ITALIANO RUMENO SEPARAZIONE DIVORZIO DICHIARATO IN ROMANIA EFFICACIA?????

  • ITALIANO RUMENO SEPARAZIONE DIVORZIO
  • DICHIARATO IN ROMANIA EFFICACIA?????
  • La Corte Ue si è occupata (sentenza C-386/17) di una vicenda riguardante un cittadino italiano e una signora romena, sposati in Italia nel 2005 dove hanno stabilito la loro residenza familiare. L’anno dopo è nato un figlio e sempre lo stesso anno la coppia è andata in crisi. La signora è tornata in Romania portando con sé il bambino di pochi mesi. Da allora, né la signora né il bambino sono più rientrati in Italia.
  • L’uomo voleva che fossero i giudici italiani a esprimersi sulla separazione richiesta al Tribunale di Teramo, ma la donna nel 2009 aveva ottenuto in Romania il divorzio e oggi la Corte Ue, a cui si era rivolta la Corte di cassazione italiana, ha detto che va bene così, che la sentenza romena è valida anche per quanto attiene l’affidamento del figlio. Vediamo i fatti.
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  • la Corte dichiara che le norme sulla litispendenza di cui ai regolamenti (Ce) n. 44/2001, in materia di obbligazioni alimentari, e n. 2201/2003, in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, impediscono alle autorità giurisdizionali italiane, adite per prime, di negare il riconoscimento di una decisione già definitiva, per il solo motivo che quest’ultima è stata adottata da un’autorità giurisdizionale, romena, che è stata adita successivamente.
  • la Corte ritiene che il mancato rispetto delle norme dell’Unione sulla litispendenza non costituisca un motivo di non riconoscimento di una decisione per contrarietà manifesta all’ordine pubblico.
  • Infatti, tale causa di non riconoscimento dev’essere interpretata restrittivamente, poiché è suscettibile di ostacolare la realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali dei suddetti regolamenti: la creazione di uno spazio giudiziario, fondato sulla cooperazione e sulla fiducia tra autorità giurisdizionali, incluso il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
  • Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

  • almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;

  • e

  • la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all’interesse superiore del minore».

  • 5L’articolo 17 di detto regolamento, rubricato «Verifica della competenza», così dispone:

  • «L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».

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  • 6L’articolo 19 di detto regolamento prevede quanto segue:
  • «1.      Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri divers[i] e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

 

 

 

  • Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
  • Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita. In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».
  • 7L’articolo 22 del regolamento n. 2201/2003, rubricato «Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio», così dispone:
  • «La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:
  • se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
  • (…)
  • se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; (…)
  • (…)».
  • 8L’articolo 23 di detto regolamento, rubricato «Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale», è formulato nei seguenti termini:

  • «Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:

  • se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

  • (…)

  • e)      se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto;

  • (…)».

    • 9L’articolo 24 di detto regolamento, rubricato «Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine», così recita:

    • «Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine. Il criterio dell’ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14».

    • Regolamento n. 44/2001

    • 10L’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 così dispone:
    • «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
    • (…)
    • 2)      in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un’azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest’ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
    • (…)».
    • 11L’articolo 27 di detto regolamento è così formulato:
    • «1.      Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.
    • Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».
    • 12L’articolo 34 del medesimo regolamento prevede quanto segue:
    • «Le decisioni non sono riconosciute:
      • se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
    • (…)
      • se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
      • se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto».

