Imposte indirette – IVA – Reati penali – Sanzioni – Fatture per operazioni inesistenti – Evasione d’imposta
CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 18591 depositata il 3 maggio 2019
Imposte indirette – IVA – Reati penali – Sanzioni – Fatture per operazioni inesistenti – Evasione d’imposta
I FATTI RIPORTATI IN SENTENZA
- Con sentenza del 30 novembre 2017, la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza del 3 maggio 2016, con cui il G.U.P. presso il Tribunale di Livorno, all’esito del rito abbreviato, aveva condannato S. Q. alla pena di anni 2 di reclusione in ordine a due episodi del reato di cui all’art. 8 del d. lgs. 74/2000 (capi A e B) e al reato di cui all’art. 11 del d. lgs. 74/2000 (capo E).
In particolare, secondo la prospettiva accusatoria recepita dai giudici di merito, Q., in qualità di amministratore di fatto della società E. Finanziaria S.p.A., emetteva nei confronti della società S. Fabbrica Automobili S.r.l., a lui riconducibile essendone l’amministratore, una fattura per operazioni inesistenti datata 5 ottobre 2012 per un importo di euro 400.000 di imponibile ed euro 84.000 di Iva, al fine di consentire a terzi di evadere l’imposta sul valore aggiunto (capo A); l’ulteriore episodio contestato si riferisce invece all’emissione da parte dell’imputato, stavolta in qualità di amministratore di fatto della società I. S.r.l., ma sempre nei confronti della società S. Fabbrica Automobili S.r.l., della fattura per operazioni inesistenti datata 13 novembre 2013 per un importo di euro 1.811.758 di imponibile ed euro 398.586,76 di Iva, al fine di consentire a terzi di evadere l’imposta sul valore aggiunto; la condotta di cui al capo E, invece, si concretizzava nell’avere Q., in qualità di procuratore speciale della S. Fabbrica Automobili S.r.l., società di comodo senza capacità finanziaria ed economica, falsificato la firma di A. B., amministratore unico della società acquirente, all’insaputa di quest’ultimo e di aver utilizzato le fotocopie dei documenti personali di B., in tal modo acquistando dal coimputato G. D., per cui si è proceduto separatamente, l’autovettura Mercedes AMG di proprietà di D., gravata da fermo amministrativo da parte di Equitalia per euro 19.171,45, a un prezzo di euro 500 a fronte del reale valore di circa euro 31.000, essendo lo scopo di tale alienazione quello di consentire a D. di rendere inefficace, in tutto o in parte, una procedura di riscossione coattiva dell’Erario per euro 200.000.
- Avverso la sentenza della Corte di appello fiorentina, Q., tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo, la difesa censura l’erronea applicazione dell’art. 8 del d.lgs. 74/2000 in relazione ai capi A e B, evidenziando che Q. era stato condannato sebbene fosse pacifico che egli non fosse né il regista né l’attore principale dei fatti accertati, non avendo la Corte di appello considerato che l’imputato non era amministratore e non ricopriva alcun ruolo nelle società che hanno emesso le fatture oggetto delle ipotesi delittuose, essendo legale rappresentante solo della S. s.r.I., nei cui confronti le fatture sono state emesse, per cui non poteva ritenersi sussistente il reato previsto dall’art. 8 del d. lgs. 74/2000.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’erronea applicazione dell’art. 11 del d.lgs. 74/2000, in relazione al capo E, osservando che il reato non poteva ritenersi configurabile, non esistendo nell’ordinamento italiano alcuna norma che vieti la compravendita di un’automobile sottoposta a fermo amministrativo, accadendo anzi molto spesso che alcuni concessionari o soggetti non cessionari, approfittando della situazione in cui si trova chi non ha i soldi per pagare le cartelle esattoriali e quindi cancellare il fermo amministrativo, si offrono di acquistare le auto sottoposte a fermo pagando prezzi bassi e poi, una volta estinto il debito, le rivendono ovvero le tengono per sé; in ogni caso, la difesa sottolinea che in realtà l’auto sottoposta a fermo era stata acquistata da Q. a un prezzo ben maggiore di 500 euro, poiché a tale somma devono essere aggiunti i 19.171,45 euro corrispondenti al valore del fermo, oltre ai costi del passaggio di proprietà e quelli per la revoca e la cancellazione del fermo. Con il terzo motivo, infine, viene lamentata la carenza della motivazione in relazione alla prova dello status di amministratore di fatto di Q., non avendo la Corte territoriale fornito alcuna motivazione né del perché Q. debba essere considerato amministratore di fatto della E. Finanziaria S.p.A. e della I. S.r.l., nonostante tali società avessero altri soggetti che svolgessero tale carica, né quali fossero i veri rapporti intercorrenti tra Q. da un lato e B., C. e D. dall’altro, per cui non poteva ritenersi giustificata l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato per i reati ex art. 8 e 11 del d.lgs. 74/2000.
