EREDE LEGITTIMO AVVOCATI BOLOGNA  BOLOGNA ASPETTA C’ E’ ALTRO! LASCIA CHE TI SPIEGHI Scrittura privata – Verificazione – Disconoscimento – In genere. prova civile – Documentale (prova) – Scrittura privata – Scritture di terzi – In genere. successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Difetto di forma dei testamenti ordinari – In genere – Testamento olografo – Impugnativa di falso – Natura – Regime proba torio

EREDE LEGITTIMO AVVOCATI BOLOGNA  BOLOGNA ASPETTA C’ E’ ALTRO! LASCIA CHE TI SPIEGHI

QUALI DIRITTI SPETTANO AI LEGITTIMARI?

La legge prevede diversi diritti in favore degli eredi legittimari; tra i più importanti si dovrebbe tener conto sicuramente dei seguenti:

  • – le quote di eredità che a loro spettano per legge, chiamate quote di legittima;
  • – il diritto di uso e abitazione sulla casa familiare che è prevista in favore del coniuge;
  • – il divieto di pesi e condizioni sulla legittima.
  • A favore del coniuge, dei figli legittimi, a cui sono equiparati i figli legittimati e adottivi, dei figli naturali e degli ascendenti legittimi, ove manchino figli legittimi e naturali, la legge riserva una quota di eredità, la cd. legittima (cfr. art. 536 e seguenti c.c.). L’istituto della legittima rappresenta un limite alla piena facoltà di disporre dettato da motivi di solidarietà familiare e di dovere naturale4 . La legittima è intesa in dottrina quale diritto ad una porzione di beni, di valore corrispondente ad una certa frazione della massa, costituita dal patrimonio complessivo netto del de cuius5 . Il testatore è libero, nell’attribuzione dell’asse ereditario, di stabilire i beni che intende lasciare ai legittimari con il solo limite che deve soddisfare le ragioni dei legittimari con beni che devono essere compresi nell’asse ereditario6 . Secondo l’opinione dominante, accolta dalla giurisprudenza, il testatore non potrebbe soddisfare la legittima assegnando ad un legittimario un diritto di credito verso un coerede7

QUALI SONO LE QUOTE DI LEGITTIMA CHE SPETTANO AI LEGITTIMARI?

Le quote di legittima sono le quote di eredità che spetterebbero per legge ai legittimari e che, se non riconosciute dal testatore, gli consentirebbero di impugnare il testamento e di agire in riduzione.

IN COSA CONSISTE LA LESIONE DELLA QUOTA LEGITTIMA?

La lesione della quota di legittima rappresenta il motivo per cui si potrebbe ricorrere al contratto di reintegrazione che qui stiamo esaminando ed è bene quindi capire di cosa si tratta e quando vi è tale lesione nel testamento.

Quando è lesione della quota di legittima?

ogni qualvolta il testatore non riconosce appieno i diritti dei legittimari e pertanto sarebbe consentito l’accordo di reintegrazione della legittima in ogni caso di lesione di tale quota, che può esserci sia nel caso in cui il legittimario sia stato istituito erede di una quota inferiore rispetto a quella di legittima, sia nel caso in cui il legittimario sia stato totalmente escluso dalla successione o diseredato dal testamento della persona defunta.

Come si avverta  che vi sia lesione della quota di legittima,

si deve avere in considerazione non soltanto il patrimonio lasciato dal defunto ma anche i debiti ereditari, che devono essere detratti, ed il donatum ossia dovrà tenersi in considerazione anche delle donazioni che il defunto abbia eventualmente fatto mentre era in vita.

L’azione di simulazione relativa alla proposta dall’erede

in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del “de cuius” stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato (nella specie una donazione in favore di un altro erede), deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art. 564 c.c., con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario”): tale condizione non ricorre, infatti, soltanto quando l’erede agisca per far valere una simulazione assoluta o anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l’accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto (Cass. civ., sez. II, ord., (ud. 23 febbraio 2018) 22 agosto 2018, n. 20971).

La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte,

 di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l’arricchimento senza corrispettivo dell’altro cointestatario: a condizione, però, che sia verificata l’esistenza dell'”animus donandi”, consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità (Cass. civ., sez. II, ord., 28 febbraio 2018, n. 4682).

