SUCCESSIONI INTERNAZIONALI ITALIA USA

SUCCESSIONI INTERNAZIONALI ITALIA USA

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI O LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:

In materia successoria convivono oggi gli articoli 46 e seguenti della Legge 218/1995 e il Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni e di creazione di un certificato successorio europeo, entrato in vigore il 5 luglio 2012 ma che si applica alle persone decedute alla data o dopo il 17 agosto 2015.

Successione per causa di morte.

  1. La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.
    2. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell’ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.
    3. La divisione ereditaria è regolata dalla legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d’accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d’apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.

Art. 47.
Capacità di testare.

  1. La capacità di disporre per testamento, di modificarlo o di revocarlo è regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.

Art. 48.
Forma del testamento.

  1. Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.

Art. 49.
Successione dello Stato.

  1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.

Art. 50.
Giurisdizione in materia successoria.

  1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:
    a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;
    b) se la successione si è aperta in Italia;
    c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è situata in Italia;
    d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all’estero;
    e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

Ogni Paese ha invero una propria legge di diritto internazionale privato; in Italia si tratta della legge 31 maggio 1995, n. 218, il cui articolo 46 si occupa appunto del problema di quale sia la legge materiale da applicare in Italia (in particolare, in un giudizio innanzi all’autorità giudiziaria italiana) per una successione ereditaria

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LEGGE 19 luglio 1956, n. 943

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni concluse in Washington il 30 marzo 1955 tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America: a) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito; b) Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni. (GU Serie Generale n.212 del 25-08-1956)

LEGGE 3 marzo 2009, n. 20 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2009)

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI O LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO E VERBALE D’INTESA, FATTA A WASHINGTON IL 25 AGOSTO 1999, CON SCAMBIO DI NOTE EFFETTUATO A ROMA IL 10 APRILE 2006 E IL 27 FEBBRAIO 2007

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, con protocollo e Verbale d’intesa, fatta a Washington il 25 agosto 1999, con scambio di note effettuato a Roma il 10 aprile 2006 e il 27 febbraio 2007.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 28 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in complessivi 2,5 milioni di euro per l’anno 2009 e 24,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE FRODI O LE EVASIONI FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Soggetti

1. Fatto salvo quanto in essa diversamente stabilito, la presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, ad eccezione del paragrafo 3 di questo articolo, uno Stato contraente puo’ assoggettare ad imposizione:

(a) i propri residenti (definiti ai sensi dell’articolo 4 (Residenti);

e

(b) i propri cittadini a motivo della cittadinanza, come se tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America non esistesse alcuna Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non pregiudicano:

(a) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 9 (Imprese associate), dei paragrafi 5 e 6 dell’articolo 18 (Pensioni, ecc.) e degli articoli 23 (Eliminazione della doppia imposizione), 24 (Non discriminazione), e 25 (Procedura amichevole); e

(b) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi degli articoli 19 (Funzioni pubbliche), 20 (Professori ed insegnanti), 21 (Studenti e apprendisti) e 27 (Agenti diplomatici e funzionari consolari), nei confronti delle persone fisiche che non sono cittadini di, ne’ possiedono lo status di immigrante in, detto Stato.

Articolo 2.

Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente.

2. Le imposte attuali alle quali si applica la presente Convenzione sono:

(a) per quanto concerne l’Italia:

(i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;

(ii) l’imposta sul reddito delle persone giuridiche; e

(iii) l’imposta regionale sulle attivita’ produttive, ma soltanto la parte di tale imposta che e’ considerata imposta sul reddito in conformita’ al paragrafo 2(c) dell’articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione);

ancorche’ riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate come «imposta italiana»).

(b) per quanto concerne gli Stati Uniti: le imposte federali sul reddito previste dall’«Internal Revenue Code» (con l’esclusione dei contributi previdenziali), ed i tributi federali (excise taxes) applicati sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri ed in relazione a fondazioni private (qui di seguito indicate come «imposta statunitense»);

3. La Convenzione si applichera’ anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite da uno Stato contraente dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali e si trasmetteranno le pubblicazioni ufficiali importanti concernenti l’applicazione della presente Convenzione, ivi comprese le istruzioni, i regolamenti, le risoluzioni o le decisioni giudiziarie.

Articolo 3.

Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(a) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le societa’, un patrimonio ereditario (estate), un’associazione commerciale (trust), le societa’ di persone ed ogni altra associazione di persone;

(b) il termine «societa’» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e’ considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;

(c) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell’altro Stato contraente» designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;

(d) per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attivita’ di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione del caso in cui tale trasporto si effettui esclusivamente tra localita’ situate nell’altro Stato contraente;

(e) l’espressione «autorita’ competente» designa:

(i) in Italia: il Ministero delle finanze; e

(ii) negli Stati Uniti: il Segretario di Stato per il Tesoro o un suo delegato;

(f) il termine «Italia» designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e’ considerata come zona all’interno della quale l’Italia, in conformita’ alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercita diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche’ delle acque sovrastanti;

(g) il termine «Stati Uniti» designa gli Stati Uniti d’America, e comprende i relativi Stati ed il Distretto di Columbia; detto termine comprende inoltre il relativo mare territoriale e qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e’ considerata come zona all’interno della quale gli Stati Uniti, in conformita’ alla propria legislazione ed al diritto internazionale, esercitano diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche’ delle acque sovrastanti; tuttavia, il termine non comprende Porto Rico, le Isole Vergini, Guam od altri possedimenti o territori degli Stati Uniti;

(h) il termine «nazionali» designa:

(i) le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;

(ii) le persone giuridiche, societa’ di persone ed associazioni costituite in conformita’ alla legislazione in vigore in uno Stato contraente;

(i) l’espressione «ente governativo riconosciuto» designa:

(i) una persona o associazione di persone che costituisce un ente governativo di uno Stato contraente, o di una suddivisione politica o amministrativa o di un ente locale di uno Stato contraente;

(ii) una persona che e’ interamente posseduta, direttamente o indirettamente, da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale di uno Stato contraente, a condizione che (A) sia organizzata in conformita’ alla legislazione dello Stato contraente, (B) i suoi profitti siano accreditati sul suo conto senza che nessuna parte del suo reddito vada a beneficio di privati, e (C) all’atto dello scioglimento, i suoi beni siano assegnati allo Stato contraente, suddivisione politica o amministrativa o ente locale; e

(iii) un fondo o trust pensionistico di una persona di cui al sub-paragrafo (i) o (ii) costituito e gestito esclusivamente per amministrare o elargire indennita’ pensionistiche di cui all’articolo 19 (Funzioni pubbliche);

a condizione che l’ente di cui ai commi (ii) e (iii) non eserciti attivita’ commerciali.

2. Ai fini dell’applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno il significato che ad esse e’ attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte cui si applica la presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4.

