TESTAMENTO POSSO ESCLUDERE ALCUNI EREDI? SOLO I LEGITTIMI CHE NON SIANO LEGITTIMARI
Devi affrontare una successione senza testamento?
Vuoi sapere la divisione dell’eredità senza testamento come funziona?
Vuoi rivendicare le tue quote ereditarie senza testamento?
La divisione dell’Eredità senza Testamento può essere un momento molto delicato, in quanto rischia di essere causa di conflitti tra i coeredi. Per essere sicuri di affrontare al meglio il problema, quindi, è indispensabile affidarsi all’avvocato Sergio Armaroli Bologna
Alcune problematiche in materia trattate dallo studio riguardano:
apertura della successione e violazione del divieto di patti successori;
eredità di minori e incapaci, accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario;
ì lesione dei diritti dell’erede legittimo;
diritti a difesa dei legittimari, azioni di riduzione;
divisione dell’eredità;
successione degli eredi nell’impresa di famiglia.
La successione si ha quando uno o più soggetti (detti successori) subentrano ad un altro soggetto (detto de cuius) nella titolarità di un patrimonio o di singoli diritti patrimoniali a seguito della morte del de cuius. Si tratta di un passaggio di tutti i diritti patrimoniali, sia quelli attivi (proprietà, crediti, ecc.) che quelli passivi (debiti). Una persona può dare disposizioni circa la suddivisione del proprio patrimonio dopo la morte tramite testamento, in caso contrario sarà la legge a stabilire quali sono gli eredi e in quale misura.
Forme del testamento
Il testamento è il documento tramite il quale una persona dispone del proprio patrimonio (o parte di esso) dopo la sua morte. A seconda della modalità in cui viene redatto si distingue:
Testamento olografo: scritto dal testatore di proprio pugno, che non necessita la presenza di testimoni o di un Notaio;
Testamento pubblico: redatto davanti a un notaio e alla presenza di testimoni;
Testamento segreto: redatto dal testatore o da un’altra persona anche tramite l’utilizzo di mezzi meccanici (ma firmato ogni mezza pagina dal testatore) e consegnato già sigillato al notaio alla presenza di due testimoni.
Nel caso in cui un soggetto sia deceduto senza lasciare un testamento, è la legge stessa a prevedere come verrà distribuito il suo patrimonio. I primi interessati da questo tipo di successione sono i legittimari, coniuge e discendenti, o ascendenti, in mancanza di figli. Se non esistono legittimati, si passa agli eredi legittimi: parenti fino al sesto grado. In mancanza anche di questi soggetti, lo Stato erediterà il patrimonio del de cuius.
Accettazione dell’eredità
L’erede di un defunto può entrare in possesso del patrimonio ereditato tramite l’ “accettazione” che rappresenta il momento in cui il patrimonio dell’erede e quello del de cuius di fatto si fondono.
In alcuni casi è possibile accettare l’eredità con beneficio d’inventario, una soluzione che mantiene separati i due patrimoni e in ragione del quale l’erede risponderà dei debiti del de cuius solo nei limiti del valore dell’eredità ricevuta.
Ai sensi dell’art. 1111 c.c. “Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione”.
Il procedimento di scioglimento della comunione è regolato dal codice di procedura civile agli artt. 784 e ss.
Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell’eredità in quanto compatibili, e ciò stante il rinvio ex art. 1116 c.c..
Orbene, la divisione ha luogo in natura se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti (art. 1114 c.c.).
Ove si tratti, invece, di immobili non comodamente divisibili, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell’eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore. Se nessuno dei comunisti è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all’incanto. (art. 720 c.c.).
E’ principio di diritto applicato dalla giurisprudenza che “i beni immobili non possono considerarsi comodamente divisibili allorché, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero” (Cass. n. 25888/2016).
In ogni caso, con riferimento allo scioglimento della comunione “la stima dei beni, ai fini della formazione delle quote, va riferita ai valori correnti all’epoca della divisione”(Cassazione civile, sez. II, 22/06/2010, n. 15123).
Ciò che rileva ai fini della divisibilità o meno del bene non è tanto la necessità del permesso di costruire ai fini del frazionamento, elemento su cui sembra incentrarsi la motivazione della sentenza impugnata, nè la qualificazione dell’intervento edilizio come “ristrutturazionè o mero “restauro conservativo”, quanto la complessiva valutazione dell’intervento stesso in relazione alle caratteristiche dell’immobile oggetto di causa e la sua compatibilità con la disciplina urbanistica vigente, sia avuto riguardo alla normativa nazionale che ai regolamenti e strumenti urbanistici locali.
Occorre inoltre accertare se, pur risultando il frazionamento giuridicamente possibile, le porzioni realizzabili siano suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento e non risultino gravate da servitù, pesi o limitazioni eccessive o sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero ed inoltre se la divisione richieda o meno opere complesse o di notevole costo.
