SEPARAZIONE BOLOGNA TRASFERIMENTO IMMOBILI NELLA SEPARAZIONE
COME E COSA FARE?[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]
sapevi che con la separazione si possono trasferire immobili tra coniugi o genitori figli, è una cosa molto utile e fa risparmiare
I coniugi che intendono raggiungere un accordo di separazione o divorzio riguardante, oltre che i rapporti personali, anche quelli economici, possono scegliere di trasferire la proprietà o altri diritti reali (ad esempio quello di abitazione) su beni immobili in favore di uno di loro o di uno o più figli.
Secondo la Cassazione accordi di separazione personale tra coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali concernenti beni mobili o immobili, rispondono di norma ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale, il quale sfugge alle connotazioni classiche sia dell’atto di donazione sia dell’atto di vendita e svela una sua tipicità propria la quale poi, di volta in volta, può colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell’eventuale ricorrenza in concreto dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti aventi significati patrimoniali, anche solo riflessi, maturati nel corso della vita matrimoniale.[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]
Secondo tale Linea ricostruire la volontà dei coniugi separandi alla luce di tutte le risultanze documentali, del criterio letterale e del comportamento delle parti anche successivo al contratto medesimo, al fine di comprendere quale sia il concreto schema giuridico voluto dai contraenti.
Viene evidenziato quindi, come il comportamento complessivo tenuto dalle parti, inequivocabilmente dimostrava la natura reale e onerosa del trasferimento della proprietà dell’immobile, senza che potesse assumere significato il fatto che l’accordo siglato dai separandi fosse carente dei tratti tipici della vendita.
Si tratta questi di accordi molto convenienti sotto il profilo economico in quanto:
– consentono (in molti, ma non tutti i casi) di evitare il ricorso al notaio
– godono di una disciplina fiscale molto vantaggiosa.
- La giurisprudenza ha reiteratamente affermato che l’obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione personale o divorzio (id est: di cessazione degli effetti civili del matrimonio) mediante un accordo – formalmente rientrante nelle previsioni, rispettivamente, degli art. 155 c.c., comma 7, art. 158 c.c., comma 2, e dell’art. 711 c.c., comma 3, e della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 8, e art
. 6, comma 9 – il quale, anzichè attraverso una prestazione patrimoniale periodica, od in concorso con essa, attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili od immobili, e che tale accordo non realizza una donazione, in quanto assolve ad una funzione solutoria – compensativa dell’obbligatone di mantenimento, in quanto costituisce applicazione del principio, stabilito dall’art. 1322 c.c., della libertà dei soggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (cfr., Cass. 2 febbraio 2005 n. 2088; Cass. 17 giugno 2004 n. 11342; Cass. 21 dicembre 1987 n. 9500).
- In tale caso l’accordo comporta l’immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori, od il genitore, abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire e, in questo secondo caso, il correlativo obbligo, sanzionato in forma specifica dall’art. 2392 c.c., trova il suo titolo nell’accordo che estingue la prestazione di mantenimento, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, convenzionalmente liquidata e sostituita dall’impegno negoziale de quo (cfr., Cass. 5 settembre 2003 n. 12939).
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Secondo la giurisprudenza le pattuizioni intervenute tra coniugi, che abbiano in corso una separazione consensuale, con cui si obblighino a trasferire determinati beni facenti parte della comunione legale, successivamente od in vista dell’omologazione della loro separazione personale consensuale ed al dichiarato fine della integrativa regolamentazione del relativo regime patrimoniale, non configura una convenzione matrimoniale ex art. 162 c.c., postulante il normale svolgimento della convivenza coniugale ed avente riferimento ad una generalità di beni anche di futura acquisizione, nè un contratto di donazione, avente come causa tipici ed esclusivi scopi di liberalità (e non l’esigenza di assetto dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi separati), bensì un diverso contratto atipico, con propri presupposti e finalità (Cass. 11 maggio 1984 n. 2887; Cass. 23 dicembre 1988 n. 2887; Cass. 12 settembre 1997 n. 9034).
Invero in base all’impianto complessivo dell’art. 711 c.p.c., (in combinato disposto con l’art. 158 c.c., comma 1), il procedimento in detta norma descritto da vita ad una fattispecie complessa nella quale il contenuto del regolamento concordato tra i coniugi, se trova la sua fonte nel relativo accordo, acquista però efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione, cui compete l’essenziale funzione di controllare che i patti intervenuti tra i coniugi siano conformi agli interessi superiori della famiglia (Cass. 5 gennaio 1984 n. 14). Nel caso in cui, nell’ambito di un accordo destinato a disciplinare una separazione consensuale, sia inserita anche una convenzione avente una sua autonomia, in quanto non immediatamente riferibile nè collegata al contenuto necessario del regime di separazione, si tratta di compiere una indagine ermeneutica, nel quadro dei principi di cui all’art. 1362 c.c., e segg., diretta a stabilire se a quella convenzione possa essere riconosciuta autonoma validità ed efficacia, infatti, alle pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell’accordo omologato, può riconoscersi validità solo quando assicurino una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma (ad esempio concordando un assegno di mantenimento in misura superiore a quella sottoposta ad omologazione), o quando concernano un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente compatibile con questo in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi