RISARCIMENTO DANNI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA :Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate
In tema di illecito extracontrattuale plurisoggettivo, qualora il fatto illecito fonte di danno si articoli in una pluralità di azioni od omissioni poste in essere da più soggetti, il giudice di merito è tenuto a verificare e a dar conto in motivazione, ai fini della coerenza e completezza di essa, se si tratti di diversi segmenti di una unica catena causale, culminata in un danno unitariamente apprezzabile, o se in realtà si tratti di episodi autonomi, da tenere distinti anche sotto il profilo causale, che hanno provocato fatti dannosi diversi dei quali solo il partecipante a ciascun episodio può essere ritenuto responsabile. Nessuno può infatti essere ritenuto responsabile dei danni che non ha concorso a provocare.
Il tenore letterale dell’art. 3, comma 1, della legge Balduzzi e l’intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l’obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (che il danneggiato ha l’onere di provare). Ogni caso l’alleggerimento della responsabilità (anche) civile del medico “ospedaliero”, che deriva dall’applicazione del criterio di imputazione della responsabilità risarcitoria indicato dalla legge Balduzzi (art. 2043 c.c.), non ha alcuna incidenza sulla distinta responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata che è comunque di tipo “contrattuale” ex articolo 1218 del Cc (sia che si ritenga che l’obbligo di adempiere le prestazioni per la struttura sanitaria derivi dalla legge istitutiva del Ssn sia che si preferisca far derivare tale obbligo dalla conclusione del contratto atipico di “spedalità” o “assistenza sanitaria” con la sola accettazione del paziente presso la struttura). Se dunque il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in “contatto” presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c. che l’attore ha l’onere di provare; se nel caso suddetto oltre al medico è convenuta dall’attore anche la struttura sanitaria presso la quale l’autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta (quella ex art. 2043 c.c., per il medico e quella ex art. 1218 c.c. per la struttura), con conseguente diverso atteggiarsi dell’onere probatorio e diverso termine di prescrizione del diritto al risarcimento; senza trascurare tuttavia che, essendo unico il “fatto dannoso”, qualora le domande risultino fondate nei confronti di entrambi i convenuti, essi saranno tenuti in solido al risarcimento del danno a norma dell’art. 2055 c.c.
Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell’estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell’art. 2055 cod. civ.. dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell’obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell’evento (dei quali, del resto, l’art. 2055 costituisce un’esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, dovendosi, inoltre, escludere che una delle persone responsabili possa rispondere in via soltanto sussidiaria rispetto alle altre, in difetto in tale senso di una norma di legge o di una volontà convenzionale.
In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, il cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere al titolo di responsabilità contrattuale.
Tribunale Modena 06 febbraio 2014 n. 98
In tema di danni determinati dall’esistenza di un cantiere stradale, qualora l’area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area risponde esclusivamente l’appaltatore, che ne è l’unico custode. Allorquando, invece, l’area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell’ente titolare della strada, sia pure insieme all’appaltatore, consegue che la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. sussiste sia a carico dell’appaltatore che dell’ente. (Nel caso di specie, la Corte – essendo risultata l’area interessata dai lavori non interdetta al pubblico – ha riconosciuto la persistenza dell’obbligo di custodia in capo al Comune proprietario della stessa, escludendo, altresì, che ai fini dell’esonero dalla responsabilità potessero assumere rilievo le disposizioni di cui all’art. 2 l. 25 maggio 1978 n. 230 ed all’art. 2 l. 12 giugno 1984 n. 227, trattandosi di norme che, nel prevedere interventi di risanamento della rupe di Orvieto e del colle di Todi, non stabiliscono alcun esonero di responsabilità dei comuni interessati, ma soltanto l’attivazione da parte della regione Umbria per l’esecuzione dei progetti necessari ad evitare il movimento franoso e a sollecitare il pieno recupero delle due zone, di particolare rilievo artistico e ambientale). Rigetta, App. Perugia, 15/12/2006
Cassazione civile sez. III 25 giugno 2013 n. 15882
Circolazione stradale
Se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza, vigili del fuoco), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d’allarme (c.d. sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell’approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall’obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza (confermata, nella specie, la valutazione dei giudici del merito circa il superamento della presunzione di colpa, avendo valutato che la velocità dell’ambulanza -km. 70/75- non era eccessiva tenuto conto che si trattava di emergenza da codice rosso, mentre era grave il comportamento del conducente del veicolo coinvolto nel sinistro, che non solo non si era fermato come gli altri automobilisti, ma si era posto obliquo nella strada).
Cassazione civile sez. III 25 novembre 2014 n. 24990
In caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.
Tribunale Salerno sez. II 24 novembre 2014 n. 5582
La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall’art. 2054, primo comma cod. civ., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dunque non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l’indagine sull’imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fine del concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la decisione con cui il giudice di merito aveva accertato che il pedone investito aveva dato inizio ad un attraversamento “azzardato” nel mentre sopraggiungeva l’autoveicolo dell’investitore, pervenendo a tale conclusione attraverso una valutazione di tutti gli elementi in suo possesso e delibando plausibilmente la convergenza tra le dichiarazioni rese nell’immediatezza da coloro che erano presenti al sinistro e i riscontri obiettivi effettuati dalla Polizia stradale giunta “in loco”). Cassa con rinvio, App. Bari, 10/02/2011
Cassazione civile sez. III 13 novembre 2014 n. 24204
In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte di appello che aveva applicato la presunzione di pari responsabilità perché, all’esito dell’istruttoria compiuta, per la mancanza “di dati idonei alla piena ricostruzione delle modalità di accadimento del fatto dannoso”, non era stato possibile accertare l’esatta dinamica dell’incidente, ed in particolare se l’attore/danneggiato avesse tenuto una corretta condotta di guida esente da ogni censura). Rigetta, App. Roma, 29/03/2011
Cassazione civile sez. III 04 novembre 2014 n. 23431
In tema di sinistri automobilistici, la presunzione di corresponsabilità prevista dall’art. 2054 comma 2 c.c. è applicabile soltanto in ipotesi di scontro tra veicoli e non quando sia mancata la collisione tra gli stessi, posto che l’estensione del concetto di ‘scontro’a tutte le ipotesi in cui si verifica un nesso eziologico tra le reciproche manovre e l’evento lesivo, contrasta sia con l’inequivoca lettera della legge – dato che l’espressione ‘scontro’indica soltanto la collisione fisica – sia con la sistematica e la “ratio” della fattispecie.
Tribunale Bari sez. III 30 ottobre 2014
In tema di collisione tra veicoli, la presunzione di uguale concorso di colpa stabilita dall’art. 2054, comma 2, del codice civile assurge a criterio sussidiario di imputazione rispetto a quello previsto dall’art. 2054, comma 1, del codice civile, secondo il quale il conducente di un’automobile che circola su una pubblica strada è obbligato a risarcire il danno cagionato se non prova di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l’evento dal quale sia derivato.
Tribunale Salerno sez. II 27 ottobre 2014 n. 5005
Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo contro la sua volontà(nella specie la ricorrente, quale proprietaria di un motociclo, era stata chiamata a rispondere in solido per gli illeciti commessi da un amico del figlio a cui lo stesso aveva consegnato il motorino, il quale era stato fermato alla guida del ciclomotore sprovvisto del certificato di idoneità tecnica, della copertura assicurativa e della targa identificativa del mezzo).
Cassazione civile sez. VI 21 ottobre 2014 n. 22318
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San Giovanni in Persiceto |
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