SEPARAZIONE GIUDIZIALE BOLOGNA 3 MOTIVI PERCHE’ E’ COSI’ TRAUMATICA ?
La separazione giudiziale è traumatica perché porta a uno scontro giudiziale tra i coniugi con ripercussioni economiche, ripercussioni personali e spesso sui figli .
1)SCONTRO GIUDIZIALE
si la separazione giudiziale è una normale causa , con i suoi tempi, udienze memorie, occorrono almeno due avvocati
2)COSTI
Come ogni causa la separazione giudiziale ha un costo a volte elevato dipende dalle udienze da cosa si discute dal patrimonio dalle problematiche
3) RIPERCUSSIONI PERSONALI E SPESSO SUI FIGLI
Anni di preoccupazioni di spese di tensioni di prove di circostanze possono portare tensione forte che viene avvertita anche dai figli .
DIRITTO DI FAMIGLIA: separazione consensuale, giudiziale – divorzio congiunto, giudiziale – modifica delle condizioni di separazione – divorzio (riduzione – aumento, estinzione assegno di mantenimento) – negoziazione assistita per separazione e divorzio – riconoscimento di paternità.
La separazione giudiziale prevede l’assistenza legale di un solo coniuge che non ha raggiunto un accordo per la separazione, ovvero non ha nessuna intenzione di separarsi sebbene sia stato convenuto nel procedimento, ovvero ritiene opportuno instaurare un procedimento litigioso con il partner per la richiesta di addebito, assegno, assegnazione casa coniugale e altro.
dovere di fedeltà e la richiesta di addebito della separazione giudiziale Bologna ,dai che non è facile
SEPARAZIONI BOLOGNA, SEPARAZIONI BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO, PER SEPARAZONE BOLOGNA, SEPARAZIONE BOLOGNA CHIAMA
AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838
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- La separazione giudiziale può essere accompagnata da una domanda accessoria: l’addebito.
- L’addebito in sostanza ha sostituito “la colpa”, termine abrogato con la riforma del 1975.
- L’addebito viene attribuito al coniuge che abbia violato le norme che regolano il matrimonio (art.143 c.c. e segg.).
- La prova di tali violazioni deve essere rigorosa, altrimenti la pronuncia di addebito viene rigettata dal Giudice.
- L’addebito produce effetti giuridici negativi su chi lo subisce (perdita dell’assegno di mantenimento e diritti successori).
- Separarsi giudizialmente vuol dire iniziare un processo individuale volto al cambiamento totale della propria vita, delle proprie abitudini, dei rapporti con i componenti della famiglia. La separazione giudiziale è il procedimento a cui fa ricorso uno dei coniugi quando sopraggiungono fatti gravi tali da pregiudicare il prosieguo di qualsivoglia convivenza o da arrecare pregiudizio all’educazione dei figli.
- L’Avvocato Matrimonialista Bologna Sergio Armaroli ci ricorda che la separazione giudiziale può essere richiesta autonomamente da un solo coniuge, definita giuridicamente “parte”, cioè indipendentemente dalla volontà dell’altro coniuge.
RISOLVI
SEPARAZIONE GIUDIZIALE BOLOGNA
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Se i coniugi non riescono a trovare un accordo sulle condizioni della loro separazione, ciascuno di essi può attivare la procedura della separazione giudiziale.
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La separazione giudiziale è altresì necessaria quando uno dei coniugi intenda addebitare all’altro la responsabilità per la fine del matrimonio, per aver questi mancato a taluni doveri fondamentali del vincolo, come la fedeltà, la mutua assistenza morale e materiale o la coabitazione (cd.separazione con addebito).
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La separazione giudiziale è pronunciata su ricorso di uno dei coniugi, depositato presso il Tribunale del luogo di ultima residenza dei coniugi o, in mancanza, del luogo dove il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio [Se il convenuto ha la residenza all’estero o risulti irreperibile, la competenza è del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente o, se anche questo si trovi all’estero, di qualsiasi Tribunale della Repubblica.]
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Se il convenuto ha la residenza all’estero o risulti irreperibile, la competenza è del Tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente o, se anche questo si trovi all’estero, di qualsiasi Tribunale della Repubblica .
COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE?Chi vuole separarsi contro la volontà dell’altro coniuge o se manca con questi un accordo sulla disciplina dei rapporti successiva alla separazione (ad es. manca l’accordo sulla misura degli assegni di mantenimento o sui tempi di permanenza dei figli con l’uno e l’altro dei genitori) si rivolge ad unavvocato il quale scrive una lettera all’altro coniuge con invito ad essere contattato (personalmente o perl tramite di un legale di sua fiducia) e l’avviso che in difetto, verrà iniziata una procedura di separazione giudiziale. Una volta che l’altro coniuge o il suo avvocato hanno preso contatti, vengono eseguite delle negoziazioni nel tentativo di trovare un accordo che consenta ai coniugi di accedere ad una procedura di separazione consensuale. Gli avvocati infatti, anche se incaricati di iniziare un procedura di separazione giudiziale, sono deontologicamente tenuti a verificare se è comunque possibile evitare ai coniugi i costi e i tempi di una procedura contenziosa ed ottenere lo stesso risultato: un disciplina dei rapporti della coppia che soddisfi i propri clienti, fruendo della più breve ed economica procedura di separazione consensuale. Se le trattative non danno buon esito, l’avvocato incaricato procede a redigere un ricorso per separazione giudiziale nel quale espone i fatti per cui viene chiesta la separazione: la c.d. causa petendi, conl’indicazione della disciplina dei rapporti della coppia che si chiede al giudice di disporre nella sentenza: il c.d. petitum
Si fa ricorso alla separazione giudiziale tutte le volte in cui i coniugi non hanno raggiunto un accordo di separazione e non può, pertanto, addivenirsi ad una separazione di tipo pacifico.
