Padre disoccupato che non versa il mantenimento ai figli ?
• Sicuramente la Suprema Corte ha voluto prendere una
forte presa di posizione sulla vicenda
•
• Il prevenuto, ha fatto mancare i mezzi di sussistenza
alla propria figlia, in maniera continua e non sporadica,
sottraendosi ai suoi obblighi di genitore.
IL PADRE SI DIFENDE ASSERENDO DI NON AVER MAI AVUTO LAVORO STABILE E DI AVERE ACCROD CON LA MADRE PER VERSARE MENO DI 100 EURO MENSILI
La Corte nella parte argomentativa della sentenza conferma come la minore età del figlio/a destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento.
La suprema corta argomenta:
Che la minore eta’ dei figli è elemento in re ipsa della situazione soggettiva di uno stato di Bisogno:
Dove si tratta di obbligo di mantneimento verso i figli non possono trovare luogo gli accordi tra i genitori circa l’assegno . perché materia indisponibile e sottratta alla volonta’ delle parti.
Cioè i minori sono di per se in stato di bisogno s e il padre non versa l’assegno!!
LA CASSAZIONE IN DEFINITIVA AFFERMA E GIUNGE AL PRINCIPIO:
IN TEMA DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMIGLIARE VERSO I FIGLI OCCORRE ALL’INTERESSATO L’OBBLIGO DI ALLEGARE GLI ELEMENTI DAI QUALI POSSA DESUMERSI L’IMPOSSIBILTIA’ DI ADEMPIERE ALLA RELATIVA OBBLIGAZIONE.
E QUINDI STATE BENE ATTENTI:
L’INDISPONIBILITA’ DA PARTE DELL’OBBLIGATO DEI MEZZI ECONOMICI NECESSARI AD ADEMPIERE SI OCNFIGURA COME SCRIMINANTE SOLTANTO SE PERDURI PER TUTTO IL PERIODO DI TEMPO IN CUI SONO MATURATE LE INADEMPIENZE E NON E’ DOVUTA ANCHE SOLO PARZIALMENTE A COLPA DELL’OBBLIGATO
A tal fine la precedente giurisprudenza aveva chiarito che :
Addirittura lo stato di detenzione non giustifica l’obbligato a versare il mantenimento nei confronti dei figli:
Infatti l’indigenza dell’onerato, infatti, vale come scriminante solo se si è estesa a tutto il periodo di tempo nel quale si sono verificate le inadempienze e se consiste in una condizione “incolpevole” di indisponibilità di somme sufficienti
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