Tribunale|Bologna ASSOLUZIONE
Reati edilizi Ampliamento di un fabbricato preesistente
Così individuata l’opera abusiva, si ritiene che essa rientri nel categoria dell’opera pertinenziale. La struttura, infatti, appare priva di autonoma destinazione, esaurendo il suo uso nel rapporto funzionale con l’edificio principale, senza “incidere sul complessivo carico urbanistico” (si veda S.C. Sez. 3, Sentenza n. 15600 del 24/03/2005 Ud. Rv. 231525), e ciò ove si consideri l’ampiezza della costruzione stessa, pari a complessivi metri quadrati 9,20, il materiale di cui è costituita, ovvero pannelli in alluminio e vetrate, la collocazione accessoria al servizio dell’appartamento, che misura oltre 212 metri quadrati, onde renderne più agevole e funzionale l’uso, in particolare dei locali cucina e bagno che su tale spazio si affacciano.
Deve in particolare considerarsi sia la minima volumetria, paragonata ai volumi dell’edificio principale, sia la mancanza di autonomo valore dell’opera, posto che lo spazio che è stato così isolato insiste sul più ampio terrazzo, senza attribuire ulteriore valore al medesimo.
Risultano, in altri termini, soddisfatti tutti i requisiti richiesti per riconoscere detta pertinenzialità, ovvero: a) il nesso oggettivo strumentale e funzionale con la cosa principale, b) che non sia consentita, per natura e struttura, una pluralità di destinazioni, c) il carattere durevole, d) la non utilizzabilità economica in modo diverso, e) una ridotta dimensione, f) una individualità fisica e strutturale propria, g) l’accessione ad un edificio preesistente edificato legittimamente, h) l’assenza di un autonomo valore di mercato (si veda sul punto S.C. Sez. 3, Sentenza n. 239 del 05/11/2002 Ud. Rv. 223036).
– Assenza del permesso di costruire – Inconfigurabilità della fattispecie di cui all’art. 44 del d.p.r. n. 380 del 2001 – Carattere pertinenziale dell’opera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE PENALE
Il Giudice dott. Tecilla
all’udienza dibattimentale del 22 maggio 2012
Con l’intervento del P.M. Dott. Govoni
e
con l’assistenza del Cancelliere Silli
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e la seguente
SENTENZA
Nei confronti di
Bo.Gi. nato (…)
Ar.Cl. nata (…)
Bo.Fr. nato (…)
Imputati
del reato p. e p. dall’art. 44 lett. B) del D.P.R. 380/01 poiché in assenza del permesso di costruire, nella rispettiva qualità di committente (Bo. e Ar.) ed assuntore (Bo.) degli stessi realizzavano in via (…) le seguenti opere edilizie:
– opere di nuova costruzione in ampliamento dell’unità immobiliare ad uso abitativo tramite i chiusura di parte della terrazza realizzando un locale di forma pentagonale avente i seguenti lati m. 2,93 + m. 1,86 + m. 4,25 + m. 1,00 ed altezza m. 3.27.
MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Si procede nei confronti di Bo.Gi., Ar.Cl. e Bo.Fr. in quanto citati a giudizio con decreto emesso dal GIP in data 3.3.2011 in esito a opposizione a decreto penale di condanna.
Il procedimento può trovare definizione, senza necessità di istruttoria orale ed in assenza di richieste delle parti, sulla base degli atti prodotti ai sensi dell’art. 493 co. 3 c.p.p. (notizia di reato del 22.11.2008 con allegati verbale di accertamento di violazione urbanistica, foto aeree e altra documentazione).
Da detti atti risulta che la costruzione descritta nell’imputazione è stata realizzata mediante apposizione di pannelli in alluminio e vetrate, così ottenendo la chiusura di parte della terrazza prospiciente sul cortile interno, nella parte in cui il terrazzo era già delimitato su tre lati dai muri perimetrali; l’area chiusa risulta avere forma pentagonale, con perimetro di metri 2,93 + 2,38 + 1,86 + 4,25 + 1,00 ed altezza di metri 3,27.
Detto intervento è stato effettuato nel mese di (…) sul terrazzo dell’appartamento sito in Via (…), in comproprietà, al 50%, di Bo.Gi. e Ar.Cl.; la ditta esecutrice dei lavori è la Al. S.r.l., il cui amministratore unico si identifica in Bo.Fr.
Così individuata l’opera abusiva, si ritiene che essa rientri nel categoria dell’opera pertinenziale. La struttura, infatti, appare priva di autonoma destinazione, esaurendo il suo uso nel rapporto funzionale con l’edificio principale, senza “incidere sul complessivo carico urbanistico” (si veda S.C. Sez. 3, Sentenza n. 15600 del 24/03/2005 Ud. Rv. 231525), e ciò ove si consideri l’ampiezza della costruzione stessa, pari a complessivi metri quadrati 9,20, il materiale di cui è costituita, ovvero pannelli in alluminio e vetrate, la collocazione accessoria al servizio dell’appartamento, che misura oltre 212 metri quadrati, onde renderne più agevole e funzionale l’uso, in particolare dei locali cucina e bagno che su tale spazio si affacciano.
Deve in particolare considerarsi sia la minima volumetria, paragonata ai volumi dell’edificio principale, sia la mancanza di autonomo valore dell’opera, posto che lo spazio che è stato così isolato insiste sul più ampio terrazzo, senza attribuire ulteriore valore al medesimo.
Risultano, in altri termini, soddisfatti tutti i requisiti richiesti per riconoscere detta pertinenzialità, ovvero: a) il nesso oggettivo strumentale e funzionale con la cosa principale, b) che non sia consentita, per natura e struttura, una pluralità di destinazioni, c) il carattere durevole, d) la non utilizzabilità economica in modo diverso, e) una ridotta dimensione, f) una individualità fisica e strutturale propria, g) l’accessione ad un edificio preesistente edificato legittimamente, h) l’assenza di un autonomo valore di mercato (si veda sul punto S.C. Sez. 3, Sentenza n. 239 del 05/11/2002 Ud. Rv. 223036).
Gli imputati vanno quindi assolti con la formula indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l’art. 530 c.p.p., previa revoca del decreto penale di condanna n. 2824/09 del 29.6.2009
Assolve
Bo.Gi., Ar.Cl. e Bo.Fr. dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Bologna il 22 maggio 2012.
Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2012.