INCIDENTE MORTALE BOLOGNA RAVENNA FORLI RIMINI
OTTIENI IL TUO GIUSTO RISARCIMENTO
QUANDO PRETENDERE E’ UN DIRITTO !!!!
SENTENZA DANNI CORTE APPELLO BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO SERGIO ARMAROLI
- INCIDENTE MORTALE BOLOGNA RAVENNA FORLI RIMINI
CHIAMA SUBITO UN AVVOCATO VERAMENTE ESPERTO 051 6447838 3358174816 051 6447838 3358174816
In astratto, come è stato precisato da questa corte, “il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” Cass. 11212/2019; Cass. 2788/2019; Cass. 17058/2017).
La decisione della corte di merito, in realtà, è errata nella premessa: essa postula, invero, che il danno risarcibile ai congiunti per le lesioni patite dal parente, vittima primaria dell’illecito, sia solo quello consistente nel “totale sconvolgimento delle abitudini di vita”, limitazione che non ha in realtà alcuna ragion d’essere. Dalle lesioni inferte a taluno possono derivare, in astratto, per i congiunti sia una sofferenza d’animo (danno morale) che non produce necessariamente uno sconvolgimento delle abitudini di vita, sia un danno biologico (una malattia), anche essa senza rilevanza alcuna sulle abitudini di vita. Il danno dei congiunti è qui invocato iure proprio.
Si parla spesso impropriamente di fanno riflesso, ossia di un danno subito per una lesione inferta non a sè stessi, ma ad altri. In realtà, il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette.
Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie.
Con la conseguenza che la lesione della persona di taluno può provocare nei congiunti sia una sofferenza d’animo sia una perdita vera e propria di salute, come una incidenza sulle abitudini di vita. Non v’è motivo di ritenere questi pregiudizi soggetti ad una prova più rigorosa degli altri, e dunque insuscettibili di essere dimostrati per presunzioni. E tra le presunzioni assume ovviamente rilievo il rapporto di stretta parentela (nella fattispecie, genitori e fratelli) tra la vittima in primis, per cosi dire, ed i suoi congiunti. Il rapporto di stretta parentela esistente fa presumere, secondo un criterio di normalità sociale (ossia ciò che solitamente accade) che genitori e fratelli soffrano per le gravissime permanenti lesioni riportate dal congiunto prossimo.
Nè v’è bisogno, come postula la sentenza impugnata, che queste sofferenze si traducano in uno “sconvolgimento delle abitudini di vita”, in quanto si tratta di conseguenze estranee al danno morale, che è piuttosto la soggettiva perturbazione dello stato d’animo, il patema, la sofferenza interiore della vittima, a prescindere dalla circostanza che influisca o meno sulle abitudini di vita.
Il giudice di primo grado ha liquidato, quanto ai genitori, l’importo massimo previsto, in considerazione del fatto «..che si trattava di figlio maschio primogenito, di una famiglia di nazionalità pakistana e di religione musulmana..». Si disattende tale metodo di liquidazione, ritenendosi condivisibile il rilievo articolato dalla Compagnia appellata, riassumibile nell’assunto che il danno non patrimoniale debba intendersi espressione di un danno della uguaglianza, cioè di un danno che colpisce il singolo essere umano come componente di un nucleo famigliare, prescindendosi dalle connotazioni culturali o religiose.
Gli incidenti che suscitano maggior epreoccupazionesono ovviamente quelli che comportano la morte di uno o più soggetti coinvolti. L’esperto avvocato Sergio Armaroli la sua assistenza anche in questi casi molto delicati.
Purtroppo nessuno è preparato a una perdita simile e quindi ci si trova a doversi organizzare e a dover affrontare tante incombenze in pochissimo tempo. All’ingiusta perdita si somma così la necessità di rimanere lucidi e saper procedere in modo repentino.
L’Avvocato L’esperto avvocato Sergio Armaroli incaricato trasmette alla compagnia di Assicurazione una richiesta a mezzo lettera raccomandata a/r con allegata tutta la documentazione.
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In linea di principio, i danni che possono essere risarciti sono di due tipi: patrimoniale, nella duplice forma di danno emergente e lucro cessante e non patrimoniale, sia nella sua componente morale, consistente nella sofferenza interiore soggettiva, che in quella dinamico-relazionale, afferente ad ogni pregiudizio che stravolga le abitudini e gli aspetti relazionali peggiorando così la qualità della vita.
