RAVENNA CASTELBOLOGNESE INCIDENTE MORTALE: RAVENNA CASTELBOLOGNESE INCIDENTE MORTALE DANNO unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass., 23 settembre 2013, n. 21716).
AVVOCATO ESPERTO GRAVI DANNI INCIDENTE STRADA E MORTALI CHIAMA SUBITO 051 6447838 URGENZE 335 8174816
(a) il risarcimento del danno non patrimoniale ha lo scopo di compensare la vittima del dolore sofferto con utilità sostitutive; esso dunque dovrà essere tanto minore, quanto minore sarà il costo necessario per procacciarsi tali utilità;
https://www.avvocatoabologna.it/incidenti-grav-e-mortali-auto-moto-pedoni/incidente-stradale-anas-responsabilita.htmlliquidazione del danno
- a) la regola dovrebbe valere anche in bonam partem, con la conseguenza che il creditore potrebbe artificiosamente trasferirsi in Paesi dall’elevato reddito pro capite, per pretendere un risarcimento maggiore;
(b) se il risarcimento dovesse davvero variare in funzione della quantità di beni materiali che, con esso, il creditore intende acquistare, si perverrebbe all’assurdo che il prodigo andrebbe risarcito più dell’avaro (perché il secondo non comprerebbe mai nulla), e lo stoico meno dell’epicureo (posto che solo per il secondo il “sommo bene” è la soddisfazione dei bisogni materiali);
(c) se davvero il risarcimento dovesse variare in funzione della quantità di beni materiali che, con esso, il creditore può acquistare, si perverrebbe all’assurdo che a parità di sofferenza il risarcimento dovrebbe essere più elevato in tempi di rialzo generalizzato dei prezzi, e più modesto in epoche di stagnazione economica; e dovrebbe essere più elevato se la vittima fosse appassionata di automobili di pregio, e meno se la vittima fosse appassionata di piante e fiori.
L’evidente insostenibilità di tali conclusioni rende palese, in virtù del principio della reductio ad absurdum, l’inaccettabilità della premessa su cui esse si fondano: e cioè che la residenza della vittima incida sulla misura del risarcimento del danno.
1.6. L’argomento riassunto sub (b) al 5 1.4 che precede (ovvero il decisum di Corte di giustizia UE, con la sentenza 10.12.2015, in causa C350/14, Lazar) è irrilevante ai nostri fini.
Con la ricordata decisione la Corte di Lussemburgo ha stabilito quale debba essere la legge regolatrice del risarcimento del danno nel caso di fatti illeciti avvenuti in uno Stato membro, e consistiti nella morte d’una persona avente parenti in un altro Stato membro.
La Corte Europea, dunque, non s’è affatto occupata dei criteri di monetizzazione del risarcimento, né del resto avrebbe potuto farlo, essendo quest’ultima materia riservata alla legislazione degli Stati membri, e sottratta alla competenza comunitaria.
Questa Corte ha già stabilito che, quando la legge non detti criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale, questo non possa che avvenire in via equitativa.
La liquidazione equitativa è imposta in tali casi dall’art. 1226 c.c.; ma l’equità di cui alla norma suddetta non costituisce una aequitas rudis, ma una ben più articolata nozione (la ETCLEIKEUX aristotelica), i cui fondamenti sono due: l’adeguata considerazione delle specificità del caso concreto, e la garanzia della parità di trattamento a parità di danno (così Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, in motivazione).
Al solo fine di garantire il secondo dei suddetti requisiti, e non per altre ragioni, questa Corte ha indicato nei criteri uniformi applicati dal Tribunale di Milano il criterio idoneo a garantire la parità di trattamento: con la conseguenza che il giudice di merito, per garantire la correttezza della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., dovrà applicare in linea di massima quel criterio, a meno che non indichi le ragioni per le quali, nel caso concreto, quel criterio risulterebbe iniquo.
5.3. Corollario di tale principio è che, se nelle more del giudizio il criterio indicato da questa Corte come idoneo a garantire la parità di trattamento venga a mutare, il giudice di merito dovrà liquidare il danno in base ai nuovi criteri condivisi e generalmente applicati al momento della decisione, e non in base a criteri risalenti ed oramai abbandonati (ex multis, Sez. 3 -, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018, Rv. 650934 – 02; Sez. 3 -, Ordinanza n. 22265 del 13/09/2018, Rv. 650595 – 01;Sez.3 -, Sentenza n. 25485 del 13/12/2016, Rv. 642330 – 01;Sez.3 -, Sentenza n. 21245 del 20/10/2016 (Rv. 642948- 01),salva l’ipotesi in cui il debitore, al momento della decisione, non abbia già adempiuto spontaneamente la propria obbligazione: in tal caso soltanto l’esattezza dell’adempimento va valutata in base al criterio di liquidazione generalmente applicato al momento della solutio spontanea, e non al momento – successivo della decisione sulla esattezza dell’adempimento (Sez. 3 -, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017, in motivazione).
