BANCAROTTA DOCUMENTALE Fallimento – Reato di bancarotta fraudolenta documentale – Condizioni – Ricostruzione del patrimonio impossibile – Accertamenti, da parte degli organi fallimentari, ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza
DOLO: la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio (Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013 – dep. 03/02/2014, Comirato, Rv. 258982).
Art. 216 legge fallimentare – Bancarotta fraudolenta
È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore, che:
1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;
2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.
La stessa pena si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.
È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.
Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
ALCUNE IMPORTANTI SENTENZE SU BANCAROTTA DOCUMENTALE
CONCORSO DEL LEGALE O CONTABILE NELLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE :
Come richiamato da Cassazione penale sez. V, 08/02/2021, n.18677
Concorre in qualità di “extraneus” nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’imputato che, quale consulente di una società, era stato l’ideatore di complesse operazioni di fusione per incorporazione finalizzate alla dismissione del patrimonio della fallita, predisponendo il contenuto degli atti negoziali e gestendo la definizione dei relativi rapporti economici).
Come indicato da Cassazione penale sez. V, 05/02/2021, n.11420 l’articolo 216, comma 1, numero 2, della legge Fallimentare configura due diverse, alternative ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale:
In tema di reati fallimentari, l’articolo 216, comma 1, numero 2, della legge Fallimentare configura due diverse, alternative ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale. La prima consiste nella sottrazione o distruzione (cui è parificata l’omessa tenuta) dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La seconda è quella di tenuta della contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che, diversamente dalla prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto sui libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico. Trattandosi di ipotesi alternative, qualora venga contestata la fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari (anche eventualmente nella forma della loro omessa tenuta), non può essere addebitata all’agente anche la fraudolenta tenuta delle medesime, giacché tale ultima ipotesi presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli stessi organi fallimentari.
La Cassazione penale sez. V, 08/10/2020, n.33114 prevede bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma 1, lett. b), l. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l’individuazione della prova del dolo specifico sufficiente ad integrare la condotta di occultamento nell’approvazione, da parte del liquidatore della società, di due bilanci successivi senza avere la disponibilità delle scritture contabili).
Secondo Cassazione penale sez. V, 05/03/2019, n.26379 bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma 1, n. 2), l. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un’ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che, a fronte della contestazione di un’ipotesi di sottrazione o distruzione della contabilità, aveva affermato la responsabilità dell’imputato per la diversa ipotesi di concorso nell’omessa regolare tenuta delle scritture contabili, dando peraltro atto nella motivazione dell’assenza della prova di una «sia pur parziale tenuta delle scritture contabili») .
TRIBUNALE DI MILANO,TRIBUNALE COLLEGIALE MILANO. CORTE APPELLO MILANO, TRIBUNALE DI BOLOGNA,TRIBUNALE COLLEGIALE DI BOLOGNA, CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, TRIBUNALE DI RAVENNA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI RAVENNA, TRIBUNALE DI FORLI, TRIBUNALE COLLEGIALE DI FORLI, TRIBUNALE DI FERRARA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI FERRARA,TRIBUNALE DI CREMONA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI CREMONA, TRIBUNALE DI PAVIA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI PAVIA ,TRIBUNALE DI BRESCIA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI BRESCIA, CORTE APPELLO BRESCIA .TRIBUNALE DI RIMINI,TRIBUNALE COLLEGIALE RIMINI.TRIBUNALE DI FERRARA TRIBUNALE COLLEGIALE DI FERRARA ,TRIBUNALE DI ROVIGO,TRIBUNALE DI VENEZIA CORT APPELLO VENEZIA ,TRIBUNALE DI VICENZA, TRIBUNALE DI PADOVA, TRIBUNALE DI TREVISO
La Cassazione penale sez. V, 01/02/2017, n.18634 su l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari:
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma primo, lett. b), l. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha censurato la sentenza impugnata che, a fronte di una contestazione di occultamento “ovvero” di irregolare tenuta delle scritture contabili, pur ritenendo consumato il primo, ne aveva motivato la sussistenza attraverso una “fusione” con la seconda, trasformandola in evento della condotta di occultamento e sostituendo il dolo generico sufficiente ad integrare la stessa a quello specifico necessario per l’occultamento).
