prelievo dal conto corrente prima del decesso, indagine bancaria defunto

SOLDI PRELEVATI PRIMA DAL CONTO DEL DEFUNTO, SI POSSONO RECLAMARE?

SUCCEDE MOLTO SPESSO CHE GLI EREDI SIA DUBBIOSI L’UNO DELL’ALTRO PENSANDO CHE IL PARENTE ABBIA PRELEVATO DAL CONTO DEL DEFUNTO PRIMA DELLA MORTE

Vi è un’azione attraverso cui chiunque affermi di essere erede può chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria contro chiunque possegga tutti o parte dei beni ereditari a titolo successorio che non compete (possessor pro herede) o senza alcun titolo (possessor pro possessore) al fine di ottenere il rilascio dei beni stessi.

prelievi effettuati dal conto corrente del de cuius, prima del decesso. La Suprema Corte ha affermato che tali somme non costituiscono beni ereditari e che, di conseguenza, le controversie relative non spettano al tribunale competente per la successione.

BOLOGNA MILANO PAVIA  VICENZA PADOVA ROVIGO BELLUNO PORDENONE

AVVOCATO ESPERTO SERGIO ARMAROLI CHIAMA 051 6447838 SEDE  UNICA A BOLOGNA 

Con sentenza n. 8611 del 9 aprile scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di successione, con particolare riferimento alla natura dei beni ereditari.

In Italia, i prelievi dal conto corrente effettuati dal de cuius prima del suo decesso non sono considerati beni ereditari. Ciò significa che non confluiranno nell’asse ereditario e non potranno essere oggetto di divisione tra gli eredi.

Tuttavia, tale regola presenta alcune eccezioni. In particolare, i prelievi effettuati dal de cuius possono essere considerati beni ereditari se:

  • Sono stati effettuati in frode agli eredi, ad esempio per occultare o dissipare il patrimonio ereditario. In tal caso, gli eredi potranno agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno.
  • Sono stati effettuati da un cointestatario del conto corrente, che ha agito in malafede o in violazione di un patto di famiglia. In tal caso, gli altri cointestatari potranno agire in giudizio per ottenere la restituzione delle somme prelevate.

Per poter valutare se un prelievo effettuato dal de cuius prima del decesso è valido o meno, è necessario effettuare un’indagine bancaria. Tale indagine consiste nell’acquisizione di tutta la documentazione relativa alle operazioni poste in essere dal de cuius sul suo conto corrente negli ultimi dieci anni.

L’indagine bancaria può essere richiesta da qualsiasi erede, anche se non ha ancora accettato l’eredità. La richiesta deve essere presentata alla banca intestataria del conto corrente, allegando la copia del certificato di morte del de cuius.

La banca è obbligata a rilasciare la documentazione richiesta entro novanta giorni dalla richiesta. Il costo dell’indagine bancaria è a carico dell’erede che ne ha fatto richiesta.

In particolare, nel caso di un prelievo effettuato dal de cuius prima del decesso, l’indagine bancaria può essere utile per:

  • Verificare l’entità del saldo del conto corrente al momento del decesso.
  • Identificare le operazioni poste in essere sul conto corrente negli ultimi dieci anni.
  • Determinare se i prelievi effettuati dal de cuius sono stati effettuati in frode agli eredi o se sono stati effettuati da un cointestatario in malafede.

In conclusione, i prelievi dal conto corrente effettuati dal de cuius prima del suo decesso non sono considerati beni ereditari, ma possono essere oggetto di un’indagine bancaria per verificare se sono validi o meno.

SUCCESSIONI TESTAMENTO EREDE
SUCCESSIONI TESTAMENTO EREDE

https://www.avvocatoabologna.it/avvocato-bologna/titolare-conto-corrente-decesso-delegati-esecuzione-di-operazioni-bancarie-in-danno-dellunico-erede-legittimo.html

La perdita di una persona cara è un momento difficile, e gestire le questioni finanziarie in seguito può essere complicato. In alcuni casi, potresti scoprire che sono stati prelevati soldi dal conto della persona deceduta prima che tu potessi gestire l’eredità o le questioni finanziarie. È importante comprendere i motivi di questi prelievi, nonché i passaggi che puoi intraprendere per reclamare tali fondi, se appropriato.