Tale complesso accertamento non risulta essere stato adeguatamente effettuato dalla sentenza impugnata.
Occorre in particolare accertare se, alla luce della disciplina attualmente vigente (avuto riguardo sia alla legislazione nazionale che ai regolamenti e strumenti urbanistici locali), l’intervento edilizio necessario per la divisione del fabbricato, che risulta sottoposto a vincolo storico-monumentale, sia giuridicamente fattibile, in quanto pienamente compatibile con la suddetta normativa anche in considerazione del vincolo su indicato ed inoltre se il frazionamento possa essere utilmente realizzato senza compromissione del valore dell’intero edificio, nonché del godimento e del valore economico delle singole unità realizzabili.
- Ai sensi dell’art. 587, primo comma, cod. civ., il testatore può validamente escludere dall’eredità, in modo implicito o esplicito, un erede legittimo, purché non legittimario, a condizione, però, che la scheda testamentaria contenga anche disposizioni positive e cioè rivolte ad attribuire beni ereditari ad altri soggetti, nelle forme dell’istituzione di erede o del legato. È quindi nullo il testamento con il quale, senza altre disposizioni, si escluda il detto erede, diseredandolo. Peraltro, qualora dall’interpretazione della scheda testamentaria risulti che il de cuius, nel manifestare espressamente la volontà di diseredare un successibile, abbia implicitamente inteso attribuire, nel contempo, le proprie sostanze ad altri soggetti, il testamento deve essere ritenuto valido, contenendo una vera e propria valida disposizione positiva dei beni ereditari, la quale è sufficiente ad attribuire efficacia anche alla disposizione negativa della diseredazione… “.
- “la volontà di diseredazione di alcuni successibili può valere a fare riconoscere una contestuale volontà di istituzione di tutti gli altri successibili non diseredati solo quando, dallo stesso tenore della manifestazione di volontà o dal tenore complessivo dell’atto che la contiene, risulti la effettiva esistenza della anzidetta autonoma positiva volontà del dichiarante, con la conseguenza che solo in tal caso è consentito ricercare, anche attraverso elementi esterni e diversi dallo scritto contenente la dichiarazione di diseredazione, l’effettivo contenuto della volontà di istituzione. Pertanto, ove il giudice del merito nell’interpretazione dello scritto ritenga inesistente una tale volontà, correttamente lo stesso non ammette la prova diretta al fine di dimostrare la volontà del de cuius di disporre dei propri beni a favore di alcuni soggetti, in quanto con tale prova si mira non già ad identificare la volontà testamentaria contenuta, esplicitamente o implicitamente, nella scheda, ma alla creazione di una siffatta volontà” (Cass. n. 6339 del 1982; Cass. n. 5895 del 1994).
- Ai sensi dell’art. 587, primo comma, cod. civ., il negozio di ultima volontà ha la funzione di consentire al testatore di disporre di tutte le proprie sostanze, o di parte di esse, per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Con una tale definizione, il legislatore sembra accogliere la natura essenzialmente patrimoniale dell’atto di ultima volontà. Le disposizioni testamentarie di carattere non patrimoniale (art. 587, secondo comma, cod. civ.), che la legge permette siano contenute in un atto privo di disposizioni di carattere patrimoniale purché abbia la forma del testamento, condividono, invece, con il negozio di ultima volontà solo il tratto formale, ma non quello sostanziale, legittimando di conseguenza l’applicazione di un diverso regime (si pensi all’irrevocabilità, che è generalmente incompatibile con il contenuto tipico del testamento).
- Peraltro, dal rilievo che la disposizione testamentaria tipica abbia contenuto patrimoniale, non discende la conseguenza che il testamento, per essere tale, debba avere necessariamente una funzione attributiva. L’articolato sistema delineato dal legislatore permette che il fenomeno devolutivo dei beni e l’individuazione degli eredi e dei legatari possano trovare indistintamente fondamento sia nella legge che nella volontà del testatore. Nel nostro ordinamento, la possibilità di un’attribuzione di beni per testamento, che genera un fenomeno vocativo legale, convive con quella, inversa, di un’istituzione per testamento di eredi, che genera la devoluzione legale dell’asse (o di una sua quota). Una simile convivenza, poi, non può che essere confermata dall’art. 457 cod. civ., che riconosce farsi luogo alla successione legittima, quando manca in tutto o in parte quella testamentaria, smentendosi dunque una gerarchia di valore tra le due forme del regolamento successorio, e dovendosi invece ricondurre il concorso tra le due vocazioni ad un rapporto di reciproca integrazione.
- AVVOCATO CAUSE EREDITARIE MODENA Bomporto, Bastiglia,Campogalliano, Camposanto, Carpi , Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sulla Secchia,Fanano,Finale Emilia, Fiorano Modenese, Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia Lama Mocogno, Maranello