, avrebbe dovuto imporre ai medici una maggior presenza ed una più attenta sorveglianza. Invece, nel caso di specie, non risulta che, oltre all’ostetrica di turno, fosse presente al parto anche un medico neonatologo che prestasse siffatte attività di assistenza e monitoraggio.

I CTU hanno, altresì, rilevato come i medici abbiano sottovalutato un ulteriore fattore di rischio rappresentato dai superamento del termine delle 41 settimane e 3 giorni.

Infatti, l’attrice era stata ricoverata alla 42^ settimana.

Questi fattori di rischio, associati ad un eccessivamente prolungato periodo espulsivo. iniziato alle ore 18 00 e connotato da numerose decelerazioni tardive e bradicardiche, sintomatiche di un tracciato gravemente patologico, avrebbero dovuto, invece, imporre ai medici l’esecuzione di un parto cesareo, la cui attuazione, esigibile già intorno alle ore 18,15-18,30 circa, avrebbe evitato alla neonata l’asfissia intra partum e, quindi, la grave paralisi cerebrale.

Sono stati, poi, rilevati dai Consulenti d’Ufficio anche errori nell’esecuzione di alcuni trattamenti, astrattamente corretti sotto il profilo della indicazione, ma inesatti sotto quello dell’attuazione.

Infatti, è stato accertato un utilizzo improprio e con dosaggio non standardizzato del farmaco ossitocico per l’induzione al travaglio, in considerazione dell’epoca gestazionale, con conseguente allungamento del periodo espulsivo con “spinte” della partoriente protrattesi per ben due ore.

Inoltre, è stata sottolineata anche l’inadeguatezza delle prime manovre, atteso che non è stato effettuato un pH e la stessa somministrazione di bicarbonato non è stata tempestiva. In conclusione, nell’operato dei medici che hanno prestato assistenza al parto dell’attrice sono stati riscontrati “colpevoli errori, quantomeno di livello medio”, consistiti, come detto, nella inadeguata assistenza dell’ostetrica, nella mancata prescrizione di disposizioni circa la presenza al parto di un medico neonatologo e nel tardivo intervento di quest’ultimo giunto in sala parto soltanto quindici minuti dopo la nascita, nonostante si trattasse di gravidanza a rischio ma non comportante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Tali errori, nel loro complesso, hanno impedito la tempestiva esecuzione del taglio cesareo che, invece, avrebbe evitato la grave sofferenza ipossica intra partum della neonata, a sua volta responsabile della attuale macro-invalidità.

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, deve essere affermata la responsabilità della convenuta Regione Emilia Romagna, e, per l’effetto, quest’ultima deve essere condannata al risarcimento dei danni sofferti dagli attori in conseguenza dei fatti sopra descritti.

Passando alla liquidazione del danno risarcibile, occorre osservare che, in sede di supplemento integrativo della prima relazione di c.t.u., i Consulenti d’Ufficio hanno riscontrato nella minore C. (omissis) la presenza di postumi invalidanti di natura permanente quantificati percentualmente nella misura del 70%, nonché un’inabilità temporanea assoluta di un anno (gg. 365).

I CTU hanno, altresì, accertato una rilevante incidenza negativa delle riscontrate lesioni cerebrali sulla capacità lavorativa (futura) della minore, stimandola nella misura del 70%.

Per quel che concerne il risarcimento del danno invocato dagli attori nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore C. (omissis), il c.d. danno biologico, quale menomazione dell’integrità psico-fisica della persona in sé considerata, medicalmente accertabile e riconducibiile, di conseguenza, a tutte le funzioni naturali afferenti al soggetto danneggiato ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica e relazionale (v. ad es. Cass. Civ. n. 24451/05), secondo il più recente orientamento della Corte di legittimità (v. Cass. Civ. n. 8827/03; Cass. Civ. 8828/03) e della stessa Consulta (v. Corte Cost. n. 233/03), e, quindi, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 cod. civ., va ricondotto all’interno della generale categoria del danno non patrimoniale quale lesione di un valore costituzionalmente rilevante e protetto (art. 32 Cost.).

Come sopra anticipato, il Collegio peritale ha stimato l’incidenza negativa delle riscontrate lesioni sulla salute della minore nella misura percentuale del 70%.

Tale pregiudizio deve essere quantificato sulla base di criteri equitativi non reddituali, e, a questo proposito, va rilevato come la Suprema Corte abbia ripetutamente affermato 1″ inapplicabilità del criterio di cui all’art. 4 c. 1II° L. n. 39/77, individuante nel triplo dell’ammontare della pensione sociale il parametro minimo da considerare ai fini della liquidazione (così Cass. N. 9828/95, 5271/95, 477/96, 5635/97, 2678/98, 10897/98, 11974/98, 12312/98, 101/99, 14874/00, 4186/04), poiché l citato art. 4 fa riferimento ad un danno di carattere patrimoniale.

In particolare, in tali sentenze si evidenzia come l’applicazione del parametro di cui alla citata norma vada considerato come soglia minima di valutazione del danno patrimoniale, diversamente dalla precedente giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui il punto-base corrispondente ad un danno biologico dell’1% non poteva essere inferiore alla capitalizzazione del suddetto triplo.

Ma, qualificando detta capitalizzazione come soglia minima del danno biologico, la relativa quantificazione di tale punto-base risulta oggettivamente elevata, con la conseguenza che, per compensare tale risultato, la crescita dei successivi punti di invalidità non può essere improntata ad un criterio di effettiva progressività.

Pertanto, questo Giudice ritiene più appropriato fare riferimento agli altri criteri utilizzati dalla ormai prevalente giurisprudenza di merito e pure ritenuti legittimi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 5134/98, 4852/99, 10725/00, 14440/00, 6396/01, 7084/01), scegliendo un criterio tabellare che, come peraltro oggi stabilito dal legislatore con l’art. 5 L. n. 57/01, preveda un punto di invalidità effettivamente differenziato in relazione alla relativa percentuale, nonché in relazione all’età dell’infortunato, il quale (punto di invalidità), tenendo concretamente conto di quanto sia ben diversa la compromissione che ogni punto aggiuntivo, di invalidità comporta per l’integrità e l’efficienza psico-fisica del danneggiato, secondo le regole di comune esperienza, porti ad una liquidazione crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità.

Ciò premesso si ritiene che le tabelle del Tribunale di Milano (da ultimo pubblicate sull’inserto di Guida al diritto luglio-agosto 2007), ormai adottate dalla maggior parte dei Tribunali italiani, si presentino come quelle preferibili, in quanto applicano in maniera adeguata il criterio di progressività del valore-punto collegato all’aumento della percentuale di invalidità.

Nel caso in esame, gli attori, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore C. (omissis), in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, hanno chiesto, a titolo di risarcimento del danno biologico da I.P. al 70%, la liquidazione della somma di Euro 330.203,20, nonché, a titolo di risarcimento d& danno biologico da inabilità temporanea totale quantificato dai CTU in 1 anno, l’importo di Euro 16.811,88, per una somma complessiva di Euro 347.015,08, ovvero di quella, anche maggiore, “che risulterà di giustizia”.

In base alle richiamate tabelle “milanesi”, un’invalidità del 70% in un soggetto neonato al momento del fatto, comporta una liquidazione del danno biologico di Euro 454.879,00, valutato all’attualità.

Passando alla liquidazione del danno conseguente alla ritenuta invalidità temporanea, il Collegio Peritale ha ritenuto che, nei caso die specie, si possano riconoscere, in rapporto causale con la censurabile gestione del parto, un periodo di inabilità totale della durata di un anno.

Alla luce di tali considerazioni, quindi, va liquidata una somma, per ogni giorno di effettiva invalidità temporanea, che appare congruo individuare in Euro 65,00 per ogni giorno di invalidità temporanea totale (importo adottato dal Tribunale di Milano), sempre con valutazione all’attualità.

Ne consegue che, nel caso in esame, sulla scorta delle valutazioni contenute nella relazione peritale, l’ammontare di tale danno risulta, all’attualità, pari a Euro 23.725,00 (gg. 365 x Euro 65,00), a titolo di inabilità temporanea assoluta.

Relativamente al danno morale soggettivo, quale transeunte turbamento psicologico sofferto dal soggetto offeso, risarcibile a norma degli artt. 2059 cod. civ. e 185, 590 cod. pen., la relativa quantificazione, all’attualità, va operata in via equitativa in una percentuale dell’ammontare dell’intero danno biologico, che, in considerazione dell’entità di questo e delle conseguenze realmente patite dalla minore, appare equo quantificare in 1/2, risultando, così, pari a Euro 239.302,00, sempre con valutazione all’attualità.

Per quanto concerne il danno alla capacità lavorativa generica riportato dalla minore C. (omissis), al riguardo, occorre osservare che i CTU hanno quantificato nella misura del 70% l’incidenza negativa delle riscontrate macrolesioni.

Conseguentemente, in assenza di reddito lavorativo e di concreti elementi di valutazione in base ai quali operare prognosi certe sulle future attività lavorative della danneggiata, nel caso di specie, le sopra riportate conclusioni peritali in punto di incidenza negativa delle accertate lesioni sulla capacità produttiva vanno inevitabilmente valutate in via equitativa sulla base dello strumento offerto dall’art. 4 c. III° L. n. 39/1977, ovverosia quello del triplo della pensione sociale (anno 1992 – i. 12.838.800 = Euro 6.630,69), comprensivo della maggiorazione sociale ex L. n. 140/85, moltiplicato per la percentuale di incidenza negativa sulla capacità produttiva generica (70%), moltiplicato ancora per il coefficiente anagrafico (20,048), diminuito del c.d. scarto tra vita fisica e vita lavorativa del danneggiato (20%).

Conseguentemente, nel caso di specie, agli attori, nella qualità, va riconosciuto, per la suddetta causale, l’ulteriore risarcimento del danno liquidato in Lire 74.441,96.

Agli attori, in proprio, quali vittime c.d. “secondarie”, deve essere altresì riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale da “sconvolgimento” del rapporto parentale (c.d. danno riflesso), che, nel caso di specie, si ritiene fondatamente sussistente, quale effetto normale del fatto lesivo patito dalla vittima principale, secondo il principio della c.d. regolarità causale imposto dal dettato dell’art. 1223 cod. civ., in considerazione sia dello strettissimo rapporto di parentela (genitori conviventi della vittima c.d. “primaria”), sia della peculiare natura e rilevante entità delle lesioni patite dalla loro figlia minore (macrolesione cerebrale; 70% di I.P.).

Anche tale voce di danno va determinata, in via equitativa, adottando, per ragioni di maggiore affinità tra i beni giuridici offesi, come parametro di liquidazione quello previsto dalla menzionate tabelle “milanesi” per il caso di morte di un figlio (forbice da Euro 100.000,00 a Euro 200.000,00 per ciascun genitore). Pertanto, in considerazione della profonda e permanente compromissione del rapporto parentale e della altrettanto permanente privazione conseguentemente sofferta dagli istanti sul piano affettivo ed interpersonale, appare equo liquidare il danno in questione nella somma, all’attualità, di Euro 100.000,00 per ciascun genitore.

Sulle somme come sopra liquidate, all’attualità, a titolo di risarcimento del danno biologico, del danno morale soggettivo e di quello da sconvolgimento del rapporto parentale, spetta, inoltre, agli attori, in proprio e nella qualità, il risarcimento dell’ulteriore pregiudizio da ritardato pagamento, accertato in via presuntiva e da liquidarsi in via equitativa, giusta sentenza della Corte di Cassazione n. 1712/95, mediante il riconoscimento degli interessi calcolati, però, da epoca intermedia tra la data del fatto e quella della” presente decisione (nella specie, dal 17.08.92 all’8.01.08) e ad un tasso anch’esso medio, all’incirca, tra quelli scelti nel periodo dal legislatore.

Sulle somme liquidate, all’attualità, a titolo di danno biologico e di danno morale soggettivo, sono, quindi, dovuti, a decorrere dalla data del 28/4/2000 e fino alla data della presente decisione, gli interessi al tasso del 3,0%.

Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, trattandosi di pregiudizio non liquidato all’attualità, quale debito di valore, sulla somma in precedenza determinata va riconosciuta, dalla data del fatto alla presente decisione, la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici nazionali I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Sull’importo come sopra liquidato, sempre sulla base della citata sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 1712/95 nonché di Cass. Civ. n. 19188/03, compete agli attori anche l’equivalente del mancato godimento del bene danneggiato, ovvero del suo controvalore in denaro, quale mancato guadagno o lucro cessante ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., richiamato dall’art. 2056 cod. civ., quale pregiudizio provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, la cui prova può essere data e riconosciuta dal giudice, secondo le citate Sezioni Unite, mediante criteri presuntivi ed equitativi.

Conseguentemente, può ritenersi provato presuntivamente e valutato equitativamente nella misura annua del 3,5%, quale congruo parametro di liquidazione del danno da ritardo di cui sopra, in quanto corrispondente, all’incirca, alla inedia del tasso legale scelto in questi ultimi anni dalla data del fatto (17.8.1992) alla data della presene sentenza (08.01.2008) per la liquidazione degli interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 cod. civ.

Tale percentuale, però, non può essere calcolata dalla data dell’illecito sulla complessiva somma liquidata a titolo di danno e già rivalutata (come era prassi prima della citata sentenza delle Sezioni Unite), bensì deve essere calcolata periodicamente, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale come progressivamente rivalutata.

Tale metodica, infatti, evita l’ingiustificato arricchimento che altrimenti si determinerebbe attraverso una sorta di rivalutazione del danno da ritardo.

L’affermata responsabilità della convenuta Regione Emilia Romagna impone, ovviamente, l’accoglimento della domanda di manleva proposta da quest’ultima, quale soggetto subentrato, questa volta ex a latere creditoris, nel rapporto assicurativo originariamente facente capo alla soppressa USL (Ospedale di Cento), nei confronti delle compagnie coassicuratrici chiamate in causa, e, per l’effetto, quest’ultime, secondo le rispettive percentuali di ripartizione del rischio coassicurato e nei limiti del massimale di polizza, dovranno essere condannate a tenere la suddetta convenuta indenne da ogni esborso per essa derivante in conseguenza dell’accoglimento della domanda risarcitoria formulata dagli attori.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, quindi, come da dispositivo, la convenuta Regione Emilia Romagna va condannata al rimborso delle spese sostenute dagli attori, in solido tra loro; quest’ultimi, sempre in via solidale, vanno condannati alla rifusione di quelle anticipate dall’AUSL di Ferrara, e le compagnie assicuratrici chiamate in causa, nei limiti in precedenza indicati, dovranno rifondere le anticipazioni della chiamante Regione Emilia Romagna.

Infine, ai sensi dell’art. 282 c.p.c., la presente sentenza è, ope legis, provvisoriamente esecutiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione dei 23-24 luglio 2002 da XX 1 e XX 2, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore C. (omissis), nei confronti della Regione Emilia Romagna e della Azienda USL di Ferrara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, con la chiamata in causa di U. Ass.ni s.p.a., G. Ass.ni s.p.a. e M. Ass.ni s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, così decide:

CONDANNA

la convenuta Regione Emilia Romagna al pagamento, in favore degli attori XX 1 ed XX 2, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore C. (omissis), della somma di Euro 478.604,00, a titolo di danno biologico, di Euro 239.302,00, a titolo di danno morale soggettivo, di Euro 100.000,00 per ciascun genitore, a titolo di danno da “sconvolgimento del rapporto parentale (danno c.d. riflesso), somme tutte liquidate all’attualità, oltre interessi al tasso del 3,00% dalla data del 28/04/2000 alla data della presente sentenza (08/01/08), nonché della somma di 74.441,96, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 17/8/1992 alla presente pronuncia, nonché interessi nella misura del 3,5% da applicarsi periodicamente dalla data del fatto alla presente sentenza sulla sorte capitale periodicamente rivalutata, oltre interessi legali sulle somme come sopra determinate dalla data della presente decisione al saldo.

RIGETTA

la domanda proposta dagli attori XX 1 e XX 2 nei confronti della convenuta AUSL di Ferrara, nonché le eccezioni sollevate dalla convenuta Regione Emilia Romagna.

DICHIARA

le compagnie assicuratrici chiamate in causa tenute e, per l’effetto, le condanna a manlevare la convenuta Regione Emilia Romagna, nei limiti delle rispettive quote di coassicurazione e del massimale di polizza, di quanto la predetta convenuta dovrà corrispondere agli attori a titolo di risarcimento del danno in forza della presente decisione.

CONDANNA

la convenuta Regione Emilia Romagna al i rimborso in favore

degli attori XX 1 e XX 2, in solido tra loro, delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 42.000,00, di cui Euro 12.000,00 per spese comprensive di quelle relative all’espletata c.t.u. medico-legale, Euro 7.500,00 per competenze e Euro 22.500,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, nonché gli attori, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della convenuta AUSL di Ferrara, delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 10.710,00, di cui Euro 210,00 per spese, Euro 4.400,00 per competenze e Euro 6.100,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e, infine, le compagnie coassicuratrici chiamate in causa al rimborso in favore della convenuta Regione Emilia Romagna delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 12.950,00, di cui Euro 250,00 per spese, Euro 4.600,00 per competenze e Euro 8.100,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Visto l’art. 282 c.p.c.

DICHIARA

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.