Motivi dei prelievi anticipati

Ci sono diverse ragioni per cui potrebbero essere stati prelevati soldi dal conto di una persona deceduta prima che l’eredità sia stata distribuita o le questioni finanziarie siano state risolte:

  1. Spese funerarie e altre emergenze: Dopo la morte di una persona, ci possono essere spese immediate da affrontare, come le spese funerarie. In alcuni casi, i familiari potrebbero prelevare denaro dal conto del defunto per coprire queste spese.

  2. Pagamenti di debiti o fatture in sospeso: Se il defunto aveva debiti o fatture in sospeso, potrebbe esserci stata un’azione da parte della banca o dei creditori per prelevare denaro dal suo conto per saldare tali obblighi.

  3. Accesso autorizzato: In alcuni casi, il defunto potrebbe aver autorizzato in precedenza una persona a gestire il suo conto bancario in caso di sua morte o incapacità. Questo potrebbe consentire a tale persona di accedere al conto e prelevare fondi per scopi specifici.

Passaggi per reclamare i fondi

Se ritieni che i prelievi anticipati siano stati effettuati in modo improprio o se desideri recuperare i fondi prelevati per motivi legittimi, ecco alcuni passaggi che potresti intraprendere:

  1. Raccogliere documentazione: Il primo passo è raccogliere tutta la documentazione relativa al conto del defunto, compresi estratti conto, contratti di conto, testamenti e eventuali istruzioni o autorizzazioni scritte per la gestione del conto.

  2. Contattare la banca: Una volta che hai raccolto la documentazione necessaria, contatta la banca presso la quale è stato detenuto il conto del defunto. Spiega la situazione e fornisci loro tutti i dettagli rilevanti. Chiedi loro di fornire una spiegazione sui prelievi effettuati dal conto.

  3. Richiedere un rimborso: Se ritieni che i prelievi siano stati effettuati senza autorizzazione o in modo improprio, chiedi alla banca di rimborsare tali fondi sul conto del defunto.

  4. Presentare documentazione aggiuntiva: Potrebbe essere necessario fornire ulteriore documentazione o prove per supportare la tua richiesta di rimborso. Ad esempio, se i prelievi sono stati effettuati per spese funerarie, potresti dover fornire ricevute o documentazione correlata.

  5. Ricorrere a supporto legale: Se incontri difficoltà nel comunicare con la banca o nel ottenere un rimborso, potresti considerare di coinvolgere un avvocato specializzato in questioni di successione e diritto bancario per assisterti nel processo.

Considerazioni aggiuntive

È importante tenere presente alcune considerazioni aggiuntive mentre affronti questa situazione:

  • Tempi di risoluzione: Il processo di reclamo dei fondi prelevati anticipatamente potrebbe richiedere del tempo, quindi è importante essere pazienti e seguire attentamente le procedure richieste dalla banca o dalle autorità competenti.

  • Comunicazione chiara: Assicurati di comunicare chiaramente con la banca e di mantenere una documentazione dettagliata di tutti i tuoi contatti e delle comunicazioni avute.

  • Consultazione legale: Se hai dubbi su come procedere o se ritieni che i tuoi diritti non siano stati rispettati, consulta un avvocato specializzato in diritto successorio per assistenza legale.

Conclusioni

Reclamare i fondi prelevati anticipatamente dal conto di una persona deceduta può essere un processo complesso, ma seguendo i passaggi appropriati e ottenendo il supporto necessario, è possibile affrontare efficacemente questa situazione. Assicurati di raccogliere documentazione completa, comunicare chiaramente con la banca e, se necessario, consultare un avvocato per assistenza legale.

 
 
 
 
 

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UNA DELLE PROBLEMATICHE MAGGIORI NELLA SUCCESSIONE E’ VALUTARE  SE I COEREDI HANNO FATTO PRELIEVI O HANNO RICEVUTO DONAZIONI DAL DE CUIS PRIMA DELLA MORTE DELLO STESSO

AVVOCATO ESPERTO VALUTAZIONE E RINTRACCIO ASSE EREDITARIO BOLOGNA, VICENZA TREVISO PADOVA, RAVENNA FORLI 051 6447838 051 6447838 051 644783

conto cointestato:

secondo cassazione la solidarietà attiva permane anche dopo la morte del contitolare

La Corte di Cassazione civile, Sez. II, con ordinanza del 19 marzo 2021 n. 7862, stablisce : 

nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare

La Cassazione ha  precisato come, nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizzi una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari che non determina l’estinzione del rapporto.

