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Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo , se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
CHIAMA 051 6447838 335 8174816
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio [1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà .
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo .
Circolazione stradale – Sinistro – Presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. – Prova liberatoria – Difetto – Concorso di colpa nella causazione dell’incidente
La presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., ha il medesimo contenuto di quella di cui al primo comma e la prova liberatoria può essere data dimostrando l’esistenza di un fatto, ad altri imputabile, idoneo a troncare il nesso causale tra la circolazione del proprio veicolo e l’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del suo conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche manovra di emergenza. Di talché ove le circostanze dedotte dall’attore non siano ritenute idonee a vincere la presunzione del concorso di colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., nella causazione dell’incidente in parola, va ritenuta condivisibile la pronuncia giudiziale che abbia affermato l’esistenza di un concorso di colpa nel sinistro a carico di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.
Nell’ipotesi di azione risarcitoria intrapresa dal terzo trasportato, al fine di vincere la presunzione di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli posta a carico del conducente dall’art. 2054, comma 1, c.c., questi deve fornire la prova positiva di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Nella fattispecie, relativa ad un sinistro non caratterizzato da scontro tra veicoli, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito, ritenendo errata l’affermazione, nella stessa contenuta, secondo cui il terzo trasportato, per far valere la responsabilità del conducente del veicolo a bordo del quale viaggiava, ne avrebbe dovuto dimostrare “la consistenza della colpa
In tema di sinistri stradali, l’investimento di un pedone da parte di un automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale senza scontro tra veicoli. In tal caso trova applicazione la presunzione di cui al primo comma dell’art. 2054 c.c., in virtù della quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circo-lazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Dunque, al fine di escludere la responsabilità del conducente è “necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne i movimenti, specie se attuati in modo rapido e inatteso”. Occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale, che possa assumere rilevanza rispetto all’evento, e a quelle di comune prudenza, sia riscontrabile nel suo comportamento.
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo (1), se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli
Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio [1523], è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà (4).
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo .
Il proprietario del veicolo, il quale intenda sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 3, c.c., non può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il suo consenso, ma deve dimostrare che la stessa abbia avuto luogo “contro la sua volontà”, manifestatasi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo specificamente rivolto a vietare la circolazione ed estrinsecatasi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate. La valutazione della diligenza del proprietario e della sufficienza dei mezzi adottati per impedire la circolazione del veicolo è insindacabilmente riservata al giudice del merito e va compiuta secondo un criterio di normalità .
In caso di scontro tra autoveicoli, il trasportato a titolo di cortesia, per ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale, può avvalersi della presunzione ex art. 2054, comma 1, c.c. nei confronti del proprietario e del conducente dell’altro veicolo, salva azione di regresso di questi ultimi nei confronti del primo conducente secondo le rispettive colpe, ex art. 2055 c.c., ove abbiano risarcito per intero il danno, e fermo restando che l’azione per il conseguimento dell’intera posta risarcitoria, proposta dal danneggiato avverso il conducente di uno solo dei veicoli coinvolti, non implica di per sé una remissione tacita del debito del corresponsabile, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima una volontà inequivoca del creditore di non avvalersi del credito, e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest’ultimo .
Ai sensi dell’art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza; ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili.
La responsabilità del conducente coinvolto nell’investimento di un ciclista (come di un pedone), pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l’investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l’incidente, purchè egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la responsabilità di un conducente il quale, a causa delle repentina ed improvvisa svolta a sinistra di un ciclista, si era trovato nell’impossibilità di evitare l’impatto, pur avendo tenuto una condotta di guida adeguata ai parametri di diligenza normativamente previsti).
L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta. (Nella specie, relativa all’investimento di un pedone intento ad attraversare la strada davanti ad un autobus arrestatosi al di fuori degli spazi dedicati ed in luogo dove era consentito il sorpasso alle autovetture provenienti nello stesso senso di marcia, la S.C. ha ritenuto insufficienti per escludere la responsabilità del conducente sia la liceità del sorpasso che la bassa velocità mantenuta, essendo necessario accertare se le specifiche circostanze imponessero di tenere una velocità ancora inferiore, o addirittura di fermarsi, nonché la ragionevole imprevedibilità dell’attraversamento anomalo).
In materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza.
(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 4551 del 22 febbraio 2017)
In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall’art. 2054, comma 2, c.c. non configura a carico del conducente un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l’impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ricondotto la responsabilità del sinistro alla sola condotta del danneggiato, escludendo la colpa della convenuta sulla base di una valutazione in concreto della sua condotta, desunta da molteplici elementi indiziari quali: l’assenza di infrazioni alle norme del codice della strada, la ridottissima velocità di marcia, il luogo della strada in cui era avvenuto l’impatto ed il punto di collisione tra i veicoli).
In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l’onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.
Le risultanze del pubblico registro automobilistico (P.R.A.) costituiscono prova presuntiva in ordine al proprietario dell’autovettura obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale, che può essere vinta da prova contraria, ma non dal mero generico riferimento al rapporto dei Carabinieri, senza la specificazione della documentazione da essi presa in visione al fine di rilevare un diverso proprietario del veicolo.
Il proprietario di un veicolo risponde dei danni cagionati dalla circolazione di esso anche se avvenuta contro la propria volontà, a meno che non dimostri di aver adottato concrete ed appropriate misure idonee a prevenire l’impiego, anche abusivo, del mezzo da parte di terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che non potesse escludersi la responsabilità del proprietario, il quale, pur esigendo che l’uso del suo veicolo da parte di terzi avvenisse previa sua autorizzazione, ne custodiva le chiavi in luogo noto ed accessibile a tutti).
L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, primo comma, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone – nell’atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali – abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l’attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo.
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