BOLOGNA  SUCCESSIONE BOLOGNA,TESTAMENTO OLOGRAFO. PUBBLICAZIONE TESTAMENTO, EREDI LEGITTIMI COSA FARE?   

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AVVOCATO ESPERTO IMPUGNAZIONE TESTAMENTI BOLOGNA CHIAMA 051 6447838

TESTAMENTI SUCCESSIONI DIVISIONI EREDITARIE BOLOGNA

In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c.distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l'accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell'atto di ultima volontà al testatore.

Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia originariamente contestato il delitto di uso di testamento olografo falso venga condannato per il reato di falso in detto documento, in quanto il reato di uso di atto falso si pone in rapporto di alternatività con quello di falso in testamento olografo, escludendo che l

In tema di testamento olografo, l'inesatta indicazione della data, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), pur se essa, senza essere così voluta dal "de cuius", sia impossibile (nella specie, il "12-112-1990" ), può essere rettificata dal giudice, ricorrendo ad altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, sì da rispettare il requisito essenziale della autografia dell'atto.

'imputazione avente ad oggetto il primo reato comporti la contestazione in fatto del secondo.
In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall’art. 602 c.c.distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l’accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell’atto di ultima volontà al testatore.
Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l’imputato, al quale sia originariamente contestato il delitto di uso di testamento olografo falso venga condannato per il reato di falso in detto documento, in quanto il reato di uso di atto falso si pone in rapporto di alternatività con quello di falso in testamento olografo, escludendo che l
In tema di testamento olografo, l’inesatta indicazione della data, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), pur se essa, senza essere così voluta dal “de cuius”, sia impossibile (nella specie, il “12-112-1990” ), può essere rettificata dal giudice, ricorrendo ad altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, sì da rispettare il requisito essenziale della autografia dell’atto.
‘imputazione avente ad oggetto il primo reato comporti la contestazione in fatto del secondo.

‘imputazione avente ad oggetto il primo reato comporti la contestazione in fatto del secondo.

TESTAMENTO
AVVOCATO ESPERTO TESTAMENTI EREDITA’

Poiché nessuna norma stabilisce che il testamento olografo debba essere redatto e firmato in un unico contesto temporale, è configurabile la formazione progressiva di esso, con la conseguenza che è valido l’olografo per cui il testatore utilizza propri scritti precedentemente stilati di suo pugno aggiungendovi, in un secondo tempo, la data, la sottoscrizione ed eventuali espressioni che rivelino la volontà di imprimere a tali scritti il carattere di testamento.

Quando l’attore, erede in forza di un testamento olografo, agisca per far dichiarare che quello di data posteriore, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione del terzo comma dell’art. 602 c.c., il quale riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione del documento, e la lamentata alterazione della data da parte di terzi può essere contestata ed accertata soltanto per mezzo della querela di falso

AVVOCATO ESPERTO TESTAMENTI QUOTE EREDITARIE BOLOGNA 051 6447838

per la validità del testamento olografo si richiede che esso sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore,

 ma non occorre che la sottoscrizione avvenga contestualmente alla stesura dell’atto di ultima volontà, poiché nessuna norma ne impone la redazione in un unico contesto temporale ; ne consegue che il testatore, dopo aver redatto il documento, può completarlo successivamente con la propria sottoscrizione, così come nessun effetto invalidante può ricondursi all’eventualità che la sottoscrizione sia stata apposta dal testatore in epoca antecedente alla redazione delle disposizioni testamentarie, sempre che queste ultime precedano, nella scheda, la sottoscrizione medesima, perché in tal modo esse sono espressione della volontà testamentaria.

Per il combinato disposto degli arti. 602 e 606 c.c., l’omessa o l’incompleta indicazione della data comportano l’annullabilità del testamento olografo, la quale può essere fatta valere nel termine di cinque anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Trattandosi di requisito di forma, cui la legge ricollega la validità dell’atto, deve escludersi che Ia data del testamento possa ricavarsi aliunde da elementi estranei all’atto, né l’invalidità del testamento può essere subordinata all’incidenza in concreto dell’omissione della data sui rapporti dipendenti dalle disposizioni testamentarie.

