Prova civile – Documentale (prova) – Scrittura privata – Verificazione – Disconoscimento – In genere. prova civile – Documentale (prova) – Scrittura privata – Scritture di terzi – In genere. successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Difetto di forma dei testamenti ordinari – In genere – Testamento olografo – Impugnativa di falso – Natura – Regime probatorio – Differenze rispetto all’azione di nullità ex art. 606 cod. civ. – Configurabilità – Esclusione – Disconoscimento dell’autenticità – Applicabilità – Istanza di verificazione – Onere – Criteri.
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La validità del testamento olografo esige, ai sensi dell’art. 602 c.c., l’autografia della sottoscrizione, della data e del testo del documento, essendo sufficiente ad escluderla ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall’entità, anche se il terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del testamento (nella specie, la parola “lasciare”, in sostituzione della parola cancellata “donare”), senza che assuma rilievo, peraltro, l’importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell’intero testamento in forza del principio “utile per inutile non vitiatur”.
Se venga accertata mediante ctu la veridicità della data apposta su una disposizione testamentaria, in assenza d’altra parte della prova della sua non verità nei limiti previsti dall’art. 602 terzo comma c.c., resta incomprensibile su un piano logico concludere che, in evidente contrasto con tale elemento, il testamento in oggetto sia stato in realtà redatto in epoca antecedente alla data apposta e, quindi, anteriore ad altra scheda testamentaria; invero le considerazioni in ordine alle caratteristiche del tratto grafico del testamento che hanno indotto il giudicante a ritenerlo redatto prima di altra scheda non sono di per sé sufficienti, in assenza di ulteriori o comunque non chiariti elementi di giudizio, a superare quantomeno la presunzione, derivante dalla relativa data di esso, riguardo all’epoca effettiva della sua redazione (nella specie, la Corte ha ritenuto illegittima la sentenza con cui, accertata la provenienza dell’atto mortis causa, era stato qualificato come anteriormente redatto il secondo testamento rispetto al primo).
Perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontà,
riconducibile ai negozi “mortis causa”, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all’intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva qualificato come testamento olografo un biglietto autografo del “de cuius” recante la clausola “nessuno faccia osservazione a questo biglietto essendo scritto di sua propria mano”).
La guida della mano del testatore da parte di una terza persona esclude, di per sé, il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda rispetto alla volontà del testatore ed essendo ultroneo verificare se la “mano guidante” sia intervenuta (come nella specie) su tutta la scheda testamentaria o se la parte non interessata dal suo intervento rappresenti una compiuta manifestazione di volontà.
Le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo ?
requisito prescritto dall’art. 602 c.c., distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, per l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo nel disporre del suo patrimonio – non sono ovviabili da una firma apposta dal testatore sul plico contenente la scheda testamentaria, non rivelandosi essa sufficiente a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello del plico stesso.
Art. 602 c.c.Testamento olografo.
Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore.
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento.
AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA Impugnazione del testamento – Atto pubblico – Circostanze e dati di cui fa piena prova fino a querela di falso – Fattispecie – Sottoscrizione del testamento – Dichiarazione del notaio – Piena provail testamento fa piena prova (non avendo l’attore esperito querela di falso) di quanto il Notaio ha attestato essere avvenuto in sua presenza, ovvero della autografia della sottoscrizione della de cuius.
La formazione o l’uso sciente di un testamento falso e’ causa di indegnita’ a succedere, a meno che colui che viene a trovarsi nella posizione di indegno dimostri di non avere inteso recare offesa alla volonta’ del “de cuius”: a tal fine colui che risulta indegno e’ tenuto a provare non solo che il contenuto delle disposizioni corrispondeva alla volonta’ del “de cuius”, ma anche che questi aveva acconsentito alla compilazione della scheda da parte di lui, nell’eventualita’ che egli non fosse riuscito a farlo, ovvero aveva la ferma intenzione di provvedervi per evitare la successione “ab intestato”.
Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|10 ottobre 2018| n. 25053
Successioni ‘mortis causa’ – Successione testamentaria – Capacita’ – Di testare – Incapacita’ – In genere distinzione fra incapacità permanente e temporanea del testatore – Conseguenze in ordine al riparto dell’onere probatorio.
In tema di annullamento del testamento, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l’incapacità del testatore si presume e l’onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell’incapacità deve essere data da chi impugna il testamento.
L’atto pubblico, in base a quanto disposto dall’art. 2700 c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Nella fattispecie, avente ad oggetto la domanda di accertamento dell’invalidità del testamento innanzitutto per mancanza di autografia nella sottoscrizione della de cuius, il notaio rogante aveva dichiarato che la de cuius, della quale lo stesso pubblico ufficiale aveva accertato l’identità, aveva sottoscritto, benché con difficoltà per debolezza senile, le sue disposizioni in favore dei nipoti. Ne derivava che il testamento impugnato faceva piena prova, non avendo l’attore esperito querela di falso, di quanto il notaio aveva attestato essere avvenuto in sua presenza, ovvero dell’autografia della sottoscrizione della de cuius. Conseguentemente, la domanda di invalidità del testamento pubblico, per non appartenere la sottoscrizione alla defunta, era infondata e veniva rigettata.
Prova civile – Documentale (prova) – Scrittura privata – Verificazione – Disconoscimento – In genere. prova civile – Documentale (prova) – Scrittura privata – Scritture di terzi – In genere. successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Difetto di forma dei testamenti ordinari – In genere – Testamento olografo – Impugnativa di falso – Natura – Regime proba torio – Differenze rispetto all’azione di nullità ex art. 606 cod. civ. – Configurabilità – Esclusione – Disconoscimento dell’autenticità – Applicabilità – Istanza di verificazione – Onere – Criteri.
Qualora sia fatta valere la falsità del testamento (nella specie olografo), l’azione – che ha ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza dell’atto – soggiace allo stesso regime probatorio stabilito nel caso di nullità prevista dall’art. 606cod. civ. per la mancanza dei requisiti estrinseci del testamento, sicché – avuto riguardo agli interessi dedotti in giudizio dalle parti – nell’ipotesi di conflitto tra l’erede legittimo che disconosca l’autenticità del testamento e chi vanti diritti in forza di esso, l’onere della proposizione dell’istanza di verificazione del documento contestato incombe sul secondo, cui spetta la dimostrazione della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, spetta all’erede legittimo. Pertanto sulla ripartizione dell’onere probatorio non ha alcuna influenza la posizione processuale assunta dalle parti, essendo irrilevante se l’azione sia stata esperita dall’erede legittimo (per fare valere, in via principale, la falsità del documento) ovvero dall’erede testamentario che, agendo per il riconoscimento dei diritti ereditari, abbia visto contestata l’autenticità del testamento da parte dell’erede legittimo.