Il patto che limita la concorrenza da parte dell’agente di commercio
- norme di riferimento sono l’art. 1751 bis c.c., introdotto dal D.Lgs 10/9/91 n°303 e dalla legge 422/2000, nonché l’art. 14 dell’A.E.C. del 20/3/02 del settore industriale.
- Per la validità del patto di non concorrenza post contrattuale è sufficiente che la pattuizione del divieto risulti da atto scritto, senza cioè che sia necessario specificare, anche la zona, la clientela, il genere di prodotti, la durata, e la relativa indennità, in quanto essi sono determinabili per relationem.
Assolutamente deve esser per iscritto ai sensi dell’articolo 1751 bis del Codice Civile. Il patto deve riguardare la medesima zona territoriale, la clientela e i prodotti per i quali era stato concluso il precedente contratto di agenzia. Inoltre, la durata massima del patto di non concorrenza, può essere di 2 anni.
Dal 2001 l’agente per il patto di non concorrenza deve avere un corrispettivo perché tale patto limita in futuro la sua attvita’ (entrata in vigore della legge 422/2000 articolo 23), riguarda l’obbligo di un corrispettivo da liquidarsi all’atto dello scioglimento del rapporto lavorativo, nell’ipotesi che l’agent eaccetti tale patto.
(Modifica all’articolo 1751-bis del codice civile).
- In attuazione dell’articolo 20 della direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, all’artico1o 1751-bis del codice civile è aggiunto il seguente comma:
“L’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L’indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l’indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall’agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d’affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all’ampiezza della zona assegnata all’agente;
4) all’esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente”. - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli agenti che esercitano in forma individuale, di società di persone o di società di capitali con un solo socio, nonché, ove previsto da accordi economici nazionali di categoria, a società di capitali costituite esclusivamente o prevalentemente da agenti commerciali. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia dal 1° giugno 2001.