Ridotto l’assegno alla ex che dopo il divorzio eredita e non cerca un impiego
CASS 3661/2000
la Corte d’Appello su ricorso dell’ex marito, tenuto a versare alla ex moglie un assegno mensile di 4000 euro a seguito sentenza di divorzio, riduce l’assegno a 2000 euro,
la moglie nel frattempo è diventata erede prima della madre e poi del padre e dopo la separazione non ha cercato un’occupazione.
la donna ricorre in Cassazione lamentando nel quarto motivo del ricorso
come la Corte abbia interpretato erroneamente l’art. 5 comma 6 della legge n. 898/1970
nella parte in cui afferma che dopo la separazione non c’è prova che la ex moglie si sia attivata nella ricerca di un’occupazione.[wpforms id=”21592″]
QUINDI LA MOGLIE AVRA’ UNA NOTEVOLE RIDUZIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE PERCHE’
NON SI CERCA UN LAVORO E PERCHE’ HA
EREDITATO, MENTRE IL MARITO E’ ANDATO IN PENSIONE E MOLTO MINORE E’ IL SUO REDDITO
il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive;
un simile accertamento investe l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi, in sé e sotto il profilo della dipendenza di una simile situazione dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, alla luce della durata del vincolo e delle “effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale”;
pertanto, se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l’ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l’esito della fine della vita matrimoniale.
Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge richiede – come detto – l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Un simile accertamento investe l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi, in sé e sotto il profilo della dipendenza di una simile situazione dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, alla luce della durata del vincolo e delle ‘effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale’ (Cass., Sez. U., 18287/2018).
Assumono dunque rilievo la capacità dell’ex coniuge di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali piuttosto che, come sostiene parte ricorrente, le occasioni concretamente avute dall’avente diritto di ottenere un lavoro
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Infatti, se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l’ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l’esito della fine della vita matrimoniale.[wpforms id=”21592″]