Impugnazione del testamento pubblico o olografo – Come e quando
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Come impugnare un testamento
Impugnare testamento | Testamento olografo
Quando e come impugnare un testamento
Termini per impugnare testamento
divisione ereditaria
divisione ereditaria immobile occupato da erede
divisione ereditaria giudiziale
divisione ereditaria quote
divisione ereditaria amichevole
Impugnazione del testamento pubblico o olografo – Come e quando
Come impugnare un testamento
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Come e quando impugnare un testamento olografo? Affidati a un avvocato esperto
La successione ereditaria regola il trasferimento dei diritti da un soggetto deceduto ai suoi successori (figli, coniuge, ascendenti, parenti diretti o collaterali).
A seconda della situazioni famigliare ed economico-patrimoniale del defunto, dell’esistenza o meno di un testamento, dalla forma e dalle clausole di esso, si determinano numerose diverse situazioni nelle quali è difficile districarsi senza la consulenza e l’assistenza professionale di un esperto. Le questioni che sorgono dall’applicazione del diritto successorio sono spesso particolarmente complesse, sia da un punto di vista prettamente giuridico, poiché vengono coinvolti innumerevoli istituti di diritto civile, sia da un punto di vista più strettamente personale, stante il coinvolgimento di interessi di natura patrimoniale mischiati a rapporti parentali non sempre di facile gestione.
La violazione della legittima
Vi sono casi invece in cui le disposizioni contenute nel testamento violano i diritti garantiti dalla legge a protezione del coniuge o dei figli. In questi casi, non siamo di fronte a un vera impugnazione di testamento. Si tratta di una ipotesi di lesione di legittima. La legge prevede allora l’esercizio dell’azione di riduzione per riequilibrare la situazione tra eredi e consentire ai legittimari di poter godere della quota ad essi riservata. Devi dunque verificare qual’è la quota minima che ti spetta. E se questa è stata violata.
Cosa si può fare se non viene lasciata la legittima?
I legittimari privati della quota di legittima, riservata loro dalla legge, possono agire in giudizio impugnando il testamento: è la cd. azione di riduzione della legittima.
Tale azione può essere esperita, a pena di prescrizione, entro 10 anni.
Per parte della giurisprudenza, il termine decorre dalla data di apertura della successione, mentre per altra parte di giurisprudenza, decorre dalla data di accettazione dell’eredità (v. Cassazione a Sezioni Unite, numero 20644 del 2004).
E se il testamento e’ falso?
Un testamento potrebbe essere stato falsificato, in tutto o in parte: in tal caso il termine per impugnare il testamento è di 5 anni dall’apertura della successione, a pena di prescrizione.
Come impugnare un testamento
Invero il convincimento espresso dalla sentenza impugnata deve essere condiviso con particolare riferimento alla ribadita diversa natura da un lato del disconoscimento della scrittura privata dalla parte nei cui confronti essa venga prodotta e dall’altro lato della proposizione della querela di falso, ed al rilievo che, nella fattispecie, l’oggetto del giudizio riguarda la contestazione dell’autenticita’ non solo della sottoscrizione, ma anche della intera scheda testamentaria, della quale si nega la sua integrale riconducibilita’ alla mano della testatrice.
Sotto un profilo sistematico deve anzitutto osservarsi che il mancato o tardivo disconoscimento della scrittura privata da luogo ad un riconoscimento tacito della stessa, cosicche’ non vi e’ dubbio che l’articolo 215 c.p.c. preveda un procedimento specifico onde attribuire alla scrittura privata prodotta l’efficacia probatoria stabilita dall’articolo 2702 c.c. circa la provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, “fino a querela di falso”.
La querela di falso, invece, si pone su di un piano diverso, in quanto presuppone proprio l’esistenza di un documento avente l’efficacia probatoria designata dal legislatore come “prova piena” (Cass. 16-8-1990 n. 8318), ed ha per oggetto la prova che la dichiarazione che appare proveniente dalla parte che l’ha sottoscritta, considerata separatamente dalla firma riconosciuta, non e’ stata in realta’ effettuata; la querela di falso quindi tende a rimuovere la fede privilegiata che caratterizza la scrittura privata con sottoscrizione riconosciuta ai sensi dell’articolo 2702 c.c..
