Distanze nelle costruzioni
Dispositivo art. 873 Codice civile
Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute(1) a distanza non minore di tre metri(2). Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore [878
La condizioni di legittimità delle deroghe alla disciplina statale delle distanze fra costruzioni nei rapporti tra privati introdotte dalle Regioni nell’ambito della propria competenza legislativa concorrente – da individuarsi nell’inserimento della prescrizione derogatoria in strumenti urbanistici e nella funzionalità della stessa rispetto alla conformazione dell’assetto urbanistico, complessivo ed unitario, di determinate zone del territorio – operano anche per i regolamenti attuativi della legge regionale, i quali solo entro tali limiti possono dettare una disciplina direttamente incidente sulla materia delle distanze in deroga a quanto previsto dagli artt. 873 e ss. c.c. e dal d.m. n. 1444/1968. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che dovesse essere disapplicata la disposizione di cui all’art. 24, lett. a), del regolamento n. 9 del 2008 di attuazione della legge regionale dell’Umbria n. 1 del 2004 che, al di fuori di uno strumento urbanistico, aveva disposto che non fossero previste distanze minime dai confini per la realizzazione dei muri di contenimento).[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]
UN PO’ DI GIURISPRUDENZA
Cass. civ. n. 30708/2018
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Nelle distanze legali tra edifici, costituisce volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l’opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, perché destinata a contenere impianti serventi di un edificio principale, per esigenze tecnico funzionali dell’abitazione, che non possono essere ubicati nello stesso (come quelli connessi alla condotta idrica e termica). Pertanto, non rientra in tale nozione il vano scale, il quale è parte integrante del fabbricato, ossia corpo di fabbrica.
Inoltre n tema di distanze tra costruzioni, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale realizzata dagli strumenti urbanistici regionali deve ritenersi legittima quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati (“gruppi di edifici”) che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un assetto complessivo di determinate zone, poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti fra edifici confinanti isolatamente intesi.
In materia di rispetto delle distanze, lo “ius superveniens” che contenga prescrizioni più restrittive incontra la limitazione dei diritti quesiti e non trova applicazione con riferimento alle costruzioni che, al momento della sua entrata in vigore, possono considerarsi già sorte, in ragione dell’avvenuta realizzazione delle strutture organiche, costituenti punti di riferimento essenziali per la misurazione delle distanze. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata in cui il giudice di merito aveva ritenuto che solo la posa del solaio di copertura consentisse di ritenere eseguita la costruzione e impedisse, perciò, l’applicazione delle norme sopravvenute, affermando che, a tal fine, fosse sufficiente l’avvenuta edificazione delle mura perimetrali, le quali consentono di verificare il rispetto delle distanze).
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26886 del 23 ottobre 2018)
Cass. civ. n. 26783/2018
Quando due edifici su fondi finitimi si trovano a distanza inferiore a quella legale, quello dei due frontisti che per primo sopraelevi, ove non provi il diritto a ottenere l’arretramento del fabbricato dell’altro, deve osservare nella sopraelevazione la distanza legale (art. 873 c.c.), arretrandosi sul proprio edificio quanto necessario per rispettarla, essendo irrilevante che la sopraelevazione risulti ad altezza maggiore dell’edificio vicino.
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 26783 del 23 ottobre 2018)
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 26518 del 19 ottobre 2018)
Cass. civ. n. 24206/2018
Le disposizioni in materia edilizia, nell’ipotesi di successione di norme nel tempo, sono di immediata applicazione poiché i piani regolatori, come i regolamenti edilizi comunali, essendo essenzialmente diretti alla tutela dell’interesse generale nel campo urbanistico, prescindono dall’interesse del privato. Ne deriva che se, dopo la concessione della licenza edilizia, sopravviene una diversa regolamentazione sulle distanze fra edifici, le costruzioni devono adeguarsi alla disciplina vigente al momento della loro realizzazione, a nulla rilevando la legittimità della precedente autorizzazione a costruire, mentre, qualora l’esercizio dello “ius aedificandi” abbia già avuto inizio e concreta attuazione alla data di entrata in vigore della normativa sopravvenuta, ha rilievo l’epoca dell’inizio dell’opera e, quindi, la disposizione edilizia che stabilisce distanze maggiori, sopraggiunta nel corso della costruzione anteriormente iniziata, è inapplicabile, non potendo avere efficacia retroattiva ed incidere su situazioni pregresse, neppure ove l’esecuzione dei lavori si sia protratta oltre il termine previsto dalla suddetta licenza edilizia.
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24206 del 4 ottobre 2018)
Cass. civ. n. 24076/2018
La distanza minima di dieci metri tra le costruzioni stabilita dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 deve osservarsi in modo assoluto, essendo “ratio” della norma non la tutela della riservatezza, bensì quella della salubrità e sicurezza. Detta norma va, pertanto, applicata indipendentemente dall’altezza degli edifici antistanti e dall’andamento parallelo delle loro pareti, purché sussista almeno un segmento di esse tale che l’avanzamento di una o di entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento.
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 24076 del 3 ottobre 2018)
Cass. civ. n. 29732/2017
Lo strumento urbanistico comunale che individui le zone territoriali omogenee di cui all’articolo 2 del d. m. n. 1444 del 1968 deve osservare le prescrizioni in materia di distanze minime tra fabbricati previste, per ciascuna di dette zone, dall’articolo 9, comma 1, del medesimo decreto ministeriale, trattandosi di disposizione di immediata ed inderogabile efficacia precettiva. Ne consegue che, qualora nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista nel citato d.m., la disciplina dettata dal citato articolo 9 sostituirà “ipso iure” quella difforme contenuta in origine in tale regolamento, divenendone automaticamente parte integrante e da subito operante senza che possano, invece, trovare applicazione gli articoli 873 c.c. e 17, comma 1, della l. n. 765 del 1967.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 29732 del 12 dicembre 2017)
Cass. civ. n. 23986/2017
In tema di distanze nelle costruzioni, non vi sono ragioni per negare la possibilità di costruire un manufatto in aderenza ad un fabbricato realizzato dal vicino sul confine, per il solo fatto che tale manufatto costituisca addizione di un fabbricato preesistente – non importa se realizzato prima o dopo quello del vicino – purché la situazione lo consenta e la soluzione originaria sia legittima.
(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 23986 del 12 ottobre 2017)
Cass. civ. n. 4190/2017
In virtù della “ratio” dell’art. 873 c.c., volto ad evitare la formazione di intercapedini dannose, nella nozione di “costruzione”, rispetto alle quali il secondo costruttore può edificare in aderenza o a distanza legale, rientra ogni opera edilizia che, oltre a presentare carattere di consistenza e stabilità, emerga in modo sensibile al di sopra del livello del suolo, sicché la mancanza di destinazione o di utilità economica di un manufatto (nella specie: rudere di un fabbricato) non esonera dall’osservanza, rispetto ad esso, della distanza suddetta.
In tema di distanze legali, Cass. civ. n. 23856/2018 precisa:
la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio:
ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell’opera stessa.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23856 del 2 ottobre 2018)
Cass. civ. n. 11320/2018