Bologna, 13/05/2008

Tribunale Reggio Emilia, Sez. II, Sent., 30/05/2015

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Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8724/2010 promossa da:

  1. IN PROPRIO E QUALE GENITORE ES. POTESTA’ SUI MINORI W.S. E J.W. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. BOZZOLI ANDREA e dell’avv. RANELLUCCI MONICA ((…)) LARGO GIAMBELLINO 2 REGGIO EMILIA; , elettivamente domiciliato in VIA SPALLANZANI,3 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. BOZZOLI ANDREA

  2. IN PROPRIO E QUALE GENITORE ES. POTESTA’ SUI MINORI W.S. E J.P. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. RANELLUCCI MONICA e dell’avv. BOZZOLI ANDREA ((…)) VIA SPALLANZANI,3 42100 REGGIO EMILIA; , elettivamente domiciliato in LARGO GIAMBELLINO 2 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. RANELLUCCI MONICA

ATTORE/I

contro

AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. MAZZA FRANCO, elettivamente domiciliato in VIA EMILIA S.PIETRO 27 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. MAZZA FRANCO

CONVENUTO/I

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I signori W.A. e P.G. hanno convenuto in giudizio la Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia chiedendo risarcirsi i danni conseguenti alle gravissime lesioni occorse al piccolo W.S. nel corso del parto avvenuto presso il nosocomio convenuto, assumendo negligenze diagnostiche e nella valutazione dei dati anamnesici del personale medico ginecologico, con conseguente omesso parto con taglio cesareo che, in tesi attorea, avrebbe evitato le conseguenze pregiudizievoli di anossia neonatale.

Parte convenuta si è costituita chiedendo il rigetto della domanda.

La causa è stata istruita mediante CTU medicolegale ed attraverso la acquisizione della documentazione clinica relativa al parto. Il CTU è anche stato chiamato a chiarimenti all’udienza del 23-1-14 e, in seguito, ha depositato relazione integrativa della CTU (dep. 2-10-2014).

Ordinariamente, nel momento in cui un paziente viene ricoverato per un intervento chirurgico o per un parto (come nel caso di specie) insorge, o per effetto di una espressa pattuizione negoziale o quale conseguenza giuridica del contatto sociale così instaurato con l’ospedale e con il personale sanitario ivi operante, una obbligazione, di fonte e natura negoziale, di natura complessa afferente per un verso all’obbligo (della casa di cura e del medico) di assicurare una prestazione sanitaria adeguata sul piano professionale e, dunque, diligente e caratterizzata da sufficiente perizia e, per altro verso, una prestazione di c.d. “spedalità”, concernente la fornitura di adeguati servizi accessori (alloggio, vitto, personale infermieristico e di assistenza, materiali e medicinali o macchinari diagnostici e chirurgici idonei ecc.): la responsabilità di entrambi i soggetti va quindi ordinariamente inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 1218 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 577 del 11/01/2008).

In generale, quindi, la casa di cura (o l’ente ospedaliero)- se ed in quanto il contenuto delle obbligazioni negozialmente o di fatto, attraverso il contatto sociale assunte sia quello complesso sopra descritto – può rispondere nei confronti del paziente tanto dell’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, quanto, ai sensi dell’art. 1228 cod. civ., dell’inadempimento della prestazione medico – professionale svolta direttamente dal sanitario, “… quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (cfr., Cass., Sez. 3, n. 1698 del 26/01/2006).

Dalla qualificazione della responsabilità dei medici e della struttura sanitaria come responsabilità di tipo contrattuale consegue, ai fini del riparto dell’onere probatorio, che l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento), nonché il relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (così in generale Cass., Sez. U, n. 577 del 11/01/2008; nonché Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).

La giurisprudenza ha inoltre avuto modo di precisare che l’appena richiamato riparto dell’onere probatorio – costituente peraltro applicazione alia peculiare tipologia di casi delle generali regole in tema di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni ex negotio – non subisce deroghe nemmeno quando l’intervento o l’attività diagnostica sia stata di speciale difficolta, in quanto “l’esonero di responsabilità di cui all’art. 2236 cod. civ. non incide sui criteri di riparto dell’onere della prova”, ma opera esclusivamente nella definizione dei parametri di valutazione (diligenza professionale) del sanitario, limitando la responsabilità ai soli casi di colpa grave (e plurimis, chiaramente: Cass., Sez. 3, n. 24791 del 08/10/2008).

È quindi ormai principio consolidato che nell’ambito della responsabilità medica l’onere della prova della causalità tra la condotta del medico allegata come negligente ovvero imperita, ovvero comunque inosservante delle leges artis, e l’evento è posta a carico del paziente danneggiato: e ciò, quale conseguenza dei normali criteri di riparto dell’onus probandi tipici della responsabilità contrattuale.

Sicché, è stato in generale chiarito che “nell’attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile” (cfr. Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).

L’attore danneggiato è, invece, corrispondentemente esonerato dal provare la negligenza del sanitario: si può infatti limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del medico, quali species dell’inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale ovvero con il contratto di spedalità, consistenti nella prestazione di assistenza diagnostica e terapeutica conformata alla miglior scienza ed esperienza ed alla perizia richiesta dalla natura e caratteristiche degli interventi necessari, ovvero comunque alla particolare situazione clinica-patologica.

È, per contro, onere del medico provare che l’inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a propria negligenza o imperizia; in altri termini, “la presunzione di colpa dalla quale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., è gravato il medico nei confronti del paziente che ne invochi la responsabilità professionale, può essere superata dal sanitario dimostrando che l’insuccesso dell’intervento sia dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l’uso dell’ordinaria diligenza da lui esigibile” (cfr. Cass., Sez. 3, n. 12274 del 07/06/2011; v. anche Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).

Se questi principi valgono in generale, essi, nella loro declinazione applicativa, necessitano di specificazioni logiche differenziate, per quanto concerne la struttura dell’argomentazione dimostrativa e della valutazione delle evidenze probatorie emergenti dall’istruttoria, in relazione alla duplice tipologia delle possibili forme di responsabilità medica: la responsabilità commissiva e quella omissiva. Infatti, nel caso della responsabilità commissiva (per un intervento che abbia peggiorato la salute del paziente, per l’erronea somministrazione di un farmaco ecc.) il paziente attore potrà allegare una condotta (attiva appunto) del medico oggetto di possibile effettivo riscontro nella realtà della quale predicherà la natura negligente, essendo, poi, tenuto a dimostrare il rapporto eziologico tra tale condotta materialmente esistente e il risultato lesivo.

Nell’assolvimento, poi, di tale suo onere probatorio potrà avvalersi del criterio dimostrativo – attinente sempre alla probabilità logica – del “più probabile che non”; essendo dunque necessaria, ma anche sufficiente, la dimostrazione, alla stregua dell’evidenza probatoria disponibile, che in assenza della condotta commissiva , le probabilità di uno sviluppo delle condizioni della paziente o delle condizioni iniziali (esclusa la condotta imperita del sanitario) fausto per il paziente sarebbero state maggiori di quelle di un esito comunque pregiudizievole; per affermarsi come acclarato, ai fini della responsabilità civile, la circostanza che tale condotta sia stata condicio sine qua non dell’evento lesivo (su tale criterio di prova della causalità, in sede civile Cass., Sez. 3, n. 16123 del 08/07/2010; Sez. 3, n. 10741 del 11/05/2009; nonché Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).

Viceversa, in ipotesi di causalità omissiva pura (peggioramento o mancato miglioramento delle condizioni di salute del paziente determinate, in tesi da una omissione diagnostica o terapeutica del sanitario) lo stesso nesso causale va verificato nei rapporti tra la condotta omissiva e l’evento: tuttavia la prima, l’omissione, risulta naturalisticamente un “nihil” un elemento inesistente nel decorso eziologico reale (empiricamente verificabile ) produttivo dell’evento lesivo. Il ragionamento probatorio deve strutturarsi, perciò, intorno a proposizioni controfattuali di tipo ipotetico – sia pur sempre strutturate secondo la formula logica approntata dalla condicio sine qua non – del tipo: “se fosse stata posta in essere la condotta terapeutica/diagnostica A, allora non si sarebbe verificato l’evento E” (formula negativa); o “se non fosse stata posta in essere la condotta terapeutica/diagnostica A, allora si sarebbe verificato l’evento E” (v. in generale sull’utilizzo della formula logica condizionalistica per strutturare l’argomento di prova in tema di causalità materiale: Cass., Sez. 3, n. 11609 del 31/05/2005).

Tali proposizioni, in cui sia la protasi (che ipotizza la esistenza nella situazione iniziale data di una azione in realtà mai storicamente verificatasi), sia la apodosi (si ipotizza inesistente l’evento E in realtà verificatosi ) da un lato guidano la ricostruzione probatoria del nesso causale: intorno a tali ipotesi logico-esplicative va condotta la indagine dell’evidenza empirica relativa alla eziologia dell’evento.

