DANNO DA MORTE IN INCIDENTE TRIB MILANO AVVOCATO ESPERTO MILANO VICENZA BOLOGNA

DANNO DA MORTE IN INCIDENTE TRIB MILANO AVVOCATO ESPERTO MILANO VICENZA BOLOGNA DANNO DA MORTE IN INCIDENTE TRIB MILANO AVVOCATO ESPERTO MILANO VICENZA BOLOGNA

COME FARE? A CHI RIVOLGERSI ? QUANTO POSSO OTTENERE? COME POSSO OTTENERLO ?

DANNO DA MORTE IN INCIDENTE TRIB MILANO AVVOCATO ESPERTO MILANO VICENZA BOLOGNA
DANNO DA MORTE IN INCIDENTE TRIB MILANO AVVOCATO ESPERTO MILANO VICENZA BOLOGNA
  1. Prima di valutare la fondatezza delle domande spiegate da parte attrice, è necessario affrontare la questione della qualificazione giuridica della responsabilità della struttura sanitaria convenuta.
  2. E’ pacifica la conclusione di un contratto di spedalità tra il sig. A. e la M. S.p.A.
  3. Tale contratto, però, contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla difesa di parte attrice, non può giustificare la qualificazione del rapporto tra struttura sanitaria ed erede del paziente in termini contrattuali.
  4. Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, infatti, il diritto che i congiunti invocano, chiedendo di essere risarciti dalla struttura sanitaria dei danni subiti dal proprio congiunto a causa dell’esito infausto dell’operazione subita dal danneggiato principale (che aveva concluso il contratto di spedalità con la struttura), si colloca nell’ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. 5590/2015; Cass. 6914/2012).
  5. Deve, infatti, essere esclusa la configurabilità della responsabilità contrattuale, posto che il rapporto contrattuale è intercorso tra la struttura sanitaria e il paziente (poi deceduto), non certo tra la prima e il figlio della seconda.
  6. Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base delle pronunce della Suprema Corte che, invocando la figura del contratto con effetti protettivi verso terzi, qualifica in termini contrattuali la responsabilità della struttura anche nei confronti di soggetti terzi rispetto alle parti che hanno concluso il contratto di spedalità (cfr. tra le più recenti Cass. 10812/2019). Tali pronunce, infatti, erroneamente richiamano i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella peculiare fattispecie del contratto concluso tra una gestante e una struttura sanitaria e/o un medico, avente in particolare ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, con riferimento al nascituro.
  7. Ancora in via generale, appare necessario compiere alcune precisazioni proprio in merito al nesso di causa.
  8. Come affermato da Cass. 12 settembre 2013, n. 20904, “dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l’inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l’esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all’evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall’insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato”.
  9. Orbene, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, quando resta incerta la causa dell’evento, occorre distinguere fra la causalità relativa all’evento (causalità materiale) ed al consequenziale danno (causalità giuridica) e quella concernente la possibilità (rectius impossibilità) della prestazione. Nella sentenza n. 18392/2017 (con motivazioni ribadite anche nella successiva sentenza n. 28991/2019), la Corte ha affermato che: “emerge così un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell’attore relativamente all’evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell’istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell’impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull’attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l’onere di provare che l’inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall’attore, è stato determinato da causa non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all’intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l’intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l’esecuzione esperta dell’intervento chirurgico medesimo”.

DANNO DA MORTE IN INCIDENTE TRIB MILANO AVVOCATO ESPERTO MILANO VICENZA BOLOGNA
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Martina Flamini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47383/2017 promossa da:

M.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. IMPELLUSO MARCO CARMELO, elettivamente domiciliato in MILANO, VIALE MAJNO, 5 presso il difensore

ATTORE

contro

  1. S.P.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. DE PACE ALBERTO, elettivamente domiciliata in MILANO, VIA BARACCHINI, 7 presso il difensore

CONVENUT

OGGETTO: Responsabilità professionale medica

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato il 29.9.2017 M.A., in proprio e quale erede del fratello A.A. e della madre R.D.L. (quest’ultima sia in proprio, sia quale erede del figlio) ha evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la M. S.p.A. esponendo la seguente vicenda sanitaria: dal gennaio al luglio 2001 A.A. era stato ricoverato presso diverse strutture sanitarie per problemi addominali; a causa del persistere della sintomatologia dolorosa il 30.7.2011 era stato trasferito presso l’IRCCS di Sesto San Giovanni, gruppo M., ed il giorno dopo era stato sottoposto ad intervento chirurgico di emicolectomia sinistra in laparoscopia per diverticolite del colon; due giorni dopo l’intervento era comparsa una fistola pancreatica ed un versamento pleurico reattivo sinistro; l’11.8.2001 era stato posizionato un catetere venoso centrale e il 27.8.2011 era stato dimesso; dopo un ulteriore ricovero e successive dimissioni, il 21 ottobre il sig. A. era stato nuovamente operato per necrosectomia e toeletta del cavo addominale; il 30 ottobre 2011 si verificava il decesso.

Premessi tali elementi, parte attrice – dopo aver precisato che, in seguito alla morte della madre, sig. D.L. ed alla rinuncia dell’eredità da parte del fratello M., egli agiva per la quota di 1/3 dell’eredità del fratello A. – ha dedotto: che la morte di A.A. era ricollegabile ai comportamenti imperiti, imprudenti e negligenti dei sanitari della M. S.p.A., rilevanti sia in presenza di una qualificazione in termini di responsabilità contrattuale che in presenza di una responsabilità extracontrattuale; che erano stati commessi errori nel corso dei tre ricoveri presso la struttura sanitaria convenuta; che l’attore aveva subito ingenti danni non patrimoniali (danno da perdita del rapporto parentale, danno da lucida agonia richiesto iure hereditario, danno da sofferenza), sia in proprio che quale erede della madre sig. D.L., che patrimoniali (relativi alle spese funerarie, alle spese di avio della procedura di mediazione ed alle spese per esami diagnostici effettuate).

