IMPUGNAZIONE TESTAMENTO OLOGRAFO TRIBUNALE DI BOLOGNA

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IMPUGNAZIONE TESTAMENTO OLOGRAFO TRIBUNALE DI BOLOGNA

  1. La Corte di Cassazione, Sez. II, con Ordinanza del 7 febbraio 2020, n. 2914 ha stabilito che:

 

  1. “In caso di assenza di relictum, non è necessaria la qualifica di erede ai fini dell’esercizio dell’azione di riduzione. Invero, qualora il de cuius abbia integralmente esaurito in vita il suo patrimonio mediante atti di donazione, sacrificando totalmente un erede necessario, il legittimario che intenda conseguire la quota di eredità a lui riservata dalla legge non ha altra via che quella di agire per la riduzione delle donazioni lesive dei suoi diritti, giacché, non sorgendo alcuna comunione ereditaria se non vi sia nulla da dividere, solo dopo l’esperimento vittorioso di tale azione egli è legittimato a promuovere od a partecipare alle azioni nei confronti degli altri eredi per ottenere la porzione in natura a lui spettante dell’asse ereditario. Il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario”.

 

  1. Si riprejde all’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui la collazione può operare solo nel caso in cui vi sia un relictumda dividere; ciò in quanto la divisione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria che debba essere sciolta.
  2. In pratica qualora il defunto abbia esaurito l’asse ereditario con donazioni o con legati o con entrambi assieme, in modo tale che risulti mancante un relictum, non si potrebbe dar luogo a divisione e pertanto neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione.

 

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IMPUGNAZIONE TESTAMENTO OLOGRAFO TRIBUNALE DI BOLOGNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUGNAMENTO TESTAMENTO OLOGRAFO TRIB BOLOGNA1) l’affermata nullità (per violazione degli artt. 1350 c.c. e 48, l. notarile n. 89/1913) della compravendita di quote societarie di cui al rogito 21 luglio 1993 notaio De Socio in quanto dissimulante una donazione nulla per carenza di forma solenne (la presenza dei testimoni prescritta per la donazione con atto pubblico): venditori della complessiva quota del 30% (15% + 15%) del capitale sociale della società Albergo De Paris di Genevieve Savareau e Alain Laforet s.n.c. erano i genitori dell’attore, acquirente Jean Dubois, corrispettivo dichiarato lire 300.000.000. Secondo l’attore, erede (ormai unico) del padre ed erede della madre, gli apparenti venditori avevano in realtà donato le quote alla convenuta Jean Dubois.-IMPUGNAMENTO TESTAMENTO OLOGRAFO TRIB BOLOGNA

IMPUGNAMENTO TESTAMENTO OLOGRAFO TRIB BOLOGNA ha fra l’altro affermato, richiamando la consulenza disposta nel corso delle indagini preliminari svolte dopo la denuncia per circonvenzione di incapace (ossia, i suoi genitori) da lui sporta il 28 luglio 1995, che non solo la vendita dissimulava una donazione nulla, ma anche che il corrispettivo dichiarato a rogito (ma non pagato) era notevolmente inferiore a quello di mercato, stimato in lire 980.000.000 dal dr. Riccardo Roveroni, consulente del P.M. (doc. 10 di parte attrice). La convenuta Jean Dubois, contestate le argomentazioni dell’attore, ha invece rilevato che al più poteva configurarsi un negotium mixtum cum donatione.

IMPUGNAMENTO TESTAMENTO OLOGRAFO TRIB BOLOGNA domanda di nullità è stata proposta dall’attore nella sua qualità di erede del padre e della madre senza riferimento alcuno ad una ipotetica lesione della quota di legittima in relazione alle due distinte vicende successorie: la domanda infatti è volta di per sé a far rientrare nel patrimonio lasciato dal padre e in quello lasciato dalla madre le due quote oggetto di (simulata, secondo l’attore) compravendita;

IMPUGNAMENTO TESTAMENTO OLOGRAFO TRIB BOLOGNA) la ricostruzione dell’asse ereditario lasciato da Genevieve Savareau (deceduta il 14 settembre 2006) con riferimento alle affermate donazioni in denaro

IMPUGNAMENTO TESTAMENTO OLOGRAFO TRIB BOLOGNA) la validità del testamento olografo redatto il 28 luglio 2000 da Genevieve Savareau;

IMPUGNAMENTO TESTAMENTO OLOGRAFO TRIB BOLOGNA) in subordine, ossia per l’ipotesi di rigetto della domanda di nullità del testamento, la reintegrazione della quota di legittima spettante all’attore quale unico erede testamentario della madre (sull’ordine da seguire ai fini della riduzione, partendo dalle disposizioni testamentarie, v. gli artt. 555 e 559 c.c. e la già citata Cass., sez. II, sez. 10 aprile 2017 n. 9192).

  1. La validità del testamento.-

In primo luogo occorre esaminare la domanda di nullità del testamento 28 luglio 2000 per carenza di autografia (artt. 620 e 606, prima ipotesi, c.c.).

Il testamento a firma della signora Genevieve Savareau è stato pubblicato il 9 ottobre 2006 dal notaio Merone. 

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Premesso che non è in discussione la sottoscrizione della de cuius, ad avviso dell’attore l’esame del testo rivela con certezza che la mano di sua madre è stata accompagnata da altra mano.

Va sin d’ora rilevato che:

– non è affatto in discussione la capacità della testatrice IMPUGNAMENTO TESTAMENTO OLOGRAFO TRIB BOLOGNA

– appaiono assai deboli gli argomenti formulati dall’attore riguardanti l’asseJean scarsa confidenza della signora Savareau con la scrittura o la sua asseJean inettitudine a redigere un testo scritto (se è vero che la de cuius era nata nel 1918 e aveva frequentato le scuole solo sino alla seconda elementare, è sufficiente rilevare che la signora Savareau, insieme al marito, benché di umili origini, aveva esercitato per circa trentacinque anni e con successo l’attività di albergatore in Bologna, accumulando un cospicuo patrimonio: di una parte del patrimonio dei coniugi Laforet – Savareau aveva beneficiato l’attore quando ancora i genitori erano in vita);

– non ha alcuna rilevanza il fatto – probabile e non incidente sulla validità del testamento – che la de cuius si sia consultata con qualcuno prima di scrivere il testo delle sue ultime volontà. 

Ciò premesso, non vi è alcuna prova del fatto che materialmente la mano della signora Savareau sia stata guidata da altra mano.

A tal proposito, si richiama l’esame diretto della scheda testamentaria (si tratta di due facciate e mezzo di fogli con margini e righe, scritti per complessive 78 righe prima della formula <<in fede>> e della sottoscrizione), che non presenta ad un primo esame visivo chiari segni dell’intervento di una mano diversa da quella dell’autrice ed il cui contenuto ben rispecchia la personalità, il carattere deciso, la chiarezza di visione, le esperienze di vita della de cuius quali desumibili dalle allegazioni delle parti, dai fatti pacifici emersi in corso di causa, dagli elementi raccolti nel corso del procedimento penale instaurato nei confronti della signora Jean Dubois (per circa un ventennio compagna dell’attore) dopo che il signor Pierre Laforet aveva presentato in data 28 luglio 1995 una denuncia – querela per circonvenzione di incapace in danno dei suoi genitori (il procedimento si concluse, all’esito di accurate indagini, con decreto di archiviazione 12 settembre 1996).

D’altronde, i riferimenti all’affetto della de cuius per la signora Jean Dubois, a vicende familiari, a donazioni fatte dai coniugi Laforet – Savareau e alla divergenza di vedute su alcuni aspetti tra genitori e figlio, trovano preciso riscontro in numerosi elementi acquisiti al processo (tra le quali le dichiarazioni fatte da Genevieve Savareau alla polizia giudiziaria nel corso del procedimento giudiziario di cui si è detto) e già in varie affermazioni dell’attore.adiv9

repubblica italiana

in nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA IMPUGNAMENTO TESTAMENTO OLOGRAFO TRIB BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai magistrati

  1. Matilde Betti presidente
  2. Antonio Costanzogiudice rel.
  3. Maria Cristina Borgo giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. 10686/07 R.G. promossa  Oggetto: successione mortis causa

da

LAFORET Pierre, nato il *** 1950 a Bologna, ivi residente in piazza (avv. Claudio di Biase, avv. Pivato);

– ATTORE

contro

DUBOIS Anna, nata il *** 1948 a Bologna, ivi residente in via *** n. 14, e DUBOIS Jean, nata il 17 dicembre 1950 a Bologna, ivi residente in via *** n. 5 (avv. Vittorio Costa);

– CONVENUTE

* *

Oggetto del processo: successione mortis causa

* * *

CONCLUSIONI

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. L’oggetto del processo.-

La causa è stata promossa dal signor Pierre Laforet che ha citato in giudizio la signora Jean Dubois, con la quale in passato aveva avuto una relazione sentimentale, e la sorella di lei, signora Anna Dubois.

1.1.

La causa verte in primo luogo su un atto di disposizione posto in essere il 21 luglio 1993 dai genitori dell’attore, i signori Alain Laforet (deceduto il 31 giugno 1997) e la signora Genevieve Savareau (deceduta il 14 settembre 2006) e precisamente sulla compravendita del 30% (15% + 15%) del capitale sociale della (allora denominata) società Albergo De Paris di Genevieve Savareau e Alain Laforet s.n.c., acquistato dalla signora Jean Dubois.