Dunque resta incontestabile che, per escludere l’autenticita’ della scrittura privata che si assume contraffatta, pur se riconosciuta o legalmente considerata tale, l’unico mezzo possibile e’ costituito dalla querela di falso; infatti l’oggetto della querela riguarda l’efficacia di prova legale attribuita dall’articolo 2702 c.c., alla scrittura privata riconosciuta.
I rilievi finora svolti inducono quindi a sottolineare il diverso ambito e la diverse finalita’ che caratterizzano la querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata, in quanto la prima postula l’esistenza di una scrittura privata riconosciuta, della quale si intende eliminare l’efficacia probatoria attribuitale dall’articolo 2702 c.c., mentre l’altro, investendo la stessa provenienza del documento, mira ad impedire che la scrittura privata acquisti detta efficacia, e si risolve in una impugnazione vincolata da forme particolari, volta a negare l’autenticita’ del documento che si assume contraffatto (Cass. 24-1-2007 n. 1572); in linea piu’ generale, poi, e’ evidente che lo strumento della querela di falso e’ rivolto al conseguimento di un risultato piu’ ampio e definitivo, ovvero quello della contestazione della genuinita’ del documento e quindi della completa rimozione del suo valore probatorio con effetti “erga omnes” e non nei soli riguardi della controparte.
Al riguardo deve richiamarsi l’orientamento gia’ espresso dalla Corte (dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi) secondo cui avverso la scrittura privata espressamente o tacitamente riconosciuta e’ proponibile querela di falso anche quando si voglia impugnare la riferibilita’ della sottoscrizione al suo autore apparente, dal momento che l’avvenuto riconoscimento esclude solamente che colui al quale la sottoscrizione e’ attribuita possa limitarsi a disconoscere la sottoscrizione addossando l’onere della verificazione alla parte che del documento voglia avvalersi, ma non si pone come accertamento di autenticita’ non altrimenti impugnabile (Cass. 12-6-1987 n. 5131; Cass. 10-6-1996 n. 5350, in una fattispecie in cui si era formato il giudicato sul riconoscimento tacito della scrittura privata successivamente oggetto di querela di falso).
Infine e’ appena il caso di evidenziare l’infondatezza anche del profilo di censura secondo cui la querela di falso non sarebbe proponibile nei confronti di un testamento olografo oggetto di riconoscimento tacito, in quanto in tal caso il riconoscimento tacito si estenderebbe all’intera scrittura privata; infatti detto riconoscimento ha riguardato (e non poteva che riguardare) soltanto la sottoscrizione della scheda testamentaria, e non quindi il suo contenuto, e d’altra parte la querela proposta ha avuto ad oggetto, come gia’ rilevato, anche le disposizioni testamentarie, e non solo la sottoscrizione.
Impugnare testamento | Testamento olografo Impugnazione del testamento pubblico o olografo – Come e quando
Il termine di prescrizione di cinque anni, che l’art 606, secondo comma, cod. civ. stabilisce per impugnare il testamento olografo per difetti di forma diversi dalla mancanza di autografia o di sottoscrizione, decorre dal giorno in cui è stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all’eredità, esecuzione alle disposizioni testamentarie, senza che sia necessario che siano eseguite tutte le disposizioni del testatore, poiché altrimenti la situazione giuridica inerente allo “status” dei chiamati all’eredità e alla qualità stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, il che la legge ha inteso evitare assoggettando l’azione di annullamento, su istanza di chiunque vi abbia interesse, al breve termine quinquennale dall’esecuzione anche parziale dell’atto di ultima volontà.
Quando e come impugnare un testamento Impugnazione del testamento pubblico o olografo – Come e quando
ART . 606 Codice Civile
Il testamento è nullo(1) quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo [602 c.c.], ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore(2) o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio [603 c.c.].