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A seconda della tipologia del sinistro si può ottenere il risarcimento direttamente dalla propria assicurazione (indennizzo diretto), o per il tramite della Assicurazione dell’altro veicolo coinvolto (c.d. Indennizzo indiretto).
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Nella denuncia di sinistro devono essere indicati tutti gli elementi atti a ricostruire la dinamica del sinistro (luogo, data e ora, dati delle persone e vetture coinvolte, dinamica del sinistro etc..) allegando la documentazione necessaria.
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A titolo esemplificativo, ecco alcune delle principali e più frequenti voci di danno da tenere presenti negli inc identi quando si deve far liquidare un risarcimento da sinistro stradale:
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danni al veicolo;
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danni da fermo tecnico del mezzo;
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danno non patrimoniale, nelle sue componenti di:
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danno fisico;
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danno biologico;
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danno morale;
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danno esistenziale;
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danno estetico;
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danno riflesso;
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danni da perdita di reddito (cd. “lucro cessante”);
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danni da “perdita di chances“.
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INCIDENTE MORTALE BOLOGNA RAVENNA FORLI RIMINI
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QUANDO PRETENDERE E’ UN DIRITTO !!!!
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AVVOCATO ESPERTO INCIDENTI MORTALI SERGIO ARMAROLI : In base al principio della patrimonialità della successione, agli eredi, sia testamentari che legittimi, spetta il risarcimento del danno materiale che, verificatosi sul patrimonio della vittima, produce conseguenze destinate ad essere trasmesse iure hereditatis.
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AVVOCATO ESPERTO INCIDENTI MORTALI SERGIO ARMAROLI Agli stessi spetta inoltre, iure proprio, il risarcimento dei danni non patrimoniali.
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GRAVE INCIDENTE STRADALE?SEI STATO INVESTITO COME PEDONE ? ERI TERZO TRASPORTATO SU UN VEICOLO ?STAVI GUIDANDO E SEI STATO VITTIMA DI UN INCIDENTE STRADALE ?Nel caso in cui il soggetto dopo l’incidente stradale sia rimasto lucido nello spazio di tempo tra la lesione e la morte, non si può negare la risarcibilità del danno non patrimoniale, sia sotto il profilo biologico sia sotto il profilo psicologico “morale” in quanto non è ammissibile che la sofferenza umana possa essere un elemento giuridicamente irrilevante, ovvero che l’assenza di sofferenza umana sia un elemento senza rilevanza.Se tu o un tuo parente ha subito un grave danno all a persona affidati al nostro Studio Legale, chi meglio di un avvocato può tutelarti anche nella eventuale sede giudiziaria,ED ANCORA
Chiedete all’avvocato esperto in risarcimento del danno da incidente stradale di aiutarvi a formulare la richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale
L’avvocato vi aiuterà anche a denunciare il sinistro stradale all’assicurazione in modo corretto e per ottenere il miglior e rapido risarcimento dei danni subiti nell’incidente.
sei coniuge, padre, figlio o altro prossimo congiunto di infortunato grave? puoi avere un autonomo diritto al risarcimento danni per il dolore ed il patema d’animo che il vivere questa doloroso incidente stradale situazione ti ha provocato.
Incidente stradale mortale a BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA RIMINI VICENZA TREVISO
L’Incidente stradale mortale è risarcibile il danno non patrimoniale o danno morale terminale o catastrofale in caso di lucida agonia, anche se il decesso è rapido.
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AVVOCATO ESPERTO INCIDENTI MORTALI SERGIO ARMAROLI Anche in ipotesi in cui l’altro veicolo non sia provvisto di Assicurazione, sarà possibile ottenere un risarcimento danni dal “Fondo Vittime garanzie”, qualora venga accertata una responsabilità nella cassazione del sinistro da parte della vettura sprovvista di Assicurazione.
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Compito dell’Avvocato è poi quello di determinare il quantum del risarcimento a cui il suo Assistito ha diritto.
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Sinistri della strada
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Lo Studio Legale dell’esperto avvocato Sergio Armaroli propone assistenza e consulenza legale per la clientela che necessita di sostegno a seguito di un sinistro stradale.
