Prelievi del coniuge separato dal conto corrente cointestato- AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA[wpforms id=”21592″]
COME SI RISALE ALLA PROPRIETA’ E POSSESSO DEL DANARO SUI OCNTI COINTESTATI TRA CONIUGI SEPARATI?
ATTENTA ANALISI DI UN ECCELLENTE MAGISTRATO INDICATA NELLA SENTENZA
FATTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio il signor Lucio Da Silva, affermatosi esclusivo titolare e proprietario delle somme giacenti sui conti correnti bancari Unicredit n. 1360857 (cointestato ai coniugi Carvalho – Da Silva) e Banca Popolare Commercio e Industria n. 3778 (cointestato ai due coniugi e alla figlia Danila), ha chiesto la condanna delle convenute alla restituzione delle somme (euro 75.585,00, o in subordine euro 17.862,21, quanto alla moglie: euro 24.585,00, o in subordine euro 8.195,00, quanto alla figlia) a suo dire <<in eccesso>> e dunque illegittimamente prelevate da quei conti nel marzo 2006, in occasione della cessazione della coabitazione tra i coniugi per allontanamento della signora Carvalho dalla casa familiare; ha inoltre chiesto la condanna della moglie al pagamento della somma corrispondente al valore della costruzione realizzata, su terreno in *** (BO), di proprietà della signora Carvalho, <<con sostanze dall’attore>>.
4.
La signora Alexandra Carvalho si è costituita il 19 giugno 2015 e ha chiesto il rigetto delle domande proposte dall’attore.
5.
La signora Danila Da Silva si è costituita il 19 giugno 2015 e, sollevate anche eccezioni processuali (di improcedibilità per mancato avvio di negoziazione assistita – a tal fine all’udienza 9 luglio 2015 è stato concesso termine, senza però ottenere un accordo -e di nullità della citazione), ha chiesto il rigetto della domanda di condanna proposta nei suoi confronti affermando in particolare di non aver prelevato le somme dal conto corrente Unicredit e così la propria <<estraneità al fatto>> (confermata dalle deduzioni della madre, signora Alexandra Carvalho).
6.
avvocato soluzione controversie ereditarieSi rimanda agli scritti difensivi delle parti per una più compiuta illustrazione degli argomenti da esse proposti.
7.
Era opportuno un accordo tra le partì ma gli inviti del giudice non hanno condotto ad una soluzione amichevole,
8.
La causa è stata istruita con l’acquisizione dei documenti prodotti, l’assunzione delle prove orali (l’interrogatorio formale dell’attore e della convenuta Carvalho, le deposizioni dei testi Giuliano Carvalho, fratello della convenuta, e Andrea Carsani, marito di Danila Da Silva: si rimanda al verbale 19 aprile 2017), l’espletamento di C.T.U. (v. la relazione 20 luglio 2018 del dott. geom. Adriano Borri).
OSSERVAZIONE
Anche tale circostanza è sintomatica del fatto che sul predetto conto i coniugi Da Silva – Carvalho, ancora in armonia, facevano confluire sostanze destinate a soddisfare i comuni interessi della famiglia (la figlia si sposerà il 27 aprile 2003).
MOTIVAZIONE E DECISIONE
Il fabbricato insiste sul terreno che, lo si è già detto, la signora Carvalho aveva acquistato dal padre, come da scrittura privata 9 settembre 1974 (doc.. 62) e ratifica di vendita 11 luglio 1975 davanti al notaio Rosa Vetromile trascritta il 6 agosto 1975 (doc. 73). Dunque il terreno era stato acquistato dalla convenuta prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (20 settembre 1975, ex art. 240, l. 19 maggio 1975, n. 151) che ha introdotto il regime della comunione legale dei beni tra i coniugi (ma nella specie la famiglia era già costituita prima di quella data, e occorre considerare anche la disposizione transitoria di cui all’art. 228, l. 19 maggio 1975, n. 151: peraltro, nessuna convenzione è intervenuta tra i coniugi entro il 15 gennaio 1978 per assoggettare quell’acquisto anteriore al regime della comunione legale).
Come pacifico in atti, l’edificio costruito a metà degli anni ’70 in *** sul terreno di proprietà esclusiva della signora Carvalho è, appunto. di proprietà esclusiva di quest’ultima in forza del principio dell’accessione (si tratta dunque di un acquisto a titolo originario), e pertanto, considerato il costante orientamento in materia (v. già Cass., sec. I, 14 marzo 1992, n. 3141) e tenuto conto della data di acquisto del terreno, non è necessario stabilire, ai fini della individuazione del soggetto proprietario, se la costruzione sia terminata o meno prima del 20 settembre 1975 (cfr. Cass., sez, I, ord. 4 novembre 2019, n. 28258; Cass., sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508).
Peraltro, secondo la ricostruzione del C.T.U. (pag. 30-31 della relazione), la costruzione del fabbricato non era ancora terminata alla data del 20 settembre 1975: una prima parte delle opere è stata presumibilmente terminata nel novembre 1975, e in epoca successiva sono state eseguite le opere di cambio d’uso della porzione a piano terra, da accessori ad abitazione.
Nel contestare le affermazioni dell’attore, la convenuta signora Carvalho ha affermato di aver provveduto integralmente con le proprie sostanze, o con un aiuto economico dei padre, a sostenere le spese necessarie alla costruzione del fabbricato in ***, località *** (CF. foglio ***, particella, sub. *** cat. C/6 15 mq, sub. *** cat. A/3 vani 4, sub. 4 cat, A/3 vani 4,5), composto da due piani fuori terra ad uso abitazione (al piano terra: ingresso, soggiorno, cucina, una camera, bagno e balcone; al primo piano: ingresso, soggiorno, cucina due camere, bagno, balcone), con ingresso autonomo e locale accessorio ad uso autorimessa posto al piano terreno, il tutto meglio descritto dalla relazione del C.T.U. acquisita agli atti.