La data, nel testamento olografo, può essere apposta in ogni parte della scheda e può anche precedere le stesse disposizioni di ultima volontà. Pertanto, non essendo richiesta per la validità del testamento olografo l’unicità del contesto, ma essendo in facoltà del testatore redigerlo in più tempi, in tal caso, la data apposta nella parte della scheda contenente le disposizioni stese per prime soddisfa il relativo requisito, ai fini della perfezione del testamento, anche riguardo alle disposizioni introdotte successivamente, siccome parte dell’unica scheda, cui nella sua interezza la data è riferibile.

In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell’atto anche nel caso in cui, in concreto, l’omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d’interessi risultante dalle disposizioni testamentarie. (Nella fattispecie, la Corte ha confermato la pronuncia di annullamento del testamento olografo che non conteneva nella data, accanto al mese e all’anno, l’indicazione del giorno).

In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall’art. 602 c.c. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento — anche in tempi diversi — abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento; d’altra parte, nel caso in cui sia accertata la non autenticità della sottoscrizione apposta al testamento, non può trovare applicazione l’art. 590 c.c. che, nel consentirne la conferma o l’esecuzione da parte degli eredi, presuppone l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, pur essendo affetta da nullità, sia comunque frutto della volontà del de cuius.

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 602 c.c., la sottoscrizione del testamento olografo deve essere apposta alla fine delle disposizioni, è affetto da nullità per mancanza della sottoscrizione, ai sensi dell’art. 606 c.c., il testamento olografo in cui l’apposizione della firma a margine della scheda testamentaria non sia stata determinata da necessità per mancanza di spazio su cui apporla.

Ai fini dell’identificazione del requisito dell’autografia del testamento olografo è necessario distinguere tra la dichiarazione di ultima volontà e il documento cartaceo sul quale essa è vergata, di tal che detto requisito è rispettato quando la disposizione di ultima volontà sia stata interamente scritta di pugno dal testatore e da lui sottoscritta pur se il documento cartaceo che la reca contenga scritti di mano aliena in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria; mentre la nullità per difetto di autografia del testamento è configurabile allorché l’intervento del terzo ne elimini il carattere di stretta personalità, interferendo sulla volontà di disporre del testatore, come avviene quando nel corpo della disposizione di ultima volontà anche una sola parola sia di mano altrui e risulti scritta dal terzo durante la confezione del testamento, ancorché su incarico o col consenso del testatore. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la nullità del testamento olografo in un caso nel quale nel documento cartaceo, contenente la disposizione di ultima volontà interamente scritta dal de cuias e, immediatamente sotto, la sottoscrizione dello stesso, comparivano anche, redatte da mano aliena, le sottoscrizioni di due infermiere che gli prestavano assistenza e altre scritte in stampatello riproducenti i nomi e gli indirizzi delle stesse).

Quando il testamento olografo risulti redatto in più fogli separati, occorre, perché la manifestazione del testatore possa essere ritenuta valida, che tra i diversi fogli esista un collegamento materiale e che tra le varie disposizioni in essi contenute, sottoscritte alla fine dal testatore, esista un collegamento logico e sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso presentato avverso la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto configurarsi un tale tipo di collegamento fra una busta ed un cartoncino in essa contenuto).

Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo, requisito richiesto dall’art. 602 c.c. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute per l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile parternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio, senza ripensamento alcuno dopo averlo redatto — anche in tempi diversi — non sono ovviabili da firme apposte dal testatore, unitamente alle parole «mio testamento», su una busta contenente la scheda testamentaria, fermata con punti metallici, perché tali elementi non sono sufficienti a collegare, logicamente e sotanzialmente, lo scritto della scheda con quello della busta, attestando invece dette firme soltanto l’esistenza all’interno di essa di un testamento, valido o invalido che sia.

Tra requisiti formali del testamento olografo (costituiti, a norma dell’art. 602 c.c., dalla sua totale autografia, dall’apposizione della data — per la quale non è richiesta una particolare posizione rispetto al testo dell’atto — e dalla sottoscrizione in calce, che può anche non essere fatta per esteso, alla condizione, espressamente prevista dalla legge, che essa valga a designare con certezza la persona del testatore) non è compreso quello della regolarità e leggibilità della scrittura, salva la necessità che il testo autografo sia decifrabile, affinché possa essere accertata la volontà del testatore.