La giurisprudenza di merito cominciò a diffondere i suoi criteri uniformi per la stima del danno non patrimoniale da lesione della salute o da morte nel 1974 (Tribunale di Genova); seguito nel 1982 dal Tribunale di Pisa, nel 1995 dal Tribunale di Milano, e poi via via da tutti gli altri uffici giudiziari. Tali criteri sono stati nel corso degli anni ora abbandonati, ora aggiornati, ora modificati: ma mai le fonti di cognizione della giurisprudenza di merito (banche dati, riviste e repertori) hanno fatto registrare, in quarantacinque anni, una evoluzione riduttiva dei suddetti criteri, i quali sono andati sempre crescendo.
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Tabelle di Milano o tabelle di Roma-RAVENNA CASTELBOLOGNESE INCIDENTE MORTALE
Per la liquidazione del danno è ragionevole e consigliabile adottare, nella purtroppo perdurante assenza di normativa legale nazionale (preannunciata ma tuttora non realizzata, vedi Codice delle Assicurazioni Decreto legislativo 07/09/2005, n. 209 art. 138 , Legge Concorrenza legge 124/2017, Legge Gelli 24/2017 [5]), le Tabelle elaborate dai Tribunali.
- In particolare le Tabelle più autorevoli, note e usate per la determinazione del danno biologico e di quello parentale, che sono quelle del Tribunale di Milano e quelle del Tribunale di Roma.
- A favore delle Tabelle del Tribunale di Milano si è pronunciata ripetutamente la Corte di Cassazione (ex multis, Cass. 9367/16, Cass. 20895/15, Cass.14402/11)
- Circoscrivendo la riflessione alla tabella (milanese e romana) relativa alla liquidazione del danno parentale, che è quella di interesse nella presente causa, e proprio sulla base delle motivazioni espresse dalla S.C. emergono, ad una attenta verifica, talune non secondarie criticità relativamente alla appropriatezza, r
- Va premesso e ricordato che secondo la Corte Suprema (sent.30/06/2011 n° 14402) in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l’applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice deve consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati , la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento; a tal fine tali criteri devono essere pertanto idonei a garantire anche la c.d. personalizzazione del danno (v. Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., Sez. Un.,11/11/2008, n. 26972)
- A tale riguardo la Corte ha sottolineato come le tabelle del Tribunale di Milano risultino essere quelle statisticamente maggiormente testate, e pertanto le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l’apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti – sul territorio nazionale
- E che l’equità assolve invero (anche) alla fondamentale funzione di “garantire l’intima coerenza dell’ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale”, con eliminazione delle “disparità di trattamento” e delle “ingiustizie”, a tale stregua venendo ad assumere il significato di “adeguatezza” e di “proporzione” (così Cass., 7/6/2011, n. 12408).
- I rilievi che possono essere mossi verso la Tabella licenziata dal Tribunale di Milano nel 2018, sono così riassumibili:
- si manifesta in modo evidente l’attenuazione di una delle funzioni primarie delle Tabelle, vale a dire la prevedibilità della decisione.
- Si tratta di un valore fondamentale perché la possibilità di pervenire ad accordi prevenendo un contenzioso, ovvero facendolo cessare una volta accertato l’an debeatur, passa proprio attraverso l’attitudine della tabella di indicare nel modo meno approssimativo possibile, l’esito dell’operazione di quantificazione della somma destinata al risarcimento, in presenza di un certo numero di dati noti e a disposizione (quali convivenza, età della vittima e dei superstiti etc.)