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    • 13L’articolo 35 del regolamento n. 44/2001 così recita:
    • «1.      Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72.
    • Nell’accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l’autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d’origine ha fondato la propria competenza.
    • Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 34, punto 1».
  •  Diritto italiano
  • 14      L’articolo 150 del codice civile, rubricato «Separazione personale», così dispone:
  • «È ammessa la separazione personale dei coniugi.
  • La separazione può essere giudiziale o consensuale.
  • Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi».
  • 15      L’articolo 151 del codice civile, rubricato «Separazione giudiziale», prevede quanto segue:
  • «La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
  • Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
  • 16      Il giudice del rinvio precisa che la responsabilità genitoriale e l’obbligo di mantenimento del figlio minore sono regolati in modo identico nella separazione e nel divorzio dagli articoli da 337 bis a 337 octies del codice civile.
  •  Procedimento principale e questioni pregiudiziali
  • 17      Il sig. Liberato e la sig.ra Grigorescu hanno contratto matrimonio a Roma (Italia) il 22 ottobre 2005 e hanno convissuto in tale Stato membro fino alla nascita del loro figlio, avvenuta il 20 febbraio 2006. Poiché il vincolo coniugale si era man mano deteriorato, la madre ha portato con sé il figlio minore in Romania e, da allora, non è più tornata in Italia.
  • 18      Con ricorso del 22 maggio 2007 al Tribunale di Teramo (Italia), il sig. Liberato ha chiesto la separazione personale e l’affidamento del figlio. La sig.ra Grigorescu, costituitasi dinanzi a tale Tribunale, ha chiesto il rigetto nel merito di tale domanda e ha presentato una domanda riconvenzionale diretta a obbligare il sig. Liberato a versarle un contributo per il mantenimento del figlio. Con sentenza del 19 gennaio 2012 detto Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, addebitandola alla sig.ra Grigorescu e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa in istruttoria per decidere sulle contrapposte domande delle parti concernenti l’esercizio della responsabilità genitoriale.
  • 19      Il 30 settembre 2009, in pendenza del giudizio sulla responsabilità genitoriale instaurato dinanzi al Tribunale di Teramo, la sig.ra Grigorescu ha adito la Judecătoria București (Tribunale di primo grado di Bucarest, Romania) chiedendo il divorzio, l’affidamento esclusivo del figlio e un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre.
  • 20      Il sig. Liberato si è costituito dinanzi a tale Tribunale e ha sollevato un’eccezione di litispendenza, sostenendo di aver già avviato in Italia un procedimento di separazione personale e sulla responsabilità genitoriale. Nondimeno, con sentenza del 31 maggio 2010, detto Tribunale ha pronunciato il divorzio dei coniugi, ha affidato il figlio alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e fissato l’importo dell’assegno di mantenimento che quest’ultimo doveva corrispondere a favore del figlio.
  • 21      Tale sentenza è passata in giudicato a seguito di una sentenza della Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania) del 12 giugno 2013, che ha confermato la pronuncia del Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) del 3 dicembre 2012 con cui tale Tribunale aveva respinto l’impugnazione proposta dal sig. Liberato avverso la sentenza del 31 maggio 2010.
  • 22      La causa di separazione in Italia si è nel frattempo conclusa con una sentenza dell’8 luglio 2013 del Tribunale di Teramo. Tale Tribunale ha affidato in modo esclusivo al padre il figlio minore e ne ha ordinato l’immediato rientro in Italia. Detto Tribunale ha altresì disciplinato le modalità di esercizio del diritto di visita della madre in Italia e ha imposto a quest’ultima un contributo per il mantenimento del figlio.
  • 23      In particolare, il Tribunale di Teramo ha respinto la domanda della sig.ra Grigorescu volta al riconoscimento in Italia, in via incidentale, della sentenza di divorzio del Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) del 3 dicembre 2012, ai sensi del regolamento n. 2201/2003. Il Tribunale di Teramo ha rilevato, infatti, che il procedimento di divorzio era stato instaurato in Romania successivamente all’avvio in Italia del procedimento di separazione personale e che, pertanto, gli organi giurisdizionali rumeni avevano violato l’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, omettendo di sospendere il giudizio.
  • 24      La sig.ra Grigorescu ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo preliminarmente il riconoscimento in via incidentale della sentenza della Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) del 12 giugno 2013, che aveva respinto l’eccezione di litispendenza con la motivazione che tra i due giudizi non sussisteva identità di oggetto alla luce del diritto processuale rumeno.
  • 25      Con sentenza del 31 marzo 2014 la Corte d’appello di L’Aquila (Italia) ha riformato la sentenza del Tribunale di Teramo dell’8 luglio 2013 e ha accolto l’eccezione relativa al giudicato formatosi sulla pronuncia di divorzio dei giudici rumeni, avente ad oggetto anche l’affidamento del figlio e il contributo al suo mantenimento. Tale Corte d’appello ha osservato che la violazione della disciplina della litispendenza nel diritto dell’Unione da parte degli organi giudiziari dello Stato membro successivamente aditi, nel caso di specie la Romania, non rilevava ai fini dell’esame dei requisiti per il riconoscimento dei provvedimenti definitivi assunti da tale Stato e che non sussisteva alcun motivo, in particolare di ordine pubblico, ostativo al riconoscimento della decisione rumena.
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  • 26      Avverso tale sentenza della Corte d’appello di L’Aquila il sig. Liberato ha proposto ricorso per cassazione.
  • 27      Il giudice del rinvio rileva che la pronuncia emessa in Romania ha deciso unitariamente sia sul vincolo matrimoniale, sia sulla responsabilità genitoriale, sia sull’obbligo di mantenimento del minore. Nel giudizio di separazione personale promosso in Italia erano state proposte le medesime domande, salva la non identità della domanda relativa al vincolo matrimoniale, poiché ai sensi dell’ordinamento giuridico italiano il divorzio dev’essere preceduto dall’accertamento delle condizioni stabilite dalla legge per la separazione personale tra i coniugi.
  • 28      Tale giudice rileva che non ricorre alcun motivo ai sensi degli articoli 22, lettera c), del regolamento n. 2201/2003, dell’articolo 23, lettera e), di tale regolamento, e dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento n. 44/2001, ostativo al riconoscimento della decisione rumena per quanto riguarda, rispettivamente, lo status coniugale, la responsabilità genitoriale e le obbligazioni alimentari.
  • 29      Secondo detto giudice, occorre tuttavia esaminare se una violazione, a suo avviso manifesta, delle disposizioni relative alla litispendenza in diritto dell’Unione, previste dall’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 e dall’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, da parte dei giudici che hanno emesso la decisione di cui si chiede il riconoscimento, possa essere considerata un motivo ostativo al riconoscimento di tale decisione per contrarietà all’ordine pubblico.