Per ogni altro difetto(3) di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse(4). L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie
Quali vizi possono affliggere le volontà testamentarie
Per quanto invece attiene al tipo di vizi che chi impugna può aver interesse a far valere in giudizio si possono distinguere i vizi formali dai vizi sostanziali, dal difetto della capacità e dai vizi della volontà:
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I primi sono quelli che attengono alla forma, come l’olografia nel testamento olografo o la presenza dei testimoni nel testamento pubblico.
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I secondi sono quelli che attengono ad un contenuto testamentario difforme rispetto alle previsioni di legge, come ad esempio le disposizioni a favore del notaio o dei testimoni nel testamento pubblico.
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I terzi sono quelli che afferiscono alla capacità di disporre per testamento, come il caso in cui il testamento sia redatto da un minore.
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Gli ultimi sono quelli relativi a violenza, errore e dolo.
Cass. civ. n. 9466/2012
Il termine di prescrizione di cinque anni, che l’art 606, secondo comma, c.c. stabilisce per impugnare il testamento olografo per difetti di forma diversi dalla mancanza di autografia o di sottoscrizione, decorre dal giorno in cui è stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all’eredità, esecuzione alle disposizioni testamentarie, senza che sia necessario che siano eseguite tutte le disposizioni del testatore, poiché altrimenti la situazione giuridica inerente allo “status” dei chiamati all’eredità e alla qualità stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, il che la legge ha inteso evitare assoggettando l’azione di annullamento, su istanza di chiunque vi abbia interesse, al breve termine quinquennale dall’esecuzione anche parziale dell’atto di ultima volontà.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9466 del 11 giugno 2012)
Cass. civ. n. 8366/2012
La domanda giudiziale con cui la parte intenda far accertare la nullità di un testamento pubblico (nella specie, per la mancata indicazione dell’ora della sottoscrizione), al fine di poterne disconoscere gli effetti, si pone, rispetto ad un’ipotetica domanda di annullamento di quel medesimo atto dipendente da un’invalidità meno grave, nei termini di maggiore a minore, sicché il giudice, in luogo della richiesta declaratoria di radicale nullità del testamento, può pronunciarne l’annullamento, ai sensi dell’art, 606, secondo comma, c.c., ove quest’ultimo risulti fondato sui medesimi fatti, senza che la sentenza sia censurabile per il vizio di ultrapetizione; né rileva, al riguardo, il principio di conservazione delle ultime volontà del defunto, non ricorrendo, nel caso in esame, una questione di interpretazione del testamento, bensì una questione di qualificazione della domanda di nullità dello stesso.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8366 del 25 maggio 2012)
Cass. civ. n. 25845/2008
In materia di testamento olografo, mentre la falsità della data non può ritenersi, di per sé, causa di nullità del testamento come semplice vizio di forma, l’azione di nullità per falsità della data è esperibile quando vi sia un interesse giuridico alla sua deduzione, come avviene quando il testamento è stato, in realtà, completato in tutti i suoi elementi in epoca successiva alla data in esso indicata e il testatore sia, nel frattempo, divenuto incapace.
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25845 del 27 ottobre 2008)
AFFERMA LA CASSAZIONE :
Cass. civ. n. 8285/1999
Nullità e annullabilità sono forme di invalidità nettamente distinte quanto a presupposti, disciplina e conseguenze e deve escludersi che l’una azione sia compresa nell’altra o siano tra loro in rapporto di fungibilità anche quando siano fondate sui medesimi fatti (nella specie era stata originariamente proposta domanda di nullità di testamento per difetto dell’olografia e nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, quindi tardivamente, domanda di annullamento per mancanza di data in conseguenza dell’accentata apocrifia di quella apparentemente apposta).
ED ANCORA
L’azione diretta a conseguire la nullità del testamento può essere proposta da chiunque abbia un interesse meritevole di tutela, e poiché essa prescinde dalla qualità di erede dell’attore, si distingue nettamente dall’azione di petizione dell’eredità, di cui all’art. 533 c.c., la quale ha come oggetto il riconoscimento, a favore dell’istante, della sua qualità di erede al fine di ottenere la restituzione dei beni ereditari da parte di chi possieda questi a titolo di erede o senza titolo alcuno.