art. 216, comma primo, n. 1, r.d. 16 marzo
1942, n. 267 –bancarotta- cassazione
avvocato esperto
SENTENZA NON LUOGO A PROCEDERE
Quanto alla decorrenza del termine per impugnare la sentenza di non luogo a procedere,
deve escludersi, ove il giudice rispetti le previsioni di cui all’art. 424 cod. рrос, реn., l’operatività dell’art, 123 cod. рrос. реn., che,
facendo espressamente salvo quanto il codice dispone in relazione ai provvedimenti emessi nell’udienza preliminare e nel dibattimento, è riferibile ai provvedimenti camerali così detti “tipici” e ne disciplina il deposito, la comunicazione o la notificazione del relativo avviso alle parti processuali cui la legge attribuisce il diritto d’impugnazione.
- Deve invece farsi riferimento alla norma di cui all’art. 585, comma 2, cod. proc. pen., che regola la decorrenza dei termini per l’impugnazione non solo delle sentenze dibattimentali ma di ogni tipo di provvedimento del giudice.
- Con quest’ultima norma, il legislatore del 1988 ha dato attuazione alla direttiva di cui al punto 83 dell’art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, in cui si stabiliva che la determinazione della decorrenza dei termini per le impugnazioni fosse «ispirata a criteri di massima funzionalità e semplificazione», e ha conseguentemente privilegiato meccanismi automatici predefìniti per l’individuazione del momento da cui detti termini devono decorrere, limitando il ricorso alla comunicazione o alla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento ai soli casi in cui, non potendo operare il modello presuntivo, risulti necessario garantire l’effettiva conoscenza alle parti interessate a proporre impugnazione
- L’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall, opera sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti indifferentemente dai precedenti artt., 216 e 217.
- In relazione al primo aspetto, rileva la Corte che l’espresso richiamo fatto dalla norma in esame anche al reato di cui all’art. 218 legge fall., che disciplina una sola fattispecie delittuosa (ricorso abusivo al credito), non lascia margini di dubbio sull’operatività della disposizione in caso di reiterazione della stessa condotta tipica. Diversamente opinando, si determinerebbe una interpretatio abrogans del richiamo che l’art. 219 fa all’art. 218.
- In relazione al secondo aspetto, vanno condivise, a superamento dell’esistente contrasto giurisprudenziale, le argomentazioni sviluppate da 5ez. S, n. 27231 del 03/06/2005, dep. 21/07/2005, imp. Laface e da Sez. 5, n. 3619 del 15/12/2006, dep. 31/01/2007, imp. Belsito,
- Deve osservarsi, invero, che, di fronte al dato testuale non univoco («più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli»), l’applicabilità dell’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall, alla pluralità di fatti di bancarotta commessi, a prescindere se gli stessi siano contemplati nello stesso articolo o in articoli diversi, è imposta dalla necessità di privilegiare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, perché, diversamente opinando, si determinerebbero, in contrasto con l’art, 3 Cost,,
- situazioni di palese e irragionevole disparità di trattamento: ove si ritenga, infatti, che la norma in esame sia applicabile solo ai casi di concorso interno, quello cioè tra più fatti di bancarotta tutti semplici о tutti fraudolenti, mentre il concorso esterno tra fatti di bancarotta semplice e fatti di bancarotta fraudolenta rientrerebbe nella sfera di operatività dell’art. 81 cod. pen., si finirebbe col «punire con maggiore asprezza etti abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a chi abbia commesso più fatti di bancarotta fraudolenta», dovendo il primo soggiacere al più rigoroso trattamento sanzionatorio previsto dall’art, 81 cod. pen.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sentenza 26 maggio 2011, n. 21039
21039/11
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI
Composta da: Giuseppe Maria Cosentino Nicola Milo Gennaro Marasca Alfredo Marta Lombardi Ruggero Galblati Gian Giacomo Sandrelll Franco Randanese Marlastefanra Tornassi Margherita Cassano
Presidente Relatore
Sent. n, sez. 2 CC-27/01/2011 R.G.N, 21583/2009
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste
avverso la sentenza del 09/01/2009 del Giudice della udienza preliminare del
Tribunale di Trieste emessa nel confronti di , nato a Trieste il
visti gli atti,
Il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Nicola Milo;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Vittorio Martusclello, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio al Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Trieste.
RITENUTO IN FATTO
- Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste, con sentenza del 9 gennaio 2009, dichiarava, ex art 425 cod. proc. pen., non luogo a procedere nel confronti di *** in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non potendo l’azione penale essere proseguita -secondo la previsione dell’art. 649 cod. proc. pen, – per precedente giudicato. Più specificamente, il reato contestato all’imputato è quello di cui all’art. 216, comma primo, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosi detta legge fallimentare),
- per avere, nella qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della società di *** & C. s.a.s., dichiarata fallita – unitamente allo stesso accomandatario – con sentenza 23 giugno 2005 del Tribunale di Trieste, dissipato, distratto, occultato, dissimulato attività della società, prelevando, in più occasioni, somme di denaro di vario importo dai conti correnti di cui aveva la disponibilità, con le aggravanti di cui all’art. 219, commi primo e secondo, n. 1, legge fall, e la recidiva semplice.
- Il Giudice dell’udienza preliminare, prescindendo da qualsiasi valutazione di merito e facendo leva sulla mera comparazione formale tra i fatti sottoposti al suo esame e quelli di bancarotta preferenziale (art. 216, comma terzo, legge fall.) e semplice nell’Ipotesi di cui all’art. 217, comma primo, n. 4, legge fall., relativi al medesimo fallimento ed oggetto della sentenza 14 marzo 2006 (irrevocabile il 18 luglio 2006) dello stesso G.u.p, con la quale al era stata applicata la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen., riteneva che, dato il carattere unitario del reato di bancarotta, non era consentito,
- in presenza di un giudicato su tale illecito, l’inizio di un nuovo e differente processo per ulteriori e diversi ratti di bancarotta accertati successivamente, ostandovi il divieto del bis in idem, in quanto questi ultimi fatti, pur non sovrapponibili naturalisticamente ai primi, erano comunque assorbiti nel disvalore dell’unico reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale già giudicato e non davano luogo a una pluralità di reati.
- Il Giudice dell’udienza preliminare, nel pronunciare II dispositivo della decisione alla presenza del p.m. e del difensore dell’imputato, indicava, ex art. 544, comma 3, cod. proc pen., il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione. La sentenza, completa di motivazione, veniva depositata in cancelleria nel termine preannunciato ed esattamente in data 7 aprile 2009.
- Ha proposto ricorso per cassazione, con atto depositato in data 19 maggio 2009, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, deducendo l’erronea applicazione degli artt. 649 cod. proc. pen. e 219 legge fall, per i seguenti rilievi :
- a) la tesi privilegiata dalla sentenza impugnata comporta una abrogazione implicita del richiamato art. 219, comma secondo, n. 1, che dovrebbe invece operare proprio nel casi di plurimi fatti di bancarotta, e conduce a risultati assolutamente irragionevoli, come conferma iI caso in esame, in cui l’imputato, dopo avere patteggiato la pena per i meno gravi reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice, ha beneficiato della declaratoria d’improcedibilità per il diverso e più grave reato di bancarotta fraudolenta per distrazione;
- b) l’art. 649 cod. proc. pen. prevede, in linea generale, il divieto di un secondo giudizio per iI «medesimo fatto» (principio del ne bis in idem), intendendosi per tale il fatto storico cosi come cristallizzato nella sentenza irrevocabile;
- c) fatti storici che si differenziano per condotte e conseguenze sono logicamente diversi tra loro, con conseguente inapplicabilità del divieto del bis in idem;
- d) l’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., prevedendo un aumento di pena ove vengano commessi più fatti tra quelli previsti in ciascuno dei precedenti articoli 216, 217, 218, persegue la finalità di mitigare il rigore sanzionatolo conseguente al concorso materiale di più fatti di bancarotta, che vengono unificati solo quoad poenam, rimanendo ferma, quindi, l’innegabile autonomia ontologica dei singoli fatti di bancarotta, ciascuno dei quali è idoneo a fondare una decisione di responsabilità penale;
- e) il contrario orientamento espresso dalla sentenza impugnata implica che il trattamento sanzionatore da riservare ad un soggetto che si sia reso responsabile di più fatti di bancarotta dipenderebbe non già dalla valutazione delle condotte complessivamente considerate, ma dalla tempistica – variabile e casuale – di emersione e di contestazione dei diversi fatti, con le conseguenze irragionevoli Innanzi evidenziate.