Dall’altro, nel caso di incertezze sulla ricostruzione del nesso eziologico, ossia nel caso in cui non possa addivenirsi, sulla base dell’evidenza disponibile ad una risposta positiva – in termini di maggior probabilità che non – alla verifica della ipotesi suindicata, andrà calata la applicazione ai questa tipologia di casi della regola del riparto dell’onus probandi.

Allora, proprio perché nel campo della responsabilità contrattuale, l’onere della prova della causalità incombe comunque sul danneggiato, la dimostrazione della verità o falsità della proposizione relativa all’efficacia sull’eziologia reale della malattia o dell’evento pregiudizievole per la integrità psicofisica deve essere dal medesimo fornita, identificandosi con lo stesso nesso causale tra la condotta e l’evento.

Peraltro tale conclusione non comporta, a ben vedere, uno stravolgimento della regola del riparto, indebitamente gravando il danneggiato- attore della prova della sussistenza della colpa in capo al medico o sanitario asseritamente imperito.

La condotta omessa da tener presente nel ragionamento suindicato, come elemento della protasi della citata proposizione ipotetica, è un dato puramente oggettivo e si identifica con la omissione allegata dall’attore-danneggiato: consiste, in altri termini, con l’inadempimento (omessa cura, omessa diagnosi, omesso o ritardato intervento terapeutico anche conseguente alla ritardata diagnosi) addotto da parte attrice (v. in tal senso Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).

Rimane, per converso, impregiudicata la presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario; quest’ultimo, convenuto in giudizio, potrà vincere tale presunzione semplice, mediante la prova della correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite; ovverosia della non imputabilità a colpa dell’inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).

Orbene ciò significa che, nell’ambito dell’accertamento della responsabilità civile da colpa contrattuale (ed in specie da inadempimento professionale dei sanitari), è imprescindibile la logica scissione tra il momento della verifica della relazione eziologica tra la condotta omissiva (benché avvalendosi di ipotesi formulate sulla base della condotta attiva in tesi dovuta ed omessa) e l’evento – attinente al momento oggettivo della fattispecie -, da un lato, e la verifica dell’evitabilità del fatto lesivo e/o dell’inadempimento ad opera della condotta diligente o perita esigibile nella data situazione concreta – attinente al momento soggettivo della colpa del sanitario (su tale distinzione tra le varie componenti del fatto illecito e i diversi livelli del nesso di causalità materiale o giuridico v. Cass., Sez. 3, n. 7997 del 18/04/2005).

Infatti, gli eventuali dubbi – residuanti all’esito dell’istruttoria, anche tecnica – circa la effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell’attore – paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico; i dubbi attinenti all’evitabilità dell’inadempimento e del fatto lesivo mediante l’impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all’art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova.

Invero, anche le ipotesi in cui apparentemente la Suprema Corte sembra gravare il medico della prova circa l’efficacia impeditiva della condotta perita o diligente non tenuta, a ben vedere, in realtà, sono tutti casi in cui si il fatto-inadempimento addebitato al medico o ai sanitari aveva natura commissiva (v. infatti ad esempio Cass., Sez. 3, n. 14759 del 26/06/2007, secondo la quale “è viziata la decisione la quale escluda il nesso causale per il solo fatto che il danno non potesse essere con certezza ascritto ad un errore del sanitario”; Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009); in tali casi, invero il dubbio sulla ascrizione dell’evento all’errore del sanitario concerne il solo nesso (di evitabilità) tra la colpa (negligenza o imperizia) del medico e l’evento, quando risulti comunque già provata la causalità materiale tra condotta (si è detto, in realtà, attiva) ed evento: giustamente, allora, la stessa Suprema Corte chiarisce che il nesso eziologico (oggettivo) “deve sussistere non già tra l’errore ed il danno, ma tra la condotta ed il danno, mentre la sussistenza dell’eventuale errore rileverà sul diverso piano della imputabilità del danno a titolo di colpa” (così letteralmente Cass., Sez. 3, n. 14759 del 26/06/2007).

Pertanto la prova del rapporto causale tra il ritardo nella diagnosi di una patologia e gli eventi lesivi o il peggioramento delle condizioni del paziente (condotta di natura strutturalmente omissiva e l’evento) deve seguire i sopradescritti principi.

È stato infatti – con massima condivisibile per le ragioni più sopra esposte – che l’affermazione della responsabilità del medico per i danni asseritamente causati dalla ritardata esecuzione di manovre o interventi terapeutici e/o diagnostici, “esige la prova – che dev’essere fornita dal danneggiato – della sussistenza di un valido nesso causale tra l’omissione dei sanitari ed il danno”; precisandosi peraltro che “tale prova sussiste quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno …patito … sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall’altro, appaia più probabile che non, che un tempestivo o diverso intervento o da parte del medico avrebbe evitato il danno …”.

Nell’esame del nesso causale e della colpa addebitata ai sanitari nel caso attualmente sub judice potranno, dunque, seguirsi gli specifici criteri probatori appena ricordati.

Costituiscono fatti pacifici (anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c., e comunque oggetto di prova documentale in virtù del diario clinico e della documentazione medica versata in atti – Lo stato di gravidanza della signora P.G. a far tempo dai primi mesi dell’anno 2000, seguita dal Servizio di Assistenza Ostetrica del Distretto di Correggio, che la sottoponeva a visite di controllo periodiche rispettivamente in data: 9.3.2000, 28.3.2000, 6.5.2000, 26.5.2000, 15.7.2000,26.8.2000, 4.20.2000 e a successivi esami ecografici in data 7.4.2000 e 19.6.2000; gli esiti di tali visite e controlli diagnostici erano regolari; nessuna annotazione specifica veniva effettuata circa problemi manifestati o evidenziati nel feto; anche gli esami sierologici e microbiologici eseguiti non davano atto della presenza di alcunché degno di nota (v. anche pag. 5 CTU);

– Il ricovero nel corso della mattinata del 20.10.2000 della signora P. presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia in quanto la stessa si sarebbe accorta di ” sentire poco i movimenti del bambino”; la diagnosi di ricovero da atto della “gravidanza a termine presentazione cefalica, accertamenti” in quanto sarebbe stata opportuna la induzione del travaglio “essendosi rilevato un CTG sospetto”; non fu però possibile effettuare a questo punto una ecografia completa posto che la valutazione venne interrotta dal marito della signora P. (v. cartella clinica agli atti);

– Conseguentemente dopo l’effettuazione di esami CTG la signora P. chiedeva di essere dimessa dal reparto di Ginecologia 2, dove era stata ricoverata, e, alle ore 20.30 veniva ricoverata immediatamente presso il reparto di Ginecologia 1 dell’Arcispedale;

– All’ingresso nel reparto di Ginecologia 1 risulta la sussistenza di “seconda gravidanza, con presentazione cefalica e pregressa MEF”; alle ore 22 40 viene rilevato un collo utero centralizzato appianato dilatato di 5 cm “vertice adattato a alla parte alta dello scavo” ; venne quindi praticata una amnioressi che diede esito alla “fuoriuscita di LA tinto di meconio, grado 3 in normale quantità, BCF regolare”; ancora alle ore 23.45 il BCF era regolare e si dava atto di ulteriore dilatazione a 7 cm, con dilatazione completa poi conseguita alle ore 0020 del giorno successivo, sempre essendo il BCF regolare;

– Il parto avvenne alle ore 00.30 del 22-10-2000, per espulsione spontanea; il neonato era completamente rivestito di meconio, che era presente in quantità abbondante anche nel cavo orale e nell’orifizio tracheale; pertanto, essendo stata necessaria la intubazione, il piccolo venne ricoverato immediatamente nel reparto di terapia intensiva neonatale per “asfissia neonato a termine” e ivi ricoverato fino al 21.12.2000 con diagnosi di dimissione di “grave encefalopatia ipossico-ischemica neonatale – crisi convulsive neonatali – ipocalcemia ed iponatremia transitorie – Anemia neonatale”. L’obiettività nEurologica “evidenziava un quadro di grave compromissione piramidale, caratterizzato da scarsa motricità spontanea ed ipotonia assiale”.

Parte attrice, nei propri atti difensivi, ed a mezzo della perizia del proprio consulente di parte (che ha ribadito tali valutazioni anche nel corso del contraddittorio tecnico) ha sostenuto che causa del concreto stato di encefalopatia conseguito al piccolo W.S. sarebbe stata una duplice omissione dei sanitari del reparto di Ginecologia dell’Arcispedale convenuto: i) riconducibile ad errore diagnostico, per non aver correttamente interpretato il tracciato cardiotocgrafico già patologico a partire dalle ore 22.30 del 21-10-2000; ii) riconducibile poi ad errore terapeutico, per non aver programmato un diverso timing del parto, attraverso l’espletamento di parto cesareo.