La convenuta però non ha provato tale sua asserzione, peraltro parzialmente contraddetta da quanto da lei stessa dichiarato in sede di interrogatorio formale (<<Cap. 2: Assolutamente no, non ha fatto quasi niente. Lui dice di aver fatto tutto, sono io che ho fatto il manovale, i soldi li mettevo io, che lavoravo. Non ricordo adesso se lui ha fatto dei lavori o spese per quella casa, sono passati molti anni, se lui ha fatto qualcosina su per la casa di montagna io ho fatto tanti lavori per la casa di Bologna che è sua, se le era voluta intestare, per la casa di Bologna se c’era da comprare tende o cose io non mi tiravo indietro, le cose che si fanno in una famiglia. Qualcosina lui ha fatto per la casa di montagna, io avevo dei soldi miei, io glieli davo e lui andava a pagare. I lavori li ha fatti il muratore commissionato da me. Nel 1967 io gli diedi un milione per ristrutturare la casa di via ***>>).
Per altro verso, l’attore non ha fornito completa, specifica e attendibile documentazione a sostegno delle sue affermazioni (quelle contenute negli scritti difensivi e quelle fatte in sede di interrogatorio formale). ma, anche alla luce delle lacune assertive e probatorie della linea difensiva della convenuta e del fatto – obiettivo, già emerso nel giudizio di separazione e non contestato neppure nei presente giudizio – che egli fosse in famiglia il soggetto percettore del maggior reddito, può ritenersi provato che egli abbia contribuito economicamente all’edificazione del fabbricato (e ciò certamente ha fatto in modo spontaneo. avendo oltretutto un interesse di fatto al godimento dell’immobile, cosa avvenuta sino almeno al 2006), per giungere alla quale furono necessari i lavori e l’impiego di materiali descritti nella relazione del C.T.U., qui integralmente richiamata.
Tenuto conto dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cass., sez. un., 27 gennaio 1996, n. 651 (ma v. già cori riferimento alla comunione convenzionale Cass.. sez. 1, 14 giugno 1966, n. 1545) e con richiamo (o all’art. 192. 1° co., c.c., qui però non rilevante, oppure) all’art. 2033 c.c.. menzionato anche dal l’attore (v. fra le altre, oltre alle pronunce già citate, Cass., sez. I, 9 marzo 2018, n. 5543; Cass., sez. II, 3 aprile 2008, n. 8662; Cass., sez. I, 22 aprile 1998, n. 4076), ed in assenza di una più specifica dimostrazione, ad opera dell’attore, dell’esatta misura dei costi da esso sostenuti, può concludersi nel senso che va riconosciuto all’attore il diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione da quantificarsi, sulla scorta della C.T.U., in euro 5.166,50 (euro 10.330,00 diviso due), oltre interessi legali dalla richiesta stragiudiziale avente valore di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 1589) e dunque dal 12 settembre 2014 (v. la lettera 9 settembre 2014, ricevuta il 12 settembre 2014, doc. 5 prodotto da parte attrice).
16.
Nel rapporto tra l’attore e la signora Carvalho, tenuto conto della reciproca soccombenza parziale, le spese processuali vengono compensate.
Il casto della C.T.U, viene posto a carico di entrambe le parti in pari misura.
17.
Nel rapporto tra l’attore e la signora Danila Carvalho le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (euro 4.835,00 in base ai valori medi oltre aumento del 30% ex art. 4, 8° co., d.m. n. 55/2014 per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa e così per un totale di euro 6.285,50).
P.Q.M.
11 Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile n. 5034/15 R.G. promossa
da
DA SILVA Lucio (avv. Claudio Marmiroli);
– ATTORE
contro
CARVALHO Alexandra (avv. Marianna Piccoli);
-CONVENUTA
e contro
DA SILVA Danila [avv. Stefano Ossorio);
-CONVENUTA
***
Oggetto dei processo: obbligazioni,
***
CONCLUSIONI
Per l’attore:
come da foglio depositato in telematico:
<< Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
In via principale,
Con riferimento al denaro prelevato dai conti correnti
Accertare e dichiarare che le somme tutte di cui ai saldi dei conti correnti n. 3778, Agenzia Bologna Malpighi di BPU e n. 1360857 di Unicredit, benché cointestati, sono di proprietà del Sig. Lucio Da Silva e condannare conseguentemente le convenute, ciascuna per la propria quota e segnatamente euro 75.585,00 a carico della Sig.ra Alexandra Carvalho ed euro 24.585,00 a carico della Sig.ra Danila Da Silva, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, alla restituzione delle somme al Sig. Lucio Da Silva. Con computo di rivalutazione e interessi legali dalla data dei prelevamenti al saldo effettivo.
Con riferimento alla costruzione dell’immobile in Loc. ***.
Accertare il eredito vantato dal Sig. Lucio Da Silva nei confronti della Sig.ra Alexandra Carvalho rappresentato dal valore della costruzione realizzata con sostanze dell’attore e, previa rivalutazione alla data odierna, condannare la Sig.ra Carvalho al pagamento delle somme cosi determinate.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto della domanda svolta in via principale, accertata la lesione dei diritti attorei di cui al combinato disposto degli artt. 1854 e 1298 c.c. da parte delle Sigg.re Alexandra Carvalho ed Danila Da Silva con riferimento ai prelevamenti effettuati sui conti cointestati BPU e Unicredit tra il 15 e 20/03/2006 in danno alla quota di proprietà del Sig. Lucio Da Silva, condannare le stesse alla restituzione delle somme prelevate in eccesso e segnatamente euro 8.195,00 a carico della Sig.ra Danila Da Silva ed euro 17.862,21 a carica della Sig.ra Alexandra Carvalho, ovvero della diversa misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del prelevamento alla data di restituzione effettiva.
Con vitoria delle spese di lite e definitivo ed integrale addebito a carico di parte convenuta degli oneri della espletala C.T.U.
In via istruttoria: si rinnovano le istanze giù formulate in corso di giudizio.>>.
Per la convenuta CARVALHO Alexandra:
conte da foglio depositano in telematico:
<<Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza e/o domanda a/o eccezione disattesa,
respingere le domande attoree svolte nei confronti della Signora CARVALHO ALEXANDRA, in quanto infondate in fatto e diritto.
Vinte le spese di lite.>>.
Per la convenuta DA SILVA Danila:
come da foglio depositato in telematico:
<<Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, tesi ed eccezione disattesa:
nel merito:
– respingere le domande attoree svolte nei confronti di Da Silva Danila in quanto infondate in fatto e diritto,
– vinte le spese di lite>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, sulle conclusioni trascritte ira epigrafe, la causa promossa dal signor Lucio Da Silva con citazione notificata a mezzo posta (la spedizione del 26 marzo 22015) alla moglie separata, signora Alexandra Carvalho, e alla figlia, signora Danila Da Silva.