- Con ordinanza del 7 ottobre 2010, la Quinta Sezione penale, alla quale il ricorso era stato assegnato ratione materiae, ne ha rimesso – ex art. 618 cod. proc pen. – la decisione a queste Sezioni Unite, rilevando un contrasto giurisprudenziale sulla natura giuridica del reato di bancarotta: da un lato, fa tesi della concezione unitaria del reato, che ravvisa nella pluralità di fatti tipici, commessi nell’ambito della stessa procedura concorsuale, una circostanza aggravante e considera le diverse violazioni – in deroga alle norme sul concorso materiale di reati e sulla continuazione – come un solo reato, con l’effetto della operatività della preclusione di un secondo giudizio; dall’altro, la concezione pluralistica del reato, che ravvisa nei più fatti tipici descritti dalla norma incrìminatrice fattispecie di reato autonome e ontologicamente diverse, le quali concorrono tra loro e sono unificate solo quoad poenam.
L’ordinanza di rimessione sottolinea che importanza centrale assume, nel rilevato contrasto di giurisprudenza, la disposizione dell’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., a seconda che si ravvisi in essa la previsione di una vera e propria circostanza aggravante, sia sotto il profilo funzionale che sotto quello strutturale, o piuttosto una peculiare regolamentazione del concorso di reati e dell’istituto della continuazione, nella prospettiva di contenere entro limiti di ragionevolezza la pretesa punitiva dello Stato.
Segnala ancora che, se è razionale la scelta di politica criminale finalizzata a disciplinare in maniera peculiare il concorso di reati e a contenere il potere sanzionatorio del giudice in relazione a plurime e autonome fattispecie incriminatoci in materia di bancarotta patrimoniale, non è altrettanto razionale una interpretazione della disciplina spedale che, riconducendo ad unità fatti ontologicamente diversi, ne precluda il completo accertamento ed eventualmente la punizione, ponendosi in definitiva in contrasto con la logica del sistema penale e con gli art. 3e 112 della Costituzione.
Sottolinea, infine, che la preclusione connessa al divieto del bis in idem opera soltanto in relazione allo “Stesso fatto”, che ricorre quando v’è corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di causalità) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.
- Il Primo presidente, con decreto del 18 novembre 2010, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale,
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Preliminarmente deve essere verificata la tempestività del ricorso.
Nel caso in esame, è accaduto che il Giudice dell’udienza preliminare, nel dare immediata lettura del dispositivo della sentenza del 9 gennaio 2009, indicò, richiamando espressamente l’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione. La sentenza, completa di motivazione, fu depositata entro il termine programmato ed esattamente In data 7 aprile 2009. L’avviso di deposito della sentenza fu comunicato, il giorno 15 successivo, al Procuratore generale presso la Corte d’appello e notificato all’imputato contumace l’8 maggio 2009, Nessuna comunicazione e notificazione dell’avviso fu fatta rispettivamente al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e al difensore, presenti alla lettura del dispositivo, essendo stato puntualmente osservato il preannunciato termine di deposito (cfr. l’acquisita certificazione 14 gennaio 2011 della cancelleria del Tribunale di Trieste).
Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso in data 19 maggio 2009, vale a dire nel quarantacinque giorni successivi alla scadenza del termine determinato dal giudice per il deposito della sentenza.
La procedura seguita, mutuata da quella prevista per la redazione e l’impugnazione delle sentenze dibattimentali, non può ritenersi regolare. Tuttavia deve escludersi che le modalità prescelte per l’esplicitazione della motivazione della decisione, pur non conformi – come si preciserà – all’ortodossia procedurale, abbiano inciso negativamente sulla tempestività del ricorso.
1.1. La disciplina dettata dal legislatore in materia di udienza preliminare, con particolare riferimento alla pronuncia e ai tempi di redazione e deposito della motivazione della sentenza di non luogo a procedere, è del tutto peculiare e non è riconducibile tour court né al modello del procedimento in camera di consiglio così detto “tipico”, previsto dagli art. 127 e 126 cod. proc. pen,, né a quello delineato per la celebrazione della fase del giudizio.
L’art. 424 cod. proc. pen, prevede che il giudice, all’esito dell’udienza preliminare, ove ritenga che non debba discorsi il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere (comma 1). Di tale provvedimento, completo – di norma – in ogni sua parte (motivazione e dispositivo), deve dare immediata lettura in udienza, il che equivale a notificazione per le parti presenti (comma 2). Ove non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi, il giudice deve provvedervi non oltre il trentesimo giorno dalla lettura del solo dispositivo (comma 4).
Non è consentito al giudice dell’udienza preliminare fissare un termine più ampio per il deposito della motivazione della sentenza: il richiamato art. 424 cod. proc. pen., infatti, non prevede tale facoltà. Né può farsi leva sulla diversa disposizione di cui all’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., riferìbile alla redazione delle solo sentenze dibattimentali.
In relazione a quest’ultimo punto, non può condividersi la tesi sostenuta da Sez. 4, n. 38571 del 22/09/2010, dep. 02/11/2010, imp. ***, secondo cui l’art. 544, comma 3, cod, proc. pen. sarebbe applicabile anche alla redazione della sentenza di non luogo a procedere, perché non conterrebbe «alcuno specìfico riferimento ai giudizio», avrebbe una portata di carattere generale e «non disciplini (erebbe) la materia relativa ai termini del deposito delle sentenze con modalità incompatibili con quelle della camera di consiglio»,
Devesi, in contrarlo, osservare che l’art. 544 cod. proc. pen., inserito nel Capo III, Titolo III, Libro VII, si riferisce specificamente alla redazione della sentenza pronunciata in giudizio e non è, pertanto, estensibile alla sentenza camerale di non luogo a procedere, per la quale l’art. 424 cod. proc. pen. prevede la specifica disciplina innanzi esposta. Appare altresì arduo, sotto il profilo ermeneutico, volere individuare nel solo comma 3 dell’art. 544 cod, proc. pen. una disposizione di carattere generale, che si insinuerebbe tra le previsioni contenute negli altri commi, tutta univocamente riferibili alla sola sentenza dibattimentale. Un’interpretazione sistematica e coerente dell’intera norma conduce, invece, a non differenziare il campo operativo delle varie previsioni in essa contenute.
1.2. La sentenza di non luogo a procedere deve essere impugnata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, ai sensi dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che disciplina In via generale il termine per l’impugnazione dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio, tra i quali rientra certamente la detta pronuncia. Non rileva, ai fini dell’ampiezza del termine per impugnare, la circostanza che il Giudice dell’udienza preliminare, nell’adottare la decisione, se ne riservi la motivazione nel termine previsto dall’art. 424, comma 4, cod. рroc. реn. о addirittura, con iniziativa irrituale, entro un maggior termine da cui espressamente determinato, incidendo tale evenienza, «come si dirà, esclusivamente sulla decorrenza del termine d’impugnazione.»
Il termine per impugnare la sentenza di non luogo a procedere, in sostanza, non rimane coinvolto, a differenza di quello previsto per l’impugnazione delle sentenze dibattimentali, dall’eventuale utilizzazione da parte del giudice del regime della motivazione differita, ma è e rimane sempre di quindici giorni.
Qualunque perplessità interpretativa al riguardo, pur espressa in precedenza, deve ritenersi definitivamente superata dopa la pronunzia di queste Sezioni Unite n. 31312 del 26/6/2002, dep. 19/9/2002, imp. ***, le cui argomentazioni vanno qui richiamate e ribadite.