  • 30      Alla luce di quanto precede, la Corte suprema di Cassazione (Italia) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
  • «1)      Se la violazione delle regole sulla litispendenza, contenute nei paragrafi 2 e 3 dell’art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, incida esclusivamente sulla determinazione della competenza giurisdizionale, con conseguente applicazione dell’art. 24 del regolamento CE n. 2201 del 2003, o, al contrario, possa costituire motivo ostativo al riconoscimento nello Stato membro, la cui autorità giurisdizionale sia stata preventivamente adita, della pronuncia assunta nello Stato membro, la cui autorità giurisdizionale sia stata successivamente adita, sotto il profilo dell’ordine pubblico processuale, tenuto conto che l’art. 24 del regolamento CE n. 2201 del 2003 richiama soltanto le regole determinative della competenza giurisdizionale contenute negli artt. da 3 a 14, e non il successivo art. 19.
  • 2)      Se l’interpretazione dell’art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, inteso solo come criterio determinativo della competenza giurisdizionale, contrasti con la nozione [di diritto dell’Unione europea] della litispendenza nonché con la funzione e con la finalità della norma, volta a dettare un insieme di regole inderogabili, di ordine pubblico processuale, a garanzia della creazione di uno spazio comune caratterizzato dalla fiducia e dalla lealtà processuale reciproca tra gli Stati membri, all’interno del quale possa operare il riconoscimento automatico e la libera circolazione di decisioni».
  •  Sulle questioni pregiudiziali
  • 31      Occorre rilevare, in via preliminare, che le questioni sollevate dal giudice del rinvio riguardano l’interpretazione del solo regolamento n. 2201/2003. Tuttavia, mentre, come dispone il considerando 11 di tale regolamento, le obbligazioni alimentari non sono contemplate da detto regolamento, ma dal regolamento n. 44/2001, emerge dall’ordinanza di rinvio che il procedimento principale verte sul riconoscimento di una decisione adottata non solo in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, ma altresì in materia di obbligazioni alimentari. Pertanto, si deve rispondere alle questioni sollevate alla luce dei regolamenti n. 2201/2003 e n. 44/2001.
  • 32      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le norme sulla litispendenza contenute nell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 e nell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 debbano essere interpretate nel senso che, qualora, nell’ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l’autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale preventivamente adita possono negare il riconoscimento di tale decisione a motivo della sua manifesta contrarietà all’ordine pubblico.
  • 33      A tal riguardo, occorre rammentare che il 30 settembre 2009 la sig.ra Grigorescu ha presentato a un’autorità giurisdizionale rumena una domanda di divorzio tra lei e il sig. Liberato, una domanda vertente sull’affidamento del figlio e una domanda di contributo al mantenimento di quest’ultimo, anche se prima di tale data un’autorità giurisdizionale italiana era stata adita con una domanda di separazione personale tra i coniugi e una domanda di affidamento del figlio, presentate dal sig. Liberato, e con una domanda riconvenzionale di contributo al mantenimento del minore, proposta dalla sig.ra Grigorescu.
  • 34      Basandosi sulla differenza di oggetto tra le domande in materia matrimoniale, una riguardante il divorzio e l’altra la separazione personale, l’autorità giurisdizionale rumena ha considerato che non sussistesse litispendenza ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 e si è ritenuta competente a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla sig.ra Grigorescu.
  • 35      Orbene, come già statuito dalla Corte, se è vero che in materia matrimoniale, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, le domande devono riguardare le stesse parti, esse possono avere oggetto distinto, purché vertano sulla separazione personale, sul divorzio o sull’annullamento del matrimonio. La Corte ne ha dedotto che può esservi una situazione di litispendenza o di connessione, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, quando dinanzi a due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi sono instaurati un procedimento di separazione personale dinanzi a una di esse e un procedimento di divorzio dinanzi all’altra. In siffatte circostanze e in caso d’identità delle parti, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita (sentenza del 6 ottobre 2015, A, C‑489/14, EU:C:2015:654, punti 33 e 34).
  • 36      Inoltre, e come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 56 e 57 delle sue conclusioni, se, nel corso del procedimento relativo al vincolo matrimoniale, vengono proposte domande concernenti la responsabilità genitoriale, si applicano le norme sulla litispendenza relative alla separazione. Lo stesso vale in materia di alimenti quando le domande sono accessorie all’azione relativa allo stato delle persone, conformemente all’articolo 5, punto 2, del regolamento n. 44/2001. Ne consegue che le prime domande rientrano nell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, mentre le seconde sono disciplinate dall’articolo 27 del regolamento n. 44/2001.
  • 37      Nel caso di specie, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita con una domanda di separazione personale si è ritenuta competente sulla base dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 a decidere sulle domande in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari nei confronti del figlio, con la motivazione che la sig.ra Grigorescu si era costituita nel procedimento dinanzi ad essa pendente e aveva quindi accettato la competenza di tale autorità giurisdizionale.
  • 38      Ne risulta che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’autorità giurisdizionale successivamente adita con una domanda di divorzio nonché con domande in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari che rifiuti di sospendere il procedimento e si ritenga competente a conoscere di tali domande viola le disposizioni dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 e quelle dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001.
  • 39      Al fine di rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio, occorre rilevare che l’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 è redatto in termini analoghi a quelli utilizzati nell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 e istituisce un meccanismo equivalente a quello previsto in tale ultimo articolo per trattare casi di litispendenza. Si deve, di conseguenza, tener conto delle considerazioni della Corte relative a tale ultimo regolamento per l’interpretazione del regolamento n. 2201/2003 (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, A, C‑489/14, EU:C:2015:654, punto 27).
  • 40      Occorre poi richiamare le caratteristiche del meccanismo istituito dal regolamento n. 2201/2003.