2.
La signora Alexandra Carvalho (nata il 9 settembre 1943 a ***, BO) e il signor Lucio Da Silva (nato il 2 giugno 1939 a *** BA), uniti in matrimonio contratto il 1 maggio I967 a ***, sono da anni separati. Essi sono genitori di Danila, nata il 19 maggio 1975, da tempo ormai residente a ***, coniugata.
I coniugi erano in regime legale di comunione dei beni.
Il giudizio di separazione personale era stato promosso dalla signora Carvalho con ricorso depositato il 23 maggio 2017.
Con sentenza non definitiva 13 ottobre 2010, n. 2811 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con sentenza definitiva 5 gennaio 201, n. 14, che non risulta essere stata impugnata, è stato pronunciato l’addebito a carico del signor Da Silva e, in sostanziale conferma dell’ordinanza presidenziale 26-27 novembre 2007, è stato posto a carico del marito e a favore della moglie un assegno mensile di mantenimento di euro 650.00 lordi oltre aggiornamento ISTAT.
Si richiamano gli atti (verbali di causa, sentenze) di quel giudizio (n. 8584/07 R.G.) prodotti dalle parti.
3.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio il signor Lucio Da Silva, affermatosi esclusivo titolare e proprietario delle somme giacenti sui conti correnti bancari Unicredit n. 1360857 (cointestato ai coniugi Carvalho – Da Silva) e Banca Popolare Commercio e Industria n. 3778 (cointestato ai due coniugi e alla figlia Danila), ha chiesto la condanna delle convenute alla restituzione delle somme (euro 75.585,00, o in subordine euro 17.862,21, quanto alla moglie: euro 24.585,00, o in subordine euro 8.195,00, quanto alla figlia) a suo dire <<in eccesso>> e dunque illegittimamente prelevate da quei conti nel marzo 2006, in occasione della cessazione della coabitazione tra i coniugi per allontanamento della signora Carvalho dalla casa familiare; ha inoltre chiesto la condanna della moglie al pagamento della somma corrispondente al valore della costruzione realizzata, su terreno in *** (BO), di proprietà della signora Carvalho, <<con sostanze dall’attore>>.
4.
La signora Alexandra Carvalho si è costituita il 19 giugno 2015 e ha chiesto il rigetto delle domande proposte dall’attore.
5.
La signora Danila Da Silva si è costituita il 19 giugno 2015 e, sollevate anche eccezioni processuali (di improcedibilità per mancato avvio di negoziazione assistita – a tal fine all’udienza 9 luglio 2015 è stato concesso termine, senza però ottenere un accordo -e di nullità della citazione), ha chiesto il rigetto della domanda di condanna proposta nei suoi confronti affermando in particolare di non aver prelevato le somme dal conto corrente Unicredit e così la propria <<estraneità al fatto>> (confermata dalle deduzioni della madre, signora Alexandra Carvalho).
6.
Si rimanda agli scritti difensivi delle parti per una più compiuta illustrazione degli argomenti da esse proposti.
7.
Era opportuno un accordo tra le partì ma gli inviti del giudice non hanno condotto ad una soluzione amichevole,
8.
La causa è stata istruita con l’acquisizione dei documenti prodotti, l’assunzione delle prove orali (l’interrogatorio formale dell’attore e della convenuta Carvalho, le deposizioni dei testi Giuliano Carvalho, fratello della convenuta, e Andrea Carsani, marito di Danila Da Silva: si rimanda al verbale 19 aprile 2017), l’espletamento di C.T.U. (v. la relazione 20 luglio 2018 del dott. geom. Adriano Borri).
Vanno confermate le ordinanze istruttorie 24 novembre 2016 e 10 gennaio 2018, né vi è ragione, come si vedrà, di disporre un giuramento suppletorio da deferire all’attore (come richiesto dall’attore stesso con istanze formulate dopo il deposito delle memorie istruttorie e da intendersi come mere sollecitazione del potere o officioso spettante al giudice ex artt. 2736. n. 2. c.c. e 240 c.p.c.).
9.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
10.
La convivenza tra i coniugi Da Silva – Carvalho, che abitavano a Bologna nella casa di via *** n. *** di proprietà esclusiva del marito, è cessata il 15 marzo 2006, quando la signora Carvalho ha lasciato la casa coniugale per le ragioni meglio descritte (con richiamo all’episodio del 14 marzo 2006) nella sentenza non definitiva che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
11.
Quanto alle prime domande proposte dall’attore contro una o entrambe le convenute, non vi è contestazione, e in ogni caso sussiste prova documentale, dei prelevamenti fatti (con emissione di tre assegni circolari 20 marzo 2006, rispetto al conto Unicredit; con due bonifici bancari, 15 e 20 marzo 2006, rispetto al conto Banca Popolare Commercio e Industria) dalla signora Carvalho il giorno stesso o pochi giorni dopo la cessazione della coabitazione nella casa familiare.
La questione controversa riguarda piuttosto la titolarità delle somme, o se si vuole dei erediti, inerenti a quei conti nel rapporto interno tra contitolari: in un caso solo i coniugi, nell’altro i due coniugi con la loro figlia (cfr. sia pur con riferimento a fattispecie concrete differenti e dunque con necessario rinvio alla motivazione per esteso, Cass., sez. III, ord. 3 settembre 2019, n. 21963; Cass., sez. II, ord. 29 aprile 2019, n. 11375; Cass., sez. II, 4 gennaio 2018, n. 77).
12.
