AFFIDO FIGLI MINORI AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA
Se è vero che il conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l’affidamento condiviso,
che il legislatore ha mostrato di ritenere come il regime ordinario (v. Cass. n. 1777/2012), questa Corte ha ritenuto possibile escluderlo in presenza di un pregiudizio per l’interesse del figlio laddove l’altro genitore risulti inidoneo o manifesti carenze sul piano educativo (v. Cass. n. 16593/2008, n. 5108/2012).
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A tale riguardo, la Corte d’appello ha motivato
circa il negativo rapporto del figlio (descritto in sua presenza come “nervoso, iperattivo e aggressivo”) con il padre che in questa sede agisce per far ristabilire il precedente regime di affidamento condiviso con collocamento a Milano presso di lui o per ottenerne l’affidamento esclusivo. La censura mira in sostanza a una revisione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito che è insindacabile in sede di legittimità, tanto più che non è stato specificamente allegato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, a norma del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. (nel nuovo testo riformulato ad opera del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, applicabile nella fattispecie ratione temporis).
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 3 febbraio – 26 marzo 2015, n. 6132
(Presidente Forte – Relatore Lamorgese)
Svolgimento del processo
Alla fine dell’unione tra P.M. e Pa.Mi., il Tribunale di Milano dispose l’affidamento condiviso del figlio T. nato nel 2009; dispose l’assegnazione della casa familiare alla madre nell’ipotesi in cui il figlio fosse rimasto collocato presso di lei a Milano e disciplinò le modalità di frequentazione con il padre; determinò in Euro 1000,00 rivalutabili il contributo mensile dovuto dal P.
La Corte d’appello di Milano, Sezione per i minorenni, adita dal P., con decreto 9.7.2009, considerato che la Pa. si era trasferita a Roma portando con sé il figlio senza un accordo con l’altro genitore, ha ritenuto che tale comportamento integrasse una violazione delle prescrizioni del primo giudice e giustificasse l’ammonimento della Pa. a non porre in essere comportamenti ostruzionistici diretti ad ostacolare il rapporto padre-figlio, ma non l’accoglimento della richiesta del P. di ritrasferimento del figlio a Milano dove lui abitava.
Tale richiesta è stata rigettata anche con successivo decreto 11 ottobre 2013, nel quale la medesima Corte ha ritenuto che il figlio si era ormai radicato a Roma dove frequentava la scuola materna e non manifestava segni di disagio; inoltre dalla c.t.u. risultava che il rapporto con il padre non era positivo per il minore e che mancavano segnali negativi quanto al rapporto con la madre. Quindi la Corte ha disposto, anche a causa della estrema conflittualità tra i genitori, l’affido temporaneo di T. al Comune di Roma, luogo di residenza del minore, in modo da consentire ai servizi sociali di monitorare la situazione quanto al rapporto padre-figlio; ha revocato l’assegnazione alla Pa. della casa familiare di Milano e disciplinato gli incontri tra padre e figlio a Milano e Roma; ha confermato il contributo di mantenimento di Euro 1000,00 a carico del P., oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate.
Avverso questo provvedimento il P. propone ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; la Pa. si difende con controricorso.
Motivi della decisione
L’eccezione, sollevata dalla controricorrente e dal P.G., di inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento impugnato, che si assume privo dei caratteri della decisorietà e definitività ex art. 111, comma 7, Cost., è infondata.
Questa Corte ha osservato che, in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, già la legge 8 febbraio 2006 n. 54, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte per quelli in materia di separazione e divorzio, esprimeva un’evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, in tal modo conferendo una definitiva autonomia al procedimento di cui all’art. 317 bis c.c. (testo previgente) ed avvicinandolo a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori, senza che assuma alcun rilievo la forma del rito camerale, previsto, anche in relazione a controversie oggettivamente contenziose, per ragioni di celerità e snellezza; di conseguenza, nel regime di cui alla legge n. 54 cit., sono impugnabili con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.,
i provvedimenti emessi dalla Corte d’appello, Sezione per i minorenni, in sede di reclamo avverso i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare (v. Cass. n. 23032 e 23411 del 2009). Questo principio è certamente valido, a maggior ragione, dopo la riforma (d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154) che ha completamente assimilato la posizione dei figli nati da genitori coniugati e non. L’impugnato decreto, provvedendo sull’affidamento del figlio e sul suo mantenimento, presenta i requisiti della decisorietà, risolvendo una controversia tra contrapposte posizioni di diritto soggettivo, e della definitività, con efficacia assimilabile rejbus sic stantibus a quella del giudicato ed è quindi ricorribile per cassazione, a norma dell’art. 111 Cost.