  • 41      Tale regolamento si fonda sulla cooperazione e sulla fiducia reciproca tra le autorità giurisdizionali che devono condurre al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario (sentenza del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
  • 42      In tale contesto, le norme sulla litispendenza svolgono un ruolo importante.
  • 43      Come ha già giudicato la Corte, tali norme mirano, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia in seno all’Unione, a evitare procedimenti paralleli dinanzi alle autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e il contrasto di decisioni che potrebbe risultarne. A tal fine, il legislatore dell’Unione ha inteso attuare un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere le ipotesi di litispendenza, basato sull’ordine cronologico in cui tali autorità giurisdizionali sono state adite (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, A, C‑489/14, EU:C:2015:654, punti 29 e 30 nonché giurisprudenza ivi citata, e, per analogia, per quanto riguarda il regolamento n. 44/2001, sentenza del 27 febbraio 2014, Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 40).
  • 44      Per garantire l’attuazione effettiva del regolamento n. 2201/2003 e conformemente al principio della fiducia reciproca su cui esso si fonda, occorre sottolineare, in primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, che spetta a ciascuna autorità giurisdizionale, conformemente all’articolo 17 di tale regolamento, verificare la propria competenza (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2010, Purrucker, C‑256/09, EU:C:2010:437, punto 73, del 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 58, nonché del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 54).
  • 45      In secondo luogo, come risulta dall’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003 non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine (sentenza del 9 novembre 2010, Purrucker, C‑296/10, EU:C:2010:665, punto 85). Lo stesso vale ai sensi del regolamento n. 44/2001, conformemente all’articolo 35, paragrafo 3, di quest’ultimo.
  • 46      In terzo luogo, conformemente al considerando 21 del regolamento n. 2201/2003, quest’ultimo è basato sul concetto secondo cui il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile (sentenza del 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, punto 35).
  • 47      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se la circostanza che una decisione divenuta definitiva sia stata adottata in violazione delle norme sulla litispendenza previste dall’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 e dall’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 costituisca un motivo di ordine pubblico che osta, sulla base dell’articolo 34 del regolamento n. 44/2001 nonché dell’articolo 22, lettera a), e dell’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 a che tale decisione possa essere riconosciuta dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
  • 48      A tal riguardo, occorre rilevare che, secondo il tenore letterale stesso dell’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003, il criterio dell’ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), di tale regolamento non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14 di detto regolamento.
  • 49      Occorre, pertanto, stabilire se le norme sulla litispendenza costituiscano norme sulla competenza analogamente a quelle contenute negli articoli da 3 a 14 di tale regolamento.
  • 50      A tal riguardo, se è vero che le norme sulla litispendenza di cui all’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 non rientrano nelle norme sulla competenza espressamente richiamate dall’articolo 24 di tale regolamento, tale medesimo articolo 19 è contenuto nel capo II di detto regolamento, rubricato «competenza».
  • 51      Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, quando, come nel procedimento principale, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita, statuendo su una domanda incidentale di riconoscimento, verifica se le norme sulla litispendenza sono state correttamente applicate dall’autorità giurisdizionale successivamente adita e, di conseguenza, valuta i motivi per cui quest’ultima non ha declinato la propria competenza, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita effettua così necessariamente il riesame della competenza dell’autorità giurisdizionale successivamente adita. Orbene, com’è stato rammentato al punto 45 della presente sentenza, l’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003 non l’autorizza a effettuare un siffatto riesame.
  • 52      Pertanto, nonostante il fatto che il divieto sancito dall’articolo 24 di tale regolamento non contenga un riferimento espresso all’articolo 19 di detto regolamento, un’asserita violazione di quest’ultimo articolo non consente all’autorità giurisdizionale preventivamente adita, pena incorrere nel riesame della competenza dell’autorità giurisdizionale successivamente adita, di negare il riconoscimento di una decisione adottata da quest’ultima in violazione della norma di litispendenza contenuta in tale disposizione (v., per analogia, per quanto attiene all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, sentenza del 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, punto 45).
  • 53      Tali considerazioni si applicano altresì alle norme sulla litispendenza contenute nell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, in materia di obbligazioni alimentari, dal momento che l’articolo 35, paragrafo 3, di tale regolamento prevede anch’esso che non si possa procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine.
  • 54      Occorre aggiungere che il giudice dello Stato richiesto non può, salvo mettere in discussione la finalità dei regolamenti n. 2201/2003 e n. 44/2001, negare il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato membro per il solo motivo che esso ritiene che, in tale decisione, il diritto nazionale o il diritto dell’Unione sia stato male applicato (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 49, e del 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, punto 46).
  • 55      Tale analisi è corroborata dal fatto che i motivi di non riconoscimento di una decisione per sua contrarietà manifesta all’ordine pubblico, di cui all’articolo 22, lettera a), e all’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 nonché all’articolo 34 del regolamento n. 44/2001, devono essere interpretati restrittivamente in quanto costituiscono un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di tali regolamenti, come rammentato al punto 46 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2015, P, C‑455/15, EU:C:2015:763, punto 36).
  • 56      Di conseguenza, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che le norme sulla litispendenza di cui all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 e all’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell’ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l’autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione. In particolare, tale violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento di detta decisione per sua contrarietà manifesta all’ordine pubblico di tale Stato membro.
  • Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
  • Le norme sulla litispendenza di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell’ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l’autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione.
  • SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
  • 16 gennaio 2019 (*)
  • «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 2 – Articolo 27 – Articolo 35, paragrafo 3 – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 19 – Litispendenza – Articolo 22, lettera a) – Articolo 23, lettera a) – Non riconoscimento delle decisioni in caso di contrarietà manifesta all’ordine pubblico – Articolo 24 – Divieto di procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine – Motivo di non riconoscimento fondato su una violazione delle norme sulla litispendenza – Insussistenza»
  • Nella causa C‑386/17,
  • avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Corte suprema di cassazione (Italia), con ordinanza del 26 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 27 giugno 2017, nel procedimento
  • Stefano Liberato
  • contro
  • Luminita Luisa Grigorescu
  • LA CORTE (Prima Sezione),
  • composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan e C.G. Fernlund (relatore), giudici,
  • avvocato generale: Y. Bot
  • cancelliere: A. Calot Escobar
  • vista la fase scritta del procedimento,
  • considerate le osservazioni presentate:
  • –        per S. Liberato, da F. Ongaro e A. Castellani, avvocati;
  • –        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Pucciariello, avvocato dello Stato;
  • –        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil e A. Kasalická, in qualità di agenti;
  • –        per la Commissione europea, da E. Montaguti e M. Wilderspin, in qualità di agenti,
  • sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2018,
  • ha pronunciato la seguente
  • Sentenza
  • 1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1, e rettifica in GU 2015, L 88, pag. 19).
  • 2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Stefano Liberato e la sig.ra Luminita Luisa Grigorescu in merito a una domanda di riconoscimento in Italia di una decisione in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari pronunciata in Romania.
  •  Contesto normativo
  •  Diritto dell’Unione
  •  Regolamento n. 2201/2003
  • 3        I considerando 11 e 21 del regolamento n. 2201/2003 così recitano:
  • «(11)      Le obbligazioni alimentari sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento in quanto sono già disciplinate dal regolamento [(CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1)]. I giudici competenti ai sensi del presente regolamento saranno in genere competenti a statuire in materia di obbligazioni alimentari in applicazione dell’articolo 5, [punto] 2, del regolamento [n. 44/2001].
  • (…)
  • (21)      Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile».
  • 4        L’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003, rubricato «Proroga della competenza», al paragrafo 1, così recita:
  • «Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:
  1. a)      almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;
  • e
  1. b)      la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all’interesse superiore del minore».
  • 5        L’articolo 17 di detto regolamento, rubricato «Verifica della competenza», così dispone:
  • «L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza e per la quale, in base al presente regolamento, è competente un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».
  • 6        L’articolo 19 di detto regolamento prevede quanto segue:
  • «1.      Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri divers[i] e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
  1. Qualora dinanzi a autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state proposte domande sulla responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
  2. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita. In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita».
  • 7        L’articolo 22 del regolamento n. 2201/2003, rubricato «Motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio», così dispone:
  • «La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:
  1. a)      se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
  • (…)
  1. c)      se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto; (…)
  • (…)».
  • 8        L’articolo 23 di detto regolamento, rubricato «Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale», è formulato nei seguenti termini:
  • «Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:
  1. a)      se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
  • (…)
  1. e)      se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto;
  • (…)».
  • 9        L’articolo 24 di detto regolamento, rubricato «Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine», così recita:
  • «Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine. Il criterio dell’ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14».
  •  Regolamento n. 44/2001
  • 10      L’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 così dispone:
  • «La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
  • (…)
  • 2)      in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un’azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest’ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
  • (…)».
  • 11      L’articolo 27 di detto regolamento è così formulato:
  • «1.      Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice adito in precedenza.
  1. Se la competenza del giudice precedentemente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo».
  • 12      L’articolo 34 del medesimo regolamento prevede quanto segue:
  • «Le decisioni non sono riconosciute:
  • 1)      se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
  • (…)
  • 3)      se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
  • 4)      se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto».
  • 13      L’articolo 35 del regolamento n. 44/2001 così recita:
  • «1.      Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72.
  1. Nell’accertamento delle competenze di cui al paragrafo 1, l’autorità richiesta è vincolata dalle constatazioni di fatto sulle quali il giudice dello Stato membro d’origine ha fondato la propria competenza.
  2. Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 34, punto 1».
  •  Diritto italiano
  • 14      L’articolo 150 del codice civile, rubricato «Separazione personale», così dispone:
  • «È ammessa la separazione personale dei coniugi.
  • La separazione può essere giudiziale o consensuale.
  • Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi».
  • 15      L’articolo 151 del codice civile, rubricato «Separazione giudiziale», prevede quanto segue:
  • «La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
  • Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio».
  • 16      Il giudice del rinvio precisa che la responsabilità genitoriale e l’obbligo di mantenimento del figlio minore sono regolati in modo identico nella separazione e nel divorzio dagli articoli da 337 bis a 337 octies del codice civile.
  •  Procedimento principale e questioni pregiudiziali