Residenti

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtu’ della legislazione di detto Stato, e’ assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione, del suo luogo di costituzione, o di ogni altro criterio di natura analoga, a condizione, tuttavia, che:

(a) tale espressione non comprenda le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito ricavato da fonti situate in detto Stato; e

(b) nel caso di redditi realizzati o pagati da una societa’ di persone, da un patrimonio ereditario (estate) o da un’associazione commerciale (trust), tale espressione si applichi soltanto nei limiti in cui il reddito derivante da tale societa’ di persone, patrimonio ereditario o associazione commerciale venga assoggettato ad imposizione in detto Stato, in capo a detti soggetti ovvero in capo ai loro soci o beneficiari.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica e’ considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione e’ determinata nel seguente modo:

(a) detta persona e’ considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente; quando essa dispone di un’abitazione permanente; in entrambi gli Stati, e’ considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu’ strette (centro degli interessi vitali);

(b) se non si puo’ determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un’abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa e’ considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente;

(c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e’ considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalita’:

(d) se detta persona ha la nazionalita’ di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalita’ di alcuno di essi, le autorita’ competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e’ considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorita’ competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo e per determinare le modalita’ di applicazione della Convenzione nei confronti di detta persona.

Articolo 5.

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita’.

2. L’espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare:

(a) una sede di direzione;

(b) una succursale;

(c) un ufficio;

(d) una officina;

(e) un laboratorio;

(f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; e

(g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una «stabile organizzazione» se:

(a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;

(b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;

(d) una sede fissa di affari e’ utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;

(e) una sede fissa di affari e’ utilizzata, per l’impresa, ai soli fini di pubblicita’, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita’ analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 5) – e’ considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, salvo il caso in cui l’attivita’ di detta persona sia limitata all’acquisto di beni o merci per l’impresa.

5. Non si considera che un’impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell’altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attivita’ per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attivita’ di agenti indipendenti.

6. Il fatto che una societa’ residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa’ residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la sua attivita’ in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se’ motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa’ una stabile organizzazione dell’altra.

Articolo 6.

Redditi immobiliari

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili, compresi i redditi delle attivita’ agricole o forestali, situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L’espressione «beni immobili» («real property») ha il significato che ad essa e’ attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonche’ i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprieta’ fondiaria.

Sono altresi’ considerati «beni immobili» l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento, o la concessione dello sfruttamento, di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall’affitto, nonche’ da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un’impresa nonche’ ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.

Articolo 7.

Utili delle imprese

1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attivita’, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attivita’ nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attivita’ identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione e da altre imprese associate.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese attribuibili alle attivita’ svolte dalla stessa stabile organizzazione, compresa una ragionevole quota delle spese di direzione e delle spese generali di amministrazione sostenute sia nello Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nessun utile puo’ essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato beni o merci per l’impresa.

5. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

6. Nell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7 (Utili delle imprese), del paragrafo 4 dell’articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 5 dell’articolo 11 (Interessi), del paragrafo 5 dell’articolo 12 (Canoni), del paragrafo 2 dell’articolo 13 (Utili di capitale), dell’articolo 14 (Professioni indipendenti) e del paragrafo 2 dell’articolo 22 (Altri redditi), i redditi o gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione o base fissa durante la sua esistenza sono imponibili nello Stato contraente in cui tale stabile organizzazione o base fissa e’ situata anche se i pagamenti sono differiti fino a quando tale stabile organizzazione o base fissa abbia cessato di esistere.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8.

Navigazione marittima ed aerea

1. Gli utili derivanti di un’impresa di uno Stato contraente derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9.

Imprese associate

1. Allorche’:

a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente. alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

2. Allorche’ uno Stato contraente include tra gli utili di un’impresa di detto Stato – e di conseguenza assoggetta a tassazione – gli utili per i quali un’impresa dell’altro Stato contraente e’ stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili cosi inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, l’altro Stato procede ad un aggiustamento adeguato dell’ammontare dell’imposta prelevata su quegli utili. Per determinare tali aggiustamenti, si dovra’ tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e, in ogni caso, essi dovranno effettuarsi unicamente in conformita’ alla procedura amichevole di cui all’articolo 25 (Procedura amichevole).

Articolo 10.

Dividendi

1. I dividendi pagati da un residente di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la societa’ che paga i dividendi e’ residente ed in conformita’ alla legislazione di detto Stato, ma, se l’effettivo beneficiario dei dividendi e’ un residente dell’altro Stato contraente l’imposta cosi’ applicata non puo’ eccedere:

(a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo e’ una societa’ che ha posseduto almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della societa’ che paga i dividendi per un periodo di 12 mesi avente termine alla data alla quale i dividendi sono dichiarati, e

(b) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi.

Questo paragrafo non riguarda l’imposizione della societa’ per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo, il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche’ i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e’ residente la societa’ distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui e’ residente la societa’ che paga i dividendi, un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

5. Qualora una societa’ che e’ residente di uno Stato contraente e non residente dell’altro Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non puo’ applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa’, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne’ prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa’, ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 6, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono, in tutto o in parte, utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

6. Una persona giuridica che e’ residente di uno degli Stati ed ha una stabile organizzazione nell’altro Stato o che e’ assoggettata ad imposizione nell’altro Stato su base netta sui propri redditi che sono imponibili nell’altro Stato ai sensi dell’articolo 6 (Redditi immobiliari) o ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 13 (Utili di capitale) puo’ essere assoggettata in detto altro Stato ad un’imposta aggiuntiva rispetto alle imposte previste dalle altre disposizioni della presente Convenzione. Detta imposta, tuttavia, puo’ essere applicata solamente alla parte degli utili d’impresa della persona giuridica attribuibili alla stabile organizzazione, ed alla parte di reddito di cui alla frase precedente che e’ soggetta ad imposta ai sensi dell’articolo 6 (Redditi immobiliari) o ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 13 (Utili di capitale), che, per quanto riguarda l’Italia, e’ costituita da un importo analogo all’ammontare equivalente dei dividendi e, per quanto riguarda gli Stati Uniti, e’ costituita dall’ammontare equivalente dei dividendi di tali utili o redditi.

7. L’imposta di cui al paragrafo 6 non puo’ essere applicata con un’aliquota eccedente l’aliquota indicata al paragrafo 2 (a).

8. Nonostante il paragrafo 2, i dividendi non sono imponibili nello Stato contraente di cui la societa’ che paga i dividendi e’ residente se il beneficiario effettivo dei dividendi e’ un residente dell’altro Stato contraente che sia un ente governativo riconosciuto che detiene, direttamente o indirettamente, meno del 25% delle azioni con diritto di voto della societa’ che paga i dividendi.

9. Il sub-paragrafo (a) del paragrafo 2 non si applica nel caso di dividendi pagati da una RIC (Regulated Investment Company – Societa’ per investimenti regolamentati) statunitense oppure da una REIT (Real Estate Investment Trust – Fondo comune d’investimento immobiliare) statunitense. Nel caso di dividendi di una RIC, si applica il sub-paragrafo (b) del paragrafo 2. Nel caso di dividendi pagati da una REIT, il sub-paragrafo (b) del paragrafo 2 si applica soltanto se:

(a) il beneficiario effettivo dei dividendi e’ una persona fisica che possiede una partecipazione non superiore al 10 per cento nella REIT;

(b) i dividendi sono pagati in relazione ad una categoria di azioni quotate in Borsa e il beneficiario effettivo dei dividendi e’ una persona che possiede una partecipazione non superiore al 5 per cento di qualsiasi categoria di azioni della REIT; oppure

(c) il beneficiario effettivo dei dividendi e’ una persona che possiede una partecipazione non superiore al 10 per cento nella REIT e la REIT e’ diversificata.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento delle azioni o di altri diritti in relazione ai quali sono pagati i dividendi sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.