Per effetto del principio di solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione ciascuno dei cointestatari ha diritto di pretendere la prestazione per l’intero, cioè a dire, il contitolare superstite può chiedere l’adempimento dell’intero saldo e l’istituto è legittimato a liquidarlo al cointestatario superstite.

 
 

 

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  • UNA DELLE PROBLEMATICHE MAGGIORI NELLA SUCCESSIONE E’ VALUTARE  SE I COEREDI HANNO FATTO PRELIEVI O HANNO RICEVUTO DONAZIONI DAL DE CUIS PRIMA DELLA MORTE DELLO STESSO
  • AVVOCATO ESPERTO VALUTAZIONE E RINTRACCIO ASSE EREDITARIO BOLOGNA, VICENZA TREVISO PADOVA, RAVENNA FORLI
  • CASO CLASSICO, IL DE CUIUS O DEFUNTO AVEVA ESEMPIO TRECENTOMILA EURO NEL CONTO CORRENTE, E NEI MEDI PRIMA DEL DECESSO SONO SPARITI, OVVIO CHE QUALCUNO L IHA PRESI, OCCORRE INDAGARE, STUDIARE ANALIZZARE I MOVIMENTI DEL CONTO CORRENTE E RISALIRE A CHI SONO ANDATI QUEI SOLDI PE RCHIEDERNE LA RIPETIZIONE O IL CONTEGGI NELLE QUOTE EREDITARIE
  •  
  • PER ESEMPIO CAIO HA TRE  FIGLI E SEI MESI PRIMA DELLA MORTE AVEVA TRA CONTO CORENTE E TITOLI 800.000 ,OO0 EURO.
  • ALLA MORTE NE HA SOLO DUECENTO ,OCCORRE VALUTARE CHI LI HA PRESI O A CHI LE HA DATI CAIO PRIMA DI MORIRE
  •  
  • AFFIDATI SUBITO A UN 

AVVOCATO ESPERTO DI EREDITA’ E CAUSE EREDITARIE

FAI VALERE I TUOI DIRITTI

CHIAMA SUBITO  PRENDI 

APPUNTAMENTO 

051 6447838

  • L'erede (1) può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari (2) a titolo di erede o senza titolo alcuno (3), allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi

L’erede (1) può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari (2) a titolo di erede o senza titolo alcuno (3), allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi

Cosa succede delle somme che uno degli eredi o un terzo ha prelevato dal conto del defunto prima della sua morte?
Se le somme vengano prelevati dal conto corrente intestato al de cuius prima dell’apertura della successione, questi non si considerano ricompresi nell’asse ereditario (Cassazione Civile, Sezione Terza, ordinanza n. 8611 del 9 aprile 2018), dunque, non potranno considerarsi beni ereditari: ciò che l’erede può reclamare con l’hereditatis petitio – azione nella quale l’erede non subentra al de cuius, ma che a lui viene attribuita ex novo – sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell’apertura della successione,

erano compresi nell’asse ereditario (cfr. Cass., Sez. 2, 2 agosto 2001, n. 10557; Cass., Sez. 2, 16 gennaio 2009, n. 1074); ne consegue che l’azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che l’ereditando abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo assegni bancari, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto nella disponibilità, non già a titolo di erede o senza titolo alcuno, bensì in forza di un titolo giuridico preesistente ed indipendente rispetto alla morte del de cuius (cfr. Cass., Sez. 2, 23 ottobre 1974, n. 3067; Cass., Sez. 2, 19 marzo 2001, n. 3939)…”. – deve dunque affermarsi la competenza per territorio del Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona, avanti il quale la causa dovrà essere riassunta nel termine previsto dall’art. 50 c.p.c. e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, Concorso nel mantenimento     Condotta del genitore pregiudizievole ai figliDei diritti e doveri del figlio

  • Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio, Concorso nel mantenimento
     
     
    Condotta del genitore pregiudizievole ai figliDei diritti e doveri del figlio

Anche i prelievi effettuati prima della morte del de cuius possono essere contestati dagli eredi.

SI PUO’ ESPERIRE L’AZIONE DI CUI ALL’ART 533 CC?