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Risarcimento dei danni
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ricostruzione tecnico-cinematica di incidenti stradali, con l’invio di un professionista sul luogo che è stato teatro dell’evento
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Lo studio legale dell’esperto avvocato Sergio Armaroli si occupa di procedure di risarcimento a favore e tutela di danneggiati a causa di incidenti stradali più o meno gravi seguendo la trattativa con la compagnia assicurativa fino al raggiungimento della liquidazione prevista.
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L’esperto avvocato Sergio Armaroli con impegno ti assistera’ per il tuo risarcimento sgravandoti completamente dall’onere del contatto con le assicurazioni e gli altri attori in gioco. Fossani Infortunistica inoltre anticipa le spese per i servizi funebri sollevando il cliente da questo onere economico.
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Assistenza Penale
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Analisi del sinistro e sopralluogo (valutazione di eventuali responsabilità)
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Incarico medico legale per esame autoptico
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Incarico perito/ingegnere per ricostruzione cinematica del sinistro
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Investigazioni
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Se necessario anticipo spese funerarie
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Eventuale assistenza notarile (in caso di dichiarazione di successione).
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Una volta acquisite tutte le informazioni necessarie riguardanti l’evento nella sua completezza, è necessario in primis mettere in mora la compagnia di assicurazione della controparte in modo da aprire la pratica di sinistro. Per essere d’aiuto anche in questa spiacevole situazione, ed ottenere i giusti indennizzi per incidenti mortali o infortuni fatali in ambito lavorativo, l’Avvocato Sergio Armaroli di Bologna è altamente esperto in incidenti mortali di qualunque tipo, ed è in grado di occuparsi di coloro che hanno subito la perdita di una persona cara a causa di incidente stradale, infortunio sul lavoro o altro tipo di sinistro.
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Il tema non è soltanto delicato e giuridicamente complesso, ma anche molto triste: il risarcimento dovuto dall’assicurazione per la morte di un fratello in uno scontro frontale tra auto, investimento del pedone, inestimento in bcicletta la morte di un familiare per incidente stradale.
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Ecco alcuni casi risarciti con successo:
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risarcimento tamponamento o maxitamponamento
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risarcimento invasione di corsia
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risarcimento incidente moto
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risarcimento incidente mortale
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lesioni gravi
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PER CALCOLARE IL DANNO
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Come calcolare l’entità del risarcimento danni da incidente stradale mortale
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Bisogna considerare alcuni aspetti per calcolare l’entità del risarcimento:
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il rapporto di parentelache esiste tra la vittima e chi vanta il diritto al risarcimento.
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Evidente m a non sempre più è stretto il rapporto di parentela, e quindi il danno, tanto maggiore sarà il risarcimento.
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l’età della vittima:come per il punto precedente anche in questo caso il danno è inversamente proporzionale all’età della vittima.
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l’età del congiunto:l’entità del risarcimento del danno diminuisce con l’alzarsi dell’età..
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L’assicurazione obbligatoria RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli), che viene stipulata per ogni veicolo, comprende, tra le proprie garanzie, anche il pieno risarcimento dei danni verso terzi nel caso di incidente mortale, ma non tutti sanno che se la vittima dell’incidente è un congiunto del guidatore, potrebbe non avere diritto ad un pieno risarcimento assicurativo. Quest’incongruenza, che è stata oggetto di numerose controversie giudiziarie, dipende essenzialmente dal fatto che, almeno per i danni materiali, un congiunto del guidatore non viene classificato come “parte terza”. In questa situazione, però, non è fortunatamente preclusa un’altra via per ottenere, almeno in alcuni casi, un risarcimento, ossia quella di richiedere l’accesso al fondo di garanzia per le vittime della strada.
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Con l’invio della messa in mora si apre ufficialmente la fase stragiudiziale. In tale fase si cerca di raggiungere un accordo sulla quantificazione del danno più appropriata al caso specifico. Ricorrendo alla tabelle del tribunale di Milano si cerca di individuare l’importo da corrispondere ai congiunti della vittima in termini di danno non patrimoniale. A ciò va sommato il danno patrimoniale.
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Ottenere il giusto risarcimento per incidente stradale mortale può essere molto difficile. Sia per lo stato d’animo in cui si trova il parente o il congiunto sia per la complessità nello stabilire l’entità del danno.
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Qualora si riesca a raggiungere un accordo, la compagnia di controparte elargisce la somma cosi come concordata, diversamente, qualora la somma riconosciuta non è ritenuta soddisfacente dagli eredi o dai congiunti, si adirà il tribunale ordinario e si aprirà dunque la fase giudiziaria, volta al riconoscimento da parte del giudice della somma da corrispondere a titolo appunto risarcimento.