A quanto risulta dagli atti, il conto corrente presso la Banca Popolare Commercia e Industria cointestato a tutte e tre le parli, chiuso il 31 marzo 2006, era stato acceso i! 4 giugno 2003 in occasione della vendita dell’immobile in *** (BO), loc. ***, posto su terreno confinante con quello su cui è stato costruito l’immobile di proprietà della signora Carvalho e al quale si riferisce una delle domande dell’attore- detto immobile: appartenuto in vita al signor Serafino Carvalho, deceduto il ***/***/2001, era caduto in successione e per tale via pervenuto ai tre figli, Alexandra, Giuliano e Nadia Carvalho, i quali a loro volta nel 2003, e precisamente con contratto definitivo 4 giugno 2003 rogato dal notaio Federico Fassò di Bologna (l’acquisto risulta poi essersi concentrato in capo ad uno dei tre promissari acquirenti, Riccardo Zara: v. la non contestata visura catastale prodotta dalla convenuta sub doc. 60) lo avevano rivenduto ricavandone ciascuno la somma di euro 49.000,00 (v. in particolare le deposizioni dei due testimoni, i documenti 4-6 e 7, relativi agli assegni, uno di euro 21.500.00, l’altro di euro 17.300,00 e l’ultimo di euro 10.000.00, utilizzati per aprire il fondo – nonché il doc. 59, preliminare di vendita, e il già citato doc. 60, visura catastale). D’altronde. nemmeno l’attore ha saputo prospettare una diversa spiegazione, tanto più che la sua linea difensiva si attesta, fra l’altro, sull’affermazione (in realtà smentita dall’istruttoria) secondo cui la moglie non aveva mai avuto redditi.
Il predetto conto, dunque era stato acceso per investire la somma di denaro, pari appunto ad euro 49,000,00 (utilizzata in primo luogo per la sottoscrizione di fondi Arca e titoli Telecom: v. l’estratto conto al 30 giugno 2003, doc. 7), di spettanza esclusiva della signora Carvalho perché frutto della vendita di un bene a lei pervenuto per successione mortis causa, come spiegato dalla convenuta sin dalla prima difesa.
Ne è conferma il fatto, neppure smentito dall’attore, che il predetto conto (aperto, lo si è appena detto. Io stesso giorno della compravendita del bene caduto in successione dopo la morte di Serafino Carvalho), non è mai stato alimentato, neppure in minima parte, dal signor Da Silva ed è stato utilizzato solo ed esclusivamente come conto di appoggio per gli investimenti mobiliari effettuati con la somma corrispondente al controvalore della quota di immobile ereditata dalla signora Carvalho, come si desume anche dalla lettura dell’estratto conto I gennaio – 23 marzo 2006 prodotto dall’attore (sub doc. 3) e come affermato sin dalle prime difese anche dalla signora Danila Da Silva.
Del tutto evasiva, poi, la risposta data dall’attore in sede di interrogatorio formale alle domande di cui ai capitoli 8-9: (<<8) vero che in dato 04 giugno 2003 la Signora BIANCON1 Alexandra, il Sig. CARVALHO Giuliano e la Sig.ra CARVALHO Nadia, avanti al Notaio Dott. Federico FASSO’ di Bologna stipularono la compravendita dall’immobile sito in *** Località *** in favore dei Signori Zara Riccardo, Zara Marco e Marras Alexandra, ricevendo corrispettivo di vendita € 148.000,00= 9) vero che dalla vendila dell’immobile sito in *** Località *** ai Signori Zara Riccardo, Zara MARCO Marras Alexandra, la Sig.ra CARVALHO ricevette la somma di euro 49.000=>>; risposta: risposta <<Cap. 8-9: Non so, erano cose che non mi riguardavano, riguardavano i fratelli>>), quando invece è evidente che l’attore era di sicuro al corrente della provenienza della somma di euro 49.000 poi versata dalla moglie su conto corrente anche a lui cointestato.
Su tali premesse, l’attore non solo non ha offerto la prova della titolarità esclusiva, necessaria all’accoglimento della sua domanda in via principale (come tale ribadita anche all’esito dell’istruttoria in sede di conclusioni finali ma, singolarmente, neppure adombrata nella richiesta stragiudiziale di cui alla lettera 21 marzo 2006, doc. 32 prodotto dalla signora Carvalho), delle somme prelevate dalla moglie coi due bonifici bancari 15 marzo 2006 (euro 17.870.00) e 20 marzo 2006 (euro 31.300,00) per complessivi euro 49.170,00, ma neppure ha fornito elementi utili a contrastare la conclusione, assai agevole sulla scorta dei dati obiettivi sopra riferiti (fra i quali l’assoluta mancanza di versamenti provenienti dal signor Da Silva e la provenienza delle somme depositate e poi investite) e criticamente analizzati, secondo cui le somme giacenti sul predetto conto (e oggetto di vari investimenti tra giugno 2003 e narro 2006) erano in realtà di esclusiva spettanza della moglie perché frutto della vendita di un immobile acquistarsi iure hereditario e come tale non compreso tra quelli caduti in comunione ereditaria (art. 179. 1° co.. lett. b). c.c.)
Sotto questo profilo, dunque, la domanda di condanna dell’attore va radicalmente respinta.
13.
Non sono note le modalità con cui è stato acceso il conto corrente presso Unicredit (l’attore ha prodotto unicamente una lista dei movimenti dal I gennaio 2005 – a quella data la moglie aveva già cessato di lavorare, tanto è vero che il primo movimento 3 gennaio 2005 corrisponde ad accredito di pensione, rata assai modesta perché pari ad euro 267 – sino al 4 aprile 2006, data in cui il conto è stato chiuso dallo stesso attore) ma è pacifico che sin dall’inizio esso era cointestato ai due coniugi <<Carvalho Giovanni, Da Silva Lucio>>, come si legge nella lista dei movimenti 20 novembre 2014 prodotta dell’attore sub doc. 1.
L’attore ha affermato di essere stato l’unico ad alimentare il predetto conto ma tale affermazione non trova riscontro nei dati acquisiti.
