ALLONTANAMENTO CASA CONIUGALE:1)QUANDO  2)COME 3) PERCHE’

ALLONTANAMENTO CASA CONIUGALE:1)QUANDO  2)COME 3) PERCHE’

SOLO UN GIUSTIFICATO E PROVATO MOTIVO GIUSTIFICA

L’ALLONTANAMENTO DALLA CASA CONIUGALE DEL CONIUGE,

MA ATTENZIONE OCCORRE PROVARLO!!

Ordinanza 2 luglio 2019 – 14 gennaio 2020, n. 509

convivenze rottura- avvocato Bologna

AFFERMA LA CORTE A SEGUITO DEI MOTIVI:

“l’omesso esame di un fatto decisivo costituito dal tentativo di rientro nella residenza familiare impedito dal cambio della serratura effettuato immediatamente dopo il suo allontamento dal marito; b) la sussistenza di una crisi coniugale da tempo in atto e pregressa al suo allontanamento dalla residenza familiare; c) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 151 c. 2 c.c. Sostiene inoltre la C., facendo riferimento alle deposizioni testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado, che in realtà la richiesta di addebito era stata proposta dal L. sul presupposto di una asserita ma non dimostrata infedeltà coniugale e sottolinea invece la scarsa rilevanza dell’abbandono del domicilio familiare avvenuto nel pieno di una situazione di piena crisi e che durato per volontà della ricorrente solo due giorni mentre il tentativo di rientrare era stato frustrato dall’immediato cambio della serratura e dall’opposizione del L. al suo rientro”

LA SUPREMA CORTE AFFERM EDECIDE PE RL’INNAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO CHE COMUNQUE NON CONTIENE MOTIVI DI DIRITTO:

“Impropria e non rispondente ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5,

NON E’ RICORRIBILE PER CASSAZIO E LA SEGUENTE ISTANZA:

 è la deduzione di omesso esame relativamente al tentativo di rientro frustrato dal cambio della serratura e alla presistenza di una irreversibile crisi coniugale antecedente all’allontamento dalla residenza familiare della odierna ricorrente. I giudici del merito hanno preso in esame il comportamento dei coniugi e sono pervenuti all’affermazione del carattere unilaterale e non temporaneo della decisione della C. di abbandonare la residenza familiare ponendo fine alla relazione coniugale

MANCA

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LA PROVA DELLA CONTESTAZIONE DELLA RELAZIONE EXTRACONIUGALE:

Per altro verso hanno riscontrato il difetto di prova su un preteso comportamento del L. che giustificasse l’allontanamento e su un immediato ripensamento della C. in vista della ricostituzione del legame familiare con il L.. Si tratta di una

valutazione che appartiene esclusivamente ai giudici del merito e che non può essere sottoposta a un ulteriore scrutinio in questa sede se non in ipotesi di motivazione inesistente o fondata sull’omessa valutazione di fatti decisivi che non ricorre nella specie. [wpforms id=”21592″]“

 

avvocato divorzista bologna casa coniugale
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