La validità del testamento olografo, ai sensi dell’art. 602 c.c., esige l’autografia non solo della sottoscrizione, ma anche della data e del testo del documento, e, pertanto, deve essere esclusa quando tale data o testo risultino in tutto od in parte opera pure di altra persona (ancorché si tratti di mero aiuto o guida della mano, per sopperire alla carenza d’istruzione od allo stato di salute del testatore).

Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo – requisito prescritto dall’art. 602 c.c., distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, per l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio – non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso.

La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé,

 il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà.

Perché sia valido il testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 c.c.:

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 l’autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento Ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 c.c., occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. Tale accertamento, che costituisce un “prius” logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.

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Il testamento olografo alterato da terzi può conservare il suo valore quando l’alterazione non sia tale da impedire l’individuazione della originaria, genuina volontà che il testatore ha inteso manifestare nella relativa scheda; ne consegue che l’annullamento per carenza dell’olografia opera in presenza di un intervento di terzi anche quando vi sia stata l’aggiunta di una sola parola, a condizione che l’azione del terzo si sia svolta durante la redazione del testamento stesso (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di annullamento del testamento sul rilievo che l’esistenza, all’interno del testo, di un inciso apocrifo peraltro di contenuto sostanzialmente irrilevante ai fini della destinazione dei beni non potesse far venire meno il requisito dell’olografia, per di più in assenza di prova che l’autore dell’aggiunta fosse stato presente al momento della redazione del testamento).

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TESTAMENTO OLOGRAFO. PUBBLICAZIONE TESTAMENTO, EREDI LEGITTIMI COSA FARE? 

VUOI RISOLVERE ?ALLORA CHIAMA!!!

 

Il testamento ha proprio la funzione di escludere dalla successione gli eredi legittimi o parte di essi, ma mai gli eredi legittimari o necessari.

Nel testamento olografo l’omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l’annullabilità;

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 l’apposizione di questa ad opera di terzi, invece, se effettuata durante il confezionamento del documento, lo rende nullo perché, in tal caso, viene meno l’autografia stessa dell’atto, senza che rilevi l’importanza dell’alterazione. Peraltro, l’intervento del terzo, se avvenuto in epoca successiva alla redazione, non impedisce al negozio “mortis causa” di conservare il suo valore tutte le volte in cui sia comunque possibile accertare la originaria e genuina volontà del “de cuius”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto nullo il testamento al quale il terzo, durante la stesura del medesimo, aveva aggiunto la data ed il luogo di formazione).

In materia di revoca tacita del testamento, ex art. 684 c.c., colui che invoca gli effetti di un testamento olografonell’impossibilità di produrlo in originale al fine di procedere alla sua pubblicazione, deve proporre una domanda di accertamento dell’esistenza e della persistenza del dedotto testamento al momento della morte del de cuius. A tal fine, l’attore è tenuto ad assolvere ad un duplice onere probatorio, giacché deve provare sia che la scheda testamentaria originale esisteva ancora al momento dell’apertura della successione e che, quindi, la sua irreperibilità non può farsi risalire in alcun modo al testatore, oppure che questi, benché supposto autore materiale della distruzione, non era animato da volontà di revoca; deve, altresì, provare il contenuto del testamento, oltre all’esistenza dei requisiti di forma richiesti dalla legge. (Nel caso di specie, né l’attore né le convenute sono riusciti a vincere la presunzione di revoca connessa alla irreperibilità degli originali di talune schede testamentarie.)

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In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall’art. 602 c.c.distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento, onde l’accertata apocrifia della sottoscrizione esclude in radice la riconducibilità dell’atto di ultima volontà al testatore.

Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l’imputato, al quale sia originariamente contestato il delitto di uso di testamento olografo falso venga condannato per il reato di falso in detto documento, in quanto il reato di uso di atto falso si pone in rapporto di alternatività con quello di falso in testamento olografo, escludendo che l

In tema di testamento olografo, l’inesatta indicazione della data, dovuta ad errore materiale del testatore (per distrazione, ignoranza od altra causa), pur se essa, senza essere così voluta dal “de cuius”, sia impossibile (nella specie, il “12-112-1990” ), può essere rettificata dal giudice, ricorrendo ad altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, sì da rispettare il requisito essenziale della autografia dell’atto.

‘imputazione avente ad oggetto il primo reato comporti la contestazione in fatto del secondo.