 

AZIONE PETIZIONE EREDITA’ ART 533 CODICE CIVILE

Secondo Cassazione civile sez. II  31 gennaio 2014 n. 2148   la petizione di eredità e l’azione di accertamento della qualità di erede

 differiscono tra loro in quanto, pur condividendo l’accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l’altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari. Pertanto, l’azione di accertamento della qualità di coerede, proposta nei confronti di chi possegga i beni ereditari a titolo di erede, corredata dalla domanda di rendiconto della gestione e corresponsione dei relativi frutti, non integra “petitio hereditatis”, ma costituisce azione di accertamento con domanda accessoria di condanna. 

La suprema corte con sentenza Cassazione civile sez. II  14 gennaio 2014 n. 640   afferma

l‘art. 535, primo comma, cod. civ.,

che rinvia alle disposizioni sul possesso in ordine a restituzione dei frutti, spese, miglioramenti e addizioni, si riferisce al possessore di beni ereditari convenuto in petizione di eredità ex art. 533 cod. civ., mentre è estraneo allo scioglimento della comunione ereditaria; esso non si applica, quindi, al condividente che, avendo goduto il bene comune in via esclusiva senza titolo giustificativo, è tenuto alla corresponsione dei frutti civili agli altri condividenti, quale ristoro della privazione del godimento “pro quota”. Rigetta, App. Roma, 08/11/2011

La petizione di eredità Cassazione civile sez. II  14 gennaio 2014 n. 640

ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è preordinata, sia oggetto di contestazione da

parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, poiché, ove tale contestazione manchi, vengono meno le ragioni di specificità dell’azione di petizione rispetto alla comune rivendicazione, che ha, invero, lo stesso “petitum”.

Deve essere respinta l’azione di petizione di eredità ai sensi dell’art. 533 c.c. nei confronti di soggetti che possiedono Cassazione civile sez. VI  08 ottobre 2013 n. 22915   

 i beni del “de cuius”, quando essa è promossa senza dedurre che tali soggetti possiedono i beni in forza di un titolo successorio inesistente oppure in assenza di titolo.

Con riferimento ad un’azione di petizione ereditaria promossa dal figlio naturale del “de cuius” in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza Cassazione civile sez. II  05 settembre 2012 n. 14917

di riconoscimento della paternità, il mutamento da buona fede a mala fede, della condizione soggettiva dei chiamati immessi nel possesso dei beni ereditari coincide con la proposizione della predetta azione. 

In ipotesi di azione di petizione di eredità proposta da un figlio naturale del de cuius successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del proprio status, gli eredi, che erano stati immessi nel possesso dei beni ereditari in buona fede, permangono in tale condizione sino al momento della notificazione della domanda di restituzione dei beni medesimi, avendo portata generale il principio della presunzione di buona fede, di cui all’art. 1147 c.c., e determinando la proposizione nei confronti del possessore di una domanda volta ad ottenere la restituzione delle cose il mutamento della situazione di buona fede in mala fede, con conseguente obbligo di rispondere dei frutti successivamente percepiti

prelievo dal conto corrente prima del decesso, indagine bancaria defunto

Poiché il principio della presunzione di buona fede di cui all’art. 1147 c.c. ha portata generale e non limitata all’istituto del possesso in relazione al quale è enunciato e poiché il possessore di buona fede è tenuto alla restituzione dei frutti

a far tempo dalla domanda giudiziale con la quale il titolare del diritto ha chiesto la restituzione della cosa, il mutamento della condizione del possessore da buona fede a mala fede presuppone la proposizione nei suoi confronti di una domanda volta ad ottenere la restituzione del bene posseduto; ne consegue che, con riferimento ad azione di petizione ereditaria proposta da figlio naturale successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento del proprio status, gli eredi che erano stati immessi nel possesso dei beni ereditari in buona fede permangono nella condizione di buona fede sino al momento della notificazione della domanda di restituzione dei beni ereditari.

successione di morte genitore, successione morte parente apertura della successione

PER RISOLVERE NON BASTA LEGGERE DEVI CHIAMARE

CHIAMARE EPRENDERE APPUNTAMENTO ,LE COSE SI RISOLVONO INCONTRANDO L’AVVOCATO ESPERTO E PARLANDO A TU PER TU  VISU VISU E STUDIANDO LA SITUAZIONE

SIA CHE TU SIA DI BOLOGNA, DI RAVENNA DI FORLI ,DI VICENZA  O ALTRA PARTE CHIAMA SUBITO

 

051 6447838

 

Quando viene a mancare un proprio caro la sorte dei beni e del patrimonio appartenutogli è, quasi sempre, l’ultimo pensiero dei familiari. Tuttavia, poco dopo il triste evento, è bene preoccuparsi delle conseguenze legali che porta con sé, per evitare spiacevoli inconvenienti in futuro.