Ritualmente citata la M. S.p.A. si è costituita contestando le domande spiegate da parte attrice e chiedendone il rigetto. In particolare ha dedotto: che non vi era alcun collegamento causale tra le condotte dei sanitari ed il decesso del sig. A.; che l’attore era stato informato in modo esauriente; che, in ragione del breve lasso temporale tra la lesione e la morte, non poteva ritenersi sussistente né un danno biologico né un danno morale; che non vi era prova del fatto che il sig. A. fosse consapevole della futura imminenza della sua morte.

Acquisita la documentazione prodotta, espletata una prima CTU medico legale, il Giudice, con Provv. del 17 settembre 2019 ha disposto la rinnovazione della CTU.

Espletata una seconda CTU medico legale, acquisiti i chiarimenti richiesti agli ausiliari del Giudice, sentiti i testi ammessi, sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi, riassunte nei fogli di precisazione delle conclusioni, la causa è stata decisa all’esito della concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

Prima di valutare la fondatezza delle domande spiegate da parte attrice, è necessario affrontare la questione della qualificazione giuridica della responsabilità della struttura sanitaria convenuta.

E’ pacifica la conclusione di un contratto di spedalità tra il sig. A. e la M. S.p.A.

Tale contratto, però, contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla difesa di parte attrice, non può giustificare la qualificazione del rapporto tra struttura sanitaria ed erede del paziente in termini contrattuali.

Come da tempo chiarito dalla Suprema Corte, infatti, il diritto che i congiunti invocano, chiedendo di essere risarciti dalla struttura sanitaria dei danni subiti dal proprio congiunto a causa dell’esito infausto dell’operazione subita dal danneggiato principale (che aveva concluso il contratto di spedalità con la struttura), si colloca nell’ambito della responsabilità extracontrattuale (Cass. 5590/2015; Cass. 6914/2012).

Deve, infatti, essere esclusa la configurabilità della responsabilità contrattuale, posto che il rapporto contrattuale è intercorso tra la struttura sanitaria e il paziente (poi deceduto), non certo tra la prima e il figlio della seconda.

Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base delle pronunce della Suprema Corte che, invocando la figura del contratto con effetti protettivi verso terzi, qualifica in termini contrattuali la responsabilità della struttura anche nei confronti di soggetti terzi rispetto alle parti che hanno concluso il contratto di spedalità (cfr. tra le più recenti Cass. 10812/2019). Tali pronunce, infatti, erroneamente richiamano i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella peculiare fattispecie del contratto concluso tra una gestante e una struttura sanitaria e/o un medico, avente in particolare ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza, con riferimento al nascituro.

Ancora in via generale, appare necessario compiere alcune precisazioni proprio in merito al nesso di causa.

Come affermato da Cass. 12 settembre 2013, n. 20904, “dal punto di vista del danneggiato, la prova del nesso causale quale fatto costitutivo della domanda intesa a far valere la responsabilità per l’inadempimento del rapporto curativo si sostanzia nella dimostrazione che l’esecuzione del rapporto curativo, che si sarà articolata con comportamenti positivi ed eventualmente omissivi, si è inserita nella serie causale che ha condotto all’evento di preteso danno, che è rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui si era richiesta la prestazione o dal suo aggravamento fino anche ad un esito finale come quello mortale o dall’insorgenza di una nuova patologia che non era quella con cui il rapporto era iniziato”.

Orbene, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte, quando resta incerta la causa dell’evento, occorre distinguere fra la causalità relativa all’evento (causalità materiale) ed al consequenziale danno (causalità giuridica) e quella concernente la possibilità (rectius impossibilità) della prestazione. Nella sentenza n. 18392/2017 (con motivazioni ribadite anche nella successiva sentenza n. 28991/2019), la Corte ha affermato che: “emerge così un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto). Conseguenzialmente la causa incognita resta a carico dell’attore relativamente all’evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell’istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell’impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull’attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l’onere di provare che l’inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall’attore, è stato determinato da causa non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all’intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l’intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l’esecuzione esperta dell’intervento chirurgico medesimo”.

Tanto premesso, le domande di parte attrice sono fondate e possono essere accolte nei limiti che seguono.

La vicenda oggetto del presente giudizio va esaminata alla luce della seconda consulenza medico legale (redatta dal dott. G.D.C., specialista in medicina legale, e del dott. M.P.G. (specialista in malattie infettive) disposta in corso di causa, che si ritiene di condividere interamente risultando, all’evidenza, frutto di una seria, approfondita e completa disamina – alla luce della documentazione in atti – della vicenda sanitaria per cui è causa. Non verrà presa in esame, invece, la prima relazione di CTU espletata nel presente procedimento perché la disamina generica e poco approfondita svolta dai primi ausiliari del Giudice non consente di valutare gli elementi tecnici necessari ai fini della decisione.

In particolare, nelle predetta relazione, gli ausiliari del Giudice hanno esaminato i principali elementi relativi alla vicenda in esame:

– Il sig. A., noto per diverticolosi del sigma, effettua plurimi accessi al Pronto Soccorso e all’Ambulatorio dell’Ospedale San Carlo a far data dal 5.6.2011;

– Dal 30.7.2011 al 27.8.2011 viene ricoverato presso la M. di Sesto San Giovanni e sottoposto ad intervento chirurgico di emicolectomia sinistra videolaparoscopica;

– Il 3.8.2011 si registra la presenza dal drenaggio di 250 cc di liquido corpuscolato tinto bilio-ematico;

– Nelle successive giornate viene costantemente rilevato materiale di drenaggio puruloide in quantità variabili;

– Il 27 agosto viene dimesso con la diagnosi di malattia diverticolare del grosso intestino con diverticolite cronica (viene altresì descritta una fistola pancreatica a bassa portata);

– Dal 16.9.2011 al 5.10.2011 viene ricoverato presso l’ospedale Muldiledica di sesto San Giovanni e dimesso con il drenaggio in sede splenica;

– Dal 12 al 29 ottobre 2011 segue ulteriore ricovero presso il predetto nosocomio ove, il 21 ottobre viene eseguito intervento chirurgico;

– Il 29 ottobre 2011 si verifica una severa insufficienza cardiorespiratoria e il 30.10.2011 si registra il decesso per “schock cardiogeno irreversibile”.

– Il decesso del sig. A. è correlato alla progressione della patologia neoplastica che la affliggeva.