  • 17      Il sig. Liberato e la sig.ra Grigorescu hanno contratto matrimonio a Roma (Italia) il 22 ottobre 2005 e hanno convissuto in tale Stato membro fino alla nascita del loro figlio, avvenuta il 20 febbraio 2006. Poiché il vincolo coniugale si era man mano deteriorato, la madre ha portato con sé il figlio minore in Romania e, da allora, non è più tornata in Italia.
  • 18      Con ricorso del 22 maggio 2007 al Tribunale di Teramo (Italia), il sig. Liberato ha chiesto la separazione personale e l’affidamento del figlio. La sig.ra Grigorescu, costituitasi dinanzi a tale Tribunale, ha chiesto il rigetto nel merito di tale domanda e ha presentato una domanda riconvenzionale diretta a obbligare il sig. Liberato a versarle un contributo per il mantenimento del figlio. Con sentenza del 19 gennaio 2012 detto Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, addebitandola alla sig.ra Grigorescu e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa in istruttoria per decidere sulle contrapposte domande delle parti concernenti l’esercizio della responsabilità genitoriale.
  • 19      Il 30 settembre 2009, in pendenza del giudizio sulla responsabilità genitoriale instaurato dinanzi al Tribunale di Teramo, la sig.ra Grigorescu ha adito la Judecătoria București (Tribunale di primo grado di Bucarest, Romania) chiedendo il divorzio, l’affidamento esclusivo del figlio e un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre.
  • 20      Il sig. Liberato si è costituito dinanzi a tale Tribunale e ha sollevato un’eccezione di litispendenza, sostenendo di aver già avviato in Italia un procedimento di separazione personale e sulla responsabilità genitoriale. Nondimeno, con sentenza del 31 maggio 2010, detto Tribunale ha pronunciato il divorzio dei coniugi, ha affidato il figlio alla madre, ha disciplinato il diritto di visita del padre e fissato l’importo dell’assegno di mantenimento che quest’ultimo doveva corrispondere a favore del figlio.
  • 21      Tale sentenza è passata in giudicato a seguito di una sentenza della Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest, Romania) del 12 giugno 2013, che ha confermato la pronuncia del Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania) del 3 dicembre 2012 con cui tale Tribunale aveva respinto l’impugnazione proposta dal sig. Liberato avverso la sentenza del 31 maggio 2010.
  • 22      La causa di separazione in Italia si è nel frattempo conclusa con una sentenza dell’8 luglio 2013 del Tribunale di Teramo. Tale Tribunale ha affidato in modo esclusivo al padre il figlio minore e ne ha ordinato l’immediato rientro in Italia. Detto Tribunale ha altresì disciplinato le modalità di esercizio del diritto di visita della madre in Italia e ha imposto a quest’ultima un contributo per il mantenimento del figlio.
  • 23      In particolare, il Tribunale di Teramo ha respinto la domanda della sig.ra Grigorescu volta al riconoscimento in Italia, in via incidentale, della sentenza di divorzio del Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest) del 3 dicembre 2012, ai sensi del regolamento n. 2201/2003. Il Tribunale di Teramo ha rilevato, infatti, che il procedimento di divorzio era stato instaurato in Romania successivamente all’avvio in Italia del procedimento di separazione personale e che, pertanto, gli organi giurisdizionali rumeni avevano violato l’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, omettendo di sospendere il giudizio.
  • 24      La sig.ra Grigorescu ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo preliminarmente il riconoscimento in via incidentale della sentenza della Curtea de Apel București (Corte d’appello di Bucarest) del 12 giugno 2013, che aveva respinto l’eccezione di litispendenza con la motivazione che tra i due giudizi non sussisteva identità di oggetto alla luce del diritto processuale rumeno.
  • 25      Con sentenza del 31 marzo 2014 la Corte d’appello di L’Aquila (Italia) ha riformato la sentenza del Tribunale di Teramo dell’8 luglio 2013 e ha accolto l’eccezione relativa al giudicato formatosi sulla pronuncia di divorzio dei giudici rumeni, avente ad oggetto anche l’affidamento del figlio e il contributo al suo mantenimento. Tale Corte d’appello ha osservato che la violazione della disciplina della litispendenza nel diritto dell’Unione da parte degli organi giudiziari dello Stato membro successivamente aditi, nel caso di specie la Romania, non rilevava ai fini dell’esame dei requisiti per il riconoscimento dei provvedimenti definitivi assunti da tale Stato e che non sussisteva alcun motivo, in particolare di ordine pubblico, ostativo al riconoscimento della decisione rumena.
  • 26      Avverso tale sentenza della Corte d’appello di L’Aquila il sig. Liberato ha proposto ricorso per cassazione.
  • 27      Il giudice del rinvio rileva che la pronuncia emessa in Romania ha deciso unitariamente sia sul vincolo matrimoniale, sia sulla responsabilità genitoriale, sia sull’obbligo di mantenimento del minore. Nel giudizio di separazione personale promosso in Italia erano state proposte le medesime domande, salva la non identità della domanda relativa al vincolo matrimoniale, poiché ai sensi dell’ordinamento giuridico italiano il divorzio dev’essere preceduto dall’accertamento delle condizioni stabilite dalla legge per la separazione personale tra i coniugi.
  • 28      Tale giudice rileva che non ricorre alcun motivo ai sensi degli articoli 22, lettera c), del regolamento n. 2201/2003, dell’articolo 23, lettera e), di tale regolamento, e dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento n. 44/2001, ostativo al riconoscimento della decisione rumena per quanto riguarda, rispettivamente, lo status coniugale, la responsabilità genitoriale e le obbligazioni alimentari.
  • 29      Secondo detto giudice, occorre tuttavia esaminare se una violazione, a suo avviso manifesta, delle disposizioni relative alla litispendenza in diritto dell’Unione, previste dall’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 e dall’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, da parte dei giudici che hanno emesso la decisione di cui si chiede il riconoscimento, possa essere considerata un motivo ostativo al riconoscimento di tale decisione per contrarietà all’ordine pubblico.
  • 30      Alla luce di quanto precede, la Corte suprema di Cassazione (Italia) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
  • «1)      Se la violazione delle regole sulla litispendenza, contenute nei paragrafi 2 e 3 dell’art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, incida esclusivamente sulla determinazione della competenza giurisdizionale, con conseguente applicazione dell’art. 24 del regolamento CE n. 2201 del 2003, o, al contrario, possa costituire motivo ostativo al riconoscimento nello Stato membro, la cui autorità giurisdizionale sia stata preventivamente adita, della pronuncia assunta nello Stato membro, la cui autorità giurisdizionale sia stata successivamente adita, sotto il profilo dell’ordine pubblico processuale, tenuto conto che l’art. 24 del regolamento CE n. 2201 del 2003 richiama soltanto le regole determinative della competenza giurisdizionale contenute negli artt. da 3 a 14, e non il successivo art. 19.
