SUCCESSIONI TESTAMENTO TRIB RAVENNA
VALIDITA’ DEL TESTAMENTO
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Deve in primo luogo rilevarsi la validità delle disposizioni testamentarie invocate dall’attore, nonostante l’indeterminatezza dei beneficiari delle medesime, in quanto gli stessi appaiono individuabili in base a criteri oggettivi stabiliti dalla testatrice, sia pure facendo riferimento a situazioni future rispetto all’epoca della redazione del testamento.
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Va ricordato che la giurisprudenza ha qualificato come disposizione testamentaria a titolo universale l’attribuzione di tutti i beni residui, dei quali il testatore non abbia già disposto a titolo particolare (v. Cass. 26/5/1989 n. 2556).
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Le domande del X vanno pertanto rigettate, mentre deve trovare accoglimento la domanda riconvenzionale delle L.A. diretta a far dichiarare la devoluzione a loro favore dell’eredità di L. R., comprensiva dei due appartamenti di Lido Adriano.
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In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte con riferimento ad una disposizione testamentaria analoga a quelle in esame (“lascio tutto quel che possiedo a chi mi curerà”), cassando la sentenza impugnata secondo la quale detta disposizione non forniva parametri utili all’individuazione del soggetto beneficiario, e doveva pertanto ritenersi nulla a norma dell’art. 628 c.c., stante l’assoluta incertezza se attribuire la qualifica di erede a chi avrebbe garantito un’assistenza materiale non specialistica, a casa o in un centro ospedaliero, o al medico curante o a chi avrebbe assicurato sostegno morale o spirituale.
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Secondo la Suprema Corte, infatti, “tale convincimento non può essere condiviso in quanto frutto di una valutazione astratta della disposizione della testatrice che ha precluso in radice di accertare la possibilità di identificare il beneficiario (o i beneficiari) della disposizione stessa. Invero il riferimento della C. a “chi mi curerà” consente di affermare che ella ha inteso richiamarsi, quanto a detta identificazione, non alla situazione in essere all’atto della redazione del testamento in oggetto, bensì a quella che si sarebbe via via realizzata fino alla sua morte in evidente relazione alle sue future esigenze di assistenza, cosicché il criterio indicato, ai fini di poter verificare se esso fornisse univoci dati oggettivi per la determinazione del beneficiario, avrebbe dovuto essere applicato con specifico riferimento alla situazione esistente al momento dell’apertura della successione (vedi in tal senso Cass. 8-2-1962 n. 2629); in altri termini, poiché la volontà del testatore ai sensi dell’art. 628 c.c., deve essere almeno determinabile, è possibile che il “de cuius” faccia riferimento ad una delineata futura situazione di fatto dalla cui realizzazione emerga in termini inequivocabili l’individuazione del soggetto beneficiario (anche qualora si tratti di persona neppure conosciuta dal testatore), come appunto nella fattispecie, dove occorre verificare la sussistenza o meno di persone che si siano prese cura della C. dall’epoca di redazione del testamento fino alla sua morte” (Cass. 03/03/2011 n. 5131).