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Risarcimento sinistro stradale: quali sono i tempi per ricevere un risarcimento
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I tempi per ottenere il risarcimento del danno sono molto variabili e soprattutto non prevedibili in anticipo.
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Abbiamo un termine che varia da pochi mesi a anni, dipende se si riesce a “chiudere” in via stragiudiziale o occorre una causaper la precisione infatti, qualora si raggiunga l’accordo stragiudiziale (senza adire il giudice ordinario) tra compagnia assicurativa ed eredi o congiunti della vittima, le tempistiche sono nettamente brevi, la risoluzione della pratica è molto celere e snella.
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I DANNI:
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Bisogna tenere in considerazione due voci: il danno morale e il danno patrimoniale.
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Il danno morale è quello che deriva dalla perdita parentale e si può riassumere con la sofferenza che i congiunti provano in seguito alla morte del convivente o del parente.
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Il danno patrimoniale include sia la voce danno emergente sia quella del lucro cessante.
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Il risarcimento per morte in un incidente stradale fa scaturire, al convivente o ai parenti, il diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento per il danno emergente. Il danno emergente c’è quando la vittima generava delle entrate economiche di cui i parenti o il convivente non possono più beneficiare dopo la morte per l’incidente stradale.
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DANNI AI PEDONI ,MORTE DEL PEDONE
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La procedura di risarcimento per il pedone è disciplinata dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private, che obbliga la compagnia di assicurazione, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta dei danni da parte dell’avvocato del danneggiato corredata da tutta la documentazione, a formulare un’offerta di risarcimento, oppure a comunicare i motivi del proprio diniego.
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L’offerta viene preceduta da una visita medico legale presso un professionista di fiducia della Compagnia
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Successivamente il danneggiato potrà accettare l’offerta della Compagnia, oppure trattenerla a titolo di acconto e ricorrere al Giudice di Pace o in Tribunale per la liquidazione di ulteriori poste di danno, previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita,
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In tale assetto, questa Corte fa applicazione di canoni di comune sensibilità, alla stregua dei quali l’improvviso decesso di un figlio poco più che ventenne costituisce per i genitori evento luttuoso devastante, titolo per liquidare quale risarcimento un importo prossimo al massimo previsto dalle tabelle adottate in primo grado (che muovono da un minimo di 100.000,00 ad un massimo di 200.000,00 euro), che si indica per ciascun genitore nella misura di euro 190.000,00, che tiene conto del fatto che i genitori abbiano altri tre figli, apparendo rispondente ad equità riservare la liquidazione massima alla ipotesi del decesso del figlio unico.
Analogamente, appare equo liquidare in termini riduttivi il risarcimento in favore del fratello minore JJ, proprio in ragione della presenza comunque di altre due sorelle maggiori quali punto di riferimento educativo ed affettivo, nella misura di euro 70.000,00 (le tabelle applicate muovono da un minimo di 40.000,00 ad un massimo di 100.000,00 euro).
Corretta appare la liquidazione del danno operata dl giudice di prime cure relativamente alle altre due sorelle del deceduto, nella misura di euro 40.000,00 ciascuno all’interno di una forbice tra 20.000 e 50.000 euro, richiamandosi le considerazioni svolte in precedenza.
Può ammettersi che il risarcimento del danno non patrimoniale abbia una funzione compensativa, ma da ciò non discende affatto che il pretium doloris sia funzione della residenza del danneggiato. Ciò sia per una ragione giuridica, sia per una ragione logica.
1.5.1. La ragione giuridica è che nella stima di ogni danno non patrimoniale si deve tenere conto delle conseguenze dell’illecito, come si desume dall’art. 1223 c.c..
Le conseguenze risarcibili dell’illecito consistono nei pregiudizi che la vittima, in assenza del fatto illecito, avrebbe evitato.
I pregiudizi risarcibili vanno stimati in base alla natura ed alla consistenza dell’interesse che li sottende: quel che un tempo si definiva l’id quod interest, secondo la celebre espressione usata dall’imperatore Giustiniano nell’epistola al prefetto del pretorio Giovanni (Codex Iustiniani, VII, XLVII, De sententiis), e che una noto economista definì “ofelimità “.