Articolo 11.

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita’ alla legislazione di detto Stato, ma se l’effettivo beneficiario degli interessi e un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta cosi applicata non puo’ eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante quanto previsto al paragrafo 2, gli interessi non sono tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono se:

(a) il beneficiario effettivo degli interessi e’ un residente dell’altro Stato contraente che e’ un ente governativo riconosciuto che detiene, direttamente o indirettamente, meno del 25 per cento del capitale della persona che paga gli interessi;

(b) gli interessi sono pagati in relazione a prestiti garantiti o assicurati da un ente governativo riconosciuto di detto Stato contraente o dell’altro Stato contraente e sono percepiti da un residente dell’altro Stato contraente che ne e’ l’effettivo beneficiario;

(c) gli interessi sono pagati o maturati in relazione ad una vendita a credito di beni, merci o servizi forniti da un’impresa ad un’altra impresa; o

(d) gli interessi sono pagati o maturati in rapporto alla vendita a credito di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche.

4. Ai fini del presente articolo, il termine «interessi» designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e dei crediti di qualsiasi natura, nonche’ ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono. I redditi di cui all’articolo 10 (Dividendi) non sono considerati interessi ai fini della presente Convenzione.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attivita’ industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e’ lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.

Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita’ viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione o la base fissa.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pacati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e’ imponibile in conformita’ della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

8. Nel caso degli Stati Uniti, l’eventuale eccedenza dell’ammontare degli interessi imputabili agli utili di una societa’ residente dell’altro Stato contraente che sono attribuibili ad una stabile organizzazione negli Stati Uniti oppure assoggettati ad imposta negli Stati Uniti ai sensi dell’articolo 6 (Redditi immobiliari) o del paragrafo 1 dell’articolo 13 (Utili di capitale) in relazione agli interessi pagati da detta stabile organizzazione o attivita’ commerciale o industriale negli Stati Uniti, si considera proveniente dagli Stati Uniti e percepita da un residente dell’altro Stato contraente, che ne e’ il beneficiario effettivo. L’imposta applicata ai sensi del presente articolo su tali interessi non puo’ eccedere l’aliquota indicata al paragrafo 2.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei crediti in relazione ai quali sono pagati gli interessi sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.

Articolo 12.

C a n o n i

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita’ alla legislazione di detto Stato, ma se la persona che percepisce i canoni ne e’ l’effettivo beneficiario, l’imposta cosi applicata non puo’ eccedere

(a) il 5 per cento dell’ammontare lordo nel caso di canoni corrisposti per l’uso o la concessione in uso di software per computer, o di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;

e

(b) l’8 per cento dell’ammontare lordo in tutti gli altri casi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell’altro Stato per l’uso o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche (ad esclusione dei canoni relativi al software per computer, alle pellicole cinematografiche, alle pellicole, ai nastri magnetici o ad altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive) sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente e’ il beneficiario effettivo dei canoni.

4. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software per computer, le pellicole cinematografiche, le pellicole, i nastri magnetici o altri mezzi di registrazione per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, od altri analoghi diritti o beni, nonche’ per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni un’attivita’ commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente ad esse. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e’ lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o un residente di detto Stato.

Tuttavia, quando la persona che paga i canoni, sia essa residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa, per le cui necessita e’ stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico di detta stabile organizzazione o base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui e’ situata la stabile organizzazione o la base fissa. Nonostante le precedenti disposizioni del presente paragrafo, i canoni relativi all’uso o alla concessione in uso di diritti o beni in uno Stato contraente possono considerarsi provenienti da detto Stato.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e’ imponibile in conformita’ della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti in relazione ai quali sono pagati i canoni sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.

Articolo 13.

Utili di capitale

1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta’ aziendale di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dalla alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di navi o di aeromobili utilizzati da detta impresa in traffico internazionale, o di beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.

4. Gli utili provenienti dalla alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante e’ residente.

Articolo 14.

Professioni indipendenti

1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae dalla prestazione di servizi personali a carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tali servizi non siano prestati nell’altro Stato contraente e la persona fisica disponga abitualmente in detto altro Stato di una base fissa per l’esercizio delle sue attivita’, ma in tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato unicamente nella misura in cui sono attribuibili a detta base fissa.

2. L’espressione «servizi personali a carattere indipendente» comprende, pur senza esservi limitata, le attivita’ di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonche’ le attivita’ indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15.

Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 16 (Compensi e gettoni di presenza), 18 (Pensioni, ecc.), 19 (Funzioni pubbliche), 20 (Professori ed insegnanti) e 21 (Studenti ed apprendisti), i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attivita’ dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita’ non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attivita’ e’ quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attivita’ dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

(a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato;

(b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e’ residente dell’altro Stato; e

(c) l’onere delle remunerazioni non e’ sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato regolarmente svolto a bordo di navi o aeromobili utilizzati da un’impresa di uno Stato contraente in traffico internazionale sono imponibili in detto Stato.

Articolo 16.

Compensi e gettoni di presenza

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita’ di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una societa’ residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17.

Artisti e sportivi

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato contraente in qualita’ di artista dello spettacolo, come artista di teatro, di cinema, della radio o della televisione, o come musicista, o in qualita’ di sportivo, che sarebbero esenti da imposizione in detto altro Stato contraente ai sensi delle disposizioni degli articoli 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato), sono imponibili in detto altro Stato se:

(a) l’ammontare degli introiti lordi percepiti da tale artista o sportivo, comprese le spese rimborsategli o sostenute per suo conto, in relazione a tale attivita’ eccede ventimila dollari USA ($ 20.000) o il suo equivalente in lire italiane nell’anno fiscale considerato;
o

(b) detto artista o sportivo soggiorna in tale altro Stato per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 90 giorni nell’anno fiscale considerato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni che un artista dello spettacolo o uno sportivo svolge personalmente ed in tale qualita’, e’ attribuito non a lui stesso ma ad un’altra persona, detto reddito puo’ essere tassato nello Stato contraente in cui le prestazioni dell’artista o dello sportivo sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 (Utili delle imprese), 14 (Professioni indipendenti) e 15 (Lavoro subordinato). Ai fini di quanto precede, il reddito di un artista o di uno sportivo non si considera attribuito ad un’altra persona se l’artista o lo sportivo prova che ne’ egli, ne persone a lui legate da vincoli di parentela partecipano direttamente o indirettamente agli utili di detta altra persona in qualsiasi maniera ivi compresa la percezione di compensi differiti, di gratifiche, di onorari, di dividendi, di utili derivanti dalla partecipazione a societa’ di persone o altre distribuzioni di utili.