Sulla base dei predetti elementi, gli ausiliari del Giudice hanno chiarito quanto segue:

– “La fistola pancreatica diagnosticata con certezza nel corso della IV giornata postoperatoria mediante il dosaggio delle amilasi dal liquido di drenaggio a fronte di una sostanziale normalità delle amilasi seriche avrebbe richiesto l’esecuzione immediata di un accertamento TAC, non tanto per la diagnosi che era assolutamente chiara, quanto piuttosto per verificare l’entità delle raccolte ed il loro efficace drenaggio. In realtà che il drenaggio fosse poco efficace è piuttosto intuitivo data la sua posizione nello scavo pelvico. La fistola, sviluppatasi in un territorio verosimilmente contaminato dal concomitante intervento di resezione colica, era sicuramente “ad alto rischio” (dato confermato successivamente dalla positività della coltura per enterococco faecium). In questa fase risultava assolutamente necessario assicurare un drenaggio efficace delle raccolte “potenzialmente” ma con elevata probabilità logica e scientifica infette, come del resto già le condizioni del paziente facevano supporre (indici di flogosi elevati, puntate febbrili, segni irritativi come il versamento pleurico sx e la comparsa, ex novo, di aritmia cardiaca). Quindi la mancata esecuzione di esame TC per la verifica delle raccolte e il loro conseguente mancato efficace drenaggio rappresentano scelte diagnostico/terapeutiche censurabili da parte degli scriventi sia nell’immediato riscontro della fistola (cioè subito dopo l’iniziale intervento eseguito in data 01/08/2011) sia, a maggior ragione, quando in data 16/08/2011 l’esame colturale del liquido di drenaggio confermava l’avvenuta colonizzazione da parte del germe enterococco faecium polichemioresistente in cui la sola terapia antibiotica poteva risultare non sufficiente;

– Nonostante l’evidente instaurarsi di una “fistola complicata” classificabile con il grado C che, solitamente, necessitano di una ospedalizzazione prolungata, il paziente veniva dimesso in data 27/08/11 con drenaggio in sede pelvica secernente liquido purulento con una portata ridotta ma comunque persistente. Dimettere un paziente con un drenaggio in corso di fistola pancreatica non è una prassi insolita a patto che il drenaggio sia nella sede giusta e si abbia contezza dell’entità delle raccolte addominali drenate efficacemente allo scopo di retrarlo progressivamente sino a creare un vero e proprio tramite consolidato neoformato all’esterno passibile poi di ulteriore trattamento con anastomosi digestiva secondo la tecnica descritta dal prof. P.. Non era naturalmente questo il caso, trattandosi di un drenaggio pelvico;

– L’inefficace trattamento della complicanza e l’inopportuna dimissione del paziente trovarono quindi conferma nella successiva riammissione ospedaliera del 16/09/11, quando finalmente il paziente venne sottoposto ad esame TAC (raccolte plurime concamerate a partenza dalla coda pancreatica estesa cranialmente in sede sotto diaframmatica sinistra, lateralmente lungo la doccia parietocolica sinistra, sede di componente saccata di 5 cm circa e caudalmente sino in fossa iliaca sinistra con componente saccata di 8 cm circa; due ulteriori componenti disomogenee in sede sotto diaframmatica anteriormente alla milza ed in adiacenza alla parete addominale posteriore sinistra tra muscolo iliaco) e venne quindi sottoposto a drenaggio percutaneo ecoguidato. Tale trattamento, seppur concettualmente corretto, trova indicazione nelle prime fasi, quando le raccolte non sono ancora concamerate. Risulta pertanto censurabile tale scelta in quanto la situazione documentata dalla TAC non risultava passibile di tale approccio che avrebbe avuto, nella migliore delle ipotesi, efficacia solo parziale. Infatti dopo un iniziale beneficio, si assisteva dopo appena 5 gg ad un rialzo febbrile, accompagnato da un aumento della leucocitosi ed la TAC di controllo, eseguita in data 26/09/11, risultando sostanzialmente invariata, dimostrava ancora una volta l’inadeguatezza delle scelte terapeutiche effettuate. Venne quindi correttamente data indicazione all’intervento del 21/10/2011, concettualmente corretto, ma effettuato tardivamente e pertanto non più efficace per dominare il progressivo stato settico che concorreva in maniera sostanziale all’exitus del paziente, avvenuto in data 30/10/2011, per eventi sistemici (cardio-vascolari) su sopravvenuta ma per altri versi evitabile prolungata fase di allettamento”.

Dalla relazione di CTU emerge pertanto che:

– Risulta condivisibile la scelta tecnica di abbattere la flessura splenica al fine di ottenere una anastomosi senza tensione;

– La genesi dell’insulto pancreatico deve ritenersi iatrogena e riconducibile all’intervento chirurgico sia in maniera meccanica diretta sia per conseguenza termina indiretta, correlata cioè all’irraggiamento laterale dello strumento utilizzato;

– È impossibile stabilire ex post se la predetta lesione al parenchima pancreatico sia il portato di una lesione diretta per erronea manovra chirurgica oppure indiretta da lesione termica – per il fenomeno dell’irraggiamento laterale dello strumento, ancora non descritto all’epoca dei fatti;

– La morte risulta correlabile causalmente alle sopravvenute complicanze di ordine sistemico e cardio vascolare insorte per il quadro settico evolutosi dopo l’intervento eseguito il 1.8.2011, prestazione a sua volta gravata dall’insorgenza di una complicanza chirurgica, prevedibile ma non concretamente prevenibile, quale la fistola pancreatica;

In seguito alla comparsa della fistola pancreatica i sanitari non hanno gestito in modo corretto quanto accaduto: in particolare è emersa negligenza di ordine diagnostico per mancata esecuzione di esame TAC nell’immediatezza; imperizia nella scelta del drenaggio addominale; imprudenza nella scelta di dimettere il paziente senza un completo controllo delle sequele della c.d. complicanza; inopportuna scelta di applicare il drenaggio il 16.9.2011; censurabile attesa nel ricorrere all’intervento laparotomico eseguito solo il 21.10.2011.

Alla luce dei predetti elementi deve concludersi come le c.d. complicanze di ordine sistemico e cardio-vascolare conseguenti all’erroneo trattamento della fistola pancreatica abbia determinato la morte del sig. A..

Né le diverse conclusioni possono essere revocate in dubbio alla luce delle osservazioni tecniche svolte da parte convenuta – principalmente legate al fatto che le conoscenze scientifiche e la letteratura dell’epoca dei fatti non avrebbero consentito ai sanitari di scegliere sede e modalità di inserimento del device diverse.

Come precisato dai CTU, in sede di chiarimenti, infatti, a prescindere dalla modalità di lesione, l’insulto al parenchima pancreatico fa comunque riferimento ad una mancata individuazione del medesimo da parte del chirurgo che in ogni caso è tenuto a mantenersi ad una distanza “di sicurezza”, a prescindere dal fatto che la dissezione venga fatta con bisturi ad ultrasuoni o a lama fredda. Appare, pertanto, evidente come, a prescindere dalle conoscenze scientifiche relative allo strumento utilizzato nell’intervento chirurgico, il sanitario avrebbe dovuto mantenere una adeguata “distanza di sicurezza” – che non risulta rispettata nel caso in esame. A tale dirimente profili, va poi aggiunto come, dalla relazione di CTU, emergano in modo evidente le numerose censure relative alla gestione della c.d. complicanza, atte a determinare, alla luce degli elementi sopra indicati, la morte del sig. A..

Con riferimento alle domande volte ad ottenere il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale, si osserva quanto segue.

In merito al danno da perdita del rapporto parentale è stato condivisibilmente affermato che “il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l’incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 cost., ove risulti intaccata l’integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all’art. 2 cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l’interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli effetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 229 e 30 cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell’art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all’art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato” (Cass., n. 2557/11; più di recente Cass. 28989/2019). È chiaro, tuttavia, che, dal punto di vista delle conseguenze della lesione, il pregiudizio in discorso può manifestarsi come sofferenza interiore o come sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative di vita dei superstiti danneggiati: vale a dire come danno morale o danno alla vita di relazione. Laddove, poi, la sofferenza psichica si sia “cristallizzata” in una vera e propria patologia nosograficamente apprezzabile, si configurerà un danno biologico psichico, suscettibile di liquidazione secondo il criterio c.d. tabellare, salva l’opportuna “personalizzazione” dei relativi valori, al fine di adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto.

Si tratta, dunque, di valutare gli elementi che siano stati (allegati e) provati dagli attori, con riguardo alla singola fattispecie concreta, posto che “il danno biologico, il danno morale ed il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un’alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche “vuoti” risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse” (Cass., n. 19402/13).

Ancora in via generale non pare inutile ricordare che, come più volte ribadito dalla Suprema Corte, il danno esistenziale da perdita del rapporto parentale non può d’altro canto considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento, che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno (per il rilievo che ben può accadere, sia pur non frequentemente, che la perdita di un congiunto non cagioni danno relazionale o danno morale o alcuno di essi v. Cass., 7/6/2011, n. 12273Cass., 20/11/2012, n. 20292, e, da ultimo, Cass., 3/10/2013, n. 22585 e, da ultimo Cass. 7766/2016) bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26975). Esso va dal danneggiato allegato e provato, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. (v. Cass., 16/2/2012, n. 2228Cass., 13/5/2011, n. 10527).

Con riferimento ai mezzi di prova, si osserva che la prova del danno non patrimoniale da uccisione (o anche solo da lesione: v. Cass., 6/4/2011, n. 7844) dello stretto congiunto può essere invero data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 19/08/2003, n. 12124Cass., 15/07/2005, n. 15022Cass., 12/6/2006, n. 13546 ), che in argomento assumono anzi “precipuo rilievo” (v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).

Le presunzioni valgono in realtà a sostanzialmente facilitare l’assolvimento dell’onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l’onere della prova contraria (v. Cass., 12 giugno 2006, n. 13546).

Costituendo un mezzo di prova di rango non inferiore agli altri, in quanto di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi di prova e dunque non “più debole” della prova diretta o rappresentativa, ben possono le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass., Sez., Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez, Un., 24/3/2006, n. 6572, Cass., 12/6/2006, n. 13546, Cass., 6/7/2002, n. 9834), costituendo una “prova completa”, sulla quale può anche unicamente fondarsi il convincimento del giudice (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).

Incombe poi alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla.

M.A. è il fratello di A. e, all’epoca della morte di quest’ultimo, aveva 68 anni. La sig. D.L., madre del defunto A.A., all’epoca della di lui morte aveva 90 anni. La difesa di parte attrice ha allegato, in modo specifico, l’esistenza di un solido rapporto affettivo tra i due fratelli. Le dichiarazioni del teste M.L. hanno confermato le allegazioni di parte attrice (mentre le dichiarazioni del teste A. appaiono poco rilevanti atteso che egli ha frequentato A.A. solo sino agli anni 90, avendo del periodo successivo solo una conoscenza indiretta).

Se dunque risulta raggiunta la prova, per presunzioni, del grave pregiudizio patito dagli attori, devono essere considerati i seguenti elementi: al momento della perdita del sig. A., sia il fratello che la madre erano persone adulte; la madre sig. D.L. ha perso il figlio quando aveva 90 anni ed è deceduta solo due anni più tardi; il pregiudizio subito va necessariamente rapportato al presumibile lasso di tempo che i due fratelli avrebbero trascorso insieme e ai benefici relazionali concretamente perduti e, con riferimento alla sig. D.L., all’effettivo lasso di tempo trascorso (due anni). Appare infatti del tutto evidente che tanto minori – in termini di tempo – sono le prospettive di vita in comune, tanto meno gravi saranno le conseguenze della perdita.

Quanto alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, trattandosi di un danno di natura non patrimoniale è applicabile il principio generale di cui all’art. 1226 c.c..

Sul punto, la Suprema corte con sent. n. 10579/2021 ha recentemente pronunciato il seguente principio di diritto ” al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”.