In tema di limiti alla prova testimoniale del negozio simulato posti alla parte (ovvero ai suoi successori universali) dall’art. 1417 c.c., l’erede che agisca per l’accertamento di dedotte dissimulate donazioni non è necessariamente terzo, assumendo tale qualità solo qualora, dopo aver esperito l’azione di riduzione per pretesa lesione di legittima, spenda la qualità di legittimario e non anche allorché agisca per lo scioglimento della comunione, previa collazione delle donazioni effettuate in vita dal “de cuius”; né consente il superamento, da parte dell’erede, dei suddetti limiti probatori il riferimento alla dispensa dalla collazione, trattandosi di istituto che opera solo dopo che sia stata accertata, in base alle previsioni di cui al cit. art. 1417 c.c., la natura di donazione dell’atto, ove la parte abbia inteso far valere in giudizio anche la qualità di legittimaria e l’azione di simulazione sia strumentale al coevo esperimento di quella di riduzione (Cass. civ. sez. VI-2, ord., 11 gennaio 2018, n. 536).

I beni oggetto di trasferimento a titolo oneroso (anche se a favore del coerede)

sono soggetti a collazione ereditaria solo se sia accertata la natura simulata del relativo atto dispositivo in accoglimento di un’apposita domanda formulata in tal senso dal coerede che chiede la divisione. In tal caso il “dies a quo” del termine di prescrizione dell’azione di simulazione varia in rapporto all’oggetto della domanda: se questa è proposta dall’erede quale legittimario, facendo valere il proprio diritto alla riduzione della donazione (che si asserisce dissimulata) lesiva della quota di riserva, il termine di prescrizione decorre dal momento dell’apertura della successione; mentre se l’azione sia esperita al solo scopo di acquisire il bene oggetto di donazione alla massa ereditaria per determinare le quote dei condividenti e senza addurre alcuna lesione di legittima, il termine di prescrizione decorre dal compimento dell’atto che si assume simulato, subentrando in tal caso l’erede, anche ai fini delle limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c., nella medesima posizione del “de cuius” (Cass. civ., sez. II, 29 febbraio 2016, n. 3932).

EREDE LEGITTIMO AVVOCATI BOLOGNA  BOLOGNA ASPETTA C’ E’ ALTRO! LASCIA CHE TI SPIEGHI Scrittura privata - Verificazione - Disconoscimento - In genere. prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Scritture di terzi - In genere. successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti - Difetto di forma dei testamenti ordinari - In genere - Testamento olografo - Impugnativa di falso - Natura - Regime proba torio
EREDE LEGITTIMO AVVOCATI BOLOGNA  BOLOGNA ASPETTA C’ E’ ALTRO! LASCIA CHE TI SPIEGHI Scrittura privata – Verificazione – Disconoscimento – In genere. prova civile – Documentale (prova) – Scrittura privata – Scritture di terzi – In genere. successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Difetto di forma dei testamenti ordinari – In genere – Testamento olografo – Impugnativa di falso – Natura – Regime proba torio

Scrittura privata – Verificazione – Disconoscimento – In genere. prova civile – Documentale (prova) – Scrittura privata – Scritture di terzi – In genere. successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Difetto di forma dei testamenti ordinari – In genere – Testamento olografo – Impugnativa di falso – Natura – Regime proba torio – Differenze rispetto all’azione di nullità ex art. 606 cod. civ. – Configurabilità – Esclusione – Disconoscimento dell’autenticità – Applicabilità – Istanza di verificazione – Onere – Criteri.

Alla stregua di dette premesse,

va osservato che – avuto riguardo alla posizione sostanziale degli interessi dedotti in causa dalle parti nell’ipotesi di conflitto tra erede legittimo che disconosca l’autenticità del testamento e chi vanti diritti in forza di questo, l’onere della proposizione dell’istanza di verificazione del documento contestato grava su quest’ultimo, che deve servirsene per vedersi riconosciuta la qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, ha l’erede legittimo. Sulla incidenza dell’onere probatorio non ha alcuna influenza la posizione processuale assunta dalle parti, e cioè se l’azione sia esperita dall’erede legittimo (che adduca, quindi, in via principale, la falsità del documento), ovvero dall’erede testamentario che voglia far valere i propri diritti ereditari e si trovi di fronte alla contestazione dell’autenticità del documento da parte dell’erede legittimo.