Articolo 18.

Pensioni, ecc.

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche), le pensioni e le altre remunerazioni analoghe ricevute in qualita’ di beneficiario da un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

2. Le somme pagate da uno Stato contraente, in base a disposizioni sulla sicurezza sociale od analoga legislazione di detto Stato, ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell’altro Stato contraente, le remunerazioni forfetarie o le indennita’ di fine rapporto ricevute dopo tale cambio di residenza e pagate in relazione ad un impiego svolto nel primo Stato mentre era ivi residente, sono imponibili soltanto nel primo Stato. Ai fini del presente paragrafo, l’espressione «indennita’ di fine rapporto» comprende i pagamenti effettuati all’atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona.

4. Le annualita’ ricevute in qualita’ di beneficiario da un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato. Il termine «annualita’» di cui al presente paragrafo designa le somme fisse pagate periodicamente a date stabilite vita natural durante oppure per un determinato numero di anni, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in denaro (diversi dai servizi resi).

5. Gli assegni alimentari per il coniuge e gli assegni per il mantenimento dei figli pagati ad un residente di uno Stato contraente da un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato. Tuttavia, detti pagamenti non sono imponibili in alcuno dei due Stati se alla persona che effettua i pagamenti stessi non e’ concessa a tal titolo alcuna deduzione nello Stato di cui e’ residente. Il termine «assegni alimentari per il coniuge» di cui al presente paragrafo designa i pagamenti periodici, effettuati in base ad un accordo scritto di separazione o ad una sentenza di divorzio, di separazione o di mantenimento obbligatorio, i quali siano imponibili in capo al percipiente in conformita’ alla legislazione dello Stato di cui egli e residente. Il termine «assegni per il mantenimento dei figli» di cui al presente paragrafo designa i pagamenti periodici per il mantenimento di un figlio minore effettuati in base ad un accordo scritto di separazione o ad una sentenza di divorzio, di separazione o di mantenimento obbligatorio.

6. Ai fini della presente Convenzione, quando una persona fisica, che partecipa ad un fondo pensione costituito e riconosciuto in conformita’ alla legislazione di uno degli Stati contraenti, svolge un’attivita’ nell’altro Stato contraente:

(a) i contributi versati al fondo da o per conto della persona fisica durante il periodo in cui detta persona svolge tale attivita’ nell’altro Stato sono deducibili (o suscettibili di esclusione) dal computo del suo reddito imponibile in detto Stato. Le somme maturate in base al fondo o i pagamenti effettuati a favore del fondo da o per conto del suo datore di lavoro durante detto periodo non sono considerati come parte del reddito imponibile del dipendente e sono ammessi in deduzione nel computo degli utili del datore di lavoro in detto altro Stato.

(b) Le disposizioni del presente paragrafo si applicano soltanto se:

(i) i contributi versati da o per conto della persona fisica a favore del fondo pensione (o di altro analogo fondo che abbia sostituito il primo) sono stati versati prima dell’arrivo di detta persona nell’altro Stato; e

(ii) l’autorita’ competente dell’altro Stato abbia approvato che il fondo pensione corrisponde in linea generale ad un fondo pensione riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.

Le somme corrisposte in virtu’ del presente paragrafo non possono eccedere le somme che sarebbero riconosciute dall’altro Stato ai propri residenti in relazione a contributi versati, o a somme altrimenti maturate in base ad un fondo pensione riconosciuto ai fini fiscali da detto Stato.

Articolo 19.

Funzioni pubbliche

l. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato il quale:

i) abbia la nazionalita’ di detto Stato e non abbia la nazionalita’ dell’altro Stato; o

ii) non sia divenuto residente di detto Stato soltanto allo scopo di rendervi i servizi;

a condizione che le disposizioni della clausola ii) non si applichino al coniuge o ai figli a carico di una persona fisica che percepisce remunerazioni cui si applicano le disposizioni della lettera a) e che non rientra nelle ipotesi della clausola (i) o (ii).

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 18 (Pensioni, ecc.):

a) le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento di fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente sono imponibili soltanto in questo Stato;

b) tuttavia, dette pensioni sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalita’.

3. Le disposizioni degli articoli 14 (Professioni indipendenti), 15 (Lavoro subordinato) 16 (Compensi e gettoni di presenza), 17 (Artisti e sportivi) o 18 (Pensioni, ecc.) si applicano, a seconda del caso, alle remunerazioni e pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di una attivita’ industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 20.

Professori ed insegnanti

1. Un professore od un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita’, collegio, scuola od altro istituto d’istruzione riconosciuto, o presso una istituzione medica finanziata principalmente dal governo e che e’, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente, e’ esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attivita’ di insegnamento o di ricerca.

2. Il presente articolo non si applica al reddito derivante da attivita’ di ricerca qualora la ricerca e’ effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente nell’interesse privato di una o piu’ persone determinate.

Articolo 21.

Studenti ed apprendisti

Le somme che uno studente o un apprendista il quale e’, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato soltanto allo scopo di compiervi i suoi studi presso un istituto di istruzione riconosciuto, o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Articolo 22.

Altri redditi

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi, diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell’articolo 6 (Redditi immobiliari), nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente un’attivita’ industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, gli elementi di reddito sono imponibili nell’altro Stato contraente secondo la propria legislazione.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se lo scopo principale o uno degli scopi principali di una persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti produttivi del reddito sia stato quello di ottenere i benefici del presente articolo per mezzo di detta costituzione o di detto trasferimento.

Articolo 23.

Eliminazione della doppia imposizione

1. Si conviene che la doppia imposizione sara’ eliminata in conformita’ ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. (a) In conformita’ alle disposizioni e fatte salve le limitazioni della legislazione degli Stati Uniti (cosi’ come puo’ essere di volta in volta modificata, senza intaccare il principio generale qui esposto), gli Stati Uniti riconoscono ai residenti o ai cittadini statunitensi nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell’imposta sul reddito pagata in Italia; e, nel caso di una societa’ statunitense che possiede almeno il 10 per cento delle azioni con diritto di voto di una societa’ residente dell’Italia dalla quale essa riceve dividendi in un qualsiasi anno tassabile, gli Stati Uniti riconoscono nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito un credito pari al corrispondente ammontare dell’imposta sul reddito pagata in Italia da detta societa’ sugli utili con i quali sono stati pagati i dividendi stessi. Tale corrispondente ammontare e’ calcolato sulla base dell’ammontare dell’imposta pagata in Italia, ma non deve eccedere le limitazioni previste dalla legislazione degli Stati Uniti (ai fini di limitare il credito nei confronti dell’imposta degli Stati Uniti sul reddito derivante da fonti situate al di fuori degli Stati Uniti).

(b) Ai fini dell’applicazione del credito statunitense con riferimento all’imposta pagata in Italia, le imposte di cui ai paragrafi 2 (b) (i), 2 (b) (ii) e 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito. Inoltre, ai fini dell’applicazione del credito statunitense con riferimento all’imposta pagata in Italia, la parte dell’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate) cosi come descritta al sub-paragrafo (c) del presente paragrafo si considera un’imposta sul reddito.

