casalecchio di reno Separazione (consensuale o contenzioso) Divorzio (consensuale o contenzioso) Modifica delle condizioni di separazione

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CERCO bologna  AVVOCATO PER SEPARAZIONE | ACCORDI PRIMA DOPO SEPARAZIONE ,
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La Legge sul divorzio breve è realtà dal 26 maggio 2015, data in cui è entrata in vigore la novella legislativa che ha modificato una normativa vecchia di oltre trent’anni.

SONO MOLTO RIDOTTI I TERMINI DI DIVORZIO CON IL DIVORZIO BREVE

Grazie alle modifiche alla Legge 898 del 1970, quella sul divorzio, sarà possibile divorziare in tempi molto brevi, a seconda del tipo di separazione che abbia portato alla cessazione degli effetti civili o allo scioglimento del matrimonio.

Il “divorzio breve” è una modifica della normativa italiana sul divorzio, introdotta con la Legge n. 55 del 6 maggio 2015. Questa legge ha ridotto i tempi necessari per ottenere il divorzio, sia consensuale che giudiziale.

Prima della legge:

Prima dell’introduzione del divorzio breve, le coppie dovevano attendere tre anni di separazione legale prima di poter chiedere il divorzio definitivo.

Modifiche principali apportate dalla legge sul divorzio breve:

  1. Riduzione dei tempi di attesa:
    • In caso di separazione consensuale, i coniugi possono chiedere il divorzio dopo sei mesi dalla separazione.
    • In caso di separazione giudiziale (non consensuale), il divorzio può essere richiesto dopo dodici mesi dalla sentenza di separazione.
  2. Tempistiche uguali per coppie con o senza figli: Le nuove tempistiche sono valide sia per le coppie con figli che per quelle senza figli.

Questa riforma ha semplificato e accelerato le procedure di divorzio, rendendo più agevole la fine legale del matrimonio per chiunque si trovasse in una situazione di crisi coniugale.

In sintesi, sarà possibile arrivare al divorzio dopo soli 6 mesi in caso di separazione consensuale.

Nel caso in cui i coniugi abbiano effettuato una separazione giudiziale, allora i tempi si dilatano leggermente, portando i tempi del divorzio a 1 anno dalla prima udienza di separazione.

DIVISIONE-EREDITARIA-BOLOGNA
DIVISIONE EREDITARIA BOLOGNA

casalecchio di reno Separazione (consensuale o contenzioso) Divorzio (consensuale o contenzioso) Modifica delle condizioni di separazioneLa separazione consensuale comporta numerosi vantaggi rispetto a una separazione giudiziale in quanto è più veloce e conveniente, comporta minori traumi per i figli e permette alla coppia di predisporre un regolamento di interessi conforme alle loro esigenze, anche avente carattere patrimoniale. Separazione personale dei coniugi: Separazione consensuale ex art. 158 c.c. – Separazione giudiziale ex art. 151 c.c. – Mantenimento – Affidamento dei figli – Casa familiare

casalecchio di reno Separazione (consensuale o contenzioso) Divorzio (consensuale o contenzioso) Modifica delle condizioni di separazione
casalecchio di reno Separazione (consensuale o contenzioso) Divorzio (consensuale o contenzioso) Modifica delle condizioni di separazione

Divorzio: Divorzio – Assegno divorziale 

  • Ma se, in ambito normativo e procedurale le modifiche sono state profonde, continue e, sicuramente, ancora passibili di ulteriori ampie revisioni, non si può trascurare il fatto che, di conseguenza debba essere differente l’approccio che l’Avvocato è chiamato, oggi, necessariamente ad avere, in relazione ad una separazione o ad un divorzio.
  • Lasciando, dunque, alla normativa specifica le questioni squisitamente giudiziarie, la nostra attenzione si posa su quanto sia cambiato tutto il sistema che ruota attorno al nucleo familiare, con una rivisitazione completa di tutti gli elementi che compongono queste entità, sempre più complesse ed articolate, di persone.
  • DIVISIONE EREDITARIA BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO
    DIVISIONE EREDITARIA BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO

    casalecchio di reno Separazione (consensuale o contenzioso) Divorzio (consensuale o contenzioso) Modifica delle condizioni di separazione

Qualora i due coniugi trovino un accordo la separazione prende il nome di consensuale e ha inizio con il deposito del ricorso.

 

Con la separazione consensuale i coniugi si accordano sulle condizioni delle separazione. Il procedimento è disciplinato dall’art. 711 c.p.c. ed è molto più snello di quello previsto per la separazione giudiziale. Si svolgerà infatti un’unica udienza davanti al Presidente del Tribunale e si conclude – salvo nel caso in cui le condizioni concordate dai coniugi dovessero essere ritenute lesive del preminente interesse dei figli o comunque contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume – con il decreto di omologazione dell’accordo.