Cassazione penale sez. V, 19/01/2021, n.8902
È ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell’imputazione.
Cassazione penale sez. V, 30/11/2020, n.36870
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa.
Cassazione penale sez. III, 20/10/2020, n.6164
Concorre, in qualità di concorso dell’extraneus, nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il consulente che – consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore di una società in dissesto – fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svolga un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso.
TRIBUNALE DI MILANO,TRIBUNALE COLLEGIALE MILANO. CORTE APPELLO MILANO, TRIBUNALE DI BOLOGNA,TRIBUNALE COLLEGIALE DI BOLOGNA, CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, TRIBUNALE DI RAVENNA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI RAVENNA, TRIBUNALE DI FORLI, TRIBUNALE COLLEGIALE DI FORLI, TRIBUNALE DI FERRARA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI FERRARA,TRIBUNALE DI CREMONA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI CREMONA, TRIBUNALE DI PAVIA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI PAVIA ,TRIBUNALE DI BRESCIA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI BRESCIA, CORTE APPELLO BRESCIA .TRIBUNALE DI RIMINI,TRIBUNALE COLLEGIALE RIMINI.TRIBUNALE DI FERRARA TRIBUNALE COLLEGIALE DI FERRARA ,TRIBUNALE DI ROVIGO,TRIBUNALE DI VENEZIA CORT APPELLO VENEZIA ,TRIBUNALE DI VICENZA, TRIBUNALE DI PADOVA, TRIBUNALE DI TREVISO
Cassazione penale sez. V, 08/10/2020, n.33114
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – in seno all’art. 216, comma 1, lett. b), l. fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta l’individuazione della prova del dolo specifico sufficiente ad integrare la condotta di occultamento nell’approvazione, da parte del liquidatore della società, di due bilanci successivi senza avere la disponibilità delle scritture contabili).
Cassazione penale sez. V, 24/09/2020, n.32413
In tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell’amministratore formale la generica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecite compiute dalla società per il tramite dell’amministratore di fatto. (Fattispecie relativa ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di fallimento per effetto di operazioni dolose di una società “cartiera”, in cui la prova del dolo dell’amministratore di diritto è stata desunta dalla dichiarata conoscenza della indisponibilità di un magazzino a fronte di un elevato fatturato).
Cassazione penale sez. V, 06/07/2020, n.22486
La bancarotta documentale ed il reato tributario di occultamento o distruzione di documenti contabili concretizzano una ipotesi di concorso formale di reati e, ove processualmente trattati congiuntamente, non configurano alcuna possibile preclusione sostanziale in termini di violazione del divieto di bis in idem. Viceversa, laddove tali fattispecie, pur aventi lo stesso oggetto materiale, siano state trattate e giudicate separatamente, e sia per una di esse già intervenuta una sentenza definitiva, l’azione penale per l’altro e residuo reato non potrà essere esercitata e, ove ciò sia avvenuto, la medesima azione dovrà essere dichiarata improcedibile, mentre ove sia già intervenuta una condanna la stessa dovrà essere annullata in sede esecutiva.
Cassazione penale sez. V, 21/02/2020, n.21028
Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale anche quando la documentazione possa essere ricostruita “aliunde”, poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari. (Fattispecie relativa alla fraudolenta esposizione di liquidità in conto cassa, a fronte di una acclarata situazione di dissesto, rilevata attraverso l’esame della documentazione bancaria).