(c) La parte dell’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate) che e’ considerata un’imposta sul reddito e’ calcolata moltiplicando il coefficiente applicabile per l’ammontare totale dell’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate) che e’ pagata o maturata in Italia.

(i) L’espressione «coefficiente applicabile» designa la base rettificata divisa per la base imponibile totale su cui si applica effettivamente l’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate).

(ii) L’espressione «base rettificata» designa il maggiore di:

(A) zero (0), oppure

(B) la base imponibile totale su cui si applica effettivamente l’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate), meno l’ammontare totale del costo del lavoro e degli interessi passivi non altrimenti considerati nella determinazione della base imponibile totale su cui si applica effettivamente l’imposta di cui al paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate).

3. Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili negli Stati Uniti ai sensi della Convenzione (senza tenere conto del paragrafo 2 (b) dell’articolo 1 (Soggetti) ), l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell’articolo 2 della presente Convenzione, puo’ includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito (a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente). In tal caso, l’Italia deve dedurre dalle imposte cosi’ calcolate l’imposta sul reddito pagata negli Stati Uniti, ma l’ammontare della deduzione non puo’ eccedere la quota della predetta imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara’ accordata ove l’elemento di reddito sia assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana. Ai fini dell’applicazione del credito italiano con riferimento all’imposta pagata negli Stati Uniti, le imposte di cui ai paragrafi 2 (a) e 3 dell’articolo 2 (Imposte considerate) si considerano imposte sul reddito.

4. Se un cittadino statunitense e’ residente in Italia:

(a) in relazione ad elementi di reddito che, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, sono esenti dall’imposta statunitense o che sono assoggettati ad un’aliquota ridotta dell’imposta statunitense allorche’ ottenuti da un residente in Italia che non sia un cittadino degli Stati Uniti, l’Italia riconosce un credito nei confronti dell’imposta italiana per un ammontare non eccedente l’imposta che sarebbe dovuta negli Stati Uniti se il residente dell’Italia non fosse un cittadino degli Stati Uniti;

(b) al fine di calcolare l’imposta statunitense sugli elementi di reddito di cui al sub-paragrafo (a), gli Stati Uniti riconoscono un credito nei confronti dell’imposta statunitense sul reddito pari all’imposta sul reddito pagata in Italia in base al credito di cui al sub-paragrafo (a); il credito cosi’ concesso non deve ridurre quella parte dell’imposta statunitense che e’ accreditabile nei confronti dell’imposta italiana in conformita’ al sub-paragrafo (a); e

(c) al solo scopo di eliminare la doppia imposizione negli Stati Uniti ai sensi del sub-paragrafo (b), gli elementi di reddito di cui al sub-paragrafo (a) si considerano provenienti dall’Italia fino a concorrenza dell’ammontare necessario per eliminare la doppia imposizione su detti redditi ai sensi del sub-paragrafo (b).

5. Nel caso di una persona fisica che sia residente e cittadino di uno Stato contraente e che sia altresi’ cittadino dell’altro Stato contraente, le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 1 (Soggetti) si applicano alle remunerazioni di cui al paragrafo 1 (b) (i) dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche), ma tali remunerazioni sono considerate dallo Stato contraente dove sono resi i servizi connessi alle remunerazioni come redditi derivanti da fonti situate nell’altro Stato.

Articolo 24.

Non-discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresi’, nonostante le disposizioni dell’articolo 1 (Soggetti), alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Tuttavia, ai fini dell’imposizione statunitense, i cittadini statunitensi che sono assoggettati ad imposta sulla base dell’utile mondiale, non si trovano nella stessa situazione dei nazionali italiani che non sono residenti degli Stati Uniti.

2. L’imposizione di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non puo’ essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita’. La presente disposizione non puo’ essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 9 (Imprese associate), del paragrafo 7 dell’articolo 11 (Interessi) o del paragrafo 7 dell’articolo 12 (Canoni), gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da un’impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e’ in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu’ residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o piu’ onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Ai fini di questo articolo, nonostante le disposizioni dell’articolo 2 (Imposte considerate), la presente Convenzione si applica alle imposte di ogni genere e denominazione prelevate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 25.

Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per essa un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa puo’, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorita’ competente dello Stato contraente di cui e’ residente o, se il suo caso ricade nell’ambito di applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 24 (Non-discriminazione), a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita’. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.

2. L’autorita’ competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e’ in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara’ del suo meglio per regolare il caso di comune accordo con l’autorita’ competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sara’ adempiuto nonostante i limiti temporali previsti dalla legislazione nazionale degli Stati contraenti.

3. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficolta’ o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione.

Esse potranno anche consultarsi per l’eliminazione della doppia imposizione in casi non previsti dalla presente Convenzione.

4. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorita’ competenti degli Stati contraenti.

5. Qualora le autorita’ competenti non riescano a pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti del presente articolo, il caso puo’, previo accordo delle due autorita’ competenti e del contribuente, essere sottoposto ad arbitrato, a condizione che il contribuente si impegni per iscritto ad ottemperare alle decisioni della commissione arbitrale. Le autorita’ competenti possono fornire alla commissione quelle informazioni che siano necessarie per dare corso alla procedura arbitrale. Il parere della commissione arbitrale e’ vincolante per il contribuente e per entrambi gli Stati in relazione a tale caso. Le procedure sono definite con uno scambio di note tra gli Stati contraenti per via diplomatica, dopo che le autorita’ competenti si saranno consultate. Le disposizioni del presente paragrafo non avranno effetto fino alla data indicata nello scambio di note diplomatiche.

Articolo 26.

Scambio di informazioni

1. Le autorita’ competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione o quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla Convenzione, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non e’ contraria alla Convenzione, nonche’ per evitare le frodi o le evasioni fiscali.

Lo scambio di informazioni non viene limitato dall’articolo 1 (Soggetti). Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorita’ (ivi compresi l’autorita’ giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla presente Convenzione, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorita’ sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:

(a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;

(b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;

(c) di fornire informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.

Articolo 27.

Agenti diplomatici e funzionari consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu’ delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.

Articolo 28.

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione sara’ ratificata secondo le relative procedure di ciascuno Stato contraente e gli strumenti di ratifica verranno scambiati non appena possibile.

2. La Convenzione entrera’ in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, alle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore;

(b) con riferimento alle altre imposte, ai periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al 1° gennaio successivo alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore.

3. Nonostante il paragrafo 2, qualora una persona avente diritto ai benefici previsti dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali, firmata a Roma il 17 aprile 1984, e dal Protocollo che chiarisce ed integra detta Convenzione, firmato a Roma il 17 aprile 1984 (congiuntamente, la «precedente Convenzione»), avrebbe avuto diritto, ai sensi della precedente Convenzione, ad uno sgravio fiscale maggiore di quello contemplato dalla presente Convenzione, la Convenzione precedente, a scelta di detta persona, continuera’ ad avere effetto nella sua interezza per un periodo di dodici mesi dalla data in cui le disposizioni della presente Convenzione avrebbero altrimenti effetto in virtu’ del paragrafo 2.