In ogni caso, la separazione giudiziale può essere chiesta da uno dei coniugi tutte le volte in cui si verificano determinati fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole.
I presupposti sono:
Intollerabilità della convivenza che tra l’altro può anche non dipendere dal comportamento di uno dei coniugi.
Grave pregiudizio per l’educazione dei figli.
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E’ anche possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè far accertare al Giudice che vi sia stata effettivamente da parte dell’altro coniuge una violazione di uno o più doveri nascenti dal matrimonio e che tale comportamento illecito abbia determinato la l’intollerabilità della convivenza.
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Separarsi è un diritto di ciascuno dei coniugi che non può essere limitato né dall’altro coniuge, né dal giudice.
L’unica condizione posta dal nostro codice civile affinché il giudice possa dichiarare la separazione è l’esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ma, nell’applicazione pratica, questa condizione risulta ridotta ad una mera clausola di stile.
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Ciò che fa la differenza è invece e appunto il come giungere a simile epilogo: d’accordo o in lotta.
La separazione giudiziale
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La separazione giudiziale è la separazione personale pronunciata dal Tribunale su richiesta di uno o di entrambi i coniugi a seguito di fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave danno ai figli (art. 151 Codice Civile).
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La separazione giudiziale dovrebbe essere “l’ultima spiaggia”.
Si ricorre a questa procedura quando le parti non vogliono o non riescono a trovare un accordo, e quindi si delega al giudice la decisione sulle condizioni della loro separazione.
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Si tratta di una causa vera e propria, dove ognuno dei coniugi ha il proprio avvocato.
Viene introdotta con un atto che uno dei due avvocati deposita in tribunale e poi notifica all’altra parte.
Qualora ne ricorrano i presupposti e se richiesto, il Giudice, pronunciando la separazione giudiziale, dichiara a quale coniuge va addebitata la separazione stessa in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.
L’addebito della separazione comporta la perdita del diritto al mantenimento ancorché ci si trovi nella situazione di non poter mantenere lo stesso tenore vita goduto durante il matrimonio, la perdita dei diritti successori, nonché la perdita dei diritti sulla pensione di reversibilità.
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A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.Art. 145 Intervento del giudice In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l’intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerne la fissazione della
Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
Come si propone la domanda di separazione giudiziale ?
La domanda di separazione giudiziale deve essere presentata al Tribunale ordinario civile competente mediante ricorso.
L’eventuale richiesta di addebito deve essere effettuata, a pena di decadenza, contestualmente alla presentazione del ricorso introduttivo.
Diversamente la richiesta di addebito domandata dal coniuge resistente deve essere presentata in via riconvenzionale entro i termini indicati nell’ordinanza presidenziale .
ADDEBITO SEPARAZIONE
Con riferimento alla violazione dell’“obbligo di assistenza morale” (art.lo 143 c.c.), durante l’istruttoria, in genere, entrambe i coniugi sono in grado di lamentare simmetricamente condotte improbe da parte dell’altro e pertanto i giudici tendono a considerare come causa della separazione un’emersa incompatibilità di carattere e a non ad ascrivere esclusivamente ad un coniuge la colpa della separazione.
EFFETTI SEPARAZIONE CONSENSUALE
cosa comporta la richiesta di addebito della separazione:
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, maltrattamenti e ogni altra violenza, fisica o psicologica consumatasi tra le mura domestiche.Tornando alle conseguenze patrimoniali, occorre inoltre rilevare che:
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il coniuge su cui grava l’addebito della separazione perde i diritti successori, per cui non avrà diritto a percepire alcun lascito in via ereditaria da parte dell’altro coniuge defunto;
– a norma dell’art. 5 della Legge sul divorzio, anche l’addebito della separazione influisce nella determinazione dell’assegnodi divorzio (da non confondere con quello di mantenimento che vale per la separazione);
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Viceversa, l’addebito della separazione non versa alcun effetto circa:
– il diritto a corrispondere gli alimenti, anche in favore del coniuge “colpevole” (sempre che ne ricorrano gi altri presupposti);
– il diritto a percepire la pensione di reversibilità(anche in questo caso, sempre che ne ricorrano gi altri presupposti)
– il diritto ad ottenere l’affidamento dei figli.