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Nel caso manchi l’accordo è possibile comunque procedere ad una separazione giudiziale anche nel caso sia solo un coniuge a richiederla con un’eventuale addebito della separazione qualora l’altro coniuge sia venuto meno ad un obbligo matrimoniale.

 Inoltre è possibile che si verifichi una terza modalità di separazione ovvero quella di fatto.


Diritto di Famiglia

Soluzione e gestione della conflittualità nei rapporti familiari, separazione e divorzio, regime patrimoniale della famiglia, diritto minorile, rapporti tra conviventi, successione, impresa familiare, patti di famiglia, trust.

Avvocato Matrimonialista

Assistenza e consulenza nelle procedure di separazione consensuale e giudiziale, divorzio, accordi matrimoniali e contratti di convivenza. Affidamento dei figli e tutela dei diritti dei minori.

  1. Si verifica quando i coniugi decidono di interrompere la convivenza senza formalità e senza alcun effetto sul piano giuridico e non vale per il decorso sufficiente alla richiesta del divorzio. . Questo tipo di separazione consiste nella decisione dei coniugi, di separarsi di comune accordo. L’accordo viene normalmente stipulato in privato, assieme a un avvocato, stabilendo insieme i diritti che spettano a ognuno riguardo il patrimonio. Affinché divenga efficace, l’accordo deve essere presentato e omologato dal Tribunale con apposito provvedimento. Le forme procedurali, in merito alla separazione consensuale, sono decisamente più veloci e snelle.

  2. Separazione“giudiziale”Alla separazione giudiziale si ricorre qualora, tra i coniugi, non si sia raggiunto alcun accordo e può essere richiesta anche da uno solo dei due coniugi. Si ricorre a questo tipo di separazione qualora la strada della separazione consensuale fallisca. Nel caso si ricorra alla separazione giudiziale, è possibile richiedere l’addebito della separazione, cioè l’accertamento che vi sia stata una violazione degli obblighi matrimoniali da parte di uno dei due coniugi. Qualora l’addebito sia riconosciuto a carico di uno dei coniugi, quest’ultimo può perdere la maggior parte dei diritti (come l’assegno di mantenimento).

Per tutti i dubbi o le esigenze riguardanti una consulenza per separazione a Bologna l’avvocato esperto separazioni Bologna Sergio Armaroli è sempre disponibile a mettere a disposizione la propria professionalità al servizio dei suoi clienti.

Quando i coniugi decidono di separarsi di comune accordo possono ricorrere alla separazione consensuale che è la via meno dispendiosa e più rapida per porre fine alla convivenza matrimoniale.
I coniugi che decidono di affrontare una separazione consensuale devono presentarsi personalmente all’udienza che si svolge alla presenza del Presidente del Tribunale per il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Mediamente il tempo per ottenere una separazione consensuale è di 3 – 7 mesi, mentre la separazione giudiziale necessita di tempi più lunghi (2 anni circa) che possono aumentare in caso di appello o ricorso in cassazione, in ogni caso si può chiedere la sentenza di separazione parziale nella quale i coniugi vengono dichiarati separati dal tribunale competente e la causa continua poi per le pattuizioni accessorie (assegno, affidamento dei figli ecc.).

La separazione consensuale si fonda sull’accordo dei coniugi su alcuni elementi fondamentali; essi sono, tra gli altri, l’assegnazione della casa coniugale, la quantificazione degli assegni di mantenimento dei coniugi e dei figli, l’affidamento dei figli, la spartizione dei beni comuni tra i coniugi. Cos’è la  separazione

La separazione non è chiudere definitivamente il proprio matrimonio , ma è una prima fase che interrompe ma non annulla il matrimonio .

 Ne sospendono gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione, quindi, è una situazione temporanea che però incide sui diritti e i doveri che nascono con il matrimonio. Infatti, intervenuta la separazione, marito e moglie mantengono la qualità di coniugi, ma vengono meno ai doveri di coabitazione e di fedeltà che discendono dal matrimonio e rimane a carico di ciascun coniuge l’obbligo di mantenere, educare e istruire i figli e l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole.

La separazione può essere: – legale: si ha nel momento in cui si chiede l’intervento di un giudice (oppure si ricorre alla negoziazione assistita da avvocato o alla dichiarazione di fronte al Sindaco) e può essere consensuale o giudiziale; – di fatto: non comporta l’intervento di un giudice.