Non solo mancano documenti relativi agli anni precedenti al 2005, ma dallo stesso doc. 1 risulta che la signora Carvalho aveva fatto accreditare sul conto tre (e non due, come inizialmente affermato dall’attore) ratei di pensione. sia pur davvero modesti, relativi a gennaio 2005 (euro 267,00), luglio 2005 (euro 312,00) e gennaio 2006 (euro 272.00), elemento questo già di per sé indicativo, e ancor più se valutato unitamente ad altri di cui si dirà, del fatto che il predetto conto era utilizzato per farvi confluire somme destinate al sostentamento della famiglia. Già in sede di separazione la convenuta, richiamando l’indicazione che le era venuta dal marito, aveva spiegato per quali ragioni essa, consigliata dal marito, aveva in gran parte lavorato in nero come colf: si rimanda agli atti e in particolare al verbale 2 ottobre 2008 del giudizio di separazione, riportante dichiarazioni di entrambi i coniugi (di cui si è tenuto conto in sede di sentenza definitiva al fine di regolare l’assegno in favore della moglie), e al verbale 19 aprile 2017 del presente giudizio (<< Cap. 1: Sempre, ho sempre lavorato, dall’età di 11 anni, sono andata a servizio, sino a 62 anni quando mi hanno trovato un carcinoma. Io badavo ai bambini, assistente familiare, donna di servizio, chiamate come volete, ho sempre lavorato dalle 8 alle 14, ho badato bambini o anziani, ho pulito case, finché non mi sano sparsata facevo lavori con le marche, dopo che mi sono sposata lui mi ha detto “non mettere giù le marche se no paghiamo troppe tasse” e io così ha fatto, ho messo delle marche volontarie alcuni anni per arrivare ai 16 per la pensione, allora erano 15 anni ma io arrivai a 16, la UIL mi disse “basta così signora, lei avrà la sua pensione”, ma se avessi saputo allora come sarebbe andata la mia vita avrei continuato a mettere le marche. A 60 anni ho iniziato a prendere la pensione, prendevo 52 o 56 euro al mese, più o meno>>).
E’ inoltre pacifico, e in ogni caso documentato dalla convenuta (v. l’assegno 26 febbraio 2002, doc. 12, e la contabile relativa alle operazioni 26-27 febbraio 2002, doc. 13), che la signora Carvalho nel febbraio 2002 versò sul predetto conto (dunque, non destinato unicamente alla gestione, e non in particolare agli investimenti, dei soli emolumenti percepiti dall’attore, prima come stipendio poi, certamente da gennaio 2005, come ratei di pensione) la complessiva somma di euro 10.247,20 ricevuta sostanzialmente a titolo di eredità (il padre era morto pochi mesi prima, il ***/***/2001), come dimostrato dalle stesso doc. 13, proveniente dalla banca Unicredit, nella quale è specificato che l’accredito dell’importo di euro 10.247,62 portato da assegno bancario emesso da RoloBanca 1473 (in seguito Unicredit) inerisce alla <<successione Carvalho>> (per quanto il genero della convenuta, dott. A.C., commercialista, nel rispondere al capitolo di prova 11 [<<11) vero che dalla successione ereditaria del Sig. CARVALHO Serafino la Signora Da Silva ricevette l’assegno di euro 10.247,62, che si rammostra quale documento 12) prodotto dalla resistente, che la medesima versò sul conto corrente Unicredit Banca n. 1360857 nel febbraio 2002>>] abbia riferito che probabilmente quella somma era già stata versata in vita da Serafino Carvalho ai suoi i tre tigli [<<Cap. 11: I 10.000 non entrarono in successione, erano in un conto corrente intestato solo ai tre fratelli. Era un c/c che probabilmente aveva creato Serafino per i figli, cointestandolo ai figli. Io presumo che questa somma lei l’abbia versata sul conto comune>>], ma tale ultima circostanza non appare decisiva per la soluzione del problema ora in esame, tanto più che lo stesso attore, sempre con risposta evasiva, ha affermato, proprio in risposta al capitolo 11: <<Cap. 11: Ribadisco, era una forma di eredità che non mi è mai interessata. Era lei che teneva dietro a queste cose, ossia al conto corrente che in automatico era nato a nome mio, io so che lei ogni 27 del mese prelevava i soldi per le spese della famiglia>>.).
Anche tale circostanza è sintomatica del fatto che sul predetto conto i coniugi Da Silva – Carvalho, ancora in armonia, facevano confluire sostanze destinate a soddisfare i comuni interessi della famiglia (la figlia si sposerà il 27 aprile 2003).
Va altresì rilevato che, contrariamente a quanto affermato dall’attore, la moglie (che lo aveva già spiegato nel giudizio di separazione) aveva lavorato anche dopo il matrimonio, anzi aveva iniziato a lavorare già all’età di undici anni. Si vedano non solo le dichiarazioni della convenuta e la deposizione di Giuliano Carvalho ma anche il doc. 58, ossia l’estratto conto previdenziale INPS, che registra <<lavoro dipendente>> da novembre 1957 al 30 aprile 1967 [la signora Carvalho ha sposato il signor Da Silva il 1 maggio 1967] e poi modesti contributi volontari luglio 1967 – giugno 1978. Quanto al lavoro prestato negli ultimi anni di matrimonio, v. anche la deposizione del genero dei coniugi Da Silva – Carvalho. Da tale attività, svolta in casa d’altri, la convenuta ha evidentemente ritratto sia pur in forma non regolare una remunerazione che non ha portato o non ha portato sempre a versamenti sul conto corrente cointestato (o almeno, non vi è prova di ciò, il che si spiega anche con la modalità di percepimento della remunerazione senza contribuzione e in ogni caso perché l’attore ha prodotto solo la lista movimenti da gennaio 2005, quando cioè la moglie aveva già cessato di lavorare) ma che certamente è stata utilizzata, come lo stipendio prima e la pensione poi del marito (l’attore non ha saputo fornire una chiara e convincente prova di un reddito da attività di falegname esercitata dopo la cessazione del lavoro dipendente e in particolare non ha saputo dimostrare – né aveva allegato fatti circostanziati – di aver versato sul conto corrente Unicredit significative somme per tal via percepite), per la gestione familiare e così per il soddisfacimento di interessi comuni alla quale la stessa signora Carvalho già contribuiva – il dato è pacifico e già era emerso nel giudizio di separazione col proprio lavoro domestico e di cura a vantaggio della figlia e del marito (il quale ultimo invece contribuiva quasi esclusivamente con l’apporto monetario). Tali apporti della moglie, tradottisi (laddove effettuati col lavoro domestico e di cura) anche in un risparmio