Eredità e successioni

Analisi delle conseguenze patrimoniali e personali da Successioni causa di morte e da Eredità, tutela per i chiamati o eredi od i terzi coinvolti nel fenomeno successorio e soluzione delle controversie in via stragiudiziale o giudiziale.

 

PER RISOLVERE NON BASTA LEGGERE DEVI CHIAMARE

CHIAMARE EPRENDERE APPUNTAMENTO ,LE COSE SI RISOLVONO INCONTRANDO L’AVVOCATO ESPERTO E PARLANDO A TU PER TU  VISU VISU E STUDIANDO LA SITUAZIONE

SIA CHE TU SIA DI BOLOGNA, DI RAVENNA DI FORLI ,DI VICENZA  O ALTRA PARTE CHIAMA SUBITO

 

051 6447838

 

Quanto si paga per la successione di morte?

AVVOCATO BOLOGNA SUCCESSION IE TESTAMENTI CAUSE E PRATICHE BOLOGNA VICENZA TREVISO PADOVA RIMINI RAVENNA FORLI CESENA

 

Coniuge
(in mancanza di figli, fratelli e ascendenti)

Coniuge

Intera eredità

Coniuge + Figlio unico
(anche se viventi fratelli e ascendenti)

Coniuge

50% eredità + diritto abitazione

Figlio unico

50% eredità

Coniuge + 2 o più figli
(anche se viventi fratelli e ascendenti)

Coniuge

33,33% eredità +dir. abitazione

Figli

66,66% in parti uguali

Coniuge + Ascendente/i
(senza figli e fratelli)

Coniuge

66,66% eredità +dir. abitazione

Ascendente/i

33,33% eredità in parti uguali

Coniuge + 1 o più fratelli
(senza figli e ascendenti)

Coniuge

66,66% eredità +dir. abitazione

Fratelli

33,33% eredità in parti uguali

Coniuge + Ascendente/i + 1 o più fratelli
(senza figli)

Coniuge

66,66% eredità + dir. abitazione

Ascendente/i

25% in parti uguali

Fratelli

8,33% in parti uguali

SUCCESSIONE LEGITTIMARI O EREDI NECESSARI CIOE’ COLO CHE NON POSSONO ESSERE eSCLUSI DAL TESTAMENTO


DIPENDE DAL COMPENDIO EREDITARIO E DAL GRADO DI PARENTELA

 

Se il defunto lascia solo il coniuge

1/2

Coniuge più un figlio

1/3 al coniuge e 1/3 al figlio

Coniuge più due o più figli

1/4 al coniuge e 2/4 ai figli

Solo un figlio

1/2

Solo due o più figli

2/3

Solo ascendenti

1/3

Coniuge più ascendenti

1/2 al coniuge e 1/4 agli ascendenti

 

 

 

Chi può fare la successione?

 

GLI EREDI LEGITTIMI E QUANTI SONO STATI NOMINATI EREDI NELL’EVENTUALE TESTAMENTO

 

tutela dei diritti successori e quote spettanti al coniuge, ai figli, ai parenti, ai terzi

redazione di testamenti

accordi relativi al patto di famiglia

accettazione di eredità con beneficio di inventario, per minori e persone incapaci

curatela dell’eredità giacente, in assenza di eredi

accettazione di eredità e pratiche connesse

esecuzione delle disposizioni testamentarie

divisione dei beni tra gli eredi

impugnazione di testamento

prelievo dal conto corrente prima del decesso, indagine bancaria defunto
prelievo dal conto corrente prima del decesso, indagine bancaria defunto

