– Azione di disconoscimento di paternità – Soggetti legittimati
La possibilita’ di dare accesso alla suddetta prova presuppone il rispetto, da parte del marito che agisca in giudizio, del termine annuale di decadenza fissato dall’articolo 244 c.c., a decorrere, pero’, dal momento in cui egli abbia avuto conoscenza certa dell’adulterio inteso come vera e propria relazione, o incontro, di tipo sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, e non come semplice sospetto Cass. n. 14556/2014, n. 15777/2010). Famiglia, maternità ed infanzia – Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità – Azione di disconoscimento di paternità – Soggetti legittimati
In tema di soggetti legittimati a proporre l’azione di disconoscimento della paternità
FAMIGLIA – Filiazione – Filiazione legittima (paternita’ del marito, presunzione di concepimento) – Disconoscimento di paternita’ – Trasmissibilita’ dell’azione – Morte del presunto padre – Esercizio dell’azione da parte dei suoi ascendenti o discendenti – Termine – Decorrenza – Distinzioni
Tra le due azioni giudiziarie, l’una relativa all’accertamento della paternità naturale e l’altra diretta al disconoscimento della paternità, sussiste un nesso di pregiudizialità, di natura tecnico – giuridico, pertanto la prima causa va sospesa al fine di evitare l’eventuale conflitto di giudicati. Più in dettaglio, l’accertamento col quale viene rimosso ovvero mantenuto lo status di figlio legittimo, risulta pregiudiziale rispetto a quello col quale viene rivendicata un’altra paternità: tra le due cause si ravvisa un legame di pregiudizialità di significato tecnico-giuridico, conforme alla ratio dell’istituto procedurale della sospensione per pregiudizialità, che è appunto quella di evitare il rischio di una discrepanza tra giudicati.
In tema di azione di disconoscimento della paternità, in caso di morte del titolare, la relativa azione può essere proposta dai suoi ascendenti o discendenti, nel termine di decadenza previsto dall’art. 244 c.c., che decorre dalla data del decesso del dante causa, se essi erano già a conoscenza della nascita o, in caso contrario, dalla data dell’effettiva conoscenza dell’evento in qualunque modo acquisita. (Rigetta, CORTE D’APPELLO NAPOLI, 20/05/2015). FAMIGLIA – Filiazione – Filiazione legittima (paternita’ del marito, presunzione di concepimento) – Disconoscimento di paternita’ – In genere – Figlio nato in costanza di matrimonio – Terzo che assume di essere il padre biologico – Azione di accertamento della paternità – Esperibilità – Esclusione – Fondamento – Possibilità di chiedere la nomina di un curatore che esperisca l’azione ex art. 244 c.c. – Sussistenza – Condizioni – FAMIGLIA – Filiazione – Filiazione naturale – Dichiarazione giudiziale di paternita’ e maternita’ – In genere – In genere
In tema di azioni di stato, colui che affermi di essere il padre biologico di un figlio nato in costanza di matrimonio non può agire per l’accertamento della propria paternità se prima non viene rimosso lo “status” di figlio matrimoniale con una statuizione che abbia efficacia “erga omnes”, non essendo consentito un accertamento in via incidentale su una questione di stato della persona, e – pur non essendo legittimato a proporre l’azione di disconoscimento di paternità, né potendo intervenire in tale giudizio o promuovere l’opposizione di terzo contro la decisione ivi assunta – in qualità di “altro genitore”, può comunque chiedere, ai sensi dell’art. 244, comma 6, c.c., la nomina di un curatore speciale, che eserciti la relativa azione, nell’interesse del presunto figlio infraquattordicenne. (Rigetta, CORTE D’APPELLO SALERNO, 20/01/2020) FAMIGLIA – Filiazione – Filiazione legittima (paternita’ del marito, presunzione di concepimento) – Disconoscimento di paternita’ – In genere – Minore nato in costanza di matrimonio – Giudizio di accertamento della paternità – Proposizione a seguito del giudicato sul disconoscimento della paternità del marito della madre – Eccezione nel corso del giudizio di accertamento della paternità della tardività dell’azione di disconoscimento – Inammissibilità – Fondamento – FAMIGLIA – Filiazione – Filiazione naturale – Dichiarazione giudiziale di paternita’ e maternita’ – In genere – In genere
Nel giudizio di accertamento della paternità di un minore nato in costanza di matrimonio, promosso a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto la domanda di disconoscimento della paternità del marito della madre, è inammissibile l’eccezione di tardività di quest’ultima azione, formulata dal presunto padre, perché la sentenza che accoglie la domanda di disconoscimento della paternità, pronunciata nei confronti del P.M. e di tutti gli altri contraddittori necessari, assume autorità di cosa giudicata “erga omnes”, essendo inerente allo “status” della persona, ed è opponibile al presunto padre, anche se non ha partecipato al relativo giudizio. (Rigetta, CORTE D’APPELLO L’AQUILA, 07/06/2019)
La sentenza che accolga la domanda di disconoscimento della paternità, in quanto pronunciata nei confronti del P.M. e di tutti gli altri contraddittori necessari, assume autorità di cosa giudicata “erga omnes”, essendo inerente allo “status” della persona; pertanto, nè colui che è indicato come padre naturale, nè i suoi eredi, sono legittimati passivi nel relativo giudizio e la sentenza che accolga la domanda di disconoscimento è a loro opponibile, anche se non hanno partecipato al relativo giudizio. Nel caso di specie, la Corte aquilana ha correttamente rilevato l’intervenuta formazione del giudicato quanto alla sentenza pronunciata sul disconoscimento della paternità promosso ex art. 244 c.c. da G.I. verso il coniuge, nei cui confronti operava una presunzione di paternità, nella pure apprezzata sussistenza di un nesso di pregiudizialità tecnico-giuridica tra l’azione di disconoscimento della paternità e quella di accertamento della paternità naturale, nesso legittimante la sospensione del secondo giudizio fino alla definizione del primo.