La Corte di Cassazione, nel tentativo di realizzare un equo contemperamento tra l’esigenza di uniformità nella liquidazione del danno non patrimoniale e la realizzazione di un sufficiente grado di personalizzazione della liquidazione in considerazione delle peculiarità del caso concreto, esprime una predilezione per il sistema per punti variabili adottato dalle Tabelle del Tribunale di Roma. Il sistema di calcolo descritto nella Tabella è destinato ad agevolare l’interprete nella liquidazione del pregiudizio non patrimoniale subito per effetto della morte del congiunto. Tale danno comprende tanto l’aspetto interiore del pregiudizio sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto (cfr Cassazione Sez. III, ord. 24 aprile 2019, n. 11212Cassazione Sez. III, 31 gennaio 2019, n. 2788).

I parametri da prendere in considerazione, una volta ritenuta provata l’esistenza di una seria relazione affettiva, sono: “a. il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto; b. l’età del congiunto: il danno è tanto maggiore quanto minore è l’età del congiunto superstite; c. l’età della vittima: anche in questo caso è ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all’età della vittima, in considerazione del progressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita; d. la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite; e. presenza all’interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi); (fino al 4, inclusi, quindi, i cugini): infatti il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell’assistenza morale e materiale che gli derivano dal convivere con un’altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi” (Tabelle di Roma, pag. 10).

Ricorrendo al sistema di calcolo delineato dalle Tabelle del Tribunale di Roma, quindi, può procedersi – per quanto riguarda M.A. – all’attribuzione di un punteggio pari a 7 per la relazione di parentela (fratello), pari a 2 per l’età della vittima (65 anni), 2 per l’età del congiunto, 3 per l’assenza di altri familiari conviventi, dovendosi poi applicare una riduzione di un terzo per la non convivenza.

Per quanto riguarda la sig. D.L., invece, si può procedere all’attribuzione di un punteggio pari a 20 per la relazione di parentela (madre-figlio), pari a 2 per l’età della vittima, 1 per l’età del congiunto, 4 per l’assenza di altri familiari conviventi.

L’importo così ottenuto va, a sua volta moltiplicato per 9.806,70.

Nonostante un simile sistema di calcolo del danno non patrimoniale sia idoneo a soddisfare esigenze di uniformità delle decisioni, si deve tenere presente che il danno in esame è, stante quanto stabilito dall’art. 1226 c.c. un danno che va liquidato in via equitativa dal Giudice, il quale, come peraltro ribadito dalla citata Cass. 10579/2021, dovendo risarcire “un diritto che resta radicato nel caso ed in presenza di una tabella di origine pretoria e non legislativa”, può discostarsi dalla tabella elaborata dall’ufficio giudiziario, in presenza di argomenti chiaramente enunciati che spieghino la specificità del caso concreto.

Tanto premesso, alla luce dei criteri orientativi sopra indicati, per tenere conto delle specificità del caso concreto, occorre considerare i seguenti aspetti: la sig. D.L. aveva 90 anni all’epoca della morte del figlio e, dopo la di lui morte, è anch’ella deceduta dopo due anni (la perdita del rapporto parentale, pertanto, è stata vissuta dalla sig. D.L. per un periodo temporale limitato); il sig. A.A., al momento della morte del fratello, aveva 68 anni. Con riferimento alla liquidazione del danno, si osserva come l’età della vittima al momento del decesso assuma rilevanza ai fini della equa liquidazione del danno, con riferimento alla possibile proiezione futura di un rapporto fratello/fratello – la cui perdita, certamente di valore inestimabile, a prescindere dall’età dei soggetti coinvolti – che avrebbe potuto essere vissuto per un numero di anni non molto elevato.

Alla luce degli elementi sopra indicati, in riduzione delle somme che si otterrebbero con una rigida applicazione dei punti e dei valori di cui alle Tabelle – applicazione che deve, necessariamente, essere modulata sulle specificità del caso concreto – a parte attrice possono essere risarciti i danni nella misura che seguono:

– A M.A. – a titolo di danno da perdita del rapporto parentale per la morte del fratello – la somma di euro 70.000,00;

– A M.A. – a titolo di danno da perdita del rapporto parentale iure hereditatis per la perdita subita dalla madre, sig. D.L. – la somma di Euro 30.000,00.

M.A. agisce nella misura di 1/3 delle somme dovute a titolo di risarcimento, iure hereditatis, per le somme spettanti alla di lui madre (atteso che, dopo la rinuncia di M., i tre fratelli, M., A. e G. sono succeduti alla madre nella misura di 1/3 del 50% del credito dalla stessa vantato e poi caduto in successione).

A M.A., a titolo di danno da lesione del rapporto parentale subito dalla di lui madre per la perdita del figlio A.A., nei limiti della quota ereditaria, spetta la somma di euro 10.000,00.

Con riferimento alla domanda volta ad ottenere il risarcimento, iure hereditatis, del danno da c.d. L. agonia si osserva quanto segue.

La Suprema Corte ha avuto già modo di sottolineare (v. Cass., 19/10/2016, n. 21060), all’esito della pronunzia Cass., Sez. Un., n. 15350 del 2015, che per la configurabilità del c.d. danno tanatologico subito dalla vittima per la sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine (danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico: v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26772; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26773), assume rilievo il criterio dell’intensità della sofferenza provata (v. Cass., 20/8/2015, n. 16993Cass., 8/4/2010, n. 8360Cass., 23/2/2005, n. 3766Cass., 1/12/2003, n. 18305Cass., 19/10/2007, n. 21976Cass., 24/5/2001, n. 7075Cass., 6/10/1994, n. 8177; Cass., 14/6/1965, n. 1203. In tema di c.d. danno catastrofico v. Cass., 2/4/2001, n. 4783), a prescindere dall’apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima.

Ciò che viene risarcito è il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall’avvertita imminenza dell’exitus, a condizione che, nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso, la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l’imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida” (Sez. 3 -, Sentenza n. 26727 del 23/10/2018, Rv. 650909 – 01)” (Cass. 28989/2011).

Nel caso di specie, dalla relazione di CTU emerge come le condizioni di salute del sig. A. siano fortemente peggiorate a far data dal ricovero del 12 ottobre (in particolare i CTU evidenziano che: “ricovero per iperpiressia in verosimile raccolte addominali ed esiti di pancreatite post chirurgica. Il paziente risultava astenico, disidratato con febbre non responsiva agli antipiretici”).

Alla luce dell’istruttoria espletata può ritenersi che, nell’intervallo tra il 12 ed il 29 ottobre, il sig. A. fosse lucido. In particolare:

– Nella relazione di CTU si dà atto di un colloquio psicologico effettuato il 26 ottobre;

– Il teste M. – il quale ha riferito di essere andato a trovare in ospedale il sig. A. 4 o 5 volte – ha precisato che, quando era andato a trovare il sig. A., lo aveva trovato lucido (tranne l’ultima volta).

In via equitativa, in forza dei criteri elaborati dall’Osservatorio per la giustizia di Milano del 2021, si perviene ad una liquidazione di Euro 33.145,00 che spetta, a parte attrice, nei limiti della quota ereditaria, nella misura di euro 11.048,00.

A parte attrice spetta, infine, il risarcimento del danno biologico temporaneo, con riferimento sia alla componente relativa alla lesione del bene salute che alle conseguenze in termini di sofferenza (che, sulla base delle lesioni subite dal sig. A. e dell’intensità delle stesse, può essere presunta).

Con riferimento alle voci di danno contenute nelle predette Tabelle, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo il quale la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 901/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Nella sentenza del 10.11.2020 n. 25164, la Corte di Cassazione, in primo luogo, ha chiarito che nell’art. 138 n. 3 del nuovo C.d.A. trova “definitiva conferma normativa, come già da tempo affermato da questa Corte, il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma “danno morale” 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d’animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato”. Tanto premesso, la Suprema Corte prosegue affermando che: “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso, secondo quanto si dirà nel corso dell’esame del quarto motivo di ricorso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni“.

Orbene, nel caso in esame, alla luce dell’entità delle lesioni, della natura delle stesse e delle specifiche allegazioni di parte attrice, è possibile valutare, con i criteri di cui alle richiamate tabelle, sia l’aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico-relazione. Possono, pertanto, trovare applicazione i criteri di cui alle Tabelle elaborate dall’Osservatorio presso il Tribunale di Milano, edizione 2021 (che tengono conto delle sopra citate indicazione della Suprema Corte).

Gli ausiliari del Giudice hanno stimato un danno biologico temporaneo, in forma totale, nella misura di 50 giorni. Applicando i criteri sopra indicati si perviene ed una liquidazione pari ad Euro 4.950,00.

A titolo di danno biologico temporaneo e di danno da sofferenza a parte attrice, nei limiti della quota ereditaria, spetta la somma di euro 1.650,00.

M.A. ha formulato, altresì, una domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti relativi alle spese funerarie (pari ad Euro 2.500,00) e spese per copia esami diagnostici (pari ad Euro 24,40). A titolo di danno patrimoniale spetta a parte attrice la somma di euro 2.524,40.

Le somme relative ai compensi richiesti dal precedente difensore (quantificate in Euro 8.303,46 da parte attrice) costituiscono parte delle spese di lite e non, invece, danno patrimoniale subito.

Delle stesse si terrà conto, pertanto, nella liquidazione delle spese di lite.

Il credito risarcitorio di M.A., a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale, sia in proprio che iure hereditatis (nei limiti della quota ereditaria), ammonta ad euro 95.200,00.

La domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento atteso che il Tribunale ha disposto la rinnovazione della CTU e che le domande sono state accolte in misura inferiore rispetto a quella richiesta da parte attrice. Non possono, pertanto, configurarsi i presupposti indicati dalla predetta norma.

Le spese di lite, comprensive delle spese di CTP (pari ad Euro 9.100,00) delle spese di avvio della mediazione (pari ad auro 171,76) seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Le spese di entrambe le CTU, già liquidate con separato provvedimento, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione disattesa, così provvede:

  1. a) Condanna la M. S.p.A., al pagamento in favore di M.A., a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali, della somma di Euro 95.200,00, oltre interessi legali a far data dalla presente pronuncia sino al soddisfo;

  2. b) Condanna la M. S.p.A. a rifondere all’attore le spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 31.330,00 euro, oltre Euro 9.100,00 a titolo di spese di CTP, oltre Euro 545,00 a titolo di contributo unificato, oltre Euro 171,76 per spese di avvio della procedura di mediazione, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

  3. c) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato provvedimento.

Conclusione

Così deciso in Milano, il 14 luglio 2021.

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2021.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI MILANO

Sezione quarta civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marina Marchetti – Presidente

dott.ssa Francesca Vullo – Consigliere rel. est.

dott.ssa Alba Maria Giuranno – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 220/2020 promossa in grado d’appello

DA

G.C. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. CASTIGNANI ACHILLE, elettivamente domiciliato in C/O AVV .MICHELE ANNICCHIARICO,VIA MANZONI 9 GALLARATE presso il difensore avv. CASTIGNANI ACHILLE

T.L. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. CASTIGNANI ACHILLE, elettivamente domiciliato in C/O AVV .MICHELE ANNICCHIARICO,VIA MANZONI 9 GALLARATE presso il difensore avv. CASTIGNANI ACHILLE

L.C. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. CASTIGNANI ACHILLE elettivamente domiciliato in C/O AVV. MICHELE ANNICCHIARICO VIA MANZONI 9 GALLARATE presso il difensore avv. CASTIGNANI ACHILLE

APPELLANTI

CONTRO

V.A. S.P.A. (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. HAZAN MAURIZIO e dell’avv. TAURINI STEFANO ((…)) LARGO AUGUSTO, 3 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in Piazza F.lli Bandiera n. 13, 20129 Milano presso il difensore avv. HAZAN MAURIZIO

APPELLATO

M.S..

APPELLATO CONTUMACE

avente ad oggetto: Morte

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La presente controversia ha ad oggetto il sinistro stradale accaduto in Osimo il 30.7.2012, nel quale perse la vita a 19 anni D.C. che, alla guida del suo motociclo, entrava in collisione con una Fiat Punto di proprietà e condotta da M.S. e assicurata con D.L.I. spa divenuta in seguito V.A. spa. I genitori C.G. e L.T. e il fratello L. convennero innanzi al Tribunale di Monza l’assicurazione ed il proprietario/conducente del veicolo investitore, di cui allegarono l’esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro, chiedendone la solidale condanna al ristoro di tutti i danni non patrimoniali, sia iure proprio che iure hereditatis.