- risulta difficile che anche in presenza di dati noti e a disposizione (convivenza, età della vittima e dei superstiti etc.) situazioni analoghe se non identiche ricevano un trattamento – come è giusto che sia- omogeneo
- l’applicazione concreta della tabella (milanese) finisce per gravare i tribunali di istruttorie lunghe laboriose, indotte dalla insoddisfazione dei danneggiati per i valori medi di liquidazione in taluni casi davvero depressivi espressi dalla tabella
- Invero, nella tabella milanese (vedi di seguito) è prevista una colonna nella quale per ogni categoria di congiunto è indicata una somma quale valore monetario medio. In una seconda colonna è indicato per ogni congiunto l’aumento personalizzato massimo relativo
Nelle avvertenze che precedono la tabella è affermato che “i valori indicati in tabella sono quelli medi che di regola la prassi giurisprudenziale ha ritenuto congruo ristoro compensativo nei rispettivi casi di decesso e relazioni parentali ivi previsti”
“La misura massima di personalizzazione prevista in tabella deve essere invece applicata dal giudice solo laddove la parte, nel processo, alleghi e rigorosamente provi circostanze di fatto da cui possa desumersi il massimo sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale”
Nelle stesse avvertenze si prende atto della necessità che si debba tenere conto” di tutte le circostanze del caso concreto” che vengono esemplificate discorsivamente con riferimento “alla sopravvivenza o meno di altri congiunti del nucleo familiare primario, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona deceduta”
Per quanto riguarda il caso dei genitori e della sorella della persona deceduta (che è il caso che ci occupa), la tabella milanese prevede i seguenti valori medi:
Fratello/Sorella: €. 24.020
Ed i seguenti valori massimi:
Genitore: €.331.920
Fratello/Sorella: €.144.130
RAVENNA CASTELBOLOGNESE INCIDENTE MORTALE due evidenti criticità:
-la prima, specifica, e che salta all’occhio, è il valore inaccettabilmente basso, del tutto contrario al comune sentire, del ristoro per la morte di un fratello o di una sorella;
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-la seconda, di carattere generale, è l’eccessiva latitudine dello scostamento fra il valore medio (che secondo le avvertenze dovrebbe costituire il congruo ristoro compensativo normale) e quello massimo. Che rende estremamente incerto e discrezionale, e in quanto tali non prevedibile, il quantum nonché l’esito decisionale del confronto e del conflitto.
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Tanto più che nessun criterio obiettivo e predeterminato accompagna le circostanze (pur menzionate nella tebella) che possono determinare l’incremento del valore medio.
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Esemplificando e nel caso in esame, dove è provata la convivenza della vittima con i congiunti superstiti, qual sarà il giusto incremento, in un range che consente fino al raddoppio del valore medio (e nel caso della sorella addirittura di sestuplicarlo) ?
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Ben più specifiche e predeterminate le tabelle romane che soddisfano pienamente le esigenze segnalate dalla Corte Suprema, di predeterminazione, prevedibilità e pari trattamento dei ristori.
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Nel caso di specie risulta, in applicazione della tabella capitolina, quanto segue:
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Valore punto: €.9.443,50
Relazione parentela , genitore : punti 20-RAVENNA CASTELBOLOGNESE INCIDENTE MORTALE
Relazione parentela, sorella: punti 7
Età dei genitori: punti 3
Età della sorella: punti 4
Età della vittima: punti 4
Convivenza: punti 4
Totale ciascun genitore: punti 31 x €.9.443,50 = €.292.748.50
Totale sorella: punti 19 x €.9.443,50 = €.179.426,50
Nelle avvertenze della tabella romana, è prevista, peraltro, la possibilità di diminuzione (oltre che di azzeramento in caso di assenza di rapporto affettivo), in relazione alle circostanze del caso. In via analoga la tabella milanese, che esattamente specifica che non esiste un minimo garantito
In ragione dell’età della vittima e di quelle dei congiunti al momento del sinistro, considerata la convivenza con la vittima e i stretti legami affettivi e familiari quali risultanti in atti, e che tuttavia tutte le allegazioni esposte dagli attori non superano né travalicano la tragica normalità di un caso del genere, le somme che è giusto rispettivamente liquidare, sulla base della tabella del Tribunale di Roma, sono le seguenti:
V.S.B. €.200.000 (€.215.000)
D.G. €.200.000 (€.215.000)
A.B.€. 90.000 (€.97.000)
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Tali somme sono la risultanza della attualizzazione alla data della decisione secondo le tabelle aggiornate: ed invero solo attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero (quanto meno per equivalente); essendo evidente che, pur nell’ambito del vigente principio nominalistico, altro è un determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un tempo passato).