1.2.

Si discute altresì, e in più larga misura, della successione mortis causa della signora Genevieve Savareau, nata il 1918 a Castello di Avignone (BO) e deceduta il 2006 a Bologna, madre dell’attore.

L’attore, signor Pierre Laforet, nato il 21 dicembre 1950, è figlio del signor Alain Laforet (nato il 13 agosto 1911, deceduto il 30 giugno 1997 senza lasciare testamento) e della signora Genevieve Savareau, della cui successione si discute.

La de cuius aveva lasciato testamento olografo 28 luglio 2000 pubblicato il 9 ottobre 2006 con verbale del notaio Jean Merone alla quale il testamento era stato presentato dalla signora Jean Dubois.

  1. La successione testamentaria.-

Il testamento datato 28 luglio 2000 era stato lasciato in custodia dalla de cuius all’avv. P.,

Nella scheda testamentaria quale risultante dal verbale si legge:

<<Bologna 28 Luglio 2000,

Io sottoscritta Genevieve Savareau, Vedova Laforet Alain nata il 14.agosto 1918 a Castello di Avignone (BO) e residente in Via Fratelli *** N 12 Bologna nel pieno possesso delle mie facoltà mentali intendo disporre dei mie beni per quando non sarà più in Vita.

Lascio il 26,25% delle quote della mia proprietà della società immobiliare De Paris di Genevieve Savareau e C. S.N.C. alla signora Anna Dubois nata a Bologna il 27.11.1948 alla ho quale ho sempre Voluto bene come una figlia e che a sua volta mi ha sempre voluto bene e mi ha sempre servita.

lascio a mio figlio Pierre Laforet nato a Bologna il ***1950 il restante 26,25% delle quote di mia proprietà della società immobiliare De Paris di Genevieve Savareau e c. S.N.C. non che tutto quanto il resto di ciò che possiedo. 

dispongo così perché mio figlio Pierre ha già avuto da me e da suo Padre molte donazioni in Vita, in particolare l’intestazione di Villa Corbenik a Noyon, tutto l’immobele di Via f.lli *** N. 12 a Bologna acquistato come la villa esclusivamente con soldi miei e di mio marito e conferito nella società Morgan S.R.L. di cui abbiamo dato il 95% delle quote ad Pierre, al quale alla morte di mio marito, ho regalato anche il 3,5% che avevo in parte ereditato.

Dispongo così anche perché mi sono accorta che Pierre non rispetta i sacrifici che io e suo padre abbiamo fatto per crearli un patrintonio Mi sono infatti accorta che le quote che io gli ho regalato alla morte del padre le ha immediatamente cedute a terzi e che si sta vendendo tutti i beni di Via f.lli *** 12 che io e suo padre abbiamo comprato con tanti sacrifici

Dispongo L. 2.000.000 due milioni alla parrocchia *** in Bologna perché tutti gli anni il 14 di agosto Venga detta una messa commemorativa per mé e mio marito Alain Laforet.

Dispongo ancora di L. 15.000.000 da usarsi per le spese del mio funerale dispongo che alla mia morte il mio corpo Venga tumulato in un loculo alla Certosa di Bologna e che nello stesso loculo Venga messa l’URNA con le ceneri di mio marito Alain Laforet. 

Non voglio che il mio corpo Venga cremato, ma desidero un funerale cattolico con sepoltura.

Desidero che della mia morte Venga data comunicazione ai parenti solo a funerale avvenuto.

Questo testamento scritto di mio pugno oggi 28. Luglio 2000. in un unico esemplare su un solo foglio protocollo a da mé sottoscritto Viene da me chiuso in una busta Bianca e consegnato al mio avvocato di fiducia Signora P. 

in fede 

Genevieve Savareau>> 

A quanto affermato dalle convenute sin dalla tempestiva costituzione in giudizio, il testamento era stato consegnato al notaio direttamente dall’avv. P. e alla pubblicazione era intervenuto anche l’attore che però aveva rifiutato di far iscrivere il suo nome quale partecipante alla pubblicazione.

L’attore ha specificamente contestato la prima affermazione (quella riguardante la consegna del testamento al notaio), affermando che, a quanto si desume dall’atto pubblico, fu Jean Dubois a consegnare il testamento al notaio: peraltro le convenute hanno prodotto come doc. 57 una lettera dell’avv. P. in data 12 luglio 2007 indirizzata alla signora Anna Dubois con la quale l’avv. P. ha trasmesso alla convenuta copia della fattura, pagata dalla de cuius, relativa agli onorari <<per l’attività … di consulenza e assistenza prestata per la predisposizione delle … disposizioni testamentaria>> e nella quale si legge che <<Il documento è stato da me custodito sino a quando ebbi notizia del decesso della Signora Savareau e lo consegnai al Notaio Merone alla presenza della Signora Jean Dubois che ne chiese la pubblicazione>>.

Ad ogni modo è pacifico che il signor Pierre Laforet partecipò il 15 settembre 2006 (a differenza delle convenute) al funerale della madre presso la chiesa della Certosa di Bologna (cfr. il cap. 21 di prova testimoniale dedotto dall’attore) e che quello stesso giorno, accompagnato dall’avv. M., egli si recò presso lo studio dell’avv. P. dalla quale ricevette le chiavi della casa della madre (cap. 22 di prova testimoniale dedotta dall’attore; la de cuius abitava in appartamento intestato alla società Morgan) oltre ad alcuni documenti (fra i quali carta di identità e tessera sanitaria con codice fiscale, una fototessera, una tesserina della Banca Popolare dell’Emilia Romagna contenete il numero di conto corrente) ed effetti personali della madre, come la fede matrimoniale, un anello d’oro con corallo, una spilla d’oro con corallo, una spilla d’oro a forma di fiore, un orologio da polso marca Haurex, un borsellino di cuoio marrone contenente euro 1,38 (v., sub doc. 120 di parte convenuta, l’elenco di beni della de cuius <<consegnati all’avv. P. dalla signora Dubois>> e sottoscritto per ricevuta dall’attore in data 15 settembre 2006 unitamente all’avv. M. presente alla consegna).

Come pacifico in atti, il testamento contiene un legato in favore della signora Anna Dubois, avente ad oggetto la titolarità del 26,5% delle quote della società Immobiliare De Paris di Genevieve Savareau e C. s.n.c., di cui l’attore già possedeva il 17,50 % a lui pervenuto dopo la morte del padre (v. infra par. 9).

E’ altresì pacifico che il restante 26,5% delle quote della predetta società, oggetto di legato, nonché tutto il restante patrimonio lasciato dalla de cuius è stato attribuito al signor Pierre Laforet: non vi è dunque concorso tra successione legittima e successione testamentaria.

Si rimanda alla lettura del testamento olografo 28 luglio 2000.

Il figlio della de cuius, signor Pierre Laforet, ha accettato l’eredità con beneficio di inventario con dichiarazione resa il 22 maggio 2007 davanti al Notaio Sertori (doc. 16).

L’inventario è stato redatto il 10 luglio 2017.

  1. Le parti del processo.-

L’attore ha promosso la causa contro le sorelle Jean Dubois (nata il 1950) e Anna Dubois (nata il 1948). 

Con la signora Jean Dubois l’attore aveva avuto una relazione sentimentale sorta nei primi anni ’70 e durata circa un ventennio. Per tale ragione, i genitori dell’attore avevano avuto modo di conoscere anche la signora Anna Dubois.

Come pacifico in atti, anche dopo la rottura di tale relazione Jean Dubois era rimasta in ottimi rapporti con i genitori dell’attore e lo stesso può dirsi per Anna Dubois.

  1. Trattazione e istruzione della causa.-

La causa, instaurata con citazione notificata il 15 giugno 2007 a Jean Dubois e il 19 giugno 2007 ad Anna Dubois e dunque in pendenza delle operazioni di inventario, è stata istruita con l’acquisizione dei numerosissimi documenti prodotti, l’assunzione di prove orali, l’espletamento di C.T.U. grafologica (v. la relazione depositata il 3 dicembre 2012 dal C.T.U. avv. Susanna Matteuzzi), l’audizione delle parti, l’acquisizione di chiarimenti.

  1. Il mancato accordo tra le parti.-

Era opportuna una soluzione amichevole, ma gli inviti del giudice non sono stati accolti.

  1. Il rinvio agli atti di causa.-

Si richiamano integralmente atti, documenti (prodotti in grande copia dalle parti: se ne contano centinaia) e verbali di causa, noti alle parti.

  1. I fascicoli di parte.-

All’udienza 24 novembre 2017, fissata per la ricostituzione del fascicolo di parte attrice, la difesa dell’attore ha depositato il fascicolo di parte originale (forse inavvertitamente ritirato all’esito della discussione svoltasi alla precedente udienza: ma si tratta di circostanza non decisiva) contenente tutti i documenti già (a suo tempo tempestivamente) prodotti, discussi tra le parti, esaminati dal giudice istruttore e analizzati in sede di udienza di chiarimenti, nel corso della assai lunga causa.

Detto deposito non integra gli estremi di una produzione tardiva e dunque inammissibile, tenuto conto del principio di acquisizione, quale riletto dalla più recente giurisprudenza in una chiave non meramente formalistica e che rimanda al principio di non dispersione della prova (v. già Cass., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498 e più di recente Cass., sez. un., 10 luglio 2015, n. 14475: <<i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata implicano, come si è sottolineato nella sentenza 23 dicembre 2005, n. 28498, che le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva. Tali prove non devono essere disperse. Ciò vale anche per i documenti: una volta prodotti ed acquisiti ritualmente al processo, devono essere conservati alla cognizione del giudice>>; da ultimo, v. Cass., sez. I, ord. 26 ottobre 2017, n. 25513) e al reale obiettivo del processo civile (la decisione sul merito della causa nel rispetto del contraddittorio), nonché della possibilità di produrre in appello i documenti già tempestivamente prodotti in primo grado e dunque non nuovi (desumibile a fortiori dalla possibilità, entro un certo margine, di produrre documenti nuovi ritenuti indispensabili secondo quanto stabilito dal previgente art. 345, 3° co., c.p.c., cfr. Cass., sez. II, 14 aprile 2016, n. 7410, Cass., sez. VI-3, 15 marzo 2016, n. 5013; quanto al processo del lavoro e a quello in materia di locazioni, cfr. Cass., sez. III, 8 novembre 2016, n. 22630; a proposito di opposizione a decreto ingiuntivo e di produzione del fascicolo monitorio in appello, v. da ultimo Cass., sez. II, 4 aprile 2017, n. 8693; il vigente art. 345, 3° co., c.p.c. si riferisce a documenti non prodotti in primo grado per causa non imputabile alla parte).

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  1. La pluralità delle domande proposte dall’attore.-

L’attore ha proposto una pluralità di domande, anche in via gradata, di cui le convenute hanno chiesto l’integrale rigetto.

Per un primo esame, e una ricostruzione dell’ordine logico – giuridico secondo il quale le domande sono state formulate, si rimanda alle conclusioni finali.

Nelle conclusioni finali (sulla falsariga di quelle formulate in atto di citazione) l’attore ha ordinato le varie domande numerandole da 1 a 6.

In realtà due sono le domande contrassegnate dal numero 6: 

– la prima riguarda la nullità del testamento per carenza di autografia; 

– la seconda, formulata in subordine e per l’ipotesi di rigetto della domanda di nullità del testamento (e che per comodità può essere qui indicata col numero 6 bis), è riconducibile all’azione di riduzione (volta ad ottenere la riduzione delle donazioni ricevute dall’una e dall’altra delle convenute nonché del legato in favore della solo signora Anna Dubois) ed è stata proposta sull’affermato (ma che va provato dall’attore) presupposto della avvenuta lesione della quota di legittima riservata all’attore quale unico figlio della signora Genevieve Savareau (sull’intenso onere di allegazione e prova gravante sul legittimario che agisca in riduzione, il quale deve altresì indicare il valore e l’ordine cronologico in cui sono stati disposti i vari atti di disposizione, v. per tutte, e per una sintesi del consolidato orientamento in materia, Cass., sez. II, sez. 10 aprile 2017 n. 9192).

A ciò si aggiunga che le domande contrassegnate dai numeri 2 e 3 sono consequenziali all’accoglimento della domanda numero 1.

Occorre dunque esaminare:

– la domanda sub 1) di simulazione relativa della vendita 21 luglio 1993 fatta dal padre dell’attore a Jean Dubois e avente ad oggetto la quota del 15% del capitale sociale della società Albergo De Paris di Genevieve Savareau e Alain Laforet s.n.c., con conseguente domanda di nullità della donazione per carenza di forma solenne e di accertamento del fatto che la quota del 15% non è mai uscita dal patrimonio del padre dell’attore e oggi spetta all’attore quale erede di Alain Laforet (sono consequenziali le domande sub 2 e sub 3) riguardanti l’iscrizione nei libri sociali e nel registro delle imprese)

– la domanda sub 2) di simulazione relativa della vendita 21 luglio 1993 fatta dalla madre dell’attore a Jean Dubois e avente ad oggetto la quota del 15% del capitale sociale della società Albergo De Paris di Genevieve Savareau e Alain Laforet s.n.c., con conseguente domanda di nullità della donazione per carenza di forma solenne e di accertamento del fatto che la quota del 15% non è mai uscita dal patrimonio della madre dell’attore e oggi spetta all’attore quale erede di Genevieve Savareau;

– la domanda sub 5) di nullità (per carenza di forma solenne) delle donazioni in denaro fatte dalla madre dell’attore alle convenute, con conseguente condanna alla restituzione delle somme percepite maggiorate degli accessori:

– le domande sub 6 di nullità per carenza di olografia del testamento 29 luglio 2000 lasciato dalla madre dell’attore, con conseguente dichiarazione di invalidità e inefficacia del legato alla convenuta Anna Dubois della quota del 26,25% del capitale della società Immobiliare De Paris di Genevieve Savareau e C. s.n.c. (è opportuno qui ricordare che analogo legato, avente ad oggetto la quota del 26,25% del capitale della società Immobiliare De Paris di Genevieve Savareau e C. s.n.c., è stato disposto dalla de cuius in favore del figlio, odierno attore) e dichiarazione di apertura della successione legittima(unico erede l’attore);

– in caso di mancato accoglimento delle domande sub 6), le domande subordinate sub bis, così formulate:

<<In subordine, nel caso di mancato accoglimento delle domande sub 6), previa ricostruzione dell’asse ereditario e della determinazione, al momento dell’apertura della successione, del valore di tutti i beni donati:

  1. a) dichiarare che gli atti di liberalità fatti in vita alle Sig.re Jean ed Anna Dubois nonché il legato alla Sig.ra Anna Dubois, sono lesivi della quota di legittima spettante all’erede Pierre Laforet;
  2. b) disporre la riduzione delle donazioni — anche in danaro – fatte alle Sig.ra Jean Dubois e Anna Dubois; disporre la riduzione del legato testamentario alla Sig.ra Anna Dubois; il tutto nei limiti necessari per ricostituire la quota di legittima spettante all’attore sul patrimonio materno>>.

Come si legge già alle pagine 21 e 22 dell’atto di citazione, fra le donazioni di cui l’attore chiede la riduzione vi è, oltre alle <<donazioni di enormi somme di danaro>>, anche <<la donazione fatta alla sig.ra Jean Dubois con l’atto De Socio 21 luglio 1993>> (di cui alla domanda sub 3): secondo l’attore, tutte queste donazioni e il legato testamentario in favore di Anna Dubois ledono la sua quota di legittima (che in base all’art. 537, 1° co., c.c. corrisponde ad un mezzo del patrimonio; si richiama inoltre l’art. 564 c.c. a proposito delle <<condizioni per l’esercizio dell’azione di riduzione>>). 

  1. Le quote della società già denominata Albergo De Paris s.n.c. Genevieve Savareau e Alain Laforet s.n.c. –

Una delle domande contro Jean Dubois, e precisamente quella di simulazione della compravendita 21 luglio 1993 (dissimulante, secondo l’attore, una donazione nulla per difetto di forma) da parte di Alain Laforet a Jean Dubois della 15% del capitale sociale della società Albergo De Paris di Genevieve Savareau e Alain Laforet s.n.c. è stata proposta dall’attore nella sua qualità di figlio ed erede (con la madre) legittimo del padre. 

Analoga domanda di simulazione è stata proposta dall’attore quale erede della madre in relazione alla contestuale compravendita da parte di Genevieve Savareau a Jean Dubois della quota del 15% del capitale sociale della società Albergo De Paris di Genevieve Savareau e Alain Laforet s.n.c.

Sino al 21 luglio 1993 i coniugi Laforet – Savareau detenevano in parti uguali l’intero capitale sociale della società Albergo De Paris: dopo la compravendita 21 luglio 1993 (di cui l’attore afferma la nullità) il 30% (15 % + 15%) del capitale sociale è stato intestato alla convenuta Jean Dubois.

Nel corso del tempo la società ha mutato denominazione (Immobiliare De Paris) e oggetto sociale (un cenno a pag. 6-7 dell’atto di citazione, ove si parla della vendita dell’azienda Albergo De Paris, o a pag. 6 della comparsa di costituzione).

Alla morte di Alain Laforet (cui sono succeduti mortis causa la vedova e il figlio in parti uguali), le quote societarie erano così distribuite:

52,50% a Genevieve Savareau;

17,50 % ad Pierre Laforet;

30% a Jean Dubois.

Col testamento olografo 29 luglio 2000 la signora Genevieve Savareau ha attribuito a titolo di legato la quota del 26,25% al figlio Pierre Laforet e la restante quota del 26,25% ad Anna Dubois.

  1. La posizione dell’attore rispetto alle domande proposte.-

Come si è detto, l’attore ha proposto numerose domande.

Quella richiamata nelle conclusioni finali sub A si riferisce, secondo la formulazione utilizzata dall’attore, alla successione di Alain Laforet, ossia alla alienazione di un bene (la quota del 15% della società Albergo De Paris) che era appartenuto in vita al padre.

Le altre domande, richiamate nelle conclusioni finali sub B, sono state proposte dall’attore quale erede della madre Genevieve Savareau, deceduta il 14 settembre 2006.

