RISARCIMENTO AI PARENTI INCIDENTE MORTALE PADOVA VICENZA TREVISO VERONA
COME OTTENERE IL GIUSTO DANNO PER MORTE FAMIGLIARE IN INCIDENTE?
PARTENDO SUBITO CON LE RICHIESTE DANNI CHIAMA SUBITO UN AVVOCATO ESPERTO A LIVELLO NAZIONALE 051 6447838 URGENZE 335 8174816
SE UN TUO FAMIGLIARE A VICENZA BOLOGNA NAPOLI O IN ITALIA HA SUBITO UN GRAVE DANNO DA INCIDENTE STRADALE AFFIDATI A UN AVVOCATO CHE DA 30 ANNI TRATTA GRAVI DANNI DELLA STRADA
Per ottenere un risarcimento per incidente mortale in Italia, è necessario seguire una procedura specifica. La prima cosa da fare è rivolgersi a un avvocato Esperto in risarcimento danni da incidenti stradali e il sottoscritto avvocato ha 30 anni di esperienza , L’avvocato sarà in grado di fornire assistenza legale e di guidare il processo di richiesta del risarcimento.
In Italia, i familiari della vittima di un incidente stradale mortale hanno diritto al risarcimento dei danni. I familiari che hanno diritto al risarcimento sono i cosiddetti “prossimi congiunti”, ovvero:
- Il coniuge;
- I figli;
- I genitori;
- I fratelli e le sorelle;
- I nonni;
- I nipoti.
Il diritto al risarcimento dei danni è riconosciuto sia in caso di incidente stradale con colpa, sia in caso di incidente stradale senza colpa.
I danni che possono essere risarciti sono i seguenti:
- Danno tanatologico. Si tratta del danno morale subito dai familiari per la perdita della vittima.
- Danno morale. Si tratta del danno morale subito dai familiari per le sofferenze causate dalla perdita della vittima.
- Danno patrimoniale. Si tratta del danno patrimoniale subito dai familiari, come ad esempio la perdita del contributo economico fornito dalla vittima.
- Danno Iure Hereditatis. Si tratta del danno patrimoniale subito dai familiari a causa della perdita della quota ereditaria spettante alla vittima.
- Danno Iure Proprio. Si tratta del danno patrimoniale subito dai familiari a causa della perdita di una relazione affettiva con la vittima.
La quantificazione del risarcimento dei danni è effettuata da un perito medico-legale. Il perito tiene conto di diversi fattori, tra cui:
- La gravità delle lesioni riportate dalla vittima;
- L’età della vittima;
- Il grado di parentela con i parenti richiedenti;
- Le condizioni economiche della vittima e dei parenti richiedenti.
Il risarcimento per incidente mortale può essere un processo lungo e complesso. È importante rivolgersi a un avvocato specializzato per ottenere il giusto risarcimento.
- Invio della richiesta di risarcimento all’assicurazione. Entro 60 giorni dalla data dell’incidente, i parenti della vittima devono inviare la richiesta di risarcimento all’assicurazione del veicolo responsabile dell’incidente. La richiesta deve contenere i seguenti dati:
- Dati anagrafici del richiedente;
- Dati anagrafici della vittima;
- Dati del veicolo responsabile;
- Descrizione dell’incidente;
- Documentazione comprovante i danni subiti.
- Presa visione della documentazione da parte dell’assicurazione. L’assicurazione ha 90 giorni di tempo per prendere visione della documentazione e formulare un’offerta di risarcimento.
- Accettazione o rifiuto dell’offerta di risarcimento. I parenti della vittima possono accettare o rifiutare l’offerta di risarcimento formulata dall’assicurazione. In caso di rifiuto, è possibile avviare un procedimento giudiziario per ottenere il risarcimento.
I parenti della vittima hanno diritto al risarcimento dei seguenti danni:
- Danno tanatologico. Si tratta del danno morale subito dai parenti per la perdita della vittima.
- Danno morale. Si tratta del danno morale subito dai parenti per le sofferenze causate dalla perdita della vittima.
- Danno patrimoniale. Si tratta del danno patrimoniale subito dai parenti, come ad esempio la perdita del contributo economico fornito dalla vittima.
- Danno Iure Hereditatis. Si tratta del danno patrimoniale subito dai parenti a causa della perdita della quota ereditaria spettante alla vittima.
- Danno Iure Proprio. Si tratta del danno patrimoniale subito dai parenti a causa della perdita di una relazione affettiva con la vittima.
La quantificazione del risarcimento dei danni è effettuata da un perito medico-legale. Il perito tiene conto di diversi fattori, tra cui:
- La gravità delle lesioni riportate dalla vittima;
- L’età della vittima;
- Il grado di parentela con i parenti richiedenti;
- Le condizioni economiche della vittima e dei parenti richiedenti.
Il risarcimento per incidente mortale può essere un processo lungo e complesso. È importante rivolgersi a un avvocato specializzato per ottenere il giusto risarcimento.
Il danno tanatologico, o danno da morte, è un danno non patrimoniale derivante dalla morte di un soggetto a seguito di un’azione illecita di terzi.
Si tratta di un danno complesso, che può essere suddiviso in due tipologie:
- Danno tanatologico iure proprio: è il danno subito dalla vittima primaria dell’illecito, che può essere rivendicato dai suoi eredi. Si tratta del danno morale derivante dalla sofferenza patita dalla vittima prima di morire, a causa delle lesioni fisiche derivanti dall’azione illecita.
- Danno tanatologico iure successionis: è il danno subito dai parenti della vittima, che consiste nella violazione, patita dai parenti, dell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci.
La risarcibilità del danno tanatologico è stata riconosciuta dalla giurisprudenza italiana a partire dagli anni ’70. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che il danno tanatologico è un danno risarcibile in quanto consiste nella lesione di un bene giuridico fondamentale, quale il bene vita.
La quantificazione del danno tanatologico è una questione complessa, che deve essere effettuata caso per caso. In genere, il giudice tiene conto di una serie di fattori, quali:
- La gravità delle lesioni fisiche riportate dalla vittima: lesioni più gravi comportano un danno tanatologico maggiore.
- La durata delle sofferenze patite dalla vittima: sofferenze più lunghe comportano un danno tanatologico maggiore.
- L’età della vittima: le vittime più giovani hanno meno possibilità di realizzare i propri progetti di vita, pertanto il loro danno tanatologico è maggiore.
- La situazione familiare e sociale della vittima: una vittima con una famiglia numerosa e un forte legame sociale ha un danno tanatologico maggiore.
Il risarcimento del danno tanatologico può essere richiesto all’autore dell’illecito, o alla sua compagnia assicurativa, attraverso un’azione civile.
Ecco alcuni esempi di casi in cui può essere riconosciuto il danno tanatologico:
- Un motociclista che muore in un incidente stradale provocato da un’auto.
- Un lavoratore che muore a causa di un infortunio sul lavoro.
- Un paziente che muore a causa di una negligenza medica.
Il danno tanatologico è un danno importante, che può avere un impatto significativo sulla vita delle vittime e dei loro familiari.
CHI HA DIRITTO AL RISARCIMENTO?
I FAMIGLIARI : CONIUGE, GENITORI, FIGLI A VOLTE NIPOTI
SONO PRATICHE MOLTO COMPLESSE?
ASSOLUTAMENTE SI , VI E’ SIA DEL PENALE CHE CIVILE
CI VUOLE UN AVVOCATO ESPERTO?
SOLO UN AVVOCATO ESPERTO PUO’ FARTI OTTENERE IL GIUSTO DANNO SONO PRATICHE SULLE QUALI NON BISOGNA DORMIRE
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CHIAMA SE UN TUO PARENTE HA AVUTO UN GRAVE INCIDENTE O UN INCIDENTE MORTALE CHIAMA SUBITO PER UN PRONTO INTERVENTO DI UN AVVOCATO ESPERTO DI INCIDENTI GRAVI O MORTALI,
Subire un sinistro con lesioni personali di grave entità significa spesso veder cambiare in negativo la propria vita in tutti i suoi aspetti, la propria salute, la propria vita di relazione, la propria attività, le prospettive e i sogni per il proprio futuro; in questi casi o in caso di sinistri con vittime mortali le conseguenze sono talmente gravi da sconvolgere la vita anche dei familiari.
CON SEDE A BOLOGNA L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI OPERA ANCHE A PRATO VICENZA PISTOIA CREMONA CREMA.
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PURTROPPO UN LUTTO NON VERRA’ MAI ABBASTANZA RISARCITO !!
AFFIDATI A CHI HA ESPERIENZA !!
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- Come avvocato p mi occupo da anni di incidenti mortali e voglio condividere con te alcune considerazioni e articoli che possono interessarti, qui di seguito potrai trovare tutto il materiale riguardante il risarcimento per danni da incidente mortale.
- LEGGI IN MATERIA DI INCIDENTE MORTALE RISARCIMENTO AI PARENTI
- MORTE FAMIGLIARE IN INCIDENTE DANNO PARENTALE
- viene a configurarsi come un danno di natura non patrimoniale che un soggetto subisce, in conseguenza dell’attività illecita posta in essere da un terzo ai danni di altra persona legata alla prima da un rapporto di natura familiare e/o affettiva,
- I giudici di legittimità precisano che i familiari della vittima di un fatto illecito altrui possono subire:
- un danno morale, consistente nella sofferenza d’animo
- un danno biologico, ad esempio una malattia.
- Ambedue le poste di danno non necessariamente producono uno sconvolgimento delle abitudini di vita. Infatti, il danno risarcibile ai congiunti per le lesioni patite dal parente non si esauriscono nel “totale sconvolgimento delle abitudini di vita”. Il pregiudizio sofferto dai familiari è un danno diretto: spesso si parla impropriamente di danno riflesso, facendo riferimento alla vittima primaria (la vittima delle lesioni) e alle vittime secondarie (i congiunti). Invero, «il danno subito dai familiari è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo». Infatti, la lesione è un fatto plurioffensivo, che produce vittime diverse, ma parimenti dirette. Nella prassi, per mere esigenze descrittive, si parla impropriamente di vittime secondarie e di danno riflesso.
In virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Cass. n. 30997/2018, conforme a Cass. n. 25351/2015), atteso che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in assenza di lesione alla salute, ogni “vulnus” arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato va valutato ed accertato, all’esito di compiuta istruttoria, in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto risarcibile sia della sofferenza morale che della privazione
I giudici di legittimità precisano che i familiari della vittima di un fatto illecito altrui possono subire:
un danno morale, consistente nella sofferenza d’animo
un danno biologico, ad esempio una malattia.
Risarcimento ai Parenti dopo un Incidente Mortale: Diritti, Procedure e Assistenza Legale
Introduzione
Quando un tragico incidente mortale colpisce una famiglia, i parenti dei defunti sono sconvolti dal dolore e dalla perdita. Oltre all’aspetto emotivo, ci sono anche implicazioni legali e finanziarie da affrontare. In situazioni del genere, i parenti possono avere diritto a un risarcimento per la perdita subita. Questo articolo si concentra sulle procedure, i diritti e l’assistenza legale disponibile per i parenti che cercano un risarcimento in seguito a un incidente mortale.
- Cosa è un incidente mortale e chi sono i parenti interessati?
Un incidente mortale si verifica quando un individuo perde la vita a causa di un evento tragico, come un incidente stradale, un errore medico, un incidente sul lavoro o qualsiasi altra circostanza che coinvolge la negligenza o la responsabilità di un’altra persona o entità. I parenti interessati possono includere il coniuge, i figli, i genitori e gli altri familiari a seconda delle leggi specifiche del luogo in cui è avvenuto l’incidente.
- Causa del decesso e responsabilità legale
Prima di procedere con una richiesta di risarcimento, è essenziale determinare la causa del decesso e stabilire la responsabilità legale. Gli incidenti mortali possono essere il risultato di diverse situazioni, e spetta agli avvocati e agli investigatori stabilire se c’è una parte responsabile dell’incidente. In alcuni casi, potrebbe essere necessario avviare un’azione legale contro un individuo, un’azienda o un’istituzione per ottenere giustizia.
- Diritti dei parenti nel caso di un incidente mortale
I parenti delle vittime di un incidente mortale hanno diversi diritti che devono essere rispettati durante il processo di richiesta di risarcimento. Questi diritti possono variare a seconda delle giurisdizioni, ma generalmente includono il diritto di essere informati sulla causa del decesso, il diritto di partecipare alle indagini e il diritto di presentare una richiesta di risarcimento.
- Procedure per richiedere un risarcimento
Per richiedere un risarcimento in seguito a un incidente mortale, i parenti devono seguire una serie di procedure specifiche. Innanzitutto, dovrebbero raccogliere tutte le prove disponibili, come documenti medici, rapporti di polizia e testimonianze di eventuali testimoni oculari. Successivamente, è essenziale consultarsi con un avvocato specializzato in incidenti mortali per valutare la validità della richiesta e avviare eventuali azioni legali.
- Valutazione del risarcimento
Il risarcimento per un incidente mortale può coprire una serie di spese e danni subiti dai parenti della vittima. Questi possono includere spese mediche e funerali, perdita di sostegno finanziario, dolore e sofferenza, perdita del rapporto affettivo e altro ancora. La quantità del risarcimento dipenderà da vari fattori, tra cui la gravità dell’incidente, le circostanze individuali e le leggi del luogo in cui è avvenuto l’incidente.
- Ruolo dell’assistenza legale
L’assistenza legale è fondamentale per i parenti delle vittime di un incidente mortale che desiderano ottenere giustizia e un adeguato risarcimento. Un avvocato esperto in incidenti mortali avrà la conoscenza e l’esperienza necessarie per affrontare le compagnie di assicurazione e le parti responsabili, garantendo che i diritti dei parenti siano protetti e che venga ottenuta una giusta compensazione.
Conclusione
Un incidente mortale è una tragedia che può avere effetti devastanti sulla vita dei parenti delle vittime. Tuttavia, nel caso in cui l’incidente sia stato causato da negligenza o responsabilità di terzi, i parenti hanno diritto a cercare un risarcimento per la loro perdita. Seguendo le procedure appropriate e con l’assistenza di un avvocato competente, i parenti possono sperare di ottenere giustizia e di affrontare il processo di recupero in modo più sostenibile. Se sei stato coinvolto in una situazione simile, non esitare a cercare assistenza legale per proteggere i tuoi diritti e ottenere l’aiuto di cui hai bisogno durante questo periodo difficile.
Ambedue le poste di danno non necessariamente producono uno sconvolgimento delle abitudini di vita. Infatti, il danno risarcibile ai congiunti per le lesioni patite dal parente non si esauriscono nel “totale sconvolgimento delle abitudini di vita”. Il pregiudizio sofferto dai familiari è un danno diretto: spesso si parla impropriamente di danno riflesso, facendo riferimento alla vittima primaria (la vittima delle lesioni) e alle vittime secondarie (i congiunti). Invero, «il danno subito dai familiari è diretto, non riflesso, ossia è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo». Infatti, la lesione è un fatto plurioffensivo, che produce vittime diverse, ma parimenti dirette. Nella prassi, per mere esigenze descrittive, si parla impropriamente di vittime secondarie e di danno riflesso.
il che ha determinato lo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell’affetto e nella quotidianità di tale rapporto, nonché una sofferenza interiore derivante dal venir meno dello stesso (Cass. civ., sez. III, n. 23469/2018; Cass. civ., sez. III, n. 901/2018; Cass. civ., sez. III, n. 7513/2018)
il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell’interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. civ., sez. III, n. 907/2018).
La liquidazione del risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, trattandosi di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., avviene “in base a valutazione equitativa che tenga conto dell’intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 907/2018). In particolare nel procedere all’accertamento ed alla quantificazione del danno risarcibile, il giudice di merito deve valutare tanto l’aspetto interiore del danno sofferto (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) quanto quello dinamico-relazionale (destinato ad incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto). Vi è da sottolineare che la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed eccezionali (Cass. civ., sez. III, n. 23469/2018).
Nella recente sentenza n. 28989/2019, la Corte di Cassazione, dopo aver rigettato numerosi punti del ricorso di un’azienda sanitaria, ha accolto la doglianza inerente la locupletazione, poiché la Corte d’Appello che aveva emesso la sentenza impugnata, aveva riconosciuto agli eredi di una persona defunta per errore medico, il danno da perdita del rapporto parentale oltre ad un’ulteriore maggiorazione a titolo di danno morale soggettivo.
Ora, in disparte che la corrispondenza a un’indistinta e difficilmente individuabile coscienza sociale, se può avere rilievo sul piano assiologico e delle modifiche normative, più o meno auspicabili, secondo le diverse opzioni culturali, non è criterio che possa legittimamente guidare l’attività dell’interprete del diritto positivo, deve rilevarsi che, secondo l’orientamento che queste sezioni unite intendono confermare, la morte provoca una perdita, di natura patrimoniale e non patrimoniale, ai congiunti che di tal perdita sono risarciti, mentre non si comprende la ragione per la quale la coscienza sociale sarebbe soddisfatta solo se tale risarcimento, oltre che ai congiunti (per tali intendendo tutti i soggetti che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali attuali, abbiano relazioni di tipo familiare giuridicamente rilevanti, con la vittima) per le perdite proprie, fosse corrisposto anche agli eredi (e in ultima analisi allo Stato).
Come è stato osservato (Cass. n. 6754 del 2011), infatti, pretendere che la tutela risarcitoria “sia data anche al defunto corrisponde, a ben vedere, solo al contingente obiettivo di far conseguire più denaro ai congiunti”.
Coglie il vero, peraltro, il rilievo secondo cui oltre che oggetto di un diritto del titolare, insuscettibile di tutela per il venir meno del soggetto nel momento stesso in cui sorgerebbe il credito risarcitorio, la vita è bene meritevole di tutela nell’interesse della intera collettività, ma tale rilievo giustifica e anzi impone, come è ovvio, che sia prevista la sanzione penale, la cui funzione peculiare è appunto quella di soddisfare esigenze punitive e di prevenzione generale della collettività nel suo complesso, senza escludere il diritto ex art. 185 c.p., comma 2, al risarcimento dei danni in favore dei soggetti direttamente lesi dal reato, ma non impone necessariamente anche il riconoscimento della tutela risarcitoria di un interesse che forse sarebbe più appropriato definire generale o pubblico, piuttosto che collettivo, per l’evidente difficoltà, tutt’ora esistente per quanto riguarda la tutela giurisdizionale amministrativa, di individuare e circoscrivere l’ambito della “collettività” legittimate a invocare la tutela.
Incidente mortale risarcimento ai parenti Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena
ì Ulteriore rilievo, frequente in dottrina, è che sarebbe contraddittorio concedere onerosi risarcimenti dei danni derivanti da lesioni gravissime e negarli del tutto nel caso di illecita privazione della vita, con ciò contraddicendo sia il principio della necessaria integralità del risarcimento che la funzione deterrente che dovrebbe essere riconosciuta al sistema della responsabilità civile e che dovrebbe portare a introdurre anche nel nostro ordinamento la categoria dei danni punitivi. Incidente mortale risarcimento ai parenti Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena. L’argomento , di indubbia efficacia retorica, è in realtà solo suggestivo, perchè non corrisponde al vero che, ferma la rilevantissima diversa entità delle sanzioni penali, dall’applicazione della disciplina vigente le conseguenze economiche dell’illecita privazione della vita siano in concreto meno onerose per l’autore dell’illecito di quelle che derivano dalle lesioni personali, essendo indimostrato che la sola esclusione del credito risarcitorio trasmissibile agli eredi, comporti necessariamente una liquidazione dei danni spettanti ai congiunti di entità inferiore.
Peraltro è noto che secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 132 del 1985, n. 369 del 1996, n. 148 del 1999) il principio dell’integrale risarcibilità di tutti i danni non ha copertura costituzionale ed è quindi compatibile con l’esclusione del credito risarcitorio conseguente alla stessa struttura della responsabilità civile dalla quale deriva che il danno risarcibile non può che consistere che in una perdita che richiede l’esistenza di un soggetto che tale perdita subisce. Del pari non appare imposta da alcuna norma o principio costituzionale un obbligo del legislatore di prevedere che la tutela penale sia necessariamente accompagnata da forme di risarcimento che prevedano la riparazione per equivalente di ogni perdita derivante da reato anche quando manchi un soggetto al quale la perdita sia riferibile. risarcimento danni incidente stradale mortale risarcimento danni incidente stradale mortale prescrizione risarcimento danni incidente stradale mortale eredi risarcimento danni incidente stradale mortale tabelle incidente mortale risarcimento parenti calcolo risarcimento danni incidente stradale risarcimento danni incidente stradale pedone calcolo risarcimento danni incidente stradale tabelle milano Da quanto già rilevato, inoltre, la progressiva autonomia della disciplina della responsabilità civile da quella penale ha comportato l’obliterazione della funzione sanzionatoria e di deterrenza (v., tra le tante, Cass. n. 1704 del 1997, n. 3592 del 1997, n. 491 del 1999, n. 12253 del 2007, n. 6754/2011) e l’affermarsi della funzione reintegratoria e riparatoria (oltre che consolatoria), tanto che si è ritenuto non delibabile, per contrarietà all’ordine pubblico interno, la sentenza statunitense di condanna al risarcimento dei danni “punitivi” (Cass. n. 1183 del 2007, n. 1781 del 2012), i quali si caratterizzano per un’ingiustificata sproporzione tra l’importo liquidato ed il danno effettivamente subito. 3.5. Pur non contestando il principio pacificamente seguito dalla giurisprudenza di questa Corte (in adesione a un’autorevole dottrina e in conformità con quanto affermato da Corte cost. n. 372 del 1994) secondo il quale i danni risarcibili sono solo quelli che consistono nelle perdite che sono conseguenza della lesione della situazione giuridica soggettiva e non quelli consistenti nell’evento lesivo, in sè considerato, si è affermato con la sentenza n. 1361 del 2014 che il credito risarcitorio del danno da perdita della vita si acquisirebbe istantaneamente al momento dell’evento lesivo che, salvo rare eccezioni, precede sempre cronologicamente la morte cerebrale, ponendosi come eccezione a tale principio della risarcibilità dei soli “danni conseguenza”.
L’unica distinzione che si registra negli orientamenti giurisprudenziali riguarda la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno da risarcire che, da un orientamento, con “mera sintesi descrittiva” (Cass. n. 26972 del 2008), è indicato come “danno biologico terminale” (Cass. n. 11169 del 1994, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 1704 del 1997, n. 24 del 2002, n. 3728 del 2002, n. 7632 del 2003, n 9620 del 2003, n. 11003 del 2003, n. 18305 del 2003, n. 4754 del 2004, n. 3549 del 2004, n. 1877 del 2006, n. 9959 del 2006, n. 18163 del 2007, n. 21976 del 2007, n. 1072 del 2011) – liquidabile come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 12408 del 2011) ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno – e,da altro orientamento, è classificato come danno “catastrofale” (con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni). Il danno “catastrofale”, inoltre, per alcune decisioni, ha natura di danno morale soggettivo (Cass. n. 28423 del 2008, n. 3357 del 2010, n. 8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del 2011, n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014) e per altre, di danno biologico psichico (Cass. n. 4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 1072 del 2011). Ma da tali incertezze non sembrano derivare differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni perchè, come già osservato, anche in caso di utilizzazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico psichico dovrà procedersi alla massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l’utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale.3.2. Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, invece, si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento dei danno iure hereditatis. Tale orientamento risalente (Cass. sez. un. 22 dicembre 1925, n. 3475: “se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l’esistenza di un subbietto di diritto”) ha trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994 e, come rilevato, anche nella più recente sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008 (che ne ha tratto la conseguenza dell’impossibilità di una rimeditazione della soluzione condivisa) e si è mantenuto costante nella giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, successivamente alla citata sentenza della Corte costituzionale: Cass. n. 11169 del 1994, n. 10628 del 1995, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 3592 del 1997, n. 1704 del 1997, n. 9470 del 1997, n. 11439 del 1997, n. 5136 del 1998, n. 6408 del 1998, n. 12083 del 1998, n. 491 del 1999, n. 1633 del 2000, n. 2134 del 2000, n. 4729 del 2001, 4783 del 2001, n. 887 del 2002, n. 7632 del 2003, n. 9620 del 2003, n. 517 del 2006, n. 3760 del 2007, n. 12253 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 15706 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 2654 del 2012, n. 12236 del 2012, n. 17320 del 2012).A tale risalente e costante orientamento le sezioni unite intendono dare continuità non essendo state dedotte ragioni convincenti che ne giustifichino il superamento.
Certamente tali ragioni non sono state neppure articolate con la sentenza n. 15760 del 2006 (pronunciata su ricorso avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni da morte di congiunto avanzata iure proprio) che, con affermazione avente dichiarata natura di obiter “sistematico”, si è limitata ad auspicare che, in conformità con orientamenti dottrinari italiani ed Europei, sia riconosciuto quale momento costitutivo del credito risarcitorio quello della lesione, indipendentemente dall’intervallo di tempo con l’evento morte causalmente collegato alla lesione stessa. Ma anche l’ampia motivazione della sentenza n. 1361 del 2014, che ha effettuato un consapevole revirement, dando luogo al contrasto in relazione al quale è stato chiesto l’intervento di queste sezioni unite, non contiene argomentazioni decisive per superare l’orientamento tradizionale, che, d’altra parte, risulta essere conforme agli orientamenti della giurisprudenza Europea con la sola eccezione di quella portoghese.La premessa del predetto orientamento, peraltro non sempre esplicitata, sta nell’ormai compiuto superamento della prospettiva originaria secondo la quale il cuore del sistema della responsabilità civile era legato a un profilo di natura soggettiva e psicologica, che ha riguardo all’agire dell’autore dell’illecito e vede nel risarcimento una forma di sanzione analoga a quella penale, con funzione deterrente (sistema sintetizzato dal principio affermato dalla dottrina tedesca “nessuna responsabilità senza colpa” e corrispondente alle codificazioni ottocentesche per giungere alle stesse impostazioni teoriche poste a base del codice del ’42).L’attuale impostazione, sia dottrinaria che giurisprudenziale, (che nelle sue manifestazioni più avanzate concepisce l’area della responsabilità civile come sistema di responsabilità sempre più spesso oggettiva, diretto a realizzare una tecnica di allocazione dei danni secondo i principi della teoria dell’analisi economica del diritto) evidenzia come risulti primaria l’esigenza (oltre che consolatoria) di riparazione (e redistribuzione tra i consociati, in attuazione del principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.) dei pregiudizi delle vittime di atti illeciti, con la conseguenza che il momento centrale del sistema è rappresentato dal danno, inteso come “perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridica soggettiva ” (Corte cost. n. 372 del 1994).
Nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico “vita” che costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente (Cass. n. 1633 del 2000; n. 7632 del 2003; n. 12253 del 2007).
La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene “salute”, pregiudicato dalla lesione dalla quale sia derivata la morte, diverse essendo, ovviamente, le perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi (Corte cost. n. 372 del 1994; Cass. n. 4991 del 1996; n. 1704 del 1997; n. 3592 del 1997; n. 5136 del 1998; n. 6404 del 1998; n. 12083 del 1998, n. 491 del 1999, n. 2134 del 2000; n. 517 del 2006, n. 6946 del 2007, n. 12253 del 2007). E poichè una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso, come ritenuto da Cass. n. 6938 del 1998, poichè, come esattamente rilevato dalla sentenza n. 4991 del 1996, ciò di cui si discute è il credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma) dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo (Cass. n. 4991 del 1996).
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“Non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria del ‘danno esistenziale’, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel ‘danno esistenziale’ si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 c.c. (Cass., 11 novembre 2008, n. 26972).” Nella fattispecie in esame il danno esistenziale non poteva essere liquidato come voce autonoma, essendo stato già liquidato agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo sia della sofferenza soggettiva che del danno costituito dalla lesione del rapporto parentale e dal conseguente sconvolgimento dell’esistenza. INCIDENTE MORTALE RISARCIMENTO AI PARENTI FIRENZE, AREZZO, GROSSETO, LIVORNO, LUCCA, PISA, PISTOIA, PRATO, SIENA.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 13 gennaio 2016, n. 336
Con atto di citazione notificato il 12 febbraio 2001 V.A.M. in R. , R.E. e R.C. convennero in giudizio B.G. , D.A. e le compagnie assicuratrici Axa Assicurazioni spa e Sai Assicurazione (ora Fondiaria – Sai) dinanzi al Tribunale di Firenze per accertare le responsabilità concorrenti di B.G. e D.A. nella causazione dell’incidente stradale verificatosi nel comune di (OMISSIS) nel quale perse la vita R.S. ; per condannare gli stessi e le rispettive compagnie assicuratrici in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da essi attori. Il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, accolse la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori e, accertata l’esclusiva responsabilità di B.G. nella produzione del sinistro, condannò lo stesso e la Axa Assicurazioni, in solido, al risarcimento dei danni. Avverso la relativa sentenza proposero appello congiunto B.G. e la Axa Assicurazioni chiedendo di accertare la concorrente responsabilità del convenuto D.A. e l’eccessiva liquidazione del danno morale, nonché la liquidazione del danno esistenziale non richiesta dagli attori. Resistettero R.C. , R.E. ed V.A.M. che contestarono le censure mosse dall’appellante nei confronti della sentenza impugnata e proposero appello incidentale.
La Corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale e, in parziale accoglimento di quello principale, ha riliquidato il danno subito dagli attori nelle seguenti somme, in luogo di quelle determinate dal primo giudice: per R.C. la somma complessiva di Euro 198.710,61 dei quali Euro 190.000,00 per il danno non patrimoniale; Euro 4.276,15 per il danno biologico; Euro 4.434,46 per le spese funerarie, oltre accessori; per V.A.M. Euro 190.000,00 e per R.E. Euro 80.000,00, oltre accessori. Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso per cassazione V.A.M. , in proprio e in qualità di erede di R.C. ed R.E. , in proprio e nella qualità di erede di R.C. , che presentano memoria.
Con separato ricorso V.A.M. , in proprio e nella qualità di erede di R.C. ed R.E. in proprio e nella qualità di erede di R.C. , impugnano l’ordinanza con la quale la Corte d’appello ha corretto la sentenza impugnata, laddove nel dispositivo era stato omesso l’ordine di restituzione delle somme anticipate in eccesso dalla compagnia. Resiste con separati controricorsi Axa Assicurazioni. Gli altri intimati non svolgono attività difensiva
Motivi della decisione
Con il primo motivo del primo ricorso i ricorrenti denunciano “art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059, artt. 3 e 32 della costituzione. Violazione delle tabelle per il calcolo del danno alla persona del Tribunale di Firenze. Art. 360 n. 5 c.p.c.: per insufficiente e contraddittoria motivazione (in riferimento al danno morale)”. Sostengono i ricorrenti che la Corte d’appello, con la sentenza impugnata, da una parte non ha sufficientemente motivato la non adeguatezza del criterio applicato dal giudice di primo grado e dall’altra ha semplicemente affermato, senza alcuna spiegazione, l’opposto di quanto dichiarato dal Tribunale e cioè che il criterio utilizzato nel distretto era quello della liquidazione del danno da morte di un congiunto e non quello utilizzato dal Tribunale.
Da qui la richiesta dei ricorrenti di cassazione della sentenza della Corte d’appello, sia perché quest’ultima viola i criteri equitativi e di parità del trattamento, sia perché la motivazione adottata per discostarsi dal Tribunale di Firenze è del tutto insufficiente. Il motivo è infondato. La liquidazione del danno morale iure proprio sofferto per il decesso di un familiare causato del fatto illecito altrui (nella specie per sinistro stradale) sfugge necessariamente ad una previa valutazione analitica e resta affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, come tali non sindacabili in sede di legittimità, perché, nonostante l’inquadramento del diritto all’integrità psicofisica della persona nell’ambito esclusivo del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost. (nonché delle altre norme costituzionali poste a presidio della detta integrità personale), rimangono validi tutti i principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno morale, oltre che di quello biologico (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23053). La decisione in oggetto è dunque suscettibile di censura solo sotto il profilo di eventuali vizi di motivazione, ove i criteri adottati per la liquidazione appaiano intrinsecamente illogici o gravemente contrastanti con le leggi o la prassi giurisprudenziale e non siano illustrati i principi o le peculiarità del caso concreto che abbiano indotto a giustificare lo scostamento.