Le considerazioni in diritto
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
- A differenza di quanto dedotto dalla difesa, il giudizio di colpevolezza dell’imputato rispetto ai reati ascrittigli non presta il fianco alle censure difensive.
Ed invero le due sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi per formare un corpus motivazionale unitario, hanno operato una attenta ricostruzione dei fatti di causa, richiamando in primo luogo gli esiti della verifica fiscale svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Livorno nel 2015 nei confronti della società S. Fabbrica Automobili s.r.I., società di cui S.Q. è divenuto amministratore l’8 ottobre 2013, subito dopo la revoca nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nell’ambito di altro procedimento penale in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta. Orbene, dal controllo fiscale, riferito agli anni 2012 e 2013, emergeva che la società S., costituita a Livorno con altra denominazione nel 2004 e divenuta nel 2012 “S. Fabbrica Automobili s.r.l.”, di fatto non era operativa, avendo contabilizzato poche fatture solo di acquisto, peraltro prive di alcuna attinenza con l’oggetto della società e comunque da questa non pagate.
Anche in considerazione del fatto che la società non disponeva di stabilimenti dove esercitare l’attività di fabbricazione di automobili, veniva dunque accertato che la S. era in realtà una società di comodo,
QUINDI
così come lo erano le due società che hanno avuto apparenti legami commerciali con la stessa, ovvero la E. Finanziaria e la I. s.r.l.; queste due società avevano emesso in particolare nei confronti della S., tra il 2012 e il 2013, due fatture, rispettivamente la fattura n. 1 del 5 ottobre 2012 per un importo di euro 400.000 di imponibile ed euro 84.000 di iva, e la fattura n. 1 recante la data del 13 novembre 2013, per un importo di euro 1.811.758 di imponibile ed euro 398.586,76 di Iva.
Si trattava tuttavia di fatture relative a operazioni inesistenti
non solo perché risultavano inattive sia la E. che la I., come emerso anche dalle loro dichiarazioni dei redditi, ma anche perché le fatture non sono state mai pagate, non avendone peraltro la S. la possibilità economica, fermo restando che delle prestazioni sottese a tali fatture non è stata rinvenuta alcuna traccia.
Del resto, un indizio dell’inesistenza delle operazioni era già ravvisabile nel fatto che entrambe le fatture, pur essendo state emesse tra ottobre e novembre, recavano il n. 1 del rispettivo anno, ciò a conferma dell’inattività delle società.
La natura fittizia delle operazioni ha comunque trovato ulteriore e definitiva conferma nel fatto che le compagini societarie coinvolte erano in realtà riconducibili a un medesimo soggetto, cioè all’imputato S.Q..
Questi, infatti, oltre a essere amministratore formale della S., era anche pienamente inserito nella gestione delle altre due società: in particolare, Q. era stato amministratore della E. Finanziaria dal 7 agosto al 3 agosto 2012 e inoltre era stato direttore generale del gruppo T., di cui faceva parte la “Y. Immobiliare s.r.l.”, divenuta poi E. Finanziaria, avendo peraltro l’imputato tenuto a Milano, il 14 marzo 2014, l’assemblea ordinaria dei soci presso la sede della E. rappresentando la V. A.S., società slovacca facente capo ad A. B., che era proprietaria del 100% delle quote della S. Fabbrica Automobili, nonché del 40% del capitale sociale della E..
Quanto alla I., lo stretto rapporto con il ricorrente era dimostrato dal fatto che la stessa aveva la stessa sede della E. Finanziaria e, come quest’ultima, è stata amministrata per un periodo da quell’A.B., legale rappresentante della V., nonchè fiscalmente domiciliato presso l’abitazione di Q..
Peraltro, nel verbale di sommarie informazioni del 19 febbraio 2015, B. ha rilasciato dichiarazioni coerenti con gli esiti delle acquisizioni investigative, confermando sostanzialmente l’inesistenza dei descritti legami commerciali.
Dunque, alla stregua di questi intrecci di rapporti interpersonali e dell’inesistenza delle operazioni sottese alle due fatture prima richiamate, i giudici di merito sono pervenuti alla ragionevole conclusione secondo cui Q. aveva creato un articolato meccanismo di evasione fiscale consistito nella realizzazione di un inesistente credito di imposta ai fini Iva in capo alla S., poi ceduto a una società terza (la R.M. Bank s.p.a.) mediante atto di cessione di ramo d’azienda del 31 marzo 2014, così da consentire al terzo un indebito rimborso o comunque il riconoscimento di un inesistente credito di imposta.
- In questo contesto si inserisce poi anche l’operazione cristallizzata al capo E della rubrica, avendo il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Livorno altresì accertato che, in data 18 aprile 2014, la S. acquistava da tale G. D. l’autovettura di sua proprietà Mercedes AMG al prezzo di 500 euro, con atto sottoscritto, oltre che da D., apparentemente anche da A. B., in qualità di amministratore della società acquirente.
Tale autovettura, tuttavia, sin dal 16 ottobre 2012, risultava sottoposta a fermo amministrativo da parte di Equitalia Centro s.p.a. per l’importo di euro 19.171,45 in ordine a una pluralità di iscrizioni a ruolo emesse nei confronti di D..
Nel menzionato verbale di sommarie informazioni del 19 febbraio 2015, B. ha disconosciuto senza ombra di dubbio l’autenticità della sua apparente sottoscrizione, precisando che Q., all’epoca procuratore della società, aveva libero e completo accesso ai suoi dati personali; che fosse l’imputato ad aver falsificato la sua firma, è del resto stato desunto dal fatto che questi era in stretti rapporti con D., con il quale è stato coinvolto nella vicenda giudiziaria che ha portato al suo arresto nella ricordata inchiesta in tema di bancarotta fraudolenta.
L’operazione in questione è stata dunque, in maniera tutt’altro che illogica, ricondotta allo schema del delitto di cui all’art. 11 del d. lgs. n. 74 del 2000, rivelando la natura irrisoria del prezzo di cessione (500 euro, a fronte di un valore di mercato di almeno 31.000 euro) il carattere simulato dell’alienazione, finalizzata in via esclusiva a sottrarre D. al pagamento delle imposte sui redditi a suo carico, non potendosi sottacere che, in ogni caso, la società acquirente, essendo priva di alcuna consistenza patrimoniale, non aveva la capacità finanziaria di poter adempiere all’eventuale pagamento del debito erariale pari al valore del fermo amministrativo iscritto sull’autovettura de qua.
- Orbene, a fronte delle argomentazioni razionali dei giudici di merito, scaturite peraltro da una disamina scrupolosa delle risultanze investigative acquisite, ciascun motivo di ricorso si concretizza nella sostanziale riproposizione di questioni fattuali, come ad esempio quella sulla gestione di fatto dell’imputato delle società E. Finanziaria e della I. s.r.I., che nelle sentenze di primo e secondo grado hanno già trovato risposte pertinenti, logiche e adeguate.
Con le considerazioni del G.U.P. prima e della Corte territoriale poi, il ricorso non si confronta, fondando il proprio percorso argomentativo su affermazioni generiche e apodittiche, peraltro rimaste prive di alcun conforto probatorio, per cui deve ribadirsi che il giudizio di colpevolezza dell’imputato rispetto a entrambi i reati a lui contestati non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.
- In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto infine della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.