Dunque, le domande proposte dall’attore contro le convenute riguardano:

1) l’affermata nullità (per violazione degli artt. 1350 c.c. e 48, l. notarile n. 89/1913) della compravendita di quote societarie di cui al rogito 21 luglio 1993 notaio De Socio in quanto dissimulante una donazione nulla per carenza di forma solenne (la presenza dei testimoni prescritta per la donazione con atto pubblico): venditori della complessiva quota del 30% (15% + 15%) del capitale sociale della società Albergo De Paris di Genevieve Savareau e Alain Laforet s.n.c. erano i genitori dell’attore, acquirente Jean Dubois, corrispettivo dichiarato lire 300.000.000. Secondo l’attore, erede (ormai unico) del padre ed erede della madre, gli apparenti venditori avevano in realtà donato le quote alla convenuta Jean Dubois. 

L’attore ha fra l’altro affermato, richiamando la consulenza disposta nel corso delle indagini preliminari svolte dopo la denuncia per circonvenzione di incapace (ossia, i suoi genitori) da lui sporta il 28 luglio 1995, che non solo la vendita dissimulava una donazione nulla, ma anche che il corrispettivo dichiarato a rogito (ma non pagato) era notevolmente inferiore a quello di mercato, stimato in lire 980.000.000 dal dr. Riccardo Roveroni, consulente del P.M. (doc. 10 di parte attrice). La convenuta Jean Dubois, contestate le argomentazioni dell’attore, ha invece rilevato che al più poteva configurarsi un negotium mixtum cum donatione.

Tale domanda di nullità è stata proposta dall’attore nella sua qualità di erede del padre e della madre senza riferimento alcuno ad una ipotetica lesione della quota di legittima in relazione alle due distinte vicende successorie: la domanda infatti è volta di per sé a far rientrare nel patrimonio lasciato dal padre e in quello lasciato dalla madre le due quote oggetto di (simulata, secondo l’attore) compravendita;

2) la ricostruzione dell’asse ereditario lasciato da Genevieve Savareau (deceduta il 14 settembre 2006) con riferimento alle affermate donazioni in denaro

3) la validità del testamento olografo redatto il 28 luglio 2000 da Genevieve Savareau;

4) in subordine, ossia per l’ipotesi di rigetto della domanda di nullità del testamento, la reintegrazione della quota di legittima spettante all’attore quale unico erede testamentario della madre (sull’ordine da seguire ai fini della riduzione, partendo dalle disposizioni testamentarie, v. gli artt. 555 e 559 c.c. e la già citata Cass., sez. II, sez. 10 aprile 2017 n. 9192).

  1. La validità del testamento.-

In primo luogo occorre esaminare la domanda di nullità del testamento 28 luglio 2000 per carenza di autografia (artt. 620 e 606, prima ipotesi, c.c.).

Il testamento a firma della signora Genevieve Savareau è stato pubblicato il 9 ottobre 2006 dal notaio Merone. 

Premesso che non è in discussione la sottoscrizione della de cuius, ad avviso dell’attore l’esame del testo rivela con certezza che la mano di sua madre è stata accompagnata da altra mano.

Va sin d’ora rilevato che:

– non è affatto in discussione la capacità della testatrice;

– appaiono assai deboli gli argomenti formulati dall’attore riguardanti l’asseJean scarsa confidenza della signora Savareau con la scrittura o la sua asseJean inettitudine a redigere un testo scritto (se è vero che la de cuius era nata nel 1918 e aveva frequentato le scuole solo sino alla seconda elementare, è sufficiente rilevare che la signora Savareau, insieme al marito, benché di umili origini, aveva esercitato per circa trentacinque anni e con successo l’attività di albergatore in Bologna, accumulando un cospicuo patrimonio: di una parte del patrimonio dei coniugi Laforet – Savareau aveva beneficiato l’attore quando ancora i genitori erano in vita);

– non ha alcuna rilevanza il fatto – probabile e non incidente sulla validità del testamento – che la de cuius si sia consultata con qualcuno prima di scrivere il testo delle sue ultime volontà. 

Ciò premesso, non vi è alcuna prova del fatto che materialmente la mano della signora Savareau sia stata guidata da altra mano.

A tal proposito, si richiama l’esame diretto della scheda testamentaria (si tratta di due facciate e mezzo di fogli con margini e righe, scritti per complessive 78 righe prima della formula <<in fede>> e della sottoscrizione), che non presenta ad un primo esame visivo chiari segni dell’intervento di una mano diversa da quella dell’autrice ed il cui contenuto ben rispecchia la personalità, il carattere deciso, la chiarezza di visione, le esperienze di vita della de cuius quali desumibili dalle allegazioni delle parti, dai fatti pacifici emersi in corso di causa, dagli elementi raccolti nel corso del procedimento penale instaurato nei confronti della signora Jean Dubois (per circa un ventennio compagna dell’attore) dopo che il signor Pierre Laforet aveva presentato in data 28 luglio 1995 una denuncia – querela per circonvenzione di incapace in danno dei suoi genitori (il procedimento si concluse, all’esito di accurate indagini, con decreto di archiviazione 12 settembre 1996).

D’altronde, i riferimenti all’affetto della de cuius per la signora Jean Dubois, a vicende familiari, a donazioni fatte dai coniugi Laforet – Savareau e alla divergenza di vedute su alcuni aspetti tra genitori e figlio, trovano preciso riscontro in numerosi elementi acquisiti al processo (tra le quali le dichiarazioni fatte da Genevieve Savareau alla polizia giudiziaria nel corso del procedimento giudiziario di cui si è detto) e già in varie affermazioni dell’attore.

A ciò si aggiunga l’indagine grafotecnica condotta dal C.T.U. avv. prof. Susanna Matteuzzi la quale, considerati anche i rilievi critici svolti dal C.T.P. dell’attore, ha concluso affermando, senza dubbio, che il testamento olografo 28 luglio 2000 è stato scritto per intero, datato e sottoscritto da Genevieve Savareau.

Richiamata integralmente la relazione depositata il 3 dicembre 2012, è qui sufficiente rilevare che la C.T.U., non esclusa la stesura del testamento in più tempi, ha ritenuto, argomentando anche in base al confronto con le scritture di comparazione, non dimostrata e non dimostrabile la tesi (sostenuta dall’attore) dell’aiuto materiale di un terzo, rilevando fra l’altro, ad esempio, che la presenza di un cerchietto prima della parola “Dispongo” apposta sulla seconda pagina alla riga 27 (si ricordi che i fogli erano a righe) non solo non è indicativa dell’intervento di un’altra mano solo perché analogo cerchietto non compare nella stessa sede nelle scritture di comparazione, ma non porta a dubitare dell’autografia della scheda poiché quel segno (a quanto si desume dal confronto con omologo cerchietto presente nelle scritture di comparazione) è riferibile alla de cuius.

Ne consegue il rigetto della domanda di accertamento della nullità del testamento olografo 28 luglio 2000 proposta dall’attore.

L’attore è dunque erede testamentario della madre che dispose del patrimonio per il tempo successivo alla sua morte anche col legato in favore della signora Anna Dubois.

  1. La vendita di quote sociali in data 21 luglio 1993 a Jean Dubois.-

Vi sono due domande che l’attore ha proposto contro la sola signora Jean Dubois facendo valere, da un lato, la sua qualità di erede del padre e, dall’altro, la sua qualità di erede della madre.

Si richiama a tal proposito quanto già osservato a proposito della vendita di quote sociali (nel complesso, il 30%) relative alla società Albergo De Paris di Genevieve Savareau e Alain Laforet s.n.c. di cui originariamente i genitori dell’attore erano unici soci.

Secondo l’attore, la vendita di quote sociali fatta dai suoi genitori alla signora Jean Dubois col rogito 21 luglio 1993 notaio De Socio è nulla perché dissimula una donazione nulla per carenza di forma solenne in quanto stipulata con semplice atto pubblico senza la presenza dei testimoni.

Il valore della donazione per ciascuna delle due quote del 15% è stata calcolata dall’attore, ai fini dell’accoglimento della subordinata domanda di riduzione delle donazioni eseguite dalla de cuius Genevieve Savareau e dunque con riferimento al 14 settembre 1996, in euro 714.428,11 (euro 650.440 in relazione al valore dell’immobile alberghiero al tempo dell’apertura della successione più euro 64.028,17, oltre accessori dal 30 gennaio 1995 alla data di apertura della successione, in relazione al valore dell’azienda alberghiera poi ceduta nel 1995), come illustrato nella seconda memoria istruttoria (pag. 18). 

Non può che farsi integrale rinvio alle elaborate argomentazioni svolte dall’attore, sostanzialmente su basi presuntive, per affermare che i suoi genitori, invece di vendere alla signora Jean Dubois (ad un apparente prezzo di estremo favore) parte delle quote sociali di cui essi erano titolari, conclusero in realtà con la convenuta una donazione, da ritenersi nulla per difetto di forma. 