EREDE LEGITTIMO AVVOCATI BOLOGNA  BOLOGNA ASPETTA C’ E’ ALTRO! LASCIA CHE TI SPIEGHI Scrittura privata - Verificazione - Disconoscimento - In genere. prova civile - Documentale (prova) - Scrittura privata - Scritture di terzi - In genere. successioni "mortis causa" - Successione testamentaria - Forma dei testamenti - Difetto di forma dei testamenti ordinari - In genere - Testamento olografo - Impugnativa di falso - Natura - Regime proba torio
EREDE LEGITTIMO AVVOCATI BOLOGNA  BOLOGNA ASPETTA C’ E’ ALTRO! LASCIA CHE TI SPIEGHI Scrittura privata – Verificazione – Disconoscimento – In genere. prova civile – Documentale (prova) – Scrittura privata – Scritture di terzi – In genere. successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Forma dei testamenti – Difetto di forma dei testamenti ordinari – In genere – Testamento olografo – Impugnativa di falso – Natura – Regime proba torio

Qualora sia fatta valere la falsità del testamento

(nella specie olografo), l’azione – che ha ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza dell’atto – soggiace allo stesso regime probatorio stabilito nel caso di nullità prevista dall’art. 606cod. civ. per la mancanza dei requisiti estrinseci del testamento, sicché – avuto riguardo agli interessi dedotti in giudizio dalle parti – nell’ipotesi di conflitto tra l’erede legittimo che disconosca l’autenticità del testamento e chi vanti diritti in forza di esso, l’onere della proposizione dell’istanza di verificazione del documento contestato incombe sul secondo, cui spetta la dimostrazione della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, spetta all’erede legittimo. Pertanto sulla ripartizione dell’onere probatorio non ha alcuna influenza la posizione processuale assunta dalle parti, essendo irrilevante se l’azione sia stata esperita dall’eredelegittimo (per fare valere, in via principale, la falsità del documento) ovvero dall’erede testamentario che, agendo per il riconoscimento dei diritti ereditari, abbia visto contestata l’autenticità del testamento da parte dell’eredelegittimo.

L’erede legittimario che chieda la dichiarazione di simulazione di una vendita compiuta dal “de cuius” siccome celante una donazione, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti – con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni – quando agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all’intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata. In tale situazione, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione ed il legittimario – benché successore del defunto – non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall’art. 1417 cod. civ.; né assume rilievo il fatto che egli – oltre all’effetto di reintegrazione – riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un’altra una regola diversa.

L’erede legittimo che non abbia partecipato al giudizio, promosso dagli altri eredi legittimi, diretto a far dichiarare la decadenza del (diverso soggetto) chiamato con testamento dal diritto di accettare l’eredità, qualora convenga in via transattiva di rinunciare agli effetti della sentenza a fronte dell’attribuzione in proprietà di immobili facenti parte dell’asse ereditario, non si limita (come erroneamente affermato dal giudice di merito) a rinunciare “a far valere la decadenza”, in quanto il potere così esercitato afferisce comunque ad un diritto sull’eredità, almeno vantato in quanto chiamato, e quindi a lui appartenente perché espressivo del diritto di accettare quell’eredità. La rinuncia dedotta in transazione non è quindi avulsa dalla qualità di erede legittimo, sicché quanto ricevuto in sede transattiva costituisce tacitazione non già della rinunzia a far valere la decadenza, ma del diritto a succedere in via legittima al “de cuius” e, quindi, esercizio di tale diritto.

 La qualita` di erede legittimo spettante allo stato (a differenza che nel vigore del codice del 1865) ai sensi degli artt. 565 e 586 del codice civile vigente, comporta che nei suoi confronti, nonostante alcune peculiarita` della relativa successione (non necessita` di accettazione, impossibilita` di rinuncia, responsabilita` intra vires hereditatis indipendentemente dalla accettazione con beneficio d`inventario), sia applicabile la norma del terzo comma dell’art. 502 c. c., la quale (in tema di eredita` beneficiata) prevede che i creditori e i legatari non presentatisi possono agire contro l’erede entro il termine prescrizionale di tre anni ivi indicato nei limiti della somma residuata dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. da vedere:[s631197]