ASSEGNO MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE AVVOCATO SEPARAZIONI BOLOGNA COME QUANDO PERCHE’

ASSEGNO MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE AVVOCATO SEPARAZIONI BOLOGNA

 

SI RILEVA CHE come l’attribuzione di un assegno di mantenimento al coniuge che non abbia adeguati redditi propri trova la sua fonte nel rilevante ruolo che l’art. 29 Cost. attribuisce alla famiglia nell’ambito dell’ordinamento.

 

ASSEGNO MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE AVVOCATO SEPARAZIONI BOLOGNA
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ricorsi per separazione personale dei coniugi, consensuale o giudiziale;

ricorsi per divorzio, congiunto o contenzioso;

ricorsi per la modifica delle condizioni di separazione e/o di divorzio;

ricorsi per affidamento dei figli minori, modifica delle condizioni economiche e di visita;

problematiche riguardanti figli naturali, nati cioè da genitori conviventi

L’ammontare dell’assegno di mantenimento

Salva l’ipotesi in cui vi sia accordo delle parti per quanto concerne l’importo da corrispondere al genitore collocatario o convivente a titolo di mantenimento del figlio, sarà onere del giudice quantificare l’ammontare di tale assegno tenendo conto dei seguenti criteri:

le esigenze del figlio;

il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori;

i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

le possibilità economiche di ciascun genitore;

la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

 

 

 

Passando all’esame della questione inerente all’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156 c.c. , che violerebbe i parametri costituzionali indicati nel ricorso, in quanto includerebbe fra le conseguenze patrimoniali del vincolo matrimoniale – come sopra evidenziato, persistenti nel regime di separazione personale – delle contribuzioni a carico dell’onerato del tutto avulse dall’attività svolta dall’altro coniuge, deve in primo luogo rilevarsi che la norma, nell’interpretazione costantemente resane da questa Corte, non è intesa a promuovere, come sembra sostenersi nel ricorso, una colpevole inerzia del beneficiario, in quanto si ritiene che, in relazione all’assegno di mantenimento in esame, debba tenersi dell’attitudine del coniuge al lavoro, la quale viene in rilievo ove venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’ attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121).

ASSEGNO MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE AVVOCATO SEPARAZIONI BOLOGNA divisione ereditaria
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Deve poi rilevarsi come l’attribuzione di un assegno di mantenimento al coniuge che non abbia adeguati redditi propri trova la sua fonte nel rilevante ruolo che l’art. 29 Cost. attribuisce alla famiglia nell’ambito dell’ordinamento. Assume particolare rilevanza il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, più volte ribadito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost., 4 maggio 1966, n. 46, proprio con riferimento all’obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto, sia pure con la necessità di considerare i mezzi di cui autonomamente disponga; id., 16 dicembre 1968, n. 126; id., 20 marzo 1969, n. 45; id., 27 novembre 1969, n. 147; id., 24 giugno 1970, n. 133, in cui si afferma, in tema di rapporti patrimoniali, che l’uguaglianza dei coniugi garantisce l’unità familiare, mentre “è la disuguaglianza a metterla in pericolo”; id., 14 giugno 1974, n. 187; id., 18 dicembre 1979, n. 153; id., 4 aprile 1990, n. 215; id., 6 giugno 2006, N. 254; id., 23 marzo 2010, n. 138).

In considerazione di quanto evidenziato, l’eccezione di illegittimità costituzionale in esame, sotto tutti i profili dedotti, appare manifestamente infondata, in quanto la determinazione dell’assegno di mantenimento sulla base del tenore di vita dei coniugi, tenuto conto delle altre circostanze e dei redditi dell’obbligato, costituisce l’espressione di quei valori costituzionali sopra richiamati che, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, si trovano in rapporto di integrazione reciproca con gli altri principi e diritti fondamentali affermati dalla Costituzione (Corte cost., 7 ottobre 2014, n, 242; id., 9 maggio 2013, n. 85). Vale bene richiamare, in proposito, l’affermazione del Giudice delle leggi secondo cui “tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro”