E’ il caso di ricordare che la norma di cui all’art. 565, comma 1, lett. a), cod. рrос. pen. ha superato anche il vaglio di costituzionalità, essendo stata ritenuta infondata la corrispondente questione sollevata, in ferimento agli art. 3 e 112 della Costituzione, perché il differenziato regime dei termini per l’impugnazione, fissati in tre distinte fasce (quindici, trenta e quarantacinque giorni), in quanto rapportato al diversi tipi e alla diversa struttura dei provvedimenti, ha una sua ragionevolezza e non incide negativamente sull’esercizio dell’azione penale (Corte Cost. sent. n. 206 del 1997).
La sentenza di non luogo a procedere, pur dopo le profonde innovazioni introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, resta una sentenza di tipo processuale, destinata a null’altro che a paralizzare la domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, è sottratta al regime del ne bis in idem, è designata da un mero effetto preclusivo, può – ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 434 cod. рrос. реn. – essere revocata e si differenzia, quindi, da quella emessa all’esito del giudizio di merito, per la quale l’art. 585, comma 1, lett. a), b) e c), cod. рrос. реn. (per il richiamo fatto ai commi 1, 2, 3 dell’art. 544) prevede termini diversi d’impugnazione a seconda delle modalità di redazione e pubblicazione del provvedimento.
1.3. Quanto alla decorrenza del termine per impugnare la sentenza di non luogo a procedere, deve escludersi, ove il giudice rispetti le previsioni di cui all’art. 424 cod. рrос, реn., l’operatività dell’art, 123 cod. рrос. реn., che, facendo espressamente salvo quanto il codice dispone in relazione ai provvedimenti emessi nell’udienza preliminare e nel dibattimento, è riferibile ai provvedimenti camerali così detti “tipici” e ne disciplina il deposito, la comunicazione o la notificazione del relativo avviso alle parti processuali cui la legge attribuisce il diritto d’impugnazione.
Deve invece farsi riferimento alla norma di cui all’art. 585, comma 2, cod. proc. pen., che regola la decorrenza dei termini per l’impugnazione non solo delle sentenze dibattimentali ma di ogni tipo di provvedimento del giudice.
Con quest’ultima norma, il legislatore del 1988 ha dato attuazione alla direttiva di cui al punto 83 dell’art. 2 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, in cui si stabiliva che la determinazione della decorrenza dei termini per le impugnazioni fosse «ispirata a criteri di massima funzionalità e semplificazione», e ha conseguentemente privilegiato meccanismi automatici predefìniti per l’individuazione del momento da cui detti termini devono decorrere, limitando il ricorso alla comunicazione o alla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento ai soli casi in cui, non potendo operare il modello presuntivo, risulti necessario garantire l’effettiva conoscenza alle parti interessate a proporre impugnazione.
La decorrenza dei termini per impugnare, secondo la previsione dell’art. 585 cod. proc. pen., è infatti collegata – di norma – in via automatica al termini prestabiliti per il deposito del provvedimenti giurisdizionali.
E’ evidente quindi che, sulla base di una interpretazione coordinata degli artt., 424 e 585, comma 2, cod. proc. pen., il termine per impugnare la sentenza di non luogo a procedere deve farsi decorrere, ove il dispositivo e la contestuale motivazione siano letti in udienza, da tale momento, secondo la previsione di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 585, equivalendo la lettura a notificazione per le parti presenti o presunte tali.
Ove il Giudice dell’udienza preliminare, nel dare lettura in udienza – alla presenza delle parti – del solo dispositivo della sentenza, opti per il regime della motivazione differita e questa sia depositata, cosi come previsto dall’art. 424, comma 4, cod. proc. pen., nei trenta giorni successivi alla pronuncia, è dalla scadenza di tale termine legale, non prorogabile, che deve farsi decorrere in via automatica, al sensi dell’art. 585, comma 2, lett. c), prima parte, cod. proc. pen., il termine iniziale per proporre impugnazione, giacché, in tal caso, per le parti interessate e presenti in udienza opera una forma di presunzione legale di conoscenza e non deve alle stesse essere comunicato o notificato l’avviso di deposito della motivazione.
Ovviamente la necessità della comunicazione o della notificazione di tale avviso sussiste allorché il giudice non rispetti il termine, meramente ordinatorio, previsto dalla legge per il deposito della motivazione differita, e ciò al fine di garantire l’effettiva conoscenza dei provvedimento, con la conseguenza che il termine d’impugnazione deve decorrere, in ossequio al disposto dell’art. 585, comma 2, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen., dal giorno in cui è stata eseguita detta comunicazione o notificazione.
Coerentemente con la ratio che informa il sistema delle impugnazioni, la comunicazione o la notifica dell’avviso di deposito va fatta, a norma dell’art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., al Procuratore generale presso la Corte d’appello, che altrimenti non avrebbe la possibilità di proporre impugnazione.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi nell’ipotesi in cui il Giudice dell’udienza preliminare abbia irritualmente indicato, come nella specie, un termine per il deposito della motivazione della sentenza superiore a quello massimo di trenta giorni previsto dall’art, 424 cod. proc. pen. ed abbia osservato tale termine preannunciato.
Non può condividersi l’orientamento secondo cui, in questo caso, non vi sarebbe «ragione di condizionare all’avviso di deposito la decorrenza del termine per l’impugnazione», in considerazione del fatto che le parti interessate, presenti alla lettura del dispositivo in udienza, sono poste comunque al corrente del termine più ampio fissato per il deposito della sentenza, dalla cui scadenza, se rispettato, decorrerebbe quello per impugnare (cir. Sez. 6, n. 39458 del 09/10/2003, dep. 20/10/2003, ìmp. Bassetto; Sez. 6, n. 40877 del 01/10/2007, dep. 07/11/2007, imp. Esposito).
Osserva la Corte che la disposizione di cui all’art 585, comma 2, lett., c), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che il termine d’impugnazione decorre dalla scadenza di quello «determinato dal giudice per il deposito della sentenza», é chiaramente riferibile alle sole sentenze dibattimentali, per le quali soltanto, come si è detto, opera la previsione di cui all’art. 544, comma 3, cod. proc. pen..
La riserva di motivazione assunta secondo modalità non conformi al modello regale è illegittima, è da considerarsi, pertanto, priva di qualunque valore e non può mutare la natura del provvedimento deliberato dal G.u.p, né il regime che regola la relativa impugnazione, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza (Sez. 6, n. 1798 del 28/11/2002, dep. 16/01/2003, imp. Vidoni; Sez. 6, n. 43609 dell’11/10/2007, dep. 23/11/2007, imp. Lancella; Sez. 6, n. 21520 del 07/05/2008, dep. 28/05/2008, imp. Formisano).
In sostanza, nell’ipotesi in esame, non può esplicare alcuna funzione vicaria la presunzione di conoscenza della decisione impugnata, per effetto del preannunciato e rispettato termine di deposito della sentenza, fissato Irritualmente dal giudice. Si finirebbe col dare vita ad una disciplina ibrida, estranea ai sistema, priva di coordinamento e idonea ad ingenerare equivoci sul termine per impugnare, che la parte interessata, com’è accaduto nella specie, potrebbe individuare, secondo una visione ermeneutica paradossalmente più coerente, in quello di 45 giorni di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 585 cod. proc. pen., anziché di quindici giorni, che, come si è precisato, è il termine inderogabile previsto dalla lett. a) della norma citata per l’impugnazione del provvedimenti emessi all’epilogo dei procedimento in camera di consiglio.
1.4. E’ il caso di precisare che il sistema delineato sulla base del modello legale prefigurato dall’art. 585 cod. proc. pen. è in generale previsto, come si è detto, per tutte le sentenze camerali, fatti salvi gli opportuni adattamenti, in relazione alla specifica disciplina, quanto all’individuazione del momento dal quale fare decorrere il termine d’impugnazione.