L’impugnata sentenza ha ritenuto che la liquidazione del danno morale effettuata dal Tribunale non è adeguata, avendo liquidato 1/3 e un 1/4 della somma che sarebbe spettata a R.S. per una invalidità del 100%, invece di adoperare le apposite tabelle che prevedono un limite minimo ed uno massimo per la liquidazione del danno per la morte di un congiunto. Pertanto, entro i ristretti limiti in cui l’ordinamento giuridico può fare fronte a vicende dolorose e tragiche come quella in esame, si deve ritenere che la decisione impugnata non si sia discostata dai criteri in base ai quali il risarcimento dei danni morali può essere quantificato ed ha a ciò provveduto con valutazione equitativa adeguatamente motivata e non suscettibile di riesame in questa sede. E comunque le doglianze del ricorrente, relative alla quantificazione del danno morale, non trovano riscontro nella congruità del percorso fondativo del convincimento reso per altro in conformità agli approdi nomofilattici di cui a Cass., 11 novembre 2008, n. 26972. Con il secondo motivo del primo ricorso i ricorrenti denunciano: “art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2043, 2056, 2059, artt. 2, 29, 30 e 32 costituzione. Art. 360 n. 5 c.p.c.: per insufficiente e contraddittoria motivazione (in riferimento al danno esistenziale)”. Sostengono i ricorrenti che il danno esistenziale è stato da loro provato come dimostra la decisione del Tribunale di Firenze, mentre la Corte d’appello, con una insufficiente motivazione, ha escluso il suddetto danno. Il motivo è infondato. Non è ammissibile nel nostro ordinamento l’autonoma categoria del ‘danno esistenziale’, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel ‘danno esistenziale’ si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 c.c. (Cass., 11 novembre 2008, n. 26972). Nella fattispecie in esame il danno esistenziale non poteva essere liquidato come voce autonoma, essendo stato già liquidato agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo sia della sofferenza soggettiva che del danno costituito dalla lesione del rapporto parentale e dal conseguente sconvolgimento dell’esistenza. Con il terzo motivo si sostiene “art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e falsa applicazione ed interpretazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”. Ritengono i ricorrenti che la Corte d’appello ha respinto il loro ricorso incidentale su aspetti marginali, mentre ha riconfermato la responsabilità del B. nella causazione del sinistro dichiarando infondato il primo motivo d’appello e accogliendo in parte il secondo e terzo motivo in punto di quantum. Ad avviso dei ricorrenti del tutto ingiustificata e priva di motivazione è la compensazione delle spese del giudizio di secondo grado. Il motivo è infondato. Premesso infatti che nella fattispecie si applica l’art. 92 nell’originaria formulazione, non viola tale norma, né quella di cui all’art. 91 c.p.c., la disposta compensazione delle spese effettuata dal giudice in appello, con riferimento al ridotto accoglimento della domanda.
La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, secondo comma, c.p.c.), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cass., 21 ottobre 2009, n. 22381). In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato della corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare a norma dell’originaria formulazione dell’art. 92 c.p.c (applicabile nella fattispecie ratione temporis) in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass., 14 novembre 2002, n. 16012; Cass., 1 ottobre 2002, n. 14095; Cass., 11 novembre 1996, n. 9840). Nel caso in esame il giudice d’appello non ha emesso alcuna condanna alle spese nei confronti degli attuali ricorrenti, avendo respinto il loro appello incidentale ed accolto parzialmente l’appello principale. Pertanto esula dal sindacato di questa Corte e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto od in parte le spese di lite. Con il quarto motivo si denuncia “in via ipotetica, qualora le controparti, in sede di eventuale ricorso incidentale chiedessero in punto di an debeatur che venga cassata la sentenza della Corte d’appello e quindi affermato un concorso causale nella produzione dell’incidente stradale de quo a carico del sig. D.A. e quindi una responsabilità solidale e diretta della Fondiaria – Sai s.p.a. e codesta Corte affermasse un contributo eziologico anche di D.A. e quindi una responsabilità solidale e diretta della Fondiaria – Sai s.p.a. nel sinistro ove ha perso la vita il giovane R.S. , fermo restante ogni riserva in punto di eventuali eccezioni di inammissibilità improcedibilità dell’eventuale ricorso incidentale, si chiede fin d’ora che il maggior danno eventualmente riconosciuto venga posto a carico solidale di B.G. e Axa Assicurazioni da una parte e D.A. e Fondiaria – Sai dall’altra e che nessun rimborso venga ordinato ai ricorrenti provvedendo quindi le compagnie a ripartirsi le percentuali di responsabilità sul presupposto della solidarietà del debito risarcitorio”. Il motivo deve ritenersi assorbito in assenza di ricorso incidentale da parte dell’Axa Assicurazioni
Con il secondo ricorso, articolato in sei motivi, i ricorrenti rispettivamente denunciano: 1) “violazione dell’art. 288 c.p.c. (art. 360 n. 3)”; 2) “omesso esame dell’eccezione formulata dalla difesa circa l’esistenza o meno della domanda restitutoria (art. 360 n. 5)”; 3) “violazione dei principi in materia di onere della prova”; 4) “violazione del giudicato – art. 324 c.p.c. (art. 360 n. 3); 5) “violazione del diritto di difesa delle sig.re R. ”; 6) “violazione degli artt. 288 e 170 c.p.c. (art. 360 n. 3)”. Con l’istanza di correzione i ricorrenti avevano contestato che l’Axa non aveva depositato né l’atto di citazione in appello, né il verbale di precisazione delle conclusioni con il quale era stata formulata la domanda di restituzione delle somme percepite in eccesso. Ritengono pertanto i ricorrenti che l’impugnata sentenza non si è limitata ad emendare un errore materiale ma è andata ben oltre, violando la procedura prevista dall’art. 288 c.p.c.. I motivi sono inammissibili. Il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa, alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione: dall’art. 288, quarto comma, c.p.c. è, infatti, espressamente prevista l’impugnabilità delle parti corrette, che costituisce rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione (Cass., 17 maggio 2010, n. 12034). In conclusione, la Corte rigetta il primo ricorso, depositato il 6 dicembre 2012; dichiara inammissibile il secondo ricorso, depositato il 24 marzo 2014 e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida come in dispositivo, tenendo conto della difesa svolta dalla compagnia per rispondere ai ricorsi di controparte. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il primo ricorso, dichiara inammissibile il secondo e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Questa Corte riconosce e valorizza sotto il profilo della intensità della sofferenza patita, il diritto del soggetto gravemente danneggiato in un incidente, dal quale consegua a breve distanza di tempo la morte, al risarcimento quanto meno del danno morale c.d. catastrofale, per tale intendendosi il danno morale puro subito dalla vittima che è consapevole della gravità delle sue condizioni e attende lucidamente, benché atterrita, l’approssimarsi ineluttabile della morte. Lo riconosce a condizione che la vittima stessa, nell’apprezzabile lasso di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l’incombenza dell’inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente sofferenza morale massima, benché concentrata in quel breve lasso di tempo, perché correlata alla prossima perdita della vita (Cass. n. 23183 del 2014, Cass. n. 7126 del 2013, Cass. n. 11601 del 2005, che puntualizza che ‘In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni (nel caso, due ore), se esclude l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere ‘iure hereditatis’). La verifica se sia configurabile o meno la violazione di legge denunciata in riferimento al primo motivo per aver considerato la corte d’appello in ogni caso troppo breve e non rapportabile all’’apprezzabile lasso di tempo’ individuato dalla giurisprudenza di legittimità come soglia minima per l’insorgenza in capo al danneggiato del diritto al risarcimento del danno morale cd. catastrofale il tempo di sopravvivenza del C.D. è condizionata quindi all’accoglimento del secondo motivo, in quanto solo in presenza di un lucido, per quanto breve, intervallo di tempo in cui il danneggiato possa aver percepito in tutta la sua drammaticità la condizione in cui si trova, il diritto al danno morale può sorgere, mentre la corte d’appello, con motivazione impugnata con il secondo motivo di ricorso, ha escluso che risultasse provata proprio la lucidità della vittima nello spazio di tempo tra l’incidente e la morte. Il secondo motivo di ricorso non può essere accolto. Esso appare incentrato sul vizio di motivazione, anche se contiene l’indicazione di alcune norme di legge, tra le quali l’art. 2697 c.c. che regola la ripartizione dell’onere probatorio, che sarebbe superflua all’interno di un motivo volto a censurare esclusivamente il profilo motivazionale. Il punto controverso della motivazione è quello in cui la corte d’appello ha affermato la mancanza di prova sullo stato di lucidità nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, fondando il proprio convincimento in ordine alla mancanza di lucidità della vittima esclusivamente sulla circostanza di fatto che questa fosse stata trasportata in rianimazione, mentre i ricorrenti evidenziano che questa circostanza di per sé non fosse inequivoca. E tuttavia, tenuto conto dei limiti del controllo del giudice di legittimità sulla motivazione, all’interno dei quali non è consentito cassare una motivazione perché non è la migliore possibile o la più articolata, ma soltanto quando presenti delle falle nel percorso logico o della patenti contraddizioni tali da minare la coerenza del ragionamento che ha portato il giudice ad un certo esito, la motivazione della corte d’appello sul punto, benché sintetica, è completa e coerente, laddove argomenta nel senso che il tempo di sopravvivenza dopo l’incidente è stato di poco più di un’ora, e, soprattutto, che non vi fosse prova della sussistenza di uno stato di lucidità della vittima in quell’intervallo di tempo. Aggiunge poi, ad abundantiam, che il fatto che l’infortunato fosse stato ricoverato in rianimazione costituisce al più un elemento probatorio in senso contrario, né la coerenza della motivazione è scalfita dalla circostanza di fatto allegata dai ricorrenti e ad avviso degli stessi trascurata dalla corte d’appello, costituita dall’iniziale ricovero in pronto soccorso, prima del trasporto in rianimazione. Il punto centrale di questo passaggio della motivazione, non scalfito dalle considerazioni dei ricorrenti, è costituito dal fatto che non sia stata fornita la prova di una condizione di lucidità della vittima successiva all’incidente, onere probatorio che, essendo attinente ad uno dei fatti costitutivi dell’azione, gravava su chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno e quindi era a carico degli eredi, che agiscono per il riconoscimento del relativo diritto. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 19 giugno 2015, n. 12722 Ritenuto in fatto C.D. , C.E.C.E. e S.L.M.A.G. propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi per la riforma della sentenza n. 2655 del 2011 emessa dalla Corte d’Appello di Venezia il 18 dicembre 2011, nei confronti di R.A.S. s.p.a., di P.E. e di P.E. . Resiste la Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a.) con controricorso, gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Entrambe le parti hanno anche depositato memoria illustrativa. I ricorrenti espongono che nel 2002 essi, in qualità rispettivamente di padre, sorella e madre del defunto C.D. , convenivano in giudizio P.E. e la sua compagnia di assicurazioni per la r.c.a., R.A.S. s.p.a., per sentir dichiarare la responsabilità esclusiva del P. nello scontro tra veicoli a seguito del quale aveva perso la vita C.D. , all’epoca di ventisette anni, e sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in proprio e quali eredi del C. dai prossimi congiunti. Il contraddittorio veniva integrato nei confronti del proprietario del veicolo, P.E. . Il Tribunale di Verona in primo grado condannava i convenuti in solido a risarcire ai familiari di C.D. la somma capitale complessiva di Euro 300.000,000 a titolo di risarcimento del danno biologico e morale subito dal defunto, oltre interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al saldo, nonché a corrispondere agli attori iure proprio Euro 55.000 ciascuno per i genitori a titolo di danno morale e Euro 50.000 ciascuno a titolo di danno esistenziale, e per la sorella rispettivamente Euro 35.000,00 e 30.000,00. All’esito del giudizio di secondo grado la Corte d’Appello di Venezia ridimensionava l’ammontare del risarcimento complessivo spettante ai C. in Euro 275.000,00 e detratto l’acconto già percepito di Euro 200.000,00 condannava gli appellanti in solido a corrispondere la somma residua di Euro 75.000,00 oltre interessi e rivalutazione, esclusivamente a titolo di danno iure proprio riportato dai congiunti della vittima. Essa accoglieva in parte l’appello dichiarando che ai C. non spettasse alcunché a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno morale e del danno biologico subiti dalla vittima in conseguenza del sinistro, atteso che nessun danno non patrimoniale era sorto in capo alla vittima stessa, per essere sopraggiunta la morte a distanza soltanto di un’ora e quindici minuti dall’incidente, senza che vi fosse prova che il C. , trasportato subito in rianimazione, fosse rimasto lucido in quel breve lasso di tempo tra l’incidente e la morte. Richiamava la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che richiede, perché possa sorgere (e sia poi trasmissibile agli eredi) in capo alla vittima di un grave incidente con postumi mortali non immediati il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, che ci sia stato un apprezzabile lasso di tempo tra l’incidente ed il sopravvenire della morte in cui la vittima abbia potuto lucidamente rendersi conto delle sue condizioni e dell’approssimarsi della fine. Le ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1223, 1224, 2034, 2056, 2043 e 2059 c.c. da parte della sentenza d’appello laddove ha accolto l’appello dei responsabili escludendo il diritto degli eredi del defunto C.D. al risarcimento iure hereditatis del danno biologico e morale subito dal defunto a causa della morte pressocchè immediata di questi, o meglio ha escluso la stessa configurabilità del danno in capo alla vittima, che pertanto non si è trasmesso agli eredi. Sostengono che è sufficiente l’esistenza di un pur breve lasso di tempo per far sorgere il diritto in capo al danneggiato al risarcimento delle su accennate voci di danno, in quanto egli ha la concreta possibilità di apprezzare la modifica irreversibile delle sue condizioni di salute e di vita (cd. danno catastrofale), non rilevando la brevità della durata di questa parentesi temporale. Con il secondo motivo si dolgono della violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. laddove la corte d’appello ha argomentato sulla mancanza di prova della lucidità dell’infortunato nello spazio temporale tra l’incidente e la morte, richiamando la giurisprudenza di legittimità (in particolare, S.U. n. 26972 del 2008) che ha ritenuto risarcibile la sofferenza psichica provata dalla vittima delle lesioni, nel caso sia sopravvenuta a breve distanza di tempo la morte, purché questa sia rimasta lucida durante l’agonia in consapevole attesa della fine. La censura è rivolta in particolare verso il passo della motivazione della sentenza che ha dato per provato un fatto che ad avviso dei ricorrenti non lo era (ovvero che l’infortunato avesse perso conoscenza a seguito dell’incidente e non l’abbia recuperata fino al momento della morte) contrastante con la normale condizione delle persone (che sono lucide, finché non sopravvenga un fatto comprovatamente idoneo a privarle di tale condizione) sulla base di un dato di fatto inidoneo a costituirne prova e quindi a supportare, come unico riferimento fattuale, la motivazione, ovvero il fatto che il C. fosse stato trasportato in rianimazione. Aggiungono che, come risulta dal rapporto delle forze dell’ordine intervenute (allegato agli atti del giudizio di merito e il cui contenuto riportano) la vittima dell’incidente venne trasportata dapprima al pronto soccorso dell’ospedale di Verona e poi, viste le sue gravi condizioni, i medici lo indirizzarono al reparto rianimazione dove a breve distanza di tempo morì per arresto cardiocircolatorio. I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, e l’apprezzamento della fondatezza del secondo motivo di ricorso deve logicamente precedere l’esame della fondatezza del primo motivo. Questa Corte riconosce e valorizza sotto il profilo della intensità della sofferenza patita, il diritto del soggetto gravemente danneggiato in un incidente, dal quale consegua a breve distanza di tempo la morte, al risarcimento quanto meno del danno morale c.d. catastrofale, per tale intendendosi il danno morale puro subito dalla vittima che è consapevole della gravità delle sue condizioni e attende lucidamente, benché atterrita, l’approssimarsi ineluttabile della morte. Lo riconosce a condizione che la vittima stessa, nell’apprezzabile lasso di tempo che ha preceduto la morte, si sia mantenuta lucida ed abbia così potuto preconizzarsi l’incombenza dell’inevitabile evento catastrofico a suo danno, con conseguente sofferenza morale massima, benché concentrata in quel breve lasso di tempo, perché correlata alla prossima perdita della vita (Cass. n. 23183 del 2014, Cass. n. 7126 del 2013, Cass. n. 11601 del 2005, che puntualizza che ‘In caso di morte della vittima a seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni (nel caso, due ore), se esclude l’apprezzabilità ai fini risarcitori del deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio della salute, ostando alla configurabilità di un danno biologico risarcibile, non esclude viceversa che la medesima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte, e può essere conseguentemente fatto valere ‘iure hereditatis’). La verifica se sia configurabile o meno la violazione di legge denunciata in riferimento al primo motivo per aver considerato la corte d’appello in ogni caso troppo breve e non rapportabile all’’apprezzabile lasso di tempo’ individuato dalla giurisprudenza di legittimità come soglia minima per l’insorgenza in capo al danneggiato del diritto al risarcimento del danno morale cd. catastrofale il tempo di sopravvivenza del C.D. è condizionata quindi all’accoglimento del secondo motivo, in quanto solo in presenza di un lucido, per quanto breve, intervallo di tempo in cui il danneggiato possa aver percepito in tutta la sua drammaticità la condizione in cui si trova, il diritto al danno morale può sorgere, mentre la corte d’appello, con motivazione impugnata con il secondo motivo di ricorso, ha escluso che risultasse provata proprio la lucidità della vittima nello spazio di tempo tra l’incidente e la morte. Il secondo motivo di ricorso non può essere accolto. Esso appare incentrato sul vizio di motivazione, anche se contiene l’indicazione di alcune norme di legge, tra le quali l’art. 2697 c.c. che regola la ripartizione dell’onere probatorio, che sarebbe superflua all’interno di un motivo volto a censurare esclusivamente il profilo motivazionale. Il punto controverso della motivazione è quello in cui la corte d’appello ha affermato la mancanza di prova sullo stato di lucidità nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, fondando il proprio convincimento in ordine alla mancanza di lucidità della vittima esclusivamente sulla circostanza di fatto che questa fosse stata trasportata in rianimazione, mentre i ricorrenti evidenziano che questa circostanza di per sé non fosse inequivoca. E tuttavia, tenuto conto dei limiti del controllo del giudice di legittimità sulla motivazione, all’interno dei quali non è consentito cassare una motivazione perché non è la migliore possibile o la più articolata, ma soltanto quando presenti delle falle nel percorso logico o della patenti contraddizioni tali da minare la coerenza del ragionamento che ha portato il giudice ad un certo esito, la motivazione della corte d’appello sul punto, benché sintetica, è completa e coerente, laddove argomenta nel senso che il tempo di sopravvivenza dopo l’incidente è stato di poco più di un’ora, e, soprattutto, che non vi fosse prova della sussistenza di uno stato di lucidità della vittima in quell’intervallo di tempo. Aggiunge poi, ad abundantiam, che il fatto che l’infortunato fosse stato ricoverato in rianimazione costituisce al più un elemento probatorio in senso contrario, né la coerenza della motivazione è scalfita dalla circostanza di fatto allegata dai ricorrenti e ad avviso degli stessi trascurata dalla corte d’appello, costituita dall’iniziale ricovero in pronto soccorso, prima del trasporto in rianimazione. Il punto centrale di questo passaggio della motivazione, non scalfito dalle considerazioni dei ricorrenti, è costituito dal fatto che non sia stata fornita la prova di una condizione di lucidità della vittima successiva all’incidente, onere probatorio che, essendo attinente ad uno dei fatti costitutivi dell’azione, gravava su chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno e quindi era a carico degli eredi, che agiscono per il riconoscimento del relativo diritto. A ciò si aggiunga che come è noto il giudice nel suo percorso motivazionale può selezionare gli elementi dell’istruttoria sui quali ha fondato il suo convincimento e non è tenuto né ad esporre tutti i dettagli di fatto né a rispondere espressamente ad ogni rilievo delle parti, costituendo risposta idonea e complessiva una motivazione logica e coerente: l’omessa indicazione del fatto che dapprima C.D. sia stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale non sposta l’equilibrio della motivazione in quanto non contiene alcuna indicazione, tanto meno inequivoca, sulla lucidità della vittima al momento di accesso presso l’ospedale. Il rigetto del secondo motivo esime dall’esaminare la fondatezza o meno del primo motivo laddove la corte d’appello ha ritenuto il lasso di tempo di sopravvivenza troppo breve per essere apprezzabile sotto il profilo del sorgere del diritto al risarcimento del danno morale. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico dei ricorrenti le spese di giudizio sostenute dalla controricorrente e le liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui 200,00 per spese, oltre accessori e contributo spese generali.
Art. 269 del codice civile. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.
La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.
Art. 273 del codice civile. Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto.
L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di sedici anni.
Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
Il tribunale dei minorenni ordinerà al presunto padre di sottoporsi al Test del DNA, al fine di accertare la paternità. Il rifiuto da parte del padre, a sottoporsi al test del DNA (con prelievo del sangue) comporta in concreto, l’ammissione di paternità, per giurisprudenza consolidata (vedi ad esempio sentenza del tribunale dei minorenni di L’Aquila del 19/04/2007).
La madre non può impedire al padre di riconoscere il figlio; il figlio ha diritto di avere un padre ed una madre. Ha diritto di essere educato e mantenuto da un padre ed una madre !!!
Ai sensi dell’articolo 250, comma 4 del codice civile, la madre non può impedire il riconoscimento del padre, laddove questo comportamento non risponda all’interesse del figlio.
pietro nucera
una settimana fa
Son ricorso, quest’anno, all’avvocato Sergio Armaroli per la gestione di una importante controversia bancaria. Mi avevano parlato benissimo di questo professionista, esperto in molte competenze legali, tra cui grossi risarcimenti di sinistri, esposizioni debitorie importanti con banche, fisco ecc…, divorzi…Il mio problema era però di difficile soluzione ma le alte referenze dell’avvocato mi davano fiducia. Ebbene, in meno di 6 mesi ha risolto la vertenza in una maniera incredibile e vantaggiosissima: un colpo da maestro. Ed oggi, quell’enorme peso quotidiano, è sparito per sempre.
Non ho parole per ringraziarlo.
E per gli amici che ne avessero bisogno, vi consiglio di contattarlo subito.
Dott. Pietro Nucera
arianna montanaro
arianna montanaro
9 mesi fa
Una consulenza senza pari quella che ho avuto con l’avvocato Armaroli : esplicativo, chiaro e professionale su ogni aspetto.Non potrei far altro che consigliarvi un esperto a livello nazionale del suo calibro, peraltro onesto e molto …Altro
Michele Rutigliano
Michele Rutigliano
11 mesi fa-
L’avvocato Armaroli si è dimostrato un professionista serio e preparato, con una attenzione ai particolari ed una perseveranza veramente lodevoli. Inoltre i suoi consigli sono stati molto utili e gli sono riconoscente ancora oggi. Decisamente consigliato.
Cristina
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MORTE INCIDENTE DANNO CATASTROFALE
L’unica distinzione che si registra negli orientamenti giurisprudenziali riguarda la qualificazione, ai fini della liquidazione, del danno da risarcire che, da un orientamento, con “mera sintesi descrittiva” (Cass. n. 26972 del 2008), è indicato come “danno biologico terminale” (Cass. n. 11169 del 1994, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 1704 del 1997, n. 24 del 2002, n. 3728 del 2002, n. 7632 del 2003, n 9620 del 2003, n. 11003 del 2003, n. 18305 del 2003, n. 4754 del 2004, n. 3549 del 2004, n. 1877 del 2006, n. 9959 del 2006, n. 18163 del 2007, n. 21976 del 2007, n. 1072 del 2011) – liquidabile come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 12408 del 2011) ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno – e,da altro orientamento, è classificato come danno “catastrofale” (con riferimento alla sofferenza provata dalla vittima nella cosciente attesa della morte seguita dopo apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni).
Il danno “catastrofale”, inoltre, per alcune decisioni, ha natura di danno morale soggettivo (Cass. n. 28423 del 2008, n. 3357 del 2010, n. 8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del 2011, n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014) e per altre, di danno biologico psichico (Cass. n. 4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 1072 del 2011).
Ma da tali incertezze non sembrano derivare differenze rilevanti sul piano concreto della liquidazione dei danni perchè, come già osservato, anche in caso di utilizzazione delle tabelle di liquidazione del danno biologico psichico dovrà procedersi alla massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l’utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale.
Nel caso di morte immediata o che segua entro brevissimo lasso di tempo alle lesioni, invece, si ritiene che non possa essere invocato un diritto al risarcimento dei danno iure hereditatis.
Tale orientamento risalente (Cass. sez. un. 22 dicembre 1925, n. 3475: “se è alla lesione che si rapportano i danni, questi entrano e possono logicamente entrare nel patrimonio del lesionato solo in quanto e fin quando il medesimo sia in vita. Questo spentosi, cessa anche la capacità di acquistare, che presuppone appunto e necessariamente l’esistenza di un subbietto di diritto”) ha trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 372 del 1994 e, come rilevato, anche nella più recente sentenza delle sezioni unite n. 26972 del 2008 (che ne ha tratto la conseguenza dell’impossibilità di una rimeditazione della soluzione condivisa) e si è mantenuto costante nella giurisprudenza di questa Corte (tra le più recenti, successivamente alla citata sentenza della Corte costituzionale: Cass. n. 11169 del 1994, n. 10628 del 1995, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 3592 del 1997, n. 1704 del 1997, n. 9470 del 1997, n. 11439 del 1997, n. 5136 del 1998, n. 6408 del 1998, n. 12083 del 1998, n. 491 del 1999, n. 1633 del 2000, n. 2134 del 2000, n. 4729 del 2001, 4783 del 2001, n. 887 del 2002, n. 7632 del 2003, n. 9620 del 2003, n. 517 del 2006, n. 3760 del 2007, n. 12253 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 15706 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 2654 del 2012, n. 12236 del 2012, n. 17320 del 2012).
A tale risalente e costante orientamento le sezioni unite intendono dare continuità non essendo state dedotte ragioni convincenti che ne giustifichino il superamento. Certamente tali ragioni non sono state neppure articolate con la sentenza n. 15760 del 2006 (pronunciata su ricorso avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni da morte di congiunto avanzata iure proprio) che, con affermazione avente dichiarata natura di obiter “sistematico”si è limitata ad auspicare che, in conformità con orientamenti dottrinari italiani ed Europei, sia riconosciuto quale momento costitutivo del credito risarcitorio quello della lesione, indipendentemente dall’intervallo di tempo con l’evento morte causalmente collegato alla lesione stessa.
Ma anche l’ampia motivazione della sentenza n. 1361 del 2014, che ha effettuato un consapevole revirement, dando luogo al contrasto in relazione al quale è stato chiesto l’intervento di queste sezioni unite, non contiene argomentazioni decisive per superare l’orientamento tradizionale, che, d’altra parte, risulta essere conforme agli orientamenti della giurisprudenza Europea con la sola eccezione di quella portoghese.
La premessa del predetto orientamento, peraltro non sempre esplicitata, sta nell’ormai compiuto superamento della prospettiva originaria secondo la quale il cuore del sistema della responsabilità civile era legato a un profilo di natura soggettiva e psicologica, che ha riguardo all’agire dell’autore dell’illecito e vede nel risarcimento una forma di sanzione analoga a quella penale, con funzione deterrente (sistema sintetizzato dal principio affermato dalla dottrina tedesca “nessuna responsabilità senza colpa” e corrispondente alle codificazioni ottocentesche per giungere alle stesse impostazioni teoriche poste a base del codice del ’42).
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Se hai subito un grave danno da incidente stradalele tre mosse principali sono:
CONSIGLI
L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI HA STUDIO UNICO A BOLOGNAE RICEVE PRESSO IL SUO STUDIO IN BOLOGNA IN VIA SOLFERINO 30 PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO AL NUMERO 051/6447838 SE IL CLIENTE E’ IMPOSSIBILITATO A MUOVERSI PER GRAVI LESIONI PREVIO ACCORDO L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI SI RECHERA’ DAL CLIENTE L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI PUR AVENDO STUDIO UNICO IN BOLOGNA VALUTA INCARICHI IN TUTTA ITALIA ,PER RISARCIMENTI GRAVI INCIDENTI DELLA STRADA
LE VARIE PROVINCIE VENGONO INDICATE COME ESEMPIO
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La materia del risarcimento danni da incidenti stradali, di enorme complessità, viene da oltre dieci anni seguita dallo Studio.
Hai subito un grave danno alla persona in un incidente in moto o in bicicletta?avvocato Bologna
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Legale presso i Tribunali di tutta Italia, in quanto, per le cause di risarcimento danni da sinistro stradale, la competenza è data dal luogo del sinistro o dalla sede della compagnia di assicurazioni che copre il rischio per RCA del veicolo che ci ha cagionato un danno .
Per gli incidenti automobilistici ad esempio Trieste ha una moltitudine di cause di risarcimento per sinistri stradali , anche per sinistri avvenuti in altre città Italiane, in quanto sede di molte grandi assicurazioni (come le assicurazioni Generali o le assicurazioni Allianz). Insieme otterremo per te il giusto risarcimento,chiama 051/6447838 La causa di risarcimento danni per gli incidenti automobilistici può però essere radicata anche nel Tribunale ove è avvenuto il sinistro.
Molto spesso si sente dire che le cause per il risarcimento danni da sinistro stradale, comprensive di danno morale e danno biologico e danno incidente sull’attività lavorativa durino molti anni. Non bisogna però dimenticare che si può ottenere in poche udienze una provvisionale per risarcimento danni per gravi danni, che può essere anche del 50% del danno subito.
Questo in modo particolare quando è certa la responsabilità della controparte e quando le assicurazioni pur sapendo di dover risarcire un danno temporeggiano, sperando che il danneggiato, spaventato dalla causa, vi rinunci.
Il danno biologico assume grande importanza, in modo particolare nei grossi danni!
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I Tribunali sono molto attenti al risarcimento danni da sinistri stradali e hanno indubbiamente una grande sensibilità nel riconoscere il giusto danno al danneggiato da incidenti della strada. Se hai subito un incidente stradale e devi chiedere il risarcimento danni rivolgiti a me telefona all’avvocatoSergio Armaroli di Bologna senza indugio, anche compilando il modulo di richiesta di consulenza legale online, Troverai un Avvocato pronto ad ascoltarti e a consigliarti al meglio.
Ovviamente l’avvocato Sergio Armaroli assiste anche quanto hanno subito incidenti in moto o incidenti in bicicletta che purtroppo spesso sono incidenti con la maggior percentuale di gravi lesioni alla persona. Assistenza legale qualificata verrà fornita anche per sinistri mortali, ovvero incidenti in auto ove la persona ha perso un proprio congiunto in un sinistro stradale.
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Se le tue condizioni di salute, a seguito del sinistro stradale, non ti permettono di venire nel mio Studio Legale a Bologna, posso venire senza impegno a domicilio, per consigliarti al meglio e valutare insieme a te la migliore tutela per il tuo caso.
Ti fornirò una qualificata assistenza legale. In casi particolari, nei quali riconosco la ragione del danneggiato, posso anticipare le spese di causa per un, incidenti stradale previo accordo con il cliente, nel caso lo stesso non abbia i mezzi economici per affrontare un giudizio. Diverse sono state le vittorie dello Studio Legale nella tutela del danneggiato da sinistri stradali in diversi Tribunali italiani, in modo particolare ottimi risultati si sono ottenuti nei casi di sinistri con gravi lesioni e nei casi di sinistri mortali.