ASSEGNO MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE AVVOCATO SEPARAZIONI BOLOGNA

Resta una delle tematiche piu’ controverse nelle separazioni, ove i coniugi litigano di piu’

ASSEGNO MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE AVVOCATO SEPARAZIONI BOLOGNA COME QUANDO PERCHE'
ASSEGNO MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE AVVOCATO SEPARAZIONI BOLOGNA COME QUANDO PERCHE’

Pur con l’applicazione dell’affido condiviso, i figli sono comunque collocati in via prevalente presso uno dei due genitori, il genitore c.d. collocatario, ha diritto di ricevere dall’altro l’assegno di mantenimento della prole convivente.

L’eventuale maggiore partecipazione dell’altro genitore alla gestione dei compiti di cura dei figli potrà essere tuttavia valutata debitamente dal giudice ai fin di una quantificazione dell’assegno.

In tema di separazione personale, la riduzione e la revoca dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli, decorre, normalmente, dal momento della pronuncia giudiziale che modifica la misura o ne accerta la inesistenza dei presupposti.

Non sono, quindi, rimborsabili le somme percepite in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora – per la loro elevata entità – tale somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge sino all’eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare e, si debba presumere, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale.

Cassazione civile sez. I, 24/05/2018, n.12957

Riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli

In tema di separazione personale, la riduzione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli decorre dal momento della pronuncia giudiziale che ne modifica la misura, non essendo rimborsabile quanto percepito dal titolare di alimenti o mantenimento.

Cassazione civile sez. VI, 24/10/2017, n.25166

L’art. 5 della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla l. n. 74 del 1987, dispone che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. Dispone, inoltre, che la sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria e che, in caso di palese iniquità, può escluderne la previsione, ma con motivata decisione.

In relazione a tale disposizione la Suprema Corte di Cassazione ha formulato i seguenti principi: 1) L’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’adeguatezza o meno dei mezzi del coniuge richiedente alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, intendendo per tale quello che i coniugi tenevano o avrebbero potuto tenere in base ai loro redditi (cfr. tra le molte: Cass. n. 19446 del 2005; Cass. n. 13169 del 2004; n. 15055 del 2000); 2) con riguardo alla quantificazione dell’assegno di divorzio, deve escludersi la necessità di una puntuale considerazione, da parte del giudice che dia adeguata giustificazione della propria decisione, di tutti, contemporaneamente, i parametri di riferimento indicati dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, per la determinazione dell’importo spettante all’ex coniuge, anche in relazione alle deduzioni ed alle richieste delle parti, salva restando la valutazione della loro influenza sulla misura dell’assegno (cfr. Cass. n. 13169 del 2004; n. 10210 del 2005 ).

Il giudice a quo nel riconoscere e quantificare l’assegno di divorzio attribuito alla D.B. si è attenuto a questi principi, avendo valutato la condizione in cui si trovavano gli ex coniugi in costanza di matrimonio e considerato, per quanto riguarda il ricorrente, la circostanza della nascita di due figli naturali, avuti dalla convivente, e delle ulteriori responsabilità derivanti dalle nuove nascite.

Tenendo conto anche di detta situazione, ha valutato le potenzialità reddituali di entrambe le parti, ritenendo implicitamente che quelle attuali non differissero sostanzialmente da quelle esistenti in costanza di matrimonio, pervenendo così al riconoscimento ed alla determinazione dell’assegno di divorzio di Euro 150,00. Il ricorrente è insorto nei confronti di detta determinazione assumendo che il giudice non avrebbe tenuto conto di elementi probatori, in ordine ai quali i vari motivi difettano del requisito dell’autosufficienza e chiedendo sostanzialmente a questa Suprema Corte un non consentito riesame del merito, mentre la sentenza appare adeguatamente e logicamente motivata in ordine agli elementi di prova considerati da ritenersi essenziali e decisivi ai fini della decisione.