L’erede (1) può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari (2) a titolo di erede o senza titolo alcuno (3), allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi
L’azione è imprescrittibile [948, 2934 c.c.], salvi gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni (5).
Infatti La petizione di eredità e l’azione di accertamento della qualità di erede differiscono tra loro in quanto, pur condividendo l’accertamento della qualità ereditaria, la prima è azione necessariamente recuperatoria, volta ad ottenere la restituzione dei beni ereditari da chi li possegga a titolo di erede o senza titolo, mentre l’altra è azione essenzialmente dichiarativa, eventualmente corredata da domanda accessoria di condanna non attinente alla restituzione dei beni ereditari. Pertanto, l’azione di accertamento della qualità di coerede, proposta nei confronti di chi possegga i beni ereditari a titolo di erede, corredata dalla domanda di rendiconto della gestione e corresponsione dei relativi frutti, non integra “petitio hereditatis”, ma costituisce azione di accertamento con domanda accessoria di condanna

È noto in merito il dibattito dottrinale sul punto se il chiamato sia da considerarsi possessore in senso proprio dei beni dell’asse, in virtù di un meccanismo che richiama ancora la saisine francese (così tra gli altri Ferri, Disposizioni generali sulle successioni, 3a ed., in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, p. 125, il quale sottolinea che la trasmissione avverrebbe ipso iure come per l’erede, indipendentemente dal fatto che vi sia stato un materiale impossessamento; cfr. anche Cass. n. 1741/2005), o se sia semplicemente legittimato all’esercizio delle azioni possessorie a prescindere dalla materiale apprensione dei beni dell’asse, come sembra potersi dedurre dal tenore letterale dell’art. 460, comma 1°, c.c., e dalla relazione al codice (Bonilini, op. cit., p. 98; e, in giurisprudenza, Cass. n. 3018/2005; Cass. n. 4991/2002; Cass. 11831/1992; v. anche Cass. n. 5747/1987). Q

l’ obbligo di collazione sorge automaticamente al momento dell’apertura della successione, a prescindere da un’espressa domanda dei condividenti e si realizza per i mobili, mediante imputazione e, per il denaro, mediante il prelievo di una minor quantità di denaro che si trova nell’eredità da parte del soggetto tenuto al conferimento; nel caso di insufficienza delle somme, mediante il prelevamento da parte degli altri coeredi, di beni mobili o immobili ereditari, in proporzione delle quote rispettive, sempre che il donatario non intenda conferire altro denaro o titoli di Stato.

 

Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'”animus”; quest’ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Pertanto, per stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all’usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all’elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l'”animus possidendi” nell’indicato soggetto. Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell”animus”; quest’ultimo elemento, tuttavia, può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all’esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall’attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale. Pertanto, per stabilire se in conseguenza di una convenzione (anche se nulla per difetto di requisiti di forma) con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile si abbia possesso idoneo all’usucapione, ovvero mera detenzione, occorre fare riferimento all’elemento psicologico del soggetto stesso ed a tal fine stabilire se la convenzione sia un, contratto ad effetti reali o ad effetti obbligatori, in quanto solo nel primo caso il contratto è idoneo a determinare l”‘animus possidendi” nell’indicato soggetto.

In tema di azione di rivendicazione, nel caso in cui il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, l’onere probatorio a carico dell’attore si riduce alla prova di un valido titolo di acquisto da parte sua e dell’appartenenza del bene medesimo al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere, ed alla prova che quell’appartenenza non è stata interrotta da un possesso idoneo ad usucapire da parte del convenuto.

In tema di azione di rivendicazione, di cui all’articolo 948 c.c., per l’individuazione del bene rivendicato, del quale si chiede il rilascio (ovvero per stabilire esattamente l’unità immobiliare contesa), la base primaria dell’indagine del giudice di merito è costituita dall’esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, quando essi sono stati esibiti in giudizio. Difatti solo la mancanza o l’insufficienza di indicazioni sui dati di individuazione delle unità rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le mappe catastali. (Nella fattispecie, relativa alla rivendicazione di una cantina occupata dal proprietario di altro appartamento dello stesso fabbricato, è stato ritenuto che gli attori non avessero fornito la prova precisa che la cantina da essi acquistata fosse proprio quella da loro pretesa, e non altra, giacché il loro atto di acquisto conteneva dati identificativi diversi rispetto a quelli di cui al rogito di acquisto dei propri danti causa, né avevano allegato le schede di frazionamento catastale).

