1)affidamento figli minorenni in caso di separazione 2)affidamento figli al padre caso di separazione, 3)affidamento figli con genitori non sposati, 4)affidamento esclusivo figli genitori non sposati

1)affidamento figli minorenni in caso di separazione 2)affidamento figli al padre caso di separazione, 3)affidamento figli con genitori non sposati, 4)affidamento esclusivo figli genitori non sposati

1)affidamento figli minorenni in caso di separazione 2)affidamento figli al padre caso di separazione, 3)affidamento figli con genitori non sposati, 4)affidamento esclusivo figli genitori non sposati
1)affidamento figli minorenni in caso di separazione 2)affidamento figli al padre caso di separazione, 3)affidamento figli con genitori non sposati, 4)affidamento esclusivo figli genitori non sposati

Il tema riguarda i giorni nostri: molte coppie decidono di non sposarsi e convivere, coronando il loro amore con un figlio. Non è escluso che l’amore, anche quello più indissolubile, attraversi delle fasi di contrasto o, peggio, finisca nella separazione. In questo caso, come funziona l’affidamento dei figli?

1)affidamento figli minorenni in caso di separazione 2)affidamento figli al padre caso di separazione, 3)affidamento figli con genitori non sposati, 4)affidamento esclusivo figli genitori non sposati
1)affidamento figli minorenni in caso di separazione 2)affidamento figli al padre caso di separazione, 3)affidamento figli con genitori non sposati, 4)affidamento esclusivo figli genitori non sposati

el quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli” dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis, come modificativamente e integrativamente riscritti dalla legge n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con l. n. 176/1991) alla c.d. “bigenitorialità” (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l’affidamento “condiviso” (comportante l’esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola; rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell’affidamento esclusivo.

Alla regola dell’affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”.

Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all’affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto da adottarsi con “provvedimento motivato”, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l’affidamento esclusivo.

L’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi comunque precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto.

Occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell’affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza …).

 

 

Le norme del codice civile che regolano l’affidamento dei figli sono state oggetto di un’ampia riforma da parte della Legge 10/12/2012 n. 219 sulla filiazione naturale e del D.lvo 28/12/2013 n.154, che ha parificato la condizione giuridica di tutti i figli.

Il trattamento dei figli nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio è lo stesso sia che i genitori siano sposati, che conviventi o non conviventi.
Quindi, se al momento della separazione della coppia di fatto sono presenti figli che siano ancora minorenni o maggiorenni non autosufficienti, è necessario avviare una pratica di regolazione dell’affido degli stessi.

QUANDO L’AFFIDO ESCLUSIVO?

 

. Si ritiene infatti che la semplice conflittualità non sia di per se ostativa all’affido condiviso ma lo diventa quando il figlio sia perennemente spettatore di conflitti estenuanti tra i genitori e a causa di ciò sia esposto a rischio di sofferenza psichica grave o a problematiche comportamentali. Inoltre è rilevante l’inidoneità alla condivisione dell’esercizio della responsabilità genitoriale quando conduce ad un pregiudizio per il minore (Cass. Civ. n. 16593/2008n. 21591/2012 e n. 12976/2012).

In sostanza, si preferisce l’affidamento esclusivo quando l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore.

fronte di un regime legale che impone l’affido condiviso se non in caso di contrasto dello stesso con l’interesse preminente del minore, non emergessero ragioni contrarie tali da giustificare l’affido dei minori alla sola madre. Secondo la Corte di merito la conflittualità esistente fra i due coniugi non può di per sè, nè astrattamente nè con riferimento allo specifico caso in esame, giustificare la deroga dal regime di affido condiviso in quanto lo stesso è stato ritenuto maggiormente idoneo a riequilibrare la condivisione del ruolo genitoriale in favore dell’interesse dei figli minori.

 

Quanto alla frequentazione dei figli con il padre, in caso di pendenza di processo penale per reati commessi contro i minori, occorre dar conto di una recente pronuncia della Cassazione, che presenta delle analogie col caso in questione, dalla quale si è discostato il Tribunale romano.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/05/2021, n. 13217 (rv. 661393-01)

FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Provvedimenti per i figli – In genere – Separazione dei coniugi – Affidamento dei figli minori – Sindrome di alienazione parentale (pas) – Rilevanza ai fini del cd. “super affido” all’altro genitore – Limiti – Fattispecie

In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell’altro tesi all’allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. “madre malevola” (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva disposto l’affido c.d. “super-esclusivo” al padre, in considerazione della gravità dei comportamenti della madre, trascurando però di valorizzare il suo positivo rapporto con la minore e senza operare una più ampia valutazione circa la possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 16/12/2019)

 

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/08/2021, n. 22536 (rv. 662307-01)

FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Procedimento – Intervento p.m. – Provvedimenti – In genere – Mantenimento dei figli minori – Affidamento etero-familiare – Poteri del giudice “ex officio” di condanna dei genitori al pagamento di somme in favore del terzo affidatario – Esclusione – Fondamento

Nel giudizio avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione, nel caso in cui sia disposto il collocamento del minore in affidamento etero familiare presso terzi, il giudice, senza una domanda del soggetto che ne avrebbe interesse, non può pronunciare, d’ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l’accoglienza, l’accudimento e l’educazione in ambiente comunitario) a favore di detti terzi (nella specie i servizi sociali di un Comune) atteso che l’obbligo di mantenimento del figlio minore gravante su ciascun genitore si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell’altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 04/08/2017)