Con riferimento alla determinazione del momento di decorrenza dell’assegno e della sua rivalutazione, decorrenza che secondo il ricorrente il giudice a quo avrebbe dovuto fissare dalla data della sentenza di secondo grado, il collegio osserva. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte di Cassazione l’assegno di divorzio può essere preteso solo dopo che si sia formato il titolo costitutivo e cioè dal momento in cui la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti del matrimonio celebrato con rito concordatario sia passata in giudicato ed annotata nei registri dello stato civile (cfr. in tal senso Cass. n. 660 del 1977; n. 3050 del 1994; n. 317 del 1998).

L’art. 4, comma 9, della legge n. 898 del 1970 stabilisce che avverso la sentenza non definitiva relativa allo scioglimento od alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è solo ammesso l’appello immediato. Qualora non venga immediatamente impugnata tale sentenza passa in giudicato.

Il successivo comma 10 del citato art. 4 stabilisce, altresì, che, quando sia intervenuta detta sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.

Nel caso che ne occupa il Tribunale di Roma ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da G..C. e da M..D.B. con sentenza non definitiva, depositata il 4.7.2003.

Tale sentenza non è stata impugnata immediatamente, per cui è passata in giudicato nella data sopraindicata.

Pertanto alla luce della normativa surriportata il giudice a quo aveva il potere di stabilire quale data per la decorrenza dell’assegno di divorzio la data del passaggio in giudicato di detta sentenza, essendo questa il titolo costitutivo per il riconoscimento e l’attribuzione dell’assegno divorzile, oppure la data della proposizione della domanda.

Nel caso in esame il giudice a quo ha fissato una data successiva a quelle suindicate, quella della sentenza di primo grado., emessa in data 21 gennaio 2005 e depositata il 1 marzo 2005. In siffatto contesto il ricorrente non può dolersi del fatto che il giudice a quo non abbia fissato, come momento della decorrenza dell’assegno divorzile, quella successiva della pubblicazione delle sentenza di secondo grado, non essendo ciò consentito dalla richiamata normativa.

La legge, inoltre, prevede un criterio di adeguamento automatico dell’assegno divorzile, il che comporta che esso è rivalutabile anche in assenza di domanda di parte e senza obbligo di motivazione. Questo è quanto ha fatto la sentenza impugnata.

Né il ricorrente può lamentarsi che il giudice di merito non abbia escluso la rivalutazione monetaria per palese iniquità. Prevedendo la rivalutazione secondo gli indici Istat, il giudice a quo ha implicitamente escluso che detta rivalutazione fosse palesemente iniqua. Per quanto riguarda la decorrenza fissata dal marzo 2006 vale quanto già detto con riferimento alla decorrenza dell’assegno divorzile.

Con i motivi dal ventitreesimo al trentunesimo il ricorrente lamenta che l’assegno di mantenimento per la figlia legittima, determinato dal giudice di primo grado in Euro 300,00, sia stato portato ad Euro 400,00 mensili, ed inoltre che la decorrenza e rivalutazione siano state fissate a partire dal febbraio 2005, cioè dal mese precedente quello di deposito della sentenza (definitiva) di primo grado.

La richiesta di una diversa decorrenza dell’assegno di mantenimento per la figlia legittima e della sua rivalutazione sono infondate Questa Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio, al quale il collegio intende attenersi, secondo cui in tema di separazione o divorzio e nella ipotesi in cui uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla sua proposizione e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all’affidamento, non subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio, rimanendo identico l’obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire in proporzione delle sue capacità, all’assistenza ed al mantenimento dei figli (cfr. Cass. n. 21087 del 2005; Cass. n. 317 del 1998; Cass. n. 3050 del 1994).

Fondata è invece la censura con la quale si lamenta che l’aumento dell’assegno per la figlia legittima crea uno squilibrio, considerate le possibilità economiche del ricorrente, a svantaggio dei due figli naturali che il C. ha avuto dalla convivente.