Esemplificativamente, può farsi riferimento: alla sentenza di proscioglimento emessa ai sensi dell’art. 129 cod, proc. pen. (Sez. U n. 430S5 del 30/09/2010, dep. 03/12/2010, imp. Dalla Serra, con riferimento all’ipotesi di pronuncia de plano ex art. 459, comma 3, cod., proc. pen,); alla sentenza predi batti mentale ex art. 469 cod. proc. pen; alla sentenza di applicazione della pena a» sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di rito, quando la stessa è deliberata fuori dalla sede dibattimentale, vale a dire nel corso delle indagini preliminari, nell’udienza preliminare o prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ipotesi queste In cui la pronuncia deve ritenersi assunta in camera di consiglio (Sez. U, n. 29S del 12/10/1993, dep. 17/01/1994, imp. Scopel); alla sentenza in materia di estradizione.
In tutti questi casi, è fuori discussione che il termine per impugnare è quello di quindici giorni di cui all’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Quanto alla decorrenza, la stessa deve coincidere con la lettura in udienza del provvedimento contestualmente motivato (è quanto si verifica per la sentenza di patteggiamento, che – di regola – secondo la previsione dell’art. 448, comma 1, cod. proc. pen., deve essere pronunciata «immediatamente» e non è ammessa la riserva di motivazione) ovvero con la data di comunicazione o notifica del provvedimento depositato fuori udienza, in assenza di una previsione normativa che consenta il “distacco temporale” tra decisione e deposito della relativa motivazione.
Quando il legislatore ha inteso derogare al meccanismo d’impugnazione dei provvedimenti camerali, ha lasciato traccia nel testo normativo di riferimento, è il caso della sentenza emessa all’esito del rito abbreviato. In virtù del rinvio operato dall’art 442, comma 1, cod. proc. pen. agli «artt. 529 e seguenti», tra i quali è ricompresso l’art, 544 cod. proc. pen., al quale fa rinvio, a sua volta, l’art. 585 cod. proc. pen., deve ritenersi che si sia voluto assimilare, per questo specifico aspetto, la sentenza emessa nel giudizio abbreviato a quella dibattimentale, con l’effetto che il termine d’impugnazione varia, secondo le diversificazioni contenute nei comma 1 dell’art. 585 cod., proc. pen., in relazione al tempo impiegato dal giudice per la redazione della sentenza, e decorre dai diversi momenti specificali nelle lettere b), c) e d) del comma 2 dello stesso articolo (sez. U n. 16 del 15/12/1992, dep. 30/03/1993, imp. Cicero).
1.5. Il percorso argomentativo sin qui seguito deve essere sintetizzato nel seguenti principi:
«il termine di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, pronunciata all’esito dell’udienza preliminare, è quello di quindici giorni previsto dall’art 585, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio»;
«detto termine decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata o dalla scadenza del termine legale di trenta giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine»; «non è consentito al Giudice dell’udienza preliminare fissare, ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen., un termine più ampio per il deposito delta motivazione deità sentenza di non luogo a procedere»;
«ove ciò si verifichi, deve essere comunicato o notificato alle parti legittimate all’impugnazione il relativo avviso di deposito e da tate comunicazione o notificazione decorre il termine per impugnare».
1.6. Alla luce di tali principi, considerato che, nel caso in esame, il documento-sentenza pacificamente risulta essere stato depositato non nel termine legale di trenta giorni dalla deliberazione (art. 424, comma 4, cod. proc. pen.), bensì in quello irrìtualmente determinato dal G.u.p, doveva darsi corso alla comunicazione e alla notificazione del relativo avviso di deposito a tutte le parti processuali interessate, incombenti questi che, in particolare, non risultano essere stati eseguiti per il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste e per il difensore dell’imputato. Ne discende che la decorrenza del termine per l’impugnazione da parte del primo, in difetto della relativa comunicazione, non ha avuto mai inizio e il ricorso dal medesimo proposto deve, pertanto, ritenersi tempestivo.
- La questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite è la seguente: «se il delitto di bancarotta, nel caso in cui siano poste in essere più condotte tìpiche nell’ambito di uno stesso fallimento, sia un unico reato, con l’effetto di un aumento di pena in funzione di circostanza aggravatrice, o se – invece – la pluralità di condotte di bancarotta dia luogo ad un concorso di reati, con conseguente esclusione del divieto di bis in idem per l’eventuale giudicato intervenuto su alcune delle indicate condotte».
- La prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte, nell’affrontare varie problematiche, sostanziali e processuali, con approcci interpretativi – in verità – non sempre omogenei e di corto respiro, perché incentrati su tematiche specifiche e comunque condizionati dalia lettera della disposizione di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., privilegia la concezione unitaria del reato di bancarotta.
Tale orientamento evidenzia che il legislatore, collocando la pluralità dei fatti nell’ambito della tecnica sanzionatola e qualificandola formalmente, con la richiamata norma, come circostanza aggravante, considera le diverse violazioni – in deroga alle norme sul concorso materiale dei reati e sulla continuazione – come un unico reato, posto che una circostanza non può che aggravare un solo fatto di reato, nel quale essa si innesta (Sez, 3, n. 2492 del 26/05/1959, imp. Jerussi; Sez. 5, n. 314 del 24/03/1972, dep. 15/06/1972, imp. Draghi; Sez. 5, n. 1431 del 20/11/1981, Imp. Borselli; Sez. 5, n. 4403 del 14/01/1980, dep. 01/04/1980, imp. Testa; Sez. 5, n. 8390 del 04/06/1981, dep. 28/09/1981, imp. Picardi; Sez. 5, n. 9266 del 24/06/1988, dep. 15/09/1988, Imp. Ricelli; Sez. 5, n. 10260 del 05/10/1981, dep. 13/11/1981, imp. Brandinelll; Sez. 5, n. 43 del 25/11/1983, dep. 04/01/1984, imp. Giovannoni; Sez. 5, n. 8988 del 01/06/1988, dep. 23/08/1988, Imp. Termini; Sez, 5, n. 4431 del 14/03/1998, dep. 15/04/1998, Imp. Calabro; Sez. 5, n. 9047 del 1S/06/1999, dep. 15/07/1999, Imp. Ialini; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, dep. 02/10/2000, imp. Piana; Sez. 5, n. 4901 del 16/12/2002, dep. 03/02/2003, imp, Gazzani; Sez, 5, n. 38810 del 04/07/2006, dep. 22/11/2006, imp. Vassallo).
Secondo altro indirizzo interpretativo, l’art 219, comma secondo, n. 1, legge fall, prevede l’unificazione solo quoad poenam della pluralità dei fatti di bancarotta posti In essere nell’ambito della stessa procedura concorsuale, ma non esclude l’autonomia ontologica dei singoli episodi delittuosi; tale unificazione, pur esplicitamente qualificata come aggravante, costituisce in realtà un’ipotesi particolare di continuazione derogativa di quella ordinaria, consistendo la deroga nella determinazione dell’aumento di pena fino a un terzo (e non fino al triplo ex art. 81 cod. pen.) e nell’assoggettabilità al giudizio di comparazione di cui all’art. 69 cod. pen, (Sez. 5, n. 2588 del 16/10/1980, dep. 21/11/1980, Imp. Caltagirone; Sez. 5, n. 2547 del 08/10/1981, dep. 16/02/1981, Imp, Murgia; Sez. 5, n. 4913 del 21/11/1994, dep. 29/12/1994, Imp. Migliavacca; Sez. 5, n. 32254 del 04/06/2003, dep. 31/07/2003, Imp. Pazienza; Sez. 5, n. 26794 del 17/05/2008, dep. 03/07/2008, Imp. Schiavone).
- Entrambi gli orientamenti sono intrìnsecamente connessi alla interpretazione della struttura del reato di bancarotta e, più esattamente, all’individuazione della relazione che intercorre tra la dichiarazione di fallimento e la molteplicità delle azioni tipiche poste in essere dal fallito.