  • 2)      Se l’interpretazione dell’art. 19 del Regolamento n. 2201 del 2003, inteso solo come criterio determinativo della competenza giurisdizionale, contrasti con la nozione [di diritto dell’Unione europea] della litispendenza nonché con la funzione e con la finalità della norma, volta a dettare un insieme di regole inderogabili, di ordine pubblico processuale, a garanzia della creazione di uno spazio comune caratterizzato dalla fiducia e dalla lealtà processuale reciproca tra gli Stati membri, all’interno del quale possa operare il riconoscimento automatico e la libera circolazione di decisioni».
  •  Sulle questioni pregiudiziali
  • 31      Occorre rilevare, in via preliminare, che le questioni sollevate dal giudice del rinvio riguardano l’interpretazione del solo regolamento n. 2201/2003. Tuttavia, mentre, come dispone il considerando 11 di tale regolamento, le obbligazioni alimentari non sono contemplate da detto regolamento, ma dal regolamento n. 44/2001, emerge dall’ordinanza di rinvio che il procedimento principale verte sul riconoscimento di una decisione adottata non solo in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, ma altresì in materia di obbligazioni alimentari. Pertanto, si deve rispondere alle questioni sollevate alla luce dei regolamenti n. 2201/2003 e n. 44/2001.
  • 32      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le norme sulla litispendenza contenute nell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 e nell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 debbano essere interpretate nel senso che, qualora, nell’ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l’autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale preventivamente adita possono negare il riconoscimento di tale decisione a motivo della sua manifesta contrarietà all’ordine pubblico.
  • 33      A tal riguardo, occorre rammentare che il 30 settembre 2009 la sig.ra Grigorescu ha presentato a un’autorità giurisdizionale rumena una domanda di divorzio tra lei e il sig. Liberato, una domanda vertente sull’affidamento del figlio e una domanda di contributo al mantenimento di quest’ultimo, anche se prima di tale data un’autorità giurisdizionale italiana era stata adita con una domanda di separazione personale tra i coniugi e una domanda di affidamento del figlio, presentate dal sig. Liberato, e con una domanda riconvenzionale di contributo al mantenimento del minore, proposta dalla sig.ra Grigorescu.
  • 34      Basandosi sulla differenza di oggetto tra le domande in materia matrimoniale, una riguardante il divorzio e l’altra la separazione personale, l’autorità giurisdizionale rumena ha considerato che non sussistesse litispendenza ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 e si è ritenuta competente a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla sig.ra Grigorescu.
  • 35      Orbene, come già statuito dalla Corte, se è vero che in materia matrimoniale, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, le domande devono riguardare le stesse parti, esse possono avere oggetto distinto, purché vertano sulla separazione personale, sul divorzio o sull’annullamento del matrimonio. La Corte ne ha dedotto che può esservi una situazione di litispendenza o di connessione, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003, quando dinanzi a due autorità giurisdizionali di Stati membri diversi sono instaurati un procedimento di separazione personale dinanzi a una di esse e un procedimento di divorzio dinanzi all’altra. In siffatte circostanze e in caso d’identità delle parti, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita (sentenza del 6 ottobre 2015, A, C‑489/14, EU:C:2015:654, punti 33 e 34).
  • 36      Inoltre, e come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 56 e 57 delle sue conclusioni, se, nel corso del procedimento relativo al vincolo matrimoniale, vengono proposte domande concernenti la responsabilità genitoriale, si applicano le norme sulla litispendenza relative alla separazione. Lo stesso vale in materia di alimenti quando le domande sono accessorie all’azione relativa allo stato delle persone, conformemente all’articolo 5, punto 2, del regolamento n. 44/2001. Ne consegue che le prime domande rientrano nell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, mentre le seconde sono disciplinate dall’articolo 27 del regolamento n. 44/2001.
  • 37      Nel caso di specie, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita con una domanda di separazione personale si è ritenuta competente sulla base dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 a decidere sulle domande in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari nei confronti del figlio, con la motivazione che la sig.ra Grigorescu si era costituita nel procedimento dinanzi ad essa pendente e aveva quindi accettato la competenza di tale autorità giurisdizionale.
  • 38      Ne risulta che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’autorità giurisdizionale successivamente adita con una domanda di divorzio nonché con domande in materia di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimentari che rifiuti di sospendere il procedimento e si ritenga competente a conoscere di tali domande viola le disposizioni dell’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 e quelle dell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001.
  • 39      Al fine di rispondere alle questioni sollevate dal giudice del rinvio, occorre rilevare che l’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 è redatto in termini analoghi a quelli utilizzati nell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 e istituisce un meccanismo equivalente a quello previsto in tale ultimo articolo per trattare casi di litispendenza. Si deve, di conseguenza, tener conto delle considerazioni della Corte relative a tale ultimo regolamento per l’interpretazione del regolamento n. 2201/2003 (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, A, C‑489/14, EU:C:2015:654, punto 27).
  • 40      Occorre poi richiamare le caratteristiche del meccanismo istituito dal regolamento n. 2201/2003.
  • 41      Tale regolamento si fonda sulla cooperazione e sulla fiducia reciproca tra le autorità giurisdizionali che devono condurre al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie, fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario (sentenza del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).
  • 42      In tale contesto, le norme sulla litispendenza svolgono un ruolo importante.
  • 43      Come ha già giudicato la Corte, tali norme mirano, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia in seno all’Unione, a evitare procedimenti paralleli dinanzi alle autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e il contrasto di decisioni che potrebbe risultarne. A tal fine, il legislatore dell’Unione ha inteso attuare un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere le ipotesi di litispendenza, basato sull’ordine cronologico in cui tali autorità giurisdizionali sono state adite (v., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015, A, C‑489/14, EU:C:2015:654, punti 29 e 30 nonché giurisprudenza ivi citata, e, per analogia, per quanto riguarda il regolamento n. 44/2001, sentenza del 27 febbraio 2014, Cartier parfums-lunettes e Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, punto 40).
