LUGO FAENZA RAVENNA CLAUSOLA DI DISEREDAZIONE. COME OPPORLA CHE VALORE TESTAMENTO AVVOCATO ESPERTO
La disposizione testamentaria negativa impedisce la vocazione dell’escluso, ma non puo’ eliminare l’astratta designazione contenuta nella legge, creando una situazione identica rispetto ad altre fattispecie di rappresentazione, in particolare rispetto a quella derivante dall’indegnita’ a succedere (Cass. n. 6339/1982; n. 11195/1996).
Va quindi affermata la regola dell’efficacia meramente personale della diseredazione e della sua non estensione ipso iure all’intera stirpe dell’escluso.
Ma e’ ovvio che rimane salva la possibilita’ che il testatore disponga in modo diverso, escludendo dalla successione anche tutti i discendenti della persona contemplata (Cass. n. 6339/1982 cit. in motivazione; Cass. n. 8532/2012).
In altre parole, il rapporto fra diseredazione e rappresentazione non pone un problema di validita’, ma di ermeneutica negoziale. Il relativo giudizio attiene percio’ a una questione di fatto, quale e’ quello della interpretazione di una disposizione testamentaria, e un giudizio di tal genere, riservato alla competenza esclusiva del giudice di merito, e’ soggetto, in sede di cassazione, a controllo, e quindi a censura, non per la sua sostanziale esattezza o erroneita’, da verificarsi in base a rinnovata interpretazione della dichiarazione considerata, bensi’ soltanto per cio’ che attiene alla sua legittimita’, e cioe’ alla conformita’ a legge dei criteri ai quali e’ adeguato e alla compiutezza, coerenza e conformita’ a legge della giustificazione datavi (Cass. n. 7422/2005; n. 5604/2001; n. 7634/1986; n. 6190/1984).
Diventa quindi applicabile il principio, consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “In tema di interpretazione del testamento, qualora dall’indagine di fatto riservata al giudice di merito risulti gia’ chiara, in base al contenuto dell’atto, la volonta’ del testatore, non e’ consentito – alla stregua del primario criterio ermeneutico della letteralita’ – il ricorso ad elementi tratti aliunde ed estranei alla scheda testamentaria” (Cass. n. 20204/2005; conf. 4660/1986; n. 2417/1976).
Altrettanto irrilevante e’ l’ulteriore obiezione dei ricorrenti incidentali che la testatrice conosceva i pronipoti, verso i quali non poteva avere alcuna ragione di avversione.
Si trascura, infatti, che, secondo la ricostruzione della corte di merito, i dissapori che avrebbero indotto la testatrice ad estendere la diseredazione alla stirpe dei fratelli erano pur sempre quelli avuti in passato con gli stessi fratelli “rappresentati”. Non era percio’ necessario ricercare nella scheda uno specifico intento diretto personalmente contro i “rappresentanti”.
La norma dell’articolo 572 c.c., si riferisce alla successione degli “altri parenti”, che sono chiamati alla successione quando l’ereditando non lascia prole, ne’ genitori, ne’ fratelli o sorelle o loro discendenti. In virtu’ dell’istituto della rappresentazione gli altri parenti sono esclusi dai discendenti di fratelli e sorelle del defunto, sebbene di grado parentale uguale o piu’ lontano.
Identificato l’effetto della clausola di diseredazione nella restrizione della chiamata ex lege agli altri designati (infra), e’ intuitivo che il discendente del fratello diseredato, che sarebbe stato chiamato per rappresentazione se la disposizione negativa non avesse colpito la stirpe, non e’ ammesso a reclamare diritti successori in base alla prerogativa del grado nella successione apertasi a favore dei parenti ai sensi dell’articolo 572 c.c..
LUGO FAENZA RAVENNA CLAUSOLA DI DISEREDAZIONE. COME OPPORLA CHE VALORE TESTAMENTO AVVOCATO ESPERTO La disposizione testamentaria negativa impedisce la vocazione dell’escluso, ma non puo’ eliminare l’astratta designazione contenuta nella legge, creando una situazione identica rispetto ad altre fattispecie di rappresentazione, in particolare rispetto a quella derivante dall’indegnita’ a succedere (Cass. n. 6339/1982; n. 11195/1996).