Il principio della unitarietà della bancarotta, secondo il quale il reato resta unico anche se realizzato attraverso una molteplicità di fatti, trova la sua genesi nell’antica concezione del fallimento come evento del reato, al quale si accompagnerebbero, «in secondo plano e quasi In ombra», I fatti di bancarotta.
Alla luce di ciò, nella vigenza del codice di commercio dei 1882, si sosteneva che il reato è sempre uno solo, anche nel concorso di più fatti; si ha sempre una sola e medesima lesione giuridica, epperò sarebbe un errore ravvisare in questi altrettanti reati distinti», che sono – invece – «aspetti di un unico evento che la legge vuole punito».
Il codice di commercio francese del 1607, dal quale aveva tratto origine quello unitario, d’altra parte, non dava adito a perplessità: era previsto esplicitamente che si dichiarava «colpevole di bancarotta il commerciante fallito che si trovasse in uno o più dei casi seguenti» (artt. 533 e 593).
Con l’entrata in vigore della legge 16 marzo 1942, n. 267, le critiche mosse alla concezione tradizionale del fallimento come evento del reato di bancarotta e il paritario rilievo dato al singoli fatti tipici, espressione concreta della violazione degli interessi protetti, hanno determinato, per un verso, l’insorgere della cd. teoria pluralista della bancarotta e, per altro verso, la necessità anche per i sostenitori della contrapposta teoria, d’Individuare la ragione del principio unitario nell’identità in concreto del bene leso da ogni fatto di bancarotta e nella conseguente identità dell’evento giuridico, che rimane unico a prescindere dalla molteplicità di quegli stessi fatti.
In sostanza, oggetto della punizione non è il fallimento, ma i singoli fatti di bancarotta, che ledono o pongono comunque in pericolo gli interessi dei creditori, sempre che l’imprenditore sia o sia stato dichiarato fallito, rappresentando tale dichiarazione una «condizione di esistenza del reato» (Sez. U del 25/01/1958, Imp. Mezzo).
Il fallimento, infatti, non integra – di per sé – l’illecito penale della bancarotta, non fosse altro perché può trovare origine in cause non attribuibili in alcun modo all’imprenditore di riferimento (si pensi ad una grave crisi economica generale, al dissesto finanziarlo di una banca con la quale l’Imprenditore opera, ad una guerra). Può esservi fallimento senza che vi sia, quasi per automatismo, bancarotta. Ad integrare tale illecito concorrono, con pari incidenza, i fatti tipici previsti dalle corrispondenti norme incriminatici e la dichiarazione di fallimento, elemento quest’ultimo imprescindibile per la punibilità dei primi, che altrimenti sarebbero, come fatti di bancarotta, penalmente irrilevanti.
- La questione controversa rimessa alla cognizione delle Sezioni Unite, per essere ragionevolmente risolta in aderenza al diritto positivo e alla ratio che ispira l’intero sistema, impone d’individuare la reale natura giuridica delta disposizione di cui al comma secondo n. l dell’art. 219 legge fall, e di apprezzare la configurazione delle singole condotte tipiche delineate dal precedenti artt. 216, 217 e 218, senza trascurare, al fini che qui specificamente interessano, i riflessi processuali connessi alla disposizione di cui all’art. 649 cod. proc. pen..
5.1. Preliminare è l’analisi del contenuto e della portata delle norme incriminatici (artt. 216, 217, 218 legge fall.) richiamate dall’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., la cui interpretazione ha dato luogo al contrasto giurisprudenziale.
E’ noto che vi sono disposizioni a più norme (o norme miste cumulative), che contengono diverse ipotesi incriminatici, aventi ciascuna una propria autonomia ontologica ed un’autonoma rilevanza penale, e norme a più fattispecie (norme miste alternative o fungibili), che viceversa prevedono un’unica ipotesi di reato e sono applicabili una sola volta anche in caso di realizzazione di più fattispecie, che degradano al rango di semplici modalità di previsione di un unico tipo di reato.
L’art. 216 legge fall., in particolare, apprezzato nella sua complessa articolazione, è inquadrabile nella categoria della disposizione a più norme, prevedendo diverse ipotesi di reato assolutamente eterogenee tra loro per condotta, per oggettività giuridica, per gravità, per tempo di consumazione, per sanzione prevista:
- a) bancarotta fraudolenta patrimoniale, contemplata dal n. 1 del comma primo, e cioè la distrazione, l’occultamento, la dissimulazione, la distruzione, la dissipazione di beni, nonché l’esposizione e il riconoscimento di passività inesistenti (diminuzione fittizia o effettiva dei patrimonio), condotte queste che ledono l’interesse del creditori alla conservazione della garanzia offerta dall’integrità patrimoniale dell’imprenditore;
- b) bancarotta fraudolenta documentale, contemplata dal n, 2 del comma primo, che lede l’interesse dei creditori alla estensibilità della situazione patrimoniale del debitore;
- c) bancarotta preferenziale, contemplata dal comma terzo, che lede l’interesse dei creditori alla distribuzione dell’attivo secondo i principi della pur condicio;
- d) le anzidette figure criminose possono integrare fatti di bancarotta pre-fallimentare o post-falli mentare, a seconda che siano poste in essere prima o durante la procedura concorsuali (cfr. commi primo, secondo e terzo);
- e) diversa è la collocazione temporale della bancarotta pre-fallimentare, la cui consumazione coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento (condizione di esistenza dei reato), rispetto a quella post-fallimentare, in cui la già intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento opera come presupposto del reato e la consumazione coincide temporalmente con le condotte vietate poste in essere;
- f) differenziato è anche il trattamento sanzionatolo previsto: più grave per le ipotesi di bancarotta fraudolenta in senso stretto (comma primo, n. 1) e per le frodi nelle scritture contabili (comma primo, n. 2), meno grave per le indebite preferenze usate ai creditori (comma terzo).
L’art. 216 legge fall., penò, contiene anche norme a più fattispecie alternative o fungibili. E’ il caso delle condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o dissipazione di cui al comma primo n. 1, le quali, se hanno ad oggetto lo stesso bene, sono, per cosi dire, in rapporto di “alternatività formale”, di “alternatività di modi”, nel senso cioè che le diverse condotte descritte dalla legge sono estrinsecazione di un unico fatto fondamentale e integrano un solo reato, anche se vengono poste in essere, in immediata successione cronologica, due o più di tali condotte, che, essendo omogenee tra loro, ledono lo stesso bene giuridico (integrità del patrimonio dei debitore insolvente): in tal caso, l’atto conforme al tipo legale resta assorbito dalla realizzazione, in contiguità temporale, di altro atto di per sé stesso tipico. Analoghe considerazioni possono ripetersi per le ipotesi, pur esse omogenee, di esposizione e di riconoscimento di passività inesistenti (entrambe lesive dell’Interesse specifico alla veridica Indicazione del passivo).
In difetto della detta unitarietà d’azione con pluralità di atti, è indubbio che, anche tra fattispecie alternative, si ha concorso ogniqualvolta le differenti azioni tipiche siano «distinte sul piano ontologico, psicologico e funzionate» e abbiano ad oggetto beni specifici differenti.
Anche il comma primo, n. 2, prevede le fattispecie alternative della sottrazione, della distruzione o della falsificazione di libri o di altre scritture contabili, nonché della tenuta di tale documentazione in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, condotte che, se riconducibili ad un’azione unica, integrano un solo reato.
L’art. 217 legge fall., è disposizione a più norme, prevedendo ipotesi di bancarotta semplice, riconducibili a condotte ontologicamente diverse e distinte tra loro:
- a) spese personali o per la famiglia eccessive;
- b) dissipazione del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
- c) operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
- d) aggravamento dei dissesto con l’astenersi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento; e) inadempimento delle obbligazioni assunte in sede di concordato preventivo o fallimentare;
- f) omessa o irregolare tenuta del libri e delle altre scritture contabili.