 

L’azione di rivendicazione esige che l’attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all’acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell’usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l’eccezione “possideo quia possideo”, senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall’attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi.

prelievo dal conto corrente prima del decesso, indagine bancaria defunto

 

In tema di azioni a difesa della proprietà, le difese di carattere petitorio opposte, in via di eccezione o con domande riconvenzionali, ad un’azione di rilascio o consegna non comportano – in ossequio al principio di disponibilità della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – una “mutatio” od “emendatio libelli”, ossia la trasformazione in reale della domanda proposta e mantenuta ferma dell’attore come personale per la restituzione del bene in precedenza volontariamente trasmesso al convenuto, né, in ogni caso, implicano che l’attore sia tenuto a soddisfare il correlato gravoso onere probatorio inerente le azioni reali (cosiddetta “probatio diabolica”), la cui prova, idonea a paralizzare la pretesa attorea, incombe solo sul convenuto in dipendenza delle proprie difese

prelievo dal conto corrente prima del decesso, indagine bancaria defunto

 

In tema di azione di rivendicazione, ai fini dell’individuazione del bene conteso, la base primaria dell’indagine del giudice è costituita dall’esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, costituendo peraltro, il giudizio sulla corrispondenza o meno del bene domandato con quello descritto nel titolo un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, qualora risultino verificate la correttezza dei criteri ermeneutici adottati dal giudice del merito e l’adeguatezza logico-giuridica della motivazione che ne giustifica i risultati.

La domanda con cui l’attore chieda di dichiarare abusiva ed illegittima l’occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico, che avesse giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa ed il medesimo convenuto, non dà luogo ad un’azione personale di restituzione, e deve qualificarsi come azione di rivendicazione; né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come di restituzione, in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all’attore prima del verificarsi dell’abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un’azione di spoglio ormai impraticabile.

L’attore che proponga una domanda di accertamento della proprietà ed abbia la materiale disponibilità della cosa oggetto del preteso diritto, in virtù di un possesso acquistato con violenza o clandestinità, ovvero sulla cui legittimità sussista uno stato di obiettiva e seria incertezza, in relazione alle particolarità del caso concreto, ha l’onere di offrire la stessa prova rigorosa richiesta per la rivendica, non ricorrendo in tali ipotesi la presunzione di legittimità del possesso, che giustifica l’attenuazione del rigore probatorio qualora l’azione di accertamento della proprietà sia proposta da colui che sia nel possesso del bene. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, avendo erroneamente qualificato come azione di rivendicazione la domanda proposta, non aveva affrontato la questione circa l’onere probatorio in materia di azione di accertamento della proprietà, né compiuto alcuna indagine sulla natura del possesso esercitato dall’attore, il quale assumeva di essere nella materiale disponibilità del bene per averne conseguito un sequestro giudiziario, volto a paralizzare un interdetto possessorio ottenuto dai convenuti).

prelievo dal conto corrente prima del decesso, indagine bancaria defuntoIl rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell’originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l’onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto.

 

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In tema di azione di rivendicazione, di cui all’articolo 948 c.c., per l’individuazione del bene rivendicato, del quale si chiede il rilascio (ovvero per stabilire esattamente l’unità immobiliare contesa), la base primaria dell’indagine del giudice di merito è costituita dall’esame e dalla valutazione dei titoli di acquisto delle rispettive proprietà, quando essi sono stati esibiti in giudizio. Difatti solo la mancanza o l’insufficienza di indicazioni sui dati di individuazione delle unità rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le mappe catastali. (Nella fattispecie, relativa alla rivendicazione di una cantina occupata dal proprietario di altro appartamento dello stesso fabbricato, è stato ritenuto che gli attori non avessero fornito la prova precisa che la cantina da essi acquistata fosse proprio quella da loro pretesa, e non altra, giacché il loro atto di acquisto conteneva dati identificativi diversi rispetto a quelli di cui al rogito di acquisto dei propri danti causa, né avevano allegato le schede di frazionamento catastale).

 

L’azione di rivendicazione esige che l’attore provi il proprio diritto di proprietà risalendo sino all’acquisto a titolo originario attraverso i propri danti causa, o dimostrando il compimento dell’usucapione in suo favore, mentre il convenuto può limitarsi a formulare l’eccezione “possideo quia possideo”, senza onere di prova. Quando tuttavia il convenuto rinunci a questa posizione, opponendo, ad esempio, un proprio diverso diritto, senza contestare quello affermato dall’attore, il giudice del merito non può respingere la domanda per difetto di prova, ma deve tener conto delle ammissioni del convenuto e degli altri fatti di causa, ricavandone possibili elementi presuntivi

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