Se questa è la nozione di “danno” per la nostra legge, il risarcimento che lo monetizza non potrà mai variare in funzione della residenza del danneggiato:
– sia perché il luogo dove la vittima vive non è una “conseguenza” del fatto illecito;
– sia perché tra le “conseguenze” del danno non rientra l’impiego che la vittima farà del denaro dell’offensore;
– sia perché un risarcimento in denaro non necessariamente è destinato ad essere speso: esso potrebbe essere tesaurizzato od investito, ed in questi casi non è affatto vero che nei Paesi più ricchi il capitale investito sia remunerato più proficuamente che nei Paesi poveri (ma anzi è vero spesso il contrario, noto essendo che i Paesi meno sviluppati, per attrarre capitali, emettono titoli del debito pubblico remunerati con interessi ben maggiori di quelli offerti dalle economie più solide);
– sia, infine, perché col pagamento del risarcimento l’obbligazione si estingue, e tutto quel che avviene dopo è un post factum giuridicamente irrilevante. Che il creditore-danneggiato tesaurizzi il suo denaro, lo spenda, lo doni o lo disperda, queste sono circostanze giuridicamente irrilevanti. Al diritto, e tanto meno al giudice, non interessa quel che il creditore farà col suo denaro, interessa di che natura ed entità fu il pregiudizio causato dal fatto illecito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di appello di Bologna, sezione seconda civile, nella persona dei Giudici
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori – Presidente
Dott.ssa Paola Montanari – Consigliere
Dott. Enrico Saracini – Consigliere relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 963/2010 promossa da:
YY (c.f. …omissis…), con il patrocinio dell’avv. Andrea Palumbi; elettivamente domiciliato in Via Santo Stefano, 166 Bologna, presso il difensore avv. Andrea Palumbi
XX (c.f. …omissis…), con il patrocinio dell’avv. Andrea Palumbi; elettivamente domiciliato in Via Santo Stefano, 166 Bologna, presso il difensore avv. Andrea Palumbi
WW (c.f. …omissis…), con il patrocinio dell’avv. Andrea Palumbi; elettivamente domiciliato in Via Santo Stefano, 166 Bologna, presso il difensore avv. Andrea Palumbi
KK (c.f. …omissis…), con il patrocinio dell’avv. Andrea Palumbi; elettivamente domiciliato in Via Santo Stefano, 166 Bologna, presso il difensore avv. Andrea Palumbi
JJ (c.f. …omissis…), con il patrocinio dell’avv. Andrea Palumbi; elettivamente domiciliato in Via Santo Stefano, 166 Bologna, presso il difensore avv. Andrea Palumbi
APPELLANTI
Contro
VERONA ASSICURAZIONI SPA (c.f. …omissis…), con il patrocinio dell’avv. Luca Ercolani; elettivamente domiciliato in Via Castiglione, 25 Bologna, presso il difensore avv. Luca Ercolani
APPELLATO
QQ (c.f. …omissis…)
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti che qui si intendono richiamati e sono illustrati in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Radicavano YY, XX, in proprio e quali genitori del minore JJ, nonché WW e KK, in qualità rispettivamente di padre, madre e fratello e sorelle del defunto S(omissis) A(omissis) un giudizio avanti al Tribunale di Bologna assumendo:
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che il giorno 14 luglio 2001, verso le ore 1,15, QQ perdeva il controllo della propria autovettura invadendo la opposta corsia di marcia, collidendo con il ciclomotore condotto da S(omissis) A(omissis)
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che a seguito del sinistro S(omissis) A(omissis) decedeva dopo circa 2 ore
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che a seguito della morte del figlio i genitori avevano a patire altresì un danno biologico.
Concludevano gli attori chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza del sinistro.
Si costituiva la compagnia Verona Ass.ni spa resistendo ed assumendo
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il difetto di prova della legittimazione attiva in capo agli attori
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la responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente della vittima nella causazione del sinistro, ovvero comunque la ricorrenza della presunzione di cui all’art. 2054 cpv cc
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la indole eccessiva e non provata della richiesta risarcitoria.
Concludeva la Compagnia nel senso della reiezione della domanda di controparte.
Si procedeva nella contumacia del convenuto QQ.
La causa di primo grado veniva istruita mediante
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produzione documentale
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assunzione di prove orali
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ctu medico legale sulle persone dei genitori della vittima.