Non va sottaciuto che alcune di tali previsioni incriminatici sono strutturate normativamente in modo tale da comprendere tanto un solo fatto quanto una molteplicità di fatti: si pensi alle spese personali o per la famiglia eccessive (comma primo, n. 1), alle operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti (comma primo, n. 2), alla tenuta irregolare o incompleta dei libri e delle altre scritture contabili (comma secondo). In queste ipotesi, la molteplicità dei fatti, intesi come atti di un’unica azione, integra un reato unico.
L’art. 218 legge fall, disciplina una sola fattispecie delittuosa: il ricorso abusivo al credito, dissimulando il dissesto o io stato d’insolvenza dell’impresa commerciale.
L’analisi delle norme citate evidenzia che in esse sono previste plurime, distinte e autonome fattispecie delittuose, le quali, ad esclusione delle ipotesi a cui innanzi si è fatto cenno, sono in concorso materiale tra loro.
Si tratta ora di stabilire la disciplina applicabile al riguardo.
5.2. Non può farsi riferimento al sistema generale delineato dal codice penale (artt. 72 e ss.) in tema di concorso di reati, venendo, invece, in rilievo la norma specifica di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., e la natura giuridica della relativa disciplina.
Quest’ultima norma dispone che le pene stabilite nel precedenti artt. 216, 217 e 218 «sono aumentate se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli Indicati».
Tale regolamentazione sembra, almeno formalmente, non discostarsi, in linea di massima, dalla direttiva tradizionale della unitarietà della bancarotta.
E’ necessario, però, cogliere, attraverso un’interpretazione corretta e aderente alla logica del sistema, la reale portata della previsione unificante, se cioè integri, sotto il profilo strutturale e al di là di quello funzionale, una effettiva circostanza aggravante, così come si evincerebbe dalla rubrica della norma, o piuttosto una peculiare disciplina del concorso di reati alla stregua del principio del cumulo giurìdico in luogo di quello generale del cumulo materiale.
La configurazione unitaria della bancarotta ha trovato, come sopra precisato, la giustificazione più significativa nell’antica concezione del fallimento come evento del reato e ha avuto come «supporto “naturale” la spiccata omogeneità dei comportamenti criminosi commessi dall’imprenditore nella fase della decozione».
Nella realtà contemporanea, con l’abbandono definitivo della concezione del fallimento come evento e in considerazione del fatto che i comportamenti dell’imprenditore insolvente possono essere estremamente eterogenei per tipologia e per offensività, deve ritenersi che i plurimi fatti di bancarotta nell’ambito del medesimo dissesto fallimentare, pur unificati normativamente nella previsione dell’art. 219, comma 2, n, 1, legge fall., rimangono naturalisticamente apprezzabili, se riconducibili a distinte azioni criminose, e sono da considerare e da trattare come fatti autonomi, ciascuno dei quali costituisce un autonomo illecito penale.
E’ in rapporto, quindi, alla natura e alla eterogeneità delle fattispecie previste dalle norme incriminatrici che deve essere valutata e colta la reale portata dell’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall.
Tale norma postula l’unificazione quoad poenam di fatti-reato autonomi e non sovrapponibili tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta sicuri indici qualificano:
- a) Il nomen iuris, «circostanze», adottato nella rubrica;
- b) la generica formula utilizzata per individuare la variazione dì pena in aggravamento («le pene [,..] sono aumentate») implica il necessario richiamo all’art. 64 cod. pen., che è l’unica disposizione che consente di modulare la detta variazione sanzionatoria.
E’ indubbio che, sul piano formale, si è di fronte a una circostanza aggravante.
In realtà, però, il riferimento formale e anche quello funzionale a tale categoria giuridica non sono coerenti con la connotazione strutturale della stessa.
Difetta, infatti, il rapporto tra un fatto-base, cioè il fatto del reato, e un fatto accessorio, cioè il fatto della circostanza. Occorre, per configurare una circostanza in senso tecnico, che si sia in presenza di un elemento non essenziale del reato, di un quid cioè che può esserci o non esserci, senza che il reato venga meno nella sua previsione di base. Si è obiettato che, nel caso in esame, il legislatore avrebbe considerato proprio la pluralità dei fatti di bancarotta come una circostanza aggravante. E’ agevole replicare che i fatti sono tutti sullo stesso piano, ciascuno di essi delinea – secondo la corrispondente previsione tipica – un’ipotesi delittuosa e non v’è, quindi, alcuna ragione logica per assegnare ad uno o più di essi la funzione di circostanza, declassando così condotte tipiche di determinate fattispecie incriminatrici ad accadimento eventuale di altra fattispecie incriminatrice.
L’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall, disciplina, nella sostanza, un’ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante. Tale scelta appare chiaramente ispirata dall’esigenza, avvertita dal legislatore, di mitigare le conseguenze sanzionatone e di non pervenire a forme di repressione draconiana dei reati di bancarotta, la cui pluralità in un fallimento è evenienza fisiologica.
Detta norma non dà vita a un reato unico nella forma del reato complesso ex art. 84, comma primo, seconda parte, cod. pen., con riferimento all’ipotesi in cui «la legge considera [..,] come circostanze aggravanti di un solo reato fatti che costituirebbero, per se stessi, reato»: il reato complesso, certamente costruito come reato unico a tutti gli effetti, è integrato da fatti-reato realizzati contestualmente (si pensi, esemplificativamente, al furto aggravato dalla violazione del domicilio, al danneggiamento aggravato dalla minaccia o dalla stesso soggetto nell’ambito dello stesso fallimento ed emersi successivamente al fatto già giudicato.
- L’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., opera sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti Indifferentemente dai precedenti artt. 216 e 217.
In relazione al primo aspetto, rileva la Corte che l’espresso richiamo fatto dalla norma in esame anche al reato di cui all’art. 218 legge fall., che disciplina una sola fattispecie delittuosa (ricorso abusivo al credito), non lascia margini di dubbio sull’operatività della disposizione in caso di reiterazione della stessa condotta tipica. Diversamente opinando, si determinerebbe una interpretatìo abrogans del richiamo che l’art. 219 fa all’art. 218.
In relazione ai secondo aspetto, vanno condivise, a superamento dell’esistente contrasto giurisprudenziale, le argomentazioni sviluppate da Sez. 5 n. 27231 del 03/06/2005, dep. 21/07/2005, Imp. Laface e da Sez. 5, n, 3619 del 15/12/2006, dep. 31/01/2007, imp. Belsito.
Deve osservarsi, invero, che, di fronte al dato testuale non univoco («più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli»), l’applicabilità dell’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall, alla pluralità di fatti di bancarotta commessi, a prescindere se gii stessi siano contemplati nello stesso articolo o in articoli diversi, è imposta dalla necessità di privilegiare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, perché, diversamente opinando, si determinerebbero, in contrasto con l’art. 3 Cost., situazioni di palese e Irragionevole disparità di trattamento: ove si ritenga, Infatti, che la norma in esame sia applicabile solo ai casi di concorso interno, quello cioè tra più fatti di violenza concretizzatasi in sole percosse), mentre difetta tale contestualità nei fatti di bancarotta riconducibili a distinte azioni criminose.
Non può parlarsi neppure di reato abituale, considerato che tale categoria penalistica richiede la reiterazione nel tempo di condotte omogenee e una differenza qualitativa tra la volontà del fatto singolo e la volontà dei fatto complessivo, mentre le condotte di bancarotta sono o possono essere eterogenee e la prospettazione soggettiva dell’agente non subisce mutamento alcuno per il moltiplicarsi delle condotte medesime.