Inoltre si è tenuto conto, dell’ ulteriore danno consistente nel mancato godimento da parte del danneggiato dell’equivalente monetario del bene perduto per tutto il tempo decorrente fra il fatto e la sua liquidazione. Ed invero devesi a tale fine fare applicazione delle presunzioni semplici in virtù delle quali non si può obliterare che ove il danneggiato fosse stato in possesso delle somme predette le avrebbe verosimilmente impiegate secondo i modi e le forme tipiche del piccolo risparmiatore in parte investendole nelle forme d’uso di tale categoria economica (ad esempio in azioni ed obbligazioni, in fondi, in titoli di Stato o di altro genere) ricavandone i relativi guadagni. Con tali comportamenti oltre a porre il denaro al riparo dalla svalutazione vi sarebbe stato un guadagno (che è invece mancato) che pertanto è giusto e doveroso risarcire, in via equitativa
Nello specifico in mancanza di una prova di un danno ulteriore, si ritiene appropriato applicare il principio di cui alla sentenza n. 19499/2008 delle Sezioni Unite della Cassazione, applicando i rendimenti netti dei titoli di stato di durata non superiore ai 12 mesi, ovvero tutte le tipologie di BOT emessi dallo Stato Italiano.
Il calcolo è stato effettuato in virtù della sentenza del 17.2.1995 n.1712 della Suprema Corte [6] procedendo prima alla devalutazione delle somme (cioè degli importi attualizzati alla data della sentenza) alla data del fatto; e successivamente calcolando sull’importo mediano rivalutato i relativi i rendimenti testé indicati, senza alcuna capitalizzazione.
La suprema Corte ha ripetutamente affermato che “la realtà socioeconomica nella quale vive la vittima d’un fatto illecito è del tutto irrilevante ai fini della liquidazione del danno aquiliano” (così Sez. 3, Sentenza n. 7932 del 18/05/2012; nello stesso senso Sez. 3, Sentenza n. 12146 del 14/06/2016; Sez. 3, Sentenza n. 12221 del 12/6/2015; Sez. 3, Sentenza n. 24201 del 13/11/2014).
Alle motivazioni poste a fondamento di tale consolidato orientamento sarà dunque sufficiente, in questa sede, richiamarsi.
Il danno alla salute subito dai prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale costituisce danno non patrimoniale, risarcibile iure proprio nei confronti di tali soggetti ove sia adeguatamente provato il nesso causale tra la menomazione dello stato di salute dell’attore ed il fatto illecito (Cass., 23 febbraio 2004, n. 3549).
Quanto al c.d. ‘danno edonistico’, per la perdita del rapporto parentale, tale danno deve essere valutato unitamente al risarcimento del danno morale iure proprio.
Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. preclude infatti la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio, in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass., 23 settembre 2013, n. 21716).
(a) il risarcimento del danno non patrimoniale ha lo scopo di compensare la vittima del dolore sofferto con utilità sostitutive; esso dunque dovrà essere tanto minore, quanto minore sarà il costo necessario per procacciarsi tali utilità;
(b) la Corte di giustizia UE, con la sentenza 10.12.2015, in causa C-350/14, Lazar, ha affermato che il danno patito dai prossimi congiunti di una persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituisce una “conseguenza indiretta” di quest’ultimo, ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”); da questo rilievo la controricorrente vorrebbe trarre la conclusione che nella liquidazione del danno si dovrebbe tenere conto del luogo in cui le conseguenze indirette del danno si sono verificate;
(c) “più solidi”, rispetto all’orientamento recente di questa Corte, si sarebbero dovuti ritenere gli argomenti posti a fondamento del contrario orientamento espresso da Sez. 3, Sentenza n. 1637 del 14/02/2000; al contrario, gli argomenti posti a fondamento dell’orientamento più recente sarebbero “privi di adeguato approfondimento”, ed in particolare erronea sarebbe l’affermazione secondo cui il luogo dove la vittima spenderà il suo denaro è estraneo all’illecito, perché la misura del risarcimento “non riguarda l’illecito in sé”;
(d) non ridurre il risarcimento ai danneggiati residenti in Paesi poveri -questa la tesi della UnipolSai – “costituirebbe una burla per gli italiani”, perché “si concede tutto agli stranieri e niente, nella condizione inversa, viene dato agli italiani”.
L’argomento riassunto sub (a) nel 5 che precede non può essere condiviso.
Può ammettersi che il risarcimento del danno non patrimoniale abbia una funzione compensativa, ma da ciò non discende affatto che il pretium doloris sia funzione della residenza del danneggiato. Ciò sia per una ragione giuridica, sia per una ragione logica.
La ragione giuridica è che nella stima di ogni danno non patrimoniale si deve tenere conto delle conseguenze dell’illecito, come si desume dall’art. 1223 c.c..