Disposta una CTU medico legale per valutare i danni psicologici subiti dagli attori, con sentenza n. 2606/19 pubblicata il 27.11.2019, il Tribunale rigettò le domande degli attori e condannò in solido i convenuti a rimborsare agli attori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, un terzo delle spese di lite ponendo le spese di ctu a carico delle parti costituite.

Questi i principali snodi motivazionali:

1.Non risultava provata, come previsto dall’art. 2054 c.c., l’esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro dello S., non potendo detta circostanza inferirsi dall’acclarata responsabilità del conducente dell’auto, in assenza di dati sulla condotta della vittima

  1. L’importo corrisposto dall’assicurazione, tenuto conto di quanto versato anche nel corso del giudizio per l’ammontare complessivo di Euro 595.000,00 (Euro 260 mila per genitore ed Euro 75 mila per il germano), doveva ritenersi satisfattivo di ogni pretesa in quanto a) non era riconoscibile il danno iure hereditario per perdita della vita del congiunto b) il danno psichico doveva ritenersi ricompreso nel danno da perdita del rapporto parentale, per il quale era stato corrisposto un importo da ritenersi più che satisfattivo di ogni pretesa.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello G. e L.C. e T.L.. Si è costituita la sola società di assicurazioni insistendo per il rigetto dell’impugnazione.

All’udienza del 25 febbraio 2020, precisate le conclusioni come in epigrafe indicate, la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa concessione dei termini ex artt. 352, 190 c.p.c.. La decisione della causa è stata deliberata nella camera di consiglio del 27 maggio 2021.

Vengono articolati due motivi di impugnazione.

  1. Erroneità della motivazione nella parte in cui viene affermata la pari responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale

Il primo giudice avrebbe omesso di valutare correttamente a)il verbale dei CC intervenuti sul luogo del sinistro, nel quale veniva dato atto che il convenuto S. era incorso nella violazione dell’art. 145 co. 1 cds – e per tale ragione gli era stata contestata la relativa infrazione – in quanto approssimandosi all’intersezione aveva omesso di usare la dovuta prudenza, mentre a D.C. non veniva elevata alcuna contestazione b) le dichiarazioni confessorie rese da S. nell’immediatezza del fatto c) la sentenza di patteggiamento emessa a carico dell’appellato per il reato di omicidio colposo in danno di D.C..

L’insieme di questi elementi avrebbe dovuto condurre il tribunale ad affermate l’esclusiva responsabilità dell’appellato per l’incidente stradale in questione e in ogni caso ad ammettere la prova testimoniale articolata sulla dinamica del sinistro. Alcuna prova oggettiva di contro vi sarebbe per sostenere la condotta di guida imprudente del C., non certo desumibile dal ricorso di quella giornata del fratello e dalla mancata produzione dei rilievi foto planimetrici di cui il primo giudice avrebbe potuto ordinare l’esibizione.

  1. Erroneità, illogicità, contraddittorietà della motivazione con la quale il giudice ha ricondotto il danno psichico nella categoria della danno da perdita del rapporto parentale

Gli appellanti richiamano l’esito della ctu che ha accertato la compromissione permanente dell’integrità psico fisica di entrambi i genitori, nella misura del 25% per il padre e del 15% della madre, e dunque una precisa patologia clinica e non una mera condizione di afflizione correlata alla perdita del figlio.

  1. Erroneità, illogicità, contraddittorietà della motivazione con la quale il giudice non ha riconosciuto la risarcibilità del danno preteso iure hereditario da perdita della vita

Il primo giudice avrebbe disatteso i principi affermati in Cass. 1361/2014 che aveva individuato quale voce di danno risarcibile il danno da perdita della vita anche nel caso di morte istantanea della vittima.

Il primo motivo non è fondato.

Il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi generali in materia di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, stabilendo che il carattere sussidiario della presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2 c.c. opera quando le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l’evento dannoso e altresì quando non sia possibile attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. Sez. 3 – , Ordinanza n. 9353 del 04/04/2019). Infatti “In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l’altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 124 del 08/01/2016).

Questo essendo il principio generale al quale si è uniformata la sentenza impugnata, l’atto di impugnazione elenca le prove fondanti la responsabilità dell’appellato S. nel sinistro in questione e trascura di evidenziare gli elementi in base ai quali dovrebbe ritenersi dimostrata la totale osservanza alle regole del codice della strada del conducente del ciclomotore.

Il fatto che nel rapporto di incidente stradale, nelle dichiarazioni rilasciate dallo S. e nella sentenza di patteggiamento non venga fatta alcuna menzione di una qualche negligenza, imprudenza, imperizia attribuibile a C. nella conduzione del motociclo non equivale ad affermarne l’assenza.

Come correttamente rileva il Tribunale, il dato puramente negativo del mancato rilievo di infrazioni a carico del C. non è di per sé significativo, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, e soprattutto a fronte del rilievo positivo di “..una striscia di frenata, ascrivibile al motociclo, concretamente indicativa di un avvistamento, da parte del C. della svolta a sinistra operata dallo S. e dell’adozione di una conseguente manovra di evitamento..”, di un possibile concorso della vittima. Il fatto che il conducente dell’altro veicolo abbia omesso di dare la precedenza al motociclista non conduce necessariamente alla conclusione dell’assenza di responsabilità in capo al guidatore del veicolo investito, in coerenza con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “il non aver concesso la precedenza cui era obbligato costituisce sì l’automobilista in colpa, ma non esonera il motociclista dal fornire la prova liberatoria, quale presupposto del superamento della presunzione di pari colpa dei conducenti prevista dall’art. 2054 c.c., comma 2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, difatti, “Nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.” (Cass. Civ. n. 460 del 13 gennaio 2021; nello stesso senso cfr anche Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 21130 del 16/9/2013; Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/6/2012; Sez. 3, Sentenza n. 4755 del 9/3/2004).