Non va sottaciuto che è rinvenibile nel nostro sistema giuridico altra ipotesi accostabile all’interpretazione, che qui si privilegia, della norma in esame: il riferimento è all’art. 589, comma quarto, cod. pen., che, pur atteggiandosi apparentemente come circostanza aggravante, non è tale e non costituisce neppure un’autonoma figura di reato complesso, ma configura, secondo la prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte, un’ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l’unificazione rileva solo quoad poenam, con la conseguenza che, ad ogni altro effetto, anche processuale, ciascun reato rimane autonomo e distinto (Sez. 4 n, 1S09 del 15/12/1989, dep. 09/02/1990, Imp. Mangili; Sez. 4 n. 10048 del 16/07/1993, dep. 08/11/1994, Rv. 195698,; Sez. 1 n. 175 del 07/11/1995, dep. 09/01/1996, Imp. Ferraioli; Sez. 4 n. 12472 del 15/06/2000, dep. 01/12/2000, Imp. Pellegrini; Sez. 4 n. 4738 del 29/10/2008, dep. 19/12/2008, Imp. Pilato).
5.3. Conclusivamente, l’art. 219, comma secondo, n. l, legge fall., altro non è che un’ipotesi di concorso di reati, casisticamente definita da una parte della dottrina come una sorta di «continuazione fallimentare», regolamentata in deroga alla disciplina generale sul concorso di reati e sulla continuazione.
Non è un caso che l’ambito di operatività della norma coincide con quello dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., così come modificato dall’art. 8 d.l. 11 aprile 1974, n. 99 (introdotto dalla legge di conversione 7 giugno 1974, n. 220): la norma codicistica fa riferimento sia all’inosservanza di ipotesi delittuose diverse, sia alla violazione della medesima disposizione di legge; la norma della legge fallimentare deve intendersi, come meglio si preciserà in seguito, applicabile sia in caso di “più fatti” costituenti reiterazione della medesima fattispecie tipica”, sia in caso di “più fatti” rappresentanti la realizzazione di situazioni differenti”.
La portata derogatoria della disciplina introdotta dall’art. 219, comma secondo, n, l, legge fall., rispetto a quella generale di cui all’art. 81 cod. pen., si apprezza in maniera ancora più evidente, ove si consideri che, al momento dell’entrata in vigore della legge fallimentare, il reato poteva definirsi “continuato”, in base al testo originario dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., soltanto in costanza di «più violazioni della stessa disposizione di legge».
Il legislatore del 1942, quindi, facendo ricorso alla categoria giuridica della circostanza aggravante, che, come si è detto, è tale solo dal punto di vista funzionale, ma non da quello strutturale, ha inteso, per ragioni di favor rei, dettare una particolare disciplina della continuazione in tema di reati fallimentari, con l’effetto che i singoli fatti di bancarotta, pur unitariamente considerati quod poenam, conservano, ove ne ricorrano i presupposti, la loro autonomia sia sul piano ontologico che su quello giuridico.
La concezione unitaria, che contrasta tale conclusione, riconducendo a unità fatti autonomi e diversi, finisce col precludere – dopo un’eventuale sentenza definitiva su un singolo fatto di bancarotta – l’accertamento completo di altri fatti emersi successivamente, si pone in contrasto con la logica del sistema penale e con gli artt. 3 e 112 Cost., determina conseguenze paradossali: esemplificativamente, una condanna per bancarotta preferenziale di scarso rilievo condurrebbe all’impunità di altri e più gravi fatti di bancarotta fraudolenta commessi dallo stesso soggetto nell’ambito dello stesso fallimento ed emersi solo successivamente al fatto già giudicato.
- L’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall, opera sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti indifferentemente dai precedenti artt., 216 e 217.
In relazione al primo aspetto, rileva la Corte che l’espresso richiamo fatto dalla norma in esame anche al reato di cui all’art. 218 legge fall., che disciplina una sola fattispecie delittuosa (ricorso abusivo al credito), non lascia margini di dubbio sull’operatività della disposizione in caso di reiterazione della stessa condotta tipica. Diversamente opinando, si determinerebbe una interpretatio abrogans del richiamo che l’art. 219 fa all’art. 218.
In relazione al secondo aspetto, vanno condivise, a superamento dell’esistente contrasto giurisprudenziale, le argomentazioni sviluppate da 5ez. S, n. 27231 del 03/06/2005, dep. 21/07/2005, imp. Laface e da Sez. 5, n. 3619 del 15/12/2006, dep. 31/01/2007, imp. Belsito,
Deve osservarsi, invero, che, di fronte al dato testuale non univoco («più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli»), l’applicabilità dell’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall, alla pluralità di fatti di bancarotta commessi, a prescindere se gli stessi siano contemplati nello stesso articolo o in articoli diversi, è imposta dalla necessità di privilegiare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, perché, diversamente opinando, si determinerebbero, in contrasto con l’art, 3 Cost,, situazioni di palese e irragionevole disparità di trattamento: ove si ritenga, infatti, che la norma in esame sia applicabile solo ai casi di concorso interno, quello cioè tra più fatti di bancarotta tutti semplici о tutti fraudolenti, mentre il concorso esterno tra fatti di bancarotta semplice e fatti di bancarotta fraudolenta rientrerebbe nella sfera di operatività dell’art. 81 cod. pen., si finirebbe col «punire con maggiore asprezza etti abbia commesso un fatto di bancarotta fraudolenta e un fatto di bancarotta semplice, rispetto a chi abbia commesso più fatti di bancarotta fraudolenta», dovendo il primo soggiacere al più rigoroso trattamento sanzionatorio previsto dall’art, 81 cod. pen.
Il reato rimane logicamente unico nelle ipotesi, già sopra richiamate, di condotte criminose in rapporto di “alternatività formale” о “alternatività di modi”, di condotte espressione di un’unica azione con pluralità di atti, di fattispecie costruite, per espressa previsione normativa, su una base strutturale unitaria, assimilabile a quella del reato abituale ma non coincidente con la stessa.
6.1. La peculiare disciplina di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall, deve essere estesa anche alle ipotesi di cd. bancarotta impropria, vale a dire ai fatti di reato previsti negli artt. 216, 217, 218 allorché siano commessi da persone diverse dal fallito (artt. 223, 224, 225 legge fall.).
E’ vero che, sul piano della interpretazione letterale, tale estensione sembra insostenibile, non contemplando la disciplina della bancarotta impropria la normativa di cui all’art. 219 (e quindi anche dei comma secondo n. 1) e non facendo quest’ultimo rinvio agli articoli 223 e seguenti.
E’ agevole, tuttavia, osservare, in aderenza al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, che il richiamo contenuto nelle norme incriminatrici della bancarotta impropria allo stesso trattamento sanzionatorio previsto per le corrispondenti ipotesi ordinarie non legittima margini di dubbio sull’applicabilità dei relativo regime nella sua interezza, ivi compresa l’aggravante sui generis di cui si discute. D’altra parte, avendo il legislatore posto su un piano paritario i reati di bancarotta propria e quelli di bancarotta impropria, non v’è ragione, ricorrendo l’eadem ratio, di differenziare la disciplina sanzionatoria. L’applicazione analogica dell’art. 219 legge fall., ai reati di bancarotta impropria non può ritenersi preclusa, trattandosi di disposizione favorevole all’imputato (Sez. 5. n, 561 del 17/03/1967, dep. 16/05/1967, Imp. Folonari; Sez. 5, n, 1209 del 29/11/1968, dep. 31/01/1969, imp. Solaro; Sez. 5, n. 3297 del 08/01/1980, dep, 11/03/1980, imp. Riva; Sez. 5, n. 12531 del 25/10/2000, dep. 01/12/2000, imp. Mazzei; Sez. 5, n. 8829 del 18/12/2009, dep. 05/03/2010, imp. Truzzi).
- La soluzione privilegiata, integrando una unità fittizia di reati, che in realtà concorrono tra loro, comporta conseguenze rilevanti sul piano processuale e, per la individuazione di tali effetti, la figura di unificazione legislativa deve necessariamente essere scissa nelle sue componenti.