di spesa, hanno consentito oltretutto al marito (dipendente della Banca del Monte e che svolgeva mansioni manuali. <<…io ero prima una guardia e poi curavo la manutenzione generale dei magazzini generali, mobili sedie arredi, riparavo coi vari artigiani di Bologna>>) di effettuare risparmi che gli hanno consentilo: a) di acquistare in proprietà esclusiva la casa di Bologna, in via *** n. ***, nonché b) – lo ha affermato lo stesso attore, con un qualche fondamento, come meglio si dirà – di contribuire economicamente alla costruzione della casa sul terreno in *** in proprietà esclusiva della signora Carvalho, che a metà degli anni ‘70 lo aveva acquistato, al prezzo dichiarato di lire 1.000.000 [nella scrittura privata 9 settembre 1974 registrata il 16 settembre 1974 doc. 62] dal padre Serafino Carvalho (v. i documenti 62, scrittura privata 9 settembre 1974, e 73, ratifica di vendita 11 luglio 1975 davanti al notaio Rosa Vetromile trascritta il 6 agosto 1975), ed, infine. c) di accantonare qualche somma che, una volta versata nel conto corrente cointestato, come avvenuto anche per l’importo di euro 10.247,20 versato nel febbraio 2002 dalla moglie, è stata investita a beneficio, sostanziale, dei familiari (v. quanto di seguito osservato a proposito di <<vendita titoli>>, <<rimborso titoli>>, <<fondi comuni>>, cedole ecc.): e intatti, come spiegato e documentate dalla signora Carvalho (doc. 11 in particolare), nel silenzio serbato dall’attore in atto di citazione, al conto corrente Unicredit era collegato un deposito titoli che alla data del 30 giugno 2005 in gran parte era formato da titoli cointestati ai coniugi Carvalho – Da Silva (BTP e obbligazioni Mediobanca per un complessivo controvalore di euro 33.308,08, deposito 3314/31004910), dato questo obiettivamente incompatibile con l’affermata titolarità esclusiva in capo all’attore delle somme versate sui conto in esame, e che per altra e pia piccola parte era formato, sempre al 30 giugno 2005, da titoli intestati alla sola ritoglie (azioni per un totale di euro 3.697.04, sotto-deposito 334/3l0040/I) o al solo marito (azioni per euro 7312,54, sotto-deposito 3314/310040/2).
Altro elemento significativo è il seguente.
Dalla lista dei movimenti prodotta dall’attore, portante alla data del 1 gennaio 2005 un saldo iniziale di euro 57.99 6.22, emerge che i movimenti in entrata solo in parte sono costituiti dai ratei di pensione dell’attore (mediamente di euro 1.800 al mese) e in assai più piccola parte dai tre accrediti di pensione della convenuta di cui si e già detto: ad essi si aggiungono un consistente accredito alla data 15 febbraio 2005 dell’importo di euro 21.000,00 derivante da <<rimborso titoli / fondi comuni […] dep. 3314/3100400>> e dunque dalla vendita di fondi comuni cointestati ai due coniugi (altro significativo elemento obiettivamente in contrasto con l’asserita titolarità esclusiva delle somma da parte dell’attore), ed altri accrediti, di importo variabile ma sempre assai più contenuti rispetto a quello ora segnalato, derivanti da vendita di titoli o cedole inerenti a volte i titoli cointestati ai due coniugi e a volte i titoli intestati al solo marito o alla sola moglie (si rimanda per dettagli alle voce di cui al doc. 1 prodotto dall’attore). Sul punto, ha preso espressa posizione l’attore in comparsa conclusionale nei seguenti termini: <<Dai documenti relativi al periodo dal 01.01.05 al 04.04.06 (gli unici consegnati dall’Istituto bancario per asserita indisponibilità della documentazione “ultradecennale”, nonostante espressa richiesta da porte dell’attore di produzione di informativa completa a partire dall’apertura del conto, avvenuta in data imprecisata risalente nel tempo) (‘doc. 1 citazione attorea), emerge che sullo stesso (recante al 01.01.05 saldo attivo pari ad € 57.996,22) sono transitati, in “entrata”, emolumenti pensionistici pressoché riferibili esclusivamente al Sig. Da Silva (per circa complessivi € 27.000), ad eccezione di soli € 851 imputabili alla pensione della Sig.ra Carvalho, oltre ad ulteriori importi pari a circa € 27.500 derivanti da operazioni (vendite e/o rimborsi e ricavi) connesse ai titoli d’investimento “appoggiati” sul conto stesso. Mentre le corrispondenti “uscite” in tal periodo ammontano a circa € 36.000: che, per non essendo dato risalire alle loro esatte “causali” (poiché derivanti da addebiti di assegni ordinari o prelievi in contanti), paiono ben presumibilmente riferibili alla gestione dell’economia, familiare>>.
Infine di rilievo un dato concernente i movimenti di uscita, letti alla luce delle dichiarazioni rese dall’attore in sede di interrogatorio formale e delle voci descritte nella lista movimenti prodotta dall’attore. Grosso modo una volta al mese (più spesso nel periodo estivo 2005) dal conto veniva prelevata allo sportello in contanti (ma dopo l’estate 2005 addebitata per assegno), una somma, di regola euro 1.100, ma l’importo a volte aumentava (ad esempio euro 1.600 a luglio, euro 1.600 più altri euro 1.550 ad agosto 2005, euro 1.000 e altri euro 1.100 a dicembre 2005, ecc.), che ragionevolmente, e come spiegato dallo stesso attore, servivano ai bisogni della famiglia (<<Era lei che teneva dietro a queste case, ossia al conto corrente che in automatico era nato a nome mio, io so che lei ogni 27 del mese prelevava i soldi per le spese della famiglia>>.).[wpforms id=”21592″]
Il tutto a significare, ancor più, che i cointestatari avevano destinato al soddisfacimento dei comuni bisogni le somme accreditate sul conto Unicredit da essi intese come oggetto di un diritto comune, indipendentemente dalla fonte del reddito o del cespite.
D’altronde, già con la lettera 21 marzo 2006 (doc. 32 prodotta dalla convenuta signora Carvalho) l’attore aveva dichiarato, e dunque riconosciuto, che il conto corrente Unicredit (in verità così come il conto Banca Popolare del Commercio, su cui però si è giunti ad una diversa conclusione) era un conto comune e aveva chiesto la restituzione della quota parte di sua competenza prelevata da quel conto comune Unicredit e (allora) da lui quantificata – non è spiegato come – in euro 11.361,00 (oggi la domanda subordinata è quella della condanna al pagamento di euro 17.862,21 con riferimento però alle pretese dell’attore in ordine ad entrambi i conti correnti senza che siano chiarite le modalità di calcolo).