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1106/09 r. sent. 29 maggio 2008 depositata il 26 febbraio 2009,
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ravvisava la responsabilità concorrente e paritaria dei conducenti antagonisti nella causazione del sinistro
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condannava i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno in favore di ciascuno degli attori, diversamente liquidato in ragione del grado di parentela con la vittima, oltre alla rifusione delle spese processuali, ponendo infine a carico dei convenuti l’onere delle spese di ctu e ctp.
Avverso tale sentenza propongono appello gli attori in primo grado dolendosi della erroneità della stessa laddove ravvisa la ricorrenza di una pari responsabilità dei conducenti antagonisti nella causazione del sinistro, dovendosi viceversa — secondo la allegazione degli appellanti — ravvisare una responsabilità esclusiva ovvero assolutamente prevalente in capo al QQ, con conseguente incremento degli importi liquidati agli appellanti in primo grado a titolo risarcitorio.
Si costituisce l’appellata Società Cattolica di Ass.ni Coop. a r.l., quale cessionaria del ramo di azienda di Verona Ass.ni spa, resistendo ed assumendo la correttezza della ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal giudice di prime cure.
La Compagnia appellata proponeva altresì appello incidentale dolendosi della indole eccessiva della liquidazione del danno laddove il giudice di primo grado
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liquida il danno non patrimoniale personalizzandolo ai valori massimi, sulla base della “nazionalità pakistana” e della “religione musulmana” degli attori
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travisa gli esiti della ctu in punto danno biologico dei genitori della vittima, assumendo come pregiudizio effettivamente dagli stessi patito, una gestualità teatrale estranea al danno biologico.
Concludeva pertanto la Compagnia appellata chiedendo la condanna degli appellanti alla restituzione degli importi già percepiti e liquidati in eccesso rispetto a quanto loro spettante di diritto.
Osserva la Corte
quanto segue.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto QQ, ritualmente citato e non costituitosi.
Nel merito l’appello principale è fondato e va accolto, nei termini che seguono.
Il giudice di prime cure attribuisce ai conducenti antagonisti una pari responsabilità nella causazione del sinistro, muovendo dalle dichiarazioni rese nella immediatezza del sinistro dal passeggero del veicolo del convenuto, F(omissis) M(omissis), il quale riferiva di una condotta del ciclomotore che procedeva a fari spenti ed a zigzag, così da costringere il convenuto ad una manovra di emergenza rivelatasi vana e conclusasi con la collisione.
Tale affermazione risulta non credibile:
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in quanto in contrasto con la ricostruzione del sinistro operata dai verbalizzanti, i quali espressamente dichiarano che la originaria versione del Filali contrasta con il fatto che l’urto avvenne nella corsia di marcia del ciclomotore ed alla estrema destra della carreggiata dallo stesso percorsa, dunque che lo stesso ciclomotore non impegnava alcuna zona più centrale della carreggiata, così da costringere l’automobilista ad operare una manovra di emergenza nella incertezza della direzione di marcia del ciclomotore medesimo
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siccome contraddetta dallo stesso F(omissis) M(omissis) in sede di deposizione testimoniale in primo grado, allorché lo stesso aveva a dichiarare: “..il QQ stava sorpassando una vettura che ci precedeva. Non ha però visto che nella direzione opposta stava sopraggiungendo un motorino (…)il motorino, mentre procedeva, teneva la propria destra, ossia era vicino al bordo della corsia di propria percorrenza..”.
La contraddittorietà delle dichiarazioni rese da F(omissis) M(omissis) induce ad escludere la loro attendibilità, di talché il vaglio critico delle emergenze probatorie insiste esclusivamente sui rilievi eseguiti a seguito del sinistro.
Tali rilievi indicano come la collisione ebbe a verificarsi nel margine destro della corsia di marcia percorsa dal ciclomotore, contro il quale (sul punto di vedano le tracce di frenata della autovettura) venne a collidere il veicolo condotto dal QQ, il quale proveniva dalla propria corsia di marcia ed aveva invaso la corsia opposta.
L’assunto della perdita di controllo della autovettura da parte del conducente, rinviene elemento di riscontro nel fatto che le tracce di frenata attestino una direzione della autovettura medesima non solo obliqua rispetto all’asse della carreggiata, ma anche destinata a fuoriuscire dalla carreggiata medesima.