Ciò che manca nel processo è una precisa ricostruzione della dinamica dell’incidente anche sotto il profilo della descrizione della condotta del C. prima dell’impatto. In particolare è ignota la velocità di marcia del motociclo, dato fondamentale per escludere la responsabilità del ragazzo nella causazione del sinistro. La questione non è dunque se S. sia responsabile del sinistro, ragione per la quale deve confermarsi il diniego di ammissione delle prove orali, articolate dagli appellanti sulla condotta dell’appellato, ma se C. non lo sia, e tale conclusione postulava un’attività istruttoria che non è stato possibile espletare in primo grado. Nella sentenza di primo grado si dà atto della mancata produzione dei rilievi foto planimetrici, prova principe in materia di incidenti stradali, che avrebbe consentito al primo giudice di poter valutare la necessità di disporre una consulenza cinematica sulla velocità dei mezzi coinvolti e altresì del verbale delle dichiarazioni dell’unico teste oculare. Né appare censurabile la decisione del Tribunale di non voler disporne l’esibizione dovendosi escludere che l’ ordine di cui all’art. 210 cod. proc. civ., possa supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante.

Deve pertanto essere confermata la conclusione cui perviene la sentenza di primo grado in base alla quale “gli attori non hanno offerto gli elementi probatori necessari all’accertamento in fatto della dinamica e non hanno dimostrato l’esenzione di addebiti della condotta di guida della vittima con conseguente necessaria applicazione del criterio sussidiario previsto dall’art. 2054 secondo comma c.c. sulla base dei principi di cui alle premesse di diritto”.

Ugualmente infondato è il secondo motivo.

Gli appellanti concentrano le loro censure sui passaggi della sentenza nei quali il Tribunale ricomprende il danno psichico che essi allegano avere subito nella categoria del danno da perdita del rapporto parentale mentre, sulla base delle ctu medico legali, fosse provato che si trattasse di un danno biologico.

La decisione del primo giudice si basa tuttavia su una duplice argomentazione:

1.l’inclusività del danno allegato nella categoria danno da perdita del rapporto parentale 2.l’esaustività degli importi liquidati a coprire ogni ipotesi di danno anche quello biologico psichico.

Pertanto pur condividendo la tesi degli appellanti che il danno che essi hanno allegato e provato costituisce un danno biologico, avendo le sofferenze in loro generate dalla morte del figlio causato una patologia psichica, secondo le risultanze delle ctu, meritevole di separata considerazione nell’ambito del danno non patrimoniale rispetto al danno parentale, è pur vero che, trattandosi di voci “suscettibili – in virtù del principio della “onnicomprensività” della liquidazione – di liquidazione unitaria” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21084 del 19/10/2015) l’importo corrisposto dall’assicurazione assolve appieno a una funzione reintegratoria.

Proprio in virtù di queste considerazioni il Tribunale di Monza, con motivazione che questa Corte condivide integralmente, ha ritenuto che “il problema liquidatorio, tuttavia, resta oggi assorbito dall’entità delle somme già corrisposte dall’assicurazione: infatti, già seguendo i criteri elaborati dall’Osservatorio di Milano nel 2018 (ossia senza la necessaria aestimatio) persino l’applicazione “cumulativa” del risarcimento per danno biologico-psichico (calcolato al 50% per la corresponsabilità: circa Euro 50.000,oo per il padre, circa Euro 20.000,oo per la madre e circa Euro 4.500,oo per il fratello) e del massimo risarcimento tabellare per danno parentale (calcolato al 50% per la corresponsabilità: Euro 165.000,oo per ciascun genitore ed Euro 72.000,oo per il fratello) determinerebbe importi complessivamente inferiori (genitori) o pari (fratello) a quanto già versato dall’assicurazione (e a maggior ragione tenendo conto dei criteri liquidatori di aestimatio e di imputazione al capitale dell’acconto versato ante causam)”.

Il ragionamento del giudice secondo il quale la somma liquidata è di gran lunga sufficiente a compensare sia il danno psichico che quello da perdita del rapporto parentale nella sua massima portata non è stato minimamente confutato dagli appellanti che si limitano a richiamare l’applicabilità delle tabelle Milanesi, senza tuttavia specificare in base a quali criteri, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, essi avrebbero diritto a un risarcimento maggiore di quello riconosciuto.

Non merita destino migliore il terzo motivo.

La sentenza impugnata sull’unica voce di danno chiesta iure hereditario così motiva: “era stata infatti fondata sull’unico riconoscimento giurisprudenziale di legittimità (la nota e dirompente Cass, sez. III n. 1361/14) la cui impostazione è stata rapidamente smentita dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15350/2015 che ha ribadito il precedente e granitico orientamento negativo (cui questo giudice convintamente aderisce)”.

Nell’impugnazione gli appellanti non prendono minimamente in considerazione le ragioni poste dal primo giudice alla base del rigetto della domanda, ma si limitano a richiamare la trasmissibilità agli eredi del danno da perdita di vita sulla base dell’unico pronunciamento loro favorevole, senza tuttavia contro argomentare ai principi successivamente statuiti dal Supremo Collegio che, a chiare lettere, affermano “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. (Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015).

In conclusione l’appello deve essere rigettato e la sentenza confermata.

Le spese seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano, in favore della sola contro parte costituita, come da dispositivo facendo riferimento ai parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore di causa, dei criteri stabiliti dagli artt. 4 e 5 del citato DM e dell’assenza di attività istruttoria.

Sussistono inoltre i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13 co 1 quater D.M. n. 115 del 2002 e successive modificazioni.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano definitivamente pronunciando sull’appello proposto da C.G., C.L. e L.T. avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2606/19 pubblicata il 27.11.2019 così provvede:

  1. A) rigetta l’appello e conseguentemente conferma la sentenza del Tribunale di Monza n. 2606/19 pubblicata il 27.11.2019;

  2. B) condanna gli appellanti a rifondere all’appellata costituita le spese processuali della presente fase liquidate in Euro 12.000,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e contributo forfettario spese generali del 15%;

  3. C) dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte degli appellanti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13 co 1 quater D.M. n. 115 del 2002 e successive modificazioni

Conclusione

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 27 maggio 2021.

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 202

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