  • 44      Per garantire l’attuazione effettiva del regolamento n. 2201/2003 e conformemente al principio della fiducia reciproca su cui esso si fonda, occorre sottolineare, in primo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, che spetta a ciascuna autorità giurisdizionale, conformemente all’articolo 17 di tale regolamento, verificare la propria competenza (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2010, Purrucker, C‑256/09, EU:C:2010:437, punto 73, del 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 58, nonché del 15 febbraio 2017, W e V, C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 54).
  • 45      In secondo luogo, come risulta dall’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003 non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d’origine (sentenza del 9 novembre 2010, Purrucker, C‑296/10, EU:C:2010:665, punto 85). Lo stesso vale ai sensi del regolamento n. 44/2001, conformemente all’articolo 35, paragrafo 3, di quest’ultimo.
  • 46      In terzo luogo, conformemente al considerando 21 del regolamento n. 2201/2003, quest’ultimo è basato sul concetto secondo cui il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile (sentenza del 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, punto 35).
  • 47      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se la circostanza che una decisione divenuta definitiva sia stata adottata in violazione delle norme sulla litispendenza previste dall’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 e dall’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 costituisca un motivo di ordine pubblico che osta, sulla base dell’articolo 34 del regolamento n. 44/2001 nonché dell’articolo 22, lettera a), e dell’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 a che tale decisione possa essere riconosciuta dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
  • 48      A tal riguardo, occorre rilevare che, secondo il tenore letterale stesso dell’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003, il criterio dell’ordine pubblico di cui agli articoli 22, lettera a), e 23, lettera a), di tale regolamento non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14 di detto regolamento.
  • 49      Occorre, pertanto, stabilire se le norme sulla litispendenza costituiscano norme sulla competenza analogamente a quelle contenute negli articoli da 3 a 14 di tale regolamento.
  • 50      A tal riguardo, se è vero che le norme sulla litispendenza di cui all’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 non rientrano nelle norme sulla competenza espressamente richiamate dall’articolo 24 di tale regolamento, tale medesimo articolo 19 è contenuto nel capo II di detto regolamento, rubricato «competenza».
  • 51      Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 77 delle sue conclusioni, quando, come nel procedimento principale, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita, statuendo su una domanda incidentale di riconoscimento, verifica se le norme sulla litispendenza sono state correttamente applicate dall’autorità giurisdizionale successivamente adita e, di conseguenza, valuta i motivi per cui quest’ultima non ha declinato la propria competenza, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita effettua così necessariamente il riesame della competenza dell’autorità giurisdizionale successivamente adita. Orbene, com’è stato rammentato al punto 45 della presente sentenza, l’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003 non l’autorizza a effettuare un siffatto riesame.
  • 52      Pertanto, nonostante il fatto che il divieto sancito dall’articolo 24 di tale regolamento non contenga un riferimento espresso all’articolo 19 di detto regolamento, un’asserita violazione di quest’ultimo articolo non consente all’autorità giurisdizionale preventivamente adita, pena incorrere nel riesame della competenza dell’autorità giurisdizionale successivamente adita, di negare il riconoscimento di una decisione adottata da quest’ultima in violazione della norma di litispendenza contenuta in tale disposizione (v., per analogia, per quanto attiene all’articolo 15 del regolamento n. 2201/2003, sentenza del 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, punto 45).
  • 53      Tali considerazioni si applicano altresì alle norme sulla litispendenza contenute nell’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, in materia di obbligazioni alimentari, dal momento che l’articolo 35, paragrafo 3, di tale regolamento prevede anch’esso che non si possa procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine.
  • 54      Occorre aggiungere che il giudice dello Stato richiesto non può, salvo mettere in discussione la finalità dei regolamenti n. 2201/2003 e n. 44/2001, negare il riconoscimento di una decisione promanante da un altro Stato membro per il solo motivo che esso ritiene che, in tale decisione, il diritto nazionale o il diritto dell’Unione sia stato male applicato (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2015, Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 49, e del 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, punto 46).
  • 55      Tale analisi è corroborata dal fatto che i motivi di non riconoscimento di una decisione per sua contrarietà manifesta all’ordine pubblico, di cui all’articolo 22, lettera a), e all’articolo 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 nonché all’articolo 34 del regolamento n. 44/2001, devono essere interpretati restrittivamente in quanto costituiscono un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di tali regolamenti, come rammentato al punto 46 della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2015, P, C‑455/15, EU:C:2015:763, punto 36).
  • 56      Di conseguenza, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che le norme sulla litispendenza di cui all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 e all’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell’ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l’autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione. In particolare, tale violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento di detta decisione per sua contrarietà manifesta all’ordine pubblico di tale Stato membro.
  •  Sulle spese
  • 57      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
  • Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
  • Le norme sulla litispendenza di cui all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, devono essere interpretate nel senso che, qualora, nell’ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o di obbligazioni alimentari, l’autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione di tali norme, una decisione poi divenuta definitiva, esse ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro cui appartiene l’autorità giurisdizionale preventivamente adita neghino, per questo solo motivo, il riconoscimento di tale decisione.
  • In particolare, tale violazione non può, di per sé, giustificare il mancato riconoscimento di detta decisione per sua contrarietà manifesta all’ordine pubblico di tale Stato membro.
Silva de Lapuerta Bonichot Arabadjiev
Regan       Fernlund
  • Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 gennaio 2018.
Il cancelliere       Il presidente
A. Calot Escobar