E’ sufficiente ricordare che:
– la contestazione nel decreto che dispone il giudizio deve indicare ogni singolo fatto;
– ogni singolo fatto deve essere oggetto di accertamento in sede di istruttoria dibattimentale;
– ogni singolo fatto deve essere oggetto di un autonomo capo della decisione anche- fini dell’effetto devolutivo in sede di eventuale impugnazione;
– per ogni diverso e autonomo fatto di bancarotta che emerge nel corso di un processo riguardante altro fatto di bancarotta, relativo logicamente alla stessa procedura fallimentare, occorre procedere a nuova contestazione;
– la diversità ontologica dei singoli fatti, unificati fittizia mente dall’art. 219, comma secondo, n, 1, legge fall., si riflette sul giudicato e sul connesso problema dell’operatività dell’art. 671 cod. proc. pen. in materia di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato.
7.1. Sono questi due «ultimi aspetti processuali, intimamente connessi tra loro, che assumono rilievo specifico nel caso rimesso alla cognizione delle Sezioni Unite.
Osserva la Corte che, poiché – secondo la concezione pluralista qui privilegiata – i diversi episodi di bancarotta nell’ambito dello stesso fallimento conservano la loro autonomia e la disciplina dettata dall’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall, costituisce, sotto il profilo strutturale, non un’aggravante ma un’ipotesi particolare di continuazione derogativa di quella ordinaria, l’eventuale giudicato intervenuto su uno dei detti fatti non è di ostacolo alla perseguibilità di altro e diverso fatto di bancarotta relativo allo stesso fallimento.
A chiarire meglio la insussistenza, in tale ipotesi, del divieto del bis in idem di cui all’art. 649 cod. proc. pen. è la nozione di «medesimo fatto» che la norma evoca.
L’identità del fatto sussiste quando v’è corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso di causalità) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persone (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, dep. 28/09/2005, imp. Donati).
Non v’è certamente tale corrispondenza tra le varie ipotesi di bancarotta.
La bancarotta fraudolenta patrimoniale, quella fraudolenta documentale, quella preferenziale, le plurime e diverse ipotesi di bancarotta semplice, la bancarotta pre-fallimentare e quella post-fallimentare si concretizzano attraverso condotte diverse, determinano eventi diversi, hanno gradi di offensività non omologhi, sono sanzionate in modo differenziato, non tutte coincidono come tempo e luogo di consumazione (la bancarotta pre-fallimentare si consuma nel momento e nel luogo in cui interviene la sentenza di fallimento, mentre la consumazione di quella post-fallimentare si attua nel tempo e nel luogo In cui vengono posti in essere I fatti tipici).
7.2. A non diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla previsione di cui all’art. 669 cod. proc. pen. in tema di pluralità di sentenze di condanna irrevocabili pronunciate contro la stessa persona per il «medesimo fatto».
Anche in questo caso, se più condanne irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per reati dì bancarotta commessi nell’ambito dello stesso fallimento, in tanto può ordinarsi l’esecuzione della sentenza che ha inflitto la pena meno grave e revocarsi le altre, in quanto vi sia esatta coincidenza, nel senso innanzi indicato, tra i fatti-reato oggetto dei plurimi giudizi.
7.3. Una riflessione merita la questione concernente la possibilità di applicare l’art. 671 cod. proc. pen. al caso in cui contro la stessa persona siano state pronunciate, in procedimenti distinti, più sentenze irrevocabili per fatti diversi di bancarotta riguardanti la medesima procedura concorsuale.
La detta norma menziona testualmente la – «disciplina del reato continuato» e ha carattere eccezionale, nel senso che fa eccezione alla regola generale dell’intangibilità del giudicato, con l’effetto che non può essere applicata oltre i casi in essa previsti.
L’operazione ermeneutica, però, non può rimanere negli angusti limiti del dato testuale offerto dalla citata norma, ma deve essere di più ampio respiro, nella prospettiva di non vanificare la finalità che la norma persegue e di non determinare irragionevoli disparità di trattamento, che legittimerebbero dubbi di costituzionalità, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Tale operazione deve tenere conto, innanzi tutto, che il vigente codice di rito, favorendo la separazione delle regiudicande, tende a «recuperare in executivis quelle occasioni di riunificazione legislativa dei fatti di reato e di cumulo giuridico tra le pene che non siano state fruite in sede di cognizione»; deve, inoltre, considerare chela previsione di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., configura, come si è detto, una particolare ipotesi di continuazione, cd. “continuazione fallimentare”. Sulla base di tali premesse, è agevole concludere che non vi sono ostacoli insuperabili per applicare in sede esecutiva, ai sensi dell’art, 671 cod. proc. pen., la peculiare disciplina di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., (sostitutiva di quella di cui all’art. 31 cod. pen.) nel caso in cui nei confronti di uno stesso soggetto siano state emesse, in procedimenti distinti e relativi a un unico fallimento, più sentenze irrevocabili per fatti diversi di bancarotta, sempre che il giudice della cognizione non abbia già escluso la unificazione quoad poenam dei detti reati.
- 8. All’esito dell’analisi logico-sistematica della normativa esaminata, devono enunciarsi, in ossequio al disposto dell’art. 173, comma 3, disp. att. cod, proc. pen., i seguenti principi di diritto:
«più condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell’ambito di uno stesso fallimento mantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo a un concorso di reati, che vengono unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico»;
«la disposizione di cui all’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall, non integra, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta una peculiare disciplina della continuazione, in deroga a quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen., in tema di reati fallimentari»,
«deve escludersi, con riferimento a condotte di bancarotta ancora sub iudice, la preclusione dell’eventuale giudicato intervenuto su altre e distinte condotte di bancarotta relative alla stessa procedura concorsuale».
- La sentenza impugnata, privilegiando implicitamente la concezione unitaria del delitto di bancarotta, si pone in contrasto con gli enunciati principi di diritto e perviene alla declaratoria, ex art. 649 cod. proc. pen., di non luogo a procedere per precedente giudicato.
Il G.u.p. del Tribunale di Trieste non considera che gli episodi di bancarotta fraudolenta per distrazione oggetto del presente procedimento sono diversi e distinti da quelli già giudicati con la sentenza del 14 marzo 2006 (irrevocabile il 18 luglio 2006) dello stesso G.u.p., sicché i primi non sono sovrapponibili ai secondi e non sono inquadrabili nella nozione di «medesimo fatto».
Ed invero, i fatti distrattivi per cui si procede (art. 216, comma primo, n. 1, legge fall.) riguardano operazioni bancarie poste in essere dall’imputato a proprio vantaggio anche in periodo successivo alla dichiarazione di fallimento (condotte commesse fino al 13 febbraio 2006) e, quindi, si ipotizzano anche episodi di bancarotta post-fallimentare. La sentenza irrevocabile, invece, si è occupata di fatti di bancarotta preferenziale di cui all’art. 216, comma terzo, legge fall., e di bancarotta semplice di cui all’art. 217, comma primo, n. 4, legge fall.
Non ricorrono, pertanto, nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice a quo, i presupposti di operatività della norma di cui all’art. 649 cod. proc. pen.
La sentenza in verifica deve, pertanto, essere annullata con rinvio, per nuova deliberazione, al Tribunale di Trieste, che dovrà adeguarsi ai principi di diritto enunciati e rivalutare, in piena libertà di giudizio quanto al merito, la vicenda.
E’ il caso di precisare che l’annullamento va disposto con rinvio, non ricorrendo alcuno dei casi tassativamente previsti dall’art, 620 cod. proc. pen. per l’annullamento senza rinvio, il quale implica concettualmente la superfluità del nuovo giudizio, perché la decisione della Cassazione risolve ed esaurisce il thema decidendum, anche attraverso l’eventuale adozione di provvedimenti compatibili con la cognizione di legittimità. Nel caso in esame, invece, la riscontrata illegalità della decisione in relazione alla fattispecie concreta impone l’intervento del giudice di rinvio, che ha il compito di rinnovare la decisione sulla stessa fattispecie e di conformarla alla legge.
P.Q.M.
Annulla l’impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Trieste per nuova deliberazione.
Così deciso il 27/1/2011
- art 216 l.f.
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