Successioni ‘mortis causa’Bologna milano ravenna cesena Rimini – Successione testamentaria
– Esecutori testamentari – Nomina – Esonero provvedimento emesso in sede di reclamo in tema di esonero di esecutore testamentario dal suo ufficio – Ricorso straordinario ex art. 111 cost. – Inammissibilità – Fondamento.
In tema di esonero dell’esecutore testamentario dal suo ufficio, in considerazione dell’espresso richiamo all’art. 710 c.c. contenuto nell’art. 750, ultimo comma, c.p.c., il provvedimento
del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d’appello e la decisione assunta da quest’ultimo non è impugnabile in cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Ai sensi dell’articolo 710 c.c, l’esecutore testamentario puo’ essere revocato (rectius esonerato) per gravi irregolarita’ nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneita’ all’ufficio o per aver commesso azioni che ne menomii4a fiducia. Il procedimento per la revoca e’ regolato dall’articolo 750 c.p.c., in virtu’ del richiamo del quarto comma della medesima disposizione, che cosi’ recita:” le stesse forme si osservano nei casi previsti dall’articolo 708 c.c. e articolo 710 c.c., relativamente agli esecutori testamentari”.
In considerazione dell’espresso richiamo all’articolo 710 c.c., contenuto nell’articolo 750 c.p.c., u.c., il provvedimento del presidente del tribunale e’ reclamabile davanti al presidente della corte d’appello; la decisione assunta da quest’ultimo in sede di reclamo non e’ ricorribile in cassazione (Cassazione civile, sez. 6, 01/09/2014, n. 18468; Cass. civ., sez. 6, 26 novembre 2013 n. 26473; Cass. civ., sez. 2, 28 gennaio 2008 n. 1764)
L’esecutore testamentario è legittimato alle sole azioni relative all’esercizio del suo ufficio, finalizzato alla cura dell’esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà del defunto (artt. 703 e 704 c.c.), sicché egli non è legittimato ad impugnare i negozi con i quali il defunto abbia disposto in vita dei propri beni.
Successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Esecutori testamentari – In genere – Diritto al compenso – Configurabilità – Esclusione – Gratuità dell’incarico – Sussistenza – Fondamento.
La gratuità dell’ufficio dell’esecutore testamentario nominato dal testatore,espressamente stabilita dall’art. 711 cod.civ. nonostante la probabile onerosità dell’attività, si giustifica con la possibilità per il soggetto che ne è investito di non accettare l’incarico,sottraendosi così ai relativi oneri, ovvero di espletarlo sopportandone le incombenze che vi sono connesse senza potere reclamare alcun compenso, a meno che questo non sia stato disposto dal testatore e salvo comunque il diritto di ripetere le spese sostenute per l’esercizio dell’ufficio.
L’esecutore testamentario, mentre è titolare iure proprio delle azioni, relative all’esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento ed il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell’art.. 704 cod. civ., per quanto riguarda le azioni relative all’eredità, e cioè a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale ultima ipotesi, in cui l’esecutore testamentario non è investito della legale rappresentanza degli eredi del de cuius, ma agisce in nome proprio, assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio.
Con riguardo al giudizio gia` pendente in vita del defunto, e nel quale questi faceva valere crediti verso terzi, la legittimazione (dopo la sua interruzione) spetta a norma dell`art. 110 cod. proc. civ. esclusivamente agli eredi del defunto, senza alcuna deroga per l`ipotesi che sia nominato un esecutore testamentario (art. 700 cod. civ.), non rientrando tale controversia, volta ad incrementare l`attivo ereditario, tra le azioni relative all`ufficio dell`esecutoretestamentario, accanto a quelle dirette ad accertare i diritti successori delle parti e ad individuare le persone alle quali l`esecutore deve consegnare i beni e rendere i conti.
In tema di legato obbligatorio, costituito nella specie dall’attribuzione ad un ente pubblico ospedaliero dei proventi della vendita di alcuni cespiti immobiliari, il trasferimento di tali beni dal “de cuius” agli eredi rappresenta un antecedente ineludibile della loro alienazione a terzi, necessaria ai fini dell’attuazione del legato, ancorchè il testatore abbia provveduto alla nomina di un esecutore testamentario, dato il carattere retroattivo dell’accettazione dell’eredità; in tale situazione, il valore dei beni non incide sull’imposta di successione a carico degli eredi, poichè i cespiti costituiscono al contempo attivo ereditario e passivo, divenendone il loro controvalore di realizzo un credito a favore dell’ente legatario – il quale invece è direttamente esente dalla predetta imposta ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, avendo quale scopo esclusivo finalità di pubblica utilità – mentre sono dovute le imposte ipotecarie e catastali, difettando i presupposti soggettivi ed oggettivi di esenzione di cui agli artt.1 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
È configurabile un danno erariale arrecato allo Stato per la perdita di opere pittoriche di valore artistico, acquisite a titolo di legato da una galleria nazionale d’arte antica e illegittimamente restituite da parte del personale della predetta galleria all’esecutore testamentario. Tale responsabilità amministrativa è ascrivibile, a titolo di colpa grave, al funzionario responsabile del procedimento per l’indebita restituzione di opere d’arte, nonché al dirigente sul quale gravavano doveri di direzione e controllo sull’operato del funzionario, per il compimento di atti dispositivi, con effetti nella sfera giuridica di terzi, adottati con iniziativa affrettata e tenuto conto che gli stessi non presentavano caratteri di ordinarietà.