PENSI CHE DOVEVANO AVERE MIGLIORE ATTENZIONE
PER UNA DIAGNOSI?
UN TUO PARENTE O FAMIGLIARE E’
STATO VITTIMA
DI ERRORE MEDICO ?
DI MALASANITA’?
SUPPONI DI AVER SUBITO UN DANNO CHE POTEVA
ESSERE EVITATO CON UN’INTERVENTO CHIRURGICO?
A CAUSA DI IMPERIZIA IMPRUDENZA O NEGLIGENZA UN TUO FAMIGLIARE E’ MORTO IN OSPEDALE?
CURATO MALE?
ALLORA CHIAMA UN AVVOCATO ESPERTO CHE TI FARA’ AVERE IL
GIUSTO DANNO TELEFONA SUBITO AL NUMERO 051
6447838
PARLERAI CON L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI
responsabilità medico :Ravenna; Bologna, Cesena, Forli?
responsabilità medico :Ravenna; Bologna, Cesena, Forli!
responsabilità medico :Ravenna; Bologna, Cesena, Forli…
responsabilitA’ medico :Ravenna ;
- La responsabilita medico è una delle materie più complesse, riguarda la responsabiita’ medico
- sia negli interventi chirurgici,
- che nelle diagnosi ,
- La responsabilità
- medico negli
- interventi chirurgici viene comunemente detta
- responsabilità medico
- chirurgica.
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- Da wikipedia troviamo una definizione:
A)La responsabilità civile, ove riferita ad un soggetto, è la conseguenza giuridica di un comportamento illecito. Essa viene ravvisata ove sia rinvenibile un rapporto fra fatto illecito ed evento, ed è caratterizzata dall’aspetto patrimonialistico-risarcitorio. Il rimedio tipico della responsabilità civile è dunque il risarcimento del danno.
B)Nella trattazione dovrà quindi farsi riferimento a tre fondamentali tipi della problematica responsabilità medica:
C)responsabilità contrattuale
D)responsabilità extracontrattuale
E)tertium genus: responsabilità da contatto sociale.
Materia assai complessa con una giurisprudenza assai stringente, molte volte le domande giudiziali vengono respinte, per mancanza del nesso causale.
PENSI CHE DOVEVANO AVER EMIGLIO ATTENZIONE
PER UNA DIAGNOSI?
UN TUO PARENTE O FAMIGLIARE E’
STATO VITTIMA
DI ERRORE MEDICO ?
DI MALASANITA’?
SUPPONI DI AVER SUBITO UN DANNO CHE POTEVA
ESSERE EVITATO CON UN’INTERVENTO CHIRURGICO?
A CAUSA DI IMPERIZIA IMPRUDENZA O NEGLIGENZA UN TUO FAMIGLIARE E’ MORTO IN OSPEDALE?
CURATO MALE?
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Cosa vuol dire?
Vuol dire che il danno del paziente o anche la morte dello stesso non sono riferibili a un rapporto di causalita’ con l’attivita’ del medico o l’attivita’ medico chirurgica
Nell’evolversi storico visto poco sopra, al mutare delle stagioni economiche e sociali, sono state ricercate e trovate nuove vie per adeguare l’interpretazione alle diverse esigenze di volta in volta emergenti nelle aule dei Tribunali. Sicché, dalla originale tesi della causalità naturale (conditio sine qua non), che prevedeva la necessità di rinvenire un antecedente causale condizionante l’evento, si è passato attraverso teorie indulgenzialiste, per le quali l’evento si considera prodotto dal fatto ove questo ne sia sviluppo prevedibile (causalità adeguata – id quod plerumque accidit) oppure ove il fatto sia presupposto necessario dell’evento salvo il caso dell’eccezionalità (c.umana- Antolisei
n particolare, si è sancito che, nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea “un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante. Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)” (così, in motivazione, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Rv. 645164-01).
Ne consegue, dunque, che “la causa incognita resta a carico dell’attore relativamente all’evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell’istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell’impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull’attore o sul convenuto. Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l’onere di provare che l’inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall’attore, è stato determinato da causa non imputabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass. Sez. 3, ord., 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01).
In particolare, si è sancito che, nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria, si delinea “un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto)” (così, in motivazione, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 26 luglio 2017, n. 18392, Rv. 645164-01).
Ne consegue, dunque, che “la causa incognita resta a carico dell’attore relativamente all’evento dannoso, resta a carico del convenuto relativamente alla possibilità di adempiere. Se, al termine dell’istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell’impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano rispettivamente sull’attore o sul convenuto.
Il ciclo causale relativo alla possibilità di adempiere acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore.
Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l’onere di provare che l’inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall’attore, è stato determinato da causa non imputabile” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 18392 del 2017, cit.; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 4 novembre 2017, n. 26824, non massimata; Cass. Sez. 3, sent. 7 dicembre 2017, n. 29315, Rv. 646653-01; Cass. Sez. 3, sent. 15 febbraio 2018, n. 3704, Rv. 647948-01; Cass. Sez. 3, ord., 23 ottobre 2018, n. 26700, Rv. 651166-01).
PENSI CHE DOVEVANO AVERE MIGLIORE ATTENZIONE
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STATO VITTIMA
DI ERRORE MEDICO ?
DI MALASANITA’?
SUPPONI DI AVER SUBITO UN DANNO CHE POTEVA
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A CAUSA DI IMPERIZIA IMPRUDENZA O NEGLIGENZA UN TUO FAMIGLIARE E’ MORTO IN OSPEDALE?
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