4. Le disposizioni della precedente Convenzione cesseranno di avere effetto allorche’ avranno effetto le corrispondenti disposizioni della presente Convenzione in conformita’ ai paragrafi 2 e 3, e la precedente Convenzione sara’ abrogata a far data dall’ultimo giorno di efficacia della stessa in conformita’ alle precedenti disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 29.

Denuncia

1. La presente Convenzione rimarra’ in vigore finche’ non sara’ denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo’ denunciare la Convenzione trascorsi 5 anni dalla data della sua entrata in vigore, a condizione che sia data preventiva comunicazione attraverso i canali diplomatici almeno sei mesi prima. In questo caso, la convenzione cessera’ di avere effetto:

(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme pagate o accreditate il, o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi;

(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, sui periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio immediatamente successivo alla scadenza del periodo di sei mesi.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Washington, il 25 di agosto 1999, in duplice esemplare in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Vedere firme a pag. 13 della Gwzzetta

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PROTOCOLLO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America, desiderosi di concludere un Protocollo a chiarimento ed integrazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali (qui di seguito «la Convenzione») da firmare contemporaneamente alla firma del presente Protocollo, hanno convenuto le seguenti disposizioni, che formano parte integrante della Convenzione.

Articolo 1.

1. Ai fini del paragrafo 2 (b) dell’articolo 1 (Soggetti) della Convenzione, il termine «cittadino» cosi’ come applicato agli Stati Uniti comprende un ex cittadino o residente a lungo termine la cui perdita di tale status aveva come uno degli scopi principali quello di evitare l’imposizione fiscale, ma limitatamente ad un periodo di 10 anni successivo a tale perdita.

2. Le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 1 (Soggetti) della Convenzione, non pregiudicano:

(a) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 18 (Pensioni, etc.) della Convenzione in favore dei residenti dell’altro Stato contraente che possiedono la nazionalita’ di tale altro Stato, anche se essi possiedono anche la nazionalita’ del detto primo Stato;

(b) i benefici concessi da uno Stato contraente ai sensi dell’articolo 4 del presente Protocollo.

3. Ai fini del paragrafo 2 (a) dell’articolo 2 (Imposte considerate) della Convenzione, la Convenzione si applica al tributo (excise tax) prelevato dagli Stati Uniti sui premi di assicurazione pagati ad assicuratori stranieri soltanto nei limiti in cui l’assicuratore straniero non riassicuri detti rischi con una persona che non abbia diritto alla esenzione da tale tributo ai sensi della presente o di altra Convenzione.

4. Ai fini del paragrafo 1 (i) dell’articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione, l’espressione «ente governativo riconosciuto» comprende:

(a) nel caso dell’Italia:

(i) la Banca d’Italia (la Banca centrale);

(ii) l’Istituto per il Commercio con l’Estero; e

(iii) l’Istituto per l’Assicurazione del Credito all’Esportazione;

(b) nel caso degli Stati Uniti:

(i) le Federal Reserve Banks;

(ii) la Export-Import Bank;

(iii) la Overseas Private Investment Corporation;

nonche’ gli istituti finanziari il cui capitale e’ interamente posseduto da uno Stato contraente o da uno stato, una suddivisione politica o amministrativa o ente locale come di volta in volta puo’ essere convenuto dalle autorita’ competenti dei due Stati contraenti.

5. Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 4 (Residenti) della Convenzione:

(a) una persona giuridica costituita in base alle leggi di uno Stato contraente e che sia generalmente esente da imposta in detto Stato nonche’ costituita e mantenuta in detto Stato:

(i) esclusivamente per uno scopo religioso, di beneficenza, pedagogico, scientifico o altro scopo analogo; oppure (ii) allo scopo di concedere pensioni o altri benefici analoghi a lavoratori dipendenti in base ad un piano deve essere considerata residente di detto Stato contraente;

(b) un ente governativo riconosciuto deve essere considerato residente dello Stato contraente in cui e’ costituito;

(c) l’Italia considerera’ residente degli Stati Uniti un cittadino statunitense o uno straniero cui sia stata concessa a norma di legge la residenza permanente (un possessore di «green card» (permesso regolare di soggiorno) soltanto se tale persona e’ effettivamente presente oppure disponga di un’abitazione permanente o soggiorni abitualmente negli Stati Uniti; e

(d) per determinare la residenza di un ente che e’ considerato fiscalmente trasparente in base alla legislazione di ciascuno Stato contraente si applicano le disposizioni del sub-paragrafo 1 (b) dell’articolo 4 (Residenti) della Convenzione.

6. Ai fini del paragrafo 2 dell’articolo 5 (Stabile organizzazione) della Convenzione, un impianto di trivellazione o una nave utilizzati a scopi di esplorazione o sviluppo di risorse naturali costituisce stabile organizzazione in uno Stato contraente soltanto se la permanenza in detto Stato oltrepassa 12 mesi.

7. Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) della Convenzione, gli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili comprendono:

(a) gli utili derivanti dall’impiego, manutenzione o noleggio di container (compresi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto di container) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di beni o merci;

e

(b) gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili armati ed equipaggiati e gli utili derivanti dal noleggio di navi o di aeromobili a scafo nudo, a condizione in quest’ultimo caso che essi costituiscano utili occasionali e secondari rispetto ad altri utili derivanti dall’esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili.

8. Ai fini dell’articolo 8 (Navigazione marittima ed aerea) della Convenzione e nonostante ogni altra disposizione della Convenzione, gli utili che un cittadino degli Stati Uniti non residente dell’Italia o una societa’ statunitense ritraggono dall’esercizio di navi iscritte o di aeromobili registrati in base alla legislazione statunitense, sono esenti da imposte in Italia.

9. Le disposizioni dell’articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione non limitano le disposizioni di legge di ciascuno Stato contraente che consentono la distribuzione, la ripartizione o l’attribuzione di redditi, deduzioni, crediti o benefici tra persone possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi interessi quando cio’ sia necessario al fine di prevenire le evasioni fiscali o di determinare chiaramente il reddito di una qualsiasi di dette persone.

10. Ai fini del paragrafo 4 dell’articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 5 dell’articolo 11 (Interessi), del paragrafo 5 dell’articolo 12 (Canoni) e del paragrafo 2 dell’articolo 22 (Altri redditi) della Convenzione, resta inteso che l’ultima frase ivi inclusa non puo’ essere interpretata nel senso che i principi di cui agli articoli 7 (Utili delle imprese) e 14 (Professioni indipendenti) della Convenzione non sono considerati.

11. Nonostante le disposizioni dei paragrafi l, 2 e 3 dell’articolo 11 (Interessi) della Convenzione, gli interessi che costituiscono un interesse residuo in relazione ad una REMIC (Real Estate Mortgage Investment Conduit – Fondo d’investimento in mutui ipotecari su immobili) sono imponibili in ciascun Stato in conformita’ alla propria legislazione nazionale.