Le conseguenze risarcibili dell’illecito consistono nei pregiudizi che la vittima, in assenza del fatto illecito, avrebbe evitato.
I pregiudizi risarcibili vanno stimati in base alla natura ed alla consistenza dell’interesse che li sottende: quel che un tempo si definiva l’id quod interest, secondo la celebre espressione usata dall’imperatore Giustiniano nell’epistola al prefetto del pretorio Giovanni (Codex Iustiniani, VII, XLVII, De sententiis), e che una noto economista definì “ofelimità “.
Se questa è la nozione di “danno” per la nostra legge, il risarcimento che lo monetizza non potrà mai variare in funzione della residenza del danneggiato:
– sia perché il luogo dove la vittima vive non è una “conseguenza” del fatto illecito;
– sia perché tra le “conseguenze” del danno non rientra l’impiego che la vittima farà del denaro dell’offensore;
– sia perché un risarcimento in denaro non necessariamente è destinato ad essere speso: esso potrebbe essere tesaurizzato od investito, ed in questi casi non è affatto vero che nei Paesi più ricchi il capitale investito sia remunerato più proficuamente che nei Paesi poveri (ma anzi è vero spesso il contrario, noto essendo che i Paesi meno sviluppati, per attrarre capitali, emettono titoli del debito pubblico remunerati con interessi ben maggiori di quelli offerti dalle economie più solide);
– sia, infine, perché col pagamento del risarcimento l’obbligazione si estingue, e tutto quel che avviene dopo è un post factum giuridicamente irrilevante. Che il creditore-danneggiato tesaurizzi il suo denaro, lo spenda, lo doni o lo disperda, queste sono circostanze giuridicamente irrilevanti. Al diritto, e tanto meno al giudice, non interessa quel che il creditore farà col suo denaro, interessa di che natura ed entità fu il pregiudizio causato dal fatto illecito.
- a) la regola dovrebbe valere anche in bonam partem, con la conseguenza che il creditore potrebbe artificiosamente trasferirsi in Paesi dall’elevato reddito pro capite, per pretendere un risarcimento maggiore; ì RAVENNA CASTELBOLOGNESE INCIDENTE MORTALE
(b) se il risarcimento dovesse davvero variare in funzione della quantità di beni materiali che, con esso, il creditore intende acquistare, si perverrebbe all’assurdo che il prodigo andrebbe risarcito più dell’avaro (perché il secondo non comprerebbe mai nulla), e lo stoico meno dell’epicureo (posto che solo per il secondo il “sommo bene” è la soddisfazione dei bisogni materiali);
(c) se davvero il risarcimento dovesse variare in funzione della quantità di beni materiali che, con esso, il creditore può acquistare, si perverrebbe all’assurdo che a parità di sofferenza il risarcimento dovrebbe essere più elevato in tempi di rialzo generalizzato dei prezzi, e più modesto in epoche di stagnazione economica; e dovrebbe essere più elevato se la vittima fosse appassionata di automobili di pregio, e meno se la vittima fosse appassionata di piante e fiori.
L’evidente insostenibilità di tali conclusioni rende palese, in virtù del principio della reductio ad absurdum, l’inaccettabilità della premessa su cui esse si fondano: e cioè che la residenza della vittima incida sulla misura del risarcimento del danno.
1.6. L’argomento riassunto sub (b) al 5 1.4 che precede (ovvero il decisum di Corte di giustizia UE, con la sentenza 10.12.2015, in causa C350/14, Lazar) è irrilevante ai nostri fini.
Con la ricordata decisione la Corte di Lussemburgo ha stabilito quale debba essere la legge regolatrice del risarcimento del danno nel caso di fatti illeciti avvenuti in uno Stato membro, e consistiti nella morte d’una persona avente parenti in un altro Stato membro.
La Corte Europea, dunque, non s’è affatto occupata dei criteri di monetizzazione del risarcimento, né del resto avrebbe potuto farlo, essendo quest’ultima materia riservata alla legislazione degli Stati membri, e sottratta alla competenza comunitaria.
Questa Corte ha già stabilito che, quando la legge non detti criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale, questo non possa che avvenire in via equitativa.
La liquidazione equitativa è imposta in tali casi dall’art. 1226 c.c.; ma l’equità di cui alla norma suddetta non costituisce una aequitas rudis, ma una ben più articolata nozione (la ETCLEIKEUX aristotelica), i cui fondamenti sono due: l’adeguata considerazione delle specificità del caso concreto, e la garanzia della parità di trattamento a parità di danno (così Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, in motivazione).