In conclusione, alle luce dei molteplici elementi ora evidenziati, e delle non convincenti o lacunose argomentazioni del signor Da Silva, l’attore non ha vinto la presunzione di contitolarità delle somme nel rapporto interno (art. 1298 2° co., c.c.: v. la giurisprudenza sopra richiamata).
Può allora ritenersi, avuto riguardo all’oggetto della domanda dell’attore e delle difese della convenuta (in altri termini, non si discute della complessiva gestione del coatto corrente – pacificamente avvenuta nell’interesse della famiglia e in accordo tra i coniugi – ma solo di quanto accaduto dopo il 15 marzo 2006), che le somme prelevate unilateralmente dall’una e dall’altro dei cointestatari nel marzo 2006 (il mese della cessazione della convivenza) abbiano avuto ad oggetto somme che andavano divise in pari misura.
La convenuta, senza accordo col marito, ha prelevato con assegni circolari il 20 marzo 2006 la somma di euro 51.000,00.
L’attore, senza accordo con la moglie, ha prelevato il 20 marzo 2006 con giroconto la somma di euro 28.272,52, il 30 marzo 2006 con giroconto la somma di euro 3.800.00 (comprensivo di controvalore di titoli intestati alla sola signora Carvalho e di cui al sottodeposito con ultime cifre /1: v. le non contestate allegazioni di parte convenuta, pag. 15 della comparsa, e la documentazione bancaria agli atti), il 4 aprile 2006 euro 276,21 mediante accredito sul suo conto corrente 3314/10599014 e casi per un totale di euro 32.348,73. Da questo ammontare vanno però esclusi gli euro 3.800,00 che costituivano – il dato non è contestato – il controvalore di titoli intestati alla sola signora Carvalho. Restano così euro 28.548,73 prelevati dal marito dalle somme comuni.
Sommando gli importi oggetto di prelievo da somme comuni ma non concordato tra i due cointestatari (euro 51.000.00 più euro 28.548,73) si ottiene un ammontare di euro 79.548.73 che diviso per due fa euro 39.774,36.
Avendo la signora Carvalho prelevato euro 51,000,00 e dunque una somma eccedente quella di euro 39.774,36 spettante a ciascuno dei cointestatari, ma tenuto conto del fatto che il signor Da Silva aveva prelevato euro 3.800,00 di spettanza esclusiva della moglie (e tale somma va portata in compensazione), la convenuta va condannata alla restituzione in favore dell’attore della somma prelevata in eccesso pari ad euro 11.225.64 (euro 51.000 meno euro 39.774,36) meno euro 3.800 (per compensazione) e così, in concreto, della somma arrotondata, di euro 7.426,00 oltre interessi legali codicistici dal 20 marzo 2006 sino al saldo.
14.
Le domande di condanna proposte, in via principale e in via subordinala, dall’attore contro la figlia signora Danila Da Silva, e relativa alfa pretesa creditoria vantata dall’attore in relazione alle somme già depositate sul conto corrente Banca Popolare Commercio e Industria, domanda coltivata dal signor Da Silva anche dopo i chiarimenti offerti dalle convenute sin dalle prime difese, sono radicalmente infondate.
Da un lato, l’atto dispositivo elle ha portato al c.d. azzeramento del predetto conto stato posto in essere non dalla figlia (pur cointestataria) ma, in assoluta autonomia, dalla moglie dell’attore. La stessa signora Carvalho ha precisato e documentato già in comparsa di risposta che, dopo un primo trasferimento (tramite i due bonifici del 15 e 20 marzo 2006) su conto cointestato a lei e alla figlia, la complessiva somma di euro 49.000,00 (prelevata da quel conto cointestato il 22 marzo 2006 mediante assegni circolari, doc. 7) è stata versata su un conto a lei sola intestato e che dunque <<al prelievo del marzo 2006 della somma di euro 49.000,00, la signora Danila Da Silva (figlia dell’attore) è da ritenersi estranea […] Dunque la figlia non partecipò ad alcuna operazione>> (comparsa di costituzione Carvalho, pagine I 1-12).
Dall’altro, per le ragioni illustrate al paragrafo 12, le somme giacenti sul predetto conto erano di esclusiva spettanza della signora Carvalho.
15.
Nell’atto introduttivo, richiamate le vicende relative alla costruzione del fabbricato in località *** (BO) e la valutazione fatta, su sua richiesta, dal geom. Davide Vecchi nella relazione 11 luglio 2006 (doc. 10), l’attore ha affermato che <<i lavori furono eseguiti in economia e sopportati unicamente dal sig. Lucio Da Silva. I fornitori analogamente vennero pagati dal sig. Da Silva in esclusiva>>.
Il fabbricato insiste sul terreno che, lo si è già detto, la signora Carvalho aveva acquistato dal padre, come da scrittura privata 9 settembre 1974 (doc.. 62) e ratifica di vendita 11 luglio 1975 davanti al notaio Rosa Vetromile trascritta il 6 agosto 1975 (doc. 73). Dunque il terreno era stato acquistato dalla convenuta prima dell’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (20 settembre 1975, ex art. 240, l. 19 maggio 1975, n. 151) che ha introdotto il regime della comunione legale dei beni tra i coniugi (ma nella specie la famiglia era già costituita prima di quella data, e occorre considerare anche la disposizione transitoria di cui all’art. 228, l. 19 maggio 1975, n. 151: peraltro, nessuna convenzione è intervenuta tra i coniugi entro il 15 gennaio 1978 per assoggettare quell’acquisto anteriore al regime della comunione legale).
Come pacifico in atti, l’edificio costruito a metà degli anni ’70 in *** sul terreno di proprietà esclusiva della signora Carvalho è, appunto. di proprietà esclusiva di quest’ultima in forza del principio dell’accessione (si tratta dunque di un acquisto a titolo originario), e pertanto, considerato il costante orientamento in materia (v. già Cass., sec. I, 14 marzo 1992, n. 3141) e tenuto conto della data di acquisto del terreno, non è necessario stabilire, ai fini della individuazione del soggetto proprietario, se la costruzione sia terminata o meno prima del 20 settembre 1975 (cfr. Cass., sez, I, ord. 4 novembre 2019, n. 28258; Cass., sez. I, 30 settembre 2010, n. 20508).
