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RISOLVERE UNA SEPARAZIONE SENZA DISSANGUARSI?
- DIVORZIARE COME SI FA?
- PERCHE’ E COME SEPARARSI?
- QUALI DIRITTI NELLA SPARAZIONE?
- A CHI VANNO I FIGLI NELLA SEPARAZIONE?
- QUALI OBBLIGHI NELLA SEPARAZIONE?
- POSSO NON SEPARARMI SE IL CONIUGE ME LO CHIEDE?
- COME SI CALCOLA L’ASSEGNO DIVRZILE ?
- COME SI CALCOLA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO ?
- Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Competenza del giudice della separazione – Provvedimenti per i figli – Accordi tra i coniugi – Non vincolanti
l’art. 337 ter c.p.c., nel disciplinare l’adozione dei provvedimenti riguardo ai figli, stabilisce che spetta al giudice, al fine di realizzare “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.”, adottare “i provvedimenti relativi alla prole” che vanno stabiliti “con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”, tanto che il giudice può prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori solo se gli stessi risultano “non contrari all’interesse dei figli”.
In proposito questa Corte ha chiarito che “In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”.” (Cass. n. 25055 del 23/10/2017; Cass. n. 11412 del 22/05/2014).
Invero, e ciò va sottolineato, anche un formale accordo intervenuto tra i genitori, pur sintomatico della positiva collaborazione tra gli stessi, non potrebbe essere trasfuso nel provvedimento giudiziale relativo alla prole se non previa verifica della sua rispondenza all’interesse del figlio.
In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337-ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”. Invero, e va sottolineato, anche un formale accordo intervenuto tra i genitori, pur sintomatico della positiva collaborazione tra gli stessi, non potrebbe essere trasfuso nel provvedimento giudiziale relativo alla prole se non previa verifica della rispondenza all’interesse del figlio.
• Corte di cassazione, sezione VI – I, ordinanza 6 settembre 2019 n. 22411
In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto della corte d’appello che aveva ritenuto di includere fra le spese straordinarie da concordare preventivamente fra i genitori, oltre alle spese sportive e ricreative, anche quelle mediche e scolastiche, ancorché non costituissero oggetto del reclamo).
• Corte di cassazione, sezione VI-I, ordinanza 23 settembre 2017 n. 25055
Separazione e divorzio – Mantenimento dei figli – Domanda delle parti – Irrilevanza – Obbligo del coniuge non affidatario della prole di provvedere al pagamento della rata di mutuo della abitazione familiare – In assenza di domanda della parte – Ammissibilità.
A norma dell’articolo 155 del Cc il giudice stabilisce la misura e il modo con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli, senza essere vincolato dalle domande delle parti o dagli accordi eventualmente intervenuti tra esse. Correttamente, pertanto, il giudice del merito pone – pur in essenza di una esplicita richiesta dell’altro coniuge – a carico del genitore non affidatario della prole minore l’obbligo del pagamento delle rate di mutuo, costituendo le stesse una modalità di adempimento dell’obbligo contributivo a favore dei figli.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 3 settembre 2013, n. 20139
Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti
Il giudice che pronunzia la separazione dei coniugi, nel procedere all’affidamento della prole ad uno di essi, nonché nel determinare la misura ed il modo circa il contributo, cui è tenuto il coniuge non affidatario, per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli, non ha bisogno di una domanda dei coniugi, né è vincolato agli accordi degli stessi, essendo titolare di un potere-dovere improntato a difesa di un superiore interesse dello stato alla tutela e alla cura dei minori. Nell’esercizio di tale potere, il giudice non ha altro vincolo che quello della propria scienza e della propria coscienza improntate alle prove dedotte dalle parti o disposte d’ufficio, dopo di aver tenuto conto dell’accordo fra le parti stesse.
• Corte di cassazione, sezione I, sentenza 7 giugno 1982, n. 3438