SEPARAZIONE MARITO MOGLIE domanda di addebito. Giurisdizione e legge applicabile: TRIB PARMA Sentenza n. 655/19
Molto interessante quanto scritto nella sentenza Trib Parma circa la giurisdizione e legge applicabile per addebito separazione[wpforms id=”21592″ title=”true” description=”true”]
Si ricorre alla separazione giudiziale si rende necessaria quando non è stato possibile raggiungere un accordo tra i coniugi sulle questioni relative alla regolamentazione dei rapporti tra di loro inerenti la sospensione del loro vincolo matrimoniale.
IL GIUDIZIO DI ADDEBITO E LA PERDITA DEL DIRITTO AL MANTENIMENTO E DELLE ASPETTATIVE SUCCESSORIE DEL CONIUGEI
- Trattandosi di un procedimento contenzioso, cioè con parti “contrapposte” in lite fra loro, è necessaria l’assistenza di un avvocato per ciascuna parte.
- In punto procedura, la separazione giudiziale prevede due fasi:
- prima fase: si svolge davanti al Presidente del Tribunale, il quale, ricevuto il ricorso, fissa con decreto la data dell’udienza innanzi a sé, alla quale devono comparire entrambi i coniugi personalmente assistiti dai propri difensori. All’udienza, il Presidente tenta la conciliazione tra le parti e, qualora il tentativo abbia successo, la separazione si trasforma da giudiziale in consensuale, altrimenti il Presidente emana un provvedimento provvisorio ed urgente nell’interesse dei coniugi e/o degli eventuali figli della coppia;
seconda fase: si svolge davanti al Giudice Istruttore, secondo le regole dei procedimenti contenziosi civili. In questa fase le parti hanno l’onere di fornire le prove opportune a sostegno delle proprie richieste, tramite gli atti difensivi scritti dai propri avvocati e in udienza.
Laddove un coniuge ritenga che l’altro, con la propria condotta contraria ai doveri coniugali abbia causato la fine del matrimonio, nel giudizio di separazione può proporre la domanda di addebito, cioè può chiedere al Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva dell’altro per aver determinato il fallimento del rapporto di coniugio;
La domanda di addebito può essere proposta sia da chi per primo propone il procedimento di separazione giudiziale (c.d. ricorrente), sia da quello che viene convenuto (chiamato) in giudizio (c.d. resistente)
Il Tribunale nel pronunciare la separazione, ove ricorrano i presupposti può dichiarare a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione.
Il coniuge, al quale è addebitata la separazione, con sentenza, perde il diritto al mantenimento e le aspettative successorie che invece conserva quello a cui non viene addebitata.
Con un ricorso un coniuge promuove la causa contro l’altro coniuge che può essere con addebito in presenza di determinati presupporti, come l’infedeltà coniugale.
- Sentenza n. 655/19
- Sulla domanda di addebito. Giurisdizione e legge applicabile
- Quanto alta domanda di addebito, si osserva che, in via di principio, relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il Regolamento CE n. 2201/2003 “dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale e non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali” (8° considerando).
- Peraltro, con specifico riferimento alla domanda di addebito, sebbene la dottrina prevalente ritenga che le questioni relative alla colpa o alla responsabilità (le “cause”) della crisi coniugale siano escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento CE n. 2201/2003, non si può non rilevare come la richiesta di addebito – pur costituendo una domanda autonoma e soltanto eventuale (v. Cass. 8.2.2006 n. 2818, Cass. 7.12.2007 n. 25618) – risulti, nel nostro sistema, inscindibilmente connessa alla domanda di separazione personale, tanto da non poter essere proposta in un diverso giudizio (v. Cass. 30.7.1999 n. 8272, Cass. 29.3.2005 n. 6625, Cass. 20.3.2008 n. 7450, con riferimento all’inammissibilità del c.d. mutamento del titolo della separazione: “La dichiarazione di addebito della separazione personale dei coniugi puoi essere richiesta e adottata solo nell’ambito del giudizio di separazione, dovendosi escludere l’esperibilità, in tema di addebito, di domande successive a tale giudizio, poiché il capoverso dell’art. 151 c.c. espressamente attribuisce la cognizione della relativa domanda alla competenza esclusiva del giudice della separazione“).
Da ciò consegue
- che la richiesta di addebito non appare assoggettabile nell’ordinamento processuale vigente a norme sulla giurisdizione diverse da quelle previste (nella specie, dal Regolamento CF n. 2201/2003) per la domanda principale di separazione personale (vd. Trib. Belluno sentenza pronunciata il 30/12/2011 -dep. il 30/12/2011, Pres. Relatore U. Giacomelli, pubblicata in Archivio De Jure).
- Nella fattispecie, la giurisdizione italiana (di carattere esclusivo, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento) va affermata a norma del già richiamato art. 3, paragrafo 1, lett. a, del citato Regolamento CE n. 2201/2003, posto che la ricorrente, al momento dell’instaurazione del presente giudizio, viveva stabilmente in Italia a far tempo dal 2002.
- La giurisdizione italiana da attenuare, infatti, sia in ragione della residenza della ricorrente in Italia (come emerge dal certificato di residenza in atti e dalle stesse allegazioni della ricorrente), sia perché in Italia é stabilita la residenza abituale del convenuto, sia perché in è Italia, che è stata posta “l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora“.
- Invero, l’art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003 del 27.11.2003, relativo alla competenza,
- al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale individua, tra i vari casi, la competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova “la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda” ovvero “la residenza abituale del convenuto“, ovvero, sempre in via alternativa, “l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora“.
- Quanto alla legge applicabile, deve trovare ratione temporis applicazione il regolamento UE n. 1259/2010 cd. «Roma III» adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell’UE (tra cui l’Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21 giugno 2012.
- In base all’art. 8 del regolamento Roma III Articolo 8 in ordine alla “Legge applicabile in mancanza di scelta ad opera delle parti” “In mancanza di una scelta ai sensi dell’articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato, a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza; b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza; c) di cui i due coniugi sona cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale“,
- Si è detto, invero, che le norme poste dal regolamento UE n. 1259/2010 hanno carattere universale, poiché si applicano «qualunque sia la legge richiamata» (v. art. 4 del medesimo Regolamento) e, pertanto, si applicheranno nei quattordici Stati firmatari a tutti i divorzi e le separazioni personali che implichino conflitti di leggi, anche se collegati con paesi membri non partecipanti o con paesi terzi e sostituiscono, dunque, integralmente l’art. 31 della legge 218,/1995.
- Nel caso di specie per le ragioni esposte. deve dunque farsi applicazione della legge italiana sulla separazione personale dei coniugi anche quanto alla domanda di addebito in base al criterio sub a), essendo le parti entrambe residenti in Italia, quale attestato dalle certificazioni anagrafiche in atti.
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