BOLOGNA Tre consigli subito per risarcimento incidenti mortali a Alessandria,ASTI!VERCELLI E IN TUTTA ITALIAINCIDENTE STRADALE MORTALE RISARCIMENTO DANNI, RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE MORTALE, RISARCIMENTO DANNI MORTE INCIDENTE STRADALE, INFORTUNI STRADALI RISARCIMENTO ,INCIDENTI STRADALI RISARCIMENTO IN CASO DI MORTALITA’, INCIDENTE STRADALE INDENNIZZO,SINISTRO MORTALE RISARCIMENTO EREDI, RISARCIMENTO DANNI DA MORTE INCIDENTE STRADALE,RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE STRADALE PEDONE,CALCOLO RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE STRADALE INCIDENTE STRADALE MORTALE RISARCIMENTO DANNI, RISARCIMENTO DANNI SINISTRO STRADALE MORTALE, RISARCIMENTO DANNI MORTE INCIDENTE STRADALE, INFORTUNI STRADALI RISARCIMENTO ,INCIDENTI STRADALI RISARCIMENTO IN CASO DI MORTALITA’, INCIDENTE STRADALE INDENNIZZO,SINISTRO MORTALE RISARCIMENTO EREDI, RISARCIMENTO DANNI DA MORTE INCIDENTE STRADALE,RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE STRADALE PEDONE,CALCOLO RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE STRADALE MORTALE – See more at: 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See more at: https://www.avvocatoabologna.it/articoli-sentenze/1107-risarcimento-incidenti-st – “Il mio papa’ è stato vittima di un brutto incidente stradale, ci siamo rivolti all’avvocato Sergio Armaroli e in tempi ragionevoli ci ha fatto vere il risarcimento, tenendoci sempre informati sull’andamento della pratica” Rosa: L’avvocato Sergio Armaroli mi ha assistito per un gravissimo incidente stradale ove ho riportato diverse fratture. Mi ha meravigliato la sua gentilezza e il suo pronto intervento professionale che hanno portato al risarcimento integrale del danno da parte dell’assicurazione in tempi brevi. Salve mi chiamo Annamaria,mi rivolgo a tutte le persone che hanno bisogno di un avvocato che sappia risolvere con concretezza il proprio problema,problema di qualsiasi causa si tratti! Ebbene io personalmente mi sono rivolta ad un grande Avvocato Sergio Armaroli, per un incidente sulla strada dove io personalmente sono stata investita,l’Avv.Sergio Armaroli ha risolto il mio caso in maniera eccellente. Sono una mamma, e vorrei dare una “mano” a chi potrebbe trovarsi in difficoltà. Questa è la mia esperienza: ho avuto bisogno di rivolgermi ad un avvocato per un problema alquanto delicato che riguardava la serenità scolastica di mio figlio. L’ Avv. Sergio Armaroli di Bologna si è dimostrato, un ottimo professionista molto determinato, preparato e sensibile al mio caso, che per me, era di fondamentale importanza. Ha agito tempestivamente, spiegandomi come era meglio procedere per il bene del mio adorato bambino, dimostrando la massima attenzione ad ogni minimo dettaglio, al fine di risolvere nel migliore dei modi la questione. Anche nei giorni successivi, al primo appuntamento mi ha tenuta costantemente informata dell’evolversi della situazione, senza che io dovessi mai sollecitare, anzi mi ha suggerito preziosissimi consigli. Questo comportamento l’ho tovato di altissima professionalità e mi ha completamente rassicurata. La problematica l’ha risolta con pieno successo e in tempi strettissimi , fatto più unico che raro, dimostrando eccellenti doti professionali. Voglio evidenziare anche la sua correttezza e serietà professionale specificandomi subito sia i costi, sia gli atti che avrebbe predisposto. Lo ringrazio sentitamente e consiglio di rivolgersi all’avv. Sergio Armaroli a chiunque abbia un problema da risolvere. Beatrice Un utente Google Ho avuto modo di conoscere l’Avvocato Armaroli di Bologna per motivi di lavoro e l’ho trovato preparato e determinato. In particolare per quanto riguarda il supporto alle aziende per quanto riguarda la contrattualistica internazionale e …Altro Salve a tutti, mi sono trovato di recente a dover affrontare diverse problematiche relative al mondo del lavoro. Fortunatamente ho incontrato l’ Avv. Sergio Armaroli il quale ha saputo guidarmi nelle varie situazioni con grande calma e professionalità. La pratica è stata risolta in poco tempo e con soddisfazione di tutti. 5)Anna Maria: ero stata investita come pedone e avevo riportato gravi lesioni con un punteggio del 24 % del danno biologico.. L’avvocato Sergio Armaroli con cortesia e professionalità mi ha seguito nel lungo percorso risarcitorio riuscendo a farmi pagare il danno MICHELE: Salve a tutti, mi sono trovato di recente a dover affrontare diverse problematiche relative al mondo del lavoro. Fortunatamente ho incontrato l’ Avv. Sergio Armaroli il quale ha saputo guidarmi nelle varie situazioni con grande calma e professionalità. La pratica è stata risolta in poco tempo e con soddisfazione di tutti. Anna: mi sono rivolta all’avvocato Sergio Armarol idi Bologna per un difficile caso di separazione, mio marito non voleva darmi nulla perché se ne era andato di casa e mi aveva lasciato con tre figli. Con molta cortesia e preparazione l’avvocato Sergio Armaroli mi ha assistita affinchè io potessi avere i miei giusti diritti. Carlo:In un difficile caso di divorzio l’avvocato Sergio Armaroli mi ha assistito con cortesia e professionalità ,riuscendo a far valer ei miei diritti Paola: mi sono rivolta all’avvocato Sergio Armaroli pe runa separazione ho trovato un avvocato attento e preparato che mi ha dato i giusti consigli COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE SE VUOI IL MIO AIUTO
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Molto spesso si sente dire che le cause per il risarcimento danni da sinistro stradale, comprensive di danno morale e danno biologico e danno incidente sull’attività lavorativa durino molti anni. Non bisogna però dimenticare che si può ottenere in poche udienze una provvisionale per risarcimento danni per gravi danni, che può essere anche del 50% del danno subito. Questo in modo particolare quando è certa la responsabilità della controparte e quando le assicurazioni pur sapendo di dover risarcire un danno temporeggiano, sperando che il danneggiato, spaventato dalla causa, vi rinunci. Il danno biologico assume grande importanza, in modo particolare nei grossi danni!
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I Tribunali sono molto attenti al risarcimento danni da sinistri stradali e hanno indubbiamente una grande sensibilità nel riconoscere il giusto danno al danneggiato da incidenti della strada. Se hai subito un incidente stradale e devi chiedere il risarcimento danni rivolgiti a me telefona all’avvocatoSergio Armaroli di Bologna senza indugio, anche compilando il modulo di richiesta di consulenza legale online, Troverai un Avvocato pronto ad ascoltarti e a consigliarti al meglio. Ovviamente l’avvocato Sergio Armaroli assiste anche quanto hanno subito incidenti in moto o incidenti in bicicletta che purtroppo spesso sono incidenti con la maggior percentuale di gravi lesioni alla persona. Assistenza legale qualificata verrà fornita anche per sinistri mortali, ovvero incidenti in auto ove la persona ha perso un proprio congiunto in un sinistro stradale
Se le tue condizioni di salute, a seguito del sinistro stradale, non ti permettono di venire nel mio Studio Legale a Bologna, posso venire senza impegno a domicilio, per consigliarti al meglio e valutare insieme a te la migliore tutela per il tuo caso. Ti fornirò una qualificata assistenza legale. In casi particolari, nei quali riconosco la ragione del danneggiato, posso anticipare le spese di causa per un, incidenti stradale previo accordo con il cliente, nel caso lo stesso non abbia i mezzi economici per affrontare un giudizio.
Diverse sono state le vittorie dello Studio Legale nella tutela del danneggiato da sinistri stradali in diversi Tribunali italiani, in modo particolare ottimi risultati si sono ottenuti nei casi di sinistri con gravi lesioni e nei casi di sinistri mortali.
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“Il mio papa’ è stato vittima di un brutto incidente stradale, ci siamo rivolti all’avvocato Sergio Armaroli e in tempi ragionevoli ci ha fatto vere il risarcimento, tenendoci sempre informati sull’andamento della pratica” Rosa: L’avvocato Sergio Armaroli mi ha assistito per un gravissimo incidente stradale ove ho riportato diverse fratture. Mi ha meravigliato la sua gentilezza e il suo pronto intervento professionale che hanno portato al risarcimento integrale del danno da parte dell’assicurazione in tempi brevi. Salve mi chiamo Annamaria,mi rivolgo a tutte le persone che hanno bisogno di un avvocato che sappia risolvere con concretezza il proprio problema,problema di qualsiasi causa si tratti! Ebbene io personalmente mi sono rivolta ad un grande Avvocato Sergio Armaroli, per un incidente sulla strada dove io personalmente sono stata investita,l’Avv.Sergio Armaroli ha risolto il mio caso in maniera eccellente. Sono una mamma, e vorrei dare una “mano” a chi potrebbe trovarsi in difficoltà. Questa è la mia esperienza: ho avuto bisogno di rivolgermi ad un avvocato per un problema alquanto delicato che riguardava la serenità scolastica di mio figlio. L’ Avv. Sergio Armaroli di Bologna si è dimostrato, un ottimo professionista molto determinato, preparato e sensibile al mio caso, che per me, era di fondamentale importanza. Ha agito tempestivamente, spiegandomi come era meglio procedere per il bene del mio adorato bambino, dimostrando la massima attenzione ad ogni minimo dettaglio, al fine di risolvere nel migliore dei modi la questione. Anche nei giorni successivi, al primo appuntamento mi ha tenuta costantemente informata dell’evolversi della situazione, senza che io dovessi mai sollecitare, anzi mi ha suggerito preziosissimi consigli. Questo comportamento l’ho tovato di altissima professionalità e mi ha completamente rassicurata. La problematica l’ha risolta con pieno successo e in tempi strettissimi , fatto più unico che raro, dimostrando eccellenti doti professionali. Voglio evidenziare anche la sua correttezza e serietà professionale specificandomi subito sia i costi, sia gli atti che avrebbe predisposto. Lo ringrazio sentitamente e consiglio di rivolgersi all’avv. Sergio Armaroli a chiunque abbia un problema da risolvere. Beatrice Un utente Google Ho avuto modo di conoscere l’Avvocato Armaroli di Bologna per motivi di lavoro e l’ho trovato preparato e determinato. In particolare per quanto riguarda il supporto alle aziende per quanto riguarda la contrattualistica internazionale e …Altro Salve a tutti, mi sono trovato di recente a dover affrontare diverse problematiche relative al mondo del lavoro. Fortunatamente ho incontrato l’ Avv. Sergio Armaroli il quale ha saputo guidarmi nelle varie situazioni con grande calma e professionalità. La pratica è stata risolta in poco tempo e con soddisfazione di tutti. 5)Anna Maria: ero stata investita come pedone e avevo riportato gravi lesioni con un punteggio del 24 % del danno biologico.. L’avvocato Sergio Armaroli con cortesia e professionalità mi ha seguito nel lungo percorso risarcitorio riuscendo a farmi pagare il danno MICHELE: Salve a tutti, mi sono trovato di recente a dover affrontare diverse problematiche relative al mondo del lavoro. Fortunatamente ho incontrato l’ Avv. Sergio Armaroli il quale ha saputo guidarmi nelle varie situazioni con grande calma e professionalità. La pratica è stata risolta in poco tempo e con soddisfazione di tutti. Anna: mi sono rivolta all’avvocato Sergio Armarol idi Bologna per un difficile caso di separazione, mio marito non voleva darmi nulla perché se ne era andato di casa e mi aveva lasciato con tre figli. Con molta cortesia e preparazione l’avvocato Sergio Armaroli mi ha assistita affinchè io potessi avere i miei giusti diritti. Carlo:In un difficile caso di divorzio l’avvocato Sergio Armaroli mi ha assistito con cortesia e professionalità ,riuscendo a far valer ei miei diritti Paola: mi sono rivolta all’avvocato Sergio Armaroli pe runa separazione ho trovato un avvocato attento e preparato che mi ha dato i giusti consigli COMPILA IL MODULO SOTTOSTANTE SE VUOI IL MIO AIUTO
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Michele Rutigliano
4 mesi fa
L’avvocato Armaroli si è dimostrato un professionista serio e preparato, con una attenzione ai particolari ed una perseveranza veramente lodevoli. Inoltre i suoi consigli sono stati molto utili e gli sono riconoscente ancora oggi. Decisamente consigliato.
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tèperme Bologna
3 mesi fa
Ottimo legale, con professionalità e serietà. Competenza e cortesia.
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arianna montanaro
un mese fa
Una consulenza senza pari quella che ho avuto con l’avvocato Armaroli : esplicativo, chiaro e professionale su ogni aspetto.Non potrei far altro che consigliarvi un esperto a livello nazionale del suo calibro, peraltro onesto e molto disponibile. Grazie avvocato, il suo aiuto è stato prezioso per la mia famiglia.
Un utente Google
4 anni fa
Ho avuto modo di conoscere l’Avvocato Armaroli di Bologna per motivi di lavoro e l’ho trovato preparato e determinato. In particolare per quanto riguarda il supporto alle aziende per quanto riguarda la contrattualistica internazionale e immobiliari e per recupero crediti e ristrutturazione del debito, ha dimostrato spiccate doti professionali. Ho visto che sul sito web fornisce anche consulenze legali online: mi sembra un’iniziativa interessante.
