SEPARAZIONE GIUDIZIALE BOLOGNA – avvocati diritto di famiglia

A   ciascuno   dei   coniugi   spetta   il potere di attuare l’indirizzo concordato.Art. 145 Intervento del giudice In  caso  di  disaccordo  ciascuno  dei coniugi    può    chiedere,    senza    formalità, l’intervento  del  giudice  il  quale,  sentite  le opinioni  espresse  dai  coniugi  e,  per  quanto opportuno,  dai  figli  conviventi  che  abbiano compiuto    il    sedicesimo    anno,    tenta    di raggiungere una soluzione concordata.Ove   questa   non   sia   possibile   e   il disaccordo    concerne    la    fissazione    della

Doveri verso i figli Il  matrimonio  impone  ad  ambedue i   coniugi   l’obbligo   di   1)   mantenere,   2) istruire   ed   3)   educare   la   prole   tenendo conto     delle     capacità,     dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.Art. 148 Concorso negli oneriI      coniugi      devono      adempiere l’obbligazione         prevista         nell’articolo precedente   in   proporzione   alle   rispettive sostanze   e   secondo   la   loro   capacità   di lavoro professionale o casalingo.

Quando  i  genitori  non  hanno  mezzi sufficienti,  gli  altri  ascendenti  legittimi  o naturali,   in   ordine   di   prossimità,   sono tenuti  a  fornire  ai  genitori  stessi  i  mezzi necessari   affinché   possano   adempiere   i loro doveri nei confronti dei figli.

 

SEPARAZIONE GIUDIZIALE BOLOGNA

Quando moglie e marito decidono di porre fine alla loro unione hanno due opzioni:
la separazione consensuale 
o la separazione giudiziale. La separazione giudiziale dovrebbe essere “l’ultima spiaggia”.
Si ricorre a questa procedura quando le parti non vogliono o non riescono a trovare un accordo, e quindi si delega al giudice la decisione sulle condizioni della loro separazione.

Si tratta di una causa vera e propria, dove ognuno dei coniugi ha il proprio avvocato.
Viene introdotta con un atto che uno dei due avvocati deposita in tribunale e poi notifica all’altra parte.

Si sviluppa con una serie di udienze e lo scambio di atti, in cui – nella miglior ipotesi – i legali si limitano a sostenere le ragioni del proprio assistito e a smontare quelle di controparte e – nell’ipotesi più deplorevole – si scambiano anche critiche e offese più o meno esplicite nei confronti dei reciproci assistiti.

In cosa si differenziano le due procedure e quale scegliere?

Cominciamo sfatando il mito del “non ti concedo la separazione”. LA SEPARAZIONE E’ UN DIRITTO E NON LA SI PUO’ NEGARE AL CONIUGE.

 

SEPARAZIONI E DIVORZI?AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA MALALBERGO ALTEDO IMOLA
SEPARAZIONI E DIVORZI?AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA MALALBERGO ALTEDO IMOLA

 

 Si fa ricorso alla separazione giudiziale tutte le volte in cui i coniugi non hanno raggiunto un accordo di separazione  e non può, pertanto, addivenirsi ad una separazione di tipo pacifico.

In ogni caso, la separazione giudiziale può essere chiesta da uno dei coniugi tutte le volte in cui si verificano determinati fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole.

I presupposti sono:

  • Intollerabilità della convivenza che tra l’altro può anche non dipendere dal comportamento di uno dei coniugi.

  • Grave pregiudizio per l’educazione dei figli.

  • E’ anche possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè far accertare al Giudice che vi sia stata effettivamente da parte dell’altro coniuge una violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio e che tale comportamento illecito abbia determinato la l’intollerabilità della convivenza.
  • Separarsi è un diritto di ciascuno dei coniugi che non può essere limitato né dall’altro coniuge, né dal giudice.
    Ciò che fa la differenza è invece e appunto il come giungere a simile epilogo: d’accordo o in lotta.
  • La separazione giudiziale 
  • La separazione giudiziale  è la separazione personale pronunciata dal Tribunale  su richiesta di uno o di entrambi i coniugi  a seguito di fatti  che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave danno ai figli (art. 151 Codice Civile).

La separazione giudiziale dovrebbe essere “l’ultima spiaggia”.
Si ricorre a questa procedura quando le parti non vogliono o non riescono a trovare un accordo, e quindi si delega al giudice la decisione sulle condizioni della loro separazione.

Si tratta di una causa vera e propria, dove ognuno dei coniugi ha il proprio avvocato.
Viene introdotta con un atto che uno dei due avvocati deposita in tribunale e poi notifica all’altra parte.