In particolare l’attore afferma che i suoi genitori non avevano alcuna necessità di vendere una parte delle loro quote e tanto meno ad un prezzo vile, <<fatto “a occhio”>> senza alcuna predisposizione di situazione patrimoniale, né avevano alcun obbligo morale verso Jean Dubois che non aveva mai regolarmente lavorato nell’albergo; che il prezzo indicato in rogito (lire 300.000.000) era notevolmente inferiore a quello di mercato (lire 980.000.000, come desumibile dalla perizia del dott. Roveroni, nominato dal P.M. nel procedimento penale per circonvenzione di incapace, doc. 10, e dalle dichiarazioni della stessa Genevieve Savareau la quale, sentita il 29 aprile 1996 nel corso delle indagini penali di cui si è detto, aveva espressamente riconosciuto che lei ed il marito avevano inteso vendere le quote ad un prezzo di favore e per ragioni di gratitudine e di benevolenza nei confronti della convenuta che si era <<sempre comportata come una brava nuora>> e aveva dato prova di particolare <<impegno … sia nell’albergo che nei confronti miei e di mio marito>>); che all’epoca dei fatti Jean Dubois non aveva in ogni caso redditi o disponibilità economiche tali da consentirle di pagare nemmeno il prezzo dichiarato a rogito; che la documentazione prodotta non dava evidenza del pagamento da parte della convenuta del prezzo dichiarato (lire 300.000.000) e anzi confermava (per le ragioni meglio esplicitate in atti e con riferimento anche a circostanze evidenziate dal dr. Roveroni, consulente di parte del P.M.) la volontà dei coniugi Laforet – Savareau di donare quelle quote e dunque di alienarle senza ricevere alcun corrispettivo; che la stessa Genevieve Savareau aveva dichiarato in sede di indagini preliminari che lei e il marito avevano voluto fare un regalo a Jean Dubois per l’impegno profuso nella gestione dell’albergo quando invece era Anna Dubois che lavorava come dipendente (receptionist) nell’albergo; che lo stesso G.I.P. nel disporre l’archiviazione del procedimento per circonvenzione di incapace aveva osservato che le dichiarazioni della signora Savareau avevano fornito <<ampia spiegazione … della volontà di compiere un atto sostanzialmente donativo>> in favore di Jean Dubois.

Allo stesso tempo vanno richiamate le difese e le obiezioni formulate dalla convenuta signora Jean Dubois che ha puntualmente contestato, anche con rinvio alla documentazione acquisita, le argomentazioni svolte dall’attore, sia in ordine alla effettiva natura dell’accordo sia in ordine a congruità (in relazione alle difficili condizioni di mercato oltre che nella prospettiva del futuro impegno della cessionaria quale parte della compagine sociale) e avvenuto pagamento (mediante assegni circolari) del prezzo pattuito, pur riconoscendo che si trattava di un prezzo di favore (e comunque non irrisorio).

E’ opportuno rilevare che:

– l’attore, che ha, come pacifico, accettato l’eredità sia del padre che della madre, non riveste la posizione di legittimario pretermesso rispetto ad alcune delle due vicende successorie (nel primo caso, una successione legittima che ha visto come eredi l’attore e sua madre Genevieve Savareau; nel secondo caso, una successione testamentaria, che lo vede unico erede della madre);

– l’attore ha proposto le domande di simulazione quale erede del padre e quale erede della madre;

– Jean Dubois, soggetto passivo delle due azioni di simulazione, non è coerede dell’attore (in relazione alle due successioni mortis causa di cui si è detto) né beneficiaria di disposizioni testamentarie a titolo particolare;

– in via principale l’attore ha proposto domanda di simulazione contro Jean Dubois senza affermare una lesione della propria quota di legittima (artt. 537 e 540 c.c.), e dunque senza spendita della propria qualità di legittimario (come ha fatto invece nel proporre la domanda di simulazione formulata in subordine ed allo specifico fine, e dunque in funzione, della riduzione del legato disposto dalla de cuius in favore di Anna Dubois) ma al fine di acquisire un bene (la quota del 15% del capitale sociale) alla massa ereditaria con riferimento sia alla successione del padre (apertasi il 30 giugno 1997) che a quella della madre (apertasi il 14 settembre 2006).

L’attore, al fine di ottenere la pronuncia di nullità del negozio traslativo, afferma l’esistenza di un contratto simulato intercorso tra i suoi genitori e Jean Dubois nel senso che la compravendita dissimula una donazione (nulla per difetto di forma).

Egli dunque è onerato della prova dell’accordo simulatorio, ossia dell’accordo secondo il quale

la reale volontà delle parti era quella di stipulare una donazione e non una compravendita.

Agendo quale erede del padre (cfr. sia pur con riferimento ad un giudizio di divisione ereditaria previa collazione, Cass., sez. II, 29 febbraio 2016, n. 3932, est. Criscuolo), l’attore si trova nella medesima posizione in cui si sarebbe trovato Alain Laforet qualora avesse proposto la domanda di simulazione contro l’acquirente.

In altri termini, all’attore è preclusa la prova testimoniale così come quella per presunzioni (art. 1417 c.c.).

Manca però una prova scritta dell’affermato accordo simulatorio, l’unica in ipotesi idonea a consentire l’accoglimento della domanda a fronte delle dichiarazioni rese dai venditori nel contratto di compravendita stipulato per atto pubblico, dichiarazioni fra le quali vi sono non solo quelle riguardanti il tipo e l’oggetto del contratto concluso davanti al notaio ma anche la quietanza di pagamento dell’acconto e della sottoscrizione da parte dei venditori delle quietanze di pagamento relative al sAlain del prezzo.

Insufficienti sono gli argomenti offerti dall’attore (peraltro la documentazione prodotta dalla convenuta a dimostrazione dell’avvenuto pagamento del prezzo, mai messo in dubbio né contestato neppure dopo la morte del padre dell’attore, non appare del tutto sfornita di valore probatorio: ma si tratta di questione qui non rilevante, attesi l’oggetto della domanda e il filtro selettivo riguardante la prova della simulazione; per contro, le ipotesi formulate dall’attore, anche sulla scorta di taluni rilievi del consulente del P.M., e dunque in un ambito del tutto diverso rispetto a quello delineato dalla presente controversia civilistica, sono prive di dimostrazione documentale affidabile), proprio per effetto della preclusione di cui all’art. 1417 c.c.

Pertanto, la domanda di accertamento della simulazione della compravendita e la domanda di nullità della donazione per carenza di forma proposte dall’attore quale erede del padre contro Jean Dubois vanno respinte.

Ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto alle domande di simulazione della compravendita 21 luglio 1993 e di nullità della donazione proposte dall’attore quale erede della madre contro Jean Dubois.

L’attore ha proposto in via principale una domanda di simulazione relativa preordinata all’accertamento della dissimulata donazione nulla per difetto di forma solenne (siamo dunque al di fuori dell’ambito della tutela del legittimario mediante l’azione di riduzione, non avendo l’attore – con riferimento alla domanda in esame e dunque in concreto – affermato di agire a tutela del diritto all’intangibilità della quota di riserva, il che rende qui altresì superflua l’indagine in ordine alla accettazione con beneficio di inventario).

Anche in questo caso l’attore si trova nella stessa posizione della sua dante causa, la signora Genevieve Savareau, parte del contratto di cui si discute, la quale in vita mai sollevò contestazioni in ordine a validità ed efficacia della compravendita di quote societarie e al più riconobbe (ma si tratta di circostanza irrilevante in questa sede se non proprio a conferma della effettiva volontà di vendere) che a Jean Dubois, la quale si era comportata come una brava nuora, era stato praticato un prezzo di favore.

Stante l’art. 1417 c.c., l’attore, che quale erede della madre non è terzo rispetto al contratto in esame, non ha fornito una prova idonea a dimostrare l’accordo simulatorio dei contraenti.

  1. Donazioni in denaro nulle per carenza di forma solenne.-

Si tratta a questo punto di esaminare la domanda sub 5 corrispondente alle seguenti conclusioni:

<<5) Dichiarare la nullità delle donazioni in denaro che saranno provate in corso di causa per carenza di forma solenne e conseguentemente condannare le Sig.re Jean e Anna Dubois alla restituzione delle somme percepite con gli interessi e la rivalutazione monetaria>>.

13.1.

Spetta all’attore allegare e provare le donazioni in denaro di cui afferma la nullità per carenza di forma.

Le vicende evocate sono assai risalenti nel tempo. 

Osserva il collegio che in linea generale, e dunque al fine di verificare l’esistenza o meno di donazioni fatte in vita da Genevieve Savareau a una o l’altra delle convenute o ad entrambe, occorre attenersi a dati certi o altamente probabili e a circostanze determinabili con un minimo di precisione e sulla base di precisi riscontri; non sarà dunque possibile colmare lacune probatorie facendo ricorso a mere ipotesi di fatti sia pur astrattamente possibili o probabili né a meri cenni concernenti i tratti del carattere o della personalità della de cuius o la relazione da essa instaurata con le convenute: l’onere di provare le donazioni grava sulla parte che ne afferma l’esistenza.

13.2.

Si tiene presente quanto affermato dall’attore con la seconda memoria ex art. 183, 6° co. c.p.c. (e le convenute hanno eccepito la tardività di quelle allegazioni o meglio di parte di esse).

Già in atto di citazione, invero, l’attore aveva sostenuto che le convenute avevano ricevuto donazioni dalla de cuius, la più consistente delle quali quella di lire 550.000.000 (v. a pag. 7, 1011) derivante dal prezzo pagato in nero per la vendita dell’azienda alberghiera di cui al rogito 30 gennaio 1995 tra la società Albergo De Paris e la società Zani di Zani Giovanni & C. s.n.c. (ma se così fosse, la somma donata dalla signora Savareau dovrebbe essere contenuta nell’importo di lire 250.000.000).