FEDERICO
Mi sono rivolto all’avvocato Sergio Armaroli per una difesa penale in un’altra città.
Lo stesso avvocato mi è sembrato molto tenace, attento , non molla mai il pezzo
Lo consiglio vivamente
Lello
Avevo un problema che mi dava molte preoccupazioni, in poco tempo l’avvocato Sergio Armaroli ha risolto il mio problema ridandomi la tranquillità
04 April 2014 – Carlo
Mi sono rivolta all’avvocato Sergio Armaroli pe runa separazione ho trovato un avvocato attento e preparato che mi ha dato i giusti consigli…
04 April 2014 – Paola
Mi sono rivolta all’avvocato Sergio Armaroli pe runa separazione ho trovato un avvocato attento e preparato che mi ha dato i giusti consigli…
04 April 2014 – Fabiola
Ringrazio l’Avv. Sergio Armaroli per l’attività svolta nella compra-vendita immobiliare che mi ha consentito di diventare proprietaria dell’immobile in cui abito.
Grazie alla sua professionalità ho potuto acquistare la casa, per cui avevo già stipulato preliminare di vendita, ed andare regolarmente a rogito, cosa che appariva veramente proibitiva per gli ostacoli che interponeva l’impresa costruttrice.
L’indubbia professionalità è stata supportata da un’attività incisiva e da una tenacia non comuni, volte al conseguimento di un risultato che ritenevo impossibile ottenere. Ringrazio anche per le informazioni sempre puntualmente fornitemi riguardo ai singoli atti compiuti, in modo da farmi avere sempre un quadro dettagliato e reale riguardo allo stato della pratica.
Ringrazio, infine e soprattutto, per l’umanità la cortesia e la disponibilità, per aver saputo fornire quel sostegno, che costituisce un grosso supporto nei momenti di incertezza.
Ho trovato, veramente, il massimo di una professionalità ineccepibilmente esercitata e sostenuta da rare doti umane.
Esprimo con tutto il cuore il mio ringraziamento.
P.s. non è retorica, ma il risultato c’è ed è tangibile: casa mia, che ho il piacere di godermi ogni giorno
Fabiola
04 April 2014 – Anna
Mi sono rivolta all’avvocato Sergio Armarol idi Bologna per un difficile caso di separazione, mio marito non voleva darmi nulla perché se ne era andato di casa e mi aveva lasciato con tre figli. Con molta cortesia e preparazione l’avvocato Sergio Armaroli mi ha assistita affinchè io potessi avere i miei giusti diritti….
04 April 2014 – Utente Google
Salve a tutti, mi sono trovato di recente a dover affrontare diverse problematiche relative al mondo del lavoro. Fortunatamente ho incontrato l’ Avv. Sergio Armaroli il quale ha saputo guidarmi nelle varie situazioni con grande calma e professionalità. La pratica è stata risolta in poco tempo e con soddisfazione di tutti….
08 April 2014 – Sabrina
Buongiorno avv., Mi sono rivolta a Lei xke’ ho alcune cose da sistemare in merito alla mia separazione. Dal colloquio ke abbiamo avuto posso dire di essere stata molto soddisfatta grazie alla sua competenza e disponibilita’ nel venire a capo alle grosse problematiche ke questa situazione crea….
04 April 2014 – Michele
Salve a tutti, mi sono trovato di recente a dover affrontare diverse problematiche relative al mondo del lavoro. Fortunatamente ho incontrato l’ Avv. Sergio Armaroli il quale ha saputo guidarmi nelle varie situazioni con grande calma e professionalità. La pratica è stata risolta in poco tempo e con soddisfazione di tutti….
04 April 2014 – Rosa
L’avvocato Sergio Armaroli mi ha assistito per un gravissimo incidente stradale ove ho riportato diverse fratture. Mi ha meravigliato la sua gentilezza e il suo pronto intervento professionale che hanno portato al risarcimento integrale del danno da parte dell’assicurazione in tempi brevi….
04 April 2014 – Anna Maria
Ero stata investita come pedone e avevo riportato gravi lesioni con un punteggio del 24 % del danno biologico.. L’avvocato Sergio Armaroli con cortesia e professionalità mi ha seguito nel lungo percorso risarcitorio riuscendo a farmi pagare il danno…
Bologna 05/02/2016 Pietro – Medico-Primario
Son ricorso, quest’anno, all’avvocato Sergio Armaroli per la gestione di una importante controversia bancaria. Mi avevano parlato benissimo di questo professionista, esperto in molte competenze legali, tra cui grossi risarcimenti di sinistri, esposizioni debitorie importanti con banche, fisco ecc…, divorzi…Il mio problema era però di difficile soluzione ma le alte referenze dell’avvocato mi davano fiducia. Ebbene, in meno di 6 mesi ha risolto la vertenza in una maniera incredibile e vantaggiosissima: un colpo da maestro. Ed oggi, quell’enorme peso quotidiano, è sparito per sempre.
Non ho parole per ringraziarlo.
E per gli amici che ne avessero bisogno, vi consiglio di contattarlo subito.
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- 4 mesi fa
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- 3 mesi fa
- Ottimo legale, con professionalità e serietà. Competenza e cortesia.
- chiama-adesso
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- Foto del profilo di arianna montanaro
- arianna montanaro
- un mese fa
- Una consulenza senza pari quella che ho avuto con l’avvocato Armaroli : esplicativo, chiaro e professionale su ogni aspetto.Non potrei far altro che consigliarvi un esperto a livello nazionale del suo calibro, peraltro onesto e molto disponibile. Grazie avvocato, il suo aiuto è stato prezioso per la mia famiglia.
- Un utente Google
- 4 anni fa
- Ho avuto modo di conoscere l’Avvocato Armaroli di Bologna per motivi di lavoro e l’ho trovato preparato e determinato. In particolare per quanto riguarda il supporto alle aziende per quanto riguarda la contrattualistica internazionale e immobiliari e per recupero crediti e ristrutturazione del debito, ha dimostrato spiccate doti professionali. Ho visto che sul sito web fornisce anche consulenze legali online: mi sembra un’iniziativa interessante.
- FEDERICO
- Mi sono rivolto all’avvocato Sergio Armaroli per una difesa penale in un’altra città.
- Lo stesso avvocato mi è sembrato molto tenace, attento , non molla mai il pezzo
- Lo consiglio vivamente
- Lello
- Avevo un problema che mi dava molte preoccupazioni, in poco tempo l’avvocato Sergio Armaroli ha risolto il mio problema ridandomi la tranquillità
- 04 April 2014 – Carlo
- Mi sono rivolta all’avvocato Sergio Armaroli pe runa separazione ho trovato un avvocato attento e preparato che mi ha dato i giusti consigli…
- 04 April 2014 – Paola
- Mi sono rivolta all’avvocato Sergio Armaroli pe runa separazione ho trovato un avvocato attento e preparato che mi ha dato i giusti consigli…
- 04 April 2014 – Fabiola
- Ringrazio l’Avv. Sergio Armaroli per l’attività svolta nella compra-vendita immobiliare che mi ha consentito di diventare proprietaria dell’immobile in cui abito.
- Grazie alla sua professionalità ho potuto acquistare la casa, per cui avevo già stipulato preliminare di vendita, ed andare regolarmente a rogito, cosa che appariva veramente proibitiva per gli ostacoli che interponeva l’impresa costruttrice.
- L’indubbia professionalità è stata supportata da un’attività incisiva e da una tenacia non comuni, volte al conseguimento di un risultato che ritenevo impossibile ottenere. Ringrazio anche per le informazioni sempre puntualmente fornitemi riguardo ai singoli atti compiuti, in modo da farmi avere sempre un quadro dettagliato e reale riguardo allo stato della pratica.
- Ringrazio, infine e soprattutto, per l’umanità la cortesia e la disponibilità, per aver saputo fornire quel sostegno, che costituisce un grosso supporto nei momenti di incertezza.
- Ho trovato, veramente, il massimo di una professionalità ineccepibilmente esercitata e sostenuta da rare doti umane.
- Esprimo con tutto il cuore il mio ringraziamento.
- P.s. non è retorica, ma il risultato c’è ed è tangibile: casa mia, che ho il piacere di godermi ogni giorno
- Fabiola
- 04 April 2014 – Anna
- Mi sono rivolta all’avvocato Sergio Armarol idi Bologna per un difficile caso di separazione, mio marito non voleva darmi nulla perché se ne era andato di casa e mi aveva lasciato con tre figli. Con molta cortesia e preparazione l’avvocato Sergio Armaroli mi ha assistita affinchè io potessi avere i miei giusti diritti….
- 04 April 2014 – Utente Google
- Salve a tutti, mi sono trovato di recente a dover affrontare diverse problematiche relative al mondo del lavoro. Fortunatamente ho incontrato l’ Avv. Sergio Armaroli il quale ha saputo guidarmi nelle varie situazioni con grande calma e professionalità. La pratica è stata risolta in poco tempo e con soddisfazione di tutti….
- 08 April 2014 – Sabrina
- Buongiorno avv., Mi sono rivolta a Lei xke’ ho alcune cose da sistemare in merito alla mia separazione. Dal colloquio ke abbiamo avuto posso dire di essere stata molto soddisfatta grazie alla sua competenza e disponibilita’ nel venire a capo alle grosse problematiche ke questa situazione crea….
- 04 April 2014 – Michele
- Salve a tutti, mi sono trovato di recente a dover affrontare diverse problematiche relative al mondo del lavoro. Fortunatamente ho incontrato l’ Avv. Sergio Armaroli il quale ha saputo guidarmi nelle varie situazioni con grande calma e professionalità. La pratica è stata risolta in poco tempo e con soddisfazione di tutti….
- 04 April 2014 – Rosa
- L’avvocato Sergio Armaroli mi ha assistito per un gravissimo incidente stradale ove ho riportato diverse fratture. Mi ha meravigliato la sua gentilezza e il suo pronto intervento professionale che hanno portato al risarcimento integrale del danno da parte dell’assicurazione in tempi brevi….
- 04 April 2014 – Anna Maria
- Ero stata investita come pedone e avevo riportato gravi lesioni con un punteggio del 24 % del danno biologico.. L’avvocato Sergio Armaroli con cortesia e professionalità mi ha seguito nel lungo percorso risarcitorio riuscendo a farmi pagare il danno…
- PIETRO 5/2/2016
- Son ricorso, quest’anno, all’avvocato Sergio Armaroli per la gestione di una importante controversia bancaria. Mi avevano parlato benissimo di questo professionista, esperto in molte competenze legali, tra cui grossi risarcimenti di sinistri, esposizioni debitorie importanti con banche, fisco ecc…, divorzi…Il mio problema era però di difficile soluzione ma le alte referenze dell’avvocato mi davano fiducia. Ebbene, in meno di 6 mesi ha risolto la vertenza in una maniera incredibile e vantaggiosissima: un colpo da maestro. Ed oggi, quell’enorme peso quotidiano, è sparito per sempre.
- Non ho parole per ringraziarlo.
- E per gli amici che ne avessero bisogno, vi consiglio di contattarlo subito.
- RISARCIMENTO AI PARENTI INCIDENTE MORTALE PADOVA VICENZA TREVISO VERONA