Cassazione penale sez. V, 21/02/2020, n.14689
Soggetto attivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, anche nel caso di nomina di un amministratore giudiziario a seguito di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione delle quote e dell’azienda di una società, è l’amministratore di questa, in quanto il sequestro non comporta la modificazione del contratto di società o la sostituzione degli organi della persona giuridica, rivestendo l’amministratore giudiziario, ai sensi dell’art. 35, comma 5, d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, il ruolo di mero custode dei beni sequestrati e non di legale rappresentante o nuovo amministratore della società oggetto di sequestro.
Cassazione penale sez. V, 11/02/2020, n.11752
Artifici contabili posti in essere dagli amministratori della società fallita intesi a stornare crediti vantati dalla medesima per iscriverli quali sopravvenienze passive non possono mai integrare il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non venendo in alcun modo in essere in tale ipotesi una diminuzione, effettiva o fittizia, del patrimonio sociale.
Cassazione penale sez. V, 13/01/2020, n.5081
In tema di bancarotta documentale, la condotta di falsificazione delle scritture contabili prevista dalla prima parte dell’art. 216, comma 1 n.2, l. fall. può avere natura tanto materiale che ideologica, consistendo comunque nella manipolazione di una realtà contabile già definitivamente formata; diversamente, la bancarotta documentale “generica” prevista dalla seconda parte della norma si realizza sempre con una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come bancarotta documentale “generica” una condotta consistita nell’annotazione in contabilità di importi inferiori rispetto a quelli fatturati ed incassati, con conseguente occultamento dell’effettivo volume di affari).
Cassazione penale sez. V, 07/11/2019, n.18320
Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarotta semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali. (Fattispecie relativa all’occultamento ed omessa consegna della documentazione contabile da parte di un soggetto che aveva assunto la gestione di fatto della società dopo aver dismesso la carica formale di amministratore).
Alla stregua dell’argomentazione da ultimo riportata deve ritenersi del tutto condivisibile la conclusione raggiunta in sentenza circa l’esistenza del prova del dolo specifico richiesto per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, L.F., essendo caratterizzata da logica plausibilità l’affermazione secondo cui l’occultamento della documentazione contabile mirava a conseguire lo scopo di procurare quantomeno un pregiudizio ai creditori, con l’impedire agli organi della curatela di individuare ed aggredire quei ricavi percepiti dalla società, dei quali si era avuta contezza per il tramite della documentazione fornita dai clienti che attestava il pagamento delle prestazioni ricevute dalla società.
CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 novembre 2017, n. 52594
Fallimento – Reato di bancarotta fraudolenta documentale – Condizioni – Ricostruzione del patrimonio impossibile – Accertamenti, da parte degli organi fallimentari, ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza
Ritenuto in fatto
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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, in data 11 novembre 2013, nella parte relativa all’accertamento di responsabilità di G.S. per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella qualità di amministratore di diritto della E. di G.S. & C. S.a.s., dichiarata fallita nell’aprile 2006, e l’ha riformata nella parte relativa alla determinazione della pena conseguente alla condanna.
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Avverso la sentenza ricorre l’imputata per il tramite del proprio difensore, Avv. A.S., articolando due ragioni di censura.
2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 216, comma 1, n. 2, L.F., e il vizio di motivazione in ordine alla prova dell’esistenza dell’elemento oggettivo del delitto menzionato, sotto il profilo della tenuta della contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione della patrimonio e del movimento d’affari della società fallita, avendo riferito il curatore di non avere incontrato particolari difficoltà nel procedervi aliunde, ed in ordine alla prova del dolo specifico del reato di bancarotta documentale da occultamento della documentazione bancaria, poiché l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui tale condotta era preordinata a sottrarre ai creditori i ricavi della società conseguiti mediante il pagamento per assegni, non era sostenuta dalla raggiunta dimostrazione del conseguimento di ricavi da parte della società fallita.
2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di assoluta preterizione della motivazione quanto al rilievo difensivo circa la riconducibilità del fatto alla fattispecie del delitto di bancarotta documentale semplice ex art. 217, comma 2, L.F..
