MANTENIMENTO FIGLI COPPIE NON SPOSATE : l’art. 3, comma 3, L. n. 219/2012 deve essere visto come estensione ai figli nati da coppia non coniugata

MANTENIMENTO FIGLI COPPIE NON SPOSATE
MANTENIMENTO FIGLI COPPIE NON SPOSATE

MANTENIMENTO FIGLI COPPIE NON SPOSATE : l’art. 3, comma 3, L. n. 219/2012 deve essere visto come estensione ai figli nati da coppia non coniugata

MANTENIMENTO FIGLI COPPIE NON SPOSATE : l’art. 3, comma 3, L. n. 219/2012 deve essere visto come estensione ai figli nati da coppia non coniugata
MANTENIMENTO FIGLI COPPIE NON SPOSATE : l’art. 3, comma 3, L. n. 219/2012 deve essere visto come estensione ai figli nati da coppia non coniugata

AFFERMA LA SENTENZA  TRIBUNALE DI BOLOGNA:

“cui all’art. 156, sesto comma, c.c., trascurando di considerare l’innovativa disciplina introdotta (a decorrere dal 1° gennaio 2013) dalla L. n. 219/2012 e segnatamente dall’art. 3, comma 2, elettivamente deputato alla predisposizione di un sistema di garanzie a tutela del credito per il mantenimento dei figli nati, come nella specie, da coppia non coniugata. 

MANTENIMENTO FIGLI COPPIE NON SPOSATE : l’art. 3, comma 3, L. n. 219/2012 deve essere visto come estensione ai figli nati da coppia non coniugata
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MANTENIMENTO FIGLI COPPIE NON SPOSATE : l’art. 3, comma 3, L. n. 219/2012 deve essere visto come estensione ai figli nati da coppia non coniugata

il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n. 898“, disposizione che, invero, nell’immediatezza si presenta obiettivamente ambigua, in quanto, da un lato, richiama l’istituto disegnato nella legge divorzile ma, dall’altro, tratteggia il sistema di tutela previsto per il procedimento di separazione coniugale. 

Le differenze tra i due istituti richiamati sono sostanziali ed evidenti, considerato che in materia di separazione, ai sensi dell’art. 156, comma 6, c.c., l’iter che determina la distrazione di parte dei crediti spettanti all’obbligato fa capo a un procedimento giurisdizionale in cui la distrazione è conseguenza di un provvedimento giudiziale specifico, mentre nel rito divorzile la situazione è del tutto differente e prescinde da qualsivoglia intervento dell’autorità giudiziaria, configurandosi come procedura stragiudiziale che, sebbene attraverso una precisa scansione di passaggi propedeutici, è volta a consentire una diretta attuazione del provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.

Nell’interpretazione dell’art. 3, comma 2, L. n. 219/2012, che nella sua formulazione letterale sembra aver fatto propri entrambi i due istituti già presenti nell’ordinamento (art. 156, comma 6, c.c. e art. 8, comma 2, L. div.), deve escludersi, tuttavia, sia stata intenzione del legislatore introdurre un modello “ibrido”, in cui – come pure sostenuto inizialmente da alcuni interpreti – l’ordine del giudice avrebbe la funzione, da un lato, di rimuovere la necessità dell’attesa dei trenta giorni, e dall’altro, di risolvere la questione relativa alla doverosità della condotta del terzo, atteso che detta soluzione interpretativa sarebbe destinata a dar vita a un’insanabile contrasto con la stessa finalità della L. n. 219/2012: se, infatti, il fine della novella legislativa è quello di parificare il trattamento dei figli nati o meno da coppia coniugata, risulterebbe quanto meno inappagante apprezzare, per i figli nati da coppia il cui matrimonio sia stato dichiarato sciolto, un sistema di distrazione delle somme fondato sulla mera iniziativa dell’avente diritto e, per i figli nati fuori dal matrimonio, una forma di tutela che, invece, richiede un procedimento giurisdizionale con l’obbligato ricorso al giudice. 

È, dunque, ragionevole e condivisibile ritenere, in conformità con la più recente giurisprudenza di merito, che il legislatore del 2012, che nel suo complesso si è ispirato proprio al regime della L. n. 898/1970, abbia voluto estendere alle fattispecie dei c.d. figli non matrimoniali la disciplina già presente nella legge sul divorzio, così come novellata dalla legge n. 74 del 1987, dettata dal dichiarato intento di favorire una pronta ed efficace tutela del credito alimentare senza necessità di intervento del giudice, ovvero con procedura per così dire semplificata e demandata, benché con rigida regolamentazione della scansione delle attività preparatorie, all’iniziativa del creditore.

MANTENIMENTO FIGLI COPPIE NON SPOSATE
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In definitiva, l’art. 3, comma 3, L. n. 219/2012 deve essere visto come estensione ai figli nati da coppia non coniugata della tutela coniata dal legislatore del 1987 nella disciplina divorzile, dandosi ragionevole prevalenza al preciso richiamo alla norma di cui all’art. 8 L. div. piuttosto che al meno efficace riferimento all’odine che il giudice può essere chiamato a impartire (in questo senso, cfr. Trib. Milano, sez. IX, decreto 24.4.2013).