Il CTU ha acclarato che sicuramente il neonato ha presentato alla nascita un quadro di “paralisi cerebrale, con grave deficit motorio ed ipotonia assiale” che lo conduceva alla morte poi avvenuta in Pakistan in data 22.11.2007 (v. CTU pag. 19).

All’esito della Consulenza tecnica di ufficio è possibile negare che sia stata raggiunta la prova (di cui era onerata parte attrice) circa la connessione causale tra le omissioni allegate attribuibili in ipotesi al personale medico e/o ostetrico dell’Arcispedale Santa Maria Nuova e l’evento generatore di danno.

In proposito, è essenziale – per determinare l’efficacia causale di tali omissioni, costituenti condizioni negative dell’evento ipotizzate da parte attrice – ricostruire il decorso eziologico reale della patologia encefalopatica neonatale diagnosticata al piccolo W.S.: in particolare occorre chiarire se il danno cerebrale e la anossia fosse insorta al momento del parto ovvero successivamente.

Infatti, all’esito della istruttoria tecnica è indubbio che il decorso eziologico reale si sia dipanato nei sotto-eventi costituiti: 1) dalla insorgenza di ipossia cerebrale, 2) da conseguente condizione di anossia e 3) dalla paralisi encefalica grave, che ha condotto poi, sia pure dopo alcuni anni, alla morte del bambino.

Il CTU ha apportato una serie di dati empirici importanti al fine di determinare il momento della verificazione dello stato di encefalopatia e di ipo-ossigenazione cerebrale afferenti: a) a leggi scientifiche epidemiologiche, di tipo statistico, generali circa la incidenza delle cause di morte neonatale e disabilità nEurologica nel bambino; b) a leggi scientifiche di tipo clinico concernenti gli indicatori della natura intra partum o meno delle patologie encefaliche; c) a leggi scientifiche di tipo clinico afferenti gli indici di individuazione della sofferenza fetale.

  1. a) Quanto al primo profilo risulta statisticamente che, nei nati prematuri, “la cerebropatia e gli handicap nEurologici riconoscono prevalentemente come causa l’immaturità stessa e le difficoltà di adattamento neonatale, mentre nei nati a termine o presso il termine (37/41 settimane) l’eziologia è da ricondursi a condizioni cliniche insorte durante la gravidanza, in massima parte a ridosso del parto e prima del travaglio…” solo un “limitato numero di casi di cerebropatia è ascrivibile ad un episodio di ipossiemia acuta intrapartum, storicamente ritenuta causa quasi esclusiva di tale patologia”; in particolare ciò si verifica solo ne 6% dei nati a termine nei quali si riscontra un episodio acuto di ipossiemia (v. CTU pag 20 e letteratura medica ivi citata).

  2. b) Quanto al secondo profilo, il CTU ha richiamato la sussistenza di una serie di criteri elaborati dalla ACOG e tesi ad accertare la riconducibilità eziologica o meno della cerebropatia diagnosticata in un neonato ad asfissia in fase di travaglio o di parto. Secondo la prima versione (risalente al 1994) di tale criteriologia essi, che dovrebbero presentarsi cumulativamente, al fine di una persuasione (anche se necessariamente probabilistica) della riconducibilità causale alla fase intra partum dell’asfissia sarebbero: 1) la profonda acidemia con acidosi metabolica fetale; 2) Apgar score compreso tra O e 3; 3) evidenza di sequele nEurologiche tra cui coma ipotonia ecc. (v. pag. 21 CTU).

Secondo la versione del 1998 di tale criteriologia (v. anche la copia della letteratura in lingua inglese del testo A template prodotto dal CTP attoreo pag. 1056) vi sarebbero 3 indici essenziali che dovrebbero essere tutti presenti perché possa collocarsi intra partum la causa della ipossia. In caso contrario infatti ciò suggerisce fortemente che la causa della patologia cerebrale non sia stata la ipossia intra partum (si cita il testo in inglese “it strongly suggests that intrapartum hypoxia was not the cause of the cerebral palsy”). Si tratta in specie di : 1) evidenza di acidosi metabolica, 2) inizio precoce di encefalopatia moderata o severa; 3) paralisi cerebrale di tipo quadriplegico. Vi sono poi criteri aspecifici di per sé stessi (altri 5) della collocazione intra partum la cui presenza congiunta impone di verificare se la ipossia sia stata acuta o cronica al fine di definire la collocazione cronologica del parto. In mancanza di uno solo di essi, invece, la collocazione cronologica della causa del danno nEurologico risulta dubbia (v. testo inglese citato dal CTP attoreo). I criteri sono: 4) evento sentinella di ipossia verificatosi subito prima o dopo il parto; 5) rapido e duraturo deterioramento delle caratteristiche della frequenza cardiaca fetale; 6) Apgar score compreso tra 0 e 6; 7) precoce evidenza di compromissione multisistemica; 8) evidenza precoce strumentale di anomalie cerebrali acute.

Secondo il CTU tutti i 5 criteri debbono essere simultaneamente presenti (V. pag. 22 CTU): tale considerazione tecnica, contenuta nella relazione, non può essere considerata una erronea interpretazione della letteratura scientifica cui hanno fatto riferimento sia il CTU che il CTP attoreo (che sul punto ha svolto piccata critica): infatti, semmai il CTU, ha dato una indicazione ellittica e sintetica sul punto, ma il senso della sua affermazione, circa i 5 criteri indicativi è sicuramente precisa; vale a dire che, per la letteratura scientifica citata, in assenza di anche solo uno degli indicatori, vi è dubbio sulla collocazione intra partum della eziologica del danno cerebrale. Quindi, in modo del tutto logico, il CTU ha potuto affermare che, ai fini dell’accertamento necessario per rispondere al quesito peritale, solo la presenza di tutti quei 5 indici sarebbe stata significativa per una valutazione certa o altamente probabile. La osservazione del CTP di parte attrice è quindi sul punto del tutto infondata.

Il CTU ha acclarato che, nel caso in oggetto, di tutti (gli 8 criteri) della ACOG sopradescritti era presente esclusivamente quello della “precoce evidenza di danno nEurologico” essendo il solo ad essere rispettato, non essendo presente: né la lesione multiorgano, né valori di apgar indicativi e le frequenze cardiache fetali emergono da tracciati cardiotocografici dimostranti “fin dal momento del ricovero una variabilità ridotta” “senza il ripetersi di decelerazioni profonde e ripetitive e/o di bradicardie” , venendo così meno anche il criterio ACOG sentinella (v. pag. 23 Relazione).

Secondo il CTP attoreo, il CTU avrebbe tralasciato completamente il criterio n. 3 (paralisi cerebrale di tipo tetraplegico): in realtà, quand’anche fosse sussistente tale criterio la assenza di altri (che nemmeno il CTP attoreo segnala nelle proprie osservazioni), non potrebbe pervenirsi ad esiti diversi, perché solo la presenza di tutti i primi tre fattori essenziali (e non di uno solo) potrebbe portare a valutazione eterogenea e inversa rispetto a quella espressa dal CTU circa la collocazione temporale della causa della cerebropatia neonatale, proprio secondo la stessa miglior letteratura citata dall’ausiliario tecnico e dal CTP.

Inoltre, non è affatto vero che il CTU abbia mutato il criterio indicativo non essenziale n. 8 (evidenza di danno nEurologico precoce) in una evidenza della collocazione ante partum e non intra partum della causa della patologia (come invece sostiene parte attrice): infatti, come si è sopra chiarito, il CTU esamina l’indicatore – che rileva presente nei dati clinici – ma afferma la insufficienza dello stesso, da solo preso o considerato insieme alle altre evidenze disponibili, ad affermare la riconducibilità alle modalità e timing del parto del pregiudizio neonatale sofferto dal piccolo Sharji.

Il CTU infine, quanto alla acidosi metabolica, ha spiegato che il valore del ph del sangue del nascituro – sia pur con i limiti delle modalità di prelievo in uso nel 2000 – risultava dalle misurazioni con un “valore assolutamente normale, con assenza di deficit di basi”.

Ciò conduce: i) non solo ad escludere ogni invalidità della CTU per nullità dovuta a voluto o gravemente colposo travisamento della letteratura di riferimento da parte dell’ausiliario tecnico del Tribunale; ii) ma anche ad escludere ogni illogicità o non plausibilità di quanto valutato dal CTU.

