EREDE BOLOGNA TUTELA AVVOCATO[wpforms id=”21592″ title=”true”]
CI SONO IO PER RISOLVERE LA TUA LITE EREDITARIA
L’erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità avvocato esperto liti ereditarie cause ereditarie Bologna contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi
L’azione è imprescrittibile , salvi gli effetti dell’usucapione [1158 ss. c.c.] rispetto ai singoli beni.
- L’azione di petizione dell’eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, la quale, costituendo un “prius” autonomo facente parte del “petitum” dell’azione rispetto al diritto all’acquisto dell’universalità dei beni del “de cuius” o di una quota di essi, importa, come conseguenza, che, ove sia proposta domanda di petizione di eredità, oltre che nei confronti di chi sia nel possesso dei beni ereditari dei quali si chiede la restituzione (e sia, perciò, passivamente legittimato rispetto ad essa), anche di altro soggetto che si dichiari erede, e formuli domanda riconvenzionale in tal senso, si dà luogo ad una situazione di cause scindibili ed autonome.
- L’accoglimento dell’azione di petizione ereditaria comporta non già la semplice restituzione alla massa dei beni oggetto della domanda, ma la reintegrazione delle quote lese, sicché, ove sia ordinata la restituzione di somme di denaro, sul relativo importo deve essere riconosciuta la rivalutazione, trattandosi di credito di valore. (Nella specie, il principio è stato affermato con riguardo al “quantum” in denaro, corrispondente alle somme portate da buoni fruttiferi incassati dal soggetto passivo della domanda di petizione ereditaria
- In tal senso, deve ricordarsi Cass. n. 32 81 del 1981, che ha affermato il seguente principio: “Nel caso di indebita ricezione di una cosa, l’alienazione del bene ricevuto in buona fede effettuata dopo la conoscenza dell’obbligo di restituirlo è giuridicamente equiparata all’alienazione della cosa ricevuta in mala fede, con la conseguenza che in entrambi i casi l’alienante è obbligato a restituire non il corrispettivo della alienazione – come nell’ipotesi di alienazione di cose, ricevute in buona fede, effettuata prima di conoscere l’obbligo della restituzione – bensì il valore del bene alienato, fatto sempre salvo, peraltro, nonostante trattisi di debito di valore, il divieto per il giudice del merito – al momento della decisione (anche di appello) – di liquidarne l’importo in una cifra superiore a quella espressamente domandata; né la richiesta della differenza tra lo importo indicato dall’attore e il maggior valore del bene può ritenersi compresa nella domanda degli interessi, giacche questi, spettando sul valore da attribuire, non ne costituiscono una componente, ma si aggiungono ad esso”.
- La petitio hereditatis ha natura di azione reale, volta a conseguire il rilascio dei beni ereditari da colui che li possegga, vantando un titolo successorio che non gli compete, ovvero senza alcun titolo, e presuppone l’accertamento della sola qualità ereditaria dell’attore o di diritti che a costui spettano iure hereditatis, qualora siano contestati dalla controparte; la petitio hereditatis, pertanto, si differenzia dalla rei vindicatio malgrado l’affinità del petitum, in quanto si fonda sull’allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell’universum ius o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all’onere probatorio che, mentre l’attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all’usucapione, nella petizione di eredità può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell’apertura della successione, fossero compresi nell’asse ereditario.
- In proposito, è sufficiente richiamare quanto affermato da Cass. n. 2326 del 1990: “per i figli naturali, il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità del loro genitore, ai sensi dell’art. 480 cod. civ. – secondo i principi fissati, dalla Corte costituzionale con la sentenza ‘interpretativa di rigetto’ n. 191 del 1983 – decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del loro status, trovandosi essi fino a tale accertamento nella impossibilità giuridica, e non di mero fatto, di accettare l’eredità” (in senso conforme, Cass. 10333 del 1993).
- Nella motivazione di tale sentenza, si è rilevato che l’ordinamento giuridico colloca il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della paternità in un momento che precede l’esercizio delle posizioni giuridiche soggettive derivanti dall’apertura della successione, attribuendo al riconoscimento e alla sentenza dichiarativa il valore di elemento costitutivo necessario della complessa fattispecie acquisitiva dell’eredità e non già di semplice presupposto di fatto del diritto potestativo di accettazione e di petizione ereditaria, come tale inidoneo ad impedire il decorso della prescrizione ex art. 480 cod. civ.. In proposito, si è osservato come tale conclusione trovi precisa conferma nelle disposizioni dell’art. 573 cod. civ., secondo cui la successione dei figli naturali si apre quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata giudizialmente, e dell’art. 715, secondo comma, cod. civ., che considera impedimento alla divisione ereditaria la pendenza di un giudizio sulla legittimità o sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere.