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
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Con l’imputazione è stato contestato all’imputata di avere tenuto le scritture contabili obbligatorie in guisa da non consentire la ricostruzione del volume d’affari e del patrimonio della fallita e, comunque, di avere occultato la documentazione bancaria dalla quale si sarebbero potuti ricostruire i pagamenti ricevuti ed effettuati dalla società.
I giudici del merito hanno ritenuto consumate entrambe le fattispecie prospettate dal titolare dell’azione penale, la cui autonomia in seno all’art. 216, comma 1, n. 2 L.F., è pacifica per il consolidato insegnamento di questa Corte (Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno e altro, Rv. 269904), atteso che la fattispecie di cui alla prima parte della norma menzionata ricorre allorché sia dimostrata la sottrazione (anche nella forma della mancata tenuta) delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari e richiede la dimostrazione del dolo specifico di conseguire un ingiusto profitto o di arrecare danno ai creditori (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014 – dep. 23/04/2015, Caprara e altri, Rv. 263242), mentre quella di cui alla seconda parte presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli stessi organi fallimentari e implica la sufficienza del dolo generico, ossia la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità può rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio (Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013 – dep. 03/02/2014, Comirato, Rv. 258982).
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Tanto chiarito deve essere rammentato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute – come accertato nel caso scrutinato con riferimento al libro giornale, al libro degli inventari e al registro IVA e delle fatture dal 2003 al 2006 -, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona e altro, Rv. 26568201 Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212; Sez. 5, n. 10423 del 22/05/2000, Piana e altri, Rv. 218383). E nel caso in esame la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari è stata possibile, secondo quanto riferito dal Curatore fallimentare, solo sulla base di documentazione fornita da terzi: in modo particolare da un numero molto limitato di clienti della società, dalla quale si è potuto evincere – in assenza della documentazione bancaria mai consegnata dalla legale rappresentante dell’ente imprenditoriale agli organi fallimentari – che i pagamenti alla fallita avvenivano mediante assegni oppure in contanti.
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Alla stregua dell’argomentazione da ultimo riportata deve ritenersi del tutto condivisibile la conclusione raggiunta in sentenza circa l’esistenza del prova del dolo specifico richiesto per l’integrazione della fattispecie di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, L.F., essendo caratterizzata da logica plausibilità l’affermazione secondo cui l’occultamento della documentazione contabile mirava a conseguire lo scopo di procurare quantomeno un pregiudizio ai creditori, con l’impedire agli organi della curatela di individuare ed aggredire quei ricavi percepiti dalla società, dei quali si era avuta contezza per il tramite della documentazione fornita dai clienti che attestava il pagamento delle prestazioni ricevute dalla società.
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Manifestamente infondato è, infine, la doglianza articolata con il secondo motivo di ricorso. E’ jus receptum che non integra automatica causa di annullamento la motivazione incompleta né quella implicita quando l’apparato logico relativo agli elementi probatori ritenuti rilevanti costituisca diretta ed inequivoca confutazione degli elementi non menzionati, a meno che questi presentino determinante efficienza e concludenza probatoria, tanto da giustificare, di per sé, una differente ricostruzione del fatto e da ribaltare gli esiti della valutazione delle prove (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 – dep. 04/09/2015, B e altri, Rv. 264879; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno e altri, Rv. 259929; Sez. 5, n. 39080 del 23/09/2003, Fabrizi, Rv. 226230; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722). Poiché secondo la pacifica linea interpretativa di questa Corte la sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, anche nella forma dell’omessa tenuta, integra gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta – e non quello di bancarotta semplice – qualora si accerti che scopo dell’omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992) una specifica argomentazione volta al diniego di riqualificazione dei fatti contestati nei termini della bancarotta documentale semplice era effettivamente superflua perché disattesa dal tenore della motivazione nel suo complesso.
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Le considerazioni sviluppate impongono il rigetto del ricorso cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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