QUANDO E’ PRESENTE IL DOLO NELLA BANCAROTTA PREFERENZIALE?

QUANDO E’ PRESENTE IL DOLO NELLA BANCAROTTA PREFERENZIALE?

concernente l’elemento psicologico della bancarotta preferenziale:

afferma : CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 dicembre 2013, n. 49472

Reati societari – Bancarotta fraudolenta – Patrimoniale – Consulente dell’imprenditore

 che è integrato dal dolo specifico di favorire taluno dei creditori in danno degli altri, ma non occorre che il danno alla massa sia voluto direttamente dall’agente, essendo sufficiente l’accettazione della sua eventualità (Cass., 20/5/2009, n. 31168; N. 4431 del 4/3/1998. Conf. N. 7856 del 1987, Rv. 176284; N. 6681 del 1988, Rv. 178537; N. 7230 del 1991, Rv. 187698). Pertanto, è vero che l’esecuzione, da parte dell’imprenditore, di pagamenti in un periodo di difficoltà dell’impresa non concreta sempre un’ipotesi di bancarotta preferenziale, potendo essere mosso dalla prospettiva di superare difficoltà contingenti in vista di un presumibile riequilibrio finanziario e patrimoniale (prospettiva che esclude, sotto l’aspetto psicologico, l’intenzione di discriminare i creditori);

 

tuttavia, tale finalismo non è invocabile di fronte ad un dissesto grave e irreversibile, che lascia Intravedere, in termini più che probabilistici, il dissolvimento dell’impresa. In questo caso non solo i pagamenti eseguiti a favore dell’amministratore e a coloro che lo coadiuvano sono da ricondurre – com’è costantemente affermato in giurisprudenza – al l’ipotesi della bancarotta fraudolenta (quantomeno di quella preferenziale), ma anche quelli eseguiti a favore dei creditori – e anche quelli fatti per ottenere desistenze dall’iniziativa di fallimento – devono ricevere analoga qualificazione, essendo logicamente accompagnati dalla consapevolezza, anche solo a livello di dolo eventuale, di alterare, in prospettiva, l’ordinato concorso dei creditori sul compendio fallimentare (Cass., 24/2/1998, n. 4427).

SECONDO LA CASSAZIONE:

il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori),

prescrizione pignoramento
prescrizione pignoramento

: in cui si concreta l’elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela.

In conseguenza di ciò – è stato affermato – costituisce condotta idonea ad integrare un fatto distrattivo riconducibile all’area d’operatività dell’art. 216, comma primo, n. 1, legge fall., l’affitto dei beni aziendali per un canone incongruo (Cass., n, 44891 del 9/10/2008), specie se stipulato al fine di mantenere la disponibilità materiale dell’immobile locato alla famiglia del titolare della società fallenda (49642 del 2/10/2009) o anche di altro soggetto giuridico (n. 46508 del 27/11/2008); la conclusione di contratti (nella specie affitto di azienda) privi di effettiva contropartita e preordinati ad avvantaggiare i soci a scapito dei creditori (Cass., 10742 del 15/2/2008); il contratto di locazione di beni aziendali perfezionato nella immediatezza della dichiarazione di fallimento senza la previsione di una clausola risolutiva espressa da fare valere nel caso di imminente instaurarsi della procedura fallimentare (Cass., N. 7201 del 18/1/2006). Trattasi di giurisprudenza da cut non si intravedono motivi per discostarsi, posto che l’oggetto giuridico del reato è dato, nella specie, dalla tutela dell’integrità del patrimonio del debitore in funzione dell’interesse dei creditori: integrità certamente compromessa da atti che, seppur formalmente leciti, determinano, per il modo e le circostanze in cui vengono posti in essere, un danno per I creditori.