12. Ai fini del paragrafo 1 dell’articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione:

(a) l’espressione «beni immobili», per quanto concerne l’Italia, comprende:

(i) i beni immobili di cui all’articolo 6 (Redditi immobiliari);

(ii) le azioni o partecipazioni (interest) analoghe in una societa’ o altra associazione di persone, il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia; e

(iii) una partecipazione (interest) nel patrimonio ereditario (estate) di una persona defunta il cui patrimonio consiste interamente o principalmente in beni immobili situati in Italia;

(b) l’espressione «beni immobili», per quanto concerne gli Stati Uniti, comprende una partecipazione (interest) in beni immobili degli Stati Uniti;

(c) i beni descritti nel sub-paragrafo (a) del presente paragrafo si considerano situati in Italia ed i beni descritti nel sub-paragrafo (b) del presente paragrafo si considerano situati negli Stati Uniti.

13. Ai fini del paragrafo 3 dell’articolo 13 (Utili di capitale) della Convenzione, gli utili che un’impresa di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di navi o di aeromobili utilizzati dalla stessa impresa in traffico internazionale comprendono:

(a) gli utili derivanti dall’alienazione di container (inclusi i rimorchi, le chiatte e le relative attrezzature per il trasporto dei container) utilizzati in traffico internazionale per il trasporto di beni o merci; e

(b) gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili noleggiati armati ed equipaggiati o gli utili derivanti dall’alienazione di navi o di aeromobili noleggiati a scafo nudo, se in quest’ultimo caso gli utili di noleggio costituivano utili occasionali e secondari rispetto ad altri utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili.

14. Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe attribuiti ad un residente di uno Stato contraente, cosi’ come precisato nell’articolo 16 (Compensi e gettoni di presenza) della Convenzione sono imponibili nell’altro Stato contraente soltanto nella misura in cui si riferiscano a prestazioni effettuate in detto altro Stato.

15. Con riferimento al paragrafo 6 dell’articolo 18 (Pensioni, ecc.), l’espressione «pension plan» nel caso dell’Italia designa i «fondi pensione».

16. Con riferimento all’articolo 19 (Funzioni pubbliche) della Convenzione, resta inteso che le autorita’ competenti degli Stati contraenti possono applicare di comune accordo le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 19 (Funzioni pubbliche) ai lavoratori dipendenti di organizzazioni che espletano funzioni di natura governativa.

17. Con riferimento agli articoli 20 (Professori ed insegnanti) e 21 (Studenti ed apprendisti) della Convenzione, l’espressione «istituto di istruzione riconosciuto», per quanto concerne gli Stati Uniti, designa un istituto di istruzione accreditato. Un istituto di istruzione si considera accreditato qualora sia ufficialmente riconosciuto da un ente generalmente responsabile dell’accreditamento degli istituti nello specifico settore di studio.

18. Le disposizioni dell’articolo 24 (Non discriminazione) non possono essere interpretate nel senso che impediscano a ciascuno Stato contraente di applicare un’imposta cosi’ come descritta nel paragrafo 6 dell’articolo 10 (Dividendi) o nel paragrafo 8 dell’articolo 11 (Interessi) della Convenzione.

19. Con riferimento al paragrafo 3 dell’articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione, le autorita’ competenti degli Stati contraenti possono, in particolare, concordare che le condizioni per l’applicazione del paragrafo 10 dell’articolo 10 (Dividendi), del paragrafo 9 dell’articolo 11 (Interessi) del paragrafo 8 dell’articolo 12 (Canoni) o del paragrafo 3 dell’articolo 22 (Altri redditi) della Convenzione sono soddisfatte.

20. Ai fini dell’articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione, la Convenzione si applica alle imposte di ogni genere prelevate da uno Stato contraente. Resta inteso che le informazioni possono essere comunicate alle persone od autorita’ incaricate della sorveglianza delle attivita’ per le quali si possono scambiare le informazioni ai sensi dell’articolo 26 (Scambio di informazioni), e che dette persone utilizzeranno le informazioni soltanto ai fini di tale sorveglianza e saranno soggette alle limitazioni dell’articolo 26 (Scambio di informazioni).

Articolo 2.

1. Un residente di uno Stato contraente ha diritto ai benefici altrimenti concessi ai residenti di uno Stato contraente ai sensi della Convenzione unicamente nella misura prevista dal presente articolo.

2. Un residente di uno Stato contraente ha diritto a tutti i benefici previsti dalla Convenzione a condizione che detto residente sia:

(a) una persona fisica;

(b) un ente governativo riconosciuto;

(c) una societa’, se:

(i) tutte le azioni ricomprese nella classe o nelle classi di azioni che rappresentano piu’ del 50 per cento del potere di voto e del valore della societa’ stessa sono oggetto di regolare negoziazione in una borsa valori riconosciuta, oppure (ii) almeno il 50 per cento di ciascuna classe di azioni della societa’ e’ detenuto, direttamente o indirettamente, da cinque societa’, o meno, aventi diritto ai benefici ai sensi del punto i), a condizione che, nel caso di possesso indiretto, ciascun possessore intermedio sia una persona avente diritto ai benefici previsti dalla Convenzione ai sensi del presente paragrafo;

(d) considerata nel sub-paragrafo 5 (a) (i) dell’articolo 1 del presente Protocollo;

(e) considerata al sub-paragrafo 5 (a) (ii) dell’articolo 1 del presente Protocollo, a condizione che piu’ del 50 per cento dei beneficiari, soci o partecipanti della persona siano persone fisiche residenti di uno degli Stati contraenti; oppure (f) una persona diversa da una persona fisica, se:

(i) per almeno la meta’ dei giorni dell’anno fiscale le persone di cui ai commi (a), (b), (c), (d) o (e) possiedono, direttamente o indirettamente (tramite una catena di possesso in cui ciascuna persona ha diritto ai benefici previsti dalla Convenzione ai sensi del presente paragrafo), almeno il 50 per cento di ciascuna classe di azioni o altri diritti dei beneficiari nella persona, e

(ii) meno del 50 per cento del reddito lordo della persona per l’anno fiscale e’, direttamente o indirettamente, pagato a o maturato da persone che non sono residenti di uno degli Stati contraenti (a meno che il pagamento sia attribuibile ad una stabile organizzazione situata in uno degli Stati), sotto forma di pagamenti deducibili ai fini dell’imposizione sui redditi nello Stato di residenza di detta persona.

3. (a) Un residente di uno Stato contraente non avente altrimenti diritto ai benefici puo’ usufruire dei benefici previsti dalla presente Convenzione relativamente ad un elemento di reddito proveniente dall’altro Stato, se:

(i) detto residente e’ effettivamente impegnato nella gestione di un’attivita’ commerciale o industriale nel primo Stato;

(ii) il reddito e’ collegato o secondario rispetto all’attivita’ commerciale o industriale, e

(iii) l’attivita’ commerciale o industriale e’ sostanziale in relazione all’attivita’ esercitata nell’altro Stato da cui proviene il reddito.