L’art. 261 c.c. stabilisce che il riconoscimento del figlio naturale comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi, che sono quelli previsti nell’art. 147 c.c. (obblighi di mantenere, educare ed istruire il figlio), con conseguente applicazione dell’art. 148 c.c., che specifica la misura in cui i coniugi sono tenuti ad adempiere all’obbligazione di mantenimento dei figli.

Con l’art. 261 c.c. il legislatore ha affermato il principio di parità di trattamento da parte del genitore dei figli naturali e legittimi, e, quindi, di parità di trattamento anche per quanto riguarda l’obbligo del mantenimento.

Allo stesso modo devono essere valutati sotto un profilo economico i compiti domestici e di cura dei figli svolti dal genitore collocatario.

Quanto all’art. 337-septies c.c., introdotto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, ed in vigore dal 7 febbraio 2014 unitamente all’intero Titolo IX (Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio), capo II (Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio) del Libro primo del menzionato codice, esso dispone, al comma 1, che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto. Trattasi, evidentemente, di norma da leggersi tenendo conto anche di quanto sancito dall’art. 147 c.c.(nel testo, qui applicabile ratione temporis, risultante dalla modifica apportatagli dal D.Lgs. predetto), a tenore del quale il matrimonio impone ad entrambi i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’art. 315-bis c.c.e da quest’ultima disposizione, il cui comma 1 prevede che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni e delle sue aspirazioni. Fin da ora, peraltro, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidatasi: i) ‘l’obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori. Ne consegue che, in tale ipotesi, il coniuge separato o divorziato, già affidatario è legittimato, iure proprio (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest’ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall’altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne’ (cfr.Cass. n. 32529 del 2018; Cass. n. 9698 del 2001; Cass. n. 1353 del 1999); ii) ‘il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicchè l’eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento’ (cfr.Cass. n. 6509 del 2017; Cass. n. 26259 del 2005); iii) ‘la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto’ (cfr.Cass. n. 5088 del 2018;Cass. n. 12952 del 2016).

4.2.3. Circa, invece, l’adozione di persona maggiore di età, detta anche adozione ordinaria o civile, oggi disciplinata agli artt. 291 c.c.e segg., essa ha subito, nel tempo, numerosi interventi riformatori, dovuti in larga parte all’evolversi della coscienza sociale in ambito lato sensu ‘familiare’.