, il legislatore ha ritenuto di riservare ai soli soggetti direttamente interessati, e cioè ai membri della famiglia legittima, il potere di decidere circa la prevalenza della verità “biologica” o della verità “legale”. Ne consegue che l’attribuzione della legittimazione ad agire a soggetti privati estranei alla famiglia legittima, quale è il presunto padre naturale, può essere effettuata soltanto dal legislatore. Né vale opporre che l’equilibrio tra verità legale, che tutela l’unità della famiglia legittima, e verità biologica è stato già modificato con l’ammissione della promozione dell’azione di disconoscimento della paternità su iniziativa del p.m., fino a quando il figlio non abbia compiuto sedici anni, atteso che la nuova norma, prevedendo che l’azione sia poi esercitata non dal pubblico ministero, ma, in nome e nell’interesse del figlio, da un curatore speciale, è rimasta formalmente nei limiti del criterio di determinazione dei soggetti titolari dell’azioneassunto dalla legge n. 151 del 1975.
Ai fini della azione di disconoscimento della paternità grava sull’attore la prova della conoscenza dell’adulterio all’epoca del concepimento,
che vale come dies a quo del termine di decadenza per l’esercizio della azione ex articolo 244 del codice di procedura civile – come additivamente emendato con sentenza n. 134 del 1985 della Corte costituzionale – da intendere come acquisizione certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto – non riconducibile, perciò a mera infatuazione o a mera relazione sentimentale o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo – rappresentato da una vera e propria relazione o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere. La valutazione dei fatti indicativi della conoscenza dell’adulterio è riservata al giudice del merito ed è sindacabile – in sede di legittimità – negli stretti limiti di cui al novellato articolo 360 n. 5 del codice di procedura civile, cioè nel caso di radicale carenza di motivazione o nel suo estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi.
È legittimo il disconoscimento di paternità nel caso in cui l’uomo sia impotente
e la donna facendo un generico riferimento all’aiuto di laboratorio proceda, invece, alla fecondazione eterologa dalla quale nasca il figlio. Il ricorso all’inseminazione eterologa all’insaputa del marito è, al pari dell’adulterio, un valido motivo sul quale fondare l’azione di disconoscimento di paternità. Lo ha stabilito la Cassazione accogliendo il ricorso di un ex marito il quale affermava di non essere il padre del figlio nato nel ‘96 dall’unione con la donna che all’epoca era sua moglie. Per i giudici, la disciplina contenuta nell’articolo 235 del codice civile (ora abrogato e sostituito dall’articolo 244) sul disconoscimento di paternità va interpretata secondo il principio del favor veritatis ed è applicabile anche alla filiazione derivante dalla fecondazione artificiale.
