Successione “mortis causa”, accettazione eredità, beneficio di inventario, minore
Cassazione Civile
sez. II
Ordinanza 05/06/2019, n. 15267
Secondo la ricorrente la
Corte di Appello di
Bologna avrebbe errato
ritenendo che
l’accettazione con
beneficio di inventario
comporti l’acquisto della
qualita’ di erede ai sensi
dell’art 474 e 484 codice
civile.
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Come già esposto con il primo motivo, trattandosi di una fattispecie a formazione progressiva, l’accettazione non si sarebbe compiuta senza inventario, restando la minore semplice chiamata. Secondo la ricorrente l’art. 471 c.c., nel disporre che non si possono accettare eredità devolute ai minori e agli interdetti se non con il beneficio, lascerebbe aperta la possibilità che, qualora il legale rappresentante non abbia compiuto l’inventario, trovi applicazione l’art. 489 c.c., che stabilisce che i minori e gli altri incapaci non si intendono decaduti, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dell’incapacità. Il minore per il quale sia stata operata accettazione beneficiata, secondo la ricorrente, qualora non compia l’inventario entro l’anno dalla maggiore età, non diverrebbe erede puro e semplice, in quanto ciò contravverrebbe alla ratio protettiva dell’art. 471 c.c.. Anche, dunque, a voler ritenere inefficace la rinuncia effettuata, la ricorrente resterebbe mera chiamata (così, in particolare, p. 15-18 del ricorso).
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La Suprema Corte precisa che :
“Il nostro ordinamento prevede che, nel caso di eredità cui sia chiamato un minore, il legale rappresentante (di norma i genitori congiuntamente o il genitore esercente la relativa responsabilità sul figlio) possa – non debba – accettarla o rinunciarvi; in caso sia di accettazione sia di rinuncia sarà necessaria autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 c.c.. Nel caso di accettazione, essa deve essere necessariamente fatta con beneficio di inventario ai sensi dell’art. 471 c.c., norma protettiva che, attraverso l’obbligo di accettazione col beneficio di inventario, impedisce – compiuto l’inventario – l’effetto della confusione tra i patrimoni dell’erede e quello ereditario, con conseguente limitazione della responsabilità dell’erede nei limiti del valore dell’attivo ereditario e che Qualora il genitore esercente la responsabilità sul figlio minore, chiamato all’eredità, o comunque il legale rappresentante, faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 c.c., a ciò autorizzato, ne deriva – diversamente da quanto opinato da parte ricorrente l’acquisto da parte del minore della qualità di erede. Se il rappresentante non compie l’inventario – necessario per poter fruire della limitazione della responsabilità – si pone, per i minori e altri incapaci, una particolare ulteriore tutela: l’inapplicabilità della decadenza dal beneficio di inventario così come prevista in generale per i soggetti capaci, prevedendo la norma speciale dell’art. 489 c.c., che “i minori, gli interdetti e gli inabilitati non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario, se non al compimento di un anno dalla maggiore età o dal cessare dello stato d’interdizione o d’inabilitazione, qualora entro tale termine non si siano conformati alle norme della presente sezione”.
Secondo la cassazione “Da tutto ciò discende (cfr. ad es. Cass. n. 1267 del 27/02/1986; v. anche n. 21456 del 15/09/2017) che l’eredità devoluta ai minori può essere accettata soltanto con il beneficio dell’inventario, mentre ogni altra forma di accettazione espressa o tacita è nulla e improduttiva di effetti, non conferendo al minore la qualità di erede. Mancando l’accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario il minore rimane nella posizione di chiamato alla eredità e, nel termine di prescrizione di cui all’art. 480 c.c., il suo rappresentante legale potrà accettare la eredità con il beneficio d’inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, potrà accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare alla eredità. Viceversa (e sul punto cfr. Cass. n. 8832 del 23/08/1999) qualora il genitore esercente la relativa responsabilità o il legale rappresentante del minore chiamato all’eredità faccia l’accettazione prescritta dall’art. 471 c.c., da cui deriva l’acquisto da parte del minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 c.c.), ma non compia l’inventario – necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità – questo potrà essere redatto dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età; se anche in tale termine non si provveda, l’accettante è considerato erede puro e semplice (art. 489 c.c.).”
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