Invero, secondo l’insegnamento tradizionale, l’istituto dell’adozione rispose ad una funzione squisitamente privatistica consistente nel soddisfare l’interesse dell’adottante alla trasmissione del nome e del patrimonio, mediante la creazione di un vincolo di filiazione artificiale. In considerazione di tali finalità patrimoniali e successorie, l’istituto fu introdotto nel Code civil francese del 1804 e, per gli stessi fini, recepito dal codice civile unitario del 1865, dove fu riservato ai maggiori di diciotto anni (che tuttavia allora non erano ancora maggiorenni, poichè la maggiore età si raggiungeva a ventuno anni). Certo già allora non poteva ignorarsi la valenza personalistica dell’adozione, sia con riguardo all’interesse dell’adottante, rispetto al quale essa rappresentava ‘un’invenzione pietosa della legge destinata a colmare un vuoto che una sorte avara ed avversa lascia non di rado nella vita di un uomo’, sia nei confronti dell’adottato, nascendo l’adozione come atto di generosità in virtù del quale si convertiva ‘in dovere un’affezione sino ad allora libera ed indipendente’. Il carattere ‘affettivo’ dell’adozione costituiva, tuttavia, mero movente psicologico, pressochè irrilevante sotto il profilo della disciplina. Alla luce del diritto positivo, invero, essa si configurava alla stregua di un atto di diritto privato volto alla sola devoluzione del nome e del patrimonio. In tali sensi, del resto, opinava anche la dottrina contemporanea al codice del 1865, la quale, valorizzando alcuni profili della disciplina allora vigente (in particolare, l’art. 208, per il quale ‘l’adozione si fa col consenso dell’adottante e dell’adottando’, e l’art. 217, che faceva decorrere gli effetti dell’adozione dal giorno della prestazione del consenso medesimo e non dal successivo atto di omologazione da parte dell’autorità giudiziaria), attribuiva al consenso delle parti l’effetto costitutivo del rapporto adozionale. Proprio in conseguenza della sua natura privatistica, non si determinava l’inserimento dell’adottato nella famiglia dell’adottante, mentre restavano integri i rapporti del primo con la propria famiglia di origine. Stante il carattere patrimoniale dell’istituto, la legge prevedeva, inoltre, una serie di divieti e cautele a tutela degli interessi dei parenti dell’adottante. In tal senso doveva leggersi, principalmente, il divieto di adottare in presenza di propri figli legittimi o legittimati, logica conseguenza della finalità di supplire al difetto di discendenti propria dell’adozione e volto ad evitare che l’istituto si prestasse ad eludere le norme sulla successione necessaria, consentendo di attribuire ad un estraneo una quota maggiore rispetto a quella disponibile. Nella stessa direzione muovevano, poi, il limite minimo di età per adottare, che ancora il legislatore del 1942 fissava al cinquantesimo anno, essendo sensibilmente ridotta a tale data la capacità di procreare; nonchè il divieto di adottare più persone, salvo che ciò avvenisse con il medesimo atto. Stante la natura negoziale attribuita all’istituto, si intendeva con tale ultima previsione precludere ad una delle parti la possibilità di modificare unilateralmente i contenuti del rapporto posto in essere. Confermava, infine, il carattere privatistico dell’istituto la norma che richiedeva l’assenso del coniuge e dei genitori legittimi o naturali dell’adottante e dell’adottando, e che, a parere della dottrina, configurava un atto personalissimo ed irrevocabile, esplicazione di un ‘potere familiare’ volto alla tutela del prevalente interesse della famiglia.

4.2.3.2. Fu il codice del 1942 ad abbandonare la prospettiva esclusivamente privatistica e ad imprimere una prima, fondamentale svolta in chiave personalistica all’istituto, consentendo l’adozione anche dei minori. Tale mutamento ebbe l’effetto di introdurre nell’istituto un valore nuovo: l’interesse del minore. Anche in virtù del dettato costituzionale, si finì, infatti, con il ritenere detto interesse prevalente rispetto a quello dell’adottante a procurarsi un discendente. Si aprì, così, la strada alle riforme apportate dallaL. 5 maggio 1967, n. 431, che, mentre introduceva l’adozione speciale, modificava la disciplina codicistica dell’adozione ordinaria al fine di piegarla all’assolvimento di una funzione esplicitamente assistenziale. Detti mutamenti determinarono, però, al contempo, un arretramento nella tutela delle ragioni, specie patrimoniali, della famiglia legittima. Così, se la riduzione del limite di età per l’adottante a trentacinque o, eccezionalmente, a trent’anni rispondeva essenzialmente allo scopo di dare all’adottato genitori giovani e, nondimeno, dotati del grado di maturità necessaria a compiere una scelta responsabile, di fatto essa fece venir meno l’originaria funzione dell’adozione, di sopperire alla mancanza di una propria discendenza, non potendosi più escludere una futura filiazione da parte dell’adottante. Lo stesso interesse patrimoniale dell’adottato venne subordinato alla preminente funzione assistenziale, allorchè si consentì a che l’adozione fosse disposta nei confronti di più persone anche con atti successivi.