(b) Ai fini del presente paragrafo, l’attivita’ o la gestione degli investimenti non e’ considerata attivita’ commerciale o industriale effettiva, a meno che detta attivita’ sia di natura bancaria, assicurativa o finanziaria gestita da una banca, una compagnia di assicurazioni o da un operatore di borsa.

(c) Ai fini del presente paragrafo, per determinare se un’attivita’ commerciale o industriale sia sostanziale, si tiene conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze. In ogni caso, tuttavia, un’attivita’ commerciale o industriale e’ considerata sostanziale se, per il precedente anno fiscale, o per la media dei tre precedenti anni fiscali, il valore dell’attivo, il reddito lordo e la spesa relativa alle retribuzioni connessi all’attivita’ commerciale o industriale nel primo Stato sono pari ad almeno 7,5% della quota proporzionale, rispettivamente, del valore dell’attivo, del reddito lordo e della spesa per le retribuzioni del residente (e di altre parti collegate), connessi all’attivita’ da cui si e’ originato il reddito nell’altro Stato, e la media dei tre rapporti eccede il 10 per cento.

(d) Il reddito ricavato e’ collegato ad un’attivita’ commerciale o industriale se l’attivita’ nell’altro Stato da cui proviene il reddito costituisce un settore di attivita’ che formi una parte o sia complementare a detta attivita’ commerciale o industriale. Il reddito e’ secondario in relazione ad un’attivita’ commerciale o industriale se serve a facilitare la gestione dell’attivita’ stessa nell’altro Stato.

4. Un residente di uno Stato contraente non avente altrimenti diritto ai benefici puo’ usufruire dei benefici previsti dalla Convenzione qualora l’autorita’ competente dello Stato che deve concedere detti benefici stabilisca in tal senso.

5. Ai fini del presente articolo, l’espressione «borsa valori riconosciuta» designa:

(a) il sistema «NASDAQ» (Associazione Nazionale degli Operatori di Borsa per Quotazioni Automatizzate dei Titoli) posseduto dalla «National Association of Securities Dealers Inc.» nonche’ una borsa valori registrata presso la «Securitites and Exchange Commission» statunitense come una borsa valori nazionale ai sensi del «Securities Exchange Act» del 1934; e

(b) una borsa valori costituita ed organizzata in conformita’ alla legislazione italiana;

(c) ogni altra borsa valori reciprocamente riconosciuta dalle competenti autorita’ degli Stati contraenti.

Articolo 3.

1. La Convenzione non limita in alcun modo le esclusioni, esenzioni, deduzioni, crediti o altre facilitazioni attualmente o in futuro concessi:

(a) dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti, o (b) da ogni altro accordo fra gli Stati contraenti.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 (b):

(a) le disposizioni dell’articolo 25 (Procedura amichevole) della presente Convenzione si applicano unicamente alle controversie in merito al fatto che una misura rientri o meno nell’ambito di applicazione della presente Convenzione, e le procedure previste dalla presente Convenzione si applicano esclusivamente a tali controversie: e

(b) a meno che le autorita’ competenti non stabiliscano che una misura fiscale non rientra nell’ambito di applicazione della presente Convenzione, gli obblighi di non discriminazione della Convenzione stessa si applicano unicamente in relazione a detta misura, ad eccezione degli obblighi di trattamento nazionale o della nazione piu’ favorita che possono applicarsi al commercio di beni in base all’Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio. Nessun obbligo di trattamento nazionale o della nazione piu’ favorita previsti da qualsiasi altro accordo si applica in relazione a detta misura.

(c) Ai fini del presente paragrafo, una «misura» e’ una legge, un regolamento, una norma, procedura, decisione, azione amministrativa o altra analoga disposizione o azione.

Articolo 4.

Si conviene che un cittadino statunitense, residente dell’Italia, socio di una societa’ di persone avente la nazionalita’ degli Stati Uniti, avra’ diritto ad un credito rimborsabile, nei confronti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche del socio prelevata dall’Italia nel periodo di imposta, pari alla quota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, prelevata dall’Italia per lo stesso periodo a carico della societa’ di persone, che risulti attribuibile alla partecipazione del socio al reddito della societa’ di persone.

Articolo 5.

Le imposte prelevate alla fonte da uno Stato contraente con le aliquote stabilite dalla legislazione interna saranno rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della Convenzione. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente e’ residente, certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto alla applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione. La presente disposizione non puo’ essere interpretata nel senso che impedisca all’autorita’ competente di ciascuno Stato contraente di stabilire procedure diverse per l’applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.

Articolo 6.

Ciascuno Stato contraente puo’ prelevare per conto dell’altro Stato contraente le somme necessarie ad assicurare che le agevolazioni concesse dalla Convenzione con riferimento all’imposizione in detto altro Stato non vadano a vantaggio di persone che non ne hanno diritto. Tuttavia, la frase precedente non impone a ciascuno degli Stati contraenti l’obbligo di adottare provvedimenti amministrativi che siano di natura diversa rispetto a quelli adottati nella riscossione delle proprie imposte o che sarebbero contrari al proprio diritto di sovranita’, alla sicurezza o all’ordine pubblico.

Articolo 7.

1. L’autorita’ preposta di uno degli Stati contraenti puo’ richiedere di consultare l’autorita’ competente dell’altro Stato contraente per stabilire se sia opportuno modificare la Convenzione al fine di riflettere cambiamenti della legislazione o della politica di uno dei due Stati contraenti. Qualora le dette consultazioni stabiliscano che l’effetto della Convenzione o la sua applicazione siano stati unilateralmente modificati a motivo della legislazione nazionale emanata da uno Stato contraente in maniera tale che l’equilibrio dei benefici previsti dalla Convenzione sia stato alterato in modo rilevante, le autorita’ si consulteranno allo scopo di modificare la Convenzione per ristabilire un equilibrio adeguato dei benefici stessi.

2. Entro i tre anni successivi all’entrata in vigore della Convenzione, le autorita’ competenti si consulteranno in merito all’attuazione dell’articolo 25 (Procedura amichevole) e, tenendo conto dell’esperienza maturata al riguardo, decideranno sull’opportunita’ di modificare l’articolo 25 (Procedura amichevole) e, tenendo conto dell’esperienza in materia di arbitrato nelle dispute fiscali internazionali, decideranno sull’opportunita’ dello scambio di note diplomatiche di cui al paragrafo 5 dell’articolo 25 (Procedura amichevole), stabilendo in tal caso le relative disposizioni.

Articolo 8.

Qualora uno Stato o un ente locale degli Stati Uniti applichi un’imposta sugli utili di imprese italiane derivanti dall’esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale, l’Italia puo’ applicare la propria imposta regionale sulle attivita’ produttive su tali utili di imprese statunitensi, nonostante le disposizioni del sub-paragrafo 2 (b) (iii) dell’articolo 2 (Imposte considerate) e dell’articolo 8 (Navigazione marittima e aerea) della Convenzione.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Washington, il 25 di agosto 1999, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, i due testi facenti egualmente fede.

Vedere firme a pag. 16 della Gazzetta

Allegato

Vedere testo in inglese da pag. 17 a pag. 21 della Gazzetta
Fonte: G.U. n 64 del 18/03/2009