ADDEBITO SEPARAZIONE :AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA – FOTO CON ATTEGGIAMENTI INTIMI CON L’AMANTE

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 c.c., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso che lo scambio interpersonale tra la moglie ed un soggetto terzo avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore dell’altro coniuge, atteso che il legame intercorso si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell’eventuale infatuazione di lui).

ADDEBITO SEPARAZIONE :AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA – FOTO CON ATTEGGIAMENTI INTIMI CON CON L’AMANTE

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Secondo una recentissima sentenza della suprema Corte di Cassazione SENTENZA 4899/2020 CASSAZIONE CIVILE  produrre foto con atteggiamenti intimi con una donna del marito porta all’addebito della separazione dello stesso.[wpforms id=”21592″]

  • La Corte di Appello aveva respinto il gravame del marito osservando circa  l’addebito della separazione che le risultanze probatorie emergenti dalle citate produzioni fotografiche “erano state correttamente  valutate dal giudice di prime cure  come dimostrazione del dovere di fedelta’ coniugale da part del marito.
  • In Effetti il marito era stato ritratto in foto con atteggiamenti intimi “che secondo la comune esperienza induce a presumere l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale”.
  • convivenze rottura- avvocato Bologna
  • Non viene  pero’ descritto quando una foto puo’ esternare  una relazione tra i due , che nel caso in specie avrebbe giustificato l’addebito, ma questo è un problema del fatto  e non del diritto .

Circa l’assegno di mantenimento la Corte precisa he il reddito basso della moglie e il reddito della figlia maggiorenne non consente il conseguimento della pina autossufficenza economica tale da determinare la cessazione dell’obbligo.

COMUNIONE E DIVISIONE EREDITARIA RISOLVI ORA AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA
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La cassazione quindi dichiaar inammissible il ricorso sul presupposto che la motivazione sul fatto operata dal giudice di primo grado , e che veniva quindi richiesta alla cassazione una nuova valutazione sul fatto che non è compito della Suprema Corte che si occupa di vizi di legittimita’.

Quindi mancano per la corte motivazione di diritto per modificare o annullare la precedente sentenza.

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Deve essere confermata la decisione di addebito della separazione in capo al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà conseguente ad una relazione extraconiugale di dominio pubblico; perché se è vero che la violazione dell’obbligo di fedeltà non può considerarsi di per sé sola causa dell’intollerabilità della convivenza, nella specie era emerso la sussistenza del nesso di causalità tra infedeltà e rottura del matrimonio.

Cassazione civile sez. VI, 24/08/2016, n.17317

La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 c.c., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge (confermata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano escluso che lo scambio interpersonale tra la moglie ed un soggetto terzo avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore dell’altro coniuge, atteso che il legame intercorso si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell’eventuale infatuazione di lui).

Cassazione civile sez. I, 12/04/2013, n.8929