BOLOGNA AVVOCATO ESPERTO Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Assegno di mantenimento – In genere separazione personale dei coniugi – Convivenza more uxorio intrapresa da uno dei due – Cessazione dell’obbligo dell’altro di corrispondere l’assegno di mantenimento

Famiglia – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Assegno di mantenimento – In genere separazione personale dei coniugi – Convivenza more uxorio intrapresa da uno dei due – Cessazione dell’obbligo dell’altro di corrispondere l’assegno di mantenimento – Fondamento – Condizioni.

In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, è suscettibile di comportare la cessazione o l’interruzione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento che grava sull’altro, dovendosi presumere che le disponibilità economiche di ciascuno dei conviventi “more uxorio” siano messe in comune nell’interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltà del coniuge richiedente l’assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce “in melius” sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati.

Famiglia – Separazione dei coniugi – Provvedimenti riguardo ai figli – Affido condiviso – Deroga

In tema di separazione dei coniugi, relativamente ai provvedimenti con riguardo ai figli, la scelta dell’affidamento condiviso è prioritaria, così come l’esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Detta regola può essere derogata – come nel caso di specie ove entrambi i coniugi non sono mai riusciti a trovare una autonomia nella gestione della genitorialità – quando la sua applicazione risulta pregiudizievole per l’interesse della minore.

In tema di separazione personale dei coniugi e affidamento della casa familiare, la proposizione della domanda di accertamento del terzo, estraneo alla gestione della crisi della famiglia o della convivenza, non soffre i limiti temporali di proponibilità connessi alle procedure per la gestione di tale crisi, dovendo ritenersi ipotizzabile una contestazione da parte del terzo anche della mancanza originaria dei presupposti per l’assegnazione della casa, come nelle ipotesi di assegnazione in pregiudizio al terzo (ad es. abitazione non adibita a residenza familiare, o simulazione di esigenze di studio di figli maggiorenni). La non riconducibilità dell’azione agli schemi processuali dettati per la revisione delle condizioni di separazione e divorzio determina la possibilità di cumulare oltre alla domanda di accertamento dell’insussistenza originaria o sopravvenuta delle condizioni di assegnazione anche quelle di consegna dell’immobile, di condanna al pagamento dell’indennità di occupazione, ed eventualmente di risarcimento dei danni.

REVISIONE ASSEGNO

In tema di revisione delle condizioni economiche della separazione personale, la revoca dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge o dei figli non comporta, di per sé, l’accoglimento della contrapposta domanda di automatico aumento delle altre contribuzioni ancora dovute. (Nella specie, la S.C., con riferimento all’assegno di mantenimento in favore del coniuge a seguito della raggiunta indipendenza economica di uno dei figli, ha affermato che, in difetto di prova contraria a cura del coniuge richiedente, deve presumersi che la misura dell’assegno in suo favore corrisponda alle sole necessità di cui all’art. 156 c.c. e non sia stata stabilita considerando anche il concorrente onere del richiedente di contribuire al mantenimento dei figli).

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Deve escludersi che non possa costituire di per sé presupposto sufficiente per l’attribuzione dell’addebito della separazione la circostanza che l’abuso di bevande alcoliche, da parte di uno dei coniugi, sia iniziato molti anni prima rispetto al ricorso per separazione. In realtà è proprio il protrarsi nel tempo dell’alcolismo, accompagnato al rifiuto di cure, a costituire causa della intollerabilità della convivenza per lo stress psicologico che la dipendenza dall’alcool provoca nelle persone conviventi, per la tendenza all’aggravamento dello stato di dipendenza e delle conseguenze sulla salute fisica e mentale, per il grave deterioramento delle relazione personali, specie quelle più strette, che ne deriva.

Spese  casa assegnata

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Famiglia e filiazione – Separazione e divorzio – Assegnazione casa familiare – Diritti ed obbligazioni in capo al coniuge assegnatario – Effetti. (Cc, articoli 1803, 1809, 1810, 2697 e 2721)

Il provvedimento con il quale il giudice della separazione o del divorzio dispone l’assegnazione della casa coniugale, anche a favore del coniuge che non sia titolare di diritti reali o personali sul bene nei confronti del terzo proprietario, non investe il titolo negoziale che regolava l’utilizzazione dell’immobile prima del dissolvimento dell’unità del nucleo familiare, alla stregua del quale continuano a essere disciplinate le obbligazioni derivanti dal rapporto tra le parti, venendo soltanto a concentrare l’esercizio dei diritti e delle obbligazioni esclusivamente in capo al coniuge assegnatario a favore del quale, pertanto, non viene costituito alcun nuovo diritto che va a limitare la preesistente situazione giuridica del dominus. (M.Pis.) L’assegnazione della casa coniugale esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo dell’immobile assegnato, ma non si estende alle spese correlate a detto (ivi comprese quelle che riguardano l’utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare), le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario. (s.g.)

 

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