Nulla alla stregua degli atti induce a ravvisare un comportamento tenuto dal conducente il ciclomotore, che abbia concorso alla causazione del sinistro: lo stesso ciclomotore procedeva rigorosamente alla propria destra e con andamento rettilineo, posto come, in caso contrario, non si spiegherebbe
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la ubicazione del punto d’urto alla estrema destra della corsia percorsa dal ciclomotore
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la presenza di tracce di frenata dell’automobile, provenienti dalla corsia di marcia della autovettura stessa. In ipotesi di andamento zigzagante del ciclomotore, deve ritenersi come il punto d’urto si sarebbe dovuto collocare in una zona non distante dal centro della carreggiata, da assumersi quale centro del movimento oscillatorio del veicolo.
Nel difetto di elemento alcuno di responsabilità a carico della vittima, deve ritenersi la esclusiva responsabilità del QQ nella causazione del sinistro.
Per quanto riguarda la liquidazione del danno — materia che assorbe l’ulteriore profilo di appello principale e l’appello incidentale proposto dalla compagnia appellata — si osserva quanto segue.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale, si muove dall’impiego delle tabelle proprie del Tribunale di Bologna all’epoca della decisione, utilizzate dal giudice di primo grado, siccome non contestate dalle parti.
Il giudice di primo grado ha liquidato, quanto ai genitori, l’importo massimo previsto, in considerazione del fatto «..che si trattava di figlio maschio primogenito, di una famiglia di nazionalità pakistana e di religione musulmana..». Si disattende tale metodo di liquidazione, ritenendosi condivisibile il rilievo articolato dalla Compagnia appellata, riassumibile nell’assunto che il danno non patrimoniale debba intendersi espressione di un danno della uguaglianza, cioè di un danno che colpisce il singolo essere umano come componente di un nucleo famigliare, prescindendosi dalle connotazioni culturali o religiose.
In tale assetto, questa Corte fa applicazione di canoni di comune sensibilità, alla stregua dei quali l’improvviso decesso di un figlio poco più che ventenne costituisce per i genitori evento luttuoso devastante, titolo per liquidare quale risarcimento un importo prossimo al massimo previsto dalle tabelle adottate in primo grado (che muovono da un minimo di 100.000,00 ad un massimo di 200.000,00 euro), che si indica per ciascun genitore nella misura di euro 190.000,00, che tiene conto del fatto che i genitori abbiano altri tre figli, apparendo rispondente ad equità riservare la liquidazione massima alla ipotesi del decesso del figlio unico.
Analogamente, appare equo liquidare in termini riduttivi il risarcimento in favore del fratello minore JJ, proprio in ragione della presenza comunque di altre due sorelle maggiori quali punto di riferimento educativo ed affettivo, nella misura di euro 70.000,00 (le tabelle applicate muovono da un minimo di 40.000,00 ad un massimo di 100.000,00 euro).
Corretta appare la liquidazione del danno operata dl giudice di prime cure relativamente alle altre due sorelle del deceduto, nella misura di euro 40.000,00 ciascuno all’interno di una forbice tra 20.000 e 50.000 euro, richiamandosi le considerazioni svolte in precedenza.
Gli importi sopra indicati vengono devalutati dalla data della sentenza di primo grado, la quale ha operato richiamando le tabelle vigenti al momento della pronuncia, sino alla data del sinistro; i valori così ottenuti vengono rivalutati e maggiorati degli interessi al saggio legale, con conversione in credito di valuta, dalla data del sinistro alla attualità, ottenendosi così i seguenti importi:
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per ciascun genitore euro 273.187,40
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per il fratello minore JJ euro 100.648,00
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per ciascuna delle altre due sorelle euro 57.513,14
da maggiorarsi degli interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Con specifico riferimento alla posizione della appellante KK, la Compagnia appellata ha prodotto contabile di pagamento in favore di questa — non controversa — dell’importo di euro 25.112,95 eseguito il 27 ottobre 2009. Tale importo, maggiorato degli interessi legali alla attualità, si liquida in euro 27.600,57. Conseguentemente, il credito risarcitorio residuo in capo a KK è pari ad euro 29.912,57 da maggiorarsi degli interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Si riconosce il fondamento dell’appello incidentale in punto insussistenza di un danno biologico patito dalla madre della vittima in conseguenza del sinistro litigioso, nei termini che seguono.