Venendo ai motivi del ricorso, nel primo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 155 quater c.c. e vizio di motivazione, per avere erroneamente confermato il collocamento del figlio T. a Roma, dove si trovava per una decisione unilaterale della madre, senza autorizzazione del Tribunale per i minorenni e senza valutarne la conformità all’interesse del minore sulla base di indagini psicologiche non espletate, anziché disporne il ritrasferimento a Milano presso la sua precedente residenza anagrafica. Ne sarebbe derivata la violazione dei principi in tema di affidamento condiviso che miravano a garantire un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali e del principio secondo cui le decisioni fondamentali per i figli (tra le quali anche quella della residenza) devono essere assunte di comune accordo dai genitori e, in caso di disaccordo, rimesse al giudice. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello, dopo avere stigmatizzato il comportamento della Pa. per la sua decisione unilaterale di portare con sé il figlio a Roma (affidato inizialmente ad entrambi i genitori in modo condiviso), dove si era trasferita per motivi di lavoro, ha rilevato che la sua permanenza a Roma corrispondeva all’interesse del figlio il quale lì si era radicato ed un suo ritrasferimento a Milano, ove risiedeva il padre con il quale egli non aveva un rapporto positivo, sarebbe stato negativo; di conseguenza, ha rimodulato, in relazione alla nuova situazione determinatasi, il regime degli incontri della minore con il padre, motivando al riguardo anche in ordine all’opportunità di affidarlo temporaneamente al Comune di Roma.
Questa decisione fa corretta applicazione del principio secondo cui le decisioni riguardanti i figli minori, compresa la scelta della sua residenza, non devono tenere conto degli interessi dei genitori, ma esclusivamente dell’interesse del minore stesso, anche nei casi in cui questo possa eventualmente coincidere, in via di fatto, con quello di uno dei genitori affidatari che non abbia rispettato il metodo dell’accordo in tema d’indirizzo della vita familiare fissato dall’art. 144 c.c., applicabile anche per la scelta della residenza del figlio affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso dopo la separazione tra coniugi o dopo l’interruzione della convivenza tra i genitori non coniugati.
Nel secondo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 155 c.c. e vizio di motivazione, si assume la violazione del principio secondo cui la conflittualità tra i genitori non impedisce di disporre l’affidamento condiviso, senza l’espletamento di indagini sulla capacità genitoriale né sull’interesse del minore.
Il motivo, che critica la decisione impugnata per avere escluso l’affidamento condiviso del figlio, affidato temporaneamente al Comune di Roma sotto la vigilanza dei servizi sociali, è infondato.
Se è vero che il conflitto fra i genitori non è, di per sé solo,
idoneo ad escludere l’affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere come il regime ordinario (v. Cass. n. 1777/2012), questa Corte ha ritenuto possibile escluderlo in presenza di un pregiudizio per l’interesse del figlio laddove l’altro genitore risulti inidoneo o manifesti carenze sul piano educativo (v. Cass. n. 16593/2008, n. 5108/2012). A tale riguardo, la Corte d’appello ha motivato circa il negativo rapporto del figlio (descritto in sua presenza come “nervoso, iperattivo e aggressivo”) con il padre che in questa sede agisce per far ristabilire il precedente regime di affidamento condiviso con collocamento a Milano presso di lui o per ottenerne l’affidamento esclusivo.
La censura mira in sostanza a una revisione del giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito che è insindacabile in sede di legittimità, tanto più che non è stato specificamente allegato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, a norma del novellato art. 360 n. 5 c.p.c. (nel nuovo testo riformulato ad opera del d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, applicabile nella fattispecie ratione temporis).
Nel terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 155 c.c., per avere determinato il contributo al mantenimento del figlio in un importo che non terrebbe conto della sua modesta capacità reddituale.
Il motivo è infondato per ragioni analoghe al precedente, mirando anch’esso alla revisione del giudizio di fatto che è stato compiuto dai giudici di merito in ordine alla valutazione della sua capacità reddituale, ai fini della quantificazione del contributo di mantenimento, anche tenendo conto che egli ha riottenuto la piena disponibilità della propria abitazione di Milano, e senza specifica allegazione dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rilevante agli effetti dell’art. 360 n. 5 c.p.c. In conclusione, in ricorso è rigettato. Le spese del giudizio sono compensate, in considerazione della delicatezza e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
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