Del pari, già in atto di citazione l’attore aveva parlato della <<donazione [di lire 200.000.000 fatta da Genevieve Savareau, n.d.r.con il denaro prelevato dal conto del marito nel giorno della sua morte>> (pag. 11, che rimanda implicitamente a pag. 8 e pag. 10) 

Del tutto generiche invece i riferimenti ad altre donazioni in denaro asseJeanmente fatte (pare tra il 1993 e il 1997: v. a pag. 17 della memoria istruttoria n. 2) in favore delle convenute dai coniugi Laforet – Savareau o dalla sola Savareau, donazioni menzionate ai paragrafi 41 – 43 dell’atto di citazione (ove si richiama il doc. 18, ossia un foglio di calcolo che espone movimenti bancari dei conti correnti dei genitori dell’attore).

La memoria istruttoria numero 1 non ha fatto chiarezza sul punto: nulla dice.

Nella memoria istruttoria numero 2 (v. il par. 4 alle pagine 16 -17) si parla di prelievi di denaro, bonifici, assegni circolari “a me medesimo”, di cui sarebbero state <<beneficiarie […] inevitabilmente le sorelle Dubois>> e si chiede che le convenute siano <<condannare a restituire le somme ricevute con rivalutazione monetaria ed interessi, che allo stato, e salvo l’esito di accertamenti peJeanli da compiersi nel corso del giudizio, ammontano a: a) euro 392.745,16 quanto alla Sig.ra Jean Dubois; b) euro 599.670,89 quanto alla Sig.ra Anna Dubois>>.

L’assoluta genericità di tali affermazioni e la mancata allegazione di specifici e ben individuati fatti storici non consentono di disporre indagini o accertamenti peJeanli posto che una eventuale C.T.U. avrebbe altrimenti funzione meramente esplorativa e finirebbe per colmare una lacuna probatoria, ed ancor prima arrestarsi di fronte ad una preclusione assertiva, riferibile all’attore.

Si rimanda infine alle allegazioni e produzioni di parte attrice di cui al foglio di deduzioni da far parte integrante dell’udienza 20 febbraio 2008 fissata in fase di trattazione preliminare anche al fine di un tentativo di conciliazione e comunque anteriore alla assegnazione dei termini per memorie istruttorie (tempestive dunque sono le allegazioni e le produzioni di parte attrice).

13.3.

Premesso che nella seconda memoria istruttoria l’attore presenta per la prima volta la <<donazione alla signora Anna Dubois per l’acquisto di un appartamento in Bologna via Nazario Sauro n. 14>> (pag. 12 della memoria) di importo pari a lire 320.000.000 e di cui chiede la nullità per difetto di forma, anche a non voler considerare la tardività dell’allegazione (peraltro puntualmente eccepita dalla convenuta), deve concludersi in ogni caso per l’assoluta mancanza di prova dell’affermazione secondo cui Anna Dubois <<aveva ricevuto dalla signora Savareau in più riprese la somma di Lit. 320.000.000>> poi utilizzata, secondo l’attore, per acquistare il 10 gennaio 1994 un appartamento in Bologna, via Nazario Sauro n. 14.

La carenza di prova è per un verso effetto della stessa genericità degli assunti di parte attrice (riguardanti fatti non meglio specificati e comunque risalenti ad un tempo in cui era ancora vivente il signor Laforet), per un altro della mancanza di un principio di prova scritta. 

Manca infatti la prova, e invero la stessa specifica allegazione, dei passaggi di denaro dalla de cuius alla convenuta che si dice essere avvenuti <<in più riprese>> sino a raggiungere un importo assai considerevole, quale quello indicato dall’attore (lire 320.000.000).

Del tutto generici sono i riferimenti alle discordanze fra dati contabili e dati di bilancio rilevate dal dott. Roveroni quale consulente del PM nel corso delle indagini penali e che non consentono di giungere in questa sede ad affidabili conclusioni.

Quanto alla mancata amissione del teste Piombo, si confermano i rilievi già svolti dal giudice istruttore con l’ordinanza 18 – 19 luglio 2011: in ogni caso, l’attore ha rinunciato alla prova testimoniale sui capitoli da 5 a 8 riguardanti il teste Piombo, non più richiesta nelle conclusioni finali.

Pacifico l’acquisto immobiliare fatto dalla convenuta, nel contesto probatorio così delineato (e dunque a fronte dell’assoluta mancanza di prova circa l’asserito passaggio di denaro) non vi è ragione di chiedersi se Anna Dubois avesse o meno la disponibilità del denaro necessario all’acquisto dell’appartamento.

13.4.

Non vi è prova della affermata donazione di lire 550 milioni alle due sorelle, denaro che secondo l’attore sarebbe la somma pagata in nero come corrispettivo della cessione dell’azienda alberghiera.

Anche a voler ammettere, in assenza peraltro di prove storiche o documentali, che a seguito della vendita dell’azienda alberghiera fatta il 30 gennaio 1995 (prezzo da rogito, lire 450.000.000) i coniugi Laforet – Savareau abbiano conseguito un corrispettivo non dichiarato di lire 550.000.000 (secondo l’attore, infatti, <<il reale corrispettivo della vendita fu di Lit. 1.000.000.000>>), non vi è alcuna prova affidabile del fatto che quella somma (in ipotesi) pagata in nero sia stata donata (e se ciò fosse avvenuto dovrebbe considerarsi solo la metà di quella somma, spettante in parti uguali al signor Laforet e alla signora Savareau), in una data e con modalità ignota, alle due sorelle Dubois o a una di esse, in mancanza di un principio di prova scritta attestante un corrispondente movimento di denaro dai coniugi Laforet – Savareau alle sorelle Dubois, mentre la prova testimoniale, de relato (la teste, signora T., compagna dell’attore, ha dichiarato di aver sentito al telefono in viva voce le parole della signora Savareau riportate a verbale)neppure ha ad oggetto il racconto di un fatto compiuto e sufficientemente dettagliato ma solo una asserita intenzione che non è dato sapere, con sufficiente certezza (quella richiesta per accertare giudizialmente l’affermata donazione di una consistente somma di denaro), se poi effettivamente attuata, in che misura, quando, con quali modalità e a beneficio di chi (dalla deposizione della signora T.: <<[…] in occasione di quella telefonata la mamma di Pierre disse che voleva dare quel denaro alle signore Dubois per liquidarle. Pierre si inalberò, visto che a una delle due era già stata donata una quota dell’albergo, lei, la mamma, era un po’ confusa e poi disse “Adesso vado da Anna così lei ti chiama e te lo spiega”. In quella telefonata non si parlava di S Marino, si parlava di 550 milioni di lire, ricordo bene, è una cifra abbastanza considerevole. Liquidarle: lei disse liquidarle dall’azienda e dalla nostra vita, non ricordo l’ordine esatto delle parole e le parole stesse, ma il significato era questo. AD avv. Dal Monte: La signora Savareau non disse dove si trovavano i 550 milioni di lire. AD giudice: Lei parlò al plurale delle Dubois, disse così: “le liquidiamo”. Io ascoltavo la telefonata, non avevo la possibilità di interagire, ovviamente e giustamente. AD avv. Dal Monte: Quella sera assolutamente non arrivò alcuna telefonata di Anna, anche perché chiudendo la telefonata Pierre disse ” va bene, ne parliamo poi domani”. […]>>.

13.5.

A diverse conclusioni deve giungersi quanto alla donazione effettuata dalla de cuius con denaro prelevato in banca il giorno stesso della morte di suo marito, il 30 giugno 1997.

Dal complesso degli elementi acquisiti emerge infatti che:

– il 30 giugno 1997 recatasi in banca (la Banca Popolare dell’Emilia Romagna) la signora Savareau prelevò la complessiva somma di lire 200.000.000 mediante dieci assegni circolari di pari importo (lire 20.000.000) (doc. 32 ss.);

– di questi venti assegni, diciassette (per un totale di lire 170.000.000) furono incassati nel luglio 1998 da Jean Dubois (doc. 34) e uno (lire 10.000,00) nell’ottobre 1998 da Anna Dubois (doc. 35): è verosimile, come sostiene l’attore, che dette somme siano state utilizzate dalle convenute per acquistare nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare un immobile in Savigno (BO) al prezzo di lire 230.000.000 (il residuo prezzo andava pagato il 22 ottobre 1998), ma tale vicenda non è di per sé rilevante, essendo invece sufficiente la prova dell’attribuzione patrimoniale documentata (e invero non in sé contestata);

– del tutto inverosimile e priva di riscontri è la spiegazione resa dalle convenute (che hanno dichiarato di non aver trattenuto nella loro disponibilità le somme di denaro ma di averle consegnate alla signora Savareau).

In conclusione, si tratta di donazioni nulle difetto di forma scritta ad substantiam.

Ne consegue l’accoglimento della domanda di condanna alla restituzione (Jean Dubois deve restituire la somma di euro 87.797,67, Anna Dubois la somma di euro 5.164,56) oltre interessi legali dalla domanda al sAlain.

Le somme oggetto di condanna restitutoria (per un totale di euro 92.962,24) entrano a far parte dell’asse ereditario (relictum) proprio in quanto la legittimazione attiva di Pierre Laforet poggia sulla sua qualità di (unico) erede di Genevieve Savareau.

