SEPARAZIONE GIUDIZIALE BOLOGNA
Quando moglie e marito decidono di porre fine alla loro unione hanno due opzioni:
la separazione consensuale
o la separazione giudiziale. La separazione giudiziale dovrebbe essere “l’ultima spiaggia”.
Si ricorre a questa procedura quando le parti non vogliono o non riescono a trovare un accordo, e quindi si delega al giudice la decisione sulle condizioni della loro separazione.
Si tratta di una causa vera e propria, dove ognuno dei coniugi ha il proprio avvocato.
Viene introdotta con un atto che uno dei due avvocati deposita in tribunale e poi notifica all’altra parte.
Si sviluppa con una serie di udienze e lo scambio di atti, in cui – nella miglior ipotesi – i legali si limitano a sostenere le ragioni del proprio assistito e a smontare quelle di controparte e – nell’ipotesi più deplorevole – si scambiano anche critiche e offese più o meno esplicite nei confronti dei reciproci assistiti.
In cosa si differenziano le due procedure e quale scegliere?
Cominciamo sfatando il mito del “non ti concedo la separazione”. LA SEPARAZIONE E’ UN DIRITTO E NON LA SI PUO’ NEGARE AL CONIUGE.
Si fa ricorso alla separazione giudiziale tutte le volte in cui i coniugi non hanno raggiunto un accordo di separazione e non può, pertanto, addivenirsi ad una separazione di tipo pacifico.
In ogni caso, la separazione giudiziale può essere chiesta da uno dei coniugi tutte le volte in cui si verificano determinati fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole.
I presupposti sono:
Intollerabilità della convivenza che tra l’altro può anche non dipendere dal comportamento di uno dei coniugi.
Grave pregiudizio per l’educazione dei figli.
- E’ anche possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè far accertare al Giudice che vi sia stata effettivamente da parte dell’altro coniuge una violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio e che tale comportamento illecito abbia determinato la l’intollerabilità della convivenza.
- Separarsi è un diritto di ciascuno dei coniugi che non può essere limitato né dall’altro coniuge, né dal giudice.
Ciò che fa la differenza è invece e appunto il come giungere a simile epilogo: d’accordo o in lotta.- La separazione giudiziale
- La separazione giudiziale è la separazione personale pronunciata dal Tribunale su richiesta di uno o di entrambi i coniugi a seguito di fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave danno ai figli (art. 151 Codice Civile).
La separazione giudiziale dovrebbe essere “l’ultima spiaggia”.
Si ricorre a questa procedura quando le parti non vogliono o non riescono a trovare un accordo, e quindi si delega al giudice la decisione sulle condizioni della loro separazione.
Si tratta di una causa vera e propria, dove ognuno dei coniugi ha il proprio avvocato.
Viene introdotta con un atto che uno dei due avvocati deposita in tribunale e poi notifica all’altra parte.
Qualora ne ricorrano i presupposti e se richiesto, il Giudice, pronunciando la separazione giudiziale, dichiara a quale coniuge va addebitata la separazione stessa in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.
L’addebito della separazione comporta la perdita del diritto al mantenimento ancorché ci si trovi nella situazione di non poter mantenere lo stesso tenore vita goduto durante il matrimonio, la perdita dei diritti successori, nonché la perdita dei diritti sulla pensione di reversibilità.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.Art. 145 Intervento del giudice In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della
Doveri verso i figliIl matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di 1) mantenere, 2) istruire ed 3) educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.Art. 148 Concorso negli oneriI coniugi devono adempiere l’obbligazione prevista nell’articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Come si propone la domanda di separazione giudiziale ?
La domanda di separazione giudiziale deve essere presentata al Tribunale ordinario civile competente mediante ricorso.
L’eventuale richiesta di addebito deve essere effettuata, a pena di decadenza, contestualmente alla presentazione del ricorso introduttivo.
Diversamente la richiesta di addebito domandata dal coniuge resistente deve essere presentata in via riconvenzionale entro i termini indicati nell’ordinanza presidenziale .
ADDEBITO SEPARAZIONE
Con riferimento alla violazione dell’“obbligo di assistenza morale” (art.lo 143 c.c.), durante l’istruttoria, in genere, entrambe i coniugi sono in grado di lamentare simmetricamente condotte improbe da parte dell’altro e pertanto i giudici tendono a considerare come causa della separazione un’emersa incompatibilità di carattere e a non ad ascrivere esclusivamente ad un coniuge la colpa della separazione.