Al solo fine di garantire il secondo dei suddetti requisiti, e non per altre ragioni, questa Corte ha indicato nei criteri uniformi applicati dal Tribunale di Milano il criterio idoneo a garantire la parità di trattamento: con la conseguenza che il giudice di merito, per garantire la correttezza della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., dovrà applicare in linea di massima quel criterio, a meno che non indichi le ragioni per le quali, nel caso concreto, quel criterio risulterebbe iniquo.
5.3. Corollario di tale principio è che, se nelle more del giudizio il criterio indicato da questa Corte come idoneo a garantire la parità di trattamento venga a mutare, il giudice di merito dovrà liquidare il danno in base ai nuovi criteri condivisi e generalmente applicati al momento della decisione, e non in base a criteri risalenti ed oramai abbandonati (ex multis, Sez. 3 -, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018, Rv. 650934 – 02; Sez. 3 -, Ordinanza n. 22265 del 13/09/2018, Rv. 650595 – 01;Sez.3 -, Sentenza n. 25485 del 13/12/2016, Rv. 642330 – 01;Sez.3 -, Sentenza n. 21245 del 20/10/2016 (Rv. 642948- 01),salva l’ipotesi in cui il debitore, al momento della decisione, non abbia già adempiuto spontaneamente la propria obbligazione: in tal caso soltanto l’esattezza dell’adempimento va valutata in base al criterio di liquidazione generalmente applicato al momento della solutio spontanea, e non al momento – successivo della decisione sulla esattezza dell’adempimento (Sez. 3 -, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017, in motivazione).
La giurisprudenza di merito cominciò a diffondere i suoi criteri uniformi per la stima del danno non patrimoniale da lesione della salute o da morte nel 1974 (Tribunale di Genova); seguito nel 1982 dal Tribunale di Pisa, nel 1995 dal Tribunale di Milano, e poi via via da tutti gli altri uffici giudiziari. Tali criteri sono stati nel corso degli anni ora abbandonati, ora aggiornati, ora modificati: ma mai le fonti di cognizione della giurisprudenza di merito (banche dati, riviste e repertori) hanno fatto registrare, in quarantacinque anni, una evoluzione riduttiva dei suddetti criteri, i quali sono andati sempre crescendo.
Costituisce, pertanto, nozione di fatto rientrante nella comune esperienza, non impedita a questa Corte, quella secondo cui l’aggiornamento periodico delle tabelle giurisprudenziali per la stima del danno non patrimoniale comporta un innalzamento dei valori ivi previsti. Sarebbe stato, dunque, onere della controricorrente Allianz dedurre, e dimostrare, che solo nel 2016 il Tribunale di Milano avrebbe deciso di diffondere nuove tabelle, riduttive dei risarcimenti per l’innanzi liquidati.
MODENA AVVOCATO INCIDENTI GRAVI EMORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE RAVENNA CASTELBOLOGNESE INCIDENTE MORTALE
Bastiglia AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Bomporto AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Campogalliano AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Camposanto AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Carpi AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Castelfranco Emilia AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Castelnuovo Rangone AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Castelvetro di Modena AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Cavezzo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Concordia sulla Secchia AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Fanano AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE |
Finale Emilia AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Fiorano Modenese AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Fiumalbo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Formigine AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Frassinoro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Guiglia AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Lama Mocogno AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Maranello AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Marano sul Panaro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Medolla AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Mirandola AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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MODENA AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Montecreto AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Montefiorino AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Montese AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Nonantola AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Novi di Modena AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Palagano AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Pavullo nel Frignano AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Pievepelago AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Polinago AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Prignano sulla Secchia AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Ravarino AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Riolunato AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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San Cesario sul Panaro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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San Felice sul Panaro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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San Possidonio AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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San Prospero AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Sassuolo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Savignano sul Panaro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Serramazzoni AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Sestola AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Soliera AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Spilamberto AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Vignola AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Zocca AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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RAVENNA
Ravenna AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Faenza AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Lugo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Cervia AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Bagnacavallo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Russi AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Alfonsine AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Massa Lombarda AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Conselice AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Castel Bolognese AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Fusignano AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Brisighella AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Cotignola AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Riolo Terme AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Solarolo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Sant'Agata sul Santerno AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Casola Valsenio AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Bagnara di Romagna AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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FORLI
Forlì AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Cesena AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Cesenatico AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Savignano sul Rubicone AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Forlimpopoli AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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San Mauro Pascoli AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Bertinoro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Gambettola AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Meldola AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Gatteo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Longiano AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Mercato Saraceno AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Castrocaro Terme e Terra del Sole AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Predappio AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Bagno di Romagna AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Modigliana AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Santa Sofia AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Civitella di Romagna AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Sarsina AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Roncofreddo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Sogliano al Rubicone AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Borghi AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Galeata AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Rocca San Casciano AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Verghereto AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Montiano AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Dovadola AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Tredozio AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Premilcuore AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Portico e San Benedetto AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Rovigo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Adria AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Porto Viro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Occhiobello AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Lendinara AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Badia Polesine AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Porto Tolle AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Taglio di Po AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Rosolina AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Villadose AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Ariano nel Polesine AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Castelmassa AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Fiesso Umbertiano AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Polesella AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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San Martino di Venezze AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Ceregnano AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Lusia AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Loreo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Stienta AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Canaro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Trecenta AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Castelnovo Bariano AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Arquà Polesine AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Fratta Polesine AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Costa di Rovigo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Bergantino AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Ficarolo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Corbola AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Pontecchio Polesine AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Giacciano con Baruchella AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Villanova del Ghebbo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Crespino AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Melara AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Ceneselli AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Pettorazza Grimani AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Castelguglielmo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Gavello AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Papozze AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Bosaro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Frassinelle Polesine AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Bagnolo di Po AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Villamarzana AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Salara AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Guarda Veneta AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Pincara AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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San Bellino AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Gaiba AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Villanova Marchesana AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Canda AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Calto AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
FERRARA AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Cento AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Comacchio AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Argenta AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Copparo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Bondeno AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Codigoro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Portomaggiore AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Poggio Renatico AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Fiscaglia AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Cento AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Comacchio AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Argenta AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Copparo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Bondeno AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Codigoro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Portomaggiore AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Poggio Renatico AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Fiscaglia AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Vigarano Mainarda AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Mesola AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Sant'Agostino AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Ostellato AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Poi Lagosanto AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Berra AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Poi Tresigallo AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Goro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Voghiera AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Ro AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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ed ancora Mirabello AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Jolanda di Savoia AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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ed ancora Formignana AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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ed ancora Masi Torello AVVOCATO INCIDENTI GRAVI E MORTALI, RESPONSABILITA’ MEDICA, CAUSE EREDITARIE, DIVISIONI EREDITARIE
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Inoltre si è tenuto conto, dell’ ulteriore danno consistente nel mancato godimento da parte del danneggiato dell’equivalente monetario del bene perduto per tutto il tempo decorrente fra il fatto e la sua liquidazione. Ed invero devesi a tale fine fare applicazione delle presunzioni semplici in virtù delle quali non si può obliterare che ove il danneggiato fosse stato in possesso delle somme predette le avrebbe verosimilmente impiegate secondo i modi e le forme tipiche del piccolo risparmiatore in parte investendole nelle forme d’uso di tale categoria economica (ad esempio in azioni ed obbligazioni, in fondi, in titoli di Stato o di altro genere) ricavandone i relativi guadagni. Con tali comportamenti oltre a porre il denaro al riparo dalla svalutazione vi sarebbe stato un guadagno (che è invece mancato) che pertanto è giusto e doveroso risarcire, in via equitativa
Questa Corte ha già stabilito che, quando la legge non detti criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale, questo non possa che avvenire in via equitativa.
La liquidazione equitativa è imposta in tali casi dall’art. 1226 c.c.; ma l’equità di cui alla norma suddetta non costituisce una aequitas rudis, ma una ben più articolata nozione (la ETCLEIKEUX aristotelica), i cui fondamenti sono due: l’adeguata considerazione delle specificità del caso concreto, e la garanzia della parità di trattamento a parità di danno (così Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, in motivazione).
b) se il risarcimento dovesse davvero variare in funzione della quantità di beni materiali che, con esso, il creditore intende acquistare, si perverrebbe all’assurdo che il prodigo andrebbe risarcito più dell’avaro (perché il secondo non comprerebbe mai nulla), e lo stoico meno dell’epicureo (posto che solo per il secondo il “sommo bene” è la soddisfazione dei bisogni materiali);
(c) se davvero il risarcimento dovesse variare in funzione della quantità di beni materiali che, con esso, il creditore può acquistare, si perverrebbe all’assurdo che a parità di sofferenza il risarcimento dovrebbe essere più elevato in tempi di rialzo generalizzato dei prezzi, e più modesto in epoche di stagnazione economica; e dovrebbe essere più elevato se la vittima fosse appassionata di automobili di pregio, e meno se la vittima fosse appassionata di piante e fiori.
L’evidente insostenibilità di tali conclusioni rende palese, in virtù del principio della reductio ad absurdum, l’inaccettabilità della premessa su cui esse si fondano: e cioè che la residenza della vittima incida sulla misura del risarcimento del danno.
Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato “in re ipsa”, ma deve essere provato secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.
Sul danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute; esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un “barème” medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di “personalizzazione” in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute.
In caso di morte cagionata da un illecito, nel periodo di tempo interposto tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale, cioè il danno biologico “stricto sensu” (ovvero danno al bene “salute“), al quale, nell’unitarietà del “genus” del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (“danno morale terminale”), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall’avvertita imminenza dell'”exitus”, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire la sua situazione ed in particolare l’imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale ed il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida”. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto al risarcimento del danno, e, quindi, la conseguente trasmissibilità “iure hereditatis”, rappresentato dall’agonia, sia sotto il profilo strettamente biologico che sotto quello psicologico-morale, nonostante la lucidità del soggetto, peraltro medico, manifestata dalla descrizione da parte sua della dinamica del sinistro ai sanitari del pronto soccorso).
La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali, determinata dal colpevole ritardo diagnostico di una patologia ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di “chances” connesse allo svolgimento di specifiche scelte di vita non potute compiere, ma con la lesione di un bene di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno sulla base di una liquidazione equitativa.
L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra foro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo
Il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, asseritamente provocato dall’illegittima approvazione da parte di un Comune della graduatoria per la copertura di un posto di medico di base, non può essere considerato “in re ipsa” ma deve essere provato secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell’esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico.
Non comporta violazione dei parametri di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. la liquidazione del danno non patrimoniale (nella specie da perdita parentale) operata con riferimento a tabelle diverse da quelle elaborate dal Tribunale di Milano, qualora al danneggiato sia riconosciuto un importo corrispondente a quello risultante da queste ultime, restando irrilevante la mancanza di una loro diretta e formale applicazione.
In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica,con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze “in peius” derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all’accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, “sub specie” del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell’ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili.
In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l’incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri tratti dalle “Tabelle” di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l’importo liquidato dal giudice di primo grado, a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione).
Posso essere risarcite plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità, purché si pervenga ad una ragionevole mediazione tra l’esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all’integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l’incidenza dell’atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d’appello, la quale, nel riformare “in parte qua” la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il risarcimento per “danno esistenziale”, si era limitata ad escludere in via generale la risarcibilità di tale categoria di danno, anziché analizzare gli specifici pregiudizi che si era inteso riassumere nella predetta espressione voce sintetica e rappresentativa).
Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all’esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di “danno morale” la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all’anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione. Tuttavia il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle stesse tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari.
La lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale ad una minore che aveva ricevuto indicazioni dietetiche ed assunto un farmaco omeopatico da un soggetto privo del titolo abilitativo all’esercizio della professione medica, senza, tuttavia, indicare l’elemento indiziario utilizzato ai fini della prova presuntiva della sua sofferenza morale).
In tema di risarcimento del danno da perdita della vita del convivente, ai fini dell’accertamento dell’esistenza della convivenza “more uxorio” – intesa quale legame affettivo stabile e duraturo in virtù del quale siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale – i requisiti della gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi devono essere ricavati dal complesso degli indizi da valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l’uno per mezzo degli altri, nel senso che ognuno, quand’anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, potrebbe rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza con la quale la corte territoriale, in ragione della ritenuta assenza di coabitazione, si era limitata a negare valore indiziario, all’esito di una loro mera valutazione atomistica, ad altri elementi acquisiti in giudizio, tra i quali l’esistenza di un comune conto corrente e la disponibilità in capo ad uno dei conviventi dell’agenda lavorativa dell’altro).
- Va premesso e ricordato che secondo la Corte Suprema (sent.30/06/2011 n° 14402) in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l’applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice deve consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri predeterminati e standardizzati , la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento; a tal fine tali criteri devono essere pertanto idonei a garantire anche la c.d. personalizzazione del danno (v. Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., Sez. Un.,11/11/2008, n. 26972)
- A tale riguardo la Corte ha sottolineato come le tabelle del Tribunale di Milano risultino essere quelle statisticamente maggiormente testate, e pertanto le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l’apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti – sul territorio nazionale