  1. L’azione di riduzione.-

Per l’ipotesi, poi verificatasi, di rigetto della domanda volta alla dichiarazione nullità del testamento olografo, l’attore ha formulato le seguenti conclusioni in via di subordine (e che sono state sopra contrassegnate col numero 6 bis):

<<In subordine, nel caso di mancato accoglimento delle domande sub 6), previa ricostruzione dell’asse ereditario e della determinazione, al momento dell’apertura della successione, del valore di tutti i beni donati:

  1. a) dichiarare che gli atti di liberalità fatti in vita alle Sig.re Jean ed Anna Dubois nonché il legato alla Sig.ra Anna Dubois, sono lesivi della quota di legittima spettante all’erede Pierre Laforet;
  2. b) disporre la riduzione delle donazioni —anche in danaro- fatte alle Sig.ra Jean Dubois e Anna Dubois; disporre la riduzione del legato testamentario alla Sig.ra Anna Dubois; il tutto nei limiti necessari per ricostituire la quota di legittima spettante all’attore sul patrimonio materno>>.

L’accoglimento anche solo parziale di queste conclusione presuppone che l’attore superi l’eccezione di tardiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario sollevata dalle convenute con riferimento all’art. 564, 1° co., c.c. e comunque dimostri l’effettiva lesione della quota (un mezzo) a lui riservata.

14.1.

Chi agisce in riduzione senza essere legittimario pretermesso non può limitarsi a far valere la propria qualità soggettiva (art. 536 c.c.) ma deve allegare e provare la lesione della quota a lui riservata per legge.

Ciò significa fra l’altro che <<in ogni caso>> egli deve imputare alla sua porzione di legittima le donazioni e i legati a lui fatti.

Nel caso di specie è pacifico che all’attore è stato fatto un legato, di valore esattamente corrispondente a quello disposto in favore di Anna Dubois (la quota del 26,25% della capitale sociale della Immobiliare De Paris di Genevieve Savareau e C. s.n.c.), che secondo concorde dichiarazione delle parti va stimato in euro 1.210.000 (si rimanda ai chiarimenti resi all’udienza 2 dicembre 2016).

L’attore ha altresì riconosciuto, sin dall’atto di citazione, di aver ricevuto in donazione dai genitori nel 1975, quando era venticinquenne, la somma di lire 30.000.000, imputabile per un mezzo a donazione materna (euro 7.746,85), somma con la quale egli acquistò nel gennaio 1976 la Villa Corbenik a Noyon (BO) (v. in citazione a pag. 2: <<Nel 1975, quando l’attore aveva venticinque anni, i genitori gli regalarono la somma di Lit. 30.000.000. L’attore acquistò nel gennaio 1976, una casa di campagna in Noyon via Predosa 80/2 per il corrispettivo di Lit. 20.000.000 e la ristrutturò>>).

E’ invece irrilevante ai fini della decisione (qui si discute solo di donazioni fatte da Genevieve Savareau) che Alain Laforet abbia beneficiato il figlio Pierre dei beni caduti in successione dopo la morte, avvenuta nel 1980, di suo fratello Albert Laforet, per l’attore “lo zio V.”.

Le convenute hanno allegato e dimostrato in modo convincente che l’attore ricevette dai genitori (e dunque anche dalla madre) altre donazioni.

E’ qui sufficiente, tenuto conto dell’onere che grava sull’attore in riduzione, considerarne due, tenendo sempre presente il dato pacifico, e desumibile dalle stesse allegazioni e produzioni dell’attore, che vede i coniugi Alain Laforet e Genevieve Savareau, inizialmente gestori di un negozio di frutta, affermarsi progressivamente nell’arco della loro lunga vita lavorativa come imprenditori nel settore alberghiero (si rimanda in sintesi al complesso degli elementi acquisiti) e incrementare in misura notevole il loro patrimonio anche immobiliare (volta a volta intestato alle società da essi costituite).

Un’eco di tale dato si rinviene nello stesso testamento, nel quale la de cuius ebbe a richiamare le donazioni fatte al figlio (v. supra par. 2), ed anche nelle dichiarazioni rilasciate a fine 1995 dalla signora Savareau al consulente nominato dal P.M. (annotava il dott. Vittorio Melega, doc. 60: <<Questa operazione [la vendita del 21 luglio 1993, n.d.r.avrebbe permesso inoltre di garantire alla suddetta signora Dubois ed al figlio stesso un futuro più tranquillo in quanto il figlio difficilmente sarebbe stato in grado di preservare il patrimonio. A questo punto emerge tutta la amarezza, anche se contenuta nei toni, nei confronti del figlio che non ha mai avuto un lavoro vero e proprio, e che anche ora non starebbe combinando nulla di concreto. Rivendica infine il suo diritto di disporre del patrimonio che con tanta fatica hanno messo assieme con il marito, e la ferma determinazione di opporsi alle manovre del figlio che tende senza alcun motivo di mettere le mani su tutto il patrimonio. Comunica inoltre che non c’è in questa decisione alcuna volontà di punire il figlio diseredandolo, in quanto già alcune “cose” gli sono state date e che il resto gli arriverà in eredità con la morte dei genitori>>).

E’ pacifico che nel 1976 l’attore acquistò Villa Corbenik solo grazie al contributo economico fornito dai genitori, essendo allora studente e privo di reddito significativo. E’ altresì pacifico che, una volta eseguiti sull’immobile radicali interventi edilizi (anche con demolizione di rudere e ricostruzione), a distanza di molti anni, e precisamente nel giugno 2002, Villa Corbenik fu dall’attore rivenduta ad un prezzo dichiarato di euro 862.483,00 (v. il cap. 16 di prova orale dedotto dalle convenute, non contestato dall’attore).

Dalle deposizioni dei testi Bruno Guidi (che col padre eseguì nel cantiere di Villa Corbenik lavori quali movimento terra) e Valerio Taraboni (imprenditore nel settore edile, figlio di Mario Tabaroni titolare della Tab 1 s.r.l. che aveva eseguito i lavori edili nel cantiere di Villa Corbenik) è emerso che i lavori non sono durati più di un anno e mezzo; Guidi ricorda che i pagamenti li facevano i coniugi Laforet – Savareau; il figlio di Mario Tabaroni, non ricorda perché di quelle cose si occupava il padre.

E’ pacifico altresì, anche alla luce delle dichiarazioni rese dall’attore in sede di interrogatorio formale (udienza 21 settembre 2011), che si trattò di lavori importanti: il rudere fu demolito e ricostruito.

Tenuto conto che l’attore all’epoca, anche a voler considerare il compenso che egli poteva percepire per la collaborazione nell’azienda di famiglia, non era titolare di un apprezzabile patrimonio e, studente universitario di filosofia, godeva del generoso sostegno dei genitori (v. anche la donazione a lui fatta dal padre dopo la morte dello zio Albert Laforet, detto Vasco, avvenuta nel 1980), in assenza di elementi obiettivi contrari (che l’attore non ha offerto) deve ritenersi che Pierre Laforet non solo acquistò Villa Corbenik con provvista fornita dai genitori ma anche quanto alla ben più onerosa ristrutturazione dell’immobile godette del sostegno economico dei genitori, gli unici in grado di sostenere esborsi di quella entità.

Su tale premesse, e richiamate le dichiarazioni rese dall’attore a proposito dei costi di ristrutturazione (in sede di interrogatorio formale 21 settembre 2011), deve concludersi nel senso che l’attore ha beneficiato di una donazione dei genitori di importo (quantomeno lire 80.000.000 pari a euro 41.316,55: secondo le convenute, l’esborso era stato di circa lire 150.000.000) corrispondente all’esborso sostenuto per i lavori di ristrutturazione di Villa Corbenik, donazione che per la quota di un mezzo è stata eseguita dalla madre. Deve dunque tenersi conto di una donazione di euro 20.658,27.

Va inoltre considerato che nel 1988 i coniugi Laforet – Savareau decisero di dar vita ad una nuova società, per conferirle un immobile, al fine di ampliare l’albergo (successivamente però l’originario programma fu mutato) e di garantire un futuro al figlio (che, laureatosi in filosofia nel 1988, all’epoca non aveva una attività lavorativa, percepiva un compenso dai genitori e non si era peraltro dichiarato favorevole all’iniziativa assunta dai genitori).

Il 95% delle quote di detta società è stato intestato all’attore il quale però non aveva a quel tempo (e non lo ha dimostrato) disponibilità economiche tali da consentirgli il versamento del capitale.

Nel contesto familiare sopra delineato, tenuto conto del ruolo attivo sempre assunto dai genitori dell’attore (che si intestarono solo il 5% della nuova società); del dato obiettivo – non smentito da elementi di prova contraria che l’attore non ha fornito – della mancanza di sufficienti risorse finanziarie dell’attore (nell’atto costitutivo della società Morgan s.r.l., redatto il 28 luglio 1988 dal notaio De Socio, mentre ad Alain Laforet e Genevieve Savareau è associata la qualità di albergatore, Pierre Laforet è indicato come filosofo; v. inoltre i manoscritti provenienti dall’attore e prodotti dalle convenute come doc. 61 e 62); del ricordo della commercialista che all’epoca seguiva la famiglia Laforet – Savareau (si rimanda alla deposizione della dottoressa Valentina Franceschini), delle parole lasciate dalla madre dell’attore nel testamento olografo (<<[…] dispongo così perché mio figlio Pierre ha avuto già da me e suo Padre molte donazioni in Vita e in particolare l’intestazione a suo nome di Villa Corbenik a Noyon, tutto l’immobile di Via f.lli *** N. 12 a Bologna acquistato come la Villa, esclusivamente con soldi miei e di mio marito e conferito nella società Morgan S.R.L. di cui abbiamo dato il 95% delle quote ad Pierre, al quale alla morte di mio marito, ho regalato anche il mio 3,5% di quote che avevo in parte ereditato. Dispongo così anche perché mi sono accorta che Pierre non rispetta in sacrifici che io e suo padre abbiamo fatto per crearli un patrintonio […]>>) e dalle sue dichiarazioni rese nel 1995 al dott. Melega, consulente del P.M. (doc. 60 di parte convenuta), deve concludersi nel senso che l’attore ha beneficiato di un’altra donazione da parte dei genitori corrispondente quantomeno al valore del capitale sottoscritto dall’attore (lire 85.000.000 pari ad euro 43.898,83) e dunque di una donazione materna per euro 21.949,41.