Un ulteriore affievolimento della tutela dei membri della famiglia dell’adottante si ebbe, poi, con la legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, che rese possibile l’adozione civile anche in assenza dei prescritti assensi, ove il rifiuto fosse apparso ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, ovvero l’assenso non avesse potuto essere prestato per incapacità o irreperibilità della persona. Un vero e proprio potere di veto rispetto alla decisione adottiva permaneva solo in capo ai genitori esercenti la potestà sull’adottando ed ai coniugi conviventi dell’adottato e dell’adottante. Peraltro, la dottrina osservava come un rifiuto ingiustificato da parte dei genitori avrebbe potuto essere superato mediante una pronuncia di decadenza dalla potestà ai sensi dell’art. 330 c.c., ovviamente ove si fosse ritenuto integrato uno dei fatti previsti dalla norma. Rispetto al coniuge convivente dell’adottante, invece, l’insuperabilità del rifiuto veniva interpretato come conseguenza della mutata funzione dell’adozione, che adesso faceva apparire come naturale l’instaurarsi della convivenza tra adottato minorenne ed adottante, e serviva di conseguenza a garantire da possibili turbamenti ‘l’armonia spirituale della famiglia’ di quest’ultimo.

Le modifiche appena menzionate sono passate pressochè indenni attraverso la novella del 4 maggio 1983, n. 184. Allo scopo di risolvere le problematiche connesse alla coesistenza di due istituti, l’adozione speciale e quella ordinaria, entrambi applicabili ai minori, il legislatore ha, in questa occasione, confinato l’applicabilità dell’adozione codicistica ai soli maggiorenni. Si è in tal modo voluta restituire all’istituto la funzione patrimoniale per la quale era stato concepito. Ciò ha condotto ad eliminare dal codice quelle disposizioni che avevano piegato l’adozione civile a finalità di carattere assistenziale, in primis la norma attributiva della potestà all’adottante (art. 301). La natura del vincolo instaurato con l’adottato torna, dunque, a connotarsi in chiave essenzialmente patrimoniale giacchè, salva l’assunzione del cognome, esso si limita a far conseguire all’adottato i soli diritti successori ed alimentari. L’adozione cd. ordinaria continua, pertanto, a rispondere, in primo luogo, alla già descritta funzione tradizionalmente accordatale; quantomeno, è proprio in vista di tale funzione che ne sono definiti presupposti, condizioni ed effetti nella disciplina delineata dagli artt. 291 c.c. e segg..

Appare tuttavia innegabile che lo strumento dell’adozione de qua si presti ad essere utilizzato anche con ben altra finalità, almeno in tutti i casi in cui l’adottando, sebbene maggiore di età, sia inserito di fatto in un consorzio familiare, in cui si avverta un’insistente esigenza di assicurare una piena legittimazione, sul piano giuridico, ad una realtà già in atto sul piano dei sentimenti e delle relazioni personali. Si pensi, ad esempio, alla idoneità dell’adozione predetta, ritenuta da parte della dottrina, a ‘dare veste giuridica al rapporto personale ed affettivo che spesso si costituisce tra coniuge e figlio dell’altro coniuge, vedovo o divorziato, o a quello creatosi a seguito di un affidamento (non temporaneo) che si è prolungato ma non può evidentemente proseguire oltre la maggiore età’. E’ proprio alla contrapposizione fra le suesposte esigenze che appare riconducibile l’andamento altalenante degli interventi giurisprudenziali. Laddove all’adozione si attribuisce il ruolo di costituire (ovvero di riconoscere l’esistenza di) una famiglia, giocoforza è il tentativo di assimilare lo strumento delineato nel codice alle forme di adozione dei minori; qualora, invece, l’adozione dei maggiori di età sia confinata entro il ruolo tradizionalmente riconosciutole, non potrà che derivarne un’applicazione rigorosa e restrittiva delle norme codicistiche, giustificata dalla loro autosufficienza e sostanziale estraneità alle problematiche proprie delle situazioni di abbandono dei minori e dei rimedi di volta in volta apprestati dall’ordinamento in funzione di una loro adeguata protezione. Proprio in quest’ottica, del resto, va inquadrato il dibattito che, nel corso degli ultimi decenni, ha visto spesso contrapposte la Corte costituzionale, fedele alla concezione, per così dire, tradizionale dell’istituto dell’adozione di persone maggiori di età, e la Corte di cassazione, la quale, in diverse occasioni, ha sostenuto l’opportunità di un’applicazione meno rigida di tale strumento, evidenziandone piuttosto i punti di contatto che quelli di divergenza rispetto alle forme di adozione dei minori e spingendosi sino al punto di ‘forzare’ la lettera degliartt. 291 c.c. e segg.. Se, dunque, la Consulta ha più volte ribadito la bontà del sistema dell’adozione dei maggiori di età – come risultante dai diversi interventi normativi che si sono sovrapposti alla disciplina dell’adozione originariamente delineata nel codice civile – facendo leva essenzialmente sulla funzione ad essa tipicamente assegnata, la Cassazione ha offerto delle interpretazioni coraggiosamente innovative, spinta dall’esigenza di sostenere l’aspirazione dei privati alla formazione di nuclei familiari stabili e dalla ferma volontà di salvaguardarne l’unità, assumendosi, con ciò, la responsabilità di sconfessare più o meno apertamente le posizioni più prudentemente mantenute dal Giudice delle leggi. Basti pensare alle pronunce attinenti alla derogabilità dei requisiti di età richiesti per procedere all’adozione.

