SepaRAzioNI BoLoGna 1)Casa ConiuGale 2)quando cessa 3)Obbligo di AssegnaZione Cioè Quando Riavrai La Tua Casa
Art. 155-quater.
Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
Nella determinazione dell’assegno di separazione a favore della moglie, a norma dell’art, 156, codice civile, inoltre, deve tenersi conto esclusivamente del reddito del marito, tralasciando, se indicati in maniera generica dalla ricorrente, eventuali altri elementi di giudizio quali il tenore di vita, il patrimonio, le entrate correnti, le disponibilità di quote societarie, le proprietà mobiliari e immobiliari dell’obbligato.
La Suprema Corte con sentenza n. 12309 del 06.07.2004 ha statuito che” In materia di separazione e di divorzio, l’assegnazione della casa familiare, malgrado abbia anche riflessi economici, particolarmente valorizzati dall’art. 6, sesto comma, della legge n. 898 del 1970 (come sostituito dall’art. 11 della legge n. 74 del 1987), risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell’interesse di questa a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuta, non potendo essere disposta, a mo’ di componente degli assegni rispettivamente previsti dall’art. 156 c.c. e dall’art. 5 della legge n. 898 del 1970, allo scopo di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, a garanzia delle quali sono destinati unicamente gli assegni sopra indicati, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all’imprescindibile presupposto dell’affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti, laddove, nell’ipotesi in cui l’alloggio “de quo” appartenga in proprietà ad uno solo dei coniugi e manchino figli in possesso dei requisiti anzidetti, il titolo di proprietà vantato da quest’ultimo preclude ogni eventuale assegnazione dell’immobile all’altro, rendendo poi ridondante e superflua ogni e qualsivoglia pronuncia di assegnazione in favore del coniuge proprietario”.
Art. 156.
Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 21334 del 18 settembre 2013, ribadisce il proprio orientamento in materia di assegnazione della casa coniugale: essa è possibile solo se ci sono figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore che rivendica il godimento dell”abitazione.
Sia il previgente art. 155, IV co. cod. civ. che l”attuale art. 155 quater, nel regolare l”assegnazione della casa familiare, perseguono una finalità protettiva nei confronti dei figli minori o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, il cui interesse a permanere nell”ambiente domestico in cui sono cresciuti viene tutelato in via preminente.
Ove convivano nella residenza familiare, figli maggiorenni “economicamente autosufficienti” ed un coniuge, al momento della separazione, l’istituto della “assegnazione della casa familiare” non è più considerabile come sussistente “tutela speciale”, ma potrà solo concorrere, ove ne ricorranno i presupposti, come “mero criterio” di determinazione dell’eventuale onere del mantenimento; con la conseguenza che ove un tale onere sia soddisfatto con la determinzione di una somma di danaro da parte dell’onerato, non vi sia alcun diritto a permanere nell’abitazione, la cui disponibilità verrà determinata seguendo le regole del diritto di proprietà.