  1. c) Quanto all’ultimo profilo, il CTU ha individuato la presenza di una serie di elementi, nelle evidenze cliniche disponibili in atti, tali da far “ritenere che la sofferenza fetale sia iniziata già prima dell’ingresso della sig. ra P. in ospedale” vale a dire (v. pag. 24 Relazione): 1) i segni di sofferenza fetale come la riduzione dei movimenti attivi fetali e il tracciato cardiotocografico variabile, già presenti al momento del ricovero; 2) la rilevazione di liquido amniotico fortemente tinto di meconio, in quanto, mentre in condizioni di normalità il liquido dovrebbe essere limpido, proprio la anossia del feto intrauterina induce “peristalsi intestinale, rilasciamento degli sfinteri ed emissione anticipata di meconio con gasping in utero e aspirazione dello stesso nei polmoni del feto”; 3) la sussistenza di importante edema cerebrale con annullamento degli spazi ventricolari “reperto che compare generalmente tra le 24 e le 36 ore dopo un evento lesivo”; 4) l’iposviluppo fetale del piccolo riscontrato solo dopo la nascita.

Il CTU ha risposto poi puntualmente a ogni osservazione posta nel corso del contraddittorio peritale ed in specie

– 1) con riguardo alla tempistica di comparsa dell’edema cerebrale ha affermato che lo stesso presente intervallo, normalmente uguale o superiore alle 24 ore. E che tale condizione è accertabile mediante ecografia essendo la comparsa dei segni di ischemia riconducibile al periodo tra le 24 e le 36 ore (v. pagg. 28 e 29 ). Il CTP attoreo sul punto, dopo la conclusione del contraddittorio peritale ha ribadito che il CTU avrebbe erroneamente citato la letteratura scientifica di riferimento (ed in particolare uno studio dell’Università di Ferrara). In proposito deve dirsi che tale osservazione non coglie nel segno, in quanto il CTU, già nella precedente risposta alla osservazione dell’ausiliario attoreo, aveva citato ampia letteratura a proprio sostegno, anche diversa dalle risultanze della citata ricerca ferrarese (v. pagg. 30 e 31 CTU);

– 2) in ordine alla crescita fetale il CTU ha chiarito come sia possibile (v. pag. 31-32 relazione) accertare tramite ecografia lo stato di sviluppo del feto. Ha anche chiarito come il misconoscimento, fino alla nascita, dell’iposviluppo, nel caso di specie non sia riconducibile ad una omissione dei medici in quanto fu la stessa paziente e il marito a rifiutare un completo esame ecografico (parrebbe per ragioni etico-religiose).

– 3) il CTU in modo logicamente ineccepibile ha risposto alla osservazione relativa alla valutazione dei tracciati cardiotocografici in quanto ha spiegato che, siccome al momento del ricovero il tracciato era tale da far supporre una sofferenza del feto e “tali caratteristiche” del tracciato “non sono cambiate durante il travaglio”, fosse “lecito supporre uno stato di stabile sofferenza cronica”. Ad avviso del Tribunale tale considerazione è essenziale ed esaustiva: se infatti il problema (percepito anche dalla gestante, che ha sentito il bambino non muoversi molto) si è verificato prima dei ricovero, e i tracciati cardiotocografici dal ricovero in poi sono rimasti simili, tale situazione risulta indice convincente della assenza di condizioni positive di alterazione dei tracciati verificatesi in corso del ricovero presso l’Arcispedale. Una facile deduzione logica comporta pertanto la riconducibilità della sofferenza, di cui il tracciato alterato (fin dal ricovero) è sicuro indicatore diagnostico (tanto per il CTU che per il CTP attoreo) in epoca antecedente.

In ogni caso, tutte le osservazioni (v. appena sopra da 1 a 3) richiamate da ultimo al più hanno ad oggetto la parte della CTU nella quale si individuano gli indici positivi di collocazione ante partum della sofferenza cerebrale: in realtà, quindi, nulla spostano (a prescindere dal fatto di essere infondati per le ragioni anzidette) circa la insussistenza di indicatori sufficienti, alla stregua delle leggi scientifiche cliniche meglio conosciute, per la collocazione intra partum della lesione (v. supra sub b).

Al proposito risulta anche del tutto superata, in quanto incoerente con la struttura logica delle valutazioni del CTU, la osservazione secondo la quale l’ausiliario tecnico avrebbe rovesciato la portata del criterio della “evidenza precoce strumentale di anomalie cerebrali acute” da indice debole di danno intra partum a indice della opposta collocazione antigrada della eziologia della cerebropatia, attraverso il passaggio da una citazione di letteratura americana sul punto a citazioni di letteratura italiana (lo studio ferrarese di cui sopra). A ben vedere la critica non coglie nel segno: il CTU in realtà chiarisce il passaggio dalla disamina dei criteri (di fonte ACOG) circa la evidenza clinica della lesione intra partum a quella della sussistenza di indicatori, di rilievo medicolegale circa una diversa ricostruzione eziologica. Quindi la citazione di certa letteratura per sostenere il primo aspetto (v. sub b) della disamina tecnica, e di altra letteratura per sostenere altro aspetto (v. sub c) della valutazione medicolegale, non può essere sintomo di illogicità. Peraltro il criterio su cui si appunta la critica del CTP attoreo non è certo l’unico utilizzato dal CTU come elemento indicatore della collocazione ante partum del danno: ve ne sono molti altri ed è ovvio che, correlato a tali ulteriori elementi positivi, anche un aspetto o elemento, che in altro contesto di evidenze probatorie potrebbe assumere un certo valore, possa, invece acquisire una portata euristica differente; non da solo beninteso, ma in correlazione ad altri elementi, può ben logicamente condurre ad esiti di segno divergente.

Da ultimo, occorre considerare che il CTU ha svolto valutazioni integrative circa la eventuale portata della valutazione del ph del sangue escludendo che ciò avrebbe potuto modificare le conclusioni di accertamento in ordine alla causa della patologia nEurologica (v. integrazione della CTU medicolegale in atti dep. il 2-10-2014): nessuna osservazione è stata svolta sul piano tecnico a tali considerazioni integrative.

In definitiva devono condividersi le valutazioni del CTU, secondo cui, nel caso di specie, “non vi sono elementi idonei e sufficienti per attribuire la causa della paralisi cerebrale del piccolo W.S. a cause intra partum, anzi vi sono sufficienti elementi per ritenere che la sofferenza fetale fosse già presente ben prima del ricovero della sig.ra P.G. in ospedale” (v. pag. 27 Relazione).

Dal punto di vista della valutazione probatoria strettamente giuridica deve quindi considerarsi che

– sussistono plurimi elementi per rendere improbabile la collocazione intra partum del danno neonatale: a) la scarsità statistica di lesioni nEurologiche causate da eventi verificatesi intra partum nei neonati (solo il 6%) il che depone per una probabilità statistica contraria alla tesi della eziologia intra partum della lesione; b) la insussistenza degli elementi sufficienti per la collocazione cronologica intra partum della lesione secondo la letteratura scientifica internazionale essendo integrato solo uno dei criteri indicativi (o al massimo un paio se si accede alle considerazioni del CTP attoreo) non essenziali e non essendo integrato, per contro, nessuno dei criteri clinici essenziali per avere la certezza di una anossia intra partum;

– sussistono inoltre elementi, (v. supra, sub c) plurimi e concordanti tra loro, emergenti dai dati clinici, che fanno collocare in un’epoca anteriore al ricovero il verificarsi delle condizioni di anossia cerebrale che hanno causato la cerebropatia manifestata nel neonato.

Già solo gli elementi di cui al primo punto dovrebbero condurre, comunque, a ritenere non assolto l’onus probandi incombente a parte attrice di dimostrazione del collegamento causale tra il dedotto inadempimento (omissione diagnostica colposa e omesso parto cesareo) e l’evento lesivo: se infatti non è da un punto di vista logico oltre che statistico, nel caso di specie, maggiormente probabile l’ipotesi di una collocazione intra partum della lesione è evidente che, rispetto ad una patologia già conclamata e irreversibile nessun effetto avrebbe potuto avere (né positivo né negativo) l’attività diagnostica o terapeutica del personale dell’Arcispedale.

Inoltre la sussistenza di una probabilità statistica favorevole alla collocazione tendenzialmente ante partum (da un punto di vista epidemiologico) delle lesioni nEurologiche neonatali, unita alla insussistenza (quasi totale: un solo indice, o al massimo due) degli indici di collocazione intra partum della sofferenza cerebrale -noti alla miglior letteratura scientifica (sulla cui validità euristica concordano tanto il CTU quanto i CTTPP) – conducono a rendere, già da soli considerati, logicamente più plausibile la collocazione ante partum delle lesioni. A maggior ragione ciò deve inferirsi correlando gli elementi di prova appena esposti con i plurimi indizi positivi (rimarcati dal CTU con ampia e apprezzabile disamina) circa la anteriore collocazione del momento cronologico di insorgenza della nEuropatia cerebrale.

Sussiste quindi addirittura prova positiva della insussistenza di nesso causale tra le pretese omissioni dei sanitari e l’evento.

Ad abundantiam si osserva che il CTU ha anche escluso ogni profilo di colpa dei sanitari nella omessa disposizione del parto cesareo: ha affermato l’ausiliario tecnico che “durante il travaglio non esistevano elementi tali da giustificare scelte terapeutiche diverse da quelle seguite, in particolare non esistevano chiari elementi che indicassero la necessità di estrazione a mezzo cesareo”.

Non sussiste quindi la prova del nesso causale tra inadempimento e danno. Sussiste anzi prova della natura non negligente o imperita delle omissioni lamentate da parte attrice.

La domanda va quindi rigettata.

Le spese, tenuto conto della inapplicabilità a questo grado di giudizio della novellazione introdotta all’art. 92 c.p.c. dalla L. n. 162 del 2014, possono integralmente compensarsi: ex ante per gli attori non era possibile individuare l’esito del giudizio e quindi sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese di lite.

Tenuto conto invece che la CTU ha escluso la fondatezza delle allegazioni attoree le relative spese vanno poste integralmente a carico degli attori.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

  1. Rigetta ogni domanda attorea.

  2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

  3. Pone definitivamente a carico di parti attrici le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.

Conclusione

Così deciso in Reggio Emilia, il 25 maggio 2015.

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2015.

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Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 01/12/2020) 29/09/2021, n. 26300

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Sentenza

IntestazioneSvolgimento del processoMotivi della decisioneP.Q.M.Conclusione

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE › Danno non patrimoniale
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE › Liquidazione e valutazione

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26814/2019 proposto da:

AOU AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTA’ SALUTE SCIENZA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato SERGIO RUSSO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA DI PALO;

– ricorrenti –

contro

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FREGENE 53, presso lo studio dell’avvocato LANFRANCO CUGINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati UMBERTO PENCO SALVI, MARCELLO GRATTAROLA;

P.F., elettivamente domiciliato in CIAMPINO, V. LE ROMA 11, presso lo studio dell’avvocato LANFRANCO CUGINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO PEDULLA’;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 943/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 3/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 1/12/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 3/6/2019 la Corte d’Appello di Torino, in accoglimento dei gravami interposti dal sig. P.F. e dalla sig. M.D. – entrambi in proprio e quali eredi del defunto figlio P.S. – e in conseguente riforma della pronunzia – emessa su riuniti giudizi – Trib. Torino 12/1/2018, ha accolto le domande (parzialmente quella del primo, in toto quella della seconda) dai medesimi in origine proposte – in proprio e nella qualità – nei confronti della Azienda Ospedaliero Universitaria “Città della Salute e della Scienza di (OMISSIS)” di risarcimento dei danni rispettivamente sofferti in conseguenza di tetraparesi spastica e inguaribili lesioni, con invalidità al 100%, di cui il suindicato P.S. è risultato affetto all’esito di grave sofferenza cerebrale per asfissia intra partum cagionata dalla negligente ed imperita condotta del personale medico dell’Ospedale (OMISSIS) durante l’assistenza al parto avvenuto il (OMISSIS).

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Città della Salute e della Scienza di (OMISSIS)” propone ora ricorso per cassazione affidato a 9 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi il P. e la M., che hanno presentato anche memoria.

Motivi della decisione

Con il 6 motivo, che va anzitutto esaminato in quanto logicamente prioritario, la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 101, 112, 113, 115, 116 c.p.c., art. 1223 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente quantificato il danno in applicazione delle Tabelle di Milano del 2018, in quanto “le tabelle milanesi prevedono… il primo importo (52,342,00) per il primo anno di vita… solo se il danneggiato non supera – appunto – il primo anno di vita”, laddove “se il danneggiato raggiunge o supera il secondo anno di vita, per i primi due anni, complessivamente e cumulativamente intesi, è prevista la somma di Euro 91.755,00”, somma viceversa liquidata “(erroneamente) per il secondo e terzo anno di vita”, con liquidazione “(solo) dal quarto anno in poi” della “somma di Euro 26.216,00” invero prevista “dal terzo anno in poi”, sicchè il totale da correttamente liquidarsi ammonta in realtà ad Euro 406.347,00, in luogo della somma di Euro 524.318,00 liquidata dal giudice del gravame.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

E’ rimasto nel giudizio di merito accertato che nella specie P.S. è nato con grave sofferenza cerebrale per asfissia intra partum cagionata dalla negligente ed imperita condotta del personale medico dell’Ospedale (OMISSIS) durante l’assistenza al parto del (OMISSIS), riportando una tetraparesi spastica con invalidità al 100% fino alla morte, sopraggiunta il (OMISSIS), all’età di 14 anni.

In riforma della sentenza di 1 grado il giudice del gravame ha nell’impugnata sentenza accolto in toto la domanda di risarcimento dei danni originariamente proposta dalla madre del piccolo S.; ha viceversa solo parzialmente accolto la domanda del piccolo S. e del padre sig. P.F., di risarcimento dei danni dai medesimi rispettivamente lamentati.

Quanto al danno non patrimoniale sofferto dalla madre del piccolo S., la corte di merito ha fatto correttamente luogo alla relativa valutazione ex art. 1226 c.c., che come questa Corte ha già avuto modo di affermare è rimessa al prudente criterio valutativo del giudice di merito non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile ma anche quando, in relazione alle peculiarità del caso concreto, la stessa si presenti particolarmente difficoltosa (v. Cass., 4/4/2019, n. 9339; Cass., 9/5/2003, n. 7073; Cass., 17/5/2000, n. 6414. E già Cass., 4/7/1968, n. 2247), essendosi al riguardo da questa Corte precisato che ove ne sussistano le condizioni il giudice può fare ricorso al criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., anche senza domanda di parte, trattandosi di criterio rimesso al suo prudente apprezzamento, e potendo tale facoltà essere esercitata d’ufficio pure dal giudice di appello (v. Cass., 5/2/2021, n. 2831; Cass., 24/1/2020, n. 1636. E già Cass., 17/11/1961, n. 2655).

Del pari correttamente ha fatto applicazione delle Tabelle di Milano del 2018, aggiornate al momento dell’impugnata decisione (cfr. Cass., 28/6/2018, n. 17018).

Tale giudice ha infatti a tale stregua deciso in conformità al principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale il ristoro pecuniario del danno non patrimoniale non può mai corrispondere (diversamente dal danno patrimoniale) alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto sempre la valutazione equitativa (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872, Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1 /4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106), volta alla determinazione della “compensazione economica socialmente adeguata” del pregiudizio, quella che “l’ambiente sociale accetta come… equa” (in ordine al significato che nel caso assume l’equità v. Cass., 7/6/2011, n. 12408), che il giudice deve effettuare con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, in considerazione in particolare della rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e dei vari fattori incidenti sulla gravità della lesione (v. Cass., 14/7/2015, n. 14645), al fine di accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio lamentato, individuando quali ripercussioni negative – patrimoniali e non patrimoniali – siano dal danno evento conseguite per il danneggiato, e provvedendo al relativo integrale ristoro (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

Com’è noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale idonea soluzione si è ravvisata essere invero quella costituita dal sistema delle tabelle (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972. V. altresì Cass., 13/5/2011, n. 10527), e il D.Lgs. n. 209 del 2005, ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti.

In assenza di tabelle normativamente determinate, come ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi come nella specie diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa invero normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (per l’affermazione che tali tabelle costituiscono il c.d. “notorio locale” v. in particolare Cass., 1/6/2010, n. 13431), la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui esse consentano al giudice, (anche) mediante l’adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutare l’effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche subite dal soggetto leso, al fine “di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).

Come questa Corte ha ormai da tempo avuto modo di precisare, la mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui il giudicante appartiene, integra invero violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408, e, da ultimo, Cass., 6/5/2020, n. 8508), i parametri delle Tabelle di Milano dovendo prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto utilizzando tabelle diverse da quelle di Milano, ovvero altri criteri di liquidazione, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che -avuto riguardo alle circostanze del caso concreto- risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402. E, conformemente, Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 19/10/2016, n. 21059).

Orbene, nella specie, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale sofferto dal minore deceduto e trasmesso ai predetti congiunti iure hereditatis, avuto in particolare riguardo alla “lesione subita da P.S. del bene salute definito da premorienza”, nel fare riferimento alle tabelle di Milano aggiornate al 2018 (dall’odierna ricorrente debitamente riportate nel ricorso in ossequio al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) la corte di merito ha liquidato, per il primo anno, il 100% del punto base corrispondente ad Euro 26.216,00 (e così per complessivi Euro 52.342,00); “per il secondo e il terzo anno” ha liquidato “Euro 91.755,00”; “per gli anni dal quarto al quattordicesimo” ha liquidato il suindicato punto base senza maggiorazioni, per “un importo così risultante di Euro 524.318,00 (= 52.342,00 + 91.755,00 + 26.216,00)”.

Siffatto computo è tuttavia errato, giacchè come si evince dalle riportate Tabelle di Milano la corresponsione del 100% in più del punto base di Euro 26.216,00 è dovuta (solo) per il primo anno, mentre per il secondo anno è prevista la corresponsione del 50% in più (pari all’ammontare di Euro 39.324,00).

A tale stregua, per i primi due anni è dovuto l’importo complessivo di Euro 91.755,00.

L’importo del punto base senza maggiorazioni è dovuto dal 3 anno in poi, e non già dal 4^ anno in poi, come erroneamente indicato dalla corte di merito nell’impugnata sentenza, ove anche per il terzo anno risulta essere stato liquidato il suindicato più elevato ammontare di Euro 91,755,00.

Il corretto ammontare complessivamente da liquidarsi ammonta dunque in realtà ad Euro 406.347,00, e non già ad Euro 524.318,00, somma dalla corte di merito erroneamente liquidata nell’impugnata sentenza.

Detta somma è stata quindi, con congrua motivazione (“in considerazione delle criticissime condizioni personali del figlio seguite alla grave patologia cerebrale e ricadute nella sua vita quotidiana”), dalla corte di merito “”personalizzata” con un incremento… pari al 25%”, importo che, “devalutato alla data della morte di P.S…. e quindi implementato da tale data degli interessi legali e della rivalutazione monetaria maturati fino ad oggi” è stato finalmente determinato nell’ammontare di “Euro 666.841,48 – che spetta iure hereditatis a entrambi i genitori e, a ciascuno, nel valore dimidiato di Euro 330.920,74”.

Orbene, alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto il suindicato addendo di Euro 524.318,00 va invero sostituito con quello pari ad Euro 406.347,00, da prendere a corretta base di calcolo per rideterminare, con le modalità indicate nell’impugnata sentenza, l’ammontare della somma che, una volta dimidiata, spetta a ciascun genitore.

L’impugnata sentenza va per il resto confermata.

Quanto al “danno iure proprio da perdita del rapporto parentale” sofferto dalla M., va osservato che, nel sottolineare l’intenzione di “valorizzare l’elevatissima componente del danno c.d. morale, potendosi senza difficoltà presumere sia lo spessore indicibile e… temporalmente prolungato della sofferenza della madre innanzi a una simile dolorosa evenienza, sia l’impegno da lei profuso… nell’assistenza giornaliera e nella sorveglianza notturna del figlio”, e nel porre in rilievo il “fatto che P.S. non ha subito un immediato decesso, ma questo è avvenuto dopo molto tempo dall’insulto ipossico-ischemico alla nascita”, del tutto correttamente nell’impugnata sentenza la corte di merito l’ha liquidato “con importo complessivo… pressochè coincidente con il valore massimo tabellare”, trattandosi di importo compreso nell’ambito dei valori previsti dalle tabelle in uso all’epoca della decisione, dalla corte di merito determinato nel legittimo esercizio dei propri poteri e congruamente motivato, siffatta valutazione pertanto sottraendosi al controllo in sede di legittimità (cfr. Cass., 30/6/2011, n. 14402; e, da ultimo, Cass., 6/5/2020, n. 8508; Cass., 18/0/2021, n. 7597; Cass., 25/6/2021, n. 18285).

Va al riguardo ulteriormente sottolineato che i giudici di merito hanno liquidato tale danno facendo applicazione delle Tabelle di Milano, e in difetto di doglianza alcuna mossa al riguardo dalle parti si è sul punto formato invero giudicato implicito, con conseguente inapplicabilità nella specie del principio affermato da Cass. n. 10579 del 2021, ove si è affermato che in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul “sistema a punti”, che preveda, oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. Tabella che, allo stato, risulta essere quella di Roma.

Con il 1 e il 7 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 motivo denunzia”violazione e falsa applicazione” degli artt. 1223, 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia”violazione e falsa applicazione” degli artt. 115, 116 c.p.c., artt. 1223, 2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 1218 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 5 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con l’8 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 342 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 9 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1218, 2043, 2049 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Atteso che con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità in presenza come nella specie di congrua motivazione, che la corte di merito ha individuato ed espressamente indicato nel “mancato monitoraggio cardiotocografico in periodo espulsivo” e nella “mancata esecuzione sia dell’esame emogasanalitico sul sangue cordonale sia dell’esame istologico e anatomo-patologico della placenta”, con “ampia estensione temporale dell’omissione”, oltre che “nell’imprecisione e nell’incompletezza della cartella clinica”, il sostanziarsi della condotta colposa mantenuta dal personale sanitario che ha (con alta probabilità) nella specie assunto decisivo rilievo nella determinazione del suindicato danno evento, in quanto “espressione del deficit euristico e prognostico esattamente conseguente e simmetrico alle omissioni diagnostiche”, va osservato che inammissibilmente l’odierna ricorrente si duole invero dell’erronea valutazione delle emergenze processuali, e in particolare della prodotta documentazione medica e dell’espletata CTU di natura percipiente, quest’ultima in particolare fonte oggettiva di prova (cfr. Cass., 28/2/2019, n. 5800; Cass., 22/2/2016, n. 3428; Cass., 30/9/2014, n. 20548; Cass., 27/8/2014, n. 18307; Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155; Cass., 19/1/2006, n. 1020).

Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie vizi della motivazione ovvero l’omesso e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Con particolare riferimento al 9 motivo di ricorso, deve altresì sottolinearsi che nel ravvisare la responsabilità dell’odierna ricorrente in ragione della condotta negligente dei sanitari causalmente determinativa dell’evento dannoso de quo la corte di merito ha fatto invero corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale la struttura sanitaria (oltre che a titolo contrattuale per fatto proprio ex art. 1218 c.c., per quelli dipendenti dall’inadeguatezza della struttura), in ossequio al principio cuius commoda eius et incommoda o, più precisamente, dell’appropriazione o dell’avvalimento dell’opera del terzo (v. Cass., 27/8/2014, n. 18304), risponde dei danni patiti dal paziente cagionati dalla condotta colposa dei sanitari (cfr. Cass., 18/4/2019, n. 10812; Cass., 3/2/2012, n. 1620; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/5/2006, n. 12362) di cui -a prescindere dalla sussistenza di un rapporto contrattuale (v. Cass., 11/12/2012, n. 22619; Cass., 21/2/1998, n. 1883; Cass., 20/4/1989, n. 1855)- si avvale nell’adempimento della propria obbligazione (artt. 1228 e 2049 c.c.: v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 4/3/2004, n. 4400; Cass., 8/1/1999, n. 103).

Emerge evidente, a tale stregua, come l’odierna ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti invero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Alla fondatezza del 6 motivo nei suindicati termini consegue, rigettati gli altri, la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, che ex art. 384 c.p.c., comma 2, può essere decisa nel merito (come anche dai controricorrenti richiesto nei propri scritti difensivi), con la liquidazione della somma di Euro 406.347,00 a titolo di danno non patrimoniale subito dalla M. “derivante dalla lesione subita da P.S. del bene salute”, e conferma dell’impugnata sentenza per il resto, anche relativamente alle spese del giudizio di merito, stante la persistente sostanziale soccombenza dell’odierna ricorrente e allora appellante incidentale.

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 6 motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e decidendo la causa nel merito dispone che l’ammontare del danno non patrimoniale iure hereditatis da dimidiare in favore di ciascuno dei genitori sia determinato prendendo a base di calcolo la somma di Euro 406.347,00, nei termini di cui in motivazione. Conferma l’impugnata sentenza per il resto, anche relativamente alle spese del giudizio di merito. Compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 settembre

Corte d’Appello Genova, Sez. II, Sentenza, 13/08/2020

DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE › Congiunto (morte o lesione del)
DANNI IN MATERIA CIVILE E PENALE › Danno non patrimoniale

Parti: Sacco Irma Alda c. IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro

In tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l’unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l’interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l’età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.

RESPONSABILITA’ CIVILE – Fatto dannoso dell’incapace – Responsabilita’ dell’obbligato alla sorveglianza – In genere – Prestazioni sanitarie – Contratto con effetti protettivi in favore di terzi – Limiti – Azione contrattuale per danno “iure proprio” – Spettanza ai congiunti – Esclusione – Fattispecie – RISARCIMENTO DEL DANNO – Morte di congiunti (parenti della vittima) – In genere

Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l’inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell’assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti “iure hereditario”, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale “iure proprio” per i danni da loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al contratto concluso dalla gestante con riferimento alle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità dell’oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la spettanza dell’azione contrattuale “iure proprio” agli eredi di un soggetto ammalatosi e poi deceduto a causa di infezione da HCV contratta a seguito di emotrasfusioni eseguite presso un ospedale, precisando che essi avrebbero potuto eventualmente beneficiare della tutela aquiliana per i danni da loro stessi subiti). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO LECCE, 27/10/2015)