è reato portare il figlio all’estero senza il consenso dell’altro genitore.
Il reato di cui all’art. 574-bis cod. pen. è integrato dalla condotta di “abductio” o di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, cui consegua l’impedimento dell’esercizio della potestà genitoriale. Ne consegue che non è la valutazione in concreto dell’interesse del minore, ma il fatto stesso dell’indebita sottrazione, cui si correli l’effettivo e apprezzabile impedimento di quelle prerogative, che vale a giustificare la sanzione. Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 aprile 2016, n. 17679
Sussiste il reato di sottrazione e trattenimento di minori all’estero allorché uno dei genitori porti il proprio figlio al di fuori del territorio italiano senza il consenso dell’altro genitore e per un periodo di tempo tale da impedire a quest’ultimo di esercitare la potestà genitoriale.
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Afferma la Suprema Corte
L’art. 574 cod. pen., comma 2, tutela l’esercizio della responsabilità genitoriale, che è violato quando l’agente, contro la volontà dell’avente diritto, sottragga o trattenga un minorenne. L’art. 574 bis, comma 1, cod. pen. si distingue dall’art. 574 cod. pen. per l’elemento specializzante costituito dalla conduzione o dal trattenimento del minorenne fuori dal territorio dello Stato, per un tempo che produca un effettivo impedimento per l’esercizio delle diverse manifestazioni della potestà da parte del soggetto legittimato (Sez. 6, n. 45266 del 14/10/2014, Rv. 261011; Sez. 6,.n. 45871 del 15 maggio 2012, non