Qualora ne ricorrano i presupposti e se richiesto, il Giudice, pronunciando la separazione giudiziale, dichiara a quale coniuge  va addebitata la separazione  stessa in considerazione  del suo comportamento  contrario ai doveri del matrimonio. 

ALTEDO MALALBERGO BARICELLA DEVI SEPARARTI?
ALTEDO MALALBERGO BARICELLA DEVI SEPARARTI?

 L’addebito della separazione comporta  la perdita del diritto al mantenimento ancorché ci si trovi  nella situazione di non poter mantenere lo stesso tenore vita goduto durante il matrimonio, la perdita dei diritti successori, nonché  la perdita dei diritti sulla pensione di reversibilità.

A   ciascuno   dei   coniugi   spetta   il potere di attuare l’indirizzo concordato.Art. 145 Intervento del giudice In  caso  di  disaccordo  ciascuno  dei coniugi    può    chiedere,    senza    formalità, l’intervento  del  giudice  il  quale,  sentite  le opinioni  espresse  dai  coniugi  e,  per  quanto opportuno,  dai  figli  conviventi  che  abbiano compiuto    il    sedicesimo    anno,    tenta    di raggiungere una soluzione concordata.Ove   questa   non   sia   possibile   e   il disaccordo    concerne    la    fissazione    della

Doveri verso i figliIl  matrimonio  impone  ad  ambedue i   coniugi   l’obbligo   di   1)   mantenere,   2) istruire   ed   3)   educare   la   prole   tenendo conto     delle     capacità,     dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.Art. 148 Concorso negli oneriI      coniugi      devono      adempiere l’obbligazione         prevista         nell’articolo precedente   in   proporzione   alle   rispettive sostanze   e   secondo   la   loro   capacità   di lavoro professionale o casalingo.

Quando  i  genitori  non  hanno  mezzi sufficienti,  gli  altri  ascendenti  legittimi  o naturali,   in   ordine   di   prossimità,   sono tenuti  a  fornire  ai  genitori  stessi  i  mezzi necessari   affinché   possano   adempiere   i loro doveri nei confronti dei figli.

Come  si propone la domanda di separazione giudiziale ?

 La domanda di separazione giudiziale  deve essere presentata al  Tribunale ordinario civile competente mediante ricorso.

L’eventuale richiesta di addebito  deve essere effettuata, a pena di decadenza,  contestualmente alla presentazione del ricorso introduttivo. 

Diversamente la richiesta di addebito domandata dal coniuge resistente deve essere presentata in via riconvenzionale entro i termini indicati nell’ordinanza presidenziale .

ADDEBITO SEPARAZIONE

Con    riferimento    alla    violazione    dell’“obbligo    di    assistenza    morale”    (art.lo    143    c.c.),    durante l’istruttoria,  in  genere,  entrambe  i  coniugi  sono  in  grado  di  lamentare  simmetricamente  condotte  improbe da  parte  dell’altro  e  pertanto  i  giudici  tendono  a  considerare  come  causa  della  separazione  un’emersa incompatibilità  di  carattere  e  a  non  ad  ascrivere  esclusivamente  ad  un  coniuge  la  colpa  della  separazione.

 

Separazione Giudiziale:

è quella pronunciata dal Tribunale su richiesta di uno o di entrambi i coniugi a seguito di fatti che rendano intollerabile la convivenza o che possano danneggiare o pregiudicare l’educazione dei figli.

In particolare, per effetto della separazione cessano il dovere di coabitazione ed alla collaborazione, mentre rimangono gli obblighi di assistenza morale ed al mantenimento.

 

Il Giudice, su richiesta di uno dei coniugi, può (se ci sono i presupposti) dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione.

Presupposto per l’addebito della separazione è un comportamento cosciente e volontario contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

La dichiarazione di addebito ha due conseguenze:

1) Il diritto dell’altro coniuge di ricevere il mantenimento;

2) La perdita dei diritti successori (eredità).

Con    riferimento    alla    violazione    dell’“obbligo    di    assistenza    morale”    (art.lo    143    c.c.),    durante l’istruttoria,  in  genere,  entrambe  i  coniugi  sono  in  grado  di  lamentare  simmetricamente  condotte  improbe da  parte  dell’altro  e  pertanto  i  giudici  tendono  a  considerare  come  causa  della  separazione  un’emersa incompatibilità  di  carattere  e  a  non  ad  ascrivere  esclusivamente  ad  un  coniuge  la  colpa  della  separazione.