CON IL DIVORZIO CONGIUNTO SI REGOLANO:
Bologna Affidamento
Nullità o annullamento del matrimonio civile
Precedente vincolo matrimoniale
Rapporto di affinità, parentela e adozione
Interdizione giudiziale del coniuge
Minore età del coniuge
Incapacità naturale del coniuge
Dichiarazione o disconoscimento di paternità
Dichiarazione giudiziale di paternità
Dichiarazione giudiziale di maternità
Disconoscimento di paternità
Pagamento per il mantenimento pregresso
Riconoscimento tardivo
Risarcimento dei danni
Violenza e abusi nelle relazioni familiari
Comportamenti persecutori
Stalking
Tutela delle donne vittime di violenza
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Maltrattamenti contro familiari
Maltrattamenti contro il convivente
Ordine di protezione e allontanamento del coniuge
Ordine di protezione e allontanamento del convivente
Famiglia di fatto e convivenze more uxorio
Accordo di convivenza sui rapporti patrimoniali
Accordo di convivenza sui Accertamento della stabile convivenza
Contratto di convivenza registrata
Modifiche al contratto di convivenza registrata
Risoluzione del contratto di convivenza registrata
Danno parentale
Comunione dei beni
Separazione dei beni
Diritti successori
Estensione dell’impresa familiare
Sottrazione di minori all’estero e rimpatrio
Rimpatrio di minori sottratti all’altro genitore
Sottrazione e trattenimento di minore all’estero (kidnapping)
Diritto minorile
Affidamento dei figli minori
Collocamento dei figli minori
Diritto di visita dei figli minori
Riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
Disconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
Protezione e tutela dei figli minori
Adozione nazionale e internazionale
Responsabilità genitoriale (limitazione e decadenza)
Tutela
Curatela
Tutela dei diritti assoluti del minore
Regolamentazione espatrio minore
Rappresentanza e amministrazione dei beni dei minori
Donazione a minori
Eredità a favore del minore
Giudice Tutelare
Impresa familiare
Acquisto di beni, proprietà e quote
Debiti contratti prima, durante o dopo il matrimonio
Gestione e divisione di aziende coniugali
Gestione e divisione di imprese familiari
Gestione e divisione di società di persone e di capitali
Trasferimento di proprietà immobiliari
Trasferimento di quote societarie
Trasferimento dell’azienda e prelazione
Accordo matrimoniale
e
Patti di famiglia
Trust
Separazione personale
Separazione consensuale
Separazione giudiziale
Dichiarazione di addebito della separazione
Infedeltà coniugale e risarcimento del danno
Affidamento condiviso o esclusivo dei figli
Collocamento dei figli
Diritto di visita dei minori
Assegnazione della casa coniugale e tutela
Assegno di mantenimento per i figli
Assegno di mantenimento per il coniuge
Assegno dai nonni per il mantenimento del nipote
Modifica dell’assegno o delle condizioni di separazione
Garanzie per il pagamento dell’assegno
Divorzio
Divorzio consensuale
Divorzio giudiziale
Affidamento condiviso o esclusivo dei figli
Collocamento dei figli
Diritto di visita dei minori
Assegnazione della casa familiare e tutela
Assegno di mantenimento per i figli
Assegno divorzile per l’ex coniuge
Assegno alimentare per l’ex coniuge
Assegno in un’unica soluzione c.d. una tantum
Modifica dell’assegno o delle condizioni di divorzio