- L’imprescrittibilità della petizione di eredità, sancita dall’art. 533 c.c., non altera l’ordinario regime di prescrizione dei singoli diritti compresi nell’asse ereditario. (Principio affermato riguardo alla prescrizione di un credito ereditario).
- La petizione di eredità e l’azione di accertamento della qualità di erede differiscono tra loro in quanto, pur condividendo l’accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l’altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari. Pertanto, l’azione di accertamento della qualità di coerede, proposta nei confronti di chi possegga i beni ereditari a titolo di erede, corredata dalla domanda di rendiconto della gestione e corresponsione dei relativi frutti, non integra “petitio hereditatis”, ma costituisce azione di accertamento con domanda accessoria di condanna.
- L’azione di petizione di eredità non esige l’integrale contraddittorio di tutti i coeredi, sicché il possessore dei beni ereditari, convenuto in giudizio da uno solo degli eredi, nulla può opporre al riguardo, essendo sempre tenuto alla restituzione dei beni per intero, in quanto appartenenti all’eredità, mentre nei rapporti interni tra i coeredi la rivendicazione vale per la quota spettante a ciascuno di essi; con la conseguenza che, ove uno dei coeredi sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado promosso dall’altro coerede, gli eredi di entrambi hanno facoltà di intervenire, anche in appello, nel relativo giudizio, chiedendo l’estensione degli effetti della domanda originaria, senza che possa configurarsi novità della domanda.
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- Con l’azione di petizione ereditaria l’erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto “mortis causa” al defunto, ossia i beni che, al tempo dell’apertura della successione, erano compresi nell’asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il “de cuius” abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un’apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del “de cuius”
Successioni
- Redazione della Dichiarazione di successione e sua presentazione presso gli Uffici competenti
- Esecuzione visure catastali
- Riunioni di usufrutto
Domande formali di ogni genere attinenti alla successione
Rinunzia all’eredità
Assistenza in atti pubblici
Attivazione della pianificazione successoria
Redazione di testamenti sulla base delle disposizioni del testatore
Pianificazione della successione
Verifica delle possibilità di disposizione (quota disponibile, usufrutto)
Pianificazione della successione all’interno dell’impresa
Custodia di testamenti
Custodia di disposizioni di ultime volontà
Esecuzione testamentaria su incarico del testatore o degli eredi
Tutela degli interessi, esecuzione delle ultime volontà
Allestimento dell’inventario
Organizzazione di riunione degli eredi e mediazione neutrale fra gli stessi
Qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell’attore, la petizione dell’eredità che, ai sensi dell’art. 533 c.c.,consente di chiedere sia la quota dell’asse ereditario sia il suo valore, può assumere natura di azione di accertamento o funzione recuperatoria. (Nella specie, è stato ritenuto che la domanda di divisione dell’asse ereditario, configurando l’azione di cui all’art. 533 c.c., postulava l’accertamento, fra l’attivo ereditario,anche del credito di cui il de cuius era titolare nei confronti di altro coerede perle somme da questi illegittimamente prelevate dal conto cointestato prima della sua morte).
- La petitio hereditatis è diretta all’accertamento della qualità di erede allo scopo di acquisire l’universum ius del defunto il quale è comprensivo anche dei diritti personali di godimento e delle detenzioni qualificate corrispondenti all’esercizio di essi. Conseguentemente deve ritenersi che detta azione possa proporsi contro il terzo sfornito di titolo per ottenere la consegna di beni detenuti in vita dal de cuius a titolo di locazione.
- Il criterio differenziatore tra l’azione di petizione di eredità e quella di rivendica consiste nella posizione del convenuto possessore, che — nel primo caso — non è in grado di opporre alcun titolo giustificativo, ovvero ne oppone uno che comporta l’attribuzione della qualità di erede, mentre — nell’altro — vanta un titolo diverso e specifico di legittimazione del proprio possesso.
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