Nell’azione di disconoscimento della paternita’ –
la quale, con la negazione della paternita’ del marito della madre, tende all’accertamento negativo dello status di figlio risultante dall’atto di nascita – petitum e causa petendi restano identici ed unitari, quali siano i fatti che, nell’ambito di quelli tipizzati dal legislatore (articolo 244 c.c.), vengano in concreto addotti a sostegno della pretesa. Ne consegue che il mutamento dei predetti fatti, non integranti distinte causae petendi, e’ consentito nel corso del giudizio, purche’ nel rispetto del principio del contraddittorio e dei limiti di deducibilita’ di nuove prove nelle varie fasi e gradi del giudizio medesimo, in quanto non comporta la proposizione di una domanda nuova (in tal senso Cass. n. 852/1976, secondo cui l’eventuale giudicato di rigetto dell’azione di disconoscimento, coprendo il dedotto ed il deducibile, preclude la riproposizione dell’azione stessa, anche se, nel nuovo giudizio, la prova della negazione del rapporto di paternita’ abbia per oggetto un fatto tipico diverso da quello in precedenza invocato) Che la deduzione in corso di causa dell’adulterio della moglie – o, si deve aggiungere, di fatti ora assimilabili – non costituisca una non consentita mutatio libelli (v. Cass. n. 5687/1984), essendo l’azione di disconoscimento unicamente volta a fare accertare l’inussistenza del legame biologico con il figlio nato nell’ambito del rapporto matrimoniale, e’ dimostrato anche dal fatto che, ove l’azione sia promossa per l’impotenza del marito, l’esperimento della prova ematico-genetica non subordinato all’esito positivo della prova dell’impotenza a generare (v. Cass. n. 15089/2008); analogamente, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 266 del 2006, possibile dare ingresso alla prova ematico-genetica indipendentemente dalla previa dimostrazione dell’adulterio della moglie (v. Cass. n. 8356/2007).
La giurisprudenza di legittimita’,
peraltro, e’ costante nell’affermare che non e’ ammissibile, nel giudizio per il disconoscimento della paternita’, l’intervento di colui che e’ indicato come padre naturale, non potendo la controversia sul relativo riconoscimento avere ingresso sino a quando la presunzione legale di legittimita’ della filiazione non sia venuta meno con il vittorioso esperimento dell’azione di disconoscimento (cfr. Cass. n. 1784 del 2012; Cass. n. 12211 del 2012), e cio’ perche’ la paternita’ legittima non puo’ essere messa in discussione e neppure difesa da colui che e’ indicato come padre naturale, il quale, allorche’ deduca che l’esito (positivo) dell’azione di disconoscimento di paternita’ si riverbera sull’azione di riconoscimento della paternita’ intentata nei suoi confronti, si limita, in realta’, a far valere un pregiudizio di mero fatto (cfr. Cass. n. 12167 del 2005; Cass. n. 12211 del 2012; Cass. n. 487 del 2014).
In altri termini, l’interesse del (preteso) padre naturale nel giudizio di disconoscimento suddetto si sostanzia in un interesse di fatto alla reiezione della domanda (ove non intenda riconoscere il figlio, una volta che questi venisse privato dello status legitimitatis, ed abbia a temere l’instaurazione di una successiva azione per la dichiarazione giudiziale di paternita’), ovvero al suo accoglimento (se animato dall’intento opposto), interesse che non gli consente un intervento adesivo in detto giudizio, ne’ come interveniente autonomo ne’ dipendente, atteso che, come si e’ precedentemente esposto, non qualunque interesse legittima il terzo all’intervento adesivo, ma solo un interesse giuridico che non e’ configurabile in capo al padre naturale nell’ambito dell’azione di disconoscimento.
Giova, in proposito, premettere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimita’ fin dalla remota
Cass. n. 1634 del 1966, l’intervento volontario si qualifica come principale quando si faccia valere un diritto – relativo all’oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo gia’ dedotto – nei confronti di tutte le parti, mentre deve intendersi come adesivo autonomo quando il diritto, avente la relazione indicata, sia invocato nei confronti di una o di alcune soltanto delle parti in causa. Esso, infine, e’ definito adesivo dipendente quando, in luogo di quella del diritto soggettivo perfetto, si faccia valere una posizione piu’ attenuata costituita da un proprio interesse a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti sotto il profilo del danno o del vantaggio riflessi che l’interveniente possa subire in dipendenza della soccombenza o della vittoria della parte adiuvata (conf. Cass. n. 1699 del 1968, che chiarisce che il carattere fondamentale dell’intervento ad adiuvandum e’ che con esso non viene proposta una nuova domanda che amplia la materia del contendere, ma si interloquisce soltanto nella causa pendente fra le parti originarie – la quale anche dopo l’intervento rimane l’unica causa del processo – al fine di svolgere un’attivita’ secondaria e subordinata a quella della parte adiuvata. Mediante l’intervento adesivo il terzo mira, infatti, unicamente ad allearsi con una delle parti in lite, per aiutarla a far valere le sue ragioni contro l’altra, allo scopo di tutelare un proprio interesse e non un proprio diritto, in quanto dalla vittoria o dalla soccombenza della parte adiuvata consegue correlativamente un vantaggio o uno svantaggio nella sua sfera giuridica; conf. Cass. n.1990 del 1969).
Tali principi sono stati costantemente ribaditi, nel corso degli anni, da questa Corte
che, anche di recente, ha riaffermato (cfr. Cass. n. 25145 del 2014; Cass. n. 27528 del 2016) che l’intervento adesivo dipendente del terzo e’ consentito ove l’interveniente sia titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente e non di mero fatto, attesa la necessita’ che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato.
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