I dati così raccolti sono sufficienti ai fini della decisione (non vi è dunque necessità di esaminare le questioni riguardanti la vendita di Villa Corbenik o l’acquisto, ad un prezzo superiore ai cinquecento milioni di lire, dell’immobile in via Fratelli *** n. 12 conferito nella neo costituita società o la donazione al figlio del 3,5% della società Morgan, di cui pure si parla nel testamento; o la donazione di un’automobile fatta dai genitori al figlio nel 1994).

14.2.

Ai fini della c.d. riunione fittizia deve tenersi infine conto della liberalità di cui indubbiamente ha beneficiato la signora Jean Dubois in occasione della compravendita del 30% delle quote della società Albergo De Paris, di cui già si è detto in particolare nel paragrafo 12.

Come chiaramente già aveva affermato la stessa signora Genevieve Savareau, sentita il 20 aprile 1996 dalla polizia giudiziaria nell’ambito del procedimento penale instaurato dopo la denuncia per circonvenzione di incapace sporta dall’attore, i coniugi Laforet – Savareau avevano venduto le quote (ciascuno il 15%) ad un prezzo di favore, per ricompensare la signora Jean Dubois che con loro si era comportata come <<una buona nuora>> e si era prodigata con competenza nell’attività di gestione dell’albergo: <<Naturalmente sia io che mio marito eravamo ben coscienti e consapevoli che il prezzo di cessione delle quote era molto basso rispetto a quello reale, prezzo naturalmente inteso come valore, proprio per fare un “regalo” alla Dubois, regalo nel senso che questo andava a compensare tutto quello che la Dubois aveva fatto per noi e per l’azienda senza essere in alcun modo compensata. La Dubois si è inoltre interessata in seguito all’azienda, riuscendo dopo lunghe trattative a ottenere un ottimo contratto d’affitto. L’altro degli scopi della cessione delle quote alla Dubois è stato quello di collocare volutamente la stessa nella gestione dell’attività, per assicurare una buona gestione a garanzia nostra e soprattutto in futuro per nostro figlio, il quale non essendo portato alla gestione di affari, c’è il rischio che disperda il patrimonio>> (doc. 59 prodotto dalle convenute)..

Secondo l’attore, che ha richiamato la stima del dott. Roveroni depositata il 17 novembre 1995 alla Procura della Repubblica (doc. 10), la cessione del 30% delle quote era avvenuta ad un prezzo dichiarato di lire 300.000.000 quando invece il valore reale andava stimato in lire 980.000.000: in altri termini, la convenuta aveva ricevuto una donazione del valore di lire 680.000.000 imputabile per lire 340.000.000 a donazione fatta da Genevieve Savareau.

Nella ricostruzione del donatum occorre dunque considerare anche tale donazione di euro 175.595,34.

14.3.

Su tali premesse, se il relictum è pari ad euro 2.549.906,94 (euro 35.241,25 somme giacenti su conto corrente; euro 1.703,46 valore dei mobili; euro 92.962,24 da restituire all’erede di Genevieve Savareau in quanto oggetto di donazioni nulle; euro 1.210.000,00 legato in favore di Anna Dubois; euro 1.210.000,00 legato in favore di Pierre Laforet) e il donatum pari a euro 225.949,87  (euro 7.746,85 + euro 20.658,27 + euro 21.949,41: totale euro 50.354,53 quantomeno in favore di Pierre Laforet, tenuto <<in ogni caso>> ad imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, come previsto dall’art. 564, 2° co., c.c.; euro 175.595,34 in favore di Jean Dubois), allora la quota disponibile è di euro 1.387.928,405 (relictum donatum = 2.775.856,81 diviso due = euro 1.387.928,405) pari alla quota riservata all’unico erede ossia all’attore, che però ha beneficiato di donazioni fatte dalla de cuius ed è altresì legatario (art. 564, 2° co., c.c.).

Ne consegue che il valore della donazione fatta a Jean Dubois e il legato ad Anna Dubois (per un totale di euro 1.385.595,34) non eccedono la quota disponibile. 

A tale risultato si perviene anche a non considerare le altre donazioni in favore dell’attore di cui parlano le convenute.

In altri termini, l’attore, benché onerato, non ha provato la lesione della quota di legittima a lui spettante: la domande volte alla riduzione di disposizioni testamentarie e donazioni vanno dunque respinte.

Per tale ragione va revocato il sequestro giudiziario eseguito sulla quota del 26,25 % della Immobiliare De Paris di Genevieve Savareau & C. s.n.c. oggetto di legato in favore di Anna Dubois.

Con separato provvedimento viene liquidato il compenso finale in favore del custode, che ha ricevuto un acconto in corso di causa, con autorizzazione al prelievo di quanto liquidato dalla giacenza del libretto di risparmio acceso al nome della procedura.

Nel rapporto interno tra le parti l’attore dovrà rimborsare la convenuta Anna Dubois di quanto liquidato in favore del custode giudiziario.

  1. Assorbimento di ogni altra questione riguardante la domanda di riduzione.-

Ogni altra questione inerente l’azione di riduzione è assorbita.

  1. Spese.-

Considerata la reciproca soccombenza, prevalente però quella dell’attore, e le peculiarità del caso di specie, le spese processuali vengono compensate tra le parti nella misura di un terzo: la restante quota di due terzi viene posta a carico dell’attore.

Vanno invece posti definitivamente a carico esclusivo dell’attore il costo della C.T.U. grafologica, con diritto delle convenute di ottenere dall’attore il rimborso di quanto da esse anticipato, e il compenso liquidato in favore del custode giudiziario, con diritto di Anna Dubois di ottenere dall’attore il rimborso del compenso liquidato in favore del custode giudiziario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

– rigetta la domanda, proposta dall’attore LAFORET Pierre, di nullità del testamento olografo 28 luglio 2000 (pubblicato il 9 ottobre 2006 dal notaio Jean Merone) lasciato da SAVARIEU Genevieve;

– dichiara che LAFORET Pierre (nato il 21 dicembre 1950 a Bologna) è erede testamentario della madre SAVARIEU Genevieve (nata il 1918 a Castello di Avignone (BO), deceduta il 14 settembre 2006 a Bologna);

– rigetta la domanda di accertamento della simulazione della compravendita 21 luglio 1993 e la conseguente domanda di nullità della donazione per carenza di forma, proposte dall’attore LAFORET Pierre, quale erede del padre, contro DUBOIS Jean;

– rigetta la domanda di accertamento della simulazione della compravendita 21 luglio 1993 e la conseguente domanda di nullità della donazione per carenza di forma, proposte dall’attore LAFORET Pierre, quale erede della madre, contro DUBOIS Jean;

– condanna DUBOIS Jean, per il titolo di cui in motivazione, a restituire a LAFORET Pierre la somma di euro 87.797,67 oltre interessi legali dal 15 giugno 1997 al sAlain;

– condanna DUBOIS Anna, per il titolo di cui in motivazione, a restituire a LAFORET Pierre la somma di euro 5.164,56 oltre interessi legali dal 19 giugno 1997 al sAlain;

– rigetta la domanda dell’attore LAFORET Pierre volta alla riduzione di donazioni fatte da SAVARIEU Genevieve in favore di DUBOIS Jean;

– rigetta la domanda dell’attore LAFORET Pierre volta alla riduzione di donazioni e disposizioni testamentarie fatte da SAVARIEU Genevieve in favore di DUBOIS Jean;

– revoca il sequestro giudiziario autorizzato con ordinanza 25 luglio 2007 ed eseguito sulla quota del 26,25 % della Immobiliare De Paris di Genevieve Savareau & C. s.n.c. oggetto di legato in favore di Anna Dubois

– dispone che il custode giudiziario versi a DUBOIS Anna la residua somma giacente sul libretto di risparmio intestato alla procedura al netto delle uscite tra cui le somme liquidate come compenso del custode stesso;

– dispone che nel rapporto interno tra le parti l’attore LAFORET Pierre rimborsi alla convenuta DUBOIS Anna quanto liquidato a titolo di compenso in favore del custode giudiziario e prelevato dal libretto di risparmio intestato alla procedura;

– pone definitivamente a carico dell’attore LAFORET Pierre il compenso liquidato in favore del C.T.U. dott. Susanna Matteuzzi con diritto delle convenute di ottenere dall’attore il rimborso delle somme da esse in ipotesi anticipate con versamenti al C.T.U.;

– dichiara le spese processuali compensate per un terzo e condanna l’attore a pagare alle convenute, in solido tra loro, la residua quota di due terzi liquidata in euro 60,00 per spese ed euro 14.258,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

Bologna, 6 ottobre 2018

La presidente

Matilde Betti

Il giudice est.

Antonio Costanzo

Pubblicata il 29/10/2018

IMPUGNAMENTO TESTAMENTO OLOGRAFO TRIB BOLOGNA