Peraltro, secondo la ricostruzione del C.T.U. (pag. 30-31 della relazione), la costruzione del fabbricato non era ancora terminata alla data del 20 settembre 1975: una prima parte delle opere è stata presumibilmente terminata nel novembre 1975, e in epoca successiva sono state eseguite le opere di cambio d’uso della porzione a piano terra, da accessori ad abitazione.
Nel contestare le affermazioni dell’attore, la convenuta signora Carvalho ha affermato di aver provveduto integralmente con le proprie sostanze, o con un aiuto economico dei padre, a sostenere le spese necessarie alla costruzione del fabbricato in ***, località *** (CF. foglio ***, particella, sub. *** cat. C/6 15 mq, sub. *** cat. A/3 vani 4, sub. 4 cat, A/3 vani 4,5), composto da due piani fuori terra ad uso abitazione (al piano terra: ingresso, soggiorno, cucina, una camera, bagno e balcone; al primo piano: ingresso, soggiorno, cucina due camere, bagno, balcone), con ingresso autonomo e locale accessorio ad uso autorimessa posto al piano terreno, il tutto meglio descritto dalla relazione del C.T.U. acquisita agli atti.
La convenuta però non ha provato tale sua asserzione, peraltro parzialmente contraddetta da quanto da lei stessa dichiarato in sede di interrogatorio formale (<<Cap. 2: Assolutamente no, non ha fatto quasi niente. Lui dice di aver fatto tutto, sono io che ho fatto il manovale, i soldi li mettevo io, che lavoravo. Non ricordo adesso se lui ha fatto dei lavori o spese per quella casa, sono passati molti anni, se lui ha fatto qualcosina su per la casa di montagna io ho fatto tanti lavori per la casa di Bologna che è sua, se le era voluta intestare, per la casa di Bologna se c’era da comprare tende o cose io non mi tiravo indietro, le cose che si fanno in una famiglia. Qualcosina lui ha fatto per la casa di montagna, io avevo dei soldi miei, io glieli davo e lui andava a pagare. I lavori li ha fatti il muratore commissionato da me. Nel 1967 io gli diedi un milione per ristrutturare la casa di via ***>>).
Per altro verso, l’attore non ha fornito completa, specifica e attendibile documentazione a sostegno delle sue affermazioni (quelle contenute negli scritti difensivi e quelle fatte in sede di interrogatorio formale). ma, anche alla luce delle lacune assertive e probatorie della linea difensiva della convenuta e del fatto – obiettivo, già emerso nel giudizio di separazione e non contestato neppure nei presente giudizio – che egli fosse in famiglia il soggetto percettore del maggior reddito, può ritenersi provato che egli abbia contribuito economicamente all’edificazione del fabbricato (e ciò certamente ha fatto in modo spontaneo. avendo oltretutto un interesse di fatto al godimento dell’immobile, cosa avvenuta sino almeno al 2006), per giungere alla quale furono necessari i lavori e l’impiego di materiali descritti nella relazione del C.T.U., qui integralmente richiamata.
Tenuto conto dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità a partire da Cass., sez. un., 27 gennaio 1996, n. 651 (ma v. già cori riferimento alla comunione convenzionale Cass.. sez. 1, 14 giugno 1966, n. 1545) e con richiamo (o all’art. 192. 1° co., c.c., qui però non rilevante, oppure) all’art. 2033 c.c.. menzionato anche dal l’attore (v. fra le altre, oltre alle pronunce già citate, Cass., sez. I, 9 marzo 2018, n. 5543; Cass., sez. II, 3 aprile 2008, n. 8662; Cass., sez. I, 22 aprile 1998, n. 4076), ed in assenza di una più specifica dimostrazione, ad opera dell’attore, dell’esatta misura dei costi da esso sostenuti, può concludersi nel senso che va riconosciuto all’attore il diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione da quantificarsi, sulla scorta della C.T.U., in euro 5.166,50 (euro 10.330,00 diviso due), oltre interessi legali dalla richiesta stragiudiziale avente valore di costituzione in mora ai sensi dell’art. 1219 c.c. (Cass., sez. un., 13 giugno 2019, n. 1589) e dunque dal 12 settembre 2014 (v. la lettera 9 settembre 2014, ricevuta il 12 settembre 2014, doc. 5 prodotto da parte attrice).
16.
Nel rapporto tra l’attore e la signora Carvalho, tenuto conto della reciproca soccombenza parziale, le spese processuali vengono compensate.
Il casto della C.T.U, viene posto a carico di entrambe le parti in pari misura.
17.
Nel rapporto tra l’attore e la signora Danila Carvalho le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (euro 4.835,00 in base ai valori medi oltre aumento del 30% ex art. 4, 8° co., d.m. n. 55/2014 per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa e così per un totale di euro 6.285,50).
P.Q.M.
11 Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
– rigetta le domande proposte da DA SILVA Lucio contro CARVALHO Alexandra in ordine ai prelievi di somme dal conto corrente cointestato acceso presso Banca Popolare Commercio e Industria;
– condanna CARVALHO Alexandra per il titolo di cui in motivazione (par. 13) a restituire a DA SILVA Lucio la somma di euro 7.426,00 oltre interessi legali codicistici dal 20 marzo 2006 sino al saldo:
– condanna CARVALHO Alexandra per il titolo di cui in motivazione (par. 15) a restituire a DA SILVA Lucio la somma di euro 5.166,50 oltre interessi legali dal 12 settembre 2014 sino al saldo;
– dichiara interamente compensate le spese processuali tra DA SILVA Lucio e CARVALHO Alexandra;
– pone in via definitiva il costo della C.T.U. a carico di DA SILVA Lucio e CARVALHO Alexandra in parti eguali:
– rigetta le domande di condanna proposte da DA SILVA Lucio contro DA SILVA Danila;
– condanna DA SILVA Lucio a pagare a DA SILVA Danila le spese processuali liquidate in euro 4.835,00 per compenso. oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA conte per legge.
Bologna, 7 dicembre 2019
Il giudice
Dr. Antonio Costanzo