E’ di immediata evidenza come l’aspetto della lite che occupa in questo momento non insista già sulla esistenza o meno di un dolore devastante correlato alla perdita del figlio, ciò che ovviamente non costituisce materia litigiosa, quanto piuttosto sulla sopravvenienza in conseguenza del sinistro per cui è causa, di una alterazione dell’equilibrio psico fisico della attrice, ulteriore e diverso rispetto al dolore al quale si fa riferimento per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale.
Ciò premesso, il giudice di primo grado ha riconosciuto tale voce di danno facendo proprie le conclusioni cui è pervenuto il ctu.
Disattende la Corte tale esito, ritenendolo non esaustivamente provato, nei termini che seguono.
Il ctu ha evidenziato a pag. 5 del proprio elaborato la fenomenologia del lutto della madre della vittima, allorché egli osserva: “..la signora XX si è presentata ai colloqui con atteggiamento di grande sofferenza, caratterizzato da una mimica del volto tipicamente depressiva, con una gestualità enfaticamente orientata ad illustrare il proprio dolore, e con un corollario di atteggiamenti che depongono per una manifestazione del lutto fortemente connotata da fattori culturali tipici del paese e della etnia di provenienza. Il suo modo di porsi all’interlocutore è scandito da una evidente teatralità..”.
In tale assetto fattuale, la valutazione operata dal ctu di ricorrenza di una “..depressione di media gravità..” muove dalle dichiarazioni articolate dalla stessa attrice (pagg. 6 e segg.), sulla cui attitudine — da sole considerate — a fondare una valutazione clinica è dato dubitare, posto come lo stesso ctu, oltre ad articolare una valutazione preliminare nei termini sopra indicati, descriva la espressività della attrice “..forse più drammatica di quanto non sia effettivamente l’aspetto nucleare sottostante..”.
Tanto premesso, l’esame della consulenza di ufficio non risulta riscontrare una alterazione psico fisica della attrice di indole patologica e conseguente al lutto, rinvenendosi piuttosto la descrizione delle modalità con le quali la stessa attrice vive e cerca di superare un dolore certamente enorme.
La rilevanza attribuita dal ctu alle modalità di manifestazione del dolore, al fine di esprimere un proprio convincimento, rinviene ulteriore elemento di riscontro nel fatto che il ctu abbia negato la ricorrenza di un pregiudizio psico fisico in capo al padre della vittima, muovendo dal rilievo fenomenico per cui egli “..ha aderito ai colloqui con atteggiamento improntata a grande compostezza e dignità. Non sono evidenziabili in lui manifestazioni di drammatizzazione del lutto, anzi va dato atto a questo padre di avere, pure nell’evidente sofferenza e dolore, recuperato un livello di funzionamento sociale sostanzialmente adeguato..”.
Si disattende infine la domanda articolata dalla Compagnia appellata, di condanna di controparte alla restituzione di quanto percepito in eccesso rispetto al danno liquidato.
La Compagnia appellata ha prodotto alla udienza del 21 settembre 2010 documentazione attestante la corresponsione di un importo pari ad euro 419.036,75. In tale documentazione, tuttavia, si riscontra come la maggior parte di tale importo, pari ad euro 393.923,80 sia stata versata al terzo A(omissis) B(omissis), estraneo ed indifferente alla vicenda che occupa.
Il residuo importo corrisposto in favore di KK è già stato diffalcato dal credito risarcitorio riconosciuto e liquidato, nei termini sopra indicati.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese del presente grado di giudizio. Nulla sulle spese di ctu di primo grado non essendovi censura sul punto.
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Q. M.
La Corte di appello di Bologna, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 963/2010 r.g., ogni diversa istanza disattesa, in parziale modificazione della appellata sentenza del Tribunale di Bologna n. 1106/09 r. sent. 29 maggio 2008 depositata il 26 febbraio 2009,
? dichiara tenuti e condanna la Società Cattolica di Ass.ni Coop. a r.l., quale cessionaria del ramo di azienda di Verona Ass.ni spa, in persona del legale rappresentante, e QQ al pagamento a titolo di risarcimento del danno delle seguenti complessive somme:
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quanto a YY e XX euro 273.187,40 ciascuno
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quanto a JJ euro 100.648,00
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quanto a WW euro 57.513, 14;
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quanto a KK euro 29.912,57
importi tutti da maggiorarsi degli interessi al saggio legale dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
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conferma nel resto la impugnata sentenza
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dispone la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.