Attribuzione quota del TFR (Trattamento di Fine Rapporto)
Successione del coniuge divorziato
Assegno successorio a carico dell’eredità
Attribuzione della pensione di reversibilità
Perdita o mantenimento del cognome
Dichiarazione o disconoscimento di paternità
Dichiarazione giudiziale di paternità
Dichiarazione giudiziale di maternità
Disconoscimento di paternità
Pagamento per il mantenimento pregresso
Riconoscimento tardivo
Risarcimento dei danni
Violenza e abusi nelle relazioni familiari
Comportamenti persecutori
Stalking
Tutela delle donne vittime di violenza
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Maltrattamenti contro familiari
Maltrattamenti contro il convivente
Ordine di protezione e allontanamento del coniuge
Ordine di protezione e allontanamento del convivente
Famiglia di fatto e convivenze more uxorio
Accordo di convivenza sui rapporti patrimoniali
Accordo di convivenza sui rapporti personali
Accordo economico di post-convivenza
Affidamento e collocazione dei figli minorenni
Affidamento e collocazione dei figli maggiorenni non autosufficienti
Diritto di visita per genitore e nonni
Contributo al mantenimento dei figli e spese straordinarie
Assegnazione della casa familiare e tutela
Uso della casa familiare
Destinazione della casa familiare
Acquisto esclusivo o in comproprietà col convivente
Attribuzione patrimoniale in favore del convivente
Affitto
Perdita assegno di separazione o di divorzio
Convivenze registrate
Accertamento della stabile convivenza
Contratto di convivenza registrata
Modifiche al contratto di convivenza registrata
Risoluzione del contratto di convivenza registrata
Danno parentale
Comunione dei beni
Separazione dei beni
Diritti successori
Estensione dell’impresa familiare
Sottrazione di minori all’estero e rimpatrio
Rimpatrio di minori sottratti all’altro genitore
Sottrazione e trattenimento di minore all’estero (kidnapping)
Diritto minorile
Affidamento dei figli minori
Collocamento dei figli minori
Diritto di visita dei figli minori
Riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
Disconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio
Protezione e tutela dei figli minori
Adozione nazionale e internazionale
Responsabilità genitoriale (limitazione e decadenza)
Tutela
Curatela
Tutela dei diritti assoluti del minore
Regolamentazione espatrio minore
Rappresentanza e amministrazione dei beni dei minori
Donazione a minori
Eredità a favore del minore
Giudice Tutelare
Vigilanza sul rispetto di accordi di separazione e/o divorzio
Cura dei beni del minore
Protezione del minore
Nomina e controllo dell’amministratore di sostegno
Vincoli pupillari
Protezione del patrimonio familiare
Impresa familiare
Acquisto di beni, proprietà e quote
Debiti contratti prima, durante o dopo il matrimonio
Gestione e divisione di aziende coniugali
Gestione e divisione di imprese familiari
Gestione e divisione di società di persone e di capitali
Trasferimento di proprietà immobiliari
Trasferimento di quote societarie
Trasferimento dell’azienda e prelazione
Accordo matrimoniale
Accordo preventivo su diritti disponibili
Accordo su rapporti personali e patrimoniali
Assistenza nella mediazione familiare
Fondo patrimoniale
Passaggio generazionale
Patti di famiglia
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