COMPARAGGIO FARMACI MEDICI AVVOCATO PENALE

COMPARAGGIO FARMACI MEDICI AVVOCATO PENALE

QUANDO E’ REATO IL COMPARAGGIO

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Sentenza 20 novembre 2007, n. 42750

RICETTAZIONE ? ACQUISTO PER SE DI ANABOLIZZANTI

 

IL FATTO:

 

 

  1. Il G.u.p. del Tribunale di Foggia, con sentenza del 27/5/2004, dichiarava F.P., D. D. F., M. T. e M. M. colpevoli dei reati di associazione a delinquere, corruzione di pubblico ufficiale, truffa in danno del Servizio sanitario nazionale mediante false ricette mediche e “comparaggio”, di cui agli artt. 416, 319-321, 640-61 n. 7 c.p. e 170 r.d. n. 1265 del 1934, valorizzando probatoriamente le risultanze delle numerose intercettazioni telefoniche e della significativa documentazione, anche contabile e bancaria, acquisita presso le Asl e all’esito delle perquisizioni effettuate presso le abitazioni del P. e del D. F., da cui emergeva in particolare che il P., medico di base in Manfredonia, anche predisponendo false ricette con la firma apocrifa di altri medici e d’intesa con il farmacista T., aveva prescritto, per un lungo periodo di tempo, un numero elevatissimo di farmaci di case farmaceutiche rappresentale dai D. F. e da altri informatori scientifici, prescindendo dalle effettive esigenze terapeutiche degli assistiti e dietro stabile corresponsione di consistenti somme di denaro, pari all’8-10% del prezzo dei farmaci prescritti.

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 15/11/2005, nel confermare la responsabilità del D. F., riduceva peraltro la pena a lui inflitta in anni due di reclusione, oltre la pena accessoria dell’interdizione dai pp.uu. per analogo periodo, mentre applicava agli altri coimputati la pena concordata in appello.

MOTIVI DEL RICORSO IMPUTATO

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del D. F. denunziando violazione di legge e vizio motivazionale quanto all’affermazione di responsabilità per i reati di associazione per delinquere, corruzione e truffa, poiché dal compendio probatorio emergerebbe, a suo avviso, solo l’ipotesi del reiterato concorso di persone in plurime e speciali fattispecie di ”comparaggio” di cui all’art. 170 r.d. n. 1265 del 1934; il ricorrente critica inoltre il diniego della sospensione condizionale della pena, che sarebbe stato illegittimamente motivato con riferimento ad una precedente condanna alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di rifiuto del servizio militare, ormai abrogato.

Il P., che aveva proposto ricorso per cassazione, ha rinunziato allo stesso con atto formale pervenuto il 15/6/2007.

  1. In ordine al ricorso del D. F., ritiene il Collegio che le generiche doglianze del ricorrente in punto di affermazione di responsabilità, sollecitando il riesame nel merito della decisione impugnata, si palesano infondate, avendo la Corte territoriale, nel disattendere le analoghe censure mosse con il relativo gravame, esplicitamente e congruamente motivato in ordine agli elementi fattuali qualificatori dell’obiettiva partecipazione dell’imputato, in veste di informatore farmaceutico, all’associazione per delinquere finalizzala alle “iperprescrizioni” di farmaci – anche mediante false diagnosi e indicazioni di terapie – da parte del P., medico di base in Manfredonia convenzionato con il S.S.N. e perciò pubblico ufficiale, con la complicità del T., titolale di farmacia nella medesima città, dietro versamento di sistematici, sostanziosi e illeciti compensi.

Le intercettazioni telefoniche, le ammissioni degli imputati, l’esito delle perquisizioni e delle acquisizioni documentali, anche di tipo contabile e bancario, costituiscono, infatti, seri ed oggettivi elementi di prova della intraneità dell’imputato ai rapporti trilaterali medico – farmacista – informatore farmaceutico, ai fini dell’affermazione di responsabilità in ordine sia al delitto associativo che ai connessi reati di corruzione e truffa in danno della Regione Puglia per l’indebito rimborso delle false ricette e comparaggio

LA NORMA

Nel quadro dell’attività di informazione e presentazione dei medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato all’informatore di concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, se non di valore trascurabile, nonché al medico e al farmacista di sollecitare o accettare alcun incentivo di questo tipo. E la violazione di questo divieto integra la contravvenzione dell’art. 123 d.lgs. 24/4/2006, n. 219, punita dal successivo art. 147, comma 5 con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 400 a 1.000 euro.

Trattasi, a ben vedere, di contravvenzione prodromica rispetto al tradizionale reato di “comparaggio” previsto dal T.u.l.s., che è stata introdotta dal legislatore (già con l’art. 11 d.lgs. 30/12/1992, n. 541, poi abrogato dall’art. 158, comma 1 d.lgs. n. 219 del 2006) a tutela anticipata della correttezza dell’attività promozionale in campo farmaceutico, del mercato e della concorrenza nel settore, e indirettamente della salute dei cittadini.

IL RAGIONAMENTO

Per contro, la promessa o la dazione di denaro o altra utilità al sanitario o al farmacista, eseguite pure nel medesimo contesto informativo, e però “alto scopo di agevolare la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico”, integrano la diversa e autonoma fattispecie contravvenzionale di “comparaggio” di cui agli artt. 170-172 r.d. 27/7/1934, n. 1265, modif. dall’art. 16 d.lgs. r. 541 del 1992, reato anch’esso plurioffensivo, ma connotato altresì dalla previsione dell’indicato dolo specifico.

Orbene, tenuto conto della portata della clausola di riserva espressamente stabilita dal secondo comma dell’art. 170 r.d. n. 1265 cit. (“Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati”), ritiene il Collegio che, nonostante la labilità della linea di demarcazione segnata dal legislatore per le distinte fattispecie di reato sopra descritte, fra la contravvenzione di “comparaggio”, tuttora ricadente nell’area dell’illegittima promozione dei farmaci, oltre i confini della lecita relazione collaborativa e informativa tra medico e impresa, e l’eventuale delitto di “corruzione” ex artt. 319-321 c.p., realizzato mediante significative e sostanziose erogazioni di denaro o altre utilità per scopo di lucro, di cui – com’è stato probatoriamente dimostrato nel presente procedimento – siano stati accertati gli elementi costitutivi, non intercorre affatto un rapporto di specialità, attesa la diversità del bene giuridico tutelato e dell’atteggiarsi del dolo, bensì sia configurabile il concorso di reati.