SEPARAZIONE MARITO MOGLIE CON GIUDIZIO,BOLOGNA 3 MOTIVI PER NON LITIGARE
SEPARAZIONE MARITO MOGLIE CON GIUDIZIO,BOLOGNA 3 MOTIVI PER NON LITIGARE
La fine di un matrimonio per tutti è dolorosa, lo so , e ti capisco ma non sempre anzi quasi mai conviene prendersi di petto.
fine di un matrimonio per tutti è dolorosa, lo so , e ti capisco ma non sempre anzi quasi mai conviene prendersi di petto.
Credimi la colpa difficilmente è solo di uno dei due
Poi parlare di colpe nella separazione a parte i casi di addebito della stessa non ha senso perché quello che serve è trovare soluzioni, ripeto soluzioni .
CHIAMA MI E TROVEREMO UNA SOLUZIONE AVVOCATO SEPARAZIONI BOLOGNA SERGIO ARMAROLI 051 6447838
La separazione e il divorzio possono essere consensuali o giudiziali, a seconda che i coniugi trovino o meno un accordo sulle condizioni, aventi ad oggetto, in particolare, l’affidamento dei figli ed il loro mantenimento, l’assegnazione della casa familiare e l’eventuale diritto al mantenimento del coniuge economicamente più debole.
Le controversie di diritto di famiglia costituiscono materia particolarmente delicata, poiché strettamente connesse agli aspetti più importanti della vita di ciascun individuo e, pertanto, devono essere trattate da un avvocato esperto
COSA SUCCEDE QUANDO SI VA DALL’AVVOCATO PER UNA SEPARAZIONE ?
Personalmente chiedo se vi è un motivo particolar eper cui la coppia si separa e se la crisi puo’ essere risolta senza rottura del legame famigliare.
Poi ascoltando i clienti trovo o propongo una soluzione consensuale alla separazione che vada bene a entrambi i coniugi
Separazione consensuale e giudiziale; l’addebito Bologna
Effetto della riconciliazione dei coniugi BolognaAffidamento condiviso ed esclusivo dei figli Bologna
Mantenimento dei figli e assegnazione della casa coniugale Bologna
Garanzie relative al pagamento dell’assegno di mantenimento Bologna
Trasferimento dei beni mobiliari e immobiliari Bologna
Modifica delle condizioni di separazione Bologna
Il coniuge che abbia aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dall’altro coniuge, tramite l’avvocato divorzista, non ha interesse ad impugnare la conseguente sentenza dichiarativa sul presupposto dell’intervenuto annullamento del vincolo in sede ecclesiastica, il cui giudizio e’ autonomo rispetto a quello ordinario, sicche’ nessuna interferenza puo’ ipotizzarsi tra le due sentenze, aventi natura, presupposti e finalita’ diverse, nonche’ destinate ad avere rilievo in ordinamenti distinti, tanto piu’ che dall’eventuale accoglimento del gravame non puo’ derivare alcuna utilita’ giuridica alla parte che lo propone, che e’ configurabile solo in caso di soccombenza, almeno parziale, e non anche nell’ipotesi di adesione alla domanda di controparte. (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17969).
separazione personale dei coniugi tribunale ologna
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/09/2021, n. 24049
In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziaie capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche; dovendo pertanto il giudice del merito tenere conto non soltanto dei redditi in denaro ma anche di tutte le utilità o capacità del coniuge suscettibili di valutazione economica, non è possibile limitare l’accertamento giudiziale al dato del mancato svolgimento, da parte del coniuge stesso, di un’attività lavorativa.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 21/07/2021, n. 20858 (rv. 661830-01)
FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Abitazione – Separazione dei coniugi – Assegnazione della casa familiare – Rilevanza ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento del coniuge – Comproprietario dell’immobile – Sussistenza – Fondamento – FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Assegno di mantenimento – In genere – In genere
In materia di quantificazione dell’assegno di mantenimento a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell’ambiente domestico, indubbiamente costituisce un’utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall’art. 337 sexies c.c., e tale principio trova applicazione anche qualora il coniuge separato assegnatario dell’immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell’altro coniuge di disporre della propria quota dell’immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch’esso valutabile ai fini della quantificazione dell’assegno dovuto. (Rigetta, CORTE D’APPELLO CATANZARO, 23/10/2015)
Nel giudizio di separazione o di divorzio, in cui il genitore convivente con il figlio maggiorenne agisca per ottenere il rimborso di quanto versato per il mantenimento di questi ovvero la determinazione del contributo per il futuro, è ammissibile l’intervento anche del predetto figlio, per far valere un diritto relativo all’oggetto della controversia o eventualmente in via adesiva, trattandosi di posizioni giuridiche meritevoli di tutela ed intimamente connesse, che comportano la legittimazione ad agire, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa; inoltre, detto intervento assolve, altresì, ad un’opportuna funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all’entità del versamento, anche in forma ripartita, del contributo al mantenimento. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO PERUGIA, 04/04/2017)
l sistema della legge, con riguardo all’assegno in caso di separazione dei coniugi, concentra nelle decisioni da rendersi a norma dell’art. 156 c.c., commi 2 e 7, la ponderazione dei fattori, quali pignoramenti sulle somme erogate al coniuge obbligato, che limitano la disponibilità di quest’ultimo. Si delineano, in altri termini, due ambiti di valutazione ben distinti, entrambi rimessi al giudice: il primo, suscettibile di essere posto in discussione in caso di sopravvenienza di giustificati motivi (art. 156 c.c., comma 7), è preordinato alla individuazione dell'”entità della somministrazione” di cui all’art. 156 c.c., comma 2, ed esige l’apprezzamento dei redditi delle parti e degli altri elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti; il secondo, parimenti soggetto a revisione in base al comma 7 cit., trova fondamento nell’art. 156 c.c., comma 6, norma cui è estranea alcuna predeterminazione del limite entro cui va operata la distrazione, e che implica, in via esclusiva, un apprezzamento in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento che è stato concesso.
FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Procedimento – Intervento p.m. – Provvedimenti – In genere – Mantenimento dei figli minori – Affidamento etero-familiare – Poteri del giudice “ex officio” di condanna dei genitori al pagamento di somme in favore del terzo affidatario – Esclusione – Fondamento
Nel giudizio avente ad oggetto la definizione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi successivamente al divorzio o alla separazione, nel caso in cui sia disposto il collocamento del minore in affidamento etero familiare presso terzi, il giudice, senza una domanda del soggetto che ne avrebbe interesse, non può pronunciare, d’ufficio, la condanna dei genitori a corrispondere somme a titolo di mantenimento (a copertura delle spese anticipate per l’accoglienza, l’accudimento e l’educazione in ambiente comunitario) a favore di detti terzi (nella specie i servizi sociali di un Comune) atteso che l’obbligo di mantenimento del figlio minore gravante su ciascun genitore si configura in termini di rimborso della quota dovuta da uno dei genitori a favore dell’altro genitore che ha provveduto per intero al mantenimento del figlio. (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 04/08/2017)
Cass. civ., Sez. Unite, 29/07/2021, n. 21761
Sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni immobili, o di altri diritti reali, o operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, per assicurarne il mantenimento; tale accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico secondo l’art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell’art. 4, comma 16, L. n. 